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Il nuovo patto UE su asilo e migrazioni: la trasformazione della condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati
Venerdì 26 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle 13.30, a Napoli presso il Centro Interculturale Nanà, Vico Tutti i Santi 65, e in diretta YouTube sul canale Dedalus Cooperativa Sociale. Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, insieme alle norme italiane di attuazione. Le nuove disposizioni modificano profondamente la condizione giuridica dei Minori Stranieri Non Accompagnati, aprendo interrogativi sulla reale efficacia delle tutele previste. Procedure di frontiera accelerate, screening, trattenimento dei richiedenti asilo e nuovi modelli di accoglienza rischiano di incidere sull’interesse superiore del minore. Di fronte a questi cambiamenti, si rende necessaria una riflessione socio-giuridica capace di valorizzare i principi costituzionali e gli obblighi internazionali dell’Italia, per garantire un sistema di protezione coerente con i diritti e le garanzie che hanno finora orientato la tutela dei minori stranieri non accompagnati. PROGRAMMA 10.00: I meccanismi fondanti il nuovo Patto UE 10.20: Lo screening alla frontiera: criticità di accesso per i MSNA. La condizione di detenzione di fatto, l’identificazione della vulnerabilità e l’accertamento dell’età 10.50: Le parziali garanzie nelle procedure accelerate e di frontiera. I rischi delle procedure di inammissibilità: l’ipotesi del Paese terzo sicuro 11.30: L’accoglienza dei MSNA: obbligo di soggiorno e di segnalazione. Le sanzioni e il ritiro implicito della domanda di asilo. I casi di detenzione amministrativa 12.00: Come tutelare il MSNA dalle procedure di frontiera, accelerate e di inammissibilità: la fuoriuscita dalle procedure e il ricorso contro il rigetto o l’inammissibilità 12.30: Le tutele ulteriori proprie dell’ordinamento italiano: la protezione speciale, l’art. 18 T.U. Immigrazione, il permesso per minore età e affidamento, il prosieguo amministrativo 13.00: Discussione e conclusione dei lavori Docenti: Salvatore Fachile, Giulia Bruno e Anna Pellegrino (Studio Legale Antartide) Coordina: Glauco Iermano (Dedalus Cooperativa Sociale) La formazione è gratuita ed è un’opportunità di aggiornamento e conoscenza destinata ad assistenti sociali, tutori volontari, magistrati, SAI, servizi sociali territoriali, CPIA, operatori legali e delle comunità di accoglienza che accolgono MSNA, all’attivismo civico e a tutta la cittadinanza interessata. Info: minori@coopdedalus.it
Frontiere-Filtro: L’Accoglienza nei Centri d’Italia (2026)
GIORGIA MALAVENDA 1 È disponibile dal 28 aprile il nono rapporto sui centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia basato su dati relativi al 2024, realizzato da ActionAid e Openpolis nell’ambito del progetto Centri d’Italia, ad oggi l’unica piattaforma di monitoraggio indipendente presente nel paese. Scarica il rapporto completo Intitolato “La frontiera, ovunque”, il documento mira a smascherare le problematiche intrinseche del sistema di accoglienza odierno, ed è già dal titolo che si intuiscono le conclusioni a cui i dati registrati portano: il processo di selezione del migrante non si limita, infatti, alle sole frontiere fisiche lungo i confini nazionali ma si protrae lungo tutta la filiera dell’accoglienza, sottoforma di ostacoli legislativi, amministrativi e linguistici. Tale prospettiva è oggi essenziale per spostare il focus del dibattito pubblico e politico sul tema dell’immigrazione dalle logiche di espulsione a ciò che avviene lungo il percorso di accoglienza e integrazione del migrante. > Siamo di fronte a una scelta di Governo che ha progressivamente spostato > l’accoglienza da infrastruttura di tutela in un dispositivo di filtro, > smistamento e contenimento. L’EMERGENZA PRODOTTA La narrativa emergenziale proposta nell’ultimo decennio ha portato a una proliferazione di decreti emergenziali sotto il governo attuale in nome di uno stato di emergenza (dichiarato dall’aprile 2023 all’aprile 2025), ma la chiave di lettura proposta dal rapporto dimostra come la persistenza di questo stato di precarietà non sia dovuto all’eccezionale incremento dei flussi migratori segnalato, ma sia piuttosto esito di una emergenza appositamente costruita, grazie allo smantellamento delle politiche di accoglienza. È a partire dalla limitazione dell’operatività delle navi ONG di soccorso marittimo, imposto dal Decreto Piantedosi, che l’emergenza nasce. Con l’assegnazione dei porti lontani del Centro-Nord Italia per salvataggi avvenuti principalmente lungo la rotta del Mediterraneo centrale non solo si sottopongono persone a una situazione di precarietà per più tempo del necessario ma si tolgono risorse monetarie e temporali alle ONG dispiegate nelle missioni Search and Rescue 2. Pur essendo l’obiettivo dichiarato di questa politica alleviare le pressioni sulle strutture di prima accoglienza nel Sud Italia, il rapporto mostra come proprio in questi centri rimangano costantemente disponibili più di 2.000 posti inutilizzati presso gli hotspot e CPA di Sicilia, Calabria e Puglia. Questa prassi viene quindi smascherata come mero tentativo di ostacolare le missioni SAR e di criminalizzare la solidarietà e, non a caso, sono varie le sanzioni contro le navi umanitarie che sono state annullate sulla base dell’illegittimità di questa prassi, quali le sentenze dei tribunali di Salerno e Ragusa. > Ancora una volta, l’emergenza da eccezione si trasforma in una tecnica > ordinaria di organizzazione dell’accoglienza. Le frontiere interne La centralità dei processi di filtro è resa ancora nota dalla crescente prevalenza delle strutture di prima accoglienza, quali hotspot, CPA e CAS, su quelle facenti parte del SAI per l’accoglienza secondaria. Il report sottolinea due tendenze visibili dal 2023: la proliferazione di strutture hotspot, che passano da 4 a 11 nel 2024 con il triplicarsi dei posti disponibili, e il forte sbilanciamento del sistema verso i Centri di Accoglienza Straordinaria, che accolgono nel 2024 il 71,9% delle persone totali, dimostrando che il perno dell’intero sistema è ancora una volta rappresentato dall’accoglienza straordinaria. Delle 6.024 strutture governative attive al 31 dicembre 2024, 520 registrano presenze che superano il 120% della capienza, con 12.904 persone coinvolte specialmente nei CAS di Lombardia, Lazio, Puglia e Veneto. Nel Mezzogiorno prevalgono CAS di grandi dimensioni con una capienza media di 38 posti mentre nel Nord-Est, specialmente nel FVG, la capienza media si riduce a 11 posti grazie al peculiare modello di micro-accoglienza diffusa 3. Passando all’analisi dello stato dell’accoglienza del SAI si osserva un tasso di turnover degli ospiti che diminuisce dal 35,5% registrato nel 2023 al 21,3% nel 2025, indicando un ricambio sempre più lento che contrasta l’entrata di nuovi beneficiari nel circolo, dunque pressando nuovamente sui centri dediti alla prima accoglienza. A snaturare l’essenza dell’accoglienza è il peso di operatori for profit nella gestione dei centri governativi, che dal 2022 al 2024 si duplica arrivando a gestire più di 14mila posti, più di un decimo dei complessivi. Ancora, lo schema di capitolato d’appalto vigente dal 2024 ostacola la fruizione dei servizi di mediazione linguistico-culturale e dei colloqui psicologici: insieme al ritiro implicito della domanda di protezione per assenza al colloquio e alla procedura accelerata di valutazione della domanda “tardiva” previste dal d.l. 145/2024, si compromettono non solo le tutele e i diritti degli ospitati, ma anche la capacità del sistema di rilevare e valutare adeguatamente le vulnerabilità personali che possono essere dietro a queste decisioni. Oltre a queste fragilità il documento evidenzia anche le responsabilità di un’amministrazione precaria, lenta e intermittente che pone in essere ostacoli amministrativi nell’accesso alle questure e nella formalizzazione della domanda. Forme di accoglienza non dignitose non risparmiano neanche i minori non accompagnati, portando a un allarmante numero di uscite per abbandono. L’introduzione da parte del d.l. 133/2023 della possibilità di collocare MSNA ultrasedicenni in centri di accoglienza per adulti, in sezioni specifiche, per un tempo massimo di 90 giorni, prorogabile di altri 60, ha legittimato ancora di più la prassi già esistente di inserimento di MSNA in centri per adulti. Nonostante fosse stata intesa come misura eccezionale da applicare solo nei casi di indisponibilità temporanea di strutture dedicate, i casi critici sono diversi. Torino si dimostra prima per numero di MSNA transitati in centri per adulti e almeno 13 delle prefetture incluse nel rapporto dichiarano superamenti 4della soglia massima dei 150 giorni, dimostrando come il superamento dei limiti di legge non sia episodico e avvenga anche in territori con posti liberi nel circolo dedicato. Ancora una volta il rapporto smaschera la riluttanza del Governo di porre l’accoglienza sul primo piano: l’incapacità della gestione del sistema è evidente dalla carenza di meccanismi di monitoraggio delle politiche sviluppate e dalla disomogeneità territoriale delle ispezioni presso i centri governativi, che lasciano nel 2024 l’80,9% delle strutture prive di alcun controllo. Spesso i dati dichiarati dalle Prefetture e dalle autorità centrali non combaciano. Il Viminale afferma, infatti, di non registrare dati relativi ai centri di accoglienza provvisori né quelli relativi al tempo di accoglienza e alla sezione separata istituita per i MSNA nei centri adulti: una superficialità che ostacola il lavoro di reporting su una realtà altrimenti invisibile al comune cittadino. LO SCENARIO 2026 L’ennesima stretta sull’immigrazione è ora rappresentata dal disegno di legge7 approvato il febbraio scorso dal CdM per l’attuazione del Patto UE sulla migrazione e asilo, nel quadro della riforma del CEAS adottata nel 2024 e ora in procinto di essere attuata. Dei dieci testi introdotti, quello che desta più preoccupazioni è il Regolamento (UE) 2024/1348 (Regolamento Procedure) poiché amplia i casi di ricorso obbligatorio alla procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, con annesso allontanamento immediato e un massimo di dieci giorni per fare ricorso. L’infondatezza di una domanda si baserà quindi su meri criteri statistici, quali la provenienza da un paese d’origine sicuro e il possesso di una cittadinanza facente parte delle low-recognition-rate citizenships 5, tra le quali la venezuelana, la colombiana e ora quella siriana, nonostante le violenze etniche e confessionali ancora in corso. La mancata valutazione delle specificità di una domanda di protezione in nome di queste logiche puramente statistiche smaschera nuovamente la superficialità del sistema che, pur di accelerare le procedure di frontiera, rinuncia a investigare su possibili profili di intersezionalità e vulnerabilità personale del migrante. Con l’ennesimo atto emergenziale 6 in materia migratoria il discorso politico torna ancora una volta a focalizzarsi sulle procedure di rimpatrio, ricorrendo a prassi illecite e problematiche 7 che alimentano una politica carente e superficiale che pone lo sguardo alle frontiere esterne e non a quelle interne, facendo dell’accoglienza un sistema esclusivo. 1. Dopo una laurea triennale in Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione all’Università di Torino, studio ora The Theory and Practice of Human Rights presso l’Università di Oslo.  Mi interesso di diritto d’asilo e violenze transfrontaliere lungo le rotte migratorie, formandomi ora anche sulle tecniche di monitoraggio dei diritti umani nei conflitti armati ↩︎ 2. La politica dei porti lontani non arretra neanche di fronte alla morte, Sos Mediterranee (19 maggio 2026) ↩︎ 3. Che cos’è l’accoglienza diffusa? ICS (25 maggio 2018) ↩︎ 4. Minore trattenuto in struttura per adulti: La Corte Europea dei Diritti Umani condanna l’Italia, ASGI (29 Aprile 2026) ↩︎ 5. Latest Asylum Trends: Recognition Rates, EUAA ↩︎ 6. Convertito in legge il DL 23/2026 su sicurezza e migrazione, IntegrazioneMigranti (24 aprile 2026) ↩︎ 7. I rimpatri volontari assistiti non siano strumenti di “remigrazione”. Un commento al decreto-legge 55/2026, UniPd Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” (22 maggio 2026) ↩︎
Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato. Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali: “Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.  “Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani. Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Le Isole Canarie: un laboratorio di produzione di vulnerabilità per i minori non accompagnati
FRANCESCA IBRIDI 1 Nel novembre 2020 un’immagine è diventata protagonista dei media europei: il “molo della vergogna”. Duemilaseicento persone stipate sul molo di Arguineguín, sull’isola di Gran Canaria. Tende improvvisate, servizi inesistenti, corpi ammassati in attesa. Non si trattava di un’eccezione: era la manifestazione di una normalità che di solito rimane nascosta, confinata dentro i centri. La cosiddetta rotta atlantica collega Senegal, Mauritania, Sahara Occidentale e Marocco alle Isole Canarie. In questi anni, ha acquistato sempre più rilevanza in seguito ai restringimenti dovuti alla diffusione della pandemia di COVID-19, e il conseguente finanziamento spagnolo alla polizia marocchina per sigillare le frontiere di Ceuta e Melilla. In un contesto totalmente impreparato all’accoglienza, il governo delle Canarie e la Croce Rossa stringono un accordo con l’industria alberghiera: gli hotel ed altre strutture ricettive vengono trasformati in centri di accoglienza temporanei.  Con la graduale eliminazione delle misure per contenere la pandemia, l’arcipelago si apre nuovamente al suo consueto flusso turistico. Di conseguenza, prende forma il “Plan Canarias“, che prevede la riconversione di strutture pubbliche abbandonate, come ex caserme ed edifici militari, in centri di emergenza. Il piano viene duramente contestato da organizzazioni come CEAR, Médecins du Monde, Amnesty International e Human Rights Watch, che denunciano le gravi violazioni dei diritti umani che vengono perpetrate all’interno dei centri. In “Boza! Diari dalla frontiera” Luca Giliberti e Luca Queirolo-Palmas raccontano che molti scelgono un’esistenza precaria in strada, piuttosto che cedere alle violenze che subisce chi ha la “pulserita”, il braccialetto che sono obbligati ad indossare coloro che vivono nei centri. Il Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli sottolinea che nel corso del 2024 è stato registrato un aumento senza precedenti del numero di “arrivi irregolari” alle Isole Canarie. Secondo i dati diffusi dal Ministero degli Interni spagnolo, almeno 41.425 persone, tra cui 5.699 minori non accompagnati, hanno raggiunto le isole su piccole imbarcazioni tra il 1° gennaio e il 30 novembre. È l’ennesima manifestazione di un sistema che produce confini mobili: quando si bloccano alcuni passaggi, se ne aprono altri, più remoti e più letali. I minori non accompagnati che arrivano alle Canarie provengono principalmente da Mali, Senegal e Marocco. Nonostante la natura frammentata e parziale dei dati disponibili, analizzando e comparando le informazioni fornite dalle fonti ufficiali è possibile delineare un profilo migratorio prevalentemente maschile e in età adolescenziale. I minori non partono esclusivamente per “cercare un futuro migliore”, concetto ormai diventato ridondante nella visione banalizzante diffusa dai media. Alla base della decisione di partire vi è una molteplicità di fattori che rendono i propri luoghi natali inabitabili. Reportage e inchieste LA RUTA CANARIA: SOGNO E TRAPPOLA PER I MINORI STRANIERI (II PARTE) Una produzione di Radio Melting Pot Radio Melting Pot 17 Gennaio 2025 Tra questi rivestono un ruolo fondamentale le politiche neocoloniali europee, attraverso accordi commerciali predatori, sostegno a regimi autoritari, spoliazione delle risorse. Inoltre, la ricerca di accesso all’istruzione risulta un fattore determinante. Ad esempio, in Marocco e in Senegal tra il 40% e il 65% dei giovani tra i 15 e i 19 anni non ha mai ricevuto un’istruzione o ha abbandonato la scuola. La principale problematica del sistema d’asilo canario affrontata da chi arriva è la gestione documentale. O meglio, la sistematicità della sua assenza. Spesso i minori arrivano sull’arcipelago sprovvisti di documenti. In questo caso, la legge spagnola prevede che venga loro rilasciata la “cédula de inscripción“, un documento identificativo che permette di accedere a servizi e richiedere il permesso di soggiorno. La consegna della cedola avviene quando le forze di polizia dichiarano che si è riscontrata un’impossibilità assoluta di reperire la documentazione del singolo, attestata da una certificazione che deve essere richiesta al consolato del Paese di provenienza. Sulla carta, il processo dovrebbe concludersi entro novanta giorni dall’arrivo. Nella pratica, migliaia di minori aspettano da anni una risposta. Gli uffici immigrazione delle Canarie, dichiaratamente sottodimensionati, non riescono a processare le richieste entro i termini. Lo scontro tra governo centrale e amministrazione locale canaria sulla gestione dei minori migranti è arrivato più volte al Tribunale Supremo spagnolo. Le autorità canarie hanno ripetutamente denunciato l’inadempienza dello Stato nel garantire ai ragazzi l’accesso al sistema di protezione internazionale e nel fornire risorse adeguate all’accoglienza. Il Tribunale Supremo si è pronunciato due volte a favore dell’esecutivo dell’arcipelago: a marzo 2025 ha ordinato al governo spagnolo di garantire ai minori richiedenti asilo l’accesso al sistema nazionale di accoglienza entro dieci giorni; a giugno, il Tribunale ha imposto nuovi termini perentori minacciando misure coercitive. Di conseguenza, il 23 giugno 2025 il governo spagnolo e quello delle isole hanno firmato un accordo secondo cui i minori che hanno presentato richiesta di asilo devono essere automaticamente inseriti nel sistema statale. Ma anche questo, nella maggior parte dei casi, non avviene. È stato stimato che più di mille pratiche arretrate non sono nemmeno state avviate. I minori rimangono quindi in un paradosso kafkiano dove esistono per l’apparato burocratico solo in parte, sono tutelati sulla carta ma non hanno tutele sul piano materiale, sono regolari ma non possono dimostrarlo. La frammentazione delle competenze tra governo centrale, comunità autonoma e uffici immigrazione intrappola i corpi migranti in un limbo giuridico.  La registrazione del minore nel sistema nazionale rappresenta inoltre un requisito minimo per avviare il processo di “ricollocamento nazionale”. Il Partito Popolare e Vox hanno bloccato per mesi ogni proposta di redistribuzione, usando i minori migranti come arma di propaganda contro il governo centrale. RTVE 2 riporta che la portavoce di Vox Pepa Millán ha persino messo in discussione il fatto che siano minorenni, affermando che la Spagna “sta aprendo le porte a ragazzi in età militare che non fuggono da alcuna guerra e provengono da culture antagoniste”. Dopo diversi mesi di trattative e tentativi falliti, il governo statale ha accettato di riformare l’articolo 35 della Ley de Extranjería. Di conseguenza, il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un decreto reale che dà luogo al trasferimento di circa 3.000 minori nelle altre comunità autonome a partire dal 28 agosto 2025. Il progetto prevede l’istituzione di un credito straordinario di 100 milioni di euro per finanziare la distribuzione dei giovani senza riferimenti familiari su tutto il territorio nazionale. Questo procedimento può essere avviato solo qualora la comunità autonoma in questione sia considerata in una situazione di emergenza, ovvero quando il numero di minori migranti accolti sia tre volte superiore alla capacità ordinaria. I criteri per stabilire i trasferimenti, con peso differente, sono: la popolazione (50%), il reddito pro capite (13%), il tasso di disoccupazione (15%), gli sforzi precedentemente compiuti (6%), la dimensione strutturale (10%), il fatto che si tratti di una città di confine (2%), l’insularità (2%) e la dispersione (2%). Il 24 novembre 2025, durante la conferenza stampa tenutasi dopo il Consiglio di Governo, il portavoce dell’esecutivo canario Alfonso Cabello ha sottolineato che “la distribuzione tra le comunità autonome dei minori migranti non accompagnati non va a buon ritmo”: solo 154 dei 449 fascicoli inviati allo Stato hanno una risoluzione definitiva. Inoltre, il governo spagnolo dispone solo di 432 fascicoli sui 2.826 minori che attualmente risiedono nei centri delle Isole Canarie, secondo i dati forniti da EuropaPress 3. Redistribuire non è una soluzione in sé e per sé. È necessario che sia seguita da pratiche volte all’effettivo inserimento sociale dei minori, prima fra tutte l’istruzione. Jennifer Zuppiroli di Save The Children assicura a RTVE 4 che in alcune comunità autonome “la scolarizzazione inizia non appena il minore entra nel sistema di protezione, mentre in altri casi è più lenta e ci vogliono mesi prima che il minore metta piede in una scuola”. Spesso a riempire il vuoto lasciato dalle istituzioni entrano in gioco associazioni no profit come Accem, che fornisce assistenza e garantisce un “follow-up personalizzato” in case famiglia che non hanno più di 20 posti. Accem opera in 15 comunità autonome e nelle comunità autonome di Ceuta e Melilla, nelle quali cerca di replicare le stesse modalità di azione, nonostante i diversi modelli autonomici. Un’altra questione problematica è il riconoscimento dell’età. Save the Children 5 ha avvertito che i metodi di determinazione dell’età presentano margini di errore che escludono numerosi minori dal sistema di tutela. A gennaio del 2024 la Procura spagnola ha stimato che erano circa 200 i minori sul suolo spagnolo che erano stati registrati come adulti.  In un report del 3 novembre 2023 pubblicato da Amnesty International Spagna 6 vengono raccolte le testimonianze dei minori residenti nei centri di accoglienza delle isole. In particolare, si denuncia il fatto che le autorità non compiono le procedure necessarie di accertamento dell’età, anche nei casi in cui il loro aspetto fisico suggerisce che potrebbero essere minorenni. L’organizzazione ha intervistato 29 persone che si trovavano in rifugi di emergenza per adulti, di cui 12 avevano un’età compresa tra i 15 e i 17 anni. Tutti questi minori erano stati trattenuti per diversi giorni nei centri di accoglienza temporanea per stranieri (CATE) insieme agli adulti e non avevano ricevuto alcuna misura di protezione aggiuntiva, in contrasto con quanto previsto dal diritto internazionale dei diritti umani. I minori migranti che attraversano la rotta atlantica non restano semplicemente impigliati in un sistema inefficiente: vengono investiti da una violenza istituzionale che si declina attraverso la dilatazione del tempo, l’impossibilità di ottenere documenti, la produzione sistematica di illegalità. La violenza non è rintracciabile solo nelle condizioni materiali dei centri sovraffollati o nelle tende montate sui moli, ma nella capacità del sistema di neutralizzare ogni possibilità di futuro. Nella creazione costante e subdola di subalternità permanente.  La retorica emergenziale giustifica la sospensione dei diritti, le procedure sommarie di accertamento dell’età, l’adibire hotel e strutture ricettive a centri. Tutto ciò nell’attesa di una normalizzazione, che in realtà non viene neanche concepita, in un sistema che funziona solo nell’emergenza. Alle Isole Canarie non assistiamo al fallimento di un sistema di accoglienza, ma al suo perfetto funzionamento. Quello che le istituzioni europee definiscono “emergenza” è in realtà un dispositivo consolidato, calibrato per produrre vulnerabilità permanente. L’arcipelago spagnolo si è così trasformato in un luogo di frontiera simbolica e materiale, in cui si concretizza l’approccio securitario delle politiche migratorie europee. 1. Francesca Ibridi, dopo aver intrapreso un primo percorso di studi linguistici, si è specializzata in relazioni internazionali focalizzando la propria ricerca sulle dinamiche migratorie e, nello specifico, sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati. Il suo lavoro si concentra sulle tutele giuridiche, sui dispositivi di accoglienza e sulle dinamiche di inclusione ed esclusione che investono questa specifica categoria di soggetti. Attraverso questa lente, l’autrice analizza l’impatto delle politiche migratorie europee e come queste influenzino la capacità dei minori di esercitare la propria agency ↩︎ 2. El Congreso da luz verde al reparto de menores migrantes entre las comunidades con el voto en contra de PP y Vox – RTVE (10 aprile 2025) ↩︎ 3. Canarias responde a Torres que la distribución de los menores migrantes “no va a buen ritmo” – EuropaPress (novembre 2025) ↩︎ 4. ¿Hoteles de lujo para menores migrantes? Así funciona el sistema de acogida en España (settembre 2025) ↩︎ 5. Aumenta más de un 116% la llegada de menores de edad migrantes a España en el 2023 ↩︎ 6. Canarias/ Nueva investigación: Niños y niñas que viajan solos detenidos junto a adultos y con sus pertenencias confiscadas (novembre 2023) ↩︎
Percorsi di inclusione a rischio per i minori arrivati soli in Italia
Ventisette Organizzazioni della società civile chiedono a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla L.47/2017 (“Legge Zampa”) nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il 19 maggio, in occasione dell’incardinamento del Disegno di Legge Immigrazione (S. 1869) in Commissione Affari Costituzionali del Senato, 27 Organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 1 richiamano l’attenzione su alcuni elementi del provvedimento che rischiano di incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Negli ultimi anni, la Legge 47/2017 (“Legge Zampa”) ha reso possibile costruire percorsi concreti di protezione e integrazione, riconosciuti anche a livello europeo. Grazie a questi strumenti, molti giovani hanno potuto studiare, formarsi, lavorare e iniziare a costruire il proprio futuro. Oggi, alcune delle modifiche previste dal DDL rischiano di indebolire proprio quelle leve che permettono a questi percorsi di diventare stabili e duraturi. Tra queste, il ridimensionamento del “prosieguo amministrativo” desta particolare preoccupazione: si tratta dello strumento che oggi consente ai neomaggiorenni di continuare ad essere accompagnati nella difficile transizione all’età adulta e dopo aver compiuto la maggiore età, al massimo fino ai 21 anni, completando studi, formazione e inserimento lavorativo. Il DDL contiene una norma che limita categoricamente questo periodo di prolungato sostegno nell’accoglienza a 19 anni. «Ridurre tassativamente il tempo massimo del sostegno al compimento dei 19 anni, come intende fare il DDL in esame, è una scelta di cui non comprendiamo le ragioni – dichiarano le Organizzazioni – e sappiamo che essa può significare, in molti casi, impedire ai ragazzi e alle ragazze di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione positiva nella società. Tale riduzione comporterebbe inoltre, nei fatti, una disparità di trattamento tra i minori non accompagnati e i minori affidati a comunità di tipo familiare o in affido familiare a seguito di un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, i quali possono fruire del prosieguo nel sostegno fino a 21 anni». L’esperienza quotidiana nei territori mostra con chiarezza che il passaggio alla maggiore età è una fase delicatissima, soprattutto per chi non ha una rete familiare. È proprio in questo momento che la continuità del supporto fa la differenza tra un percorso che si consolida e uno che si interrompe, con il rischio di scivolare in condizioni di vulnerabilità e marginalità, che portano con sé il rischio di ricadute nello sfruttamento. Preoccupano inoltre le modifiche previste in materia di rimpatrio assistito, che spostano il baricentro decisionale dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Si tratta di decisioni che incidono profondamente sui diritti e sul futuro dei minori e che richiedono, per loro natura, le massime garanzie e un’attenzione piena al superiore interesse del minore. Il DDL contiene anche lo schema di legge delega relativo all’attuazione dei Regolamenti e della Direttiva discendenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: un complesso di disposizioni che può avere un impatto di forte riduzione delle tutele per i minori non accompagnati, in particolare in termini di procedure accelerate, qualità della tutela e trattenimento durante le procedure di screening dopo l’arrivo. Le organizzazioni firmatarie, forti dell’esperienza maturata sul campo, rivolgono quindi un invito al Governo, promotore del DDL, e al Parlamento, che dovrà esaminarlo, affinché la discussione del provvedimento rappresenti un’occasione per rafforzare, e non ridurre, la qualità del sistema di tutela. In particolare, si chiede di: * preservare il prosieguo amministrativo, mantenendo la possibilità di una valutazione caso per caso fino ai 21 anni e di richiederlo anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età * tutelare le garanzie procedurali e il diritto all’ascolto dei giovani coinvolti * mantenere in capo al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere sul rimpatrio assistito * assicurare la piena tutela dei minori non accompagnati sin dal momento del loro arrivo in Italia nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo Non si tratta solo di norme, ma di percorsi reali: di ragazzi e ragazze che stanno cercando di diventare autonomi, di trovare il proprio posto nella società, di contribuire al contesto in cui vivono. Accompagnarli fino in fondo non è un costo: è un investimento che produce inclusione, stabilità e coesione. 1. Promuovono l’appello: ActionAid, Ai.Bi. Amici dei Bambini, Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ASGI, ARCI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CIES ONLUS, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, CISMAI, Cooperativa CivicoZero, CNCA, Defence for Children International, Fondazione Migrantes, Fondazione Terre des Hommes Italia, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà, International Rescue Committee Italia, Intersos, Oxfam Italia, Refugees Welcome, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
Controfuoco. Per una critica all’ordine delle cose (N° 3, maggio 2026)
> con·tro·fuò·co/ > Incendio, appiccato volontariamente, > per eliminare il materiale > combustibile e quindi contrastare > l’avanzata di un incendio di grandi > proporzioni, spec. nei boschi. INTRODUZIONE Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, affermando che ogni minore è prima di tutto un soggetto di diritti, titolare di una tutela fondata sul suo superiore interesse. L’Italia ratificava la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. A distanza di oltre trent’anni, quei diritti fondamentali appaiono sempre più compromessi. L’adozione della cd. legge Zampa (n. 47 del 2017), prima delle modifiche peggiorative del governo Meloni, sembrava avesse finalmente rafforzato la tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia, vietando il respingimento alla frontiera, garantendo il diritto all’accoglienza, alla salute e all’istruzione, e introducendo la figura del tutore volontario. Nonostante ciò, i diritti sanciti sulla carta hanno faticato a tradursi in protezione effettiva. Non tanto perché i principi della Convenzione di New York siano venuti meno sul piano formale, ma perché sono sistematicamente svuotati nelle pratiche, piegati a logiche di sicurezza, selezione e controllo. Il terzo numero di Controfuoco si inserisce in questo scarto tra diritto sancito e diritto negato proponendosi allo stesso tempo di fare luce sull’inedito attacco che esecutivi populisti e sovranisti stanno dispiegando al cuore stesso dell’impianto normativo italiano ed europeo, smantellando diritti e garanzie conquistate attraverso lotte e mobilitazioni. Gli articoli che leggerete mostrano come la figura del minore – includendo sia i minori stranieri non accompagnati che, più in generale, i giovani razzializzati cosiddetti di “seconda generazione” – sia oggi al centro di una profonda riconfigurazione simbolica e istituzionale. Da soggetto “vulnerabile” da proteggere, il minore viene di continuo rappresentato come problema di ordine pubblico, bersaglio di campagne mediatiche e risposte punitive sproporzionate. Si assiste ad un panico morale attorno alla “criminalità minorile” che non trova riscontro nelle statistiche, ma produce comunque un rafforzamento delle maglie penali e una sovra-rappresentazione dei giovani stranieri nei segmenti più punitivi del sistema. Questa torsione si inscrive in una più ampia involuzione della giustizia minorile: tra riforme processuali, decreti sicurezza e medicalizzazione del disagio, si erode il principio della differenziazione e si avvicina il trattamento riservato ai minori a quello degli adulti. Dietro alla retorica del “doverli salvare”, prende forma una giustizia che invece punisce, colpendo in modo sistematico chi è giovane e straniero o percepito come tale. La criminalizzazione, però, non passa solo da qui. Si costruisce prima di tutto nello spazio urbano e nelle narrazioni mediatiche e politiche, attraverso l’invenzione della figura stigmatizzante del “maranza”: non più minore, non necessariamente straniero, ma giovane non bianco, percepito come soggetto pericoloso da disciplinare. In questa narrazione manca qualsiasi riferimento ai vissuti individuali e collettivi dei giovani razzializzati, ai contesti territoriali e ai quartieri impoveriti in cui trascorrono le giornate. Come è assente qualsiasi riflessione sul razzismo sistemico e l’approccio delle istituzioni che considera questi giovani come un peso e non portatori di diritti.  E ancora una volta, la criminalizzazione si costruisce nel sistema di accoglienza che si rivela come un altro dispositivo di inclusione differenziale, strutturato per produrre manodopera ricattabile e obbediente, mentre chi devia dal percorso assegnato viene bollato come deviante e marginalizzato. Cosa sono oggi i Centri di accoglienza straordinaria, in particolare i nuovi CASP, se non luoghi di segregazione e invisibilizzazione in cui la tutela cede definitivamente il passo al contenimento? Il tempo dei minori soli è un tempo contraddittorio, fatto di urgenza e attesa, di accelerazioni forzate e immobilità amministrativa. La maggiore età incombe come una scadenza che velocizza i percorsi, mentre documenti, tutele e possibilità restano sospesi. È un tempo che costringe a crescere in fretta e ad essere pazienti, aspettando un parere che deciderà tra la regolarità di una vita precaria o l’irregolarità e tutto ciò che ne consegue.  Eppure, come emerge dai contributi, dentro questo dispositivo di criminalizzazione diffusa, qualcosa eccede. La voce dei giovani razzializzati – nella musica, nei linguaggi, nelle pratiche di auto-rappresentazione – rompe il silenzio imposto, ribalta lo stigma, rende visibile quel “noi” che è già presente. Non una richiesta di integrazione e assimilazione, ma un atto che impone alla società intera la loro esistenza, ossia un atto politico. È qui che Controfuoco prende posizione: non per difendere astrattamente dei diritti sempre più minori, ma per interrogare i rapporti di forza e i dispositivi che li rendono tali. CONTROFUOCO N° 3 MAGGIO 2026 SOMMARIO Se uniamo i puntini. La pista cifrata dell’involuzione della giustizia minorile Carolina Di Luciano I minori stranieri sono diventati più pericolosi? Riflessioni intorno alla delinquenza giovanile a partire dai dati Monia Giovannetti e Stefania Crocitti Il divenire maranza dei MSNA. Note sulla costruzione sociale della nuova teppa Nina Bacchini, Luca Daminelli, Tommaso Sarti Tra urgenza e attesa: le temporalità contraddittorie nelle traiettorie dei minori soli in Italia Alessandra Barzaghi Nominare, trattare: dall’oggetto del discorso al soggetto politico Angela Curina Accolti o segregati? Quando l’accoglienza nei CASP diventa invisibilizzazione sociale Omid Firouzi Tabar e Chiara Marchetti Pratiche amministrative di debordering. L’esempio del ricongiungimento familiare nel quadro del regolamento Dublino III Bastien Roland Clicca sull’immagine di copertina per scaricare gratuitamente la rivista o qui sotto Download in pdf Acquista una copia cartacea Fotografie: Nicoletta Alessio, Pietro Coppola, Omid Firouzi Tabar, Luca Greco, Alessia Mastroiacovo, Antonio Sempere, Alessandra Barzaghi, Save The Children La foto di copertina è di Chiara Pirra Progetto grafico: Giacomo Bertorelle Gruppo redazionale: Jacopo Anderlini, Francesco Della Puppa, Francesco Ferri, Enrico Gargiulo, Barbara Barbieri, Stefano Bleggi, Giovanni Marenda, Omid Firouzi Tabar, Martina Lo Cascio, Francesca Esposito, Luca Daminelli e Emilio Caja Cooperativa editrice Tele Radio City s.c.s., Vicolo Pontecorvo, 1/A – 35121 Padova, Italy, Iscr. Albo Soc. Coop. n. A121522 Melting Pot è una testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Padova in data 15/06/2015 n. 2359 del Registro Stampa. Controfuoco è un processo aperto e collettivo che vuole coinvolgere saperi e conoscenze composite e crescere a partire dalle diverse esperienze e biografie che intreccerà. Per contribuire scrivi a collaborazioni@meltingpot.org.
«Un tutore per ogni minore straniero non accompagnato»
Per la prima volta in Italia si celebra una giornata dedicata ai cittadini e alla cittadine che affiancano i/le minori arrivati soli in Italia nel loro percorso di crescita. La ricorrenza cade nell’anniversario della Legge Zampa, la norma che nel 2017 istituì la figura del tutore volontario. C’è chi li accompagna a scuola, chi li aiuta a orientarsi tra i servizi e le istituzioni, chi semplicemente è lì, presente, nei momenti più difficili. Sono i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, e da oggi – 6 maggio 2026 – hanno una giornata tutta loro. Si celebra per la prima volta in Italia la Giornata nazionale della Tutela Volontaria, un appuntamento pensato per dare visibilità a un impegno civico diffuso e prezioso, ancora troppo poco conosciuto. La data è simbolica: il 6 maggio 2017 entrava in vigore la Legge 47/2017, anche nota come Legge Zampa, che introdusse nell’ordinamento la figura del tutore volontario, aprendo la strada alla partecipazione della società civile nella protezione dei minori arrivati soli in Italia. A nove anni da quella svolta normativa, la Giornata nasce su iniziativa di Tutori in Rete, la rete nazionale che riunisce venti associazioni e gruppi informali di tutrici e tutori volontari attivi su tutto il territorio, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, dando vita a una comunità fondata su tre pilastri: la formazione e la competenza dei tutori, il sostegno reciproco tra pari e la rappresentanza collettiva nel dialogo con le istituzioni nazionali ed europee. Per capire l’importanza delle figura basterebbero i numeri. Secondo i dati del Ministero del Lavoro aggiornati al 31 gennaio 2026, sono 15.893 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Ragazzi e ragazze arrivati soli, senza un genitore, senza un adulto di riferimento legalmente riconosciuto. E solo una parte di loro ha un tutore nominato. È un sistema che fa i conti con la frammentazione dei servizi, la carenza di risorse, le difficoltà burocratiche e con un momento particolarmente critico, ossia il passaggio alla maggiore età, quando molte delle protezioni previste per i minori vengono meno e il rischio di cadere in una zona d’ombra, precarietà e perdita del titolo di soggiorno è concreto. CHI È IL TUTORE VOLONTARIO E COSA FA Il tutore volontario è un cittadino formato e nominato dal Tribunale per i minorenni con il compito di rappresentare legalmente il minore. Ma il suo ruolo va ben oltre la dimensione giuridica: è un punto di riferimento stabile nella vita quotidiana del ragazzo o della ragazza, un adulto che li accompagna nel rapporto con la scuola, con i servizi sociali e con le istituzioni: è, nei fatti, un ponte tra un sistema spesso opaco e una persona che cerca di costruirsi un futuro. Le esperienze raccolte da Tutori in Rete mostrano come la presenza di un tutore renda più efficaci i percorsi educativi, faciliti l’accesso ai diritti e faccia davvero la differenza nel delicato passaggio all’autonomia. La Giornata del 6 maggio è anche l’occasione per raccontare, attraverso volti, luoghi e parole provenienti da tutta Italia, chi sono le persone che ogni giorno scelgono di mettersi al fianco di questi ragazzi. Non si tratta solo di fare rete tra volontari: Tutori in Rete partecipa al progetto di monitoraggio della tutela volontaria promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito della Legge Zampa, ed è parte dell’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile”, sostenuta da alcune delle principali fondazioni bancarie italiane. A livello europeo, la rete è membro dell’European Guardianship Network (EGN), che lavora per migliorare i servizi di tutela per i minori non accompagnati in tutti gli Stati membri dell’UE, insieme a Save the Children, all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e a Defence for Children. DUE STORIE, UNA SOLA LEZIONE A dare concretezza a tutto questo sono le storie di chi, anche grazie alla tutela, ha migliorato il suo progetto di vita.  Nurì è arrivato in Piemonte nel 2018, solo e minorenne, con alle spalle una storia di fuga. Ha incontrato la sua tutrice volontaria e da lì è cominciato un percorso condiviso: la scuola, il calcio, i primi lavori, e in mezzo tanta burocrazia, attese estenuanti per i documenti, episodi di discriminazione. Non è stato semplice, ma passo dopo passo hanno costruito fiducia. Oggi Nurì lavora tra le vigne delle Langhe con un contratto regolare, si muove in autonomia e ha una rete sociale solida. «Sono molto contento di te», ha detto alla sua tutrice. Una frase che dice tutto. Souleymane arriva dalla Costa d’Avorio nel 2023, a 16 anni. Un errore nei documenti lo fa risultare maggiorenne: è una mediatrice culturale a scoprire la sua vera età e ad accompagnarlo nelle pratiche necessarie, diventando poi la sua tutrice volontaria. All’inizio ci sono la diffidenza, le difficoltà a scuola, l’incertezza sul futuro. Ma la relazione cresce, e con essa le possibilità: grazie alla rete attivata dalla tutrice, Souleymane incontra una famiglia affidataria. Oggi vive con loro, frequenta le superiori, gioca a calcio. «Grazie a te ho trovato una famiglia», le ha detto. Storie diverse, ma con un filo comune: la tutela volontaria non è solo rappresentanza legale, è presenza continuativa, è relazione. È qualcuno che non ti lascia solo. UN INVITO ALLA CITTADINANZA E ALLA POLITICA La Giornata non vuole essere solo un momento celebrativo. Tutori in Rete lancia un messaggio chiaro alle istituzioni e alla società civile: garantire un tutore volontario a ogni minore straniero non accompagnato. Oggi non tutti i minorenni che arrivano soli in Italia ne hanno uno, e questa lacuna pesa sul loro percorso di vita in Italia e autonomia. «Dietro ogni tutela c’è una storia concreta fatta di fiducia, presenza e opportunità», si legge nel manifesto della Giornata. «Una società più giusta si costruisce anche così: non lasciando soli i più vulnerabili». Un appello che è anche un invito rivolto a chiunque voglia saperne di più, a chi magari non ha mai sentito parlare di questa forma di cittadinanza attiva ma potrebbe scegliere di farne parte.
Il permesso per assistenza minore va riconosciuto per ragioni di coesione e radicamento del nucleo familiare in Italia
Il Tribunale per i Minorenni di Milano ribadisce l’interpretazione dell’art. 31, comma 3, del T.U.I. alla luce dell’art. 8 della C.E.D.U. che, come noto, sancisce il principio che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il Collegio ha rilevato che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 31, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, “la valutazione prognostica deve avere ad oggetto l’accertamento della sussistenza di “gravi motivi” connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, valutati caso per caso, senza che possa assumere rilievo esclusivo o preminente una prognosi negativa circa le prospettive di integrazione dei genitori in Italia, dato che in tal modo si sposterebbe l’oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio della norma, alla condizione dei genitori”, “potendosi denegare l’autorizzazione solo nel caso in cui l’interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto come chiarito dalla CEDU nell’interpretazione dell’art. 8 della Convenzione” (Cass. Sez. I 30.11.2020 n. 27238; Cass. Sez. I 23.4.2021 n. 10849; Cass. Sez. I 30.6.2021 n. 18604 Cass. Sez. I 10.1.2203 n. 355). Nel caso di specie, sono state riconosciute le condizioni per concedere l’autorizzazione richiesta, atteso che il nucleo risulta coeso e ben integrato sul territorio italiano e che l’eventuale allontanamento dal territorio italiano risulterebbe pregiudizievole per la minore e per il suo sviluppo psico-fisico, dovendo rinunciare ad avere un rapporto affettivo con uno dei genitori, così pregiudicando anche l’unità familiare in violazione dell’art. 8 CEDU. Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso per ragioni di coesione e radicamento del nucleo familiare in Italia. Tribunale per i Minorenni di Milano, decreto dell’1 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.
Cittadinanza del minore e requisito della “convivenza”: applicata la normativa precedente alle modifiche del 2025
Il Tribunale di L’Aquila offre un’analisi chiara del requisito della “convivenza” per l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore di un genitore che ha riacquistato lo status di cittadino italiano. Il caso è particolarmente interessante perché, pur essendo stato deciso nel 2026, si fonda sulla normativa in vigore prima delle modifiche introdotte nel 2025, offrendo così un quadro preciso del regime giuridico precedente. La vicenda riguarda una famiglia di cittadini statunitensi. Il padre ha richiesto la trascrizione degli atti di nascita dei suoi due figli, all’epoca minorenni, per il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana anche a loro favore. L’amministrazione comunale ha rifiutato la richiesta, poiché durante i controlli anagrafici i figli non erano stati trovati presso la residenza dichiarata. Il nodo della questione è l’interpretazione del termine “convivenza”, richiesto dall’art. 14 della Legge n. 91/1992, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del minore. Per comprendere appieno la decisione del Tribunale, è essenziale distinguere tra la normativa applicabile al momento dei fatti e quella successiva. Normativa applicabile al caso (in vigore fino a marzo 2025). L’art. 14 della Legge n. 91/1992 stabiliva semplicemente che i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana la acquistano a loro volta “se convivono con esso“. La legge non forniva una definizione di “convivenza“, lasciando spazio a interpretazioni. Le circolari ministeriali tendevano a interpretare il requisito in senso formale, richiedendo una “convivenza stabile ed effettiva” provata principalmente dalla residenza anagrafica comune. Nuova normativa (in vigore da marzo 2025). Il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025 ha introdotto un requisito molto più stringente, modificando l’art. 14 e specificando che l’acquisto automatico della cittadinanza si applica solo se il minore “risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi” prima che il genitore acquisti la cittadinanza. Nel caso in esame, il padre ha riacquistato la cittadinanza il 1° dicembre 2023. Poiché il momento determinante per stabilire la legge applicabile è la data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore, il Tribunale ha correttamente applicato la versione dell’art. 14 in vigore nel 2023. Il Tribunale di L’Aquila, pur riconoscendo che il Comune aveva agito correttamente seguendo le direttive amministrative, ha sposato un’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di convivenza. Il Giudice ha chiarito che “convivenza” non significa necessariamente e solo coabitazione anagrafica, trattandosi di un concetto più ampio che riguarda la stabilità del rapporto familiare e l’esercizio continuo della responsabilità genitoriale. Citando una precedente sentenza, il Tribunale ha affermato che la convivenza consiste in un: “…rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio…“ In altre parole, ciò che conta è l’esistenza di un’unità familiare reale e di un legame affettivo e di cura costante, non la mera presenza fisica nello stesso immobile registrato all’anagrafe. A dimostrazione di questo legame effettivo, la famiglia ha fornito una serie di prove documentali, che il Tribunale ha ritenuto decisive: estratti di conti bancari cointestati al padre; polizze sanitarie aziendali estese a tutta la famiglia; pagamenti delle rette scolastiche della figlia; iscrizioni scolastiche e biglietti di trasporto in Italia; una dichiarazione della madre che attestava la continuità della vita familiare e la mancata separazione dal marito. Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha concluso che era dimostrata una “quotidiana condivisione e assiduo esercizio delle prerogative parentali“, e che non vi era alcuna rottura dell’unità familiare, nonostante le temporanee assenze dei figli per motivi legittimi. Questo caso evidenzia il profondo cambiamento introdotto dalla nuova legge. Se lo stesso padre avesse riacquistato la cittadinanza dopo il marzo 2025, l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso: la famiglia avrebbe dovuto dimostrare non solo la “convivenza” in senso sostanziale, ma anche il requisito formale della residenza legale e continuativa dei figli in Italia per almeno due anni. Tribunale di L’Aquila, sentenza n. 390 del 6 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Vengu per la segnalazione e il commento.
Prosieguo amministrativo dei MSNA e rigetto illegittimo per “tardività”: ignorato il percorso reale di integrazione del neomaggiorenne
Il caso riguarda un giovane cittadino bangladese, già minore straniero non accompagnato, inserito dapprima nel circuito SAI per MSNA e poi, in continuità con il percorso avviato, nel progetto SAI per adulti dal 24 settembre 2025, con status di “neomaggiorenne in attesa di definizione”. La relazione sociale più recente conferma che il ragazzo si è mostrato collaborativo e partecipe, ha aderito alle attività del progetto, è stato supportato sul piano documentale e anagrafico, frequenta il corso interno di lingua italiana, è iscritto al CPIA, ha svolto attività di orientamento al lavoro, ha stipulato un breve contratto con un’azienda agricola ed è stato avviato verso un ulteriore percorso professionalizzante tramite colloquio con Synergie Italia. Si tratta, dunque, di un percorso di integrazione reale, progressivo e documentato, che ben rientra nella ratio dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017. Nonostante ciò, il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, con decreto del 22 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse del ragazzo, affermando che la richiesta era “tardiva perché scritta e depositata a seguito del compimento dei 18 anni”. Il punto decisivo è che il decreto fonda il rigetto esclusivamente su un dato cronologico, senza confrontarsi davvero con la funzione protettiva dell’istituto né con il percorso formativo e sociale già in corso. Eppure, la documentazione prodotta dimostra che la procedura di prosieguo amministrativo era stata già attivata prima del compimento della maggiore età, con trasmissioni via PEC agli uffici giudiziari competenti ben prima del compimento della maggiore età. Il successivo deposito del ricorso difensivo non ha avuto funzione genetica, ma si è posto come atto di prosecuzione, integrazione e sollecitazione di un’iniziativa già tempestivamente avviata dai servizi, in un contesto in cui eventuali ritardi di protocollazione o definizione non possono essere addossati al beneficiario. Oltretutto la misura è pensata per impedire che al compimento dei diciotto anni si interrompano bruscamente percorsi educativi e di inclusione già intrapresi. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674, ha segnato, infatti, un passaggio chiarificatore di particolare rilievo. La Corte afferma che il diritto del MSNA a chiedere il prosieguo amministrativo può essere esercitato “al compimento della maggiore età, ovvero subito prima o subito dopo”, e che tale compimento non determina alcuna decadenza dall’azione, fermo restando che il Tribunale per i Minorenni conserva una competenza funzionale “ultra-attiva” sino al compimento del ventunesimo anno, quando sia dimostrata l’esigenza di completare positivamente l’iter educativo e formativo già avviato. Ancora più chiaramente, la Cassazione esclude che dall’art. 13, co. 2, L. 47/2017 possa ricavarsi, in via interpretativa, un termine decadenziale non previsto dalla legge, e sottolinea che il tempo processuale necessario per giungere alla decisione non può andare a discapito del richiedente. Questa impostazione è pienamente coerente anche con gli orientamenti di merito richiamati dalla dottrina sul prosieguo amministrativo, secondo cui non esiste un termine di ammissibilità rigido e ciò che rileva è, piuttosto, la tempestività sostanziale della domanda e la non imputabilità al ragazzo dei ritardi tecnici di trasmissione, protocollazione o lavorazione. In altri termini, la questione non è se il provvedimento sia stato materialmente emesso prima o dopo i diciotto anni, ma se il percorso di protezione, formazione e accompagnamento all’autonomia fosse già in atto e se vi fosse una documentata necessità di proseguirlo. Il caso mostra, dunque, con particolare evidenza, il rischio di una lettura meramente formalistica dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017: lettura che finisce per sacrificare la funzione stessa del prosieguo amministrativo, cioè accompagnare il passaggio alla maggiore età senza recidere improvvisamente le misure di sostegno apprestate in favore di giovani vulnerabili. In questa prospettiva, il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila non investe solo la singola vicenda, ma pone una questione generale di tenuta sistematica dell’istituto e di effettività della tutela dei neomaggiorenni già inseriti in un progetto educativo serio e verificabile. Corte di Appello di L’Aquila – sez. minori, decreto dell’11 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.