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Italia, Ruanda e la nuova esternalizzazione dei rimpatri
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sembra non aver molto in comune con la Prima Ministra danese Mette Frederiksen, se non il fatto di essere le uniche due donne al governo in Europa. Tuttavia, a inizio agosto, in seguito ai fatti avvenuti a Ceuta e Melilla, entrambe hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta che, nonostante le differenze, ciò che le accomuna è il desiderio di “difendere l’Europa” da coloro che “vogliono imporci stili di vita che non vogliamo”, desiderio che si traduce ovviamente nella implementazione di una politica migratoria rigorosa. Essa però, ai loro occhi, non basta più. Occorre “realizzare centri di rimpatrio in Paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell’Europa”. “Ci stiamo lavorando con impegno”, scrivono.  Era già evidente come il modello Albania, promosso dall’Italia, fosse stato accolto e sostenuto non solo dalla Danimarca ma dall’Unione Europea stessa. Infatti, in seguito al nuovo regolamento per il rimpatrio dei migranti approvato dal Parlamento europeo a giugno 1, 19 Paesi hanno scritto una lettera ai leader europei, sottolineando la necessità di “dimostrare risultati concreti” e “portare avanti quanto prima soluzioni nei Paesi terzi”. La principale soluzione sono proprio i centri per il rimpatrio (return hub), strutture in cui trattenere coloro che non hanno un diritto legale a restare nel territorio europeo e che sono destinatarie di un provvedimento di rimpatrio. I centri potranno essere costruiti anche in un uno Stato non appartenente all’UE, basta che abbia un accordo con uno Stato membro, così come succede in Albania da ottobre 2024 2.  I centri sono luoghi di transito, dove le persone vengono collocate in attesa di essere rimpatriate nel Paese di origine, ma possono diventare vere e proprie strutture di detenzione. Nel caso albanese erano destinati a ospitare soltanto richiedenti asilo, esternalizzando la procedura, che veniva gestita dalle autorità italiane. Dopo una serie di ricorsi legali, nel marzo 2025 il governo Meloni ha trasformato il centro in una struttura per le espulsioni di migranti irregolari che avevano già ricevuto una decisione di rimpatrio. Questo cambiamento ha reso la struttura albanese un primo precursore dei centri per il rimpatrio, ma sono ancora le autorità italiane a gestirlo e a essere responsabili del rimpatrio finale dei migranti. Il modello europeo potrebbe, invece, esternalizzare interamente la gestione e la responsabilità delle procedure di asilo e di espulsione a un Paese non appartenente all’UE. Nello specifico, Germania, Austria, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi hanno confermato di essere in trattativa per l’istituzione di tali strutture in Paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. Il loro obiettivo è concludere la prima partnership entro la fine dell’anno, con la firma prevista all’inizio del 2027 3.  Al momento, comunque, solo il Ruanda ha confermato di essere in trattative con l’Italia, confermandosi un partner strategico. Illustrazione: Wikimedia commons La portavoce del governo ruandese Yolande Makolo ha ribadito che “i richiedenti asilo sono africani” e il Paese non vuole “che gli africani soffrano in paesi che non li accolgono. Non vogliamo che intraprendano pericolosi viaggi attraverso il deserto e muoiano nel (mare) Mediterraneo (…), né in altri paesi che non li vogliono”. “L’ideale sarebbe che rimanessero a casa, avessero opportunità e sicurezza nelle proprie case. E se non riescono a ottenerlo, forse possono trovarlo in altri paesi, specialmente in Africa. (…) Vogliamo che i giovani africani siano felici vivendo nel loro continente e che contribuiscano a costruirlo insieme”, ha affermato 4.  Il Paese, infatti, aveva già stretto un accordo con il Regno Unito di Boris Johnson nel 2022 che prevedeva di mandare in Ruanda i richiedenti asilo arrivati irregolarmente nel Regno Unito, in cambio di finanziamenti a Kigali.  In seguito, la Corte suprema aveva bocciato il piano nel novembre 2023, ritenendo che il Paese non fosse sufficientemente sicuro, dato il rischio di persecuzione o di maltrattamenti, ed esso fu annullato durante il governo di Keir Starmer nel 2024. Il governo ruandese ha poi fatto causa chiedendo altri 115 milioni di sterline come risarcimento per i pagamenti futuri non corrisposti e la fine anticipata dell’intesa 5, risarcimento che è stato recentemente considerato illegittimo.  In realtà, già nel 2014 un accordo permise a Israele di trasferire nel paese africano alcune migliaia di eritrei e sudanesi 6; dal 2019, inoltre, il dispositivo dell’Emergency Transit Mechanism (ETM) di Gashora, nel distretto meridionale di Bugesera, avviato da Ruanda, Unione Africana e Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha raccolto profughi evacuati dalla Libia e in attesa di reinsediamento o rimpatrio volontario 7. Kigali skyline (PH: Wikimedia commons) La situazione politica attuale in Ruanda è dominata dal controllo del Fronte Patriottico Ruandese (RPF) e dalla presidenza di Paul Kagame, riconfermato nel luglio 2024 per un ulteriore mandato con oltre il 99% dei voti. Kagame governa il paese dal 2000 e le riforme costituzionali gli consentono di mantenere il potere, limitando lo spazio per l’opposizione politica e la libertà di stampa. Nel frattempo, il Paese persegue una rapida modernizzazione e un forte sviluppo economico, presentandosi come un modello efficiente di stabilità e attrazione per gli investimenti esteri. Tra questi, anche quelli del Piano Mattei 8 che, con l’aggiunta del Ruanda a luglio 2026 per “sostenere la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico nella Nazione”, arriva a interessare 18 Paesi africani 9.  La stabilità interna, basata anche su una forte repressione del dissenso, contrasta con le forti tensioni nella regione dei Grandi Laghi. Il Ruanda è infatti accusato da organismi internazionali e dalla Repubblica Democratica del Congo di sostenere i ribelli del movimento M23 e, nonostante i tentativi di mediazione diplomatica e i fragili accordi di pace sottoscritti tra le parti, la situazione lungo i confini con la RDC e il Burundi resta instabile e caratterizzata da ricorrenti scontri armati.  Anche per quanto riguarda gli altri Paesi, comunque, la situazione è poco chiara. Il Ghana ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per accettare nel proprio Paese migranti di altre nazionalità africane espulsi da Washington, fungendo da hub di transito, e diversi gruppi di difesa dei diritti hanno presentato ricorsi e cause legali contro lo Stato ghanese presso la Corte di Giustizia dell’ECOWAS e i tribunali locali, contestando la detenzione in strutture militari, la segretezza dell’accordo e il rischio di persecuzioni per i migranti rispediti nei paesi da cui erano fuggiti 10.  L’Uganda segue una strada simile a quella ruandese. Il Paese vive una forte tensione politica dopo la conferma del presidente Yoweri Museveni per il suo settimo mandato nelle elezioni di gennaio 2026: all’età di 81 anni e al potere dal 1986, Museveni ha vinto le elezioni con circa il 72% dei voti, tanto che il principale sfidante Bobi Wine ha denunciato brogli elettorali, violenze e arresti domiciliari per gli oppositori. Nel frattempo, cresce il peso politico del figlio del presidente, Muhoozi Kainerugaba, capo dell’esercito e considerato il possibile erede.  Come ha affermato Michael O’Flaherty, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, si “rischia di creare un buco nero per i diritti umani con i suoi return hubs per i migranti” 11. L’Europa non è estranea alle politiche di esternalizzazione e le violazioni di lunga data dei diritti dei rifugiati e dei migranti in Libia e Tunisia dimostrano che la cooperazione migratoria volta a prevenire l’arrivo nell’UE porterà a gravi e diffuse violazioni dei diritti umani. “Come può qualcuno ragionevolmente credere che questa volta sarà diversa?”, chiede il Commissario.  L’UE sta chiaramente cadendo vittima di “retorica populista” sui migranti, ha detto Jean-Nicolas Beuze, rappresentante dell’UNHCR a Bruxelles. I rifugiati corrono il rischio di essere inviati in un paese dove possono “subire danni irreparabili” 12. Anche Human Rights Watch 13 ha costantemente riscontrato che le deportazioni verso paesi terzi espongono le persone a detenzioni arbitrarie, maltrattamenti, indigenza e rimpatrio a catena, cioè il ritorno in luoghi di pericolo. Secondo l’organizzazione, i Paesi UE dovrebbero abbandonare del tutto i piani per i centri per il rimpatrio, dato che nessuno dei paesi presi in considerazione supererebbe una seria revisione sulla situazione del rispetto dei diritti umani. 1. Approvato il nuovo regolamento UE sui rimpatri – Parlamento UE (giugno 2026) ↩︎ 2. Come sottolinea Euronews, inoltre, l’Italia prevedeva inizialmente di ospitare circa tremila migranti al mese nei centri albanesi, contro un numero effettivo appena 500 persone in totale da quando il complesso è stato convertito in centro per le espulsioni. Il costo complessivo supera i 670 milioni di euro e, secondo un recente studio dell’università di Bari, trattenere i migranti in questi centri si è rivelato molto più costoso per l’Italia rispetto alla loro permanenza sul proprio territorio ↩︎ 3. EU countries eye setting up migrant ‘return hubs’ in Rwanda and Uzbekistan, Politico (giugno 2024) ↩︎ 4. Ruanda negozia con l’Italia di accogliere richiedenti asilo espulsi dal paese europeo, Democrata (agosto 2026) ↩︎ 5. Corte respinge richiesta del Ruanda: niente 115 milioni dal Regno Unito per piano migranti bocciato, EuroNews (giugno 2026) ↩︎ 6. Il Ruanda apre al modello Ruanda. Ma l’Italia è ferma al modello Libia – Il Manifesto (agosto 2026) ↩︎ 7. Il Ruanda apre alle espulsioni europee: «Stiamo trattando con l’Italia» – Africa Rivista (agosto 2026) ↩︎ 8. Piano Mattei per l’Africa, Presidenza Consiglio dei Ministri ↩︎ 9. Questo link un database strutturato dei dati degli investimenti del Piano in Africa con una tabella Excel scaricabile ↩︎ 10. Rights lawyers sue Ghana over third-country deportation deal with Trump administration, PB News (giugno 2026) ↩︎ 11. Europe is at risk of creating a human rights black hole with its ‘return hubs’ for migrants, The Guardian (luglio 2026) ↩︎ 12. EU countries eye setting up migrant ‘return hubs’ in Rwanda and Uzbekistan – Politico (giugno 2026) ↩︎ 13. Dangerous EU Momentum Towards Offshore Deportation Centers – HRW (giugno 2026) ↩︎
Amnesty International: “L’accordo Italia-Albania è un disastro. L’Unione Europea deve porre fine a piani crudeli in materia d’immigrazione”
L’accordo tra Italia e Albania per l’esternalizzazione della detenzione di persone migranti e richiedenti asilo sta mettendo a rischio l’incolumità, la libertà e i diritti umani di queste persone. Lo ha dichiarato Amnesty International in una ricerca pubblicata a poche settimane di distanza dai fatti di Ceuta, che hanno messo in evidenza i pericoli insiti nelle politiche migratorie dell’Unione Europea, da tempo basate sull’esclusione e sul confinamento. La ricerca, intitolata “Italia: la detenzione extraterritoriale delle persone migranti e gli obblighi in materia di diritti umani”, esamina l’accordo del 2023 che ha istituito due centri in Albania gestiti dalle autorità italiane. Tale accordo ha comportato il trasferimento forzato e il trattenimento di centinaia di persone, con un accesso fortemente limitato all’assistenza legale. Le condizioni detentive e il grave costo umano delle politiche di esternalizzazione dell’Italia potrebbero aver contribuito a indurre alcune persone detenute a compiere atti di autolesionismo o a tentare il suicidio. “Il fine ultimo della detenzione extraterritoriale è produrre un effetto deterrente e cercare di aggirare ed evadere la responsabilità di rispondere alle necessità di chi migra e l’obbligo di dare asilo a chi ne necessita. L’accordo dell’Italia con l’Albania dimostra ancora una volta l’inevitabile costo umano di tale approccio”, ha dichiarato Eve Geddie, direttrice dell’ufficio di Amnesty International presso le istituzioni europee. “Poco prima che entrasse in vigore, Amnesty International aveva dato l’allarme sul dannoso impatto che l’accordo avrebbe inevitabilmente avuto sui diritti delle persone in pericolo in mare e su quelli delle persone che sarebbero state trasferite in Albania. Ora, queste preoccupazioni si sono chiaramente materializzate”, ha aggiunto Geddie. Amnesty International ritiene che le proprie conclusioni debbano servire da ammonimento all’Unione Europea sul disastroso impatto delle politiche in materia d’immigrazione, che cercano sempre più di fare affidamento su Stati al di fuori delle sue frontiere per gestire il fenomeno migratorio, invece di aumentare i percorsi regolari e sicuri. Crudeltà gratuita Tra ottobre 2024 e gennaio 2025, sulla base dell’accordo, l’Italia ha svolto tre operazioni in mare e trasferito 74 persone direttamente dalle acque internazionali in Albania. Dopo numerose sentenze di tribunali italiani che non avevano convalidato il trattenimento di queste persone, l’Italia ha cessato i trasferimenti. Nel marzo 2025, tuttavia, il governo italiano ha modificato l’accordo per consentire la detenzione in Albania di persone raggiunte da un provvedimento di espulsione in Italia. A seguito di ciò, negli ultimi 15 mesi centinaia (si ritiene oltre 500) uomini prevalentemente razzializzati sono stati forzatamente trasferiti nel centro di detenzione di Gjadër. In questo centro, tra l’11 aprile e il 16 maggio 2025, sono stati registrati 42 ‘eventi critici’, tra cui due tentate impiccagioni, una protesta in cui tre persone hanno riportato ferite da schegge di vetro e vari casi di autolesionismo. Il governo italiano ha ostacolato il monitoraggio indipendente dell’attuazione dell’accordo, anche attraverso restrizioni ai controlli parlamentari e aggirando le normali procedure legislative. Limitando l’accesso e la supervisione di osservatori indipendenti sui diritti umani, cosa accada nei centri di detenzione in Albania rimane largamente avvolto dal segreto. Benché le persone detenute in Albania ricadano sotto la giurisdizione italiana, la loro distanza fisica dall’Italia e il limitato accesso ad avvocati, a giudici e ad altre misure di garanzia compromettono significativamente l’efficacia del diritto d’asilo e l’accesso alla giustizia. Un avvocato intervistato da Amnesty International ha affermato di non essere stato in grado di conferire col suo cliente prima di un’udienza d’asilo e di non aver avuto sufficiente tempo per preparare in modo adeguato la difesa. A suo parere, il fatto che sui verbali delle udienze d’asilo siano riportate risposte a monosillabi è segno che le persone si sentissero intimidite. “Le persone detenute in Albania sono comprensibilmente traumatizzate: possono aver attraversato deserti, aver subito detenzione e violenza in Libia, essere sopravvissute a una traversata in mare a bordo di imbarcazioni inadatte alla navigazione, venire intercettate dalle autorità italiane e, infine, aver viaggiato per giorni verso l’Albania. Altre, trasferite in Albania dai centri di detenzione in Italia, sono state strappate alle loro vite, alle comunità e alle reti di sostegno. Ciò che sono costrette a subire è una crudeltà intollerabile e gratuita”, ha sottolineato Geddie. Indebolire lo stato di diritto I tribunali italiani e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno giudicato incompatibili con le norme dell’Unione Europea le leggi e le prassi italiane circa la gestione delle richieste d’asilo da parte di persone provenienti da Paesi designati “sicuri” dall’Italia, a causa della cui designazione si applicano procedure accelerate d’esame. Hanno anche stabilito che non vi sono sufficienti salvaguardie a disposizione delle persone richiedenti asilo. Nonostante una serie di sentenze dei tribunali italiani che hanno ordinato il ritorno in libertà delle persone detenute in Albania, il governo italiano ha proseguito ad applicare l’accordo. Ha cercato di limitare le verifiche dei tribunali sulla designazione dei “Paesi sicuri” ricorrendo alla decretazione d’urgenza, senza spiegare i motivi di questo indebolimento dello stato di diritto. Le persone raggiunte da un provvedimento di espulsione in Italia e qui già detenute vengono anche sottoposte a trasferimenti extraterritoriali illegali, non previsti dalle norme italiane ed europee. “È abbondantemente chiaro che il modello Italia-Albania è impossibile da attuare nel rispetto degli obblighi italiani sui diritti umani. Questo dato di fatto deve sollecitare l’Unione Europea a porre definitivamente termine a ogni futuro progetto di espandere l’uso della detenzione extraterritoriale e di altre modalità di esternalizzazione”, ha sottolineato Geddie. “Le autorità italiane devono immediatamente mettere fine all’accordo con l’Albania, attuare alternative alla detenzione delle persone migranti – che nel diritto internazionale deve rimanere l’ultima misura a disposizione – e assicurare l’accesso a procedure d’asilo effettive e non discriminatorie e a un’accoglienza nel territorio italiano che rispetti la dignità di tutte le persone in cerca di protezione internazionale. Tutte le persone rifugiate e migranti dovrebbero poter accedere a effettive salvaguardie legali ed essere oggetto di un monitoraggio indipendente”, ha concluso Geddie. Ulteriori informazioni L’accordo Italia-Albania è entrato in vigore il 23 febbraio 2024 con validità di cinque anni e conseguente rinnovo automatico. Per la sua attuazione, il governo italiano risulta abbia previsto oltre 670 milioni di spesa fino al 2028. Poiché il Ministero dell’Interno italiano, citando motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ha negato ad Amnesty International di visitare i centri di detenzione in Albania, questa ricerca si è basata sulla corrispondenza con lo stesso ministero, sulla revisione di atti giudiziari, su informazioni condivise con la rete della società civile “Tavolo asilo e immigrazione”, su relazioni di parlamentari e difensori civici e su interviste con agenzie delle Nazioni Unite e con due avvocati di persone detenute a Gjadër. Lo scorso giugno una delegazione di Amnesty International Italia ha percorso via mare la rotta da Brindisi a Shëngjin a bordo di un’imbarcazione della cooperativa transfemminista e popolare “Seasters”. L’iniziativa, che ha ripercorso il tragitto utilizzato per il trasferimento dei migranti nell’hotspot in Albania, ha visto anche la partecipazione dell’artista Laika, presente a bordo con una sua opera. Italia: detenzione extraterritoriale delle persone migranti – Amnesty International Italia     Amnesty International
August 20, 2026
Pressenza
Gjadër, ispezione del TAI a due giorni dal Patto UE: «Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello»
Il 10 giugno 2026, il Tavolo Asilo e Immigrazione 1 e l’On. Rachele Scarpa hanno effettuato un’ispezione presso il centro di Gjadër, in Albania, a due giorni dall’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Quello che emerge smentisce punto per punto la narrativa governativa sul cosiddetto «modello Albania». «Il tutto in un clima di sistematica opacità amministrativa, che sembra essere l’ingrediente fondamentale di ogni presunzione di “efficacia”», denunciano le organizzazioni che compongono il TAI. Nonostante la Presidente del Consiglio Meloni continui a rivendicare i risultati del progetto, dalla delegazione arriva una valutazione di estrema criticità: grande incertezza sul futuro delle strutture, forti dubbi di incompatibilità con il nuovo quadro normativo europeo e violazioni dei diritti fondamentali già certificate. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Rachele Scarpa (@rachelescarpa) Da aprile 2025 il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano in territorio estero. «I numeri sono autoevidenti», scrive il TAI e la parlamentare. «Attraverso numerose ispezioni abbiamo monitorato il funzionamento e i flussi all’interno dei centri: da aprile 2025 a marzo 2026 sono stati effettuati trasferimenti periodici di circa 10 persone ogni 7-10 giorni, per poter mantenere un numero medio di circa 20 persone nel centro. Solo a marzo 2026, probabilmente per esigenze legate alla campagna elettorale del referendum costituzionale, il governo ha cercato di aumentare il numero di presenze con un trasferimento più massiccio». Alla data dell’ispezione, le persone trattenute sono circa 70, incluse le 10 di cui la delegazione ha osservato direttamente l’ingresso in struttura. Dall’avvio di questa fase del progetto, circa 620 persone sono state trasferite coattivamente in Albania. Di queste, solo 90 sono state effettivamente rimpatriate: una percentuale intorno al 15%, ben al di sotto della media del 40% registrata nei CPR presenti sul territorio italiano. Un dato tanto più significativo se si considera che i rimpatri, per norma, possono essere eseguiti esclusivamente dall’Italia: le persone trattenute a Gjadër vengono prima ritrasferite sul territorio nazionale, con costi aggiuntivi a carico della collettività. «Queste evidenze dimostrano l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi anche come CPR esternalizzato – prosegue il TAI – a maggior ragione a fronte della disponibilità di posti nei CPR presenti sul territorio italiano, che risultano occupati in misura largamente inferiore alla loro capienza». Per le organizzazioni, i centri in Albania «lungi dal rappresentare un modello funzionale nella gestione e nel governo del fenomeno migratorio, sono stati in questi due anni un laboratorio di sperimentazione di procedure delocalizzate, trasferimenti illegittimi, interpretazioni arbitrarie delle norme e progressiva sottrazione delle pratiche migratorie agli ordinari meccanismi di controllo democratico». La situazione appare oggi ancora più critica alla luce dell’entrata in vigore del Patto europeo su Migrazione e Asilo. A poche ore da una scadenza che ridisegna l’architettura europea delle politiche migratorie, non esiste alcuna informazione ufficiale sul futuro del centro di Gjadër né sul ruolo che il governo italiano intende attribuirgli nel nuovo quadro normativo. Nel frattempo, il parere reso l’11 giugno dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che il Protocollo Italia-Albania può verosimilmente inficiare le garanzie procedurali minime previste dal diritto UE – in particolare il diritto di difesa, il rispetto della vita privata e familiare e l’immediata liberazione al termine del trattenimento – in assenza di garanzie sufficientemente chiare e precise 2. Un parere che «conferma le profonde fragilità giuridiche che continuano a caratterizzare il progetto». «A quattordici mesi dall’avvio di questa fase del progetto, il quadro che emerge è quello di una sperimentazione permanente segnata da incertezza normativa, opacità amministrativa e compressione dei diritti, il cui impatto ricade non soltanto sulle persone direttamente coinvolte ma sull’intero sistema delle garanzie democratiche», denuncia il TAI. Le organizzazioni firmatarie e l’on. Rachele Scarpa chiedono piena trasparenza sulle attività svolte nei centri, accesso alle informazioni, pubblicazione dei dati aggiornati e la chiusura dei centri nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento italiano ed europeo. 1. ACLI, ActionAid Italia, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CGIL, CNCA, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia italiana, EMERGENCY, Europasilo, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle Comunità Solidali, SIMM, UNIRE. ↩︎ 2. I centri in Albania violano i trattati dell’Unione europea, Giansandro Merli – il manifesto, 12 giugno 2026 ↩︎
Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania
AVV. FRANCESCA VIVIANI Il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2026 rappresenta un tassello fondamentale nella definizione dei confini tra la giurisdizione italiana, il diritto dell’Unione Europea e le procedure “offshore” stabilite dal Protocollo Italia-Albania. La vicenda del mio assistito, cittadino marocchino, inoltre, offre l’occasione per analizzare i nodi critici della detenzione amministrativa e della tutela della salute dei soggetti vulnerabili in regime di extraterritorialità. L’iter processuale ha inizio il 6 aprile 2026, quando R. viene trattenuto presso il CPR “Palazzo San Gervasio” (Potenza) in forza di un decreto di espulsione del Prefetto di Pistoia risalente al 2020. Nonostante avesse immediatamente eccepito l’esistenza di legami familiari in Italia (un cognato regolarmente soggiornante in Sardegna pronto a offrirgli ospitalità) e la mancanza di un concreto pericolo di fuga, il Giudice di Pace di Melfi convalidava il trattenimento il 10 aprile. In data 22 aprile 2026, l’interessato veniva trasferito presso il centro di Gjader (Albania). In tale sede, la strategia difensiva si è articolata su due binari paralleli: la tutela della salute (è stata presentata un’istanza di rivalutazione sanitaria urgente, evidenziando una grave vulnerabilità legata a un disturbo da uso di sostanze (DUS) e una sindrome ansioso-depressiva, ritenuti incompatibili con l’ambiente detentivo isolato di Gjader) e l’accesso alla protezione internazionale (il 18 maggio 2026, R. ha formalizzato domanda di protezione internazionale). L’attivazione di questa procedura ha determinato un mutamento del titolo del trattenimento, passato ex art. 14 TUI a trattenimento ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015, finalizzato a impedire l’elusione dell’espulsione. Il fulcro del provvedimento di rilascio emesso dalla Corte di Appello di Roma risiede nel contrasto tra la normativa interna (Protocollo Italia-Albania, come modificato dalla L. 75/2025) e il diritto unionale, con particolare riferimento all’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE). La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha il diritto fondamentale di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino all’adozione della decisione sulla domanda. Poiché R. aveva già avuto un contatto con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Potenza), la sua conduzione e permanenza forzata in aree esterne all’Unione Europea durante l’esame della domanda di asilo è stata ritenuta illegittima. Riconoscendo all’Art. 9 della Direttiva 2013/32/UE un effetto diretto nell’ordinamento italiano – in quanto norma incondizionata e sufficientemente precisa – la Corte ha proceduto alla disapplicazione della norma interna confliggente. Di conseguenza, il trattenimento “offshore” non è stato convalidato, in quanto non può esservi deroga al diritto di restare sul territorio se non nei casi tassativi previsti dall’UE (es. domande reiterate), fattispecie non ricorrente nel caso di specie. La disapplicazione della norma interna confliggente consiste nell’obbligo del giudice nazionale di non applicare una legge dello Stato quando questa contrasti con una norma del diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto. Nella vicenda di R., questo meccanismo giuridico si è articolato nei seguenti punti: * Il contrasto normativo. La norma interna (la legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, modificata dalla L. 75/2025) consentiva il trattenimento “offshore” del richiedente asilo in territorio albanese durante l’esame della sua domanda. Al contrario, l’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE) stabilisce il diritto fondamentale del richiedente di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino alla decisione sulla domanda. * L’effetto diretto. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che l’Art. 9 della Direttiva ha un effetto diretto nell’ordinamento italiano, poiché impone un obbligo «incondizionato e sufficientemente preciso». * Il primato del diritto UE. In virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, il giudice nazionale ha il dovere di garantire la piena efficacia delle norme UE. Se una norma interna è incompatibile, il giudice deve disapplicarla immediatamente di propria iniziativa, senza dover attendere l’intervento del legislatore o della Corte Costituzionale. La conseguenza pratica è che, poiché R. aveva già avuto contatti con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Palazzo San Gervasio), il suo trasferimento forzato in Albania violava il suo diritto a rimanere nel territorio dello Stato. Di conseguenza, la Corte ha disapplicato la norma italiana che permetteva la permanenza a Gjader e non ha convalidato il trattenimento, disponendone la liberazione. In sintesi, la disapplicazione ha permesso di neutralizzare la norma nazionale che autorizzava la detenzione extra-territoriale in Albania, facendo prevalere il diritto del richiedente asilo di soggiornare in Italia durante la procedura di protezione internazionale. Sebbene la Corte abbia ritenuto assorbente il motivo legato al diritto al territorio, la difesa ha sollevato con vigore il tema dell’incompatibilità sanitaria. Il fascicolo sanitario di Gjadër documentava “ideazione suicidaria” e una polidipendenza attiva. La difesa ha sostenuto che il regime detentivo in Albania violasse l’Art. 32 della Costituzione e l’Art. 3 CEDU, a causa della distanza da presidi ospedalieri specializzati e dell’assenza di protocolli di monitoraggio adeguati per le crisi astinenziali. In conclusione, il decreto della dott.ssa Cavaceppi conferma che l’implementazione del Protocollo Italia-Albania non può avvenire a scapito del primato del diritto dell’Unione Europea. La liberazione di R. segna un punto di arresto alla prassi del trattenimento extra-territoriale per quei richiedenti che abbiano già radicato il proprio diritto a una procedura di asilo entro i confini dello Stato italiano, garantendo il rispetto delle garanzie procedurali e della dignità umana. Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.