La macchina decide. Chi risponde?
I decreti attuativi sull’intelligenza artificiale approvati il 10 giugno 2026
aprono una stagione nuova. Ma aprono anche una domanda che nessuna norma tecnica
può chiudere da sola.
Il 10 giugno 2026, quasi in sordina, il Consiglio dei Ministri ha approvato in
esame preliminare i decreti legislativi attuativi della legge n. 132 del 23
settembre 2025, che delega il Governo ad adeguare l’ordinamento nazionale al
Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale — il cosiddetto AI Act (Reg.
UE 2024/1689). Non è un dettaglio tecnico, né una delle tante circolari che
transitano nei bollettini ufficiali senza lasciare traccia nel dibattito
pubblico. È il momento in cui l’Italia smette di ricevere le regole
dell’intelligenza artificiale dall’esterno e comincia — almeno formalmente — a
farle proprie, traducendole in obblighi giuridici esigibili, in responsabilità
individuali perseguibili, in sanzioni penali effettive.
Quello che è entrato nell’ordinamento in punta di piedi ridisegna in modo
profondo i confini tra chi governa i sistemi automatizzati e chi risponde quando
quei sistemi sbagliano o fanno del male. Varrebbe tenerlo a mente, in un Paese
che tende a trattare il recepimento europeo come un adempimento burocratico
piuttosto che come un’occasione di riforma.
Il quadro: da Bruxelles a Roma
L’AI Act europeo classifica i sistemi di intelligenza artificiale per livelli di
rischio. Quelli ad alto rischio — impiegati nell’amministrazione della
giustizia, nel controllo delle frontiere, nell’accesso alle prestazioni sociali,
nella valutazione del merito creditizio, nella selezione del personale pubblico
— sono soggetti agli obblighi più stringenti: trasparenza, supervisione umana,
documentazione tecnica, registrazione obbligatoria in una banca dati europea.
Non basta costruirli: bisogna tenerli sotto controllo, monitorarli nel tempo,
essere in grado di spiegarli.
La legge delega italiana del 2025 ha recepito questo impianto aggiungendo però
un elemento che l’Europa aveva lasciato in gran parte agli Stati membri: la
dimensione penale e quella della responsabilità. I decreti attuativi del 10
giugno completano l’architettura, distribuendo competenze tra AgID come autorità
di notifica e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale come autorità di
vigilanza del mercato, e declinando in modo specifico gli obblighi per la
pubblica amministrazione, le professioni, la sanità, il lavoro.
Il nuovo art. 437-bis c.p.: quando l’omissione diventa reato
La novità più densa di conseguenze sul piano pratico è l’introduzione dell’art.
437-bis nel codice penale. La disposizione sanziona l’omessa adozione delle
misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio,
nonché la loro alterazione deliberata, quando da tali condotte derivi un
pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato.
Due caratteristiche meritano attenzione. La prima: la punibilità è ancorata al
pericolo concreto, non alla mera violazione formale. Non basta che la misura di
sicurezza manchi: occorre che la sua assenza abbia creato un rischio reale,
verificabile, non ipotetico. Il legislatore ha voluto evitare la
criminalizzazione degli errori tecnici, delle imperfezioni operative, delle
lacune documentali prive di effetti sul mondo. La seconda: per la forma colposa
è richiesta la colpa grave. Uno scostamento veniale, una disattenzione isolata,
un aggiornamento ritardato non bastano.
A questa responsabilità penale individuale se ne affianca una collettiva: il
decreto estende le conseguenze all’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, quando il
vantaggio tratto dall’impiego del sistema sia riconducibile all’organizzazione
nel suo complesso. Le persone giuridiche non possono più limitarsi a scaricare
la responsabilità sui singoli tecnici o dirigenti operativi. Se il sistema era
strutturalmente carente, se la governance era inadeguata, se i modelli di
organizzazione e controllo erano assenti o decorativi, l’ente risponde.
La pubblica amministrazione: il nodo irrisolto
Il discorso sulla pubblica amministrazione è il più urgente, e il più difficile
da chiudere con soddisfazione.
L’intelligenza artificiale è già dentro la pubblica amministrazione italiana.
Non come ipotesi futuristica, ma come realtà operativa. Algoritmi che supportano
la valutazione delle domande di accesso alle prestazioni sociali, sistemi di
profilazione del rischio in ambito fiscale, strumenti di supporto alle decisioni
in materia di appalti, selezione del personale, pianificazione urbanistica.
Un’indagine recente di AgID ha censito oltre centoventi progetti di intelligenza
artificiale nelle amministrazioni centrali, cinquanta dei quali nelle cosiddette
infrastrutture sociali.
Il problema è che gran parte di questi sistemi è stata adottata senza un quadro
normativo che ne regolasse la responsabilità. Si è usato l’algoritmo come se
fosse uno strumento neutro, come se la sua applicazione fosse equiparabile
all’uso di un foglio di calcolo. Non lo è. Un sistema di intelligenza
artificiale che produce output su cui si fondano decisioni amministrative
orienta scelte, distribuisce chances, penalizza o avvantaggia individui e gruppi
sulla base di variabili che spesso nessuno ha analizzato criticamente.
I decreti attuativi intervengono su questo punto con una previsione che suona,
sulla carta, incoraggiante: la pubblica amministrazione è tenuta ad attivare
percorsi di formazione coordinati con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione,
articolati su tre livelli di competenza. È tenuta a garantire la supervisione
umana sulle decisioni ad alto rischio, a documentare i sistemi utilizzati, a
sottoporli a verifica, a renderli spiegabili. Ma chi controlla, e come? La
governance distribuita tra AgID, ACN e Garante per la protezione dei dati ha una
logica di specializzazione che può essere razionale, ma porta con sé il rischio
della frammentazione, dei conflitti di attribuzione, delle zone grigie in cui
nessuno si sente davvero responsabile. È uno schema che l’Italia conosce bene, e
di cui ha pagato costi alti in altri settori regolatori.
La cornice antropocentrica: dichiarazione di intenti o vincolo effettivo?
Il comunicato governativo dichiara che la scelta di fondo è «promuovere
l’innovazione, ma governarla dentro una cornice antropocentrica: l’IA può
sostenere decisioni, servizi, formazione e competitività, ma non sostituire la
responsabilità umana né comprimere i diritti fondamentali».
Il problema è che nel diritto pubblico italiano le formule di principio hanno
una vita molto più lunga delle loro conseguenze pratiche: sopravvivono nei
comunicati, nelle premesse normative, nei discorsi di presentazione, e si
dissolvono nel momento in cui qualcuno dovrebbe applicarle contro un soggetto
che ha le risorse per resistere. La cornice antropocentrica non diventa un
vincolo finché non si traduce in meccanismi di controllo effettivi, in risorse
per le autorità di vigilanza, in procedure di ricorso accessibili, in obblighi
di trasparenza che qualcuno sia in grado di azionare.
La biforcazione con l’approccio nordamericano rende il modello europeo ancora
più significativo, almeno nelle intenzioni. Due giorni prima, il 2 giugno,
l’amministrazione Trump aveva firmato l’Executive Order “Promoting Advanced
Artificial Intelligence Innovation and Security”, che prosegue nel sistematico
smantellamento dell’apparato regolatorio ereditato da Biden. Il 5 giugno aveva
fatto seguito il National Security Presidential Memorandum che integra i
frontier model direttamente nella macchina militare e di intelligence — quattro
pilastri dichiarati — Adoption, Adaptation, Assurance e Accountability — e,
nella sostanza, l’abbattimento dei freni all’uso militare dell’IA avanzata. Il
modello europeo ha scelto la strada opposta, privilegiando i diritti
fondamentali sulla velocità di innovazione, con un costo competitivo reale che
chi lo difende non può continuare a ignorare. Ma quella scelta regge soltanto se
qualcuno è disposto a farla valere: contro le amministrazioni pubbliche
inadempienti, contro le grandi imprese con capacità di interlocuzione politica,
contro tutti quelli che nel frattempo avranno imparato a costruire sistemi
formalmente conformi e sostanzialmente opachi.
Una domanda che la norma non chiude
Rimane, al fondo di tutto questo, una domanda che nessun decreto legislativo può
esaurire. Che cosa intendiamo quando diciamo che la responsabilità umana non può
essere sostituita dalla macchina? Lo intendiamo davvero, o è una formula di
rassicurazione collettiva che consente di procedere all’automazione senza
confrontarsi con le sue implicazioni più scomode?
L’intelligenza artificiale è già dentro le decisioni che riguardano la vita
delle persone — l’accesso ai servizi, la distribuzione delle risorse, la
valutazione individuale — con una velocità e una scala che rendono difficile
persino localizzare il momento in cui qualcosa è andato storto. La sua
trasparenza tende a essere inversamente proporzionale alla sua potenza: i
modelli più sofisticati sono anche i meno spiegabili, il che significa che la
supervisione umana, quando c’è, rischia di essere una controfirma su qualcosa
che nessuno ha davvero letto.
I decreti del 10 giugno 2026 introducono strumenti che prima mancavano del tutto
e portano l’Italia in allineamento con un quadro europeo che ha almeno il merito
di esistere. Chi risponde, quando la macchina sbaglia? Risponde chi ha
esercitato un potere: chi l’ha costruita, chi l’ha adottata, chi l’ha lasciata
funzionare senza controllare. Il diritto lo sa da secoli, e i decreti lo
ribadiscono con strumenti nuovi. Resta da vedere se chi li deve applicare ha
davvero intenzione di farlo, o se anche questa volta il principio sopravviverà
più a lungo delle sue conseguenze pratiche.
Francesco Russo è avvocato cassazionista e autore del volume “Il Principio del
Risultato. AI e decisione pubblica” (Amazon KDP, 2025).
Francesco Russo