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[2026-03-25] presentazione libro "CASE MORTE" con Geraldina Colotti @ CSOA Forte Prenestino
PRESENTAZIONE LIBRO "CASE MORTE" CON GERALDINA COLOTTI CSOA Forte Prenestino - via Federico delpino, Roma, Italy (mercoledì, 25 marzo 19:30) CSOA Forte Prenestino MERCOLEDì 25 MARZO 2026 Forte Infoshop & Sala da The inTHErferenze dalle ore 19:30 "CASE MORTE" di Miguel Otero Silva (Argolibri 2025) presentazione del romanzo insieme a Geraldina Colotti (che ne ha curato la traduzione) con un approfondimento sulla situazione in Venezuela e a Cuba ... Mentre gli USA riaprono i giochi con Caracas e il Nobel incorona la dissidenza compatibile, giunge ad aprire una nuova collana un classico della letteratura venezuelana: Case morte di Miguel Otero Silva, il romanzo che raccontò la povertà petrolifera e la dignità venezuelana prima che il mondo imparasse a voltarsi dall’altra parte. https://www.argonline.it/prodotto/case-morte-miguel-otero-silva/ … «Una casa senza porte né tetto è più commovente di un cadavere»: con queste parole, uno studente universitario, deportato come prigioniero politico, riflette ad alta voce su quello che osserva dal finestrino di un autobus che lo conduce ai lavori forzati. Il paesaggio che scorre davanti ai suoi occhi è quello degli Llanos del Venezuela, l’immensa pianura erbosa che un secolo prima aveva affascinato Alexander von Humboldt, portandolo a codificare per la prima volta il sublime orizzontale del paesaggio americano. Ma quel che colpisce lo studente non è la natura della savana, bensì lo stato di abbandono dei villaggi e delle città disseminati in quello spazio. L’autobus è appena arrivato a Ortiz, antica capitale dello stato di Guárico, la cui popolazione è stata decimata dalle malattie e dall’incuria. […] Risulta molto difficile non pensare, leggendo le descrizioni che Otero Silva fa di Ortiz, alle città immaginarie per cui la letteratura ispanoamericana è divenuta celebre: la Macondo di García Márquez e la Santa María di Onetti, figlie spurie della Yoknapatawpha di William Faulkner. Eppure la Ortiz di Otero Silva non è immaginaria, neanche nel nome, esiste davvero e continua ad esistere, nonostante tutto. Dall’Introduzione di Amanda Salvioni Miguel Otero Silva (1908-1985) è stato uno scrittore, poeta, giornalista e attivista politico venezuelano. Figura centrale della letteratura latinoamericana del XX secolo, ha concepito la sua opera come un potente strumento di critica sociale e politica, caratterizzata da un realismo lirico e straniato. Fu uno degli esponenti di spicco della Generazione del ’28, gruppo di studenti universitari che contrastarono apertamente la dittatura di Juan Vicente Gómez, appartenenza che gli costò l’arresto e l’esilio. Tornato in patria soltanto dopo il 1940, divenne un intellettuale di spicco nella società venezuelana, fondò il quotidiano El Nacional e svolse un ruolo fondamentale nel rovesciamento del dittatore Marco Pérez Jimenez. Ammirato da Gabriel Garcia Marquez, legato da amicizia e stima a Pablo Neruda che ne riconobbe la grande forza narrativa Otero Silva è stato e continua ad essere un autore di riferimento per i grandi narratori dell’America Latina. Tra i suoi romanzi più importanti, che hanno immortalato momenti cruciali della storia venezuelana, figurano: Fiebre (1939), Casas muertas (1955), Oficina N° 1 (1961) e Lope de Aguirre, principe de la libertad (1979). https://forteprenestino.net/attivita/infoshop/3603-case-morte
March 22, 2026
Gancio de Roma
“Radici. Il cammino di Vavilov”, il primo romanzo di Simona Duci
È disponibile da pochi giorni Radici. Il cammino di Vavilov, il romanzo d’esordio di Simona Duci, pubblicato da Arpeggio Libera Editrice. Da oltre quindici anni opera nel mondo dell’informazione, collaborando con diverse testate giornalistiche e occupandosi in particolare di temi ambientali, culturali e sociali, Simona Duci è giornalista, documentarista e fotografa.  Ha collaborato con TeleBoario, Chiariweek ed è attualmente corrispondente di Bresciaoggi, nonchè collaboratrice di Pressenza Italia. Si è formata in Fotografia e arti visive presso l’Accademia di Belle Arti LABA di Brescia, specializzandosi successivamente in comunicazione e pubbliche relazioni. Impegnata nell’attivismo ambientale sul territorio, è stata referente e guardia ecozoofila OIPA e da sempre i suoi interessi si focalizzano sulla difesa dell’ambiente e dell’avifauna selvatica, sull’ecologia, sui diritti animali ed sugli ecoreati. Accanto all’attività giornalistica si dedica al giornalismo d’impresa e alla comunicazione per i servizi sociali territoriali, dove il linguaggio diventa strumento di accesso, orientamento e relazione con la comunità. Parallelamente porta avanti attività di divulgazione e educazione ambientale e un impegno costante nel volontariato, collaborando con associazioni attive nella tutela dell’ambiente, degli animali e della biodiversità. Nel 2022 ha preso parte alla spedizione scientifica in Kirghizistan denominata «Eden Forever», l’ambizioso progetto di UniBs, Orti botanici di Ome e Nagasaki-Brescia Kaki Tree volto a recuperare e studiare i semi del Malus sieversii, l’antico melo selvatico dell’Asia Centrale considerato il progenitore di tutte le varietà moderne di mela. Un viaggio di oltre 2.000 chilometri tra montagne e foreste primordiali, sulle tracce degli studi del grande botanico e genetista russo Nikolaj Vavilov, pioniere della ricerca sulla biodiversità agricola. Da quei semi, raccolti durante la spedizione, sono nate più di quattrocento piantine, alcune delle quali sono state messe a dimora proprio negli Orti Botanici di Ome, dando vita al cosiddetto “giardino kirghizo”. Gli studi condotti sulle giovani piante hanno evidenziato caratteristiche di grande interesse scientifico, tra cui una notevole resilienza ai cambiamenti climatici e ai patogeni. Un risultato che conferma il valore delle attività di conservazione e ricerca portate avanti da orti botanici e istituti scientifici in tutto il mondo. Simona Duci   Appena tornata dal viaggio la intervistai proprio per Pressenza Italia (I e II parte) e subito mi affascinò il suo racconto sul Kirghizistan (1): una piccola gemma montuosa che emana accoglienza e spontaneità, dove è normale incontrare yurte adagiate su pascoli d’alta montagna, scavallare picchi imbattendosi in strabilianti laghi turchesi, trovare cavalli in libertà, sentirsi schiacciati da un’ospitalità sconfinata e rimanere abbagliati dal verde delle possenti montagne del Tien Shan. Il suo romando Radici. Il cammino di Vavilov è proprio frutto di quel viaggio ambientato tra la provincia di Bergamo e Brescia e le terre selvagge del Kirghizistan. Il libro intreccia narrativa, ricerca scientifica e impegno ambientale, conducendo il lettore in un racconto dove scienza, avventura e mistero si intrecciano. In un mondo sull’orlo del collasso ambientale, un gruppo di esploratori intraprende una missione per salvare semi antichi custoditi da alberi leggendari, mentre un potere oscuro tenta di piegare il destino del pianeta ai propri interessi. Una storia di coraggio e speranza che affonda le sue radici nella realtà della ricerca scientifica e nella sfida contemporanea della perdita di biodiversità. Il libro nasce anche con l’intento di portare all’attenzione del grande pubblico il lavoro spesso silenzioso ma fondamentale svolto da orti botanici, ricercatori e associazioni impegnate nella tutela del patrimonio genetico vegetale. «Questo romanzo non rappresenta un punto di arrivo, ma piuttosto un punto di partenza» – spiega l’autrice – «La spedizione in Kirghizistan mi ha fatto comprendere quanto sia prezioso il lavoro di conservazione svolto in luoghi come gli Orti Botanici di Ome. Attraverso la narrativa ho voluto creare uno strumento capace di raggiungere un pubblico più ampio e sensibilizzare sull’importanza della biodiversità, sugli alberi rari e sui progetti di ricerca che oggi, più che mai, sono fondamentali per il futuro del pianeta». L’autrice desidera inoltre rivolgere un ringraziamento particolare alla sua agente letteraria, Antonia del Sambro, che ha accompagnato e reso possibile la pubblicazione di questo progetto editoriale: «Quello che era iniziato quasi per gioco si è rivelato un percorso intenso e impegnativo, un vero viaggio nel viaggio». Attualmente Simona Duci sta lavorando al documentario “Trees – History of the Kaki Tree Project”, che celebra il 25º anniversario dell’omonima associazione culturale e la sua missione di memoria e pace, e al documentario “I Semi del Tempo”, dedicato alla conservazione del patrimonio genetico degli Orti Botanici di Ome.   (1) Il nome Kirghizistan deriva da kirghiz(i)-, la versione italianizzata della traslitterazione russa kyrgyz e letteralmente significa “le quaranta tribù”. Il suffisso -stan invece viene dal persiano e significa “luogo” e quindi “Paese”. Lorenzo Poli
March 18, 2026
Pressenza
Firenze alienata al CSA nEXt Emerson il 23 marzo
Lunedì 23 marzo presso il CSA nEXt Emerson, dopo una cena sociale a prezzi più che popolari, si parlerà dell’ultimo libro delle edizioni perUnaltracittà: Firenze alienata. Svendita dello spazio pubblico e finanza immobiliare, di Ilaria Agostini e Francesca Conti.… Leggi tutto L'articolo Firenze alienata al CSA nEXt Emerson il 23 marzo sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Pia Pera. Scrivere il giardino per (ri)scrivere il mondo
In una lunga recensione a L’arcipelago di Longo Maï (Baldini & Castoldi, 2000), Goffredo Fofi definisce Pia Pera uno «strano personaggio delle nostre lettere» (“Lo straniero”, 13/14, 2001, p.2 6). Traduttrice dell’Onegin di Puskin (Venezia, Marsilio, 1996) e di … Leggi tutto L'articolo Pia Pera. Scrivere il giardino per (ri)scrivere il mondo sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Gli altri interventi normativi sul diritto penale – Stefano Pesci
Pubblichiamo l’ultimo intervento inserito nel libro di Carteinregola Riforma della magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli – 30 interventi per il NO (> vai alla pagina con l’indice) Scarica il LIBRO vai alla pagina con i video delle interviste Riforma della magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli GLI ALTRI INTERVENTI NORMATIVI SUL DIRITTO PENALE di Stefano Pesci, Procuratore aggiunto della Procura di Roma Anna Maria Bianchi A Stefano Pesci, Procuratore aggiunto della Procura di Roma, chiediamo di introdurre un ultimo tassello, che riguarda molti interventi dell’attuale governo che influiscono sul diritto penale, che evidenziano un doppio binario: da una parte vengono introdotti nuovi reati o aggravate le pene di quelli già esistenti che destano più allarme sociale, dall’altra sono stati alleggeriti o addirittura cancellati alcuni reati che riguardano i cosiddetti “colletti bianchi”.  E poi c’è l’ennesimo pacchetto sicurezza, che interviene pesantemente anche sui diritti dei cittadini. Stefano Pesci  Se noi guardiamo agli indirizzi che ha assunto la legislazione penale in questi ultimi due o tre anni è agevole registrare una tendenza, che è quella che è stata chiamata, per l’appunto del “doppio binario”, con alcune caratteristiche rilevanti che dovrebbero interessare tutti. Cosa intendo per doppio binario? Che da un lato appunto si considera il tema del diritto penale come uno strumento per acquisire consenso, mandando contestualmente alla pubblica opinione il messaggio insistito di una generale insicurezza, della necessità di intervenire per garantire al cittadino che diminuiscano i piccoli furti, i danneggiamenti, le aggressioni di strada ed enfatizzando peraltro i dati relativi a questi fenomeni criminali.  Sia chiaro: non si può negare che il fenomeno della criminalità da strada vada preso in carico, perché il cittadino vive un forte disagio quando è vittima di reati di questo tipo, ma altrettanto certamente va considerato che, purtroppo, una certa quota di criminalità è legata in generale al mondo contemporaneo. Comportamenti criminali di questo genere si manifestano in tutti i Paesi, ed anzi l’Italia da questo punto di vista è uno dei paesi più sicuri. Fatto che non ci deve indurre ovviamente a sottovalutare l’impatto della micro-criminalità, ma a dimensionarla correttamente e soprattutto a comprendere che lo strumento penale non è la strada maestra per fronteggiare queste manifestazioni di disagio e marginalità sociale. Nella gran parte dei casi queste situazioni scaturiscono infatti dal disagio sociale, da disoccupazione, emarginazione, anomia[1] e, se così è, mettere in campo una seria prevenzione risulta certamente più efficace rispetto alla pura repressione, che, in effetti, a livello di macrofenomeno, non funziona. Esistono tanti studi che evidenziano come un intervento esclusivamente repressivo non serve ad aumentare la sicurezza mentre si sono spesso rivelati utili sia interventi preventivi di bonifica delle aree di degrado o di riqualificazione della vita quotidiana di queste persone, sia interventi successivi di reinserimento sociale post-reato. Nello stesso tempo, però a fronte di questo massiccio intervento sul penale “di strada” (e, va detto anche sulla “criminalità professionale”, rapine ecc.), abbiamo una evidente riduzione dell’intervento penale volto a fronteggiare la criminalità delle classi dirigenti e dei colletti bianchi. L’intervento più evidente da questo punto di vista è quello che ha rimosso il reato di abuso d’ufficio, normato nell’articolo 323  del codice penale[2], a proposito del quale vi è stato un lungo dibattito nel paese. Il reato prevedeva di punire il pubblico dipendente che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole previste dalla legge “procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto….”. Anna Maria Bianchi Può fare qualche  esempio?. Stefano Pesci  Facciamo il caso dell’affidamento delle gare e quello dei concorsi. Il sindaco di un paese, nell’affidamento di una gara per le pulizie della scuola, fa partecipare e vincere l’appalto alla società di un parente: è un atto in palese conflitto di interesse che in precedenza risultava punibile in base all’articolo 323. Oppure i casi di favoritismi nell’ambito di concorsi pubblici: in assenza di una norma come l’abuso d’ufficio si faticherà a individuare un reato applicabile. Molti possono essere gli esempi di quello che è qualcosa di più di un malcostume: è un abuso di un ufficio pubblico. Per anni nel dibattito giuridico e politico si era sviluppata discussione perché si sosteneva che la norma fosse scritta in modo da ricomprendere troppe situazioni diverse e che pertanto si determinava incertezza applicativa. Per questo, si sosteneva, il pubblico amministratore, temendo che la propria scelta potesse essere soggetta al sindacato del giudice penale, era paralizzato. In gergo si parlava di “paura della firma”. Come ricorderete, però, molti sottolineavano un altro aspetto: le denunce per questo tipo di abusi erano molte, ma la magistratura applicava con grande cautela questa norma, per cui a fronte di tante denunce, le condanne erano veramente poche. Questa paura della firma era, quindi, più legata a possibili denunce che alla prospettiva concreta di condanne nei processi. Sta di fatto che eliminare questa previsione, senza sostituirla con qualcosa di più preciso o di più raffinato per tutelare gli importanti interessi in gioco, impedisce ora di fronteggiare varie situazioni obiettivamente abusive che meriterebbero un intervento. Si è inoltre chiusa una strada di accertamento, una valvola di accesso a fenomeni criminali più gravi, perché in molti casi le attività di indagine finalizzate a verificare un possibile abuso di ufficio, rappresentavano il passaggio necessario per scoprire possibili corruzioni o concussioni, condotte che difficilmente affiorano in prima battuta. In qualche modo, quindi, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ha determinato una scopertura di tutela in riferimento all’interesse che abbiamo tutti noi ad una Pubblica Amministrazione che operi in modo trasparente e corretto. Abbiamo dovuto registrare anche altri interventi in materia di crimini dei colletti bianchi, che segnalano un’attenuazione dell’attenzione a questi profili. Per esempio, ricordo interventi normativi assai complessi, che in questa sede sarebbe impossibile illustrare, in materia di reati tributari, interventi che hanno determinato una riduzione significativa dell’intervento penale in materia di evasione fiscale, (già di per sé residuale perché riguarda solo i casi estremamente gravi). In sintesi, si verifica una tendenza ad una diminuzione dell’efficacia degli strumenti di tutela quando in gioco è l’interesse della collettività a una pubblica amministrazione corretta, al contrasto agli abusi fiscali, corruzione, concussione, che sono i reati commessi dalla parte ricca della società e dalla parte apicale dell’amministrazione e viceversa si punta molto a interventi repressivi verso la criminalità di strada, un po’ declamati e un po’ anche attuati. L’ultimo passaggio di questo indirizzo è rappresentato dal “Decreto sicurezza”, emanato di recente, nel quale sono previsti vari aggravamenti di pena per reati già esistenti, l’introduzione di alcuni nuovi reati e ulteriori due aspetti che meritano una qualche attenzione. Il primo è rappresentato da una serie di interventi che estendono i poteri della polizia e che comprimono le libertà del cittadino, senza passare per il controllo del giudice o del pubblico ministero. Questo tipo di interventi è piuttosto borderline rispetto ai principi costituzionali e bisognerà vedere poi se la Corte costituzionale interverrà per censurare le scelte del legislatore. Si prevede ad esempio una sorta di fermo preventivo nel caso di pubbliche manifestazioni, cioè la possibilità che la polizia intervenga, per impedire che persone specifiche (individuate sulla base di premesse non sempre rigorose) partecipino alle manifestazioni. Ci sono molto dubbi su questa norma e soprattutto, sul fatto che si prescinda da una necessaria verifica dell’autorità giudiziaria. Il secondo aspetto che merita attenzione riguarda la previsione di, una serie di pene accessorie e di sanzioni amministrative accessorie, alcune delle quali paiono discutibili nelle modalità e nelle premesse. Si pensi ai casi in cui si comprimono i diritti del cittadino in riferimento ad aspetti non collegati strumentalmente al reato commesso, come nel caso di confisca dell’autovettura nei confronti del piccolo spacciatore. Oppure alle sanzioni amministrative previste nei confronti dei genitori dei minori che vengano sorpresi, ad esempio, con coltelli dalla lama superiore a 8 cm. Si tratta di un profilo afflittivo nuovo e discutibile, specie quando il minore è diciassettenne o sedicenne. Perché in questi casi la sanzione finisce per colpire una persona (il genitore) che non è scontato abbia la possibilità di impedire al minore di commettere questo reato o addirittura che potrebbe esser stato totalmente all’oscuro del porto del coltello da parte del figlio.  Così come sono previste sanzioni abbastanza asimmetriche, come ad esempio la sospensione della patente nei confronti di chi porti coltelli di un certo tipo fuori dalla propria abitazione: non si capisce per quale motivo si debba prevedere una sanzione di questo tipo che non ha alcuna relazione con il  portare il coltello, perché non c’è una relazione immediata con l’uso di un’autovettura. Tutti gli interventi che mirano a una pura repressione, anche un po’ cieca, anche un po’ a 360°, mentre non si vede alcun intervento per aumentare veramente la sicurezza riducendo il disagio delle fasce giovanili Sono interventi certamente costosi, ma investire sulla qualità della vita dei minori delle nostre periferie probabilmente sarebbe molto più efficace se lo scopo fosse quello di ridurre i reati, di aumentare la sicurezza. Cosa temo che accada? Avremo molti più processi del tutto inutili, un po’ più di carcere per soggetti problematici per i quali il passaggio di due mesi o due anni in un istituto di pena non farà altro che aumentare la situazione di disagio, di estraneità al consesso sociale, di marginalizzazione, piuttosto che il reinserimento sociale, generando potenzialmente per il futuro ancora più insicurezza. Anche perché, sempre sotto questo profilo, non si investe minimamente sul delicato passaggio dal carcere alla vita ordinaria, cosicché l’uscita dal carcere significa semplicemente la ricollocazione all’interno di quello stesso mondo che aveva generato la commissione di quei reati. Quindi anche l’intervento repressivo, per la parte in cui è veramente ora efficace, sarà solo una norma-manifesto, un intervento repressivo nella sostanza inefficace che non finirà per ridurre la criminalità di strada. Anna Maria Bianchi  Un’ultima domanda sugli interventi normativi che sono intervenuti sulla fase delle indagini, in particolare  sia rispetto le intercettazioni, sia rispetto alla previsione dell’interrogatorio dell’indagato prima dell’arresto Stefano Pesci  Sì, sono argomenti tecnicamente abbastanza complessi che non è possibile illustrare in un tempo limitato. Da un lato abbiamo una riduzione della concreta possibilità di effettuare intercettazioni, sia per i presupposti richiesti sia per le modalità nuove che vengono imposte. Spiegarlo in questa sede non è possibile; diciamo, però, che lo strumento delle intercettazioni, essenziale per certe tipologie d’indagine, viene per molti versi limitato (ad esempio non si possono fare intercettazione oltre i 45 giorni per quasi tutti i reati tranne un numero limitato di essi). Queste limitazioni finiscono per ridurre l’uso di questo importante strumento che opera fondamentalmente in due casi, in due categorie di reati: la grande criminalità mafiosa o comunque la criminalità organizzata seria (e questa sfera non è stata toccata) e  i reati dei colletti bianchi, come ad esempio i reati di infedeltà fiscale, che per effetto della nuova disciplina rimangono sostanzialmente al di fuori della sfera della concreta possibilità d’intercettare. Poi vi sono norme che disciplinano in maniera più restrittiva la richiesta di custodia cautelare in carcere perché si prevede che, prima di emettere un’ordinanza di custodia cautelare, il giudice interroghi la persona che dovrebbe essere raggiunta dalla misura per consentirgli di difendersi; questo è previsto, in particolare, per i casi in cui le esigenze cautelari, che giustificano la misura cautelare, non siano il pericolo di fuga o l’inquinamento probatorio: in questi ultimi casi casi, ovviamente, non avrebbe senso consentire alla persona indagata di sapere in anticipo della misura, consentendogli di fuggire o di alterare le prove; negli altri casi, invece, la legge impone che il soggetto sia interrogato preventivamente. Questo crea una situazione ambigua: pensate alla situazione di un soggetto il quale viene raggiunto a casa da una notifica Nella quale dice “Guarda, tu devi essere interrogato, se vuoi, fra tre giorni perché così potrò decidere se mandati in carcere o meno, in quanto sei accusato di questo e questo e questo”. Il messaggio che arriva all’indagato è: o ti giustifichi o ti metto in carcere. Da un lato questa procedura consente a chi ne ha la possibilità di adottare delle contromisure di inquinare le prove. Certo, la legge prevede che non si procede all’interrogatorio preventivo nei casi in cui vi sia pericolo di inquinamento, ma, in questo caso sei tupubblico ministero  che devi poter dimostrare in anticipo il concreto pericolo di questa alterazione delle prove, e se non lo puoi dimostrare in anticipo, l’inquinamento probatorio sarà possibile. Inoltre, e forse soprattutto, quest’obbligo crea paradossalmente una situazione difficilissima anche per lo stesso accusato il quale, a fronte delle prove che vengono contestate, se vuole evitare il carcere molte volte avrà come via maestra, sostanzialmente, quella di ammettere i fatti, perché nella vita concreta dei processi, quando il PM  formula, se hai delle prove a carico, o hai molti elementi per giustificarti oppure rimanere silente vuol dire consegnarti alla misura, quindi al carcere. Questa nuova normativa, quindi, ha effettivamente una seria incidenza pratica, perché da un lato stiamo verificando una significativa riduzione delle misure cautelari, ma dall’altro lato quando si effettuano gli interrogatori, paradossalmente sono delle pistole puntate nei confronti degli indagati. Anna Maria Bianchi: C’è anche il rischio che si possano intimidire i testimoni o i denuncianti? Stefano Pesci: Se c’è il pericolo di possibili intimidazioni nei confronti dei testimoni, la norma prevede che non si proceda ad interrogatorio preventivo; tuttavia, come dicevo, in molti casi non è possibile provare in anticipo un concreto pericolo di intimidazione. Più in generale diciamo che, se pure in molti casi è possibile adottare cautele per evitare i danni peggiori, questa nuova disciplina rappresenta innegabilmente un segnale molto chiaro perché scoraggia gli interventi di natura cautelare nei confronti dei “colletti bianchi”. E questo perché? perché questo tipo di meccanismo, per come è congegnato, fatalmente non opera nei confronti del criminale di strada, perché in quel caso è possibile trovare prove del fatto che sia un violento, che sia un prevaricatore, e quindi si può affermare l’esistenza di un concreto  rischio di inquinamento della prove; con il “colletto bianco”, viceversa, non puoi ragionevolmente affermare che il previo interrogatorio determini il rischio di intimidazione dei testimoni, perché l’indagato è una persona tra virgolette “per bene”, è una persona educata, colta (il commercialista, l’imprenditore), perché non ha una storia di minacce e violenze, non ha una figura da intimidatore. In sintesi: nei fatti anche quei pochi procedimenti che vedevano richieste di misura cautelare nei confronti di “colletti bianchi” si vanno riducendo moltissimo e la tutela degli interessi pubblici, in questi casi, è estremamente ridotta. (intervista registrata il 7 marzo 2026) Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratorioccarteinregola@gmail.com 16 marzo 2026 -------------------------------------------------------------------------------- [1] Anomia, in sociologia, è una situazione di assenza o indebolimento delle norme sociali, che porta disorientamento e perdita di punti di riferimento (concetto reso celebre da Durkheim e Merton) [2] Articolo 323 Codice Penale -Abuso d’ufficio [ABROGATO]Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114. [Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale(5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni(6). La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità(7)(8).] NOTE (1) La clausola di riserva fa soccombere la norma nel concorso apparente rispetto ai reati più gravi, a prescindere dal principio di specialità (v. art. 15 del c.p.) (2) Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto dall’i.p.s., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell’incaricato di un pubblico servizio. (3) La condotta deve essere compita nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell’ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l’agire al di fuori dell’esercizio della funzione o del servizio. (4) Il comma 1 è stato modificato dall’art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. (5) Il riferimento al vantaggio patrimoniale fa sì che venga dato rilievo al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale conseguenti all’atto antidoveroso dell’agente, senza dunque ricomprendere vantaggi di tipo morale o politico. (6) L’art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha comportato un aggravamento di pena, prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni. (7) Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, connessa ad una rilevante gravità. (8) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 114 del 9 agosto 2024.
March 16, 2026
carteinregola
Lunedì 23/03 – Presentazione libro “Firenze alienata”
” Città strette nella morsa del capitalismo finanziarizzato e della monocoltura del turismo: le abbiamo definite città alienate.” Questo l’incipit del libro ore 20.30 Cena ore 21.30 Presentazione del libro “Firenze alienata. Svendita dello spazio pubblico e finanza immobiliare” con le autrici
March 15, 2026
NextEmerson
Oltre
È veramente possibile abolire il carcere, ripensare la nostra idea di giustizia quale debito da ripagarsi in sofferenza individuale e collettiva? Per saperlo è necessario spingersi oltre, e farlo insieme: perché le sbarre sono tali da entrambi i lati.
March 4, 2026
Turba
Un libro illegale
Presentazione del volume collettivo a cura di Osservatorio Repressione e Volere la Luna.
February 13, 2026
Turba