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Ancora su Modifiche NTA e tutela del Paesaggio della Capitale
Tra le richieste che abbiamo di nuovo inviato alle Consigliere e ai Consiglieri dell’Assemblea Capitolina riguardo la delibera delle controdeduzioni alle osservazioni sulle modifiche alle Norme Tecniche del Piano Regolatore, abbiamo aggiunto una richiesta di emendamento che riguarda sempre l’Art.16, Beni tutelati dalla Carta per la Qualità, a un comma, il 3 bis, inserito in sede di adozione della Delibera da parte dell’Assemblea Capitolina. Pur condividendo l’obiettivo di facilitare, incrementando, l’utilizzo di impianti più sostenibili dal punto di vista energetico, pensiamo che tale obiettivo debba armonizzarsi con quello, di rilievo costituzionale, della tutela del Paesaggio, un bene immateriale che è nostro dovere preservare. Il comma 3 bis recepisce la normativa per la realizzazione di pannelli solari, impianti fotovoltaici e relativi annessi. Non abbiamo obiezioni al fatto che, nel caso di edifici censiti in Carta per la qualità e nelle Morfologie, tali impianti possano essere installati anche sulle coperture in piano, purchè non visibili dall’esterno (luoghi pubblici e privati) senza acquisire il parere della Sovrintendenza: Riteniamo invece che non possa essere ammessa l’installazione di simili impianti sui tetti a falda inclinata e in particolare sui tetti in tegole e coppi che caratterizzano le coperture degli edifici storici (edifici cnsiti e morfologie) e che (ferme restando le indicazioni inserite “ad ogni buon fine” nel comma 3bis) debba essere comunque richiesto il parere preventivo della Sovrintendenza. Pena la perdita della visuale “storicizzata” dei “tetti di Roma” o lo scempio dei casali agricoli della Campagna Romana. In rosso le richieste avanzate EMENDAMENTO ART: 16 COMMA 3-bis. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. a), c) e d)*, gli interventi di nuova installazione, sostituzione totale o modifica sostanziale, di impianti solari e fotovoltaici ed eolici sono soggetti alle seguenti indicazioni: a. i pannelli, i supporti e le turbine non potranno essere installati su spazi diversi dalle coperture degli edifici, delle pertinenze degli edifici, delle tettoie, delle pensiline, dei porticati, o delle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. b. in caso di coperture piane i pannelli, i serbatoi di stoccaggio e le turbine non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; c. in caso di coperture inclinate andrà richiesto il parere della Sovrintendenza Capitolina di cui al comma 10 del presente articolo, e comunque: – i pannelli e le turbine non dovranno essere visibili dall’esterno e dai punti di vista panoramici; – i pannelli dovranno essere installati in modalità parzialmente integrata, ovvero con la stessa inclinazione della falda, o in modalità totalmente integrata ovvero con il piano dei pannelli al di sotto del piano tegole; – i serbatoi di stoccaggio non possono essere posizionati sulle coperture; – i pannelli non potranno essere posizionati in maniera da compromettere il normale deflusso e raccolta delle acque meteoriche dal tetto; – il manto di copertura deve essere lasciato libero per almeno 1 metro in corrispondenza del colmo, della gronda e dei bordi laterali della falda del tetto; d. la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei già menzionati edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete interni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti non dovranno essere visibili dall’esterno e dai punti di vista panoramici o dovranno essere opportunamente schermati. vedi anche Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – Delibera controdeduzioni 12 giugno 2026 modificati comma 1 2. 3 5 lett. b) 6 8 9 10 (> Vai all’Art. 16 modificato dalla Proposta di deliberazione del 12 6 2026) Gruppo Urbanistica e Paesaggio Carteinregola Modifiche alle NTA del PRG cronologia materiali Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com 16 luglio 2026 NOTE (*)Art. 16 comma 1 Lett. a), c) e d) (TESTO 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026)) 1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e  nei connessi sistemi informativi messi a disposizione da Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati: a) morfologie degli impianti urbani; b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.
July 17, 2026
carteinregola
Delibera modifiche NTA del PRG: colpo di scena (forse rientrato)
(MA SIAMO SEMPRE IN CAMPAGNA ELETTORALE) Il 13 luglio 2026 la Regione Lazio ha inviato una lettera al Comune di Roma, chiedendo di sospendere l’approvazione definitiva della Proposta di Deliberazione con le controdeduzioni alle osservazioni alla delibera adottata nel dicembre 2024 con le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore (1). Il Comune le ha risposto sul sito istituzionale (2), senza pubblicare il testo della lettera regionale, annunciando che “continuerà secondo il calendario stabilito”, a partire dalla seduta del giorno successivo, cioè il 16 luglio. Poi però il 16 luglio l’Assemblea non ha trattato la delibera, rinviando a giovedì 23 luglio 2026. Sul sito istituzionale è quindi comparso un nuovo comunicato, che informa di un incontro tra le strutture tecniche di Roma Capitale e della Regione Lazio che si è tenuto la stessa mattina prima dell’Assemblea, e annuncia un “tavolo interistituzionale tra Comune e Regione”, convocato dall’Amministrazione regionale martedì 21 luglio, “per analizzare il testo delle Norme tecniche di attuazione controdedotte“ (3) La questione riguarda il ruolo regionale nell’approvazione delle varianti urbanistiche comunali(4): nel novembre 2022, pochi mesi prima delle elezioni regionali, la Regione Lazio, con alcuni commi della Legge di stabilità regionale (5), ha conferito a Roma Capitale funzioni urbanistiche in materia di approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale che non comportassero “modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione“, nel qual caso sarebbe rimasta “ferma l’applicazione delle ordinarie procedure“, cioè l’approvazione regionale della variante. Il 4 marzo 2025 la Regione guidata dal centrodestra di Francesco Rocca, aveva dato “l’accertamento positivo” alla delibera adottata nel dicembre 2024 dall’Assemblea capitolina, ritenendo che non comportasse “modifiche della caratteristiche essenziali” delle NTA vigenti, nonostante tali modifiche riguardassero 62 articoli e circa 250 commi. Invece nella lettera del 13 luglio 2026 inviata ora al Comune, la Regione ha osservato che il testo destinato all’approvazione definitiva – quello della Proposta di deliberazione con le controdeduzioni alle osservazioni- è molto diverso da quello della delibera adottata. Gli articoli che sono stati modificati dopo l’adozione del 2024, in seguito alle osservazioni di soggetti terzi, ma in molti casi anche alle modifiche apportate dagli stessi uffici comunali (6) sono 44, per 103 commi, ma va detto che quasi tutte modifiche riguardano commi già precedentemente modificati. Per queste modifiche la Regione Lazio ha comunicato nella lettera che intende riservarsi una nuova valutazione sull’applicazione della legge del 2022 rispetto al perimetro delle prerogative urbanistiche trasmesse a Roma Capitale per le varianti, e nel frattempo ha chiesto al Comune di sospendere l’iter di approvazione, di sottoporre la nuova delibera all’ “obbligatorio procedimento di verifica regionale“, e di procedere alla ripubblicazione, cioè a una nuova a raccolta di osservazioni dei cittadini interessati riguardanti il testo ulteriormente modificato dalle controdeduzioni. Alcune considerazioni a margine. 1) LA REGIONE SI ACCORGE SOLO ORA CHE SI TRATTA DI UNA  SOSTANZIALE REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE Come fin dall’inizio evidenziato da Carteinregola e altre associazioni, queste modifiche alle Norme tecniche non sono affatto, come sostenuto fino a poco tempo fa dai suoi promotori e sostenitori, semplici adeguamenti, semplificazioni o chiarimenti per scongiurare i contenziosi, ma un importante provvedimento urbanistico che cambia di molto l’impostazione del 2008, in alcuni casi migliorandone gli aspetti di interesse pubblico, in altri – per Carteinregola particolarmente rilevanti – peggiorandoli, a favore di una preoccupante estensione degli interventi ammissibili per favorire l’iniziativa privata a discapito dell’interesse pubblico. Basti confrontare quanto descritto nella prima proposta approvata dalla Giunta nel 2023 (7) con le iperboliche definizioni utilizzate dal Sindaco Gualtieri nella presentazione della Proposta di Delibera definitiva organizzata dal Partito Democratico il 13 luglio in Campidoglio alla vigilia del suo approdo in Aula: “Nuove NTA, per una città più giusta e più moderna“ (8). Laddove la relazione del 2023 evidenziava che “…occorre, pertanto, procedere ad una attualizzazione e revisione mirata dell’impianto normativa del vigente Piano, al fine di correggerne ed aggiornarne i riferimenti di legge in esso contenuti e al fine di restituire un testo delle NTA vigenti di diretta ed univoca interpretazione aggiornato secondo ai nuovi principi disciplinari della rigenerazione urbana …” il Sindaco ha più volte parlato di una “grande riforma” che prosegue nel solco della stagione urbanistica del PRG del Sindaco Veltroni. Difficile sostenere a questo punto che la delibera non comporti la “modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione“, anche se l’intervento regionale è sicuramente tardivo, rispetto all’inspiegabile catalogazione delle modifiche precedenti come “poco rilevanti”. 2) SE ERA UN RIFORMA URBANISTICA, ROMA CAPITALE AVREBBE DOVUTO VARARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE E PARTECIPAAZIONE DEI CITTADINI Da questo punto di vista appare ancora più evidente l’inadeguatezza della comunicazione e della condivisione con la cittadinanza di tale riforma, che fin dall’inizio come Carteinregola avevamo più volte chiesto che fosse oggetto di una campagna informativa, con assemblee pubbliche portate avanti insieme ai Municipi (9). Invece non c’è stato nessun dibattito pubblico, all’infuori delle numerose riunioni della Commissione Urbanistica, che tuttavia sono rimaste nel ristretto abito degli addetti ai lavori, non fosse altro che per le competenze tecniche necessarie a comprendere le problematiche affrontate in quella sede e soprattutto le ricadute delle scelte in atto. Nell’happening in Campidoglio, come in una sorta di rimozione collettiva, si è detto che la Delibera è stata oggetto di un processo condiviso e partecipato con i cittadini e con i Municipi. Facciamo presente che sulla prima proposta di modifica delle NTA del 2023 i Consigli dei Municipi II, III, IX, X, XII e XIV non hanno espresso alcun parere (10), e che in ogni caso la delibera licenziata dalla Giunta è poi stata profondamente modificata in sede di Assemblea capitolina: circa 80 commi modificati, senza contare le ulteriori modifiche su quelle già operate dalla Giunta. A breve faremo una verifica di quante osservazioni inviate dai Municipi siano state effettivamente recepite nella Delibera definitiva in approvazione, ma a una prima sommaria ricognizione risultano ben poche. A partire dalle richieste avanzate dal I Municipio, che ci sembrano per lo più ignorate, nonostante i ringraziamenti della Presidente al citato evento. 3) COSA HA FATTO DELL’URBANISTICA QUESTA MAGGIORANZA REGIONALE Stupisce l’iniziativa della Regione Lazio, visto che, come detto, nel marzo 2025 ha dato il via libera alla Delibera adottata nonostante le consistenti modifiche alle NTA, ma soprattutto stupisce che manifesti la preoccupazione per il mancato “rinnovato adempimento partecipativo”  in quanto “la pubblicazione e la facoltà di osservare [cioè di mandare osservazioni NDR] costituiscono l’unico canale di emersione degli interessi dei privati e della collettività“. Noi teniamo a ricordare la strenua e perdente battaglia che abbiamo portato avanti contro la Proposta di legge regionale n.171 (11), oggi Legge LR 12/2025, che ha sdoganato moltiplicazioni di cubature, cambi di destinazione, abitabilità di soffitte e cantine, approvata dell’attuale maggioranza di centrodestra ignorando le obiezioni poste dalla società civile e dalle opposizioni (12), forse uno dei peggiori provvedimenti urbanistici del Lazio, insieme allo sciagurato precedente del Piano Casa della Presidente Polverini e del suo assessore Ciocchetti. Una legge cementifera contro il Paesaggio e l’ambiente, alla quale, va riconosciuto alla Giunta Gualtieri e all’Assemblea capitolina, Roma ha tempestivamente posto i limiti che erano stati concessi ai comuni (13). Quindi l’iniziativa regionale non è detto che vada nella direzione di un miglioramento per l’interesse pubblico. Anzi. 4) CHI DECIDE IL GOVERNO DEL TERRITORIO Il Presidente Rocca ha già espresso dei dubbi sull’ avvalersi della legge che ha introdotto l’autonomia regionale differenziata, che riconosce alle Regioni che ne facciano richiesta poteri legislativi esclusivi su materie oggi concorrenti stato -regioni, tra cui il Governo del territorio, cioè l’urbanistica (14). Contemporaneamente il Presidente ha fatto parte di un tavolo Governo- Roma Capitale – Regione Lazio che ha lavorato sul Disegno di legge “Modifica dell’articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale”, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il 29 aprile scorso, con l’astensione del Partito Democratico (15), nonostante la riforma fosse fortemente voluta dal Sindaco Gualtieri. Tale riforma costituzionale prevede il passaggio dei poteri legislativi su 11 materie, in cui è compreso il governo del territorio, da materie concorrenti Stato/Regione Lazio a materie concorrenti Stato/Roma Capitale, per quanto concerne il territorio comunale. Non è chiaro a questo punto quale sia l’obiettivo della maggioranza regionale, o perchè abbia fatto questo repentino voltafaccia. 5) QUALCHE DOMANDA Non è nostra consuetudine esercitarci in dietrologie, ma la battaglia senza esclusione di colpi in vista delle prossime elezioni nazionali e comunali si è annunciata da tempo a sta entrando sempre più nel vivo. Si è visto anche nella kermesse capitolina sulla Delibera delle NTA con la regia del Partito Democratico (8), dove le regole urbanistiche che incidono sulla vita della città e dei cittadini, e sulla tutela del nostro patrimonio collettivo, sono diventate essenzialmente una medaglia da appuntarsi al petto e una chiamata a raccolta della maggioranza di governo della città per serrare i ranghi in vista della sfida elettorale, mentre sul fronte regionale e nazionale la collaborazione del Modello Giubileo pare svaporata dall’avvcinarsi della primavera del 2027. Ecco, campagna elettorale permettendo, vorremmo una classe politica – nazionale, regionale, comunale, municipale – che si preoccupasse dei cittadini facendo scelte di merito e non di convenienza politica. Roma e i romani se lo meriterebbero. 16 luglio 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com vai a Modifiche alle NTA del PRG cronologia materiali NOTA (1) VEDI Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni al voto dell’Assemblea Capitolina (2) (dal sito di Roma Capitale 14 luglio 2026(> vai alla pagina) Norme Tecniche Attuazione PRG: Roma Capitale invia risposta tecnica a Regione Roma Capitale ha trasmesso alla Regione Lazio una nota di risposta alla richiesta di sospendere la trattazione della proposta di deliberazione relativa all’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. Nella risposta l’Amministrazione Capitolina ribadisce la correttezza dell’iter seguito e conferma la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa per la prosecuzione dell’esame della delibera da parte dell’Assemblea Capitolina, che continuerà secondo il calendario stabilito, a partire dalla seduta di domani. Nella nota di risposta l’Amministrazione capitolina evidenzia in particolare che: •    la Regione Lazio si è già espressa sulla variante in sede di adozione, ritenendo che essa non incidesse sulle caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale. Le modifiche intervenute nel corso dell’iter non hanno alterato quell’impianto né le finalità della variante, che restano quelle di aggiornare e coordinare le Norme Tecniche di Attuazione alla normativa sopravvenuta, senza modificare le scelte pianificatorie già assunte;  •    le osservazioni formulate dagli uffici costituiscono un ordinario strumento istruttorio finalizzato al coordinamento normativo, all’adeguamento tecnico, alla correzione di errori materiali e al miglioramento della chiarezza del testo, senza introdurre nuove scelte urbanistiche né incidere sull’assetto sostanziale del Piano;  •    le integrazioni derivanti dal confronto con la Soprintendenza recepiscono prescrizioni e indicazioni connesse alla tutela del patrimonio storico, archeologico, architettonico e paesaggistico della città, assicurando la piena conformità della variante al quadro normativo vigente, senza modificare l’impianto sostanziale del provvedimento. (3) vedi sito istituzionale 16 luglio: Norme tecniche attuative PRG: incontro Roma Capitale e Regione Lazio (4) ASKA NEWS Roma, Regione Lazio a Campidoglio: stop a voto su Norme tecniche. Si chiede di valutare la ripubblicazione dell’atto (5) LR n. 19/2022 – art. 9, commi 61 e seguenti) VEDI SITO REGIONE LAZIO Funzioni urbanistiche attribuite ai comuni Le funzioni che vengono conferite, ai sensi della suddetta legge, a seguito della sottoscrizione della convenzione riguardano: * l’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, inclusa l’approvazione di progetti di opere che costituiscono variante agli strumenti urbanistici; * l’approvazione delle varianti derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla l.r. 22/1997 * l’approvazione delle varianti di cui agli artt. 4, commi 1 e 5, e 6 bis della l.r. 36/1987 * l’approvazione delle varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’art. 2, comma 6, della l.r. 7/2017 * l’approvazione dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli artt. 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 * l’approvazione delle deliberazioni previste agli artt. 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017 * l’approvazione della variazione dello strumento urbanistico di cui all’art. 8, comma 1, del d.P.R. 160/2010 * l’approvazione dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del d.P.R. 327/2001 * l’approvazione dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’art. 71 della l.r. 38/1999 * l’approvazione del programma urbano dei parcheggi di cui all’art. 6 della legge 122/1989 * l’approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del d.P.R. 380/2001. ART.19 commi da 61 a 68      Conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti 61.  Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale, provvede all’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62 e 63. 62.  Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina, garantendo idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate per trenta giorni presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso; nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.(14) 63.  Le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. 64.  Per le finalità di cui al comma 61, Roma Capitale provvede, altresì, all’approvazione: a)  dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 e successive modifiche prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione; b)  delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017, prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987; c)  della variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, prescindendo dall’assenso della Regione; d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all’articolo 50 bis della l.r. 38/1999; e)  dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’articolo 71 della l.r. 38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 70 della l.r. 38/1999, prescindendo dalla verifica di compatibilità prevista dall’articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo); f)  del programma urbano dei parcheggi di cui all’articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); g)  delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. 65.  Le deliberazioni di cui ai commi 62 e 64 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione. 66.  Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi 64, lettera a) e 65 si applicano, inoltre, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti. Sono fatte salve le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 per i comuni che, alla data del 30 giugno 2024, abbiano già sottoscritto la convenzione di cui al comma 67.(15) 67.  L’esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse. 67 bis. La Regione esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni conferite. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente del comune delegato trasmette annualmente alla Regione un elenco dei provvedimenti approvati. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sui procedimenti in corso e conclusi; a tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica.(16) 67 ter. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dall’articolo 49 dello Statuto.(16) 67 quater. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca delle funzioni conferite: a)  qualora, nell’effettuare i controlli di cui al comma 67 bis, accerti ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative conferite; b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva, previsto nel comma 67 ter, in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni conferite.(16) 68.  Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull’ambiente. Roma Capitale, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d.lgs. 152/2006, garantendo, in particolare: * a)  separazione di funzioni rispetto all’autorità procedente; * b)  adeguato grado di autonomia; * c)  competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. 9 novembre 2022 Il Consiglio regionale del Lazio approva il collegato alla legge di stabilità 2022 con 32 voti favorevoli e 11 contrari, che contiene le norme che riguardano l’urbanistica, che attribuiscono a Roma Capitale nuove competenze in materia di pianificazione e sulla valutazione ambientale strategica. Stesse competenze in materia di pianificazione urbanistica sono attribuite ai Comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore a 50mila abitanti. 23 novembre 2022 La giunta Gualtieri approva la Deliberazione n. 433 Funzioni in materia urbanistica. Legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 art. 9 comma 61 e seguenti. Presa d’atto del conferimento a Roma Capitale. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sua sottoscrizione. Scarica la delibera 22 dicembre 2022 La Giunta capitolina approva la delibera Funzioni in materia urbanistica. Legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 art. 9 comma 61 e seguenti. Presa d’atto del conferimento a roma capitale. Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla sua sottoscrizione. (Protocollo N. 38485 del 22/12/2022) scarica 28 dicembre 2022 La Giunta regionale approva la delibera con la convenzione scarica Deliberazione 28 dicembre 2022, n. 1249 Funzioni in materia urbanistica attribuite a Roma capitale ai sensi dell’articolo 9, commi da 61 a 67, della legge regionale 23 novembre 2022 n. 19. Approvazione dello schema di convenzione con Roma capitale. 4 marzo 2025 con una nota la Direzione Regionale Urbanistica del Lazio conferma che l’iter di approvazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma potrà proseguire con modalità semplificata: l’atto firmato dai dirigenti della Pisana è stato protocollato il 12 febbraio, praticamente subito dopo essere stato ricevuto dal Comune, stabilendo che la variante non comporta modifiche alle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale e quindi non sarà necessario applicare le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente, in particolare l’articolo 66 bis della Legge Regionale 38/1999. vedi anche Roma Roday 5 marzo 2025 Piano regolatore di Roma, neanche la Regione è più un ostacolo. Rocca dà l’ok alle modifiche di Gualtieri di Valerio Valeri (6) sepre Aska News: …Secondo la Regione Lazio, il testo oggi in Aula “differisce in misura estesa e diffusa da quello adottato con la Dac n. 169/2024 e a suo tempo trasmesso a questa Direzione, per effetto sia del recepimento di osservazioni accolte o parzialmente accolte, sia di numerosissime osservazioni d’ufficio (che si sostanziano in ripensamenti di codesta amministrazione sul contenuto della variante), queste ultime neppure riconducibili all’apporto partecipativo dei soggetti interessati”. IL nuovo passaggio in Regione, prima dell’approvazione finale, sarebbe, così, determinato da il dato stesso, obiettivo e incontestabile, della sopravvenuta difformità tra il testo verificato e il testo che si intende approvare”. (7)PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione Relazione 13 giugno 2023 Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione Allegato A alla Proposta di Deliberazione 13 giugno 2023 (8) (9) vedi i nostri articoli/letteree: Modifiche al PRG: no all’approvazione senza informazione e partecipazione 2 aprile 2024 Minimo Sindacale (modifiche al Piano Regolatore senza dibattito con la città) 25 novembre 2024 (10) i Consigli dei Municipi VII, VIII, XI, XIII e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole; il Consiglio del Municipio VI, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario i Consigli dei Municipi I, IV e V, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con osservazioni; (11) VEDI 26 settembre 2024 Carteinregola invia alla Commissione Urbanistica regionale Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte 10 giugno 2025 Carteinregola invia ai consiglieri regionali del Lazio le osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica (scarica il PDF )vedi Regione Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025 (12) 16 /17 luglio 2025 All’alba del 17 luglio la PL 171 è definitivamente approvata con 26 voti favorevoli e 8 contrari. (vedi Nell’indifferenza generale il centrodestra del Lazio cambia – in molto peggio – le regole dell’urbanistica (ma salva i cinema chiusi) Il centro destra fa marcia indietro sulle norme che permettevano trasformazioni delle sale cinematografiche chiuse in strutture commerciali e quant’altro, e sulle prerogative urbanistiche di Roma e dei capoluoghi di provincia (ferma restando l’incognita della versione finale della Legge dopo le modifiche introdotte dagli emendamenti, restano tutte le altre modifiche normative devastanti, a cui si aggiunge un emendamento last minute della Giunta che inserisce le normative sulla trasformazione dei seminterrati in abitazioni, negozi e uffici. scarica il resoconto stenografico 31 luglio 2025 La Proposta di legge 171 è pubblicata sul BUR – N 63 con la denominazione Legge LR 12/2025 ed è pubblicata sul sito regionale Scarica LR 12/2025 Legge 12/2025 Art. 1    Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche vedi Legge Regione Lazio 12/2025, le modifiche alle Legge 7/2017 (Rigenerazione Urbana) Vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 – Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017 (pubblicate il 2 dicembre 2025) (13) vedi 12 dicembre 2025 l’Assemblea Capitolina approva la 230ª Proposta (Dec. G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025 Scarica la Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” approvata l’approvazione arriva dopo un animato confronto con le opposizioni di centro destra con i voti, oltre che dalla maggioranza, anche dei consiglieri di alcune opposizioni, Azione, Italia Viva e M5S (vedi L’Assemblea Capitolina approva la Delibera che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana ) Vai alla registrazione dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 prima parte Vai alla registrazione dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 seconda parte (14) vedi 23 agosto 2025 Intervenendo al Meeting di Rimini che ha al centro il tema dell’autonomia differenziataAutonomia l presidente del Lazio Rocca è intervenuto sollevando dubbi sull’autonomia differenziata «Mantenere il principio di solidarietà nel Paese» (15) vedi La Lettera/appello della società civile alle istituzioni affinchè non sia approvata la modifica costituzionale in materia di Roma Capitale 4 giugno 2026
July 17, 2026
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Villini a rischio: il video di Carteinregola
Le modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del 2008 sono un tema molto difficile per chi non ha competenze tecniche e strumenti per districarsi nelle decine di modifiche apportate. Eppure sono un tema importante, perchè intervengono sulle regole che guidano le trasformazioni urbane della Capitale, ed hanno quindi ricadute dirette sulla qualità della vita dei cittadini, sul patrimonio comune e sul futuro della città. Carteinregola si è scelta fin dalla sua nascita il compito di leggere i documenti – le “carte” – per individuarne le ricadute positive e i rischi, cercando di tradurli in un linguaggio semplice e accessibile, compatibilmente con la complessità dei temi. Ma non solo. Riteniamo importante anche ricostruire le “cronologie” e i documenti che si sono susseguiti nel tempo, perchè mantenere la memoria delle cose aiuta a capire meglio i fatti, i protagonisti e anche le parole dette e gli impegni presi. Abbiamo quindi deciso di utilizzare il linguaggio del video – un video breve, sotto i 10′ – per spiegare in modo semplice e al tempo stesso documentato una delle principali obiezioni che abbiamo sollevato nei confronti di queste modifiche alle Norme Tecniche, che riguarda la tutela del nostro patrimonio collettivo più pregiato e identitario, non solo per chi vive nel centro città, ma per tutti i romani, perchè Roma è tutta Roma e il suo patrimonio storico è un valore da difendere per tutti. E per i posteri. Modifiche alle Norme Tecniche del Piano Regolatore di Roma: villini storici a rischio – il video di Carteinregola ODV – riprese e montaggio Anna Maria Bianchi – hanno collaborato Susanna Le Pera, Giancarlo Storto, Daniela Rizzo, Clarice Marsano -DURATA 9’50” 14 luglio 2026 Vedi anche Ultime modifiche alle NTA, restano molti punti critici 12 luglio 2026 14 luglio 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
July 14, 2026
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Villini storici nella Carta per la Qualità: si conferma, nelle modifiche alle Norme Tecniche, la possibilità di demolizione e ricostruzione
(ANCHE DOPO L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI E LE CONTRODEDUZIONI) Nonostante le osservazioni, gli appelli, le polemiche, la maggioranza capitolina persiste nella volontà di introdurre nelle Norme Tecniche del Piano Regolatore la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici censiti nella Carta per la Qualità (sebbene subordinata al parere di Sovrintendenza e Dipartimento Urbanistica). Ci chiediamo ancora una volta perchè, se un edificio merita la demolizione, non si possa semplicemente stralciarlo dalla Carta. Ma soprattutto chiediamo alle consigliere e ai consiglieri capitolini e municipali che hanno a cuore la storia, la memoria e l’identità della nostra città, di cancellare quella sciagurata previsione che può sfigurare per sempre il nostro patrimonio collettivo. A Roma i siti archeologici, i palazzi, le ville storiche,  si sono  conservati grazie all’impegno e alla lungimiranza di chi ci ha preceduto e ai vincoli che man mano sono stati decisi dalle Soprintendenze statali. dal sito https://sitap.cultura.gov.it/ Ma c’è una parte del  patrimonio storico della Capitale che pur non avendo le tutele dei Beni culturali è stato dichiarato di particolare interesse dal Piano Regolatore Generale approvato nel 2008,  un patrimonio  inserito in una “Carta per la Qualità” che ha censito, e continua a censire, edifici e spazi che devono essere trattati con riguardo. Una mappa che riporta gli elementi più importanti della “Città storica”, il centro di Roma compreso all’interno delle Mura  Aureliane, ma anche i quartieri costruiti dopo l’unità d’Italia, e nel ‘900,  fino a includere importanti realizzazioni dell’architettura contemporanea. Carta per la Qualità – Elaborato G1 -b La catalogazione della mappa, elaborato G1,  è legata  alla   “Guida per la Qualità degli interventi”, elaborato G2. La Guida  contiene schede che descrivono le caratteristiche delle varie tipologie di edificazioni e di spazi aperti che si sono susseguite nel tempo,  le cosiddette “Morfologie degli impianti urbani”. Le schede  individuano   i “Tessuti”  della Città storica, cioè gli ambiti uniformi e caratteristici delle varie epoche. L’obiettivo  è definire le regole progettuali per il recupero degli edifici inseriti nella Carta per la Qualità e le condizioni per gli interventi edilizi che vi si possono effettuare, dal restauro alle trasformazioni che non ne modifichino le caratteristiche. La conservazione di questo importantissimo patrimonio collettivo è affidata alla Sovrintendenza capitolina, chiamata a valutare i progetti che riguardano gli edifici censiti e a suggerire modalità d’intervento compatibili con le  caratteristiche per cui un edificio è stato inserito nella Carta. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  tuttora vigente disciplinano le trasformazioni del territorio, definendo  i diritti e  i doveri dei proprietari di immobili  e le regole per gli interventi edilizi. Dividono la Città Storica in Tessuti, secondo l’epoca di appartenenza, e prevedono per ogni tessuto la categoria di intervento  che si può  effettuare, nell’ambito di categorie che vanno dalla manutenzione, al restauro,  alla Ristrutturazione edilizia, fino alla Demolizione e ricostruzione e alla nuova costruzione. Nelle attuali Norme Tecniche,   si specifica che “Gli interventi ammessi nella Città storica devono tendere alla conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi specifici dei diversi Tessuti, come descritti nella Guida per la qualità degli interventi”.  La demolizione e ricostruzione è ammessa nei Tessuti di espansione otto-novecentesca –  ad isolato  e a lottizzazione edilizia puntiforme – e  nei Tessuti di espansione novecentesca,  a fronti continue e di edilizia puntiforme. Ma questo vale  per gli edifici  che non sono censiti nella Carta per la Qualità.  Infatti le Norme precisano che gli interventi “devono effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’elaborato G2,  “Guida per la qualità degli interventi”. E nella Guida G2, naturalmente,  non è prevista la demolizione e ricostruzione per gli edifici storici che sono stati inseriti nella Carta, e sono previste regole precise anche per quanto riguarda le  modifiche di sagoma, dell’area di sedime – l’area su cui poggiano le fondamenta –  o delle facciate, tutte  modifiche che possono sfigurare  il Paesaggio e i luoghi della città storica. Purtroppo nel dicembre 2024 l’ Assemblea capitolina ha adottato – non ancora approvato definitivamente – alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore che rischiano di cancellare ogni tutela per gli edifici inseriti nella Carta per la Qualità. Tali  modifiche  prevedono sì “la conservazione e valorizzazione degli elementi censiti nella Carta nel rispetto delle indicazioni  della  “Guida per la qualità degli interventi”, ma aggiungono  che  “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Questo significa che palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare,  rischiano la demolizione  per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Si salverebbero solo gli edifici vincolati dalla Soprintendenza statale, mentre la Carta per la Qualità diventerebbe carta straccia. Dopo le obiezioni sollevate da associazioni e addetti ai lavori, la Giunta Gualtieri il 12 giugno scorso ha approvato la Delibera della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione che andrà al voto definitivo dell’Assemblea Capitolina,  che introduce delle  modifiche al testo adottato, anche all’art. 16,   Beni segnalati in Carta per la qualità. Ma  anche questa ulteriore modifica mantiene esplicitamente la demolizione e ricostruzione. Al  comma 10 infatti si legge:  “Gli interventi che prevedano demolizione ricostruzione, purché consentiti dalle norme di componente di riferimento, sono subordinati al parere di approvazione dei relativi progetti espresso da una commissione appositamente istituita tra l’Ufficio  Piano Regolatore e  la Sovrintendenza capitolina“ Quindi la demolizione ricostruzione rimane anche  nelle Norme Tecniche modificate. Non solo.   I villini storici sono vittime potenziali di un’altra modifica, questa volta direttamente dell’elaborato G2, Guida per la Qualità degli Interventi. Infatti, con un ulteriore provvedimento della Giunta Capitolina –  anche questo non ancora approvato definitivamente dall’Assemblea –  è stata  inserita una nuova scheda dedicata proprio ai villini storici, nella quale si introduce per la prima volta  la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessutoai sensi delle NTA vigenti. Quindi ancora una volta si mettono sullo stesso piano gli edifici censiti nella Carta per la Qualità e  tutti gli altri edifici, sottoponendoli al rischio di demolizione. Si afferma che tale eventualità sarà   “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Ma si tratta di analisi, verifiche, studi che sono da sempre alla base di qualunque inserimento o stralcio  dalla Carta per la Qualità negli aggiornamenti periodici. Quindi delle due l’una: se un immobile merita la conservazione, resta nella Carta per la qualità e può essere trasformato, ma in base  ai criteri stabiliti dalla Guida e secondo il parere della Sovrintendenza.  Se si ritiene che possa essere distrutto, allora lo si stralci  dalla Carta per la Qualità. Ma soprattutto: sel’obiettivo della  Carta per la qualità è censire “gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conserva  re e valorizzare”,   cosa si conserva e si valorizza  se gli immobili stessi vengono demoliti? (AMBM) Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 1 luglio 2026 Vedi anche Modifiche alle NTA del PRG cronologia materiali Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026) Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Deliberazione di A.C. n.169/2024 e contestuale approvazione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.1150/42 e dell’art.9 comma 61- 62 della L.R. n.19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI RC.2026.18126 1. RELAZIONE ALLE CONTRODEDUZIONI – ALLEGATI RC.2026.18126.A11.1 Quadro riepilogativo osservazioni 1.2 Schede sintetiche delle osservazioni e delle controdeduzioni scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI 2. RELAZIONE OSSERVAZIONI D’UFFICIO RC.2026.18126.A2 scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI NTA: Articoli modificati a seguito del recepimento delle osservazioni accolte o parzialmente accolte e delle osservazioni d’ufficio RC.2026.18126.A3 scarica Modifiche NTA del PRG: le novità 2026 dell’Art. 16 Carta per la Qualità 30 giugno 2026 Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) 20 maggio 2026 Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica) 25 maggio 2026 Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia  25 marzo 2025 Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 2 2025 Osservazioni di Carteinregola modifiche PRG: 2. Carta per la qualità 28 dicembre 2023 (osservazioni alla Delibera di Giunta del 13 giugno 2023) Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024
July 1, 2026
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Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina
Il 12 giugno 2026 la Giunta Gualtieri ha approvato la Proposta di delibera di controdeduzioni relative alla variante delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale del 2008 (1). Le Norme Tecniche di Attuazione contenute nel PRG definiscono le regole che stabiliscono diritti e doveri della proprietà immobiliare in funzione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche della città e del territorio. L’11 dicembre 2024 l‘Assemblea Capitolina aveva adottato la variante con le modifiche alle Norme Tecniche (2), che riguardava circa 62 articoli e un totale di circa 250 commi modificati, abrogati o aggiunti al PRG vigente. Modifiche che Carteinregola aveva analizzato sollevando numerose obiezioni, alcune che erano state oggetto di emendamenti approvati dall’Assemblea Capitolina, altre ignorate (3) e poi diventate oggetto delle osservazioni che la nostra associazione ha inviato agli uffici comunali (4). In questo anno e mezzo tutte le “1.075 osservazioni provenienti da associazioni, comitati, ordini professionali, gruppi consiliari, uffici di Roma Capitale, altri enti e singoli cittadini” sono state esaminate dagli uffici comunali per valutarne l’ammissibilità. Riferisce il comunicato comunale (1) che “si sono tenuti tavoli di confronto tecnico con tutti gli enti e le istituzioni competenti, in particolare con la Soprintendenza di Stato e la Sovrintendenza Capitolina, al fine di garantire un maggiore equilibrio e coerenza del testo, armonizzando le Norme con la normativa vigente e con le esigenze di tutela del patrimonio storico e paesaggistico della città“, uno dei temi su cui si erano addensate le critiche di molte associazioni e su cui faremo degli approfondimenti. La Delibera con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute approvata dalla Giunta è stata ora “trasmessa ai Municipi ed alla Commissione Urbanistica, per l’espressione del parere di competenza” in vista della “prossima approvazione in Aula Giulio Cesare” che “chiuderà l’iter amministrativo iniziato a fine 2024 e le nuove Norme Tecniche saranno pienamente attuative“. Sono stati ora inseriti nella sezione del sito comunale alla voce “ODG e Proposte dell’Assemblea Capitolina” gli atti approvati dalal Giunta, che si possono scaricare in calce. (AMBM) 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026) Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Deliberazione di A.C. n.169/2024 e contestuale approvazione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.1150/42 e dell’art.9 comma 61- 62 della L.R. n.19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI RC.2026.18126 1. RELAZIONE ALLE CONTRODEDUZIONI – ALLEGATI RC.2026.18126.A1 * 1.1 Quadro riepilogativo osservazioni * 1.2 Schede sintetiche delle osservazioni e delle controdeduzioni scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI 2. RELAZIONE OSSERVAZIONI D’UFFICIO RC.2026.18126.A2 scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI NTA: Articoli modificati a seguito del recepimento delle osservazioni accolte o parzialmente accolte e delle osservazioni d’ufficio RC.2026.18126.A3 scarica Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 18 giugno 2026 Vai a Modifiche alle NTA del PRG cronologia e materiali NOTE (1) Vedi sul sito istituzionale 12 giugno 2026 Piano Regolatore Generale, Giunta approva nuove norme tecniche attuative (2) Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vai alla sezione (in progress) con il confronto tra il testo delle NTA del 2008, quello della Delibera di Giunta del 13 giugno 2023, e quello adottato dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024 dopo l’approvazione di decine di emendamenti) (3) Norme tecniche del PRG: le modifiche da bocciare (per 7 e più buoni motivi) 8 aprile 2025 (4) Vai a Modifiche alle NTA del PRG: le osservazioni di Carteinregola 2025
June 18, 2026
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Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Dall’elaborato G2 vigente Non c’è pace per il patrimonio storico architettonico della Capitale. Palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, offrendo un contributo di bellezza che rende unica al mondo la nostra città, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare rischiano la demolizione, per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Finora sono state una minima difesa da demolizioni indiscriminate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore vigente, e soprattutto la Carta per la Qualità, che fa parte del PRG, con gli elaborati G1 e G2 – Guida per la qualità degli interventi– [1], che garantivano che le trasformazioni edilizie di immobili di particolare pregio, non soggetti al vincolo della Soprintendenza statale, fossero sottoposti al parere e alle indicazioni della Sovrintendenza capitolina, per evitare che le caratteristiche che rendevano necessario preservarli non fossero stravolte e, a maggior ragione, che gli edifici non potessero essere distrutti. Via Ticino dopo la demolizione e ricostruzione Si erano già verificati dei casi di “villini” demoliti – Via Ticino [2]– o a rischio demolizione – Villa Paolina [3]– che avevano fatto insorgere associazioni e opinione pubblica e che avevano evidenziato la necessità di una normativa più stringente per tutelare singoli edifici e le “morfologie”, insieme di edifici e spazi (come giardini, strade e piazze): un paesaggio da preservare da interventi incongrui. Una prima crepa si è insinuata in queste buone intenzioni in occasione delle modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024, quando un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, ha cancellato – per ora non ancora definitivamente – l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione [4]. Villino Pizzamiglio Via dei Ramni- Foto AMBM Ci avevano rassicurato le parole dell’Assessore in occasione di un incontro pubblico del febbraio scorso [5] che assicuravano  un ripensamento rispetto a quella modifica controversa, ma ci duole constatare che evidentemente la volontà di restringere le tutele della Carta per la Qualità non sembra essere  venuta meno. Infatti una recente proposta di Delibera approvata dalla Giunta [6] che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina, nell’aggiornamento dell’elaborato G2 (Guida alla Qualità degli Interventi) ha inserito una modifica che può sfuggire ai più, con la quale rientra dalla porta la demolizione e ricostruzione di “villini storici”, rimandando a una costituenda Commissione la valutazione degli interventi edilizi sugli immobili nella Carta. Villino per la Coperativa Ars – Viale Carso Foto AMBM Il 2 maggio scorso l’Associazione Carteinregola ha inviato la lettera in calce al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo e alle Consigliere e ai Consiglieri della Commissione Urbanistica, che riportiamo in calce, chiedendo “di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità“. Lettera che a oggi non ha ancora avuto alcuna risposta. LA LETTERA INVIATA IL 2 MAGGIO 2026 CON OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA NUOVO INSERIMENTO PARAGRAFO “VILLINI STORICI” A INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4D DELLA PARTE II  DELL’ELABORATO G2 GUIDA PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. L’Associazione Carteinregola, già in occasione dell’adozione delle modifiche alle NTA del PRG nel 2024, ha ripetutamente fatto presente i rischi in merito alla demolizione e ricostruzione (DR) degli immobili censiti nella Carta per la Qualità. In particolare ha segnalato le conseguenze della previsione di modifica dell’ Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottate dalla  Delibera 102/2024 che introduce che  “ Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Poiché in ogni tessuto è ammessa la DR, appare evidente che tale prevalenza consentirebbe un indiscriminato ricorso alla demolizione di edifici storici censiti nella Carta per la qualità per effettuare remunerative operazioni immobiliari, azzerando l’impegno pluridecennale dell’amministrazione capitolina per la salvaguardia degli elementi storici e identitari di Roma. Un impegno per preservare immobili e morfologie che non sono oggetto di tutela della Soprintendenza statale ma che – per usare le stesse parole dell’allegato in oggetto – hanno “un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana”. La modifica che si intende introdurre nell’elaborato G2 (Guida alla qualità degli interventi) prevede la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, seppure “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Da G2 vigente, sezione 4D Facciamo presente che i cosiddetti “villini” attualmente sono inseriti nel capitolo 4d della parte II dell’ Elaborato G2 alla  voce 2) “opere di rilevante interesse architettonico e urbano”, che “comprende oggetti di varia natura” a partire da “edifici residenziali”, categoria nella quale, come specificato nelle relative  “indicazioni per la conservazione e la trasformazione”, “sono consentiti solo gli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro risanamento conservativo, ma possono essere permessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 [Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione NDR] senza variazioni di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne quando una specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d’uso del manufatto, mostri la necessità di questo genere di operazione. In qualche caso, ad esempio, quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze, riconvertirli a nuove funzioni e consentita anche la R1 con variazione di tipologie di sagoma, ma con grande cautela per giustificati motivi”.  Quindi  l’inserimento che ora si propone  renderebbe, di fatto, l’imponente e oneroso lavoro di censimento che è stato realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’Università “La Sapienza” un mero esercizio retorico privo di efficacia in termini di salvaguardia. Non riusciamo a comprendere la necessità e le motivazioni di tale inserimento nell’elaborato G2, dato che gli aggiornamenti periodici della Carta per la Qualità consentono già di stralciare quegli immobili che hanno perso le caratteristiche originali o che sono stati “demoliti o riconosciuti come errori materiali o privi dei requisiti relativi alla specifica classe e tipologia”; in caso contrario, perché inserire o mantenere tali elementi nella Carta per la Qualità, se poi possono essere distrutti? Chiediamo alle più alte istituzioni capitoline, a cui spetta anche la responsabilità di istituire e applicare regole per la tutela del patrimonio collettivo e per l’identità storica e culturale della città, di non introdurre tale integrazione nell’ Elaborato G2, e di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità. E vogliamo fare presente che non rassicura la sottoposizione di interventi irreversibili a Commissioni e Tavoli, inevitabilmente soggetti alla discrezionalità personale, alle pressioni, e al contenzioso in sede giudiziaria, se possono prendere decisioni che annullano l’importantissimo e accurato lavoro svolto dagli uffici preposti nelle istruttorie per individuare quegli immobili di particolare pregio che meritano di essere tramandati alle generazioni che verranno. (in calce una osservazione del Presidente Caudo e la nostra risposta) (dalla Decisione di Giunta 19/2026) G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II Descrizione degli elementi In questa classe sono compresi gli edifici puntiformi individuati nell’arco temporale 1870- 1945, a cui è stato riconosciuto, ad esito di uno studio di selezione basato su ricerche bibliografiche e d’archivio, un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana. Il villino è una tipologia edilizia introdotta nella seconda metà dell’Ottocento per rispondere alle esigenze delle nuove classi sociali in ascesa; concepito come casa mono o plurifamiliari, comprende edifici isolati all’interno del proprio lotto di pertinenza e circondati da giardini privati più o meno estesi. La tipologia edilizia del villino compare ufficialmente nel Piano Regolatore del 1909 di Sanjust che prevedeva che venissero costruiti tutti intorno alla città tre tipi di abitazioni denominati “fabbricati”, “villini” e “giardini”. La differenziazione tipologica serviva ad evitare un’espansione a “macchia d’olio” della città alternando zone ad alta densità con altre a bassa intensità e diveniva pertanto uno strumento di pianificazione urbanistica. Il controllo della densità abitativa dei nuovi quartieri si fondava proprio sull’alternanza di edilizia intensiva ed edilizia estensiva. Pertanto, il villino, a Roma non è solo una tipologia costruttiva singolare a servizio della borghesia, come accade in tutte le città italiane, ma rappresenta uno strumento di pianificazione che caratterizza la scala urbana di intere aree della città. Negli anni ’20 del secolo scorso, questa tipologia, soprattutto nella sua variante di “casetta economica” viene ampiamente usata, al punto da caratterizzare interi quartieri di espansione, e da divenire la tipologia adottata in prevalenza nelle cosiddette Borgate-città Giardino, per la realizzazione della “città dei lavoro e dei lavoratori” Il panorama del villino appare quindi piuttosto variegato, sia in rapporto alla dimensione delle opere che alla ricchezza della loro architettura, e propone una gamma di esempi di qualità variabile: l’edilizia povera ma dignitosa di edifici quasi popolari e quella al contrario di lusso elevato negli  esempi in cui il villino si avvicina a essere una piccola villa urbana. Sebbene li villino sia adeguatamente rappresentato anche da esempi autoriali di alto livello architettonico, il panorama di questo tipo edilizio a Roma annovera centinaia di edifici che hanno valore sistemico piuttosto che singolare, in quanto  all’origine di intere parti di città da questi caratterizzate. L’edificio ha un’altezza generalmente compresa tra i due e i cinque piani fuori terra, così da mantenere una scala umana e domestica lontana dalla monumentalità dei palazzi nobiliari, ed è circondato da giardini di profondità non inferiore a quattro metri. Quanto alla tipologia del villino essa è estremamente varia tanto da comprendere vari stili  architettonici (neoclassico, neogotico, eclettico, razionalista) In questi progetti la capacità di qualificare a livello costruttivo e decorativo sia l’architettura che la scena urbana rappresenta anche la testimonianza dello stretto rapporto che legava le maestranze edili e i collaboratori artistici, il mondo professionale e quello dell’arte decorativa. L’obiettivo principale dell’identificazione della classe “Villini storici” all’interno dell’elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità è di assicurare la salvaguardia delle  testimonianze del passato, in cui si riflette l’evoluzione e la stratificazione dell’insediamento urbano, consentendo sia l’adeguamento alle esigenze dell’abitare contemporaneo mediante opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia compatibili, sia il rinnovo del patrimonio edilizio corrente meno qualificato, finalizzato, ad esempio, ad un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche. Pertanto, si definiscono i criteri e le modalità operative in considerazione dell’analisi delle caratteristiche specifiche delle tipologie edilizie e del tessuto urbano, attribuendo a ciascuna parte livelli differenziati di tutela e trasformabilità, proporzionati al valore e alle caratteristiche storico-tipologiche riscontrate. La tutela dei caratteri tipologici è finalizzata al riconoscimento degli elementi strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada pubblica, nonché le altezze e le articolazioni volumetriche. Tali aspetti costituiscono infatti l’espressione di un vero e proprio “sistema urbanistico”, la cui conservazione e analisi risultano utili per la riprogettazione, a diverse scale, del contesto circostante e dello spazio urbano, in una prospettiva di salvaguardia più evoluta e complessa. Indicazioni per la conservazione e la trasformazione Fermo restando l’obbligo di acquisire i pareri di cui all’art. 16, commi 9 e 10, delle NTA del PRG vigente, le categorie di intervento consentite si intendono, di norma, coincidenti con quelle previste per i tessuti urbani nei quali gli edifici risultano localizzati. Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia. Le categorie di intervento non son applicabili in modo automatico: la loro ammissibilità deve essere accertata mediante un processo di verifica che tenga conto non soltanto degli aspetti tecnici, ma anche, e soprattutto, del valore documentale e testimoniale del bene. Tale valutazione riguarda, in particolare, il grado di trasformabilità dell’edificio rispetto ai suoi caratteri tipologici, architettonici e stilistico-decorativi, quali fattori che ne determinano il valore storico e identitario. In questo senso, ogni intervento deve porsi l’obiettivo prioritario di preservare gli elementi qualificanti degli edifici e delle relative aree di pertinenza, salvaguardando la coerenza formale e materica e garantendo la continuità del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico. La redazione del progetto deve essere, dunque, preceduta e accompagnata da un’analisi storico-critica approfondita dell’edificio oggetto di intervento, finalizzata a verificare e documentare tutti i valori che lo caratterizzano: urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, decorativi e artistici. Tale analisi deve estendersi non soltanto al nucleo originario dell’edificio, ma anche alle eventuali aggiunte e modifiche intervenute nel tempo, in modo da restituire un quadro complessivo della sua evoluzione. È necessario evidenziare, da un lato, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici e decorativi che ne costituiscono i caratteri distintivi, e, dall’altro, le manomissioni o alterazioni che hanno compromesso l’organismo originario. Sulla base di questo processo conoscitivo sono definiti, caso per caso, in maniera puntuale il livello di trasformabilità dell’immobile e le modalità di intervento più adeguate, nel rispetto della sua identità storica e formale, ma anche in coerenza con le esigenze di adeguamento funzionale e abitativo contemporaneo; gli interventi possono essere soggetti a limitazioni o prescrizioni puntuali, che orientano le modalità operative  verso soluzioni rispettose delle caratteristiche originarie dell’edificio. In particolare, gli interventi sull’organismo edilizio, sulle sue Componenti e sulle relative pertinenze devono attenersi agli obiettivi specifici , alle prescrizioni e alle limitazioni d1 seguito riportate: – Conservazione dei caratteri strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada, l’altezza massima e la configurazione volumetrica. – Conservazione dei caratteri architettonici e costruttivi originari delle unità edilizie, qualora ne sia verificata la permanenza, nonché della composizione dei prospetti; – Conservazione delle facciate, comprensive delle superfici di finitura e del disegno degli infissi, con particolare attenzione agli elementi di valore formale e ai dettagli architettonici e decorativi se presenti – Conservazione/manutenzione degli spazi aperti, eventualmente ripristinando e/o aumentando la permeabilità dei suoli mediante l’eliminazione/sostituzione delle pavimentazioni bituminose o incongrue; – Conservazione/recupero/ripristino dei giardini storici/storicizzati, mantenendo gli elementi caratteristici, anche se aggiunti all’impianto originario in epoca successiva, quali passaggi esterni coperti o gazebi ottocento-primonovecenteschi; – Conservazione/manutenzione delle recinzioni, cancellate e muri perimetrali originari, se presenti, in quanto parti costitutive di un insieme unitario con le costruzioni; – Conservazione della sagoma degli edifici, fatta eccezione per l’eliminazione delle superfetazioni e per le modeste modifiche funzionali alle coperture, oltre agli adeguamenti strettamente necessari all’inserimento di impianti di sollevamento destinati al superamento delle barriere architettoniche. Nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, sono consentiti: – Accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari, in conformità alla normativa di settore nonché ai requisiti per l’edilizia residenziale riguardanti l’articolazione e il dimensionamento dei vani; -Eliminazione delle barriere architettoniche, previa verifica delle soluzioni tecniche e con l’adozione dei dispositivi maggiormente compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio; – Interventi finalizzati al risparmio energetico tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti; Adeguamenti sismici e tecnologici tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti. La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili: • categoria di intervento: descrizione dettagliata delle opere previste (demolizione, ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell’ambito delle categorie d’intervento definite dalle NTA del PRG e dalle norme vigenti; • caratteri distintivi e stilistici dell’edificio: nell’ambito della classe “villini storici” che include una gamma di esempi molto ampia e con caratteristiche differenti, identificazione della variante di appartenenza (numero di piani, articolazione degli ambienti, presenza di elementi decorativi, ecc); • caratteri strutturanti e caratteri architettonici e costruttivi originari: individuazione di tutti gli elementi originari preesistenti e permanenti che concorrono alla definizione della tipologia e del “sistema urbanistico” di riferimento; • parti dell’immobile interessate dall’intervento: descrizione analitica delle componenti edilizie, degli spazi aperti di pertinenza e degli eventuali altri elementi oggetto dell’intervento. Inoltre, gli studi devono riguardare l’edificio originario e le eventuali aggiunte o modifiche ed evidenziare sia gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, che le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all’organismo originale. Villino Via di Villa Sacchetti G2 FOTO AMBM (a corredo dell’articolo alcune immagini di edifici inseriti nella Carta per la Qualità) Riceviamo e pubblichiamo una risposta di Giovanni Caudo, capogruppo di Roma Futura,  Presidente della Commissione PNRR e Assessore all’Urbanistica della Giunta Marino (21 maggio 2026): In merito al post sul rischio della demolizione e ricostruzione degli edifici in Carta per la Qualità mi preme segnalare che nella variazione delle NTA si è realizzato un vulnus che come dichiarato anche dall’Assessore è destinato ad essere corretto nella fase di controdeduzioni alle osservazioni alle NTA. Infatti, la variazione delle NTA prevederebbe che nel caso di edifici vincolati dallo Stato la demolizione e ricostruzione sia soggetta al parere della Soprintendenza Statale, per gli edifici senza alcun vincolo la demolizione e ricostruzione sia sottoposta al parere del COQUE, mentre per gli edifici in Carta per la Qualità non sarebbe previsto nessun parere. Si tratta, come è evidente, di un esito illogico e non voluto di modifiche non coerenti e che sarà oggetto di correzione nel prossimo passaggio in Aula Giulio Cesare. Per gli edifici in Carta per la Qualità nel caso di demolizione e ricostruzione la correzione prevederà l’obbligo preventivo del parere della Sovrintendenza. In questo senso le modifiche apportate alla tavola G2 non comportano alcun abbassamento del livello di tutela.” Il  commento di Carteinregola Apprendiamo con soddisfazione che un aspetto delle modifiche alle  NTA adottate l’11 dicembre 2024  che ci aveva visto fortemente contrari proprio per i rischi per il nostro patrimonio storico architettonico sia oggetto di ripensamento. Tuttavia non concordiamo con il Presidente Caudo  sul fatto che le modifiche introdotte dalla Proposta di Delibera  nel G2 Guida per la qualità degli interventi, oggetto del nostro articolo e del nostro allarme, “non comportino alcun abbassamento del livello di tutela”. La vera domanda è : se un edificio in Carta per la qualità può essere abbattuto e ricostruito, che senso ha inserirlo nella Carta per la qualità? Tanto più che gli edifici che non hanno più le caratteristiche di interesse storico e culturale possono, da sempre, essere stralciati dalla Carta e a quel punto vengono trattati come tutti gli altri edifici. E’ estremamente pericoloso inserire nel G2 “Guida alla Qualità degli Interventi” la possibilità che edifici in Carta per la Qualità vengano demoliti e ricostruiti, o anche pesantemente ristrutturati. Peraltro tutto il censimento della CpQ (allegato G1) è stato verificato, emendato, e aggiornato due volte negli ultimi quattro anni. Che senso ha mettere ora in dubbio la validità del lavoro fatto dai tecnici e dagli universitari? Sta all’Amministrazione proseguire sulla meritevole strada intrapresa di aggiornamento biennale del censimento.  E c’è un altro aspetto da segnalare: il parere della sovrintendenza Capitolina è  previsto per la “Ristrutturazione Edilizia” con modifica di sagoma, sedime, prospetto e delle caratteristiche tipologiche e plano-volumetriche. Un edificio di grande qualità architettonica, quali sono tutti quelli censiti in Carta per la Qualità,  non solo non deve essere demolito e sostituito, ma non deve neanche essere stravolto nelle sue caratteristiche tipologiche e formali. Infine una delle “invenzioni” più importanti del PRG del 2008 sono le “Morfologie”, il primo elemento tra quelli elencati all’art. 16 delle NTA, che rischia, se non verrà emendato il testo adottato, di perdere ogni capacità di tutela del paesaggio urbano di pregio. Continuiamo quindi a non comprendere la necessità di inserire nelle regole pensate per salvaguardare immobili di pregio la possibilità della loro distruzione.Anche se sottoposta al parere dell’ennesima costituenda Commissione. (Susanna Le Pera e Anna Maria Bianchi) Il 22 maggio è pervenuta anche una risposta dell’Assessore Veloccia, vedi Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica) del 25 maggio 2026 Vedi anche *  Modifiche al PRG cronologia materiali * Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. * Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 *  Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  20 maggio 2026 (ultima modifica 26 maggio 2026) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] vedi La Carta per la Qualità La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 [2] Vedi Via Ticino non è che l’inizio: arrivano gli effetti del Piano casa della Regione Lazio di Paolo Gelsomini 12 gennaio 2018 [3] vedi Villa Paolina è (quasi) salva 21 giugno 2019 vedi anche l’lniziativa di Carteinregola 10 parole per l’urbanistica del 1 luglio 2019 “Conoscere il PTPR per tutelare il Paesaggio” con un focus su tutela del Paesaggio urbano e in particolare del centro storico e della città storica, sala della Parrocchia di San Saturnino  (> vai al programma) [4] Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 vedi Modifiche NTA Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025  Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea l’11 dicembre 2024 Vai alle Osservazioni di Carteinregola alle NTA del PRG adottate – inviate il 3 aprile 2025 [5] vedi l’intervento dell’Assessore Veloccia al convegno di AVS del 18 febbraio scorso sulle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore  Modifiche alle NTA del PRG, a che punto siamo (con un intervento dell’Assessore Veloccia) [6] vedi Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA]
May 20, 2026
carteinregola
Rendita urbana e finanziarizzazione
Sintesi del 5° Dialogo di RomaRicercaRoma a cura di Ella Baffoni, Barbara Pizzo, A.Valentinelli (ph: AV – Via del Pigneto, intervento edilizio del 2025 tra i villini della Cooperativa Ferrovieri degli Anni ’30) Il quinto Dialogo di Roma Ricerca Roma si è tenuto il 4 febbraio 2026, nella sede di Esc, Atelier Autogestito in Via dei Volsci 159; dedicato ai temi della “Rendita urbana e finanziarizzazione” ha proposto una riflessione che, a partire dal “Manifesto per non morire di rendita”, lanciato la scorsa estate da Walter Tocci dopo le vicende urbanistiche milanesi, ha coinvolto Antonio Longo, docente del Politecnico di Milano, tra i primi firmatari dell’Appello contro il Decreto Salva Milano, e Lucia Tozzi, giornalista indipendente, autrice del graffiante saggio “L’invenzione di Milano“, che quelle vicende hanno seguito da vicino. Affiancati dal contributo di Walter Tocci sui “Nuovi palazzinari”, ne hanno poi interrogato evoluzione, riflessi e scenari, Maria Kaika, docente di Ecologia Politica urbana all’Università di Amsterdam, che ha illustrato la propria recente ricerca “Class meets land” sull’ultimo secolo di storia della Bicocca di Milano, e Barbara Pizzo, docente di urbanistica alla Sapienza, che ha raccolto la sua lunga riflessione nel libro “Vivere o morire di Rendita”, un testo oggi fondamentale per comprendere i meccanismi disfunzionali di trasformazione delle città. Dal pubblico presente, riportiamo infine la riflessione di Filippo Celata. A introdurre e moderare Alessandro Torti di Esc con Alessandra Valentinelli per RRR; di seguito un breve resoconto dei temi emersi raccolto da Ella Baffoni che ringraziamo. Alessandro Torti, Esc Atelier Rendita e finanziarizzazione rappresentano un nodo essenziale per la lettura del fenomeno urbano, e oggi saranno osservati a partire dai due tra i casi più importanti dello sviluppo urbano in Italia: Milano, dove le inchieste hanno messo in crisi i cardini di questo modello, e Roma con la sua tradizione e storia della rendita. Per un confronto, mi limito a lanciare alcuni spunti di ciò che chiamerei “diritto alla città”, a partire dal rapporto tra legalità e legittimità urbanistica nel garantire qualità della vita e dell’abitare che interroga l’opportunità di certe pratiche, ovvero i “margini” (ossia limiti e possibilità di azione) offerti dal quadro normativo ai meccanismi di cattura della rendita. Preme inoltre interrogarsi sul significato della rendita e la sua portata attuale che, se sinora ha permesso di comprendere molte delle dinamiche di trasformazione urbana, oggi sembra mostrare un cambio di scala, non più limitato ai soli territori metropolitani ma proiettato a una dimensione sovranazionale e geopolitica dove i comportamenti riconducibili alla rendita paiono riprodursi, come accade per la ricostruzione a Gaza. Per chiedersi infine quali mobilitazioni sono possibili per contrastare la rendita, guardando non solo al rapporto faticoso tra vertenze e amministrazione, o tra vertenze stesse per l’abitare, ma alla segmentazione della rendita che vede, da un lato, il capitale finanziario sfruttare la rendita con evidenti impatti sul territorio e, dall’altro, una rendita pulviscolare di piccoli proprietari che sembra voler partecipare al “gioco” della rendita, generando se non un nesso, un consenso sociale per i grandi meccanismi finanziari. Alessandra Valentinelli, Roma Ricerca Roma Ci ha chiamato qui la necessità di discutere alcuni fatti e idee di grande importanza per cogliere le attuali dinamiche della trasformazione urbana, dopo la pubblicazione del “Manifesto per non morire di rendita” di Walter Tocci a sua volta sollecitato dalle inchieste sull’urbanistica milanese, e dall’appello promosso con altri colleghi del Politecnico da Antonio Longo contro il “SalvaMilano”. Quest’ultima iniziativa nasceva dalla volontà di fermare la proposta di legge che aveva l’obiettivo di “sbloccare” i cantieri milanesi, intervenendo su strumenti urbanistici e interventi di rigenerazione urbana, di cui sanare presunti abusi edilizi in una sorta di gigantesco condono preventivo valevole per tutto il territorio nazionale. Cronache che, al di là degli aspetti legali, meritano di esser osservate attentamente con gli strumenti di analisi offerti da Barbara Pizzo nel suo libro “Vivere o morire di rendita” edito da Donzelli: un testo che offre una ricostruzione della rendita urbana, e del suo significato al mutare di fasi e meccanismi, ed il suo legame strettissimo con la finanziarizzazione, evidenziando la rapidità con cui si creano e ricreano “sinergie” tra queste due componenti essenziali del capitalismo contemporaneo, che portano a privilegiare investimenti di alta redditività (uffici, appartamenti di lusso), bassa concorrenza (studentati) e scarsa regolazione (affitti brevi…), al di la di ogni riflessione sui bisogni reali. Ne risulta che pian piano la città non è più un insieme di luoghi, diventa un insieme di beni, dove non contano più i cittadini e i bisogni sociali, ma gli asset, i valori, persino gli stock di abitazioni vuote. Contemporaneamente cambia il rapporto con l’amministrazione: se a Milano si frammenta il Piano regolatore in episodi edilizi, a Roma si stanno per cambiare le regole contenute nelle Norme Tecniche del Piano Regolatore, svuotate dei loro poteri di controllo e tutela degli interessi pubblici e collettivi. Ai vecchi strumenti di governo unitario della città, si sostituiscono norme disfunzionali: i premi di cubatura, la monetizzazione ordinaria dei servizi, i facili cambi d’uso che rendono la città ostile, dove crescono le disuguaglianze, l’espulsione dei ceti fragili e meno abbienti, e la impoveriscono, favorendo una selezione negativa delle funzioni, la rincorsa dei grandi eventi (olimpiadi, giubilei…). Come contrastare queste tendenze? Certo con la mobilitazione dei cittadini. Ma poi si potrebbe imporre la ridistribuzione del valore catturato dalla rendita, la difesa dei vuoti urbani per lasciarli vuoti a fini sociali e ambientali, e soprattutto la questione della decadenza dei diritti edificatori, che non sono connaturati alla proprietà e non possono essere “conservati” all’infinito. Antonio Longo, Politecnico di Milano L’appello contro il Decreto SalvaMilano è nato dall’iniziativa di un gruppo di persone, in parallelo con un appello proposto dal giornalista Barbacetto, lo stesso che in questi giorni ha lanciato l’allarme sulla “riforma” della Corte dei Conti approvata il 27 dicembre 2025 il cui effetto sarà di rendere immuni gli amministratori milanesi accusati di abusi edilizi e falso dal pagamento di danni erariali milionari causati non facendo versare i giusti oneri ai costruttori. La mobilitazione contro il progetto di legge del centrodestra nasce dalla constatazione del deperimento della città di Milano, che mostra brillanti isole di crescita in un lago di depressione, dove crescono la disuguaglianza, la difficoltà di accesso all’abitare e l’espulsione delle popolazioni meno abbienti dalla città. Ormai della questione ambientale non si parla più, perché richiederebbe uno sguardo di scala metropolitana. Eppure a Milano di Piani regolatori se ne sono fatti, persino troppi. Moratti, Pisapia, Sala: si sono fatti e approvati e poi rifatti ogni cinque anni circa. Ma lo sviluppo della città non ha affatto seguito quei piani, ha preso altre strade. Sotto lo slogan della rigenerazione urbana si è attuata una sostituzione edilizia, rinunciando a una visione e a un progetto pubblico di cambiamento della città. E producendo un paradosso: oggi ci sono i fondi per la valorizzazione ma mancano le aree disponibili, nel comune di Milano sono finite; così per la riforestazione, ci sono i soldi e gli alberi nei vivai, non c’è terreno disponibile dove piantarli. Inoltre, si è prodotta una mutazione nella pubblica amministrazione, che ha subìto una straordinaria frammentazione rendendo quasi automatica la collaborazione con i soggetti privati. Un esempio? La manutenzione ordinaria, come quella di strade e marciapiedi, diventa straordinaria e viene appaltata. Gli operatori privati spesso fanno lavori abborracciati, diminuiscono le caditoie, l’acqua stagna, l’asfalto si buca, ed ecco i problemi di decoro e la nuova emergenza. Anche per questo si pensa ora di sostituire il basolato di pietra con l’asfalto; peccato però che le strade con le pietre assorbono la pioggia, l’asfalto no e il ciclo emergenziale ricomincia, ma poiché i ciclisti a Milano sono molti, la sostituzione viene appoggiata persino dagli ambientalisti. Milano affida in concessione ai privati molti servizi, le piscine per esempio. Per trent’anni. Così cambiano il senso e la gestione dei servizi pubblici, che diventano nei fatti privati. Le piscine “a uso pubblico” non rispondono più ai bisogni del tempo libero, ma una diversa logica di mercato e di sport che non si preoccupa più di essere accessibile e popolare. Questo apprezzamento per il privato a scapito del progetto pubblico ha ricadute anche sulle scelte strategiche: a Milano le linee della metropolitana non escono dai confini comunali, e ciò accade nonostante la scala metropolitana del pendolarismo. Lo stesso vale per il tema ambientale, ma l’area vasta non entra mai nel discorso pubblico. Alla rendita finanziaria interessa solo il cuore della città. Che fare? La questione è squisitamente politica. Bisogna ricominciare a tenere in evidenza la dimensione pubblica, ricostruire l’affidabilità che ha perso delegando funzioni e scelte ai privati. Serve una nuova cultura, una nuova desiderabilità urbana. Un’idea di città. Lucia Tozzi, giornalista e ricercatrice Milano è in forte trasformazione persino ora. La vendita dello Stadio di San Siro, lo sgombero del Centro sociale Leoncavallo (come a Torino di Askatasuna) parlano chiaro. Il divario tra narrazione e realtà è in atto da tempo: avviato con Expo 2015, proseguito per la candidatura alle Olimpiadi invernali nel 2018, nel 2023 ha raggiunto il culmine. La disinvoltura della classe dirigente e il suo atteggiamento predatorio è talmente evidente che ha iniziato a palesarsi un diffuso dissenso, acuito dalla questione abitativa. Ora che le Olimpiadi sono cominciate, è chiaro che i finanziamenti pubblici e privati non hanno mantenuto le loro promesse: opere non finite, dissesti ambientali, alti extracosti, b&b semivuoti, vendita di biglietti al minimo, tanto che a Milano ora si teme che gli investitori tornino a puntare su Roma o su altre città, magari medio-piccole. Si è puntato a fare di Milano la città dei ricchi: è persino circolato uno studio, pompato dai giornali, che segnalava come in città il 10% della popolazione fosse milionaria, una cifra impossibile, salvo, a ben vedere, che il preteso studio era stato redatto da una società che vende passaporti ai milionari, per aumentare il proprio giro di affari. A favore della narrazione sulla città dei ricchi si è messa da parte la già discutibile retorica della “Città dei 15 minuti”, le strategie partecipative avviate allo scopo, l’urbanistica “tattica”: basta Green Deal, ora si punta sul lusso. Intanto si sono svenduti e privatizzati, in modo miope e solo per “far cassa”, gli scali ferroviari, aree strategiche nella penuria milanese di grandi vuoti urbani, semi centrali, che pure serviranno e bisognerà ricomprarli, ma nel frattempo i costi si saranno alzati, se non raddoppiati. La finanziarizzazione rende astratte le aree, ma le ricadute sulla città sono drammaticamente reali e tangibili. E’ dunque fondamentale difendere i territori, porre ostacoli materiali a questa onda. E sì, lottare anche contro la trasformazione normativa. La prima azione dell’economia finanziaria è la modifica delle leggi per rendere legale quel che oggi è illegale. Walter Tocci, Roma Ricerca Roma Chi sono oggi i ricchi? Chi è l’immobiliarista? Il presidente degli Stati Uniti, Trump, è un immobiliarista. La nuova concezione della diplomazia americana vede gli interessi dei suoi clan nelle mani dei suoi uomini, Witkoff e Kushner, che controllano tutti i dossier più importanti, dal Medio Oriente all’Ucraina, alle relazioni con Russia e Cina, all’accaparramento delle terre rare, ma la voce più importante dei dossier è la rendita fondiaria, fatto ormai accettato senza scandalo. Anni fa l’immobiliarista era disprezzato, considerato un approfittatore, qui a Roma chiamato “palazzinaro”. Ora è a capo dell’impero. “Roma moderna” di Italo Insolera ha accompagnato tutte le mobilitazioni cittadine dagli anni ’60. Se sorgesse un nuovo movimento, il libro di riferimento sarebbe quello di Barbara Pizzo, “Vivere o morire di rendita”. Nel dopoguerra è stato il cinema a farci capire cos’era la rendita fondiaria, da “L’onorevole Angelina” di Luigi Zampa, a “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, fino a “Le mani sulla città” di Francesco Rosi. Il cinema e la letteratura: su tutti, Calvino con “La speculazione edilizia”. Contro la speculazione edilizia, contro il potere della rendita e la corruzione politica, il PCI negli anni ’70 e ’80 ha fatto grandi battaglie; indimenticabile quel “A’ Fra, che te serve” detto dal costruttore Caltagirone all’uomo di Andreotti, Franco Evangelisti, ripreso dai manifesti attacchinati in tutta la città. Del resto, già negli anni ’60 il blocco edilizio affossò la proposta di legge Sullo che voleva espropriare preventivamente le aree da trasformare, spostando il probabile profitto alle casse dello Stato invece di lasciarlo ai palazzinari. Anche su questo conflitto si è rischiato il colpo di stato, il Piano Solo. È poi degli anni ’80 la prima finanziarizzazione: i finanzieri (Romagnoli con Acqua Marcia, Cabassi a Torre Spaccata, Ligresti e Caltagirone) avevano un portfolio di aree di tutto rispetto. Del resto, Berlusconi stesso ha dichiarato più volte che Milano 2 è stata “l’accumulazione originaria” da cui ha creato il gigante Mediaset. Negli anni ’90 ecco il Fondo finanziario “spersonalizzato”, che mira non solo alla costruzione ma anche alla gestione del costruito. Si ritirano dal capitalismo industriale classico le grandi famiglie (Agnelli, Pirelli, Falk, Tronchetti Provera …) e si trasformano. Qui è cominciato il declino italiano, aggravato poi dalla crisi bancaria degli anni ’10 del 2000, prodotta dall’afflosciarsi della bolla immobiliare americana che ha generato enormi debiti bancari. Anche oggi il capitalismo ha la sua forza nella rendita, nel giocare con gli elementi di monopolio. Tre fondi di investimento (BlackRock, Vanguard, State Street) controllano l’80% delle azioni nel mondo. In questo scenario si è realizzato il naufragio del discorso pubblico. Non è più necessario corrompere o minacciare golpe, la rendita sta vincendo anche se non tutti l’hanno capito. Non siamo più capaci di aprire un discorso o una rivendicazione se non c’è un magistrato che indaga. Eppure, anche se a Milano non ci fosse stata alcuna mazzetta sull’urbanistica, la questione sarebbe tuttavia gravissima. È comunque quello l’humus in cui alligna la corruzione e la prevalenza dell’interesse privato su quello pubblico. Quella prodotta dalla rendita è una ricchezza che non ha alcun merito. Basta vedere cosa è successo a Bufalotta: la rendita è stata del 106% rispetto ai costi di costruzione, ma il costruttore ha versato in oneri appena il 6%, molto meno di quanto paga di tasse un operaio. Insieme alla rendita è cambiato anche l’immobiliarista. Oggi la rendita pura estrae valore e lo rende astratto, così il rentier entra in politica, Berlusconi prima, Trump poi, insegnano. Nei prossimi anni probabilmente vedremo un quarto tipo di rendita, quella militare che si è già affacciata con i rendering sulla ricostruzione di Gaza, sfruttando gli scenari di guerra come praterie da mettere a reddito. Oggi i palazzinari sono già capi di stato. Maria Kaika, Università di Amsterdam (traduzione dall’inglese – ndr) La ricerca che ho condotto con Luca Ruggero, su 150 anni di storia della Bicocca di Milano, ci spinge a riconsiderare le nostre analisi sulla finanziarizzazione come mero prodotto di alta finanza delle élite globali, per ricondurne le dinamiche ai conflitti di classe che hanno attraversato l’ultimo secolo: lotte per il territorio che sono all’origine anche della recente transizione al capitalismo finanziario. Il caso Pirelli-Bicocca ritrae infatti la rendita finanziaria come processo “vivo”, non astratto, radicato nella storia locale dei conflitti sociali per contrastare i quali la rendita si è inserita nei circuiti del capitale globale. Partendo dall’élite locale di operai e imprenditori dell’industria milanese, lo studio ci ha permesso di osservare da un lato la lunga mutazione del capitale produttivo in asset della rendita speculativa, dall’altro il ruolo attivo, non passivo, svolto dalla classe lavoratrice in questa ristrutturazione: un ruolo da protagonista che tutt’oggi conserva. Si nota in particolare come, dagli anni ’80, la mutazione avvenga non per la pressione della finanza globale, ma per la ricerca delle élite locali di nuove forme di accumulazione capitalistica, evidenziando quindi quanto i vecchi terreni a destinazione industriale non siano mai stati davvero un asset “improduttivo” ma un fattore complesso, spesso contraddittorio, del conflitto capitale-lavoro. Quando nasce nel 1872, la Pirelli impiega 55 operai. La storia delle origini è segnata dall’arrivo della prima manodopera dalle campagne, dai Moti di Milano del 1889. Nel 1906 Pirelli acquista gli oltre 220.000 metri quadri dell’area Bicocca: chiama gli architetti, vuole rendere la fabbrica uno spazio accogliente per i lavoratori, la dota di servizi. Mentre la forza lavoro sale a 3.700 operai, nel 1922 la retorica “corporativa” del regime fascista impone a Pirelli la costruzione del Borgo Pirelli: un nuovo spazio industriale che gli operai iniziano a riconoscere, dentro e fuori la fabbrica, come luogo proprio; un radicamento nel territorio, materiale e simbolico, che partecipa alla formazione della coscienza di classe e trasforma la fabbrica in un centro della Resistenza partigiana. Sono 186 gli operai arrestati per gli scioperi del 1944, 171 inviati ai campi di concentramento, e sono gli operai a gestire la produzione fino al rientro dei Pirelli dalla Svizzera nel 1946. Dopo la guerra la fabbrica, coi suoi 12.000 lavoratori, diventa una roccaforte del movimento operaio, un laboratorio di lotte che negli anni ’60 e ’70 si conquista il nome di “Stalingrado” d’Italia. Con gli “Anni di Piombo” e la radicalizzazione del conflitto nei reparti, inizia la delocalizzazione in unità più piccole, disperse, flessibili, e con gli anni ’80, la proprietà comincia a proporre Bicocca come futuro Polo “Technocity”. Nel 1991 le aree dismesse in Bicocca sono iscritte a bilancio: un capitale sino allora improduttivo diventa un asset che ne triplica il valore, e mentre perde il controllo del ramo industriale, nasce Pirelli Real estate. La famiglia così non solo sopravvive alla crisi mondiale del manifatturiero, ma avvia la metamorfosi che la guiderà all’high tech post-fordista, poi al capitale finanziario. Abbandonato il progetto Technocity, Bicocca è oggi un quartiere residenziale, polo di cultura, commercio e innovazione, la versione “decaffeinata” della vecchia periferia, espropriata agli operai e “rigenerata”. Oggi con il benestare delle istituzioni che ne hanno facilitato la trasformazione urbanistica e funzionale, il core business Pirelli è diventato la rendita urbana finanziarizzata. Barbara Pizzo, Sapienza Università di Roma, Roma Ricerca Roma La questione della rendita e della speculazione immobiliare non ha travolto solo Milano, ma anche Roma e tante altre città. Se si confrontano la relazione di Walter Tocci, che ci ha offerto un panorama ad ampio raggio, e quella di Maria Kaika, che si è concentrata su Milano con una rigorosa ricostruzione del caso Bicocca in una prospettiva di geografia urbana e di storia del lavoro, risulta evidente come la rendita fondiaria, lungi dall’essere un elemento marginale o “improduttivo” dell’economia, sia divenuta centrale nel capitalismo contemporaneo. Il principale meccanismo di riproduzione capitalistica oggi è un processo che ha profonde radici nel passato, tanto che, per entrambi, quelli che potrebbero apparire come sviluppi puramente economici sono in realtà profondamente politici, implicando conflitto di classe, complicità dello Stato e lo smantellamento deliberato di precedenti assetti sociali. Chi non ricorda l’invettiva del ’74 di Agnelli contro i rentiers che chiamò “gruppi sociali improduttivi”? Eppure, anche i grandi imprenditori industriali si sono comportati da rentier. Tocci spazia dalla Roma del Dopoguerra fino ai progetti sulla Nuova Gaza. Kaika fa l’opposto, analizza una situazione particolarissima. Se per Tocci l’operaio è vittima dei rentiers, per Kaika la coscienza di classe dei lavoratori è radicata nello spazio, e lì si esprime. Se per Tocci il motore della rendita è la polarizzazione finanziaria guidata dai rentiers capi di stato, per Kaika è già parte della vecchia strategia industriale: non quindi una nuova invenzione ma una mutazione. La storia sarebbe potuta andare diversamente. Ognuno di questi approcci ci aiuta a capire meglio e a prendere posizione. Le diverse forme di rendita, infatti, convivono e si manifestano alle diverse scale, e non possiamo comprendere la finanziarizzazione separatamente dalla rendita urbana, che implica uso del suolo e trasformazioni urbane. Gli assetti territoriali sono assetti sociali. Anche oggi ci sono urbanisti critici e ci sono istanze di “classi subalterne” espropriate di diritti che spesso non hanno mai avuto: agenti storici, non passivi, di trasformazione che esprimono, e agiscono, secondo una coscienza radicata nel territorio; una agency al lavoro che chiarisce che la finanziarizzazione non è solo il prodotto “astratto” delle logiche delle élite globali, lontane dai nostri ambienti di vita, ma di scelte “concrete” vicine a noi, il che apre alla possibilità di riconoscere e contestare i connessi atti di espropriazione. Ricordando, come ho provato a spiegare nel mio lavoro, che bisognerebbe intervenire non solo “a valle”, ma anche “a monte”, del processo di produzione di rendita e di estrazione del valore, diventa essenziale il riferimento al contrasto alle modifiche legislative se queste sono orientate a “facilitare” le trasformazioni di tale natura – come le nuove Norme Tecniche del Piano Regolatore di Roma, uno dei più gravi errori che si stanno compiendo in questa consiliatura. Filippo Celata, Sapienza Università di Roma, Roma Ricerca Roma La vera posta in gioco è la regolazione delle funzioni della città. Un esempio? Nella nuova progettazione dell’area dei Mercati Generali, qualcuno ci spieghi qual è la necessità della città per realizzare proprio in quella zona uno studentato. Di cosa c’è bisogno invece in quella parte della città? Nell’interesse di chi si vuole costruire? Questa è la sfida più complicata e vitale oggi. 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March 22, 2026
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