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Riconosciuto lo status di apolide alla cittadina nata a Roma dopo il dissolvimento della ex Jugoslavia, da madre bosniaca e da padre apolide
Il Tribunale di Roma che riconosce lo status di apolide ad una signora nata a Roma nel 1993, dopo il dissolvimento della ex Jugoslavia, da madre bosniaca e da padre apolide. Fondamentale è stato ottenere un certificato di non cittadinanza dal Consolato che ha permesso, anche grazie alla ricostruzione della normativa ad interim sulla cittadinanza bosniaca, di riconoscere l’apolidia. Si legge nella sentenza: “Per il riconoscimento della condizione di apolidia, infatti, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, Corte d’Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) “è sufficiente (…) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente”. Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa della cittadinanza con riferimento ad ogni Stato (prova che sarebbe, appunto, “diabolica”), si può ritenere che il parametro della sufficienza indiziaria sia soddisfatto, ai fini del riconoscimento dello status di apolide, qualora il mancato acquisto della cittadinanza risulti provato con riguardo agli Stati con i quali il richiedente abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento. Ebbene, poiché risulta dimostrato nel caso di specie come nessuno degli Stati cui la ricorrente risulti legata in base ai citati criteri la riconosca come cittadina secondo il proprio ordinamento, la domanda deve essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di apolide“. Tribunale di Roma, sentenza n. 7889 del 19 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione. * Consulta altre decisioni di riconoscimento dello status di apolide
Trame d’Europa: dalle rotte migratorie alle nuove cittadinanze trentine
MAJA HUSEJIĆ 1 L’Europa dei nostri giorni vive una profonda contraddizione morale: celebra e si giova della fluidità delle frontiere interne mentre militarizza i suoi confini esterni. L’Europa che a Ventotene sognava un continente di pace e solidarietà oggi alza muri e associa la migrazione alla sicurezza, trasformando la speranza in minaccia, la solidarietà in contratti con paesi terzi a cui delega azioni di confinamento e di violazione dei diritti umani. Lungo la frontiera dei Balcani occidentali, ad esempio, da anni si consuma il tentativo drammatico di persone migranti, adulte e bambine, che scappano da povertà, guerre e persecuzioni, di superare barriere fisiche e istituzionali, alla ricerca di protezione per (ri)costruirsi una vita dignitosa. Per il Trentino, questa dinamica non è un fatto distante, da diversi punti di vista. Il nostro territorio custodisce nella memoria storica il significato della frontiera, delle migrazioni della propria popolazione; al contempo è stato protagonista della solidarietà attivata negli anni Novanta durante il conflitto in ex-Jugoslavia e, a partire dal 2011, in occasione della cosiddetta “emergenza Nord Africa”. Connettere oggi questa memoria storica alla geopolitica attuale significa dare sostanza a un’idea di democrazia applicata all’Autonomia: riconoscere che l’accoglienza delle persone in movimento e l’interculturalità non possono che essere processi partecipativi, vivi e permanenti, capaci di estendere i diritti e determinare la reale qualità democratica delle nostre comunità. Ph: Matteo Coser È proprio la rigidità di queste dinamiche a generare il dispositivo politico dell’esternalizzazione delle frontiere. Questo tipo di logica sposta il controllo giuridico ed etico dell’Unione Europea al di fuori dei suoi limiti geografici, delegando la gestione del contenimento e del respingimento a Stati terzi. In questo scenario, la condizione specifica della Bosnia ed Erzegovina assume una valenza emblematica: mantenuta deliberatamente in una sala d’attesa permanente ai margini dell’Unione Europea, viene di fatto utilizzata dai paesi membri come uno “stato-cuscinetto”. L’esternalizzazione tenta così di allontanare lo sguardo dai percorsi migratori, disumanizzando le persone prima ancora che tocchino il territorio comunitario. Le dinamiche escludenti che si consumano ai confini esterni dell’Europa non si esauriscono lungo la frontiera, ma si riproducono capillarmente all’interno dei singoli territori di arrivo, trasformandosi in barriere istituzionali, sociali e burocratiche. Una volta giunti in Italia e in Trentino l’impatto con la realtà locale svela questa continuità. Per anni, il Trentino è stato un modello d’eccellenza grazie al sistema dell’accoglienza diffusa, che distribuiva le persone richiedenti asilo in piccoli nuclei nelle valli, favorendo l’interazione con la popolazione ed evitando la ghettizzazione. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA L’ACCOGLIENZA NEGATA AI RICHIEDENTI ASILO IN TRENTINO Solo in un anno lasciate in strada oltre 1.200 persone 4 Luglio 2024 A partire dalla fine del 2018 però, le strette politiche hanno progressivamente smantellato questa filiera, piegando la gestione a una logica emergenziale, securitaria e colpevolizzante. Si assiste sempre più spesso a una sistematica stigmatizzazione delle persone straniere, utilizzate come capro espiatorio politico e dipinte unicamente attraverso la lente della minaccia alla sicurezza e al decoro urbano. Ridurre l’accoglienza all’isolamento e alla precarietà significa privarla della sua funzione trasformativa, prolungando artificialmente quella condizione di marginalità iniziata lungo le rotte migratorie. Una gestione lungimirante dovrebbe invece configurarsi come un esercizio di social design – una progettazione multidisciplinare e comunitaria capace di generare spazi pubblici inclusivi e percorsi di autonomia reale attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio, a partire dalle comunità diasporiche. Il culmine di questa deriva si manifesta nel tentativo di importare sul territorio logiche detentive, come l’ipotesi di apertura di un CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio). Di fronte a questa prospettiva, la società civile trentina e i movimenti per i diritti umani si sono mobilitati con forza, esprimendo un “no” collettivo e motivato. I CPR non sono strumenti di gestione dei flussi, ma veri e propri buchi neri del diritto, dove la privazione della libertà avviene in condizioni che calpestano la dignità umana senza che sia stato commesso alcun reato. La storia ventennale di strutture come quella di Gradisca d’Isonzo – dove le stesse amministrazioni locali e i sindaci che si sono succeduti ne hanno denunciato la totale inutilità e l’inefficacia rispetto agli stessi obiettivi di rimpatrio – dimostra che questi centri producono solo costi altissimi, tensioni sociali e violenze, senza risolvere nulla. Rifiutare i CPR significa riaffermare che la sicurezza si costruisce con l’inclusione, non con la reclusione e la criminalizzazione della condizione di migrante. E soprattutto che la sicurezza va costruita non contro le comunità diasporiche, ma insieme a loro. Notizie/CPR, Hotspot, CPA “NO CPR, NÉ QUI NÉ ALTROVE”: LA TRENTO ANTIRAZZISTA È TORNATA IN PIAZZA Una partecipazione ampia e trasversale: oltre 1.500 persone raccolgono l'appello del Coordinamento regionale No CPR Redazione 18 Maggio 2026 Mentre il dibattito politico rimane ancorato alla gestione degli arrivi, la realtà sociale del Trentino muove verso la stanzialità. Il volto della nostra Provincia sta cambiando radicalmente nelle aule scolastiche, nei quartieri, nel mondo del lavoro, dove le figlie e i figli dell’immigrazione – le cosiddette “seconde generazioni” – ridefiniscono quotidianamente l’assetto comunitario. Queste giovani persone non sono ospiti temporanei, ma protagonisti politici e culturali che abitano il territorio a pieno diritto. L’idea di una “identità trentina” statica e monoculturale si confronta e scontra con la ricchezza di identità plurali. Il mancato riconoscimento formale di questa cittadinanza – evidente negli ostacoli legislativi nazionali, nonostante le forti mobilitazioni civili che hanno attraversato anche la nostra provincia per la riforma del diritto di cittadinanza – genera una frattura democratica rischiosa. Negare lo status di cittadino a chi cresce e progetta il proprio futuro qui significa lasciare indietro le nuove generazioni e, per questioni ideologiche, rompere un patto di fiducia con questa parte della cittadinanza, impoverire il territorio stesso, privandolo di energie vitali in un’epoca segnata dal declino demografico e dall’isolamento delle aree montane. La Rotta balcanica, le strutture di Accoglienza locali, i tavoli di discussione e di coordinamento dei Movimenti dal basso sono nodi della stessa rete. Il futuro del Trentino dipende dalla capacità di connettere queste dimensioni, superando la retorica della costante emergenza. L’Autonomia speciale trentina non deve essere intesa come una trincea identitaria, ma come una responsabilità: la libertà di sperimentare politiche sociali innovative. Il territorio si salva dall’inaridimento solo se sa farsi laboratorio di convivenza, capace di accogliere la complessità del mondo globale e di trasformarla in risorsa locale. Riconoscere le nuove cittadinanze, rifiutare le strutture di confinamento e riprogettare l’accoglienza su basi orizzontali e partecipative – convergendo con il mondo del lavoro senza però farsi sopraffare dalle logiche di profitto e di sacrificio dei diritti – è l’unico modo per onorare la nostra comune storia e scrivere un futuro condiviso. 1. Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche, vivo attualmente in Trentino. Impegnata in progetti e iniziative di advocacy, contrasto alle discriminazioni, diritti umani, sono stata referente provinciale per il referendum sulla cittadinanza. Faccio parte del Coordinamento regionale No CPR del Trentino Alto Adige-Süd Tirol. ↩︎
Status di rifugiata a donna di origine Rom: l’esistenza di alcuni procedimenti penali non sono di ostacolo al riconoscimento
Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiata a donna di origine Bosniaca, ritenendo fondato il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio in Bosnia Erzegovina, a causa della sua appartenenza all’etnia Rom. Invero, la ricorrente, nata e cresciuta in Italia, sorella di cittadina italiana e con altri parenti in Italia regolarmente soggiornanti, assumeva nella propria domanda di protezione internazionale di temere persecuzioni nel proprio Paese, in virtù della propria origine etnica e per la circostanza di non essere mai vissuta nel proprio Paese di origine. Il Tribunale di Roma, valorizzando la tesi della difesa richiamava numerosi fonti nelle quali veniva sottolineata la criminalizzazione in Bosnia per i cittadini di etnia Rom, ex multis: “La criminalizzazione della diffamazione in Repubblica Srpska e le misure progressivamente più restrittive in tutto il Paese si sono riflesse in un posizionamento significativamente più basso nel World Press Freedom Index. I Rom e i rimpatriati dalla guerra in Bosnia hanno continuato a subire discriminazioni diffuse. Le condizioni di accoglienza per migranti e rifugiati sono migliorate. La negazione del genocidio e la glorificazione dei criminali di guerra condannati hanno continuato a persistere”. […] “I Rom continuavano a subire esclusione sociale e discriminazione. La maggior parte viveva in povertà cronica, in alloggi inadeguati e aveva un accesso limitato al lavoro formale o ai servizi pubblici, tra cui assistenza sanitaria e istruzione. Il Comitato CERD ha esortato le autorità ad adottare misure urgenti per affrontare la discriminazione razziale sistemica nei confronti dei Rom”. Ed ancora: “I diritti politici in Bosnia-Erzegovina dipendono in larga parte dall’origine etnica e dal luogo di residenza. Ebrei e rom sono costituzionalmente esclusi dalla presidenza e dall’appartenenza alla Camera dei Popoli, nonostante le sentenze della Corte EDU contrarie a tali disposizioni”. Per tali motivi, anche l’esistenza di alcuni procedimenti penali, secondo i giudicanti, non ostano al riconoscimento della forma più ampia di protezione internazionale, statuendo la Corte che “Le condanne penali riportate in passato dalla ricorrente e ancora in parte in fase di esecuzione non appaiono ostative al riconoscimento della protezione in quanto relative a condotte di furto risalenti ad anni addietro ed invero neppure nel provvedimento amministrativo di diniego si fa riferimento ad esse come ad un elemento impeditivo della protezione internazionale.” Per quanto sopra esposto, il Tribunale di Roma, riteneva che nel caso di specie ricorrevano “i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, donna di etnia rom.” Tribunale di Roma, decreto del 25 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.