Altre posizioni critiche a proposito della PdL per una Difesa civile non armata e nonviolenta
IL NOSTRO INVITO ALLA RIFLESSIONE CRITICA SULLA PDL “UN’ALTRA DIFESA È
POSSIBILE” E L’ULTERIORE DOCUMENTO SCRITTO PER DIFENDERE LE ANALISI
DELL’OSSERVATORIO CONTRO LA MILITARIZZAZIONE DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ HA
APERTO IL DIBATTITO E ANCHE GIANMARCO PISA, SEGRETARIO DELL’ISTITUTO ITALIANO DI
RICERCA PER LA PACE (IPRI-CCP) E MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL CENTRO
STUDI DIFESA CIVILE, HA RITENUTO OPPORTUNO GIRARE ALLA NOSTRA MAIL IL SUO
CONTRIBUTO CRITICO PUBBLICATO GIÀ IL 15 MAGGIO 2026 SU
CORPICIVILIDIPACE.BLOGSPOT.COM, CHE RILANCIAMO NELLA SPERANZA CHE SI POSSA
RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA SULLA QUESTIONE.
Il lancio della Campagna per la difesa civile non armata e nonviolenta, promossa
da CNESC, Rete Italiana Pace e Disarmo, Sbilanciamoci, si muove sul duplice
binario di sollecitare l’opinione pubblica a una più matura presa di
consapevolezza intorno all’importanza di una difesa civile, di carattere non
militare, per il nostro Paese e, nel contesto di questo obiettivo, di promuovere
una raccolta di firme per una proposta di legge finalizzata alla “Istituzione e
modalità di finanziamento del Dipartimento della difesa civile, non armata e
nonviolenta”.
Come indicano i promotori, la proposta “muove da un presupposto costituzionale
preciso: il dovere di difesa della Patria sancito dall’art. 52 della
Costituzione può essere adempiuto anche attraverso strumenti civili, come già
riconosciuto dalla Corte costituzionale nel 1985. Gli articoli 2 e 11 della
Costituzione disegnano un concetto di sicurezza fondato sulla protezione delle
persone e delle istituzioni democratiche, non sulla forza militare. Il
Dipartimento, collocato presso la Presidenza del Consiglio, andrà a coordinare i
Corpi civili di pace, un Istituto di ricerca per la pace e il disarmo operando
in sinergia con Protezione civile e Servizio civile universale. Il finanziamento
avverrà anche tramite un Fondo nazionale, alimentato dalla Legge di Bilancio e
dalla facoltà dei contribuenti di destinare il 6‰ IRPEF senza oneri aggiuntivi”.
Come tutte le proposte, il testo di legge, come da pregi, tra cui avere
rilanciato in forma pubblica il tema di una difesa non esclusivamente militare e
quindi dell’importanza, ad essa collegata, dell’impegno sociale e della
partecipazione popolare, ad esempio attraverso lo strumento dei Corpi civili di
pace, ai fini della difesa, nel senso del contrasto alla guerra, della
prevenzione dei conflitti armati e della promozione della pace, così non è
esente da limiti e lacune. Nell’articolato, tre punti, in particolare, meritano,
al di là delle questioni tecnico-procedurali, di essere letti con attenzione.
Il primo. In base all’art. 1 c. 1 della proposta di legge, la difesa civile non
armata e nonviolenta è “intesa come insieme di strumenti e attività di
prevenzione, protezione e gestione non armata dei conflitti, complementare alle
forme di difesa militare e finalizzata alla tutela delle persone, delle comunità
e delle istituzioni democratiche”. Questa formulazione ha il merito di essere
immediata, ma ha al tempo stesso il difetto di essere incompleta e
potenzialmente passibile di interpretazioni distorsive. Le attività previste dal
comparto della difesa civile non armata e nonviolenta non si limitano, infatti,
alla prevenzione, protezione e gestione non armata dei conflitti, ma comprendono
anche la risoluzione positiva, la trasformazione positiva e, in prospettiva, il
trascendimento dei conflitti.
Si tratta di ambiti ben noti agli studi per la pace, sui quali si possono già
raccogliere significative esperienze progettuali svolte sul campo in contesti di
conflitto e post-conflitto, e sui quali un’elaborazione significativa da parte
delle forze della società civile organizzata orientata nel senso della pace, dei
diritti e della nonviolenza si è già ampiamente soffermata, come indica anche il
documento del Tavolo Interventi Civili di Pace su “Identità e criteri degli
Interventi Civili di Pace italiani”, che specifica come l’intervento civile si
configuri come “azione civile, non armata e nonviolenta di operatori
professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali
nella prevenzione e trasformazione dei conflitti. L’obiettivo degli interventi è
la promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza ma
anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale”.
Questo ci porta al secondo punto. La proposta di legge istituisce, all’interno
del Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta, i Corpi civili
di pace (art. 1 c. 3 l. a), inseriti nell’ambito del Servizio civile universale
e destinati a interventi di prevenzione dei conflitti, mediazione e assistenza
nelle aree di crisi, in Italia e all’estero, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. La proposta riduce cioè questo strumento essenziale ai fini
dell’implementazione della difesa civile non armata e nonviolenta al rango di
una delle attività del Servizio civile universale, limitato, com’è noto, ai
giovani volontari e volontarie di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
È noto, anche in questo caso, tanto dalla letteratura scientifica, quanto
dalle esperienze progettuali, che i Corpi civili di pace sono sostanzialmente
altra cosa, vale a dire squadre di operatori professionali e volontari che, come
terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei
conflitti, attivandosi su “richiesta leggibile” della società civile locale, con
compiti di costruzione di condizioni di pace positiva e profili di attività che
pure, tra gli altri, il documento dedicato agli Interventi civili di pace si
incarica di articolare e approfondire. Non solo, dunque, giovani volontari, ma
operatori e operatrici preparati, formati e addestrati a intervenire in contesti
di crisi, conflitto, emergenza e in quadri operativi caratterizzati da
straordinaria complessità.
Il loro profilo, quindi, non può essere ridotto ad esercizio superficiale,
spontaneistico, volontaristico, né tantomeno può essere sfigurato facendone una
specie di “truppa civile di complemento” dei contingenti militari dispiegati, di
volta in volta, dagli Stati europei o della Nato in questo o quel contesto di
crisi e di conflitto. Un limite, in questo senso, è rintracciabile anche nella
soluzione organizzativa stessa di inquadrare (art. 1 c. 2), il comparto della
difesa civile presso la Presidenza del Consiglio, all’interno di un Dipartimento
ad hoc, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento e
attuazione delle politiche in materia.
Non dunque, ad esempio, un’Agenzia, vale a dire un ente o un’organizzazione
dotata di autonomia gestionale nell’ambito della pubblica amministrazione, a cui
sono attribuite funzioni tecnico-operative; ma un Dipartimento, cioè
un’articolazione funzionale, di cui il Presidente del Consiglio si avvale per le
funzioni di indirizzo e coordinamento, sottoposto al Segretario generale o
affidato alla responsabilità di un Sottosegretario o Ministro senza portafoglio.
Peraltro, l’indirizzo espresso dalle sentenze della Corte Costituzionale, in
particolare la 119/2015, vale a dire che “il dovere di difesa della Patria non
si risolve solo in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione
esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato;
accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria,
può dunque ben collocarsi un’altra forma di difesa, che si traduce nella
prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a
livello nazionale ed internazionale”, dovrebbe portare piuttosto a una riforma
complessiva del sistema della difesa e alla riconfigurazione del Ministero della
Difesa stesso, coerente con le due funzioni costituzionali, la difesa militare e
la difesa civile, quest’ultima, in base a quanto sin qui evidenziato,
organizzata nella forma della Difesa popolare di carattere civile e
nonviolento.
Il che allude direttamente al terzo punto: la sua distinzione e la sua autonomia
dalla difesa militare, pur nel quadro complessivo, costituzionalmente definito,
della difesa del Paese. L’art. 1 c. 1 indica infatti che “la difesa civile, non
armata e nonviolenta [è] complementare alle forme di difesa militare”: e qui è
grave che non si specifichi al tempo stesso che sia anche autonoma dalle forme
di difesa militare pur nel quadro generale definito dalla Costituzione; indicare
cioè che si tratti semplicemente di modalità complementare alla difesa militare
rischia di privare la difesa civile non armata e nonviolenta proprio della sua
specificità e della sua caratterizzazione e rischia di ridurla, come si
accennava, a una delle funzioni del cosiddetto coordinamento
civile-militare (Cimic) o a una vera e propria “truppa civile di complemento”
dei contingenti militari dispiegati in guerra.
Non andrebbe dimenticato, cioè, che l’obiettivo di queste misure è la promozione
della pace positiva, una pace che non preveda solo la fine delle ostilità e la
cessazione della violenza, ma anche la promozione di una democrazia effettiva,
la giustizia sociale e la promozione di «tutti i diritti umani per tutti e per
tutte».
Gianmarco Pisa, segretario dell’Istituto Italiano di Ricerca per la Pace
(IPRI-CCP) e membro del Comitato scientifico del Centro Studi Difesa Civile
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