Tag - violenza sessuale

Afghanistan, il silenzio delle bambine diventa consenso
della redazione di Diogene (*) Foto USAID Afghanistan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Il nuovo decreto talebano sul divorzio non legalizza soltanto un abuso. Fa qualcosa di più spietato: prende il silenzio di una ragazza/bambina e lo trasforma in consenso. Ma quel silenzio non è libero. È il risultato di un sistema che ha chiuso le scuole alle adolescenti,
Roma: nessuna mediazione sui nostri corpi
Oggi 4 maggio manifestazione in piazza Cavour, davanti alla Cassazione, per ricordare a chi al Senato pensa di poter trovare una linea di compromesso sulla legge contro la violenza sessuale che femministe e transfemministe non accetteranno nessuna mediazione sui corpi delle donne e delle altre soggettività esposte alla violenza. Il dl Bongiorno che ributtava addosso a chi subisce la violenza il peso di dimostrare il dissenso è stato ritirato ma invece di inserire il consenso libero e attuale come unico criterio, così come stabilito anche dalla Convenzione di Istanbul, nella legge contro la violenza sessuale si parla ancora di trovare una linea di "compromesso". Ne parliamo con una compagna in piazza
May 4, 2026
Radio Onda Rossa
Il lato oscuro delle comunità misogine online in Italia
di Al. Cas. – da Comune-info.net, 27 Aprile 2026   Il caso del gruppo “Mia Moglie”, chiuso nel 2025 dopo aver raccolto decine di migliaia di iscritti, ha portato all’attenzione pubblica una realtà che esiste da tempo ed è molto più vicina di ciò che immaginiamo. In quello spazio venivano condivise immagini intime di donne senza il loro consenso, spesso
Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale
A che punto è la discussione sul DDL Bongiorno (il cosiddetto Decreto “Stupri”) Torniamo a parlare di un argomento che è stato di grande attualità negli ultimi mesi ma che sembra sparito dalla ribalta politica; e ci sarebbe da aggiungere inspiegabilmente, data la sua rilevanza per l’ordine sociale del nostro Paese. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 abbiamo assistito a un braccio di ferro, in seno alle Camere, sulla riforma del codice penale in materia di violenza sessuale. Tutto è partito con la proposta delle deputate Boldrini, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio e Serracchiani, approvata all’unanimità dalla Camera il 25 novembre 2025, che chiedeva la sostituzione dell’art. 609-bis con il seguente testo: «Art. 609-bis – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». L’elemento sostanziale di novità era l’introduzione della nozione di consenso, a cui veniva attribuito un ruolo essenziale come manifestazione della libertà di compiere l’atto sessuale e la conseguente configurazione del reato di violenza contro la persona in sua assenza. Questa modifica recepiva, anche piuttosto tardivamente, le indicazioni vincolanti della Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica del 2011, ratificato dall’Italia nel 2013, ma mai divenuto pienamente attuativo. Nel passaggio al Senato, però, l’iter ha subito un arresto. Il 22 gennaio la senatrice Giulia Bongiorno ha infatti presentato una proposta di riformulazione del testo, nel corpo di un disegno unificato, che alla nozione di consenso sostituiva quella della “volontà contraria”. Il corpo dell’articolo veniva così riscritto: «Art. 609-bis – Violenza sessuale – Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Tale modifica ha acceso immediatamente un dibattito non solo in Parlamento, ma soprattutto una forte agitazione sociale contro l’emendamento, animata dai movimenti femministi ma anche da tante forze politiche dell’opposizione. Il punto della questione non era tanto l’aspetto terminologico o tecnico-giuridico della riformulazione. Come evidenziato in vari comunicati della rete dei centri antiviolenza, mentre la proposta approvata dalla Camera recepiva le raccomandazioni delle convenzioni internazionali che considerano la violenza sessuale e, in generale, la violenza contro le donne quali violazioni dei diritti umani, la riforma Bongiorno andava a contrastare la cosiddetta cultura del sì, con la motivazione che la fattispecie del consenso avrebbe determinato forme di speculazione e aumentato, quindi, la proliferazione di falsi casi di violenza, o comunque di situazioni in cui la violazione non si era effettivamente verificata. Attualmente, il DDL Bongiorno è ancora fermo in Parlamento, ma molte voci tra quelle che sono state protagoniste delle contestazioni, riunitesi sotto lo slogan “se non è consenso è stupro”, prendono sempre più chiaramente le distanze dal testo (Roma, 1 aprile – “Il ddl Bongiorno, al centro delle contestazioni di questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare. È un primo risultato importante, che arriva anche grazie alla mobilitazione delle donne, dei centri antiviolenza, delle reti femministe e di tutte le realtà che in questi mesi hanno alzato la voce contro un arretramento culturale e giuridico inaccettabile. Ora si riparta dal testo della Camera”. Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil. Fonte: Ansa). L’argomento è però di scottante attualità. Nella visione di chi scrive, la proposta della senatrice Bongiorno ha agito come distrazione dal vero punto della questione e messo una foglia di fico su un problema culturale: il rifiuto del legame fra violenza sessuale e violazione dei diritti umani. In pratica, ha allontanato dal vero dilemma: cosa è il consenso? Abbiamo già detto che, sul piano internazionale, il riferimento è chiaro ed è contenuto nella Convenzione di Istanbul: qualsiasi atto sessuale senza il consenso libero e attuale della persona coinvolta costituisce reato. Il consenso deve essere esplicito, volontario e dato liberamente, non presunto da comportamenti passivi. Questo principio mira a superare la necessità di dimostrare la violenza o la minaccia. Come si sa, vi è una stretta interdipendenza tra diritto e società: la società crea il diritto per regolare il vivere civile e il diritto riflette (o dovrebbe riflettere) i valori fondanti della società. Facciamo un passo indietro. Per capire meglio il quadro, va ricordato che, in Italia, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona solo nel 1996, attraverso la disciplina dell’art. 609-bis del Codice Penale, che ha sostituito i vecchi reati di violenza carnale e atti di libidine (in Francia, lo stupro è stato così definito e normato già nel 1980, solo per prendere a esempio l’iter di un altro Paese europeo). La nostra cultura, è evidente, fa fatica ad avanzare su questo tema, per tante ragioni che non serve qui analizzare. Ma restiamo sul punto: troppa gente è ancora posizionata su una falsità, e cioè che la violenza sessuale abbia a che fare con il sesso. È una faccenda, invece, che ha a che fare con il corpo. Potrebbe sembrare una questione terminologica ma è fondamentale determinare cosa sia il corpo: non solo fisicità, ma una forma esistente che proviene da una storia, la nostra, che ci contiene, ci connota, ci situa, qualcosa di molto più complesso. Nella relazione con l’altro, è fondamentale chiarire i contorni del corpo. Solo chi conosce il valore del proprio corpo e lo rispetta può capire il valore del corpo altrui e rispettarlo. È un’equazione: se così non è e tra le parti in gioco vi è asimmetria, mancanza di sincronia, non reciprocità, ecco la disfunzionalità. E accade quindi che, per una persona, un tocco sfiorato su una specifica parte del corpo sia troppo, per l’altra troppo poco. Il vero punto di equilibrio sta, quindi, nel rapporto tra la percezione di quel contatto da parte di chi lo riceve e da parte di chi lo agisce. Sta nell’equilibrio tra le rispettive storie e in quello che esse attivano nella persona. In questo senso, il sesso è solo una parte di questa storia. Per questo, dice bene la Convenzione di Istanbul: la codifica di questo equilibrio è il termine “consenso”, che deve essere accompagnato dagli aggettivi “attivo” e “manifesto”, al fine di consentire a chi giudica un reato di violenza sessuale di avere un chiaro riferimento dell’esistenza della violazione. La nozione di “volontà contraria” sposta il confine troppo avanti, nel tempo e nello spazio, e presuppone persone capaci di fermarsi davanti al dubbio, riconoscendo l’altro. Ma le persone non sono tutte così: può accadere che, prima che si manifesti quella “volontà contraria”, sia già stato commesso un errore e determinato un danno irreparabile. In conclusione, il DDL Bongiorno è stato un tentativo, che sembra al momento sventato, di far arretrare il nostro Paese sul piano della tutela dei diritti umani, dando spazio a una sottocultura connessa con la struttura patriarcale che, invece, andrebbe decisamente combattuta. Si auspica che la discussione in Parlamento trovi presto una sua definizione, ripartendo dal testo della Camera, con l’adeguamento della nostra legislazione alle raccomandazioni delle convenzioni internazionali. Fonti Giurisprudenza Penale – Testo approvato dalla Camera Convenzione di Istanbul – ricerca DDL 1715 PDF Nuova proposta – volontà contraria Senato – fascicolo DDL Emma Centri Antiviolenza Nives Monda
April 22, 2026
Pressenza
Genere, razzializzazione e violenza di stato tra Tunisia e Libia
Il nuovo report di RR[X] documenta la catena di detenzione, vendita e abuso che colpisce le donne migranti nel silenzio complice dell’UE. di Roberta De Rosas (*) Frontiere, linee. Spezzate. Interrotte. Contigue. Luoghi come sequenza di passaggi: arresto, trasporto, attesa, compravendita, e poi di nuovo detenzione, minacce, riscatti, vendite, prostituzione. Percorsi che hanno tempi talvolta lunghissimi. Che segnano perdite. Delle
Guerra alle donne: in Afghanistan e Iraq…
… fra orrori e resistenze. Due testi ripresi dal CISDA (*). Un’analisi dettaglata del nuovo codice penale talebano e l’assassinio di Yanar Mohammed che ha salvato migliaia di donne. Belqis Roshan: “Questo codice chiude ogni porta alla giustizia” di Beatrice Biliato Nel gennaio 2026 in Afghanistan è stato introdotto un nuovo codice penale che ridefinisce in profondità l’assetto giuridico e
Il patriarcato armato: Epstein, Fuentes e Trump
Epstein Files, suprematismo bianco e la nuova teologia del dominio. di Mario Sommella (*). Abbiamo rubato 4 vgnette alla geniale Ellekappa. «Qualsiasi suggerimento che sia il momento di voltare pagina sugli Epstein Files è inaccettabile. Rappresenta un fallimento di responsabilità verso le vittime.» Con queste parole, nove esperti indipendenti del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno posto
February 27, 2026
La Bottega del Barbieri
Stupri: NO al ddl versione Bongiorno
– Da DinamoPress l’inquadramento di Giada Sarra sul DDL Consenso – il lancio del Laboratorio Permanente “Consenso-Scelta-Libertà” – Confederazione Cobas – Cesp – Cobas Scuola: adesione alla manifestazione del 28 -lettera della Casa Internazionale delle Donne sul 15, il 28 e le mobilitazioni 8 e 9 marzo   di Giada Sarra Ddl “Consenso”: quando il “dissenso” serve a proteggere lo
February 21, 2026
La Bottega del Barbieri
Senza consenso è stupro: Napoli in Piazza del Plebiscito
Mobilitazione in Piazza del Plebiscito contro il ddl Bongiorno e per la centralità del consenso nella tutela delle vittime di violenza sessuale. Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 11.00, Napoli è scesa in Piazza del Plebiscito con una mobilitazione pubblica lanciata dal Comitato “Senza consenso è stupro – Napoli e Campania”, costituito dopo la manifestazione delle donne davanti al Senato del 27 gennaio scorso, organizzata a sostegno delle parlamentari di opposizione contro l’emendamento Bongiorno. La data non è casuale: il 15 febbraio ricorre l’anniversario della Legge 66/1996, la riforma che ha riconosciuto la violenza sessuale come delitto contro la persona, sottraendola alla logica arcaica dei reati contro la morale. Oggi, denunciano le promotrici e i promotori, quella conquista storica è sotto attacco. Nel mirino della protesta c’è il ddl della senatrice Bongiorno, che rappresenta un pericoloso arretramento e rischia di indebolire la centralità del consenso, riportando indietro di decenni la tutela delle vittime. Il messaggio è netto: senza consenso, lo stupro torna a diventare un processo alla vittima. Senza consenso, alle donne viene chiesto di dimostrare di aver resistito, di aver urlato, di aver lottato “abbastanza”. Senza consenso, la responsabilità si sposta da chi commette violenza a chi la subisce. La piazza napoletana risponde con una parola chiara e non negoziabile: Senza consenso è stupro. In piazza, accanto alle realtà femministe, ai centri antiviolenza, ai collettivi, ai sindacati e alle associazioni democratiche — tra cui Anpi collinare Aedo Violante e IoCiSto Presidio di Pace — sono intervenuti anche Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo ed esponenti delle istituzioni, tra cui Roberto Fico e Valeria Valente. L’appuntamento del 15 febbraio è stato un momento di resistenza civile e partecipazione collettiva: un segnale forte da Napoli e dalla Campania contro ogni tentativo di arretramento culturale e giuridico. Redazione Napoli
February 16, 2026
Pressenza