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L’integrazione come processo: la protezione speciale e la valutazione prognostica del percorso di inserimento
Il Tribunale riconosce la protezione speciale al cittadino egiziano non tanto perché l’integrazione del ricorrente sia ormai compiuta, ma perché dagli indici accertati – conoscenza della lingua, contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso di esecuzione, soluzione abitativa – desume che “il percorso di integrazione potrà trovare ulteriore sviluppo“, formulando una valutazione prognostica positiva circa l’inserimento nel mondo del lavoro. In ciò il decreto si pone nel solco di quella giurisprudenza per cui lo scrutinio del Tribunale deve verificare se sia stato intrapreso e si stia consolidando il processo di integrazione, attraverso una valutazione complessiva e unitaria degli indici (Cass. civ., Sez. I, n. 16584/2024). Coerente, quindi, con l’orientamento che reputa sufficiente ogni significativo impegno di inserimento, proporzionato alla durata della permanenza. Tribunale di Roma, decreto del 31 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
“Manifestamente illegittimo” il decreto di espulsione e non convalida del trattenimento: violati l’art. 19 T.U. 286/98 e l’art. 8 CEDU
Il Giudice di Pace di Roma non convalida il trattenimento del cittadino straniero: appena 18 enne, egli risiede in Italia con il padre e con la moglie di questo (titolari entrambi di permesso di soggiorno), dove studia informatica; ha chiesto il permesso di soggiorno di cui ha la ricevuta; è incensurato. La difesa ha eccepito così l’illegittimità del decreto espulsione presupposto per violazione dell’art. 19 T.U. 286/98 e del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 8 CEDU e violazione della vita privata e familiare, avendo il trattenuto legami familiari in Italia, il padre e la moglie regolari sul territorio ed essendo lo stesso trattenuto incensurato. E’ interessante in primo luogo che l’ordinanza valuta come “manifestamente illegittimo” il decreto di espulsione, estendendo il sindacato della convalida all’atto che presuppone il trattenimento (Cass. Civ., n. 40516/2025). La stessa ordinanza, accogliendo le tesi difensive, ha valorizzato altresì l’integrazione sociale, i legami familiari e l’incensuratezza del giovanissimo trattenuto. Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione