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I pericoli del disegno di legge sull’antisemitismo. Intervista all’avvocato Ugo Giannangeli
C’è chi lo ha ribattezzato “Legge bavaglio” o “Ddl anticritiche”. È il cosiddetto disegno di legge “Antisemitismo”, approvato il 4 marzo scorso al Senato con 105 voti a favore, 24 contrari e 21 astenuti. Hanno votato No il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre i senatori del Partito democratico si sono divisi: 21 astenuti e 6 favorevoli (Valter Verini, Sandra Zampa, Pierferdinando Casini, Graziano Del Rio, Alfredo Bazoli e Filippo Sensi); a favore il centrodestra, Italia Viva, un senatore di Azione e 5 delle Autonomie. La questione al centro delle polemiche si concentra sulla definizione di antisemitismo, ossia quella dell’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), secondo cui “per antisemitismo si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici”. Ne parliamo con Ugo Giannangeli, avvocato penalista e grande esperto di “questione mediorientale.” Perché questa definizione viene considerata da molti pericolosa per la democrazia e incostituzionale? La definizione elaborata dall’Ihra è una definizione meramente operativa, lavorativa, provvisoria, priva di valore legale. Lo afferma lo stesso estensore, l’avvocato Kenneth Stern, che si autodefinisce sionista. Stern sostiene che la definizione, nelle sue intenzioni, doveva servire solo a facilitare la catalogazione degli episodi di antisemitismo. La legge che la recepisce diventa pericolosa per la democrazia in quanto si configura come una legge ad hoc a tutela di un gruppo identitario, in palese contrasto con l’articolo 3 della nostra Costituzione. Vede il rischio di un’equiparazione sostanziale tra antisemitismo e antisionismo (condiviso quest’ultimo da molti ebrei israeliani e della diaspora)? Ci può spiegare la differenza tra questi due concetti? L’antisionismo è l’opposizione a un disegno di colonialismo di insediamento che prevede l’espulsione dei nativi con ogni mezzo. Si vedano le molteplici ed esplicite dichiarazioni dei cosiddetti padri fondatori dello Stato di Israele. L’antisemitismo altro non è che una forma di razzismo. Peraltro sarebbe più corretto parlare di anti-ebraismo o antigiudaismo, essendo semiti anche i palestinesi. La modifica accolta in Senato parla di “ripudio di ogni forma di antisemitismo”. Spero quindi che si riferisca anche alla diffusa islamofobia. Temo però che questa mia speranza possa essere vista solo come una battuta. Quando si parla di “istituzioni della comunità” si può intendere anche il governo: ciò significa che sarà vietato dalla legge criticare per esempio l’esecutivo guidato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, su cui pende un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità e un’indagine per genocidio della Corte di Giustizia Internazionale? In Senato sono state introdotte formule tipo ‘ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e associazione’ o anche ‘nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche’. Sembrano però formulette di cautela per ridurre gli evidenti rischi di incostituzionalità della legge per palese contrasto con gli articoli 17, 21 e 33 della Costituzione. È il caso anche di ricordare che la Corte Internazionale di Giustizia nel suo parere consultivo del luglio 2024 ha affermato che è imputabile di complicità con i crimini di Israele non solo chi fornisce concretamente aiuti, ma anche chi non si attiva per – quanto meno – attenuare le conseguenze dei crimini. Il genocidio infatti si deve prevenire prima che reprimere. Vede rischi per le campagne di boicottaggio di alcuni prodotti e servizi israeliani connessi o complici nella strage dei palestinesi? Già ora i sionisti assimilano le campagne di boicottaggio dei prodotti e dei servizi israeliani a quelle nazifasciste degli anni ‘30 contro le attività commerciali degli ebrei. A maggior ragione lo faranno dopo l’entrata in vigore della legge. In Germania il 7 novembre 2024 il Bundestag ha inserito tra le manifestazioni di odio anche l’appello al boicottaggio e alle sanzioni contro Israele. Eppure la Corte Europea dei Diritti Umani l’11 giugno 2020 ha sentenziato che l’appello al boicottaggio dei prodotti israeliani è un diritto civile tutelato dall’articolo 10 della Convenzione Europea. Un altro articolo molto controverso della legge recita così: “Prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete Internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media, nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti”. Anche in questo caso, vista la definizione iniziale di antisemitismo, così ampia e generica, il rischio è che venga considerata ‘odio antisemita’ dagli algoritmi che regolano i social qualsiasi critica al governo israeliano? Particolare attenzione è riservata alle espressioni di odio sui social. È questo il terreno più minato, dove più è evidente il privilegio inserito a favore dei crimini israeliani. Un esempio banale: se commento con “assassini criminali” la foto di bambini palestinesi uccisi a Gaza rischio di essere definito antisemita; se metto lo stesso commento sotto le foto delle 165 bambine iraniane uccise dagli statunitensi a Minab non corro alcun rischio. L’articolo 2 propone di “elaborare apposite linee guida sul contrasto all’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado”: non violerebbe la libertà d’insegnamento garantita dall’articolo 33 della Costituzione? Le linee guida destinate ai docenti violano sicuramente l’articolo 33 della Costituzione sulla libertà di insegnamento. Neppure la circolare Valditara di novembre 2025 recante istruzioni per i dibattiti all’interno delle strutture scolastiche si è spinta a tanto. La circolare richiede competenza dei relatori e la garanzia del contraddittorio. Le linee guida invece entrano nel merito e dettano contenuti. L’articolo 3, oggetto di emendamento al Senato, prevede addirittura il “diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge”. Con buona pace dell’articolo 17 della nostra Costituzione che prevede il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi e dell’articolo 21 sulla libertà di espressione del pensiero. L’articolo 3 del testo originario, quello sulle manifestazioni, è stato cassato. Avevano pensato di mantenerlo modificando il concetto di ‘rischio potenziale’ con quello di ‘pericolo concreto’ di manifestazioni antisemite, ma poi hanno ritenuto preferibile escludere del tutto l’articolo. Non credo che lo abbiano fatto per una scelta di apertura democratica. Probabilmente riprenderanno il discorso in un disegno di legge che andrà a sostituire il decreto legge sulla sicurezza che è stato recentemente bocciato ma solo sulla forma, per mancanza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza. Come funzionerebbe in pratica la nuova legge? Il testo approvato in Senato ha introdotto due nuovi organismi non previsti dal precedente articolo 2, che rappresentava una sorta di norma in bianco delegando al governo o al Presidente del Consiglio il compito di emanare entro 60 giorni una serie di decreti su temi ben individuati. Col nuovo testo si creano il coordinatore nazionale che elabora una strategia nazionale sull’antisemitismo e un gruppo tecnico di lavoro designato dall’Ihra, dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, dai giovani ebrei d’Italia, dal Centro di documentazione ebraica contemporanea e dal Museo della Shoah. Se mi è consentita una battuta osservo che manca solo l’Aipac (American Israel Public Affairs Committee), che però probabilmente provvederà al finanziamento dell’attività del gruppo di lavoro. Infatti l’ultimo articolo precisa che nessun onere economico è previsto per il funzionamento della legge. Il gruppo di lavoro dovrà adottare misure contro il linguaggio d’odio, le linee guida per le scuole e l’università, organizzare corsi di formazione per insegnanti e polizia, nonché campagne informative per la televisione e la stampa. Appare essere una vera e propria task force con la doppia funzione di reprimere da un lato e propagandare dall’altro. La Legge Mancino numero 205 del 1993 punisce “discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, senza concentrarsi specificamente sugli ebrei ma includendoli. Tra l’altro nella legge si parla anche di slogan e simboli fascisti, che pure ben di rado vengono puniti. Cosa ne pensa? L’articolo 604 bis del Codice Penale (legge Mancino) era più che sufficiente: punisce la propaganda di istigazione all’odio razziale in generale, con una specifica aggravante per la Shoah in caso di sua minimizzazione o apologia. Appare evidente l’intenzione di introdurre nel nostro ordinamento gli undici indicatori dell’Ihra, come è dimostrato anche dal fatto che sono stati respinti gli emendamenti sulla loro esclusione e sull’adozione della ‘Dichiarazione di Gerusalemme’, nata proprio in contrapposizione alla definizione di Ihra, che contiene cinque esempi di critiche a Israele che non sono considerate antisemite. Non solo, ma esplicitamente riconosce che il movimento BDS svolge un legittimo intervento politico. Si può concludere affermando che la legge introduce una pervasiva attività di controllo e propaganda e sconfina in una militarizzazione culturale e politica. Claudia Cangemi
March 25, 2026
Pressenza
Non “vendetta” contro le vittime della Shoah ma dar la voce alle vittime di oggi
Presidio Cagliari, 27 gennaio 2026 (Foto di Pierpaolo Loi) Stupisce la dichiarazione della senatrice a vita Liliana Segre durante la celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria il 27 gennaio scorso. Ha affermato, infatti, che si deve parlare di Gaza, “Ma non si può usare il dramma di Gaza contro il Giorno della Memoria, non può diventare occasione di vendetta contro le vittime di allora”. Personalmente credo che l’offesa maggiore alle vittime della Shoah e alla loro memoria sia il comportamento del governo dello Stato d’Israele, e dei governi delle nazioni complici che lo hanno sostenuto, nel compiere il genocidio a Gaza (genocidio interrotto solo di facciata, da tre mesi a questa parte). Giustamente, Il Giorno della Memoria, istituito in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000 unisce la memoria delle vittime della Shoah a tutte le vittime delle persecuzioni nazifasciste: «… in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti». L’Assemblea Generale dell’ONU, con la risoluzione 60/7 del 1° novembre 2025 istituì a sua volta l’”Holocaust remembrance”. Tra le vittime, molte furono le persone che si opposero anche a costo della propria vita all’ideologia fascista e poi nazista, che sfociarono nella “soluzione finale” che portò alla deportazione di milioni di ebrei, rom e sinti, e altre categorie di persone (omosessuali e lesbiche, disabili, oppositori politici) nei campi di sterminio. Il testo della risoluzione richiama «l’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani e l’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici»; e ricorda che il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite è «salvare le generazioni future dal flagello della guerra». La risoluzione ricorda anche «la Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, adottata al fine di evitare il ripetersi di genocidi come quelli commessi dal regime nazista». Chiede, infine, di «di adottare misure volte a mobilitare la società civile per la memoria e l’educazione sull’Olocausto, al fine di contribuire a prevenire futuri atti di genocidio». Rileggendo la Lettre à un religieux di Simone Weil, mi sono imbattuto ancora una volta in una frase riguardante il popolo ebraico che mi fa molto riflettere: «La vera idolatria è la cupidigia (πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, Col. 3:5), e la nazione ebraica, nella sua sete di beni terreni, ne era colpevole nello stesso momento in cui adorava il suo Dio. Gli ebrei avevano come idolo non il metallo o il legno, ma una razza, una nazione, qualcosa di altrettanto terreno. La loro religione è nella sua essenza inseparabile da questa idolatria, a causa del concetto di “popolo eletto”»[1]. Simone Weil era un’ebrea francese, studiosa di storia e filosofa greca, filosofa lei stessa. Antifascista fece parte delle brigate internazionali che combatterono (1936-1939) a fianco della Repubblica spagnola contro il fascismo di Franco e militò attivamente nella resistenza francese contro il regime d’occupazione nazista. La “Lettre” del 1941 fu indirizzata al padre domenicano Couturier, al quale espone delle domande e dei dubbi che accompagnano la ricerca spirituale di Simone Weil, il suo desiderio di convertirsi al cristianesimo. La frase che ho riportato è dentro un paragrafo in cui la Weil afferma la presenza nelle civiltà antiche (India, Egitto, Grecia, Cina) di una certa visione di Dio: «Perché la verità essenziale riguardo a Dio è che Egli è buono. Credere che Dio possa comandare agli uomini di commettere atti atroci di ingiustizia e crudeltà è il più grande errore che si possa commettere nei Suoi confronti». Nella sua disamina dimostra che i greci (IIiade) e gli egizi (Il libro dei morti) non contemplavano un Dio che ordina delle atrocità, ma un Zeus supplice (che invocava la pietà verso lo sventurato) e lo spirito di dolcezza, di compassione, di carità su cui Osiris giudicava coloro che si presentavano al suo cospetto. Gli ebrei, invece, come appare dall’Antico Testamento, veneravano “Il Dio degli eserciti” e non solo quelli celesti, ma dei guerrieri d’Israele. Solo, afferma Simone Weil, dopo l’esilio la concezione di un Dio onnipotente si trasforma: “Ciò suggerirebbe che Israele abbia appreso la verità più essenziale su Dio (vale a dire che Dio è buono prima di essere potente) da tradizioni straniere, caldea, persiana o greca, e in seguito all’esilio”. Vista l’approvazione del testo base per il disegno di legge sull’antisemitismo da parte della La Commissione Affari costituzionali del Senato in occasione del giorno della memoria, che tende ad assimilare antisionismo con antisemitismo, la diffusione di questo scritto di Simone Weil sarebbe considerato un atto antiebraico e antisemita. In realtà, l’ideologia sionista si fonda sul presupposto che la terra di Canaan, la Palestina storica, sia la terra data da Dio al popolo ebraico, e a causa di questa elezione divina, gli appartenga in eterno. Questa ideologia, primariamente religiosa, è diventata un progetto politico coloniale di insediamento, la creazione di Israele, uno Stato ebraico, che con la complicità internazionale ha causato la tragedia del popolo palestinese (la Nakba) da ormai più di ottant’anni, il cui ultimo atto criminale è il genocidio della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. L’antisemitismo di cui è stato vittima il popolo ebraico per secoli, è sfociato nella Shoah durante il nazifascismo in Europa: lo sterminio degli ebrei in Germania e nei paesi europei suoi alleati, un orrendo genocidio. Ma non possiamo dimenticare allo stesso tempo lo sterminio di rom e sinti, disabili e omosessuali, oppositori politici. I presidi che quotidianamente nel nostro Paese rompono il silenzio su quanto accade a Gaza e nei Territori occupati in Palestina non sono una “vendetta” contro le vittime della Shoah, non si nutrono di odio, ma danno voce alle vittime di oggi. Per concludere queste riflessioni, faccio mie le parole di Hetty Hillesum: «Ma la ribellione che nasce solo quando la miseria comincia a toccarci personalmente non è vera ribellione, e non potrà mai dare buoni frutti. E assenza d’odio non significa di per sé assenza di un elementare sdegno morale. So che chi odia ha fondati motivi per farlo. Ma perché dovremmo scegliere sempre la strada più corta e a buon mercato? Laggiù (campo di concentramento Westerbork) ho potuto toccare con mano come ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo renda ancora più inospitale. E credo anche, forse ingenuamente ma ostinatamente, che questa terra potrebbe ridiventare un po’ più abitabile solo grazie a quell’amore di cui l’ebreo Paolo scrisse agli abitanti di Corinto nel tredicesimo capitolo della sua prima lettera»[2].     [1] Il testo in francese: «La véritable idolâtrie est la convoitise (πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, Col. iii, 5), et la nation juive, dans sa soif de bien charnel, en était coupable dans les moments mêmes où elle adorait son Dieu. Les Hébreux ont eu pour idole, non du métal ou du bois, mais une race, une nation, chose tout aussi terrestre. Leur religion est dans son essence inséparable de cette idolâtrie, à cause de la notion de “peuple élu”». [2] Etty Hillesum, Lettere 1942 – 1943, Adelphi, Milano 2009, p. 51.       Pierpaolo Loi
January 29, 2026
Pressenza
Vietato criticare Israele. La maggioranza ha approvato il testo base del ddl antisemitismo
La Commissione Affari costituzionali del Senato ha mantenuto le sue promesse, approvando il testo base per il disegno di legge sull’antisemitismo in occasione del giorno della memoria. L’obiettivo di adottare il testo su cui proporre emendamenti entro ieri era stato fissato da diversi partiti politici; alla fine, la Commissione ha deciso di utilizzare la proposta del senatore leghista Massimiliano Romeo come tavola bianca su cui entro il prossimo 10 febbraio potranno essere depositate le proposte di modifica. Il testo di Romeo adotta il significato di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA), che tra le varie cose descrive come “antisemita” anche le critiche allo Stato di Israele. Il ddl propone inoltre di vietare manifestazioni «in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge». Il ddl si compone di tre articoli, il primo dei quali stabilisce l’adozione della definizione di antisemitismo dell’IHRA secondo la quale «si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici». Come sottolineato da numerosi studiosi, una tale definizione è problematica perché estremamente generica e volta a criminalizzare qualsiasi critica contro lo Stato di Israele, non solo quelle di natura antisemita – portando per esempio a confondere antisemitismo e antisionismo. In precedenza, l’applicazione delle definizioni dell’IHRA hanno portato a identificare come antisemiti atti ordinari di protesta – tra questi, murales con la scritta «Palestina libera», adesivi con l’acronimo RAI storpiato in «Radio Televisione Israeliana» e gli inviti a boicottare i prodotti israeliani. Al fine di prevenire atti di antisemitismo inteso in questi termini, l’art. 2 prevede di creare una «banca dati sugli episodi di antisemitismo», di adottare misure di contrasto adeguate «anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso ai social media» o «sistemi di segnalazione e rimozione dei contenuti» e di procedere con un’adeguata formazione sul tema tanto educatori e insegnanti quanto gli studenti, tramite appositi percorsi scolastici. Il ddl prevede anche la formazione del personale di polizia, «ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato», oltre alla promozione di programmi sulla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo non solo attraverso tutti i canali di informazione – radiofonici, televisivi e multimediali – ma anche nello sport. Ma a destare preoccupazione, in particolare, è il contenuto dell’art. 3, il quale prevede che si possa negare l’autorizzazione a una manifestazione anche nel caso in cui vi sia un «rischio potenziale» per l’utilizzo di «simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita» riconoscibile come tale in base alla definizione dell’IHRA adottata dal testo. Proprio per questo motivo, potenzialmente, potrebbero essere vietate tutte le manifestazioni in favore della Palestina per via di slogan quali «From the river to the sea Palestine will be free» (“dal fiume al mare la Palestina sarà libera”), o perché si invita al boicottaggio dell’economia israeliana (che sta peraltro mostrando i suoi frutti, con l’agricoltura all’orlo del collasso). Proprio la presenza di quest’ultima disposizione rende il testo il più radicale tra quelli analoghi proposti negli scorsi mesi non solo dalla destra (che conta anche la proposta di legge di Maurizio Gasparri), ma anche del PD (con la proposta di Graziano Delrio). Migliaia di studiosi hanno segnalato in più occasioni il rischio dell’adozione di un testo basato sulla definizione dell’IHRA, proprio perché amplia i contorni della criminalizzazione di qualsiasi espressione contro Israele – ed è infatti proprio per questo fortemente caldeggiata dallo Stato sionista. Sarebbe inoltre la prima volta in cui nel nostro ordinamento viene resa reato qualsiasi critica a uno Stato. Il ddl ha ricevuto il foto favorevole di IV e dei partiti di centrodestra, mentre a votare contro sono stati M5S, PD e AVS. Andrea Giorgis (PD) ha spiegato che il voto contrario del suo partito è dovuto all’adozione di un testo «divisivo» e «vecchio di due anni», che non tiene conto della «drammatica recrudescenza dell’antisemitismo» attuale. Peppe de Cristofaro (AVS), ha spiegato che il testo del ddl Romeo è «profondamente sbagliato» in quanto «rischia di mettere sullo stesso piano il giusto contrasto all’antisemitismo e invece le gravi colpe dello Stato e del governo israeliano e le critiche allo Stato israeliano». Il suo gruppo, aggiunge, non ha presentato un disegno di legge sul tema, come fatto da molti altri partiti, perché «riteniamo adeguata la legislazione attuale» e aggiunge: «Se la maggioranza vuole combattere l’antisemitismo cominci a sciogliere le organizzazioni fasciste».   L'Indipendente
January 28, 2026
Pressenza