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L’Assegno di inclusione (ADI) per i titolari di permesso di soggiorno per «casi speciali»
Scheda giuridica di Spazi Circolari e Melting Pot, in collaborazione con lo Studio Legale Antartide, redatta dalle avv.te Federica Remiddi, Salvatore Fachile e Giulia Crescini (aggiornamento: 24 giugno 2026). La scheda illustra il diritto all’Assegno di Inclusione (ADI) in accesso agevolato – senza i requisiti ordinari di residenza quinquennale, ISEE e soglia reddituale – per i titolari di permesso di soggiorno per «casi speciali» ex artt. 18, 18-bis e 18-ter T.U. Immigrazione (vittime di grave sfruttamento, violenza domestica e sfruttamento lavorativo), con un importo base garantito di 541,67 €/mese. Ricostruisce il quadro normativo risultante dai d.l. n. 145/2024 e n. 146/2025 e le modalità pratiche di presentazione della domanda. Primo profilo innovativo: la contestazione della Circolare INPS n. 58/2026. La scheda argomenta che l’esclusione dall’ADI delle persone ospitate in strutture di accoglienza a totale carico pubblico – stabilita dalla Circolare INPS – non ha base nella norma primaria e propone una strategia di contenzioso pilota per farla disapplicare. Secondo profilo innovativo: le vittime con titolo di soggiorno diverso. La scheda affronta il caso delle persone nelle medesime condizioni sostanziali di vulnerabilità (es. vittime di tratta o violenza domestica in carico a progetti di protezione) ma formalmente titolari di un permesso diverso da quelli ex artt. 18, 18-bis e 18-ter. Sviluppa una tesi interpretativa e due profili di illegittimità costituzionale per sostenere che anche queste persone debbano accedere all’ADI agevolato, aprendo la strada a un contenzioso strategico ad effetto sistemico. Scarica la scheda giuridica in pdf
La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza
Nuovo e importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla questione del Reddito di Cittadinanza, in relazione al requisito di dieci anni di residenza pregressa nel territorio nazionale – previsto originariamente dalla norma del 2019 – che aveva escluso dall’accesso un elevato numero di cittadini e cittadine straniere. A darne notizia è l‘Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che con il suo servizio antidiscriminazione ha seguito fin dall’inizio tutta la vicenda, sostenendo che i requisiti del Reddito di Cittadinanza – e successivamente quelli previsti per altre prestazioni sociali – fossero discriminatori. Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 31/2025), che aveva dichiarato – con riferimento ai cittadini dell’Unione europea e a quelli di Paesi terzi – l’incostituzionalità del requisito decennale in quanto “sproporzionato”, pur riconoscendo come non incostituzionale il requisito di cinque anni. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa REDDITO DI CITTADINANZA: INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI ASGI: «Una discriminazione che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita di migliaia di persone» ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 22 Marzo 2025 La Corte europea era stata investita della questione con riferimento al caso di un titolare di protezione internazionale e al requisito decennale, ma la decisione non fa alcun riferimento alla “entità” del requisito e – afferma ASGI – «supera pertanto la predetta decisione della Corte Costituzionale: secondo la CGUE la natura mista del RDC (che ha sia una funzione di assistenza per persone in condizione di povertà, sia una funzione di sostegno nell’accesso al lavoro) non esclude affatto – come aveva invece ritenuto la nostra Corte Costituzionale – la natura di prestazione essenziale, essendo comunque rivolta a persone che si trovano in una grave condizione di bisogno; per altro verso, la CGUE afferma anche che la pretesa di un preventivo “radicamento territoriale” per i titolari di protezione contrasta con la finalità della direttiva 2011/95 che garantisce a costoro parità di trattamento sia nelle prestazioni di assistenza sociale sia nel sostegno nell’accesso al lavoro». Il passaggio è particolarmente significativo e riguarda la natura stessa della protezione internazionale. La Corte ricorda che i diritti riconosciuti dalla direttiva europea sono la conseguenza del riconoscimento dello status di protezione, e non del rilascio di un titolo di soggiorno: gli Stati membri non hanno quindi il diritto di aggiungere restrizioni legate alla durata della presenza sul territorio. Anzi, i giudici sottolineano che lo status di protezione internazionale non è nemmeno permanente per definizione: pretendere che queste persone dimostrino un radicamento stabile prima di poter accedere alle misure di sostegno è contrario agli obiettivi della direttiva europea, tra cui quello di assicurare un livello minimo di prestazioni disponibile per tutti i beneficiari in tutti gli Stati membri. ASGI confida che l’INPS, preso atto della sentenza, sospenda tutte le procedure di recupero di pagamenti già effettuati ai titolari di protezione internazionale privi dei requisiti di residenza e invita il Governo e il Parlamento a rivedere, nella legislazione attuale, il requisito di residenza quinquennale per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).    Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 maggio 2026 (ECLI:EU:C:2026:376)