L’accesso alla protezione internazionale presso la Questura di Bergamo: una procedura senza criteri trasparenti
M.A. 1
Davanti alla Questura di Bergamo si assiste ormai da mesi a una situazione che
difficilmente può essere considerata fisiologica in uno Stato di diritto:
persone che intendono richiedere protezione internazionale sono costrette a
trascorrere la notte all’aperto, in attesa di un accesso che non risulta né
garantito né disciplinato da criteri chiari e trasparenti.
Tale ricostruzione non si fonda su episodi isolati, ma su osservazioni dirette e
testimonianze raccolte in più occasioni tra settembre 2025 e giugno 2026.
Le informazioni raccolte evidenziano una modalità di gestione degli accessi
nella quale l’ingresso agli uffici della Questura appare affidato a procedure
caratterizzate da ampi margini di discrezionalità e dall’assenza di criteri
oggettivi, verificabili e preventivamente conoscibili dai richiedenti, con
possibili conseguenze sull’effettività del diritto di presentare domanda di
protezione internazionale.
Dalle testimonianze raccolte sul posto è emerso che la selezione delle persone
ammesse alla formalizzazione della domanda non ha seguito criteri oggettivi e
verificabili.
Di fatto, un richiedente ha descritto il processo di accesso come
sostanzialmente “random“, evidenziando l’assenza di parametri.
Tale percezione è stata successivamente corroborata dalle dichiarazioni rese da
un agente in servizio, il quale ha affermato che le persone ammesse alla
richiesta di asilo sono state individuate “sulla base di niente“.
Un’altra persona impiegata presso la Questura ha riferito che l’ispettore
incaricato avrebbe tenuto conto della condizione di vulnerabilità delle persone
per stabilire chi avrebbe potuto accedere alla procedura. Tale criterio,
tuttavia, è apparso difficilmente verificabile e non ha trovato riscontro nelle
osservazioni effettuate.
In un caso osservato, ad esempio, tra le persone in attesa vi era una persona
con una bombola di ossigeno, una condizione di vulnerabilità immediatamente
evidente, alla quale non è stato comunque consentito l’accesso alla procedura.
Questo episodio ha sollevato interrogativi su come siano state individuate e
valutate le condizioni di vulnerabilità degli altri richiedenti, se persino una
situazione di fragilità così manifesta non è sembrata essere stata considerata
ai fini dell’accesso.
È stato inoltre osservato come, in alcune circostanze, le donne abbiano
beneficiato di un accesso più agevolato alla procedura, sebbene tale elemento
non abbia consentito di stabilire l’esistenza di un criterio sistematico.
In particolare, secondo quanto osservato, tra le ore 8:15 e le ore 8:45 un
ispettore della Questura, sempre lo stesso, usciva dall’edificio e chiamava
nominativamente le persone che, in quella giornata, potevano accedere alla
formalizzazione della propria domanda, il tutto in modo completamente
discrezionale.
In altri casi, tuttavia, non infrequenti secondo quanto osservato e secondo
quanto riferito dai presenti, alle persone in attesa – spesso accampate davanti
alla Questura fin dalla notte precedente – veniva comunicato che “la Questura è
chiusa” oppure che il sistema informatico non era funzionante, con la
conseguenza che l’accesso veniva negato indistintamente a tutti coloro che
attendevano di formalizzare la propria domanda di protezione internazionale.
Le informazioni raccolte delineano un sistema di gestione degli accessi privo di
criteri trasparenti e preventivamente conoscibili, con il rischio di
compromettere principi fondamentali dell’azione amministrativa quali
imparzialità, uguaglianza e certezza delle procedure.
Tale modalità operativa solleva interrogativi rilevanti: sulla base di quali
criteri viene determinato chi può accedere alla formalizzazione della domanda e
chi invece è costretto ad attendere? Quali garanzie sono previste affinché
l’accesso a un diritto soggettivo non dipenda da valutazioni non conoscibili
dagli interessati?
Il quadro normativo vigente al momento delle osservazioni prevedeva un termine
preciso per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale: il
Decreto legislativo 25/2008 stabiliva che la domanda dovesse essere formalizzata
entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere
protezione (art. 26, co. 2-bis), termine prorogabile fino a dieci giorni
lavorativi esclusivamente in presenza di un numero elevato di richieste.
Nonostante tale previsione, la prassi osservata presso la Questura di Bergamo si
è discostata da tale quadro normativo. I tempi di attesa rilevati sono apparsi
prolungati e sistematici, mentre l’accesso alla formalizzazione risultava di
fatto ostacolato.
L’individuazione delle persone ammesse sembrava inoltre avvenire in assenza di
criteri oggettivi e trasparenti. In questo contesto, il diritto di asilo –
riconosciuto anche dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione – è stato
compromesso.
Ancora più problematico è apparso il carattere strutturale della situazione
osservata. Non si è trattato, infatti, di episodi isolati o di disfunzioni
occasionali, bensì di una prassi che, secondo quanto riscontrato, si è protratta
per mesi sotto gli occhi delle istituzioni, degli operatori del settore e delle
associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo.
Nonostante un tentativo promosso dal CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati)
volto a favorire un accesso più ordinato e chiaro alle procedure, tale
iniziativa non avrebbe prodotto risultati duraturi.
Al contrario, la possibilità di ottenere un appuntamento per la presentazione
della domanda di protezione internazionale risulta, di fatto, preclusa, poiché
la Questura non procede al rilascio di appuntamenti tramite PEC.
In tale contesto, l’unica possibilità per molte persone è stata quella di
presentarsi fisicamente davanti alla Questura più volte consecutive, arrivando
in alcuni casi ad attendere fino a tre mesi, come riferito da un agente di
polizia presente sul posto, nella speranza di rientrare tra le persone ammesse
alla formalizzazione della domanda.
Resta da monitorare come tale quadro sia destinato a evolvere alla luce dei
cambiamenti introdotti dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e
della sua progressiva attuazione, verificando se e in quale misura tali
modifiche incideranno concretamente sulle modalità di accesso alle procedure di
protezione internazionale.
Resta tuttavia centrale una questione: indipendentemente dagli sviluppi
normativi futuri, l’accesso alla procedura deve essere garantito attraverso
modalità chiare, trasparenti e verificabili, affinché la possibilità di
esercitare un diritto fondamentale non dipenda da meccanismi non conoscibili
agli interessati.
1. Lavoro come operatore legale nel campo del diritto dell’immigrazione
all’interno di un C.A.S. in provincia di Milano ↩︎