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Riconosciuto lo status di apolide alla cittadina nata a Roma dopo il dissolvimento della ex Jugoslavia, da madre bosniaca e da padre apolide
Il Tribunale di Roma che riconosce lo status di apolide ad una signora nata a Roma nel 1993, dopo il dissolvimento della ex Jugoslavia, da madre bosniaca e da padre apolide. Fondamentale è stato ottenere un certificato di non cittadinanza dal Consolato che ha permesso, anche grazie alla ricostruzione della normativa ad interim sulla cittadinanza bosniaca, di riconoscere l’apolidia. Si legge nella sentenza: “Per il riconoscimento della condizione di apolidia, infatti, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, Corte d’Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) “è sufficiente (…) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente”. Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa della cittadinanza con riferimento ad ogni Stato (prova che sarebbe, appunto, “diabolica”), si può ritenere che il parametro della sufficienza indiziaria sia soddisfatto, ai fini del riconoscimento dello status di apolide, qualora il mancato acquisto della cittadinanza risulti provato con riguardo agli Stati con i quali il richiedente abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento. Ebbene, poiché risulta dimostrato nel caso di specie come nessuno degli Stati cui la ricorrente risulti legata in base ai citati criteri la riconosca come cittadina secondo il proprio ordinamento, la domanda deve essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di apolide“. Tribunale di Roma, sentenza n. 7889 del 19 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione. * Consulta altre decisioni di riconoscimento dello status di apolide
PdS UE per soggiornanti di lungo periodo: diniego illegittimo, non considerati i redditi dei figli conviventi
Il TAR per il Veneto annulla il rigetto della Questura di Verona che aveva negato il diritto al pds UE slp a due genitori che avevano fatto valere come requisito reddituale gli introiti dei figli conviventi. La Questura aveva rigettato la richiesta sostenendo che i redditi devono essere personali, dando una lettura rigida e distorta della norma. Il Tar invece, anche in forza della sentenza CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18, ribadisce che “In primo luogo, sul piano eurounitario, l’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richiede la disponibilità di “risorse stabili, regolari e sufficienti”, senza introdurre alcuna limitazione quanto alla loro provenienza. La Corte di Giustizia ha chiarito che tale nozione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non può essere interpretata restrittivamente dagli Stati membri, e che comprende anche le risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire il sostentamento del soggetto richiedente in modo stabile e continuativo (CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18). Ne deriva che non è consentito all’Amministrazione introdurre, in via interpretativa, un requisito ulteriore – quale quello della necessaria titolarità di un reddito personale – non previsto dalla normativa europea e contrario alla ratio della direttiva, che è quella di verificare la concreta autosufficienza economica del soggetto richiedente e non la provenienza formale delle risorse. Né può giungersi a diversa conclusione alla luce della direttiva 2011/51/UE, che ha modificato la direttiva 2003/109/CE limitatamente all’estensione del relativo ambito soggettivo ai beneficiari di protezione internazionale, senza incidere sul contenuto dell’art. 5, par. 1, lett. a), relativo al requisito delle risorse economiche, il quale continua pertanto a dover essere interpretato nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia. In secondo luogo, anche nel diritto interno, la nozione di “disponibilità di un reddito” di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 dev’essere letta in coerenza con il diritto dell’Unione e, quindi, riferita alla complessiva situazione economica del nucleo familiare convivente. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che, ai fini della verifica del requisito reddituale, occorre considerare tutte le fonti di reddito lecite e disponibili, senza limitarsi a quelle direttamente intestate al soggetto richiedente (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2026, n. 94, ove si afferma che il requisito reddituale deve essere valutato «nel suo complesso», includendo tutte le risorse economiche disponibili, anche di diversa natura, purché idonee a garantire il sostentamento”. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 892 del 22 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
La separazione non revoca automaticamente la Carta di soggiorno del familiare UE
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, riconosce il diritto alla Carta di soggiorno per familiare UE ad una cittadina cubana alla quale era stata revocata la Carta sulla base di mere dichiarazioni del marito, dal quale si era separata, che aveva detto alla polizia che la signora si era sposata solo per un permesso di soggiorno. Oltre ad eccepire che il marito comunque negli anni non si era mai attivato per il divorzio, sono stati ricostruiti gli indici di fittizietà del matrimonio individuati dalle linee guida della Commissione europea e sono stati tutti esclusi provando invece la continuità del vincolo matrimoniale e l’effettività. La Corte ribadisce che: 1. la separazione personale tra coniugi, promossa con ricorso giurisdizionale, non comporta l’automatica revoca della carta di soggiorno per il cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea, in quanto, pur interrompendo la convivenza, non scioglie il vincolo coniugale; 2. anche in caso di divorzio, il familiare non avente la cittadinanza in uno Stato membro può mantenere il diritto al soggiorno a determinate condizioni, previste dall’art. 12 del D.lgs 30/2007, il quale, in recepimento di quanto disposto dall’art. 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nel recare la disciplina sul “Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio”, 3. assumono rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso del diritto, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 13189/2024). Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2973 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Ricongiungimento familiare: sede diplomatica irraggiungibile, l’obbligo dell’appuntamento si sposta a “qualunque” Ambasciata
Il Tribunale di Roma stabilisce, a fronte dell’impossibilità di recarsi a Teheran per cause oggettive (nel caso di specie l’Ambasciata è stata poi effettivamente ricollocata nei giorni immediatamente successivi all’ordinanza cautelare), la fissazione di un appuntamento presso qualunque ambasciata sia disponibile, affermando espressamente che “l’Ambasciata italiana a Teheran risulta temporaneamente ricollocata a Baku (in Azerbaigian ndr.), la quale dovrà provvedere, in alternativa a quella di Teheran, alla fissazione di appuntamento, ovvero dovrà provvedervi altra sede raggiungibile dai familiari del ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto del minore“. Nel caso di specie, un cittadino afghano soggiornante di lungo periodo in Italia – e nelle more del giudizio divenuto cittadino italiano – aveva ottenuto il nulla osta dalla Prefettura competente per il ricongiungimento con il figlio minore, e aveva presentato sin dall’aprile 2025 istanza di appuntamento all’Ambasciata italiana a Teheran per la legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto. Nonostante i ripetuti solleciti e il decorso dei termini di legge, nessun appuntamento era stato fissato. Il giudice aveva quindi emesso già in sede cautelare, dapprima inaudita altera parte il 26 novembre 2025 e poi in contraddittorio il 14 dicembre 2025, ordine di fissazione urgente dell’appuntamento. Senonché, la situazione geopolitica aveva reso nel frattempo del tutto irraggiungibile la sede di Teheran: l’Ambasciata italiana era stata temporaneamente ricollocata a Baku, e i familiari del ricorrente – residenti in Afghanistan – si trovavano nell’impossibilità di ottenere un visto di ingresso in Iran da parte delle autorità iraniane. La pronuncia si inserisce peraltro in un filone già consolidato della medesima sezione, secondo cui le difficoltà operative di una rappresentanza diplomatica o la situazione geopolitica di un Paese terzo sono “del tutto ininfluenti e irrilevanti sul giudizio di ricognizione del diritto soggettivo“, potendo l’Amministrazione sempre “individuare altra ambasciata idonea al rilascio del visto“. La problematica del resto era già stata evidenziata in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-1/23 PPU, 18 aprile 2023). La Corte, intervenendo in via pregiudiziale d’urgenza su un caso che coinvolgeva familiari di un rifugiato siriano impossibilitati a raggiungere qualsiasi sede diplomatica belga, ha stabilito che imporre la comparizione personale senza eccezioni “non consente di tener conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la presentazione effettiva della domanda e, quindi, rendere impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, protraendo così la separazione del soggiornante dai suoi familiari e la situazione spesso precaria di questi ultimi“. La sentenza valorizza in modo deciso, nei casi in cui sia un rifugiato a chiedere il ricongiungimento, l’oggettiva difficoltà di raggiungere le ambasciate di persona, affermando che gli Stati membri devono “dare prova della flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza“. Ne consegue, secondo la CGUE, che una normativa che imponga la presenza fisica senza alcuna eccezione “viola il diritto al rispetto dell’unità familiare sancito dall’articolo 7 della Carta” e costituisce “un’ingerenza sproporzionata” rispetto all’obiettivo, pur legittimo, di contrasto alle frodi. La formalizzazione delle domande di visto anche a distanza diventa quindi non solo possibile, ma doverosa ogni volta che la comparizione personale sia impossibile o eccessivamente difficile. Tribunale di Roma, sentenza dell’11 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione. Notizie RICONGIUNGIMENTO E UNITÀ FAMILIARE: ORIENTAMENTO E ASSISTENZA LEGALE Grazie al progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” difendiamo il diritto a vivere insieme ai propri familiari 20 Novembre 2025