Cittadinanza del minore e requisito della “convivenza”: applicata la normativa precedente alle modifiche del 2025
Il Tribunale di L’Aquila offre un’analisi chiara del requisito della
“convivenza” per l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore di un
genitore che ha riacquistato lo status di cittadino italiano.
Il caso è particolarmente interessante perché, pur essendo stato deciso nel
2026, si fonda sulla normativa in vigore prima delle modifiche introdotte nel
2025, offrendo così un quadro preciso del regime giuridico precedente.
La vicenda riguarda una famiglia di cittadini statunitensi. Il padre ha
richiesto la trascrizione degli atti di nascita dei suoi due figli, all’epoca
minorenni, per il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana anche a
loro favore. L’amministrazione comunale ha rifiutato la richiesta, poiché
durante i controlli anagrafici i figli non erano stati trovati presso la
residenza dichiarata. Il nodo della questione è l’interpretazione del termine
“convivenza”, richiesto dall’art. 14 della Legge n. 91/1992, per l’acquisto
automatico della cittadinanza da parte del minore.
Per comprendere appieno la decisione del Tribunale, è essenziale distinguere tra
la normativa applicabile al momento dei fatti e quella successiva.
Normativa applicabile al caso (in vigore fino a marzo 2025). L’art. 14 della
Legge n. 91/1992 stabiliva semplicemente che i figli minori di chi acquista la
cittadinanza italiana la acquistano a loro volta “se convivono con esso“. La
legge non forniva una definizione di “convivenza“, lasciando spazio a
interpretazioni. Le circolari ministeriali tendevano a interpretare il requisito
in senso formale, richiedendo una “convivenza stabile ed effettiva” provata
principalmente dalla residenza anagrafica comune.
Nuova normativa (in vigore da marzo 2025). Il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo
2025 ha introdotto un requisito molto più stringente, modificando l’art. 14 e
specificando che l’acquisto automatico della cittadinanza si applica solo se il
minore “risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi” prima che
il genitore acquisti la cittadinanza.
Nel caso in esame, il padre ha riacquistato la cittadinanza il 1° dicembre 2023.
Poiché il momento determinante per stabilire la legge applicabile è la data di
acquisto della cittadinanza da parte del genitore, il Tribunale ha correttamente
applicato la versione dell’art. 14 in vigore nel 2023.
Il Tribunale di L’Aquila, pur riconoscendo che il Comune aveva agito
correttamente seguendo le direttive amministrative, ha sposato
un’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di
convivenza.
Il Giudice ha chiarito che “convivenza” non significa necessariamente e solo
coabitazione anagrafica, trattandosi di un concetto più ampio che riguarda la
stabilità del rapporto familiare e l’esercizio continuo della responsabilità
genitoriale. Citando una precedente sentenza, il Tribunale ha affermato che la
convivenza consiste in un:
“…rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale
continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando
l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile
nel rapporto tra genitore e figlio…“
In altre parole, ciò che conta è l’esistenza di un’unità familiare reale e di un
legame affettivo e di cura costante, non la mera presenza fisica nello stesso
immobile registrato all’anagrafe.
A dimostrazione di questo legame effettivo, la famiglia ha fornito una serie di
prove documentali, che il Tribunale ha ritenuto decisive: estratti di conti
bancari cointestati al padre; polizze sanitarie aziendali estese a tutta la
famiglia; pagamenti delle rette scolastiche della figlia; iscrizioni scolastiche
e biglietti di trasporto in Italia; una dichiarazione della madre che attestava
la continuità della vita familiare e la mancata separazione dal marito.
Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha concluso che era dimostrata una
“quotidiana condivisione e assiduo esercizio delle prerogative parentali“, e che
non vi era alcuna rottura dell’unità familiare, nonostante le temporanee assenze
dei figli per motivi legittimi.
Questo caso evidenzia il profondo cambiamento introdotto dalla nuova legge. Se
lo stesso padre avesse riacquistato la cittadinanza dopo il marzo 2025, l’esito
del giudizio avrebbe potuto essere diverso: la famiglia avrebbe dovuto
dimostrare non solo la “convivenza” in senso sostanziale, ma anche il requisito
formale della residenza legale e continuativa dei figli in Italia per almeno due
anni.
Tribunale di L’Aquila, sentenza n. 390 del 6 marzo 2026
Si ringrazia l’Avv. Elena Vengu per la segnalazione e il commento.