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Era l’estate del 2026 a Ceuta
LE FRONTIERE Da oltre trent’anni la Spagna delega progressivamente al Marocco una parte del controllo dei propri confini: gli accordi di riammissione dei primi anni Novanta si sono trasformati in una vera politica di esternalizzazione delle frontiere. Attraverso finanziamenti ed una robusta cooperazione bilaterale, Rabat è incaricata di impedire ai migranti di raggiungere le enclave spagnole di Ceuta e Melilla, frammenti d’Europa incastonati sulla costa africana. La frontiera è sempre più militarizzata. La Spagna ha rafforzato la presenza delle forze di sicurezza e investito in un articolato sistema di difesa composto da recinzioni multiple, torri di sorveglianza, manutenzione del perimetro, sensori elettronici e barriere installate anche in mare per scoraggiare gli attraversamenti a nuoto. Le barriere di Ceuta e Melilla, lunghe complessivamente circa 20 chilometri – 8,2 a Ceuta e circa 11,5 a Melilla – sono il risultato di oltre trent’anni di costruzioni, innalzamenti e interventi tecnologici. Solo tra il 2005 e il 2013 il Ministero dell’Interno spagnolo dichiarò di aver investito quasi 72 milioni complessivi tra il perimetro di Ceuta (24,6 milioni di euro) e quello di Melilla (47,3 milioni). A queste somme vanno aggiunti gli interventi precedenti e quelli successivi, tra cui il grande piano di modernizzazione da 32,72 milioni avviato nel 2019 (comprendente anche fondi UE), il cui programma includeva: il rafforzamento della barriera; la sostituzione delle concertinas con sistemi ritenuti meno lesivi; nuovi tratti del vallado, in alcuni punti portati fino a circa 10 metri; telecamere CCTV; sistemi di riconoscimento facciale; fibra ottica; sistemi di rilevamento e allarme; miglioramento del posto di frontiera di El Tarajal e sistemi automatici di controllo degli ingressi e delle uscite. A causa di questi limiti, molti giovani migranti tentano di nascondersi all’interno dei camion, tra gli assi dei rimorchi, nel vano delle ruote degli autobus o approfittare delle carovane commerciali per attraversare il confine senza essere scoperti, ma correndo il rischio di rimanere schiacciati o soffocati. Ultimo modo per raggiungere Ceuta è nei tre chilometri di mare che la separano dal Marocco, dove le acque del Mediterraneo incontrano quelle dell’Atlantico dando origine a correnti forti e imprevedibili. Notizie NOTE SU UN PASSAGGIO DI STATO TRA CEUTA E FNIDEQ Reportage da un confine che trasforma le persone in merce di scambio Raffaello Rossini 8 Agosto 2026 Chi riesce ad attraversare il confine entra formalmente in territorio spagnolo. Tuttavia, i migranti in ingresso, pur potendo chiedere asilo politico non godono del principio di libera circolazione perché Ceuta e Melilla, pur appartenendo alla Spagna, non rientrano integralmente nel regime di Schengen. Inoltre, l’accesso alla protezione internazionale cambia a seconda dell’enclave in cui si arriva. A Melilla è possibile presentare domanda di asilo presso il posto di frontiera di Beni Enzar. A Ceuta, invece, questa possibilità è di fatto assente: la procedura viene generalmente avviata soltanto dopo l’ingresso nel Centro di soggiorno temporaneo per immigrati (CETI) 1. Nonostante ciò, la disperata ricerca di una vita migliore non si è mai fermata e gli assalti di gruppo alla recinzione si sono succeduti nel corso degli anni 2. IL MARE Nel luglio del 2026, pur senza modificare in modo sostanziale il sistema di accoglienza nelle due enclave, che continua a essere caratterizzato da procedure particolarmente restrittive, il Tribunal Supremo di Madrid stabilisce che i respingimenti immediati previsti dalla normativa spagnola sull’immigrazione – i cosiddetti devoluciones en caliente – non possono essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre tentano di raggiungere a nuoto Ceuta o Melilla. Poco dopo, sui social media, iniziano a circolare alcuni video: mostrano persone che si avvicinano alla costa, gruppi di giovani diretti verso Ceuta e altri che hanno già raggiunto il territorio spagnolo. Le immagini sono diffuse rapidamente online e decine di account anonimi iniziano a raccontare Ceuta come una frontiera attraversabile. TikTok e Instagram amplificano la notizia. Gli account vengono segnalati o rimossi, ma alcuni ricompaiono poco dopo con nomi diversi, riprendendo la stessa narrazione. Altri pubblicano contenuti dedicati alla preparazione del viaggio e all’organizzazione dei gruppi. Utilizzando mute improvvisate, galleggianti, gonfiabili, camere d’aria o bottiglie di plastica vuote legate al corpo come improvvisati giubbotti di salvataggio, tra il 30 e il 31 luglio 2026, almeno 84 persone sono morte in quei tre chilometri di mare nel tentativo di raggiungere Ceuta. Dinanzi a loro, la Guardia Civil e l’Esercito bloccavano l’accesso via mare, negando “acqua e coperte ai bambini a pochi metri di distanza, fradici, tremanti, alcuni a malapena in grado di stare in piedi dopo ore in acqua“, riferisce No Name Kitchen 3 Dopo gli arrivi, la maggior parte delle circa 70.000 persone entrate in Marocco a nuoto o via terra è stata costretta a salire sui camion e ad essere rimpatriata; i confini dell’Europa sono stati rafforzati con la costruzione di una barriera fisica sul mare; l’enclave è assediata da esercito, polizia e Guardia Civil e i cadaveri alla frontiera (eccetto 9) stanno venendo sepolti con dei semplici numeri sulle lapidi. DA BAMBINI A BAMBINI DI STRADA A Ceuta rimangono soprattutto coloro che non possono semplicemente essere rimandati indietro: i MENA (Menor Extranjero No Acompañado). PH: Raffaello Rossini (Ceuta, agosto 2026) Dopo gli arrivi, una delle operazioni più delicate è stabilire l’identità della persona. Secondo una ricostruzione pubblicata l’8 agosto 2026, la polizia stava lavorando per identificare oltre 1.000 minori marocchini, raccogliendo innanzitutto elementi fondamentali come nome, cognome e data di nascita. Una settimana dopo, come segnalato da No Name Kitchen, molti minorenni non erano ancora stati registrati o conteggiati. Quando il ragazzo non possiede documenti, quando quelli disponibili non consentono di verificare con certezza l’età dichiarata o quando esistono dubbi sulla minore età, la normativa spagnola prevede che il caso sia portato all’attenzione del Ministerio Fiscal, al quale compete la determinazione giuridica dell’età. Nello specifico, il Defensor del Pueblo ha più volte denunciato che gli accertamenti sull’età vengono talvolta effettuati senza l’effettiva supervisione del Ministero Fiscale, nonostante si tratti di una garanzia essenziale per la tutela dei minori. L’istituzione ha, inoltre, documentato casi nei quali persone che dichiaravano di essere minorenni sono state sottoposte ad accertamenti radiologici prima che la Fiscalía fosse informata o senza che risultasse la necessaria autorizzazione. In altri procedimenti, sono state rilevate carenze nell’esame medico, nell’ascolto dell’interessato e nella comunicazione formale della decisione. Reportage e inchieste LA RATONERA DEL PRÍNCIPE. CRONACHE DALLA PENOMBRA DI CEUTA Reportage da un confine che trasforma le persone in merce di scambio Raffaello Rossini 17 Agosto 2026 Un secondo elemento di criticità riguarda l’affidabilità degli esami utilizzati per stimare l’età: alcuni metodi medico-forensi presentano margini di errore e non possono essere considerati, da soli, strumenti capaci di stabilire con precisione il giorno o l’anno di nascita di una persona. Nel corso degli anni, inoltre, l’istituzione ha segnalato casi nei quali i decreti della Fiscalía non erano stati adeguatamente notificati agli interessati prima dell’adozione di provvedimenti che potevano incidere sulla loro permanenza in Spagna. Negli anni addietro, Organizzazioni per i diritti umani e organismi di controllo hanno denunciato episodi di abuso, l’assenza di un’adeguata supervisione e trasferimenti coatti tra Comunità Autonome effettuati senza valutare i legami familiari, sociali o territoriali del minore. Il primo approdo, dopo l’identificazione per minorenni e non accompagnati, è il sistema di protezione dell’infanzia, che si traduce in una rete che si dilata e si contrae seguendo la pressione migratoria. Nel maggio 2021, quando circa 8.000 persone riuscirono a entrare nell’enclave spagnola di Ceuta in meno di due giorni, in seguito all’allentamento dei controlli sul lato marocchino della frontiera, l’ingresso di 1.500 minorenni a Ceuta mise sotto pressione un sistema già fragile e privo di spazi sufficienti. Nel luglio 2025 erano 528 i minori accolti a Ceuta, mentre la capacità ordinaria attribuita alla città era di 27 posti 4. La Esperanza rappresenta il principale dispositivo residenziale e, paradossalmente, alcuni bambini preferiscono non dichiararsi minorenni o dichiararsi maggiorenni perché temono di essere trattenuti in un’attesa che può durare anni: sebbene i dati ufficiali sulle fughe dei minori dai centri di Ceuta siano frammentari, la Fiscalía registrava, già nel 2017, 142 minori di Ceuta nella categoria “en fuga”, definita come quella dei ragazzi che avevano abbandonato un servizio di protezione e risultavano irreperibili. Molti di loro, raccontavano di essere fuggiti per sottrarsi a violenze, maltrattamenti e condizioni di vita ritenute insostenibili. Ad oggi, circa 700/800 bambini e bambine si sono raccolti nella zona di Las Naves, poiché al centro minori La Esperanza non risultano posti dal primo giorno della ‘crisi‘. I bambini e le bambine dormono per strada e, in tanti, hanno perso i contatti con i propri cari. Viaggi pericolosi, separazioni familiari, paura del rimpatrio; assenza di bagni, un solo pasto al giorno, una sola bottiglietta d’acqua; nessuna scuola, nessuna cura, nessuna alternativa alla miseria. Per centinaia di loro, se non quella di tentare, nuovamente, di oltrepassare il porto: nei camion diretti ai traghetti per Algeciras, nei rimorchi, vicino agli assi delle ruote o negli spazi più nascosti dei veicoli. Era il 6 aprile del 2018, quando “El Susi”, di circa 16 anni, morì dopo essere stato investito da un camion all’interno del porto di Ceuta. Nel febbraio 2019, Ilias E.O., di 15 anni morì sul colpo quando il mezzo pesante sotto cui era nascosto si mise in movimento. Sebbene la definizione istituzionale più diffusa sia MENA; a Madrid, Valencia e nei Paesi Baschi si è diffusa l’espressione MIVI (Menores de Vida Independiente). A Ceuta e Melilla, al di fuori del linguaggio amministrativo, l’identità di questi bambini e queste bambine, ricondotta alle condizioni di marginalità e alla protezione che non hanno, è di essere “niños de la calle”, un laboratorio tra esclusione sociale e presenza nello spazio urbano. Era l’estate del 2026 a Ceuta: le frontiere, il mare e migliaia di bambini nel buio. 1. I richiedenti asilo vengono registrati all’interno dei CETI e, se la procedura prosegue, possono ottenere l’autorizzazione al trasferimento verso la penisola spagnola. Il trasferimento, però, non è automatico e l’ordine di partenza dipende da una serie di valutazioni amministrative e politiche. Nel 2017, ad esempio, una domanda di asilo su tre è stata respinta. ↩︎ 2. Nel settembre 2005, durante un tentativo di attraversamento collettivo, morirono cinque persone e centinaia rimasero ferite negli scontri e nella confusione generata dall’assalto. Il 6 febbraio del 2014, almeno 14 migranti morirono annegati mentre cercavano di raggiungere l’enclave spagnola a nuoto (tragedia del Tarajal). Nel 2017 circa 2.244 persone riuscirono a entrare irregolarmente a Ceuta. Una parte significativa degli ingressi avvenne attraverso assalti collettivi alla doppia recinzione di frontiera: nel febbraio dello stesso anno quasi 500 persone riuscirono a superare la barriera in un solo tentativo ↩︎ 3. No Name Kitchen (NNK) è un’organizzazione non governativa che opera lungo le rotte migratorie dei Balcani e del Mediterraneo, offrendo assistenza, monitoraggio e supporto alle persone in movimento. A Ceuta documenta le condizioni dei minori e delle persone migranti e denuncia le violazioni dei loro diritti ↩︎ 4. Nel 2026 la Città ha messo a gara altri 100 nuovi posti per il periodo 2026-2028. ↩︎
Prosieguo amministrativo: il neomaggiorenne può agire direttamente anche dopo i diciotto anni
La Corte d’Appello di L’Aquila riforma il decreto di chiusura e dispone la presa in carico fino al ventunesimo anno di età. Con decreto del 14 luglio 2026, la Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, ha accolto il reclamo proposto da un giovane cittadino straniero, già minore non accompagnato, contro il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni aveva chiuso la procedura per il solo intervenuto raggiungimento della maggiore età. In riforma della decisione, la Corte ha disposto il prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 fino al compimento del ventunesimo anno, con presa in carico da parte dei servizi sociali. IL CASO E IL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO Il giovane era giunto in Italia da minorenne ed era stato inserito dapprima in un progetto dedicato ai minori stranieri non accompagnati e, successivamente, in un progetto SAI/MSNA. Aveva avviato un percorso di apprendimento della lingua italiana presso il CPIA, mostrato una positiva adesione alle attività proposte dall’équipe e manifestato un progetto personale orientato al lavoro e all’autonomia abitativa. La relazione sociale descriveva, inoltre, un vissuto migratorio complesso e alcuni elementi di vulnerabilità, tali da rendere necessario un accompagnamento non meramente assistenziale, ma finalizzato al consolidamento del percorso già intrapreso. Dopo il compimento dei diciotto anni, il diretto interessato, assistito dal legale, aveva presentato personalmente l’istanza di prosieguo amministrativo. Il Tribunale per i minorenni aveva tuttavia disposto la chiusura della tutela, la revoca dell’asserito precedente affidamento ai servizi sociali e la chiusura della procedura, facendo discendere tali conseguenze dal solo dato anagrafico. Il decreto presentava anche rilevanti incongruenze fattuali: indicava una nazionalità non corrispondente a quella risultante dagli atti, richiamava un precedente affidamento senza indicarne gli estremi e lasciava incompleta la formula relativa alla struttura di collocamento. Nel reclamo si è quindi sostenuto che la decisione fosse il risultato di una trattazione standardizzata, non accompagnata da una reale verifica della posizione individuale del neomaggiorenne. IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NON DETERMINA ALCUNA DECADENZA La Corte d’Appello muove dal principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674: il diritto previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 può essere esercitato al compimento della maggiore età, immediatamente prima o subito dopo, senza che il raggiungimento dei diciotto anni comporti decadenza. La competenza funzionale del giudice minorile permane nella fascia compresa tra i diciotto e i ventuno anni, purché risulti dimostrata l’esigenza di completare un percorso di inserimento positivamente avviato. La formulazione della norma è del resto inequivoca: il prosieguo amministrativo è una misura di accompagnamento verso l’età adulta, destinata proprio al giovane che, al compimento della maggiore età, non abbia ancora raggiunto un’autonomia effettiva. Interpretare i diciotto anni come causa automatica di chiusura della procedura significa rovesciare la funzione dell’istituto e trasformare il suo presupposto applicativo in una ragione di esclusione. Il decreto si colloca in continuità con un precedente della stessa Corte d’Appello dell’11 marzo 2026 e con il decreto della Corte d’Appello di Venezia del 20 febbraio 2026, che ha escluso la necessità di una previa tutela o di un affidamento già in corso, riconoscendo la possibilità di disporre ex novo la presa in carico da parte dei servizi sociali. LE OMISSIONI ISTITUZIONALI NON POSSONO RICADERE SUL GIOVANE Particolarmente significativo è il passaggio nel quale la Corte accerta che, nonostante il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato, non vi era alcuna traccia documentale di un precedente affidamento ai servizi sociali. Dagli atti risultava soltanto che, al momento dell’ingresso in accoglienza, era stata richiesta l’apertura della tutela, senza che vi fosse stato un riscontro conoscibile dall’interessato. La decisione conferma così un principio essenziale: l’inerzia o il ritardo dei soggetti istituzionalmente preposti alla protezione del minore non possono tradursi nella perdita della misura prevista dalla legge. Quando il tutore, i servizi sociali o la struttura non abbiano tempestivamente attivato il procedimento, deve essere consentito al neomaggiorenne di agire direttamente, attraverso la difesa tecnica, per evitare che omissioni a lui non imputabili interrompano il percorso di inclusione. Il dato sostanziale non è l’esistenza formale di un precedente decreto, ma l’effettivo avvio, durante la minore età, di un percorso sociale, scolastico o formativo che necessiti di ulteriore sostegno. La Corte ha pertanto esaminato la documentazione disponibile e ha valorizzato la frequenza del CPIA, la progressione nell’apprendimento della lingua italiana, l’adesione ai laboratori di empowerment e orientamento, la partecipazione ad attività rivolte a giovani, nonché la concreta aspirazione a un inserimento lavorativo. UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA La Corte richiama la necessità di valutare la singola posizione in un’ottica costituzionalmente orientata e nel rispetto dell’art. 8 CEDU. Il prosieguo amministrativo non è un automatismo, ma richiede una prognosi favorevole sulla possibilità che il sostegno prolungato conduca all’autonomia. Tale prognosi deve però essere costruita sulla base di elementi concreti e non può essere sostituita da formule standard, presunzioni o carenze istruttorie. Nel caso esaminato, la relazione sociale e gli ulteriori documenti consentivano di ritenere che il percorso fosse già stato avviato e che la sua interruzione avrebbe compromesso i risultati raggiunti. La misura è stata quindi disposta fino al limite massimo previsto dalla legge, con affidamento ai servizi sociali, al fine di consolidare l’inclusione sociale e favorire l’accesso a un percorso lavorativo e abitativo autonomo. Il provvedimento offre un’indicazione operativa rilevante per i progetti di accoglienza e per i difensori: l’istanza può essere proposta dal neomaggiorenne; non è necessario dimostrare l’esistenza di un affidamento pregresso; gli eventuali ritardi nell’apertura della tutela non sono ostativi; il giudice deve concentrarsi sul percorso effettivamente svolto e sugli obiettivi ancora da raggiungere. La documentazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa assume pertanto un ruolo decisivo. CONCLUSIONI Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila rafforza l’orientamento che riconosce al prosieguo amministrativo la sua autentica funzione: evitare che il compimento dei diciotto anni determini una brusca recisione delle misure di sostegno proprio nel momento più delicato della transizione all’età adulta. La decisione assume particolare valore perché non si limita ad affermare l’ammissibilità della domanda presentata dopo la maggiore età, ma supera espressamente un provvedimento fondato su presupposti fattuali non verificati e riconosce che l’assenza di una risposta alla richiesta di tutela non può pregiudicare il giovane. La protezione prevista dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 deve essere applicata in modo sostanziale, individualizzato e coerente con il superiore interesse della persona che, pur divenuta maggiorenne, si trova ancora nel pieno del percorso verso l’autonomia. Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, decreto del 14 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
La ratonera del Príncipe. Cronache dalla penombra di Ceuta
A Ceuta la frontiera non finisce con il muro, le pattuglie e il confine di El Tarajal. Si sposta dentro la città, nei quartieri dove migliaia di persone rimangono sospese in un limbo fatto di attesa, sovraffollamento e invisibilità.  Notizie/Confini e frontiere NOTE SU UN PASSAGGIO DI STATO TRA CEUTA E FNIDEQ Reportage da un confine che trasforma le persone in merce di scambio Raffaello Rossini 8 Agosto 2026 Nel Príncipe, a pochi chilometri dalla frontiera, centinaia di persone vivono nascoste, dormono negli spazi di fortuna e cercano di sottrarsi a un sistema che continua a controllarne gli spostamenti e a riportarle verso il confine. È il risultato di una politica di frontiera che non si limita a impedire l’ingresso: produce spazi di sospensione, seleziona chi può essere visto e chi deve rimanere invisibile, e trasforma la permanenza stessa in una forma di controllo. 1. LA SPUGNA DI CONFINE Ceuta – El Príncipe Alfonso è la ratonera di Ceuta, il trappolone urbano a un passo dal valico di El Tarajal. In qualsiasi altro luogo dell’exclave, il dispositivo di gestione della frontiera opera secondo una logica vettoriale e prevedibile: pattuglie, cinturamenti di strade, raduni coatti e il cosiddetto “pastoreo” che riaccompagna la massa verso il territorio marocchino nel giro di poche ore. Nel Príncipe, no. La densità dell’abusivismo edilizio, la trama minuta di case autocostruite e una secolare rete informale di solidarietà e commercio oppongono una resistenza passiva alla visibilità dello Stato. Qui il confine è una spugna che assorbe e trattiene. Sotto questa superficie si accumula la pressione di numeri imponenti. La Città Autonoma di Ceuta – un lembo di territorio di appena 18,5 chilometri quadrati – si trova a gestire la presenza stimata di oltre 3.000-4.000 persone bloccate in un limbo giuridico e logistico, entrate a nuoto o via terra lungo le scogliere di Benzú e Tarajal. La dimensione della tragedia sottotraccia emerge dal conteggio drammatico delle croci in mare: il bilancio ufficiale provvisorio parla di almeno 88 corpi recuperati (con stime istituzionali locali che attestano tra 77 e 84 salme repertoriate), mentre le organizzazioni per i diritti umani e le associazioni indipendenti come Caminando Fronteras stimano fino a 130-141 vittime totali compresi i dispersi. PH: Raffaello Rossini 2. LA NORMALITÀ DELL’ANOMALIA In questa penombra stratificata vive Yassin. Viene da Targha, ha la serenità paradossale di chi si trova al centro esatto della tempesta e dorme da dieci giorni nell’abitacolo di un’auto abbandonata. Si è fatto accettare dalla geografia del quartiere con la naturalezza dei sopravvissuti, parla al telefono con i genitori per mostrare la normalità dell’anomalia e circonda di sorrisi il proprio stato di sospensione. I suoi amici mettono in posa i corpi davanti all’obiettivo con la joya immediata e infantile di chi sente di avercela fatta, anche se «farcela», qui, significa soltanto aver guadagnato qualche giorno di latenza prima di essere riassorbiti. L’illusione dell’accoglienza ha però margini strettissimi. Il Centro di Permanenza Temporanea per Immigrati (CETI) della città, progettato per una capienza massima di 512 posti, è crollato sotto un tasso di sovraffollamento che supera il 300%, costringendo le autorità a stipare centinaia di persone in tendopoli di emergenza presso la zona industriale di Tarajal o a lasciarle all’addiaccio. Ancora più critica è la situazione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MENA): la rete d’accoglienza della Città Autonoma di Ceuta registra una presenza di oltre 500 minori a fronte di una capacità ricettiva ordinaria pari a circa 132 posti, costringendo il Governo locale a richiedere l’attivazione dei protocolli nazionali di ripartizione solidale verso le altre Comunità Autonome della penisola. Il bambino che ti prende per mano per accompagnarti da una famiglia seduta fuori dalla porta di casa non sta compiendo un gesto di cortesia: sta attivando la micro-procura di controllo del territorio. L’interrogatorio che ne segue è rapido, pragmatico, privo di affettazione: chi sei, da dove vieni, fai parte di una ONG, hai una telecamera? Poi la raccomandazione che suona come una sentenza sul clima del luogo: «Stai attento, ti potrebbero rapinare». 3. FRATTURE NEL BARRIO Poco distante, un altro ragazzo spagnolo musulmano che masticando qualche parola d’italiano cerca di misurare la presenza dello straniero, esplicita la regola non scritta della convivenza transfrontaliera. Tra il 5 e il 6 agosto, le cronache locali della Jefatura Superior de Policía de Ceuta hanno registrato l’arresto del latitante “Pleita” e l’ingresso all’Hospital Universitario di Loma Colmenar di un trentanovenne ferito da arma bianca al costato, accoltellato da un connazionale al culmine di un litigio per la strada. > «Finché si comportano bene e portano rispetto va bene», dice con una calma > fredda, «ma se esagerano, qui la gente deve farsi sentire». È la frattura interna all’emigrazione stessa. Da una parte la comunità storica del Príncipe – cittadini spagnoli di fede musulmana e lingua darija, incastrati da decenni tra il traffico dell’hachís, un tasso di disoccupazione giovanile locale che le rilevazioni INE (Instituto Nacional de Estadística) attestano costantemente sopra il 60%, e il sospetto perenne delle forces di sicurezza – e dall’altra la nuova marea di connazionali che preme per trovare riparo, portando con sé la disperazione, la fame e il disordine di chi non ha più nulla da perdere. PH: Raffaello Rossini 4. LE GEOMETRIE FATISCENTI DELLA PROTEZIONE Arrampicandosi verso il cuore più alto del barrio, tra cubi di edilizia popolare arancioni, grigi e rossi schiacciati da un caldo atroce, questa tensione sociologica trova una sua inaspettata, rudimentale forma di autogoverno. Sul cemento rovente di un campetto da calcio di quartiere era stato improvvisato un recinto fatto di transenne di plastica rossa, teli stesi alla ben e meglio per schermare il sole e un’infinità di materassi e tappeti appoggiati a terra. Uno spazio nato per proteggere donne e ragazze dai rischi della strada, gestito direttamente dai residenti. L’infrastruttura di questa protezione informale è interamente autofinanziata: tendoni, materassi e i pasti somministrati sono il frutto di una colletta interna promossa dagli abitanti. Un quartiere storicamente marginale che estrae dal proprio tessuto informale una capacità di contenimento che le istituzioni formali non riescono o non vogliono garantire. Tuttavia, il campo è amministrato da persone del barrio con strumenti empirici, una formazione approssimativa e categorie organizzative rigide. Nelle ultime ore sono arrivate altre trecento persone, quasi tutte giovani donne e minori. La capienza informale è exploded, costringendo gli organizzatori a decidere il trasferimento del campo verso un impianto sportivo più grande. Lo sgombero del primo spazio ha rivelato l’estetica della deprivazione urbana del Príncipe: la struttura smontata ha messo a nudo un recinto privo persino delle porte da calcio o di un canestro, recintato da reti di metallo strappate e arrugginite dove giocare significa rischiare a ogni tiro di perdere il pallone per sempre nei burroni del quartiere. Un residente, osservando i volontari caricare le stuoie, commentava con un’amarezza senza sconti: «A Ceuta ci sono diversi campi da calcio moderni e attrezzati; com’è possibile che per fare accoglienza debbano usare il nostro, che cade a pezzi?». PH: Raffaello Rossini 5. IL SOMMERSO, L’IGNORANZA E GLI SGUARDI Oltre le centinaia di presenze tracciabili nel campetto, esiste un secondo livello di invisibilità ancora più profondo: decine di giovanissime sono nascoste all’interno delle case private del barrio. La paura di essere intercettate e riassorbiti dal dispositivo di rimpatrio le spinge a una clausura volontaria nelle stanze buie delle case autocostruite. In questo sottoscala sociale domina un radicale analfabetismo giuridico: sia le minori sia le maggiorenni ignorano completamente i propri diritti, non conoscono le tutele teoricamente offerte dalla Ley de Extranjería per chi è sotto la fascia protetta, né quantificano i rischi reali di espulsione automatica o di trattenimento arbitrario. Attorno al perimetro del recinto la vita adolescenziale scorre alterata da una maturazione precoce. Fuori dalle transenne si calcano gruppi di ragazzi del posto: si creano dinamiche di promiscuità inevitabili, fatte di sguardi insistenti, numeri di telefono scritti sui cartoni, risate lanciate a distanza e tentativi di contatto. In un contesto segnato dalla totale assenza di mediazione professionale, la vulnerabilità delle minori esposte alla minaccia di molestie o violenze di genere rimane una costante latente, sfumata appena dalla presenza sul campo degli operatori di Mujeres en Zona de Conflicto (MZC). Questa ONG spagnola, attiva storicamente nei contesti di frontiera per la prevenzione della tratta e della violenza sulle donne, tenta un’opera di monitoraggio e orientamento, muovendosi con cautela tra la diffidenza dei ragazzi del quartiere e la lentezza della Polizia Nazionale, presente sul posto per raccogliere dati, fotosegnalare e catalogare le minori ai fini del conteggio istituzionale. PH: Raffaello Rossini 6. «IO SONO DI MIA MADRE»: LA VOCE DEL BARRIO L’intreccio tra disillusione, cinismo e una forma di disperata lucidità emerge nelle parole dei giovani che sono cresciuti nelle strade del Príncipe, dove l’infanzia si accorcia fino a sparire. Un ragazzo del posto restituisce la grammatica di questo margine: «I ragazzi fuori hanno troppa pressione addosso, vogliono solo fare i loro giri. Guardati intorno: ci sono tutte le ragazze dentro e tutti i ragazzi fuori che aspettano, guardano, mandano messaggi. Questo mi fa pena. Invece di vederli buttati così, io gli dico “spostati là” e si spostano. E se qualcuno non ascolta, glielo si fa capire con le maniere forti. Sono adolescenti, poco più che bambini. E la gente dall’alto parla di musulmani, marocchini, urla “fuori, fuori!“. Ma sono persone. In che momento abbiamo smesso di essere persone? Io non sono di destra, non sono di sinistra, non sono di Sánchez né del PP. Che cazzo me ne frega? Io sono di mia madre. A me ha cresciuto mia madre, mi ha scaldato il cibo mia madre, esattamente come la tua. Non la Meloni, non i politici. Mia madre, grazie a Dio. Vedi questo documento? È il mio DNI spagnolo, nato qui a Ceuta. È scaduto. E non lo vado a rinnovare. Non me ne importa niente, quando vorrò andare via ci penserò. Se non ti serve, lo tiri via, lo bruci, fai una denuncia e ti dicono che c’è un altro modello. Non mi interessa perché la Spagna a me non dà niente». PH: Raffaello Rossini 7. IL VUOTO ISTITUZIONALE E LE OMBRE SULLE RISORSE Dopo quattro giornate trascorse tra le sterrate del Príncipe, la percezione sul campo è quella di una polveriera a lento rilascio. Tra i vicoli si rincorrono ossessivamente le voci di un imminente sfollamento forzato o di una chiusura ermetica della frontiera di Tarajal, mentre gli agenti addetti ai valichi interpellati liquidano l’ipotesi bollandola come un’assurdità irrealizzabile. La realtà materiale, tuttavia, precipita nell’incuria: nel campo non ci sono docce, né servizi igienici adeguati; la presenza strutturale delle ONG è pressoché inesistente. I membri di Mujeres en Zona de Conflicto esternano una forte preoccupazione per il clima di militarizzazione strisciante: in mattinata perfino reparti dell’Esercito (Ejército de Tierra) si sono spinti fin dentro il quartiere per effettuare una specie di censimento informale. Ahmed, che con immensa fatica e sacrificio cerca di coordinare il campo, rimarca infastidito come l’atteggiamento dei militari sia stato inutilmente muscolare e provocatorio, sottolineando amaramente che se le forze armate tornassero per portare via le persone con la forza, lui non potrebbe fare nulla per impedirlo. L’unica certezza materiale resta il cibo, che continua ad arrivare grazie allo sforzo congiunto degli abitanti e al supporto logistico di entità assistenziali come la Cruz Blanca. Fa tuttavia rumore l’assenza totale di qualsiasi istituzione civile, sociale o socio-sanitaria della Ciudad Autónoma de Ceuta. L’unico volto dello Stato a farsi strada nell’incrocio tra edilizia abusiva e degrado è quello in divisa della Polizia Nazionale e dei blindati militari. Nei bar del barrio si parla apertamente del paradosso economico del margine: i finanziamenti straordinari versati dal Governo centrale di Madrid e dai fondi europei per la gestione dell’emergenza transfrontaliera. Tra i residenti ricorre l’amarezza per le cifre – come i circa 25 milioni di euro stanziati ed erogati per la gestione dell’accoglienza e dell’emergenza migratoria – chiedendosi dove vadano a finire queste risorse prima di arrivare in un quartiere dove le scuole cadono a pezzi, le abitazioni versano in uno stato di cronico semiabbandono e non esiste un solo centro di aggregazione giovanile o uno spazio sociale per impedire che i ragazzi della zona finiscano inghiottiti dai circuiti informali della frontiera. PH: Raffaello Rossini 8. L’INTERCAPEDINE PERMANENTE Nelle parole dei giovani del barrio si sovrappongono il rifiuto delle categorie ideologiche istituzionali, il senso di abbandono da parte dello Stato centrale e l’accettazione della violenza come unico codice regolatore dell’ordine locale. In questo frammento di conversazione si riassume la condizione antropologica del Príncipe: una comunità che rifiuta l’identificazione con le narrazioni statali – siano esse spagnole o marocchine – per rifugiarsi in un tribalismo primario fondato sulla lealtà familiare e sulla legge del più forte. Il Príncipe non si costituisce come rifugio politico né come ghetto chiuso: risponde alle caratteristiche di un non-luogo di transito spinto all’estremo, un’intercapedine architettonica e sociale dove l’identità individuale viene congelata nell’attesa. Un limbo dove l’autorità formale recede lasciando spazio a un’infrastruttura d’emergenza autoprodotta, in cui la solidarietà comunitaria e la minaccia della pistola convivono nello stesso spazio, divise soltanto dal perimetro precario di una transenna rossa. Sullo sfondo, mentre le camionette della Polizia scendono lungo i tornanti polverosi dopo aver completato l’ennesimo censimento formale, le ragazze rimaste dentro la rete tentano di riappropriarsi del tempo con una palla sgonfia o una chiamata verso casa. Sotto la superficie di Ceuta, la marea non si è fermata: si è limitata a spostarsi di poche centinaia di metri, occupando un altro campetto sbrecciato in cui continuare ad attendere. PH: Raffaello Rossini
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Ai margini dell’Europa: salute mentale, abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati a Ceuta
AUDREY BENSON, ATTIVISTA DI NO NAME KITCHEN 1 Questo articolo accompagna la pubblicazione del report “Sobrevivir al Limbo: una investigación sobre (ab)uso de sustancias y conductas autolesivas en menores no acompañados en Ceuta” 2, che approfondisce le condizioni di vita, la salute mentale e l’accesso ai diritti dei minori non accompagnati a Ceuta (enclave-confine tra Spagna e Marocco). Attraverso testimonianze dirette, osservazione sul campo e analisi del contesto istituzionale, il report documenta l’impatto dell’abbandono sistemico e delle politiche di frontiera sul benessere di questi ragazzi. Rayan (15 anni, Tetouan) era accasciato sulla spalla di Ana nella sala d’attesa dell’Ospedale Universitario di Ceuta. Aveva il viso contuso e gonfio a causa di una caduta. Ana ed io, entrambe volontarie di No Name Kitchen (NNK), lo avevamo accompagnato all’ospedale perché potessero visitarlo. Siamo rimaste sedute lì per ore, pensando che si fosse semplicemente addormentato. Ma quando finalmente hanno chiamato il suo nome e lui non ha risposto, ci siamo rese conto che qualcosa non andava: non stava dormendo. Era svenuto. Alla fine siamo riuscite a farlo alzare e a portarlo nella sala visite. Aveva fatto uso di hashish, Klonopin e Lyrica per tutto il giorno. Quell’episodio è diventato il simbolo di una realtà che ho osservato durante un periodo di volontariato con No Name Kitchen (NNK), organizzazione che sostiene le persone in movimento in diverse frontiere d’Europa. Come referente sanitaria, ho fornito primo soccorso e supporto all’accesso ai servizi sanitari di emergenza. Ciò che mi colpiva non erano solo le lesioni fisiche, ma la diffusione di abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati, segnali evidenti di un profondo disagio psicologico. Il consumo di sostanze e l’autolesionismo a Ceuta non devono essere interpretati come ribellione adolescenziale, patologia individuale o devianza culturale. Si tratta di strategie di adattamento plasmate dalle condizioni in cui questi ragazzi sono costretti a vivere. Questo è importante perché il modo in cui definiamo un problema determina il modo in cui vi rispondiamo. Se definiamo questi ragazzi «pericolosi», giustifichiamo la sorveglianza. Se li definiamo «disobbedienti», giustifichiamo la punizione. Se li definiamo «spezzati», corriamo il rischio di ridurli alle loro ferite. Ma se comprendiamo il consumo di sostanze e l’autolesionismo come risposte all’abbandono, la domanda cambia. Non è più «Cosa c’è che non va in questi minori?», ma «Cosa abbiamo permesso che accadesse intorno a loro e cosa servirebbe affinché la sopravvivenza non fosse solo meno dolorosa, ma un atto di gioia e dignità?». In questo contesto, i cosiddetti “comportamenti dannosi” rappresentano strategie di sopravvivenza sviluppate in risposta a stress estremo, esclusione e abbandono istituzionale. Tra questi rientrano l’uso di sostanze (hashish, Lyrica, Roche, colla) e l’autolesionismo non suicidario, come tagli e ustioni. A livello europeo, la letteratura documenta un elevato carico di sofferenza mentale tra i minori non accompagnati. Le ricerche riportano alti tassi di disturbo post-traumatico da stress, depressione e ansia, oltre a una maggiore incidenza di autolesionismo e consumo di sostanze rispetto ai coetanei accompagnati. Detenzione, discriminazione e isolamento sono indicati come fattori di rischio rilevanti. Nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, invece, mancano quasi del tutto ricerche e sistemi di monitoraggio sulla salute mentale dei minori migranti. La maggior parte delle informazioni proviene dal lavoro sul campo delle organizzazioni e da sporadiche segnalazioni sui diritti umani. Questa invisibilità contribuisce al sottofinanziamento dei servizi e alla mancanza di controllo sulle pratiche dannose. Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco, rappresenta uno dei pochi punti di accesso terrestri tra Africa ed Europa. Ogni anno molti minori, soprattutto marocchini, rischiano la vita attraversando il mare a nuoto. La città ospita centinaia di minori non accompagnati in un sistema di accoglienza da tempo sotto pressione e incapace di rispondere adeguatamente ai bisogni esistenti. Una volta arrivati, molti restano bloccati per anni. Non possono raggiungere legalmente la Spagna continentale senza un trasferimento ufficiale e spesso vivono in strutture sovraffollate o per strada. I respingimenti continuano a essere segnalati nonostante le condanne internazionali, mentre razzismo e discriminazione permeano sia le istituzioni sia la vita quotidiana. La maggior parte dei sette centri per minori è gestita da soggetti privati. I ragazzi descrivono condizioni dure e punitive, soprattutto per chi viene considerato “problematico”. Un ex dipendente, intervistato da NNK, ha confermato episodi di violenza, insulti e negligenza. Anche l’assistenza sanitaria appare insufficiente: non vi sono medici a tempo pieno e la somministrazione dei farmaci ricade spesso su personale non qualificato. Resoconti locali hanno inoltre evidenziato gravi carenze nell’accesso ai servizi di salute mentale e tempi di attesa incompatibili con bisogni spesso urgenti. Questi ragazzi vivono molteplici forme di marginalizzazione: sono migranti, minori, musulmani e spesso vittime di discriminazione razziale. Il razzismo anti-marocchino, alimentato da narrazioni politiche ostili, contribuisce a rafforzare esclusione e vulnerabilità. Ahmed, 15 anni, reclutato come spacciatore quando era bambino, cerca di costruirsi un’immagine di forza per sopravvivere alla vita di strada. Racconta di aver smesso di assumere pillole perché aumentavano il desiderio di autolesionarsi. «Ora fumo solo erba», dice, percependola come un’alternativa meno pericolosa. Opportunità educative, sportive e culturali sono limitate. Molti ragazzi vengono allontanati dagli spazi pubblici o guardati con sospetto. Anche le attività organizzate da NNK – sport, nuoto, tagli di capelli e momenti di socialità – sono spesso oggetto di controlli e sorveglianza. In tutta la Spagna, i minori migranti che vivono per strada incontrano ostacoli nell’accesso a scuole, centri giovanili e servizi comunitari, perdendo così importanti fattori di protezione. Abbiamo osservato un fenomeno significativo. Quando i ragazzi disponevano di maggior libertà di movimento e di spazi di socializzazione, si registravano meno episodi di autolesionismo, meno consumo problematico di sostanze e meno accessi al pronto soccorso. Questo suggerisce che il contesto sociale può influenzare direttamente il livello di sofferenza e il rischio di comportamenti dannosi. Per questo sono necessari un monitoraggio sistematico della salute mentale a Ceuta, servizi accessibili e informati sul trauma, percorsi rapidi di presa in carico e accesso garantito a fattori stabilizzanti come sonno, alimentazione, attività ricreative e spazi pubblici sicuri. Occorrono inoltre tutele effettive contro i respingimenti e investimenti pubblici stabili nell’assistenza sanitaria, educativa e sociale. Come osserva lo psichiatra Bessel van der Kolk in The Body Keeps the Score, la rabbia che non trova uno sbocco può trasformarsi in depressione, odio verso se stessi e comportamenti autodistruttivi. Questo è il costo dell’abbandono cronico: frontiere che feriscono e istituzioni che voltano le spalle. È una realtà che dovrebbe spingere decisori politici, società civile e comunità locali a creare spazi sicuri in cui il dolore possa essere accolto prima di trasformarsi in ulteriore sofferenza. 1. L’adattamento dell’articolo è a cura di Francesca Fusaro e Alessia Albano di No Name Kitchen ↩︎ 2. Il report completo è disponibile in spagnolo e inglese ↩︎
Portomaggiore, bambini stranieri esclusi dalla scuola dell’obbligo
Niente scuola se sei figlio di una persona migrante. Accade a Portomaggiore, Comune in provincia di Ferrara, dove almeno 11 tra bambini e bambine hanno perso l’anno scolastico per la sola colpa di non essere italiani. E stiamo parlando della scuola dell’obbligo. La denuncia è stata lanciata dalla locale associazione PortAmico che ha raccolto le segnalazioni delle famiglie che, alla richiesta di iscrivere i propri figli alla scuola primaria o secondaria, si sono viste rispondere “La sua domanda di iscrizione di sua figlia è stata cancellata. Si prega di non rispondere a questo indirizzo mail“. Oppure, in modo ancora più sintetico “Non c’è posto. Distinti saluti“. Tutto qua. Nessuna spiegazione, nessuna presa in carico del problema, nessuna informazione su una eventuale graduatoria, nessuna proposta alternativa su dove e come far frequentare la scuola ai bambini. Undici sono i casi documentati dei bambini che hanno perso l’anno appena concluso ed ai quali non è stata trovata soluzione per l’anno a venire, ma, sostiene l’associazione, probabilmente sono molti di più i minori che nel territorio sono stati esclusi da un diritto fondamentale come quello dell’istruzione. Diritto, ricordiamolo, sancito non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Portomaggiore è uno dei Comuni italiani con la più alta percentuale di persone migranti provenienti per lo più dal Pakistan. Percentuale che si è riflettuta anche nella composizione delle classi dove i bambini stranieri superano di numero i figli degli italiani. Situazione che ha creato molti malumori e proteste tra le famiglie locali. Ma la risposta non può essere in ogni caso quella di tagliare fuori dalle graduatorie i bambini e le bambine che portano un cognome straniero. Va anche considerato che gli esclusi sono i figli delle famiglie arrivate più recentemente. Persone che, per lo più, non parlano bene la nostra lingua e che non sono pratiche della legge italiana. Molti di costoro non hanno saputo obiettare alla risposta della scuola e si sono semplicemente tenuti i figli in casa per tutto l’anno. Nessuno li ha avvertiti che la scuola, nel nostro Paese, non è solo un diritto del minore ma anche un obbligo per i genitori che rischiano sanzioni penali. E puntualmente, queste famiglie si sono viste recapitare in questi giorni una notifica dal Comune con oggetto “Elusione obbligo di istruzione” che ammonisce i genitori ad “ottemperare all’adempimento di legge, … pena la reclusione fino a due anni“. Una successione di fatti che solleva più di un dubbio sul reale intento dell’amministrazione, quasi a voler respingere i nuovi arrivi ed indurli a cambiare Comune di residenza. Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, dal canto suo respinge, in un’intervista con Estense.com, ogni ipotesi di discriminazione e scarica tutta la colpa sull’ufficio scolastico provinciale che non avrebbe coordinato efficacemente le scuole del comprensorio per mettere gli istituti in grado di accogliere la cinquantina di richieste inaspettatamente arrivate con l’ultima ondata migratoria. Il che confermerebbe l’ipotesi dell’associazione che i minori esclusi siano più degli 11 documentati. Commenta Grazia Satta Ladu di PortAmico: «Possiamo capire che un istituto abbia dei limiti di iscrizioni legati alla struttura dell’edificio e che le classi debbano essere composte da un numero limitato di allievi, ma non è accettabile che ad essere esclusi siano soltanto i cosiddetti “stranieri”. È compito dell’Ufficio scolastico provinciale trovare una soluzione, magari in altre scuole o formando nuove classi, per garantire l’obbligo scolastico a tutte e tutti, così come è sempre stato fatto per gli italiani. Non è ammissibile liquidare la questione con un “non c’è posto” e lasciare i nuovi arrivi in balia di se stessi, senza fornire alcuna alternativa, per poi mandare loro una lettera in cui si minaccia la reclusione perché non hanno mandato i figli a scuola». Nessuna spiegazione è stata fornita ai genitori sul perché le loro richieste di iscrizione siano state cancellate. Fa eccezione un solo caso che rende l’intera questione ancora più paradossale. La dirigenza ha motivato l’esclusione sostenendo che “l’iscrizione non è stata fatta in quanto i bimbi non hanno ancora il permesso di soggiorno“. Una decisione che fa a pugni col Testo Unico sull’immigrazione che sancisce, all’articolo 38, che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all’obbligo scolastico e che hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità del soggiorno. E comunque la mancanza di un permesso di soggiorno, casomai, è un problema che riguarda i genitori e non i loro figli. «Come possiamo parlare di integrazione se impediamo ai figli dei migranti di frequentare la scuola? – chiede Grazia Satta Ladu -. È proprio dall’istruzione per tutte e per tutti, e da una scuola inclusiva che possiamo sperare di costruire una società fondata sul rispetto dei diritti». E conclude: «Chiediamo un rapido intervento delle istituzioni competenti affinché vengano accertati i fatti, chiarite eventuali responsabilità e adottate tutte le misure necessarie per evitare che anche nel prossimo anno scolastico si ripetano episodi analoghi come già ci stanno segnalando». PortAmico ha segnalato quanto accaduto a Portomaggiore al garante per l’Infanzia della Regione Emilia Romagna, alla Direzione didattica e alla Prefettura. In attesa di un riscontro, la vicenda è finita anche alle Camere con una interrogazione a risposta scritta depositata dalla capogruppo Avs alla Camera, Luana Zanella, in cui chiede al Ministro dell’istruzione e del merito di avviare “le opportune ispezioni al fine di accertare i fatti, chiarite eventuali responsabilità e adottare tutte le misure necessarie“. «Rispondere a un bambino che vuole iscriversi a scuola “Non c’è posto. Distinti saluti” – commenta la parlamentare – è semplicemente inammissibile».
Autorizzati alla permanenza per 5 anni: i nonni sono figura essenziale per lo sviluppo psico-fisico dei nipoti
Un decreto di autorizzazione in favore dei nonni emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari. I nonni paterni, rimasti soli in Albania avendo tutti i figli e nipoti in Italia, decisero di giungere in Italia nell’anno 2019, dimorando stabilmente presso il figlio unitamente alla nuora e ai due nipoti. Si rappresentava al Tribunale per i minorenni che i nonni costituiscono un valido aiuto al nucleo familiare poiché la figlia ed il genero lavorano stabilmente, mentre i nonni si prendono amorevolmente cura dei piccoli tutto il giorno. Nel caso de quo la presenza dei nonni contribuisce alla stabilità affettiva ed emotiva dei minori, ed il loro allontanamento produrrebbe, per loro, un grave danno che potrebbe incidere in maniera negativa sul loro sviluppo psicofisico. L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, l’interpretazione del termine “familiare” contenuto nella norma non deve essere limitato al nucleo familiare composto da padre, madre, fratelli, sorelle ma deve essere esteso anche ai nonni. Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre i genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 e Cass. Civ. I sez. n. 2647/2011). Il Tribunale in totale accoglimento delle deduzioni difensive motiva così: “ …. Premesso che il più recente e condivisibile orientamento della S.C., a partire dalla pronuncia a SS.UU. n. 21799/10, ha sostanzialmente abbandonato l’orientamento restrittivo per abbracciare un’interpretazione estensiva, secondo cui la temporanea autorizzazione di cui all’art.31 si presta a ricomprendere qualsiasi situazione in cui l’allontanamento dei familiari del minore, o in alternativa il suo sradicamento definitivo dall’ambiente in cui è nato, possa comportare per lo stesso – considerate l’età e le condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico – un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, escluse soltanto le situazioni di durata indeterminabile o tendenzialmente stabili; approccio questo che, nell’imporre al giudicante un bilanciamento tra la disciplina dell’immigrazione e la tutela – nel più alto grado possibile – dell’interesse del minore, apre la strada alla tutela del diritto dei minori, figli di immigrati irregolari, di permanere nel territorio e/o ultimare gli studi nel territorio dove li hanno iniziati e dove vivono con il nucleo familiare, salva ovviamente ogni diversa valutazione del singolo caso, trattandosi di materia che non si presta a standardizzazioni di sorta; richiamato altresì il recente pronunciamento di Cass. civ. Sez. II Ord., 06/09/2021, n. 24039 (rv. 662170-01), secondo cui “La speciale autorizzazione del Tribunale per i Minorenni all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest’ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l’autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all’alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale; ritenuto che il complesso delle circostanze da considerare nella specie (capacità accuditiva dei nonni paterni e buon inserimento del nucleo nel contesto territoriale) rendano il diniego dell’autorizzazione e la conseguente espulsione degli istanti – alla stregua dei parametri e dei criteri elaborati nel tempo dalla corte EDU e richiamati dalla nostra S.C. – rimedio non rispondente a necessità e proporzionalità, in quanto un siffatto provvedimento costringerebbe il nucleo ad adottare scelte comunque fortemente pregiudizievoli: il ritorno in patria con i genitori esporrebbe il minore ad una serie di difficoltà derivanti dall’impossibilità di garantire un’adeguata crescita psico – fisica oltre che un’adeguata istruzione; ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, di accogliere il ricorso dei ricorrenti e per l’effetto, di autorizzare i nonni paterni a permanere in Italia, nell’interesse del nipote minore, per un periodo che si stima di quantificare in anni cinque a partire dal deposito del presente provvedimento”. Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto n. 6523 del 8 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’art. 31 TUI
Il nuovo patto UE su asilo e migrazioni: la trasformazione della condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati
Venerdì 26 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle 13.30, a Napoli presso il Centro Interculturale Nanà, Vico Tutti i Santi 65, e in diretta YouTube sul canale Dedalus Cooperativa Sociale. Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, insieme alle norme italiane di attuazione. Le nuove disposizioni modificano profondamente la condizione giuridica dei Minori Stranieri Non Accompagnati, aprendo interrogativi sulla reale efficacia delle tutele previste. Procedure di frontiera accelerate, screening, trattenimento dei richiedenti asilo e nuovi modelli di accoglienza rischiano di incidere sull’interesse superiore del minore. Di fronte a questi cambiamenti, si rende necessaria una riflessione socio-giuridica capace di valorizzare i principi costituzionali e gli obblighi internazionali dell’Italia, per garantire un sistema di protezione coerente con i diritti e le garanzie che hanno finora orientato la tutela dei minori stranieri non accompagnati. PROGRAMMA 10.00: I meccanismi fondanti il nuovo Patto UE 10.20: Lo screening alla frontiera: criticità di accesso per i MSNA. La condizione di detenzione di fatto, l’identificazione della vulnerabilità e l’accertamento dell’età 10.50: Le parziali garanzie nelle procedure accelerate e di frontiera. I rischi delle procedure di inammissibilità: l’ipotesi del Paese terzo sicuro 11.30: L’accoglienza dei MSNA: obbligo di soggiorno e di segnalazione. Le sanzioni e il ritiro implicito della domanda di asilo. I casi di detenzione amministrativa 12.00: Come tutelare il MSNA dalle procedure di frontiera, accelerate e di inammissibilità: la fuoriuscita dalle procedure e il ricorso contro il rigetto o l’inammissibilità 12.30: Le tutele ulteriori proprie dell’ordinamento italiano: la protezione speciale, l’art. 18 T.U. Immigrazione, il permesso per minore età e affidamento, il prosieguo amministrativo 13.00: Discussione e conclusione dei lavori Docenti: Salvatore Fachile, Giulia Bruno e Anna Pellegrino (Studio Legale Antartide) Coordina: Glauco Iermano (Dedalus Cooperativa Sociale) La formazione è gratuita ed è un’opportunità di aggiornamento e conoscenza destinata ad assistenti sociali, tutori volontari, magistrati, SAI, servizi sociali territoriali, CPIA, operatori legali e delle comunità di accoglienza che accolgono MSNA, all’attivismo civico e a tutta la cittadinanza interessata. Info: minori@coopdedalus.it
Frontiere-Filtro: L’Accoglienza nei Centri d’Italia (2026)
GIORGIA MALAVENDA 1 È disponibile dal 28 aprile il nono rapporto sui centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia basato su dati relativi al 2024, realizzato da ActionAid e Openpolis nell’ambito del progetto Centri d’Italia, ad oggi l’unica piattaforma di monitoraggio indipendente presente nel paese. Scarica il rapporto completo Intitolato “La frontiera, ovunque”, il documento mira a smascherare le problematiche intrinseche del sistema di accoglienza odierno, ed è già dal titolo che si intuiscono le conclusioni a cui i dati registrati portano: il processo di selezione del migrante non si limita, infatti, alle sole frontiere fisiche lungo i confini nazionali ma si protrae lungo tutta la filiera dell’accoglienza, sottoforma di ostacoli legislativi, amministrativi e linguistici. Tale prospettiva è oggi essenziale per spostare il focus del dibattito pubblico e politico sul tema dell’immigrazione dalle logiche di espulsione a ciò che avviene lungo il percorso di accoglienza e integrazione del migrante. > Siamo di fronte a una scelta di Governo che ha progressivamente spostato > l’accoglienza da infrastruttura di tutela in un dispositivo di filtro, > smistamento e contenimento. L’EMERGENZA PRODOTTA La narrativa emergenziale proposta nell’ultimo decennio ha portato a una proliferazione di decreti emergenziali sotto il governo attuale in nome di uno stato di emergenza (dichiarato dall’aprile 2023 all’aprile 2025), ma la chiave di lettura proposta dal rapporto dimostra come la persistenza di questo stato di precarietà non sia dovuto all’eccezionale incremento dei flussi migratori segnalato, ma sia piuttosto esito di una emergenza appositamente costruita, grazie allo smantellamento delle politiche di accoglienza. È a partire dalla limitazione dell’operatività delle navi ONG di soccorso marittimo, imposto dal Decreto Piantedosi, che l’emergenza nasce. Con l’assegnazione dei porti lontani del Centro-Nord Italia per salvataggi avvenuti principalmente lungo la rotta del Mediterraneo centrale non solo si sottopongono persone a una situazione di precarietà per più tempo del necessario ma si tolgono risorse monetarie e temporali alle ONG dispiegate nelle missioni Search and Rescue 2. Pur essendo l’obiettivo dichiarato di questa politica alleviare le pressioni sulle strutture di prima accoglienza nel Sud Italia, il rapporto mostra come proprio in questi centri rimangano costantemente disponibili più di 2.000 posti inutilizzati presso gli hotspot e CPA di Sicilia, Calabria e Puglia. Questa prassi viene quindi smascherata come mero tentativo di ostacolare le missioni SAR e di criminalizzare la solidarietà e, non a caso, sono varie le sanzioni contro le navi umanitarie che sono state annullate sulla base dell’illegittimità di questa prassi, quali le sentenze dei tribunali di Salerno e Ragusa. > Ancora una volta, l’emergenza da eccezione si trasforma in una tecnica > ordinaria di organizzazione dell’accoglienza. Le frontiere interne La centralità dei processi di filtro è resa ancora nota dalla crescente prevalenza delle strutture di prima accoglienza, quali hotspot, CPA e CAS, su quelle facenti parte del SAI per l’accoglienza secondaria. Il report sottolinea due tendenze visibili dal 2023: la proliferazione di strutture hotspot, che passano da 4 a 11 nel 2024 con il triplicarsi dei posti disponibili, e il forte sbilanciamento del sistema verso i Centri di Accoglienza Straordinaria, che accolgono nel 2024 il 71,9% delle persone totali, dimostrando che il perno dell’intero sistema è ancora una volta rappresentato dall’accoglienza straordinaria. Delle 6.024 strutture governative attive al 31 dicembre 2024, 520 registrano presenze che superano il 120% della capienza, con 12.904 persone coinvolte specialmente nei CAS di Lombardia, Lazio, Puglia e Veneto. Nel Mezzogiorno prevalgono CAS di grandi dimensioni con una capienza media di 38 posti mentre nel Nord-Est, specialmente nel FVG, la capienza media si riduce a 11 posti grazie al peculiare modello di micro-accoglienza diffusa 3. Passando all’analisi dello stato dell’accoglienza del SAI si osserva un tasso di turnover degli ospiti che diminuisce dal 35,5% registrato nel 2023 al 21,3% nel 2025, indicando un ricambio sempre più lento che contrasta l’entrata di nuovi beneficiari nel circolo, dunque pressando nuovamente sui centri dediti alla prima accoglienza. A snaturare l’essenza dell’accoglienza è il peso di operatori for profit nella gestione dei centri governativi, che dal 2022 al 2024 si duplica arrivando a gestire più di 14mila posti, più di un decimo dei complessivi. Ancora, lo schema di capitolato d’appalto vigente dal 2024 ostacola la fruizione dei servizi di mediazione linguistico-culturale e dei colloqui psicologici: insieme al ritiro implicito della domanda di protezione per assenza al colloquio e alla procedura accelerata di valutazione della domanda “tardiva” previste dal d.l. 145/2024, si compromettono non solo le tutele e i diritti degli ospitati, ma anche la capacità del sistema di rilevare e valutare adeguatamente le vulnerabilità personali che possono essere dietro a queste decisioni. Oltre a queste fragilità il documento evidenzia anche le responsabilità di un’amministrazione precaria, lenta e intermittente che pone in essere ostacoli amministrativi nell’accesso alle questure e nella formalizzazione della domanda. Forme di accoglienza non dignitose non risparmiano neanche i minori non accompagnati, portando a un allarmante numero di uscite per abbandono. L’introduzione da parte del d.l. 133/2023 della possibilità di collocare MSNA ultrasedicenni in centri di accoglienza per adulti, in sezioni specifiche, per un tempo massimo di 90 giorni, prorogabile di altri 60, ha legittimato ancora di più la prassi già esistente di inserimento di MSNA in centri per adulti. Nonostante fosse stata intesa come misura eccezionale da applicare solo nei casi di indisponibilità temporanea di strutture dedicate, i casi critici sono diversi. Torino si dimostra prima per numero di MSNA transitati in centri per adulti e almeno 13 delle prefetture incluse nel rapporto dichiarano superamenti 4della soglia massima dei 150 giorni, dimostrando come il superamento dei limiti di legge non sia episodico e avvenga anche in territori con posti liberi nel circolo dedicato. Ancora una volta il rapporto smaschera la riluttanza del Governo di porre l’accoglienza sul primo piano: l’incapacità della gestione del sistema è evidente dalla carenza di meccanismi di monitoraggio delle politiche sviluppate e dalla disomogeneità territoriale delle ispezioni presso i centri governativi, che lasciano nel 2024 l’80,9% delle strutture prive di alcun controllo. Spesso i dati dichiarati dalle Prefetture e dalle autorità centrali non combaciano. Il Viminale afferma, infatti, di non registrare dati relativi ai centri di accoglienza provvisori né quelli relativi al tempo di accoglienza e alla sezione separata istituita per i MSNA nei centri adulti: una superficialità che ostacola il lavoro di reporting su una realtà altrimenti invisibile al comune cittadino. LO SCENARIO 2026 L’ennesima stretta sull’immigrazione è ora rappresentata dal disegno di legge7 approvato il febbraio scorso dal CdM per l’attuazione del Patto UE sulla migrazione e asilo, nel quadro della riforma del CEAS adottata nel 2024 e ora in procinto di essere attuata. Dei dieci testi introdotti, quello che desta più preoccupazioni è il Regolamento (UE) 2024/1348 (Regolamento Procedure) poiché amplia i casi di ricorso obbligatorio alla procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, con annesso allontanamento immediato e un massimo di dieci giorni per fare ricorso. L’infondatezza di una domanda si baserà quindi su meri criteri statistici, quali la provenienza da un paese d’origine sicuro e il possesso di una cittadinanza facente parte delle low-recognition-rate citizenships 5, tra le quali la venezuelana, la colombiana e ora quella siriana, nonostante le violenze etniche e confessionali ancora in corso. La mancata valutazione delle specificità di una domanda di protezione in nome di queste logiche puramente statistiche smaschera nuovamente la superficialità del sistema che, pur di accelerare le procedure di frontiera, rinuncia a investigare su possibili profili di intersezionalità e vulnerabilità personale del migrante. Con l’ennesimo atto emergenziale 6 in materia migratoria il discorso politico torna ancora una volta a focalizzarsi sulle procedure di rimpatrio, ricorrendo a prassi illecite e problematiche 7 che alimentano una politica carente e superficiale che pone lo sguardo alle frontiere esterne e non a quelle interne, facendo dell’accoglienza un sistema esclusivo. 1. Dopo una laurea triennale in Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione all’Università di Torino, studio ora The Theory and Practice of Human Rights presso l’Università di Oslo.  Mi interesso di diritto d’asilo e violenze transfrontaliere lungo le rotte migratorie, formandomi ora anche sulle tecniche di monitoraggio dei diritti umani nei conflitti armati ↩︎ 2. La politica dei porti lontani non arretra neanche di fronte alla morte, Sos Mediterranee (19 maggio 2026) ↩︎ 3. Che cos’è l’accoglienza diffusa? ICS (25 maggio 2018) ↩︎ 4. Minore trattenuto in struttura per adulti: La Corte Europea dei Diritti Umani condanna l’Italia, ASGI (29 Aprile 2026) ↩︎ 5. Latest Asylum Trends: Recognition Rates, EUAA ↩︎ 6. Convertito in legge il DL 23/2026 su sicurezza e migrazione, IntegrazioneMigranti (24 aprile 2026) ↩︎ 7. I rimpatri volontari assistiti non siano strumenti di “remigrazione”. Un commento al decreto-legge 55/2026, UniPd Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” (22 maggio 2026) ↩︎
Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato. Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali: “Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.  “Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani. Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale