Piano Casa 2026: la casa come merce, lo Stato come garante del profittoIl nuovo decreto-legge sull’abitare promette centomila alloggi in dieci anni, ma
affida ancora una volta la gestione della crisi abitativa alla logica del
mercato e del partenariato privato.
Il 30 aprile 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che
porta un nome antico e rassicurante: Piano Casa. Il provvedimento, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2026 come D.L. n. 66, è entrato in vigore il
giorno successivo con l’urgenza che si riserva alle catastrofi naturali. E di
catastrofe si tratta, ma non nel senso in cui la intende il governo: la crisi
abitativa italiana è reale, drammatica, strutturale. Il decreto, però, non la
affronta. La amministra per il mercato.
Cominciamo dai numeri. L’obiettivo dichiarato è rendere disponibili circa
centomila alloggi in dieci anni, attraverso tre pilastri: recupero del
patrimonio pubblico esistente, rilancio dell’edilizia sociale e convenzionata,
attrazione di investimenti privati tramite partenariato e procedure accelerate.
Centomila alloggi in dieci anni. In un Paese in cui la domanda inevasa di case
popolari supera i cinquecentomila nuclei familiari, questo numero suona come una
promessa formulata sapendo già di non poterla mantenere. Ma il problema non è
soltanto aritmetico. È politico. È di concezione.
IL PRIVATO AL CENTRO, IL PUBBLICO COME CORNICE
Il terzo pilastro — quello sull’attrazione degli investitori privati — è il più
rivelatore dell’orientamento complessivo del provvedimento. Per investimenti
superiori al miliardo di euro viene nominato un Commissario straordinario di
Governo dotato di poteri derogatori. Le procedure vengono semplificate e
concentrate in conferenze di servizi che assorbono valutazioni urbanistiche,
autorizzazioni edilizie, atti ambientali e paesaggistici. In cambio, il privato
deve garantire che almeno settanta alloggi su cento siano venduti o affittati a
prezzi scontati di almeno il trenta per cento rispetto al valore di mercato.
Trenta per cento sotto il mercato: questo è il prezzo della casa accessibile nel
2026. Non il canone sociale, non il diritto all’abitare. Uno sconto commerciale.
Il Commissario potrà operare in deroga a disposizioni di legge, nel rispetto dei
soli vincoli antimafia, della tutela dei beni culturali e degli obblighi
europei. È una formula che dovrebbe far riflettere chiunque abbia a cuore il
governo del territorio. La pianificazione urbanistica — strumento democratico
per eccellenza, costruita da decenni di lotte per il suolo pubblico — viene
commissariata ogni volta che un investitore supera una certa soglia finanziaria.
Non è semplificazione: è la sostituzione del diritto con la discrezionalità
commissariale a favore del capitale privato.
IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ERP: CHI BENEFICIA DAVVERO
Il primo pilastro stanzia 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030 per il
recupero di circa sessantamila alloggi pubblici oggi non assegnabili per carenze
manutentive. È l’aspetto più genuinamente sociale del provvedimento, e sarebbe
ingeneroso non riconoscerlo. Il patrimonio ERP italiano versa da decenni in uno
stato di abbandono imputabile a scelte politiche precise: il progressivo
disinvestimento pubblico nell’edilizia sociale, la riduzione dei trasferimenti
agli ex IACP e agli enti regionali che li hanno sostituiti, l’assenza di fondi
strutturali per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sessantamila alloggi
recuperati potrebbero fare la differenza per sessantamila famiglie. Ma a quali
condizioni?
Il decreto introduce anche il riscatto degli alloggi ERP da parte degli
assegnatari, come strumento di stabilità abitativa. L’intenzione sembra
lodevole. Il risultato rischia di essere opposto: ogni alloggio riscattato
fuoriesce dal patrimonio pubblico, riducendo permanentemente lo stock
disponibile per le generazioni future. L’Italia ha già percorso questa strada
negli anni Novanta con le vendite del patrimonio INA-Casa e degli IACP. Sappiamo
com’è andata: il patrimonio si è assottigliato, i prezzi sono esplosi, le liste
d’attesa si sono allungate. Ora ci riproviamo, nel nome della stabilità
abitativa.
C’è però una questione ancora più a monte, che il decreto sfiora senza
affrontare davvero. Gli enti che gestiscono il patrimonio ERP — gli ex IACP
trasformati in agenzie regionali, gli ATER, le ACER — sono da anni il nodo
irrisolto del sistema abitativo pubblico italiano. Sono loro che conoscono il
territorio, mantengono i rapporti con gli assegnatari, istruiscono le pratiche
di subentro, gestiscono il contenzioso, presidiano quotidianamente la linea di
confine tra il diritto all’abitare e l’abuso. Eppure il decreto li relega al
ruolo di soggetti attuatori subordinati, destinatari di contributi erogati
attraverso Invitalia su avvisi pubblici, come se fossero operatori di mercato
qualunque e non il presidio istituzionale di una funzione costituzionalmente
orientata.
Un ente pubblico che gestisce ERP non è una stazione appaltante come un’altra: è
il luogo in cui si traduce operativamente il diritto all’abitare. Trattarlo come
cinghia di trasmissione di risorse statali — senza rafforzarne le dotazioni
organiche, senza stabilizzarne i bilanci, senza riconoscerne il ruolo strategico
nella pianificazione abitativa territoriale — significa costruire un Piano Casa
su fondamenta che si sa già essere fragili. Un Piano Casa strutturale dovrebbe
invece investire sugli enti ERP come soggetti autonomi di politica abitativa:
dotarli di fondi stabili e pluriennali non soggetti alla variabilità dei bandi,
restituire loro la capacità tecnica e legale che decenni di blocco del turnover
hanno eroso, riconoscere la specificità del loro patrimonio giuridico e
operativo. Senza questo passaggio, il rischio concreto è che i 970 milioni
stanziati si disperdano in procedure commissariali e partenariati privati,
mentre gli enti che potrebbero garantire una gestione sociale effettiva del
patrimonio recuperato restano ai margini del processo decisionale.
IL VINCOLO TRENTENNALE E LE SUE OMBRE
Gli interventi di edilizia convenzionata sono soggetti a un vincolo di
destinazione di almeno trent’anni dalla fine dei lavori. Sulla carta, garantisce
la permanenza della funzione sociale dell’intervento. Ma trent’anni è anche
l’orizzonte di ammortamento di un mutuo immobiliare. La coincidenza non è
casuale: allo scadere del vincolo, l’investitore privato torna libero di
valorizzare l’immobile secondo le logiche del mercato. Il contratto sociale con
il territorio ha una scadenza incorporata, e quella scadenza è esattamente il
punto in cui la rendita torna disponibile. Questo meccanismo è noto nella
letteratura critica sull’housing sociale europeo come time-bomb: lo Stato
anticipa i costi sociali, il privato incassa i benefici economici differiti. Non
è una previsione catastrofista: è ciò che è già accaduto con le politiche
thatcheriane del Right to Buy e con le privatizzazioni continentali degli anni
Novanta e Duemila.
LA NULLITÀ CONTRATTUALE COME STRUMENTO DI DISCIPLINA SOCIALE
Il decreto introduce la nullità dei contratti in assenza dei requisiti
soggettivi degli assegnatari. Se durante la locazione i requisiti
economico-patrimoniali vengono superati per due anni consecutivi, opera la
risoluzione del contratto o la conversione del canone ai valori di mercato. In
apparenza è una norma di equità: chi ha migliorato le proprie condizioni
economiche non dovrebbe usufruire di un sostegno pensato per i più fragili. In
realtà è una norma di espulsione. Il decreto non offre nessuna risposta
abitativa alternativa a chi viene espulso dal circuito convenzionato perché ha
trovato un lavoro o perché la sua situazione è marginalmente migliorata. Risolto
il contratto, costui torna al mercato libero con un reddito che non gli consente
di sostenere i canoni correnti. Il miglioramento economico diventa una trappola:
troppo ricco per l’ERP, troppo povero per il mercato.
L’EMERGENZA CHE NON FINISCE MAI
C’è un elemento che accomuna tutti i piani casa degli ultimi trent’anni:
l’urgenza. Ogni volta la crisi abitativa viene dichiarata emergenziale, e
l’emergenza giustifica la deroga, la semplificazione, il commissario. Ogni volta
i risultati sono inferiori agli obiettivi dichiarati e superiori ai costi
pubblici effettivi. Ogni volta la componente privata del partenariato incassa
benefici certi, quella pubblica si fa carico dei rischi residui.
La casa è un bene primario, ha detto Giorgia Meloni presentando il
provvedimento. Ha ragione. Ed è proprio per questo che non può essere affidata
alla logica del profitto privato assistito dal commissario derogatore. Un bene
primario richiede una risposta pubblica strutturale: investimenti diretti,
patrimonio non alienabile, canoni ancorati al reddito e non al mercato, enti
territoriali ERP messi in condizione di svolgere davvero il loro ruolo
istituzionale.
Il D.L. 66/2026 contiene misure utili, soprattutto sul versante del recupero del
patrimonio esistente. Ma il suo impianto complessivo rivela una concezione della
politica abitativa come facilitazione del mercato piuttosto che come garanzia
del diritto. Il problema non è quante case verranno costruite o recuperate nei
prossimi anni. È per chi, a quale prezzo, e chi pagherà il conto quando i
trent’anni saranno scaduti.
La risposta, come sempre, la sappiamo già. La pagheranno quelli che non hanno
mai smesso di aspettare.
Francesco Russo