Sei contraddizioni nella riforma della magistratura
Quando si vuole cambiare una parte della Costituzione il minimo richiesto
sarebbe che le nuove norme siano coerenti tra loro e con quelle che non vengono
coinvolte nelle modifiche. Invece, il testo della legge di revisione
costituzionale di sette articoli del Titolo IV della seconda parte della Carta
Costituzionale è colmo di contraddizioni.
Ecco le sei incongruenze più evidenti.
* Il Consiglio Superiore della Magistratura viene duplicato: uno per i giudici,
l’altro per i pubblici ministeri. Una scelta che dai promotori viene ritenuta
coerente con la netta separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e
requirenti, che è in palese contrasto con la composizione dell’Alta Corte
Disciplinare, nuovo organismo istituito dalla riforma, dove si ritroveranno
insieme giudici e pubblici ministeri.
* Se le carriere tra magistrati giudicanti e requirenti devono essere
assolutamente divise, non si comprende per quale ragione la riforma introduca
la possibilità che il Consiglio Superiore della Magistratura dei giudici
possa – per meriti insigni – ammettere alle funzioni giudicanti della Corte
di Cassazione anche “appartenenti alla magistratura requirente”.
* L’Alta Corte Disciplinare esercita la giurisdizione disciplinare nei riguardi
dei magistrati ordinari, escludendo quelli amministrativi, contabili e
militari. In questo modo l’Alta Corte si configura come un giudice speciale.
Ci si può chiedere quale sia la ragione per trattare in modo diverso i
magistrati ordinari da tutti gli altri, tenendo conto che la vigente
Costituzione stabilisce che “non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali” (art. 102).
* Il testo di revisione prevede che “contro le sentenze emesse dall’Alta Corte
in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto
dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”. Ma la
Costituzione prescrive che “contro le sentenze … è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazioni di legge” (art. 111).
* Togliendo al Consiglio Superiore della Magistratura la competenza relativa ai
provvedimenti disciplinari e lasciando quella relativa ai trasferimenti dei
magistrati, di fatto si crea un conflitto di competenze per i trasferimenti
d’ufficio, poiché il potere di trasferire spetta ai Consigli Superiori e
quello di utilizzare il trasferimento come sanzione spetta all’Alta Corte.
* Nell’Alta Corte faranno parte “sei magistrati giudicanti e tre requirenti”.
Si tratta di una proporzione (2/3 e 1/3) che non rispecchia il numero reale
dei giudici e dei pubblici ministeri in servizio (3/4 e 1/4). Nessuno ha
spiegato perché la proporzione è stata alterata a favore dei magistrati
requirenti e a scapito dei giudicanti.
Di fronte a queste evidenti incongruenze e ad altre scelte irragionevoli (basti
ricordare il sorteggio) contenute nel testo di revisione della Costituzione ci
si può chiedere se i presentatori (Giorgia Meloni e Carlo Nordio) l’abbiamo
davvero scritto, o almeno letto e compreso.
Se non si trattasse della Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della Giustizia si potrebbe parlare di dilettanti allo sbaraglio. Forse invece
queste contraddizioni sono volute, per incuneare scientemente contrasti tra i
magistrati e nelle norme costituzionali relative alla magistratura. “Divide et
impera”, ci ammonisce la nota locuzione latina.
In ogni caso, non è possibile approvare questa riforma sgangherata della
Costituzione. Anche soltanto, come scrisse Dante Alighieri, “per la contradizion
che nol consente”.
Rocco Artifoni