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Cittadinanza del minore e requisito della “convivenza”: applicata la normativa precedente alle modifiche del 2025
Il Tribunale di L’Aquila offre un’analisi chiara del requisito della “convivenza” per l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore di un genitore che ha riacquistato lo status di cittadino italiano. Il caso è particolarmente interessante perché, pur essendo stato deciso nel 2026, si fonda sulla normativa in vigore prima delle modifiche introdotte nel 2025, offrendo così un quadro preciso del regime giuridico precedente. La vicenda riguarda una famiglia di cittadini statunitensi. Il padre ha richiesto la trascrizione degli atti di nascita dei suoi due figli, all’epoca minorenni, per il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana anche a loro favore. L’amministrazione comunale ha rifiutato la richiesta, poiché durante i controlli anagrafici i figli non erano stati trovati presso la residenza dichiarata. Il nodo della questione è l’interpretazione del termine “convivenza”, richiesto dall’art. 14 della Legge n. 91/1992, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del minore. Per comprendere appieno la decisione del Tribunale, è essenziale distinguere tra la normativa applicabile al momento dei fatti e quella successiva. Normativa applicabile al caso (in vigore fino a marzo 2025). L’art. 14 della Legge n. 91/1992 stabiliva semplicemente che i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana la acquistano a loro volta “se convivono con esso“. La legge non forniva una definizione di “convivenza“, lasciando spazio a interpretazioni. Le circolari ministeriali tendevano a interpretare il requisito in senso formale, richiedendo una “convivenza stabile ed effettiva” provata principalmente dalla residenza anagrafica comune. Nuova normativa (in vigore da marzo 2025). Il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025 ha introdotto un requisito molto più stringente, modificando l’art. 14 e specificando che l’acquisto automatico della cittadinanza si applica solo se il minore “risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi” prima che il genitore acquisti la cittadinanza. Nel caso in esame, il padre ha riacquistato la cittadinanza il 1° dicembre 2023. Poiché il momento determinante per stabilire la legge applicabile è la data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore, il Tribunale ha correttamente applicato la versione dell’art. 14 in vigore nel 2023. Il Tribunale di L’Aquila, pur riconoscendo che il Comune aveva agito correttamente seguendo le direttive amministrative, ha sposato un’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di convivenza. Il Giudice ha chiarito che “convivenza” non significa necessariamente e solo coabitazione anagrafica, trattandosi di un concetto più ampio che riguarda la stabilità del rapporto familiare e l’esercizio continuo della responsabilità genitoriale. Citando una precedente sentenza, il Tribunale ha affermato che la convivenza consiste in un: “…rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio…“ In altre parole, ciò che conta è l’esistenza di un’unità familiare reale e di un legame affettivo e di cura costante, non la mera presenza fisica nello stesso immobile registrato all’anagrafe. A dimostrazione di questo legame effettivo, la famiglia ha fornito una serie di prove documentali, che il Tribunale ha ritenuto decisive: estratti di conti bancari cointestati al padre; polizze sanitarie aziendali estese a tutta la famiglia; pagamenti delle rette scolastiche della figlia; iscrizioni scolastiche e biglietti di trasporto in Italia; una dichiarazione della madre che attestava la continuità della vita familiare e la mancata separazione dal marito. Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha concluso che era dimostrata una “quotidiana condivisione e assiduo esercizio delle prerogative parentali“, e che non vi era alcuna rottura dell’unità familiare, nonostante le temporanee assenze dei figli per motivi legittimi. Questo caso evidenzia il profondo cambiamento introdotto dalla nuova legge. Se lo stesso padre avesse riacquistato la cittadinanza dopo il marzo 2025, l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso: la famiglia avrebbe dovuto dimostrare non solo la “convivenza” in senso sostanziale, ma anche il requisito formale della residenza legale e continuativa dei figli in Italia per almeno due anni. Tribunale di L’Aquila, sentenza n. 390 del 6 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Vengu per la segnalazione e il commento.
Prosieguo amministrativo dei MSNA e rigetto illegittimo per “tardività”: ignorato il percorso reale di integrazione del neomaggiorenne
Il caso riguarda un giovane cittadino bangladese, già minore straniero non accompagnato, inserito dapprima nel circuito SAI per MSNA e poi, in continuità con il percorso avviato, nel progetto SAI per adulti dal 24 settembre 2025, con status di “neomaggiorenne in attesa di definizione”. La relazione sociale più recente conferma che il ragazzo si è mostrato collaborativo e partecipe, ha aderito alle attività del progetto, è stato supportato sul piano documentale e anagrafico, frequenta il corso interno di lingua italiana, è iscritto al CPIA, ha svolto attività di orientamento al lavoro, ha stipulato un breve contratto con un’azienda agricola ed è stato avviato verso un ulteriore percorso professionalizzante tramite colloquio con Synergie Italia. Si tratta, dunque, di un percorso di integrazione reale, progressivo e documentato, che ben rientra nella ratio dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017. Nonostante ciò, il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, con decreto del 22 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse del ragazzo, affermando che la richiesta era “tardiva perché scritta e depositata a seguito del compimento dei 18 anni”. Il punto decisivo è che il decreto fonda il rigetto esclusivamente su un dato cronologico, senza confrontarsi davvero con la funzione protettiva dell’istituto né con il percorso formativo e sociale già in corso. Eppure, la documentazione prodotta dimostra che la procedura di prosieguo amministrativo era stata già attivata prima del compimento della maggiore età, con trasmissioni via PEC agli uffici giudiziari competenti ben prima del compimento della maggiore età. Il successivo deposito del ricorso difensivo non ha avuto funzione genetica, ma si è posto come atto di prosecuzione, integrazione e sollecitazione di un’iniziativa già tempestivamente avviata dai servizi, in un contesto in cui eventuali ritardi di protocollazione o definizione non possono essere addossati al beneficiario. Oltretutto la misura è pensata per impedire che al compimento dei diciotto anni si interrompano bruscamente percorsi educativi e di inclusione già intrapresi. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674, ha segnato, infatti, un passaggio chiarificatore di particolare rilievo. La Corte afferma che il diritto del MSNA a chiedere il prosieguo amministrativo può essere esercitato “al compimento della maggiore età, ovvero subito prima o subito dopo”, e che tale compimento non determina alcuna decadenza dall’azione, fermo restando che il Tribunale per i Minorenni conserva una competenza funzionale “ultra-attiva” sino al compimento del ventunesimo anno, quando sia dimostrata l’esigenza di completare positivamente l’iter educativo e formativo già avviato. Ancora più chiaramente, la Cassazione esclude che dall’art. 13, co. 2, L. 47/2017 possa ricavarsi, in via interpretativa, un termine decadenziale non previsto dalla legge, e sottolinea che il tempo processuale necessario per giungere alla decisione non può andare a discapito del richiedente. Questa impostazione è pienamente coerente anche con gli orientamenti di merito richiamati dalla dottrina sul prosieguo amministrativo, secondo cui non esiste un termine di ammissibilità rigido e ciò che rileva è, piuttosto, la tempestività sostanziale della domanda e la non imputabilità al ragazzo dei ritardi tecnici di trasmissione, protocollazione o lavorazione. In altri termini, la questione non è se il provvedimento sia stato materialmente emesso prima o dopo i diciotto anni, ma se il percorso di protezione, formazione e accompagnamento all’autonomia fosse già in atto e se vi fosse una documentata necessità di proseguirlo. Il caso mostra, dunque, con particolare evidenza, il rischio di una lettura meramente formalistica dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017: lettura che finisce per sacrificare la funzione stessa del prosieguo amministrativo, cioè accompagnare il passaggio alla maggiore età senza recidere improvvisamente le misure di sostegno apprestate in favore di giovani vulnerabili. In questa prospettiva, il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila non investe solo la singola vicenda, ma pone una questione generale di tenuta sistematica dell’istituto e di effettività della tutela dei neomaggiorenni già inseriti in un progetto educativo serio e verificabile. Corte di Appello di L’Aquila – sez. minori, decreto dell’11 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
Status di rifugiato a minore tunisino con disabilità: nel Paese subirebbe una grave discriminazione
Il Tribunale di Genova riconosce lo status di rifugiato al minore tunisino disabile dopo che la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova aveva rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, ritenendo invece sussistenti i presupposti per la trasmissione deli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 all’interno nucleo familiare. Il Collegio ha effettivamente confermato la protezione speciale già riconosciuta alla ricorrente e ai fratelli, discostandosi “nettamente dalle conclusioni tratte dall’Organo Amministrativo, dovendo accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato proposta, per estensione, dal minore (…), alla luce delle Informazioni sul Paese di Origine (COI d’ora in avanti) reperite circa la generale e grave discriminazione subita dalle persone con disabilità, che si traduce in un ridotto o mancato accesso alle cure, all’istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita sociale, a programmi volti a costruire un certo grado di autonomia, e più in generale, a standard di vita adeguati e rispettosi della dignità umana, che si riverberano nello stigma, anche istituzionale, manifestato dalla società tunisina nei confronti di questo determinato gruppo sociale (…). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, delle COI illustrate e di quanto narrato dalla richiedente in relazione alle gravissime carenze riscontrate nella cura del figlio in Tunisia, emerge che le moltissime discriminazioni che subiscono le persone con disabilità assurgano, per quantità e qualità, a vera e propria persecuzione, specie nel caso in esame. È pertanto fondato il rischio di persecuzione ai danni del figlio minorenne della ricorrente, al quale deve essere riconosciuto lo status di rifugiato”. Tribunale di Genova, decreto del 3 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Tunisia * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Superiore interesse dei minori: autorizzata la permanenza in Italia della madre con una rete parentale radicata sul territorio
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto ha autorizzato la permanenza in Italia di una donna georgiana, madre di due figli minori, in virtù del loro superiore interesse. I minori frequentano la scuola, hanno già stretto diverse amicizie con coetanei italiani e la loro madre svolge diverse mansioni presso vari ristoranti, in qualità di addetta alle pulizie. Il nucleo familiare beneficia inoltre di una solida rete di supporto: la donna aveva raggiunto in Italia la sorella, il fratello, la cognata e quattro nipoti, già stabilmente radicati sul territorio. La madre aveva vissuto nel paese d’origine in condizioni di grave indigenza, insieme ai figli, con difficoltà persino nel procurarsi il necessario per il sostentamento quotidiano. A ciò si aggiungevano le violenze subite dal secondo marito, dalla condotta particolarmente aggressiva e prevaricatoria. Secondo il Tribunale, il nucleo composto dalla madre e dai minori appare coeso e, sebbene si sia stabilito in Italia da soli sei mesi, risulta già adeguatamente inserito nel territorio nazionale, ove può contare sia sui proventi dell’attività lavorativa della madre sia su una rete familiare di sostegno, da tempo residente in Italia. L’improvviso rientro della madre nel paese d’origine costituirebbe un nocumento irreversibile per lo sviluppo psicofisico dei minori, i quali hanno sempre vissuto con lei anche a seguito della separazione dai genitori. Analogamente, il rimpatrio con la madre arrecherebbe un pregiudizio altrettanto grave agli stessi minori, i quali, oltre a essere allontanati dai parenti e dal contesto scolastico nel quale si sono inseriti, non potrebbero fare affidamento né sui proventi dell’attività lavorativa svolta dalla madre in Italia né sul sostegno economico degli zii. Scrive il Tribunale: “(…) è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia in relazione all’allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l’irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti coinvolti così come allegate. Solo all’esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psico fisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento” (Cass. civ. n. 22032/2023). Tribunale per i Minorenni di Taranto, decreto del 16 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
Autorizzazione alla permanenza dei genitori di una minore nata e cresciuta in Italia: non è ostativo il precedente penale del padre
Nel caso in questione, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva inizialmente rigettato la richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia dei genitori di una minore nata e cresciuta nel territorio italiano, motivando il diniego principalmente con riferimento alla presenza di un precedente penale recente a carico del padre. Nell’interesse della famiglia è stato proposto reclamo alla Corte d’Appello di Roma, evidenziando come il provvedimento di primo grado non avesse adeguatamente valutato l’interesse superiore della minore, il suo radicamento in Italia e la concreta assenza di una pericolosità attuale del genitore. Con il decreto depositato il 4 marzo 2026, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo, autorizzando entrambi i genitori alla permanenza in Italia per due anni ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. Immigrazione, ribadendo principi giurisprudenziali di grande rilievo. In particolare, la Corte ha affermato che: * la presenza di un precedente penale del genitore non può comportare automaticamente il rigetto dell’autorizzazione; * è necessario un bilanciamento concreto tra esigenze di ordine pubblico e tutela dello sviluppo psicofisico del minore; * l’interesse del minore e la continuità del nucleo familiare assumono valore prioritario nella valutazione giudiziaria. La decisione appare particolarmente significativa proprio perché interviene in un caso in cui il precedente penale del genitore era recente, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e che l’allontanamento dei genitori avrebbe determinato un grave pregiudizio per la minore. Corte d’Appello di Roma, decreto del 4 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Pia Testini per la segnalazione e il commento.