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Tratta: ripensare il principio di non punibilità
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze giuridiche Corso di laurea magistrale in giurisprudenza LA NON CRIMINALIZZAZIONE DELLA VITTIMA DI TRATTA: COME RIPENSARE IL RAPPORTO AUTORE-VITTIMA ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI NON PUNIBILITÀ Tesi di laurea magistrale in immigrazione: profili di diritto penale sostanziale e processuale Tesi di laurea di Caterina Mazzullo (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE È quando il mondo dorme che si generano i mostri. Di mostri ne abbiamo già parecchi, tra noi. Prima di tutto, la nostra indifferenza. Quando sono in gioco vite umane, l’imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime. Francesca Albanese Nel corso degli ultimi decenni, la disciplina dell’immigrazione è stata progressivamente riorientata alla luce di esigenze di controllo dei confini, sicurezza pubblica e contrasto dell’irregolarità. Tale evoluzione ha favorito una sempre più stretta integrazione tra politiche migratorie e diritto penale, con l’effetto di attribuire rilevanza sanzionatoria a condotte che, in origine, erano perlopiù ricondotte a mere violazioni amministrative. In questa prospettiva, l’ordinamento italiano mostra un orientamento sempre più marcato verso la criminalizzazione della condizione di straniero irregolare, con particolare riguardo alle fattispecie che prescindono dalla commissione di ulteriori reati e che assumono quale elemento centrale la sola irregolarità della presenza sul territorio. All’interno di questo quadro si collocano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione che, nel tempo, hanno contribuito a delineare un impianto repressivo particolarmente incisivo. L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, l’inasprimento delle sanzioni per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento, la disciplina relativa all’uso di documenti falsi, alla mancata esibizione dei titoli di soggiorno, alla cessione di immobili a stranieri irregolari e alle ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina compongono un sistema nel quale la dimensione penale assume un ruolo centrale nella gestione del fenomeno migratorio. Ne deriva una tensione costante tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, tensione che impone di interrogarsi sulla compatibilità di tali scelte normative con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, colpevolezza e proporzionalità della pena. In quale modo, dunque, può essere collocato lo straniero all’interno di questo sistema e in quale chiave va interpretata la sua posizione? Lo straniero viene spesso ricondotto alla sola figura dell’autore di un illecito, secondo una logica che attribuisce alla sua irregolarità un autonomo criterio di rilevanza penale. Tuttavia, l’esperienza dei fenomeni migratori evidenzia come la medesima persona possa trovarsi, in numerose circostanze, in una condizione di marcata vulnerabilità, esposta a forme di sfruttamento, coercizione e abuso. Da ciò deriva l’esigenza di affiancare alla prospettiva repressiva una lettura attenta alla dimensione vittimologica, capace di mettere in evidenza il duplice ruolo che lo straniero può assumere nel contesto delle migrazioni irregolari: da un lato, soggetto destinatario dell’intervento sanzionatorio penale; dall’altro, persona in condizione di vulnerabilità e, in quanto tale, meritevole di adeguata protezione. In tale quadro si collocano le questioni relative alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e alle forme di sfruttamento connesse ai flussi irregolari. La distinzione tra trafficking e smuggling, pur nella frequente sovrapposizione pratica, resta essenziale per comprendere la diversa natura delle condotte, il ruolo dei soggetti coinvolti e le modalità attraverso cui l’ordinamento tenta di rispondere a fenomeni che, oltre al profilo criminale, implicano condizioni di particolare esposizione al rischio e allo sfruttamento. Lo status di straniero diviene il fulcro delle dinamiche di crimmigration ed espone il soggetto a una condizione di vulnerabilità giuridica. L’analisi di tali profili consente di porre in luce il delicato intreccio tra crimmigration e victimmigration, evidenziando il passaggio da una logica centrata quasi esclusivamente sulla repressione a un approccio che dovrebbe valorizzare maggiormente la protezione della vittima e la tutela effettiva dei diritti inviolabili. In questo senso, lo straniero può trovarsi al tempo stesso oggetto di incriminazione e vittima di sfruttamento, coercizione o tratta, rendendo necessario interrogarsi sulla tenuta di un modello che, nel perseguire finalità di controllo e deterrenza, rischia di comprimere le garanzie sostanziali e di oscurare la dimensione umana dei fenomeni migratori.
Migrante climatico e diritto d’asilo
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli Studi di Padova Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza MIGRANTE CLIMATICO E DIRITTO D’ASILO. L’EMERSIONE DI UNA NUOVA FIGURA E IL SUO RICONOSCIMENTO, TRA DIRITTO SOVRANAZIONALE E DIRITTO INTERNO Tesi di laurea di Jacopo Cavalier (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE Il panorama globale attuale è segnato da una crisi climatica profonda e senza precedenti. Il quadro climatico risulta sempre più compromesso soprattutto a causa dell’innalzamento delle temperature che non sembra destinato ad arrestarsi. Gli studi scientifici condotti a livello internazionale, in particolare dall’IPCC 1, hanno dimostrato come nel 2016 la temperatura media superficiale della Terra sia aumentata fino a raggiungere 1.2° C in più rispetto alle misurazioni svolte dal 1850 in poi e come le previsioni attuali conducano ad ipotizzare un continuo innalzamento delle temperature. Tale riscaldamento globale condurrà, come sta già facendo, ad un aumento del fenomeno migratorio di matrice climatica. Negli ultimi anni, infatti, sono sempre più numerosi gli eventi atmosferici e climatici che colpiscono il nostro pianeta causando frequentemente danni ad intere città o ad interi territori e influendo direttamente sulla vita delle persone che vi abitano, le quali si trovano costantemente in una situazione precaria in cui risulta complesso godere di una vita dignitosa. La rilevanza dello studio della migrazione climatica, benché questa non costituisca un fenomeno nuovo ma anzi un fenomeno complesso cresciuto nel tempo a partire dal secolo scorso, è divenuta centrale in anni più recenti per l’intensificarsi degli spostamenti umani a causa dell’aumento di fenomeni climatici avversi. In tale contesto ambientale e alla luce dell’aumento della migrazione climatica, è assai scarsa la risposta da parte del legislatore. In un ambito in cui vengono in gioco i diritti fondamentali della persona, come il diritto alla vita e alla salute, la risposta normativa in termini di tutela effettiva rimane debole e spesso inefficace sia nei contenuti sia in termini di durata. Tuttavia, in tempi recenti, alcuni Stati, coinvolti più di altri nel fenomeno migratori di matrice climatica, hanno iniziato a studiare strumenti di tutela specifici per chi fugga da disastri ambientali. In questo modo, seppure per mezzo di un processo lento, sta emergendo una spinta normativa e giurisprudenziale volta al riconoscimento della figura del migrante climatico al fine di evitare che soggetti bisognosi di tutela ne rimangano totalmente privi. Il presente lavoro sarà quindi organizzato in tre capitoli. Nel capitolo I si studierà l’emersione della figura del migrante climatico nel panorama internazionale e si guarderà a due casi concreti in cui, anche per mezzo di importanti decisioni giurisprudenziali, si è aperta la strada ad una tutela specifica per i migranti climatici. Il capitolo II esaminerà le possibili forme di tutela a livello internazionale. Partendo dalla definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 si tornerà alla decisione assunta dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda, la quale costituisce un tassello fondamentale per il riconoscimento di una forma di tutela specifica ai migranti climatici attraverso la tutela garantita dal diritto di non refoulement. Nel capitolo III, infine, si guarderà agli strumenti esistenti a livello nazionale che potrebbero avere una diretta applicazione nel caso della migrazione climatica. L’analisi muoverà dall’esame dell’evoluzione della protezione umanitaria fino al decreto 20/2023 che costituisce l’ultima modifica operata dal Governo italiano nella materia oggetto del presente lavoro. Nel terzo capitolo si guarderà anche al diritto d’asilo costituzionale per come previsto dall’art. 10, comma terzo della Costituzione per studiarne le possibili ricadute nei confronti die migranti climatici. 1. IPCC (Intergovernment Panel on Climate Change) è una commissione intergovernativa costituita dalla Nazioni Unite con lo scopo di condurre studi scientifici specifici sul cambiamento climatico e sui suoi effetti. ↩︎
La protezione internazionale fondata su orientamento sessuale e identità di genere e il decreto legge n. 158/2024
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli studi di Bologna Dipartimento di Scienze Giuridiche Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FONDATA SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE E IL DECRETO LEGGE N. 158/2024 Le presunzioni di manifesta infondatezza nelle procedure di accertamento di persecuzione dei richiedenti SOGI provenienti da paesi definiti sicuri dal governo italiano Tesi di laurea in Procedura Penale dell’Immigrazione Correlazione in Diritto Internazionale Noemi Fernandes Braghieri (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE Osservando gli accordi internazionali firmati dall’Italia in materia di protezione internazionale e nello specifico le Linee guida dell’UNHCR in riferimento ai rifugiati LGBTQIA+, si denota una forte discrepanza tra le tutele formalmente previste per questa categoria di persone e quelle effettivamente garantite. Partendo dagli strumenti del diritto internazionale, per poi analizzare le leggi e la giurisprudenza dell’Unione europea in tema di asilo e immigrazione, con un focus particolare su criminalizzazione, credibilità e discrezione; si giunge all’applicazione e disapplicazione dei Trattati e delle direttive in ambito italiano. Nello specifico si mettono a confronto il decreto legge n. 158/2024 e un caso concreto di diniego di protezione internazionale SOGI, intavolando così il discorso dell’arbitrarietà dello strumento legislativo del c.d. Paese terzo sicuro. In questa trattazione si evidenziano le attuali problematicità della materia, soffermandosi appunto su casi considerati di particolare vulnerabilità, permettendo di discutere degli imminenti cambiamenti in peius dettati dal nuovo Patto UE su migrazione e asilo.
“Essere donna” come motivo di persecuzione: la pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE sul caso Women who are victims of domestic violence
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli studi di Firenze Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” Corso di Laurea in Scienze Politiche “ESSERE DONNA” COME MOTIVO DI PERSECUZIONE: LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE SUL CASO WOMEN WHO ARE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE Tesi di laurea di Lucrezia Innocenti (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE «La cultura dell’umanità non è nemmeno nei suoi puri contenuti materiali qualcosa di “asessuato”, né la sua obiettività la colloca in un al di là che prescinda dalla distinzione uomo-donna» 1 Nel 1911, Georg Simmel osservava come nessun ambito della cultura umana possa essere considerato realmente scevro da implicazioni connesse alle differenze di genere. In seguito, neIl relativo e l’assoluto nel problema dei sessi, l’autore rilevava anche che, se pure tale obiettività “asessuata” di fatto non esiste, l’esperienza maschile riesce comunque a porsi come “universalmente uman[a]” 2. Il maschile diventa dunque l’oggettivo, l’universale, l’assoluto, il paradigma generalmente valido 3. Tale constatazione, tuttora applicabile, implica che anche gli odierni rapporti sociali, economici, giuridici, siano modellati e imperniati su un invisibile paradigma maschile, sotteso a una pretesa di neutralità. La tendenza a far coincidere il maschile e l’universale non risparmia infatti la sfera del diritto, cui sovente è imputato di riprodurre le medesime relazioni di potere presenti nella società di riferimento, piuttosto che correggerle. Nel caso dei rapporti di genere, ciò si traduce nell’impossibilità di raggiungere l’eguaglianza di genere tramite la neutralità di genere, perché dietro quest’ultima spesso giacciono considerazioni formatesi intorno a una concezione androcentrica: in tal senso, “la neutralità sessuale (ma anche razziale e censitaria) del diritto occidentale contemporaneo [è] più una tautologia che una realtà” 4. Se applicato specificamente al diritto dei rifugiati, questo ragionamento si riflette in una certa difficoltà nel declinare giuridicamente l’esperienza dell’asilo al femminile 5. Ciò è testimoniato da quanto disposto nei maggiori documenti di diritto internazionale e di diritto dell’UE sulla materia, che non incorporano questioni di genere, o, se lo fanno, ciò avviene in qualità di addizione o variazione rispetto al paradigma maschile. Ne discende che, alla prova dei fatti, le donne richiedenti asilo incontrano significativi ostacoli nel riconoscimento delle persecuzioni subite, perché queste ultime spesso si presentano in modalità specifiche rispetto al genere, di cui più raramente l’uomo richiedente asilo fa esperienza – come, ad esempio, atti di violenza di genere che comprendano violenza sessuale, mutilazione genitale femminile, aborto forzato, o ancora, violenza domestica. Negli ultimi decenni, sia la disciplina normativa che la prassi giurisprudenziale in materia hanno gradualmente dimostrato una volontà di sopperire alle suddette lacune e di includere la questione di genere nella materia dell’asilo. Ciò, però, è avvenuto solo in alcuni ordinamenti nazionali e in modo frammentato, perciò un vero avanzamento in tal senso non si era mai concretizzato a livello generale o vincolante. L’atteso intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto luogo il 16 gennaio 2024, con la sentenza relativa alla causa C-621/21 6 – sorta da una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito alla concessione dello status di rifugiata a una donna vittima di violenza domestica, fuggita dal paese d’origine per questa ragione. Giurisprudenza europea/Guida legislativa/Papers DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA: LA CGUE PRECISA LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 16 gennaio 2024 22 Gennaio 2024 Come menzionato, la sentenza non detiene il merito di un pionierismo assoluto. A renderla un interessante oggetto di studio e di approfondimento sono, però, due principali elementi: da un lato, il ruolo uniformatore che la giurisprudenza della CGUE assume nei confronti dei sistemi nazionali; dall’altro, il chiaro intento di estendere la protezione garantibile alle donne richiedenti asilo. La trattazione che seguirà ha l’obiettivo di comporre un adeguato quadro analitico che permetta di cogliere gli elementi di rilievo della sentenza, le sue criticità e gli aspetti innovativi che la distinguono. A tal fine, l’analisi sarà strutturata in tre capitoli. Il Capitolo I ha lo scopo di presentare il caso di specie e fornire una panoramica generale sulle fonti del diritto internazionale e del diritto dell’Unione Europea pertinenti al caso. Il Capitolo II si concentrerà invece sulla pronuncia della Corte e sulle Conclusioni dell’Avvocato Generale. Di entrambi i documenti, si considereranno separatamente i vari nuclei tematici che contraddistinguono il caso. L’esposizione delle maggiori posizioni accademiche relative alla sentenza sarà contenuta nel Capitolo III, nel quale si intende anche accennare a casi analoghi a quello in oggetto, per evidenziarne l’impatto sulla casistica successiva. 1. G. Simmel, Weibliche Kultur (1911), trad. it. a cura di Lucio Perucchi, in Cultura femminile, Mimesis, Milano, 2016, p. 23. La citazione è ripresa da E. Rigo, La vulnerabilità nella pratica del diritto d’asilo: Una categoria di genere?, in Etica & Politica, XXI, 2019, p. 343, disponibile online qui ↩︎ 2. G. Simmel, Das Relative und das Absolute im Geschlechter – Problem (1911), trad. it. in Filosofie dell’amore, Donzelli, 2001. La citazione è ripresa da E. Rigo, La straniera. Mobilità, confini e riproduzione sociale oltre lo straniero di Simmel, in Teoria Politica , 10, 2020, pp. 264-265, disponibile online su: https://journals.openedition.org/tp/1307 . ↩︎ 3. Si specifica che la scelta generale di mettere in relazione la produzione di Simmel alla questione di genere nel diritto dei rifugiati è stata ispirata da quanto sostenuto in E. Rigo, La vulnerabilità nella pratica del diritto d’asilo: Una categoria di genere?, cit., e in E. Rigo, La straniera. Mobilità, confini e riproduzione sociale oltre lo straniero di Simmel, cit. ↩︎ 4. F. Filice, Introduzione al diritto femminile, in Questione Giustizia , 4, 2022. Disponibile online qui. ↩︎ 5. E. Rigo, La straniera. Mobilità, confini e riproduzione sociale oltre lo straniero di Simmel, cit., p. 268 ↩︎ 6. Sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024, Women who are victims of domestic violence (C-621/21). La sentenza è disponibile online qui ↩︎