Ricongiungimento familiare: sede diplomatica irraggiungibile, l’obbligo dell’appuntamento si sposta a “qualunque” Ambasciata
Il Tribunale di Roma stabilisce, a fronte dell’impossibilità di recarsi a
Teheran per cause oggettive (nel caso di specie l’Ambasciata è stata poi
effettivamente ricollocata nei giorni immediatamente successivi all’ordinanza
cautelare), la fissazione di un appuntamento presso qualunque ambasciata sia
disponibile, affermando espressamente che “l’Ambasciata italiana a Teheran
risulta temporaneamente ricollocata a Baku (in Azerbaigian ndr.), la quale dovrà
provvedere, in alternativa a quella di Teheran, alla fissazione di appuntamento,
ovvero dovrà provvedervi altra sede raggiungibile dai familiari del ricorrente
per la formalizzazione della domanda di visto del minore“.
Nel caso di specie, un cittadino afghano soggiornante di lungo periodo in Italia
– e nelle more del giudizio divenuto cittadino italiano – aveva ottenuto il
nulla osta dalla Prefettura competente per il ricongiungimento con il figlio
minore, e aveva presentato sin dall’aprile 2025 istanza di appuntamento
all’Ambasciata italiana a Teheran per la legalizzazione dei documenti e il
rilascio del visto. Nonostante i ripetuti solleciti e il decorso dei termini di
legge, nessun appuntamento era stato fissato. Il giudice aveva quindi emesso già
in sede cautelare, dapprima inaudita altera parte il 26 novembre 2025 e poi in
contraddittorio il 14 dicembre 2025, ordine di fissazione urgente
dell’appuntamento. Senonché, la situazione geopolitica aveva reso nel frattempo
del tutto irraggiungibile la sede di Teheran: l’Ambasciata italiana era stata
temporaneamente ricollocata a Baku, e i familiari del ricorrente – residenti in
Afghanistan – si trovavano nell’impossibilità di ottenere un visto di ingresso
in Iran da parte delle autorità iraniane.
La pronuncia si inserisce peraltro in un filone già consolidato della medesima
sezione, secondo cui le difficoltà operative di una rappresentanza diplomatica o
la situazione geopolitica di un Paese terzo sono “del tutto ininfluenti e
irrilevanti sul giudizio di ricognizione del diritto soggettivo“, potendo
l’Amministrazione sempre “individuare altra ambasciata idonea al rilascio del
visto“.
La problematica del resto era già stata evidenziata in una sentenza della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea (C-1/23 PPU, 18 aprile 2023). La Corte,
intervenendo in via pregiudiziale d’urgenza su un caso che coinvolgeva familiari
di un rifugiato siriano impossibilitati a raggiungere qualsiasi sede diplomatica
belga, ha stabilito che imporre la comparizione personale senza eccezioni “non
consente di tener conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la
presentazione effettiva della domanda e, quindi, rendere impossibile l’esercizio
del diritto al ricongiungimento familiare, protraendo così la separazione del
soggiornante dai suoi familiari e la situazione spesso precaria di questi
ultimi“.
La sentenza valorizza in modo deciso, nei casi in cui sia un rifugiato a
chiedere il ricongiungimento, l’oggettiva difficoltà di raggiungere le
ambasciate di persona, affermando che gli Stati membri devono “dare prova della
flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare
effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile,
facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il
ricorso a mezzi di comunicazione a distanza“.
Ne consegue, secondo la CGUE, che una normativa che imponga la presenza fisica
senza alcuna eccezione “viola il diritto al rispetto dell’unità familiare
sancito dall’articolo 7 della Carta” e costituisce “un’ingerenza sproporzionata”
rispetto all’obiettivo, pur legittimo, di contrasto alle frodi. La
formalizzazione delle domande di visto anche a distanza diventa quindi non solo
possibile, ma doverosa ogni volta che la comparizione personale sia impossibile
o eccessivamente difficile.
Tribunale di Roma, sentenza dell’11 maggio 2026
Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione.
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