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Basta argomenti “ex auctoritate” per giustificare la Riforma Nordio
Il Fronte del Sì al Referendum del 22-23 marzo 2026 ha riabilitato tutti i grandi nomi possibili per giustificare La Riforma Nordio. Fin da subito ovviamente, per attaccare il correntismo come qualcosa da bandire, ha ripreso la retorica contro le “toghe rosse” di Berlusconi, salvo poi fargli notare che il correntismo oggi riguarda solo il 23% dei magistrati iscritti all’ANM e che la maggioranza di loro sono aderenti a correnti di centro-destra. Allora si sono spostati sulle degenerazioni del correntismo che avrebbe creato un sistema scellerato e fuori controllo di spartizione delle poltrone; salvo poi fargli notare che la magistratura italiana ha dimostrato di essere in grado di fare pulizia al suo interno e di riuscire a fare argine da sola al problema. Il Fronte del Sì ha corretto il tiro dicendo che comunque la riforma ha l’obiettivo di togliere potere alle correnti della magistratura in generale nel Consiglio Superiore della Magistratura con il metodo del sorteggio. E’ a quel punto che molti magistrati – tra cui Nicola Gratteri e Nino Di Matteo -, da sempre fuori dal correntismo e favorevoli al sorteggio, alzano la voce e dicono, schierandosi per il NO, che questo sorteggio, in qualunque caso, è truccato poichè i membri laici verrebbero sorteggiati da una lista – senza un quantitativo preciso di nomi – scelta precedentemente dal Parlamento e dal governo. Inoltre gli si fa notare che questa Riforma, oltre a non parlare minimamente del fenomeno del correntismo, ha come fine proprio rendere dipendente la magistratura da ogni governo in carica. A tal proposito, il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Falcone”, perché favorevole alla separazione delle carriere, a tutti coloro che hanno riportato come argomentazioni per il NO a questa riforma proprio le citazioni e le teorie di Giovanni Falcone contro la subordinazione della magistratura alla politica. Il Fronte del Sì – nella figura del Ministro Nordio – ha riabilitato anche il grande giurista e partigiano socialista e antifascista Giuliano Vassalli come “padre spirituale” della Riforma Nordio, in quanto necessario completamento di un processo penale che deve svolgersi davanti a un “giudice terzo” con accusa e difesa poste su un piano di parità: in sostanza sarebbe l’istituzionalizzazione finale del sistema accusatorio, modello su cui si fonda il nostro sistema di giustizia pensato proprio da Vassalli. Il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la separazione delle carriere della riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Giacomo Matteotti contro l’unitarietà dei magistrati voluta dal fascismo”. Quando però gli si è fatto notare che l’unitarietà dei magistrati in Italia risale al Regno d’Italia e che sotto il fascismo era stata minata proprio dal governo fascista stesso, il Fronte del Sì si è messo in pace con la storia preferendo non ribattere. I liberali più arditi del Fronte del Sì hanno addirittura citato il grande padre costituente Piero Calamandrei, sostenendo – a partire da un estratto del suo Elogio dei Giudici scritto da un avvocato (1959) – che anche lui avrebbe voluto la Riforma Nordio per la “separazione delle carriere”. Queste affermazioni ricorrono continuamente, quasi fosse diventata un argomento definitivo: se l’avessero voluta loro, allora non ci sarebbe più nulla da discutere. Allora ammettiamolo, è vero: Vassalli, Falcone, Matteotti e Calamandrei erano sostenitori o di una “separazione delle carriere” o di una “separazione delle funzioni” in modo molto diverso tra loro, ma lo erano con cognizione di causa ed avevano tutto il diritto di sostenerlo. Il problema non è essere contro o favorevole alla “separazione delle carriere”: quella è un’opinione legittima. Il problema si pone al massimo su come si vuole attuare la “separazione delle carriere”. Bisogna sottolineare che questo referendum ha un quesito unico e che il votante non ha la possibilità di sostenere una o più parti della riforma e di rigettarne altre: il cittadino votante ha la possibilità di prendere il pacchetto completo delle modifiche o rigettarlo in toto. In questa Riforma sono molti gli elementi che non convincono, ma soprattutto la modalità in cui sono stati pensati il sorteggio e la separazione delle carriere, oltre ad una divisione inusuale del CSM e l’introduzione inusuale di un terzo organo disciplinare (l’Alta Corte). Anche volendo essere d’accordo con la separazione delle carriere o delle funzioni, laddove la riforma è un unicum che prevede altri elementi deprecabili, il cittadino ha il diritto di rifiutare la riforma in toto e non votare a favore solo per un elemento potenzialmente condivisibile. Stando a questi presupposti mi domando: quando Falcone, Vassalli, Matteotti, Calamandrei avrebbero mai scritto o detto di essere favorevoli al sorteggio dei magistrati? Non si trova traccia da nessuna parte. Nessun discorso, nessuna intervista, nessun documento ufficiale. E ancora quando si sarebbero mai espressi a favore di un giudice speciale come l’Alta Corte prevista nella riforma? Anche qui: nulla. Non esiste alcun testo in cui sostengono che sarebbe opportuno creare un organo del genere, né tantomeno che nei suoi collegi i magistrati debbano avere solo una rappresentanza e non una maggioranza. Non lo hanno mai scritto, mai detto, mai proposto, ma anzi possiamo dire il contrario. Vassalli, da giurista finissimo e garantista qual era, ha lavorato su norme fondamentali come il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale, ma non ha mai sostenuto – né apertamente né tra le righe – i meccanismi previsti oggi dalla Riforma Nordio, ma anzi da Presidente della Consulta nel 2000, con la Sentenza 37/2000, ribadì che la separazione delle carriere doveva essere introdotta con legge ordinaria dello Stato senza toccare la Costituzione. Giuliano Vassalli Il grande socialista, giurista e penalista, ucciso dalla squadracce fasciste Giacomo Matteotti, nel suo articolo Il pubblico ministero è parte, sosteneva con particolare vigore che il pubblico ministero (1) va decisamente considerato nella sostanza come “parte”, questa intesa come colui che può far valere o contro il quale è fatta valere la pretesa penale. La tesi era sostenuta in aperto dissenso con l’opposta annotazione recata in proposito nella Relazione al Re – ancora oggi tralaticiamente ripetuta -, per la quale quella del pubblico ministero sarebbe, viceversa, una posizione “più nobile e imparziale al di sopra delle parti”. Invero, «La divisione dei poteri su cui si fondano i moderni regimi costituzionali e la divisione delle funzioni, fra le quali anche la “funzione persecutiva” assegnata “agli organi esecutivi dello Stato”, permettono codesto apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d’indipendenza di cui sono circondati gli organi di giustizia … organi sempre più autonomi». Il pensiero di Matteotti sulla figura del pubblico ministero, pur senza volere trarne conclusioni sopra le righe, apre scenari inediti e di attuale modernità in tema di disciplinamento dei diversi organi statuali di giustizia, il pubblico ministero e il giudice, parlando di disciplinamento delle diverse funzioni. Parlando di separazioni delle “funzioni” e non delle carriere, Matteotti, nel suo ruolo di giurista e studioso di procedura penale, criticò con fermezza l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, vedendola come un presidio essenziale dello Stato di diritto contro l’arbitrio del potere esecutivo. Matteotti criticò aspramente il tentativo del regime fascista di assoggettare l’ordine giudiziario al controllo del governo, difendendo l’indipendenza dei giudici come garanzia per i cittadini. Nel suo pensiero, emergeva una visione del processo penale come strumento nomofilattico (di garanzia dell’esatta osservanza della legge), criticando eccezioni come l’Alta Corte di giustizia, che riteneva di carattere meramente politico e non giurisdizionale. Le riflessioni di Matteotti (1917-1919) anticipavano moderni scenari sulla disciplina degli organi di giustizia, fermo restando il suo fermo rifiuto di qualsiasi interferenza politica nella magistratura. Giacomo Matteotti Che dire di Falcone, il quale parlava di efficienza della giustizia, di coordinamento tra procure, di modernizzazione degli strumenti investigativi, di collaborazioni internazionali, concentrato sul funzionamento concreto del sistema, non sulla creazione di organi speciali né sul sorteggio dei componenti del CSM. L’ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha dichiarato a La Repubblica in merito al presunto sostegno di questa separazione delle carriere da parte del grande pm: “Falcone si sta rivoltando nella tomba” – ha detto – “lo sport più diffuso è quello di attribuire a Falcone dopo la sua morte idee che non lo avevano nemmeno sfiorato”. A confermare questo inciso è stato Alfredo Morvillo, cognato del grande pm antimafia: “Giovanni (Falcone, ndr) era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero”. Si tratta di una differenza abissale rispetto all’attuale Riforma Nordio(2). Giovanni Falcone Sulla stessa linea, anni addietro, era stato proprio il padre costituente Piero Calamandrei a esprimersi nei suoi Scritti e discorsi politici: “Il pubblico ministero è un magistrato che ha l’obbligo di cercare la verità, non la vittoria; ed è per questo che egli deve essere pronto a chiedere l’assoluzione quando si accorge che l’imputato è innocente.” Secondo Calamandrei un PM con una carriera separata e gerarchizzata verrebbe valutato in base alle “vittorie” (condanne), perdendo questa funzione di garanzia. Per Calamandrei, il PM non è un semplice “avvocato dell’accusa” o un organo di polizia, bensì un “promotore della giustizia” con l’obbligo di cercare la verità, anche a favore dell’imputato. Questa è cultura della giurisdizione: solo chi è cresciuto professionalmente con la mentalità del giudice può avere l’umiltà intellettuale di chiedere un’assoluzione. Nel dibattito sull’articolo 112 (poi approvato), Calamandrei sostenne fermamente l’obbligatorietà dell’azione penale come garanzia di uguaglianza, vietando al PM di sospenderla o ritardarla arbitrariamente. Nel discorso inaugurale dell’anno accademico dell’Università di Siena, tenuto il 13 novembre 1921, Piero Calamandrei, allora docente di “diritto giudiziario”, individuava quattro “tortuose vie …che la politica segue per far sentire il suo influsso sull’amministrazione della giustizia” mettendo in pericolo la separazione dei poteri, in particolare fra giustizia e politica “che di quella separazione costituisce il cuore pulsante”. In un suo discorso alla Costituente, Calamandrei disse: “La magistratura deve essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questa indipendenza è la condizione suprema perché la giustizia non diventi strumento di fazione o di vendetta politica.” Ad accompagnare questa convinzione, una sua famosa citazione: “Quando per la porta del tribunale entra la politica, la giustizia esce dalla finestra.” La posizione di Calamandrei e di gran parte dei padri e delle madri costituenti fu contraria alla proposta di far dipendere il PM dal potere esecutivo (Governo), per evitare la politicizzazione dell’azione penale. Calamandrei si oppose alla separazione delle carriere tra giudici e PM, sostenendo che entrambi dovessero far parte dello stesso ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (come poi sancito dall’art. 104 della Costituzione). In sintesi, per Calamandrei il PM è un magistrato a tutti gli effetti, inamovibile e indipendente, distinguendosi dai giudicanti non per appartenenza a un corpo diverso, ma solo per la diversità di funzioni: ciò che sostiene in Elogio dei Giudici scritto da un avvocato del 1959. Piero Calamandrei Di fronte a tutto questo, perché allora il Fronte del Sì continua a tirare in ballo i loro nomi? Pensa che i cittadini siano così ignoranti a tal punto da dagli in pasto delle mezze verità, senza contestualizzazione, su questi illustri uomini di cultura istituzionale e politica? Evidentemente sì. Le argomentazioni ex auctoritate – come ha scritto Gustavo Zagrebelsky nell’introduzione alla guida al Referendum di Marco Travaglio – sono proprio funzionali a questo: dare in pasto mezze verità dando l’illusione ai cittadini di essere informati, dando l’illusione di sapere senza conoscere niente. Far passare il messaggio che “lo volevano loro (n.d.a: Falcone, Matteotti, Calamandrei, Vassalli)” significa chiudere la discussione prima ancora che inizi, come se bastasse evocare alcune figure importantissime della storia della giustizia italiana per mettere il timbro di legittimità di questa riforma pasticciata. Attribuire le volontà contorte della Riforma Nordio a Falcone, Vassalli, Matteotti e Calamandrei non è solo storicamente falso, ma una scorciatoia retorica, una fallacia logica, un enorme sofisma laddove la falsificazione dell’argomentazione è intenzionale. Il Fronte del Sì e la destra sono in malafede quando usano queste strategie di comunicazione distorta: sono un tentativo di mettere un’aura di autorevolezza su qualcosa che dovrebbe essere discusso apertamente e laicamente. Il pensiero di Falcone, Vassalli, Matteotti e Calamandrei va letto, non reinventato. E soprattutto non usato come slogan per sostenere posizioni che non hanno mai espresso. La Riforma Nordio va discussa nel merito senza pregiudizi e non giustificata ex auctoritate. Si sta parlando di questa riforma con le sue scelte precise: il sorteggio, l’Alta Corte, la nuova composizione degli organi disciplinari, il diverso equilibrio tra politica e magistratura di cui la “separazione delle carriere” – positiva o negativa che sia – è solo lo sfondo dei contenuti di questa riforma… e nemmeno così troppo trasparente. Per concludere è interessante che la destra oggi non citi Paolo Borsellino, grande magistrato antimafia nonchè fondatore e membro di Magistratura Indipendente – corrente di destra moderata e conservatrice dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) – , il quale invece era un oppositore convinto della separazione delle carriere. Nel suo libro Oltre il muro dell’omertà. Scritti su verità, giustizia e impegno civile (Edizione Bur, maggio 2022, con presentazione di Manfredi Borsellino) Borsellino affermava: “Le ricorrenti tentazioni del potere politico, quali ne siano le motivazioni, di mortificare obiettivamente i magistrati del pm, prefigurandone il distacco dall’ordine giudiziario, anche attraverso il primo passo della definitiva separazione delle carriere non incoraggiano certo i ‘giudici’, che tali tutti sentono di essere, a indirizzare verso gli uffici di Procura le loro aspirazioni”. Come ha dichiarato suo fratello, Slavatore Borsellino: “Il timore di Paolo Borsellini era che venisse alterata l’indipendenza della magistratura: pensava che una separazione delle carriere avrebbe potuto portare i magistrati sotto l’inflluenza del potere politico”. Ai votanti l’ardua sentenza…   (1) Nel sistema processuale penale e nell’esercizio dei poteri assegnatigli in particolare dagli artt. 1 e 179 cod. proc. pen. del 1913. (2) In una intervista che rilasciò a Mario Pirani de La Repubblica il 3 ottobre 1991, in cui si parlava della riforma Vassalli e del nuovo Codice di Procedura Penale, Giovanni Falcone dichiarò: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo”.   Altre fonti: https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3393-la-magistratura-e-lindipendenza-in-memoria-di-giacomo-matteotti-introduzione-paola-filippi https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-societa/3264-indipendenza-dei-giudici-e-riforme-della-giustizia-ai-tempi-dellomicidio-matteotti-uno-sguardo-alle-pagine-di-cento-anni-fa-della-rivista-la-magistratura-simone-pitto Lorenzo Poli
March 20, 2026
Pressenza
Il sorteggio truccato della Riforma Nordio spiegato a chi non vuol capire
La questione del sorteggio è forse uno dei temi più ostici e dibattuti della riforma di modifica costituzionale della magistratura ordinaria su cui saremo chiamati ad esprimerci, come cittadini, il 22 e il 23 marzo 2026. A un passo dal referendum è indispensabile che tutti i cittadini conoscano nei dettagli i contenuti della riforma costituzionale della giustizia, con accento ovviamente sui cambiamenti che apporterebbe in caso di approvazione. È quindi necessario un confronto tra il sistema attuale e quello ipotizzato nella riforma della Giustizia per ogni punto, a partire dal sorteggio dei membri dei CSM, il Consiglio superiore della magistratura. Questo è un punto molto importante della riforma Nordio e allo stesso tempo uno dei più controversi. Attualmente, il Consiglio Superiore della Magistratura è uno solo, competente per tutti i magistrati, sia quelli requirenti (pubblici ministeri) che giudicanti (giudici). Questo organo viene individuato dalla Costituzione, oltre come organo disciplinare, appositamente per preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, un proposito che si riflette anche nella sua composizione. Oggi, il CSM conta 33 membri, di cui 3 di diritto: * il Presidente della Repubblica che lo presiede; * il Primo Presidente in carica della Corte di Cassazione; * il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Gli altri 30 membri, invece, vengono eletti. La Costituzione non prevede un numero di membri del CSM, ma individua semplicemente il rapporto tra membri togati e laici: rispettivamente devono essere 2/3 e 1/3 del totale. L’elezione per i 20 membri togati del CSM avviene da tutti e tra tutti i magistrati ordinari; mentre per i 10 membri laici del CSM l’elezione viene scelta dal Parlamento da un elenco comprendente professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di esperienza. Quest’ultima componente serve proprio a garanzia dell’indipendenza dell’organo, tant’è che fra i membri laici viene nominato un vicepresidente. Alessandro Barbero – Benedetta Tobagi – Nicola Gratteri La Riforma Nordio propone innanzitutto di istituire due CSM distinti per pubblici ministeri e giudici, relegando peraltro le funzioni di controllo disciplinare a un’Alta Corte da istituire appositamente. Tralasciando il fatto che l’istituzione di due nuovi organi triplichi i costi per lo Stato (da 50milioni per il CSM a 150 milioni), i fautori del “sì” contano che questo meccanismo possa favorire la funzione di garanzia dei CSM, impedendo la creazione di sistemi e “correnti” (associazioni di magistrati che con il tempo hanno finito per compiere di fatto attività politica nel CSM) al suo interno. Non solo, stando alle parole della Premier Giorgia Meloni: “Si dice che con questa riforma noi vogliamo sottomettere la giustizia alla politica, solo che è falso perchè la riforma fa esattamente il contrario: toglie facoltà al Parlamento e ai partiti di indicare una parte del CSM, cioè dell’organo di autogoverno della magistratura e questo meccanismo viene sostituito con un sorteggio tra chi ha i requisiti per ricoprire quell’incarico”. Come ha fatto notare la Benedetta Tobagi, scrittrice e tra le personalità di spicco della cultura italiana contemporanea, si tratta di dichiarazioni fuorvianti e false. Per istituire entrambi i CSM la riforma vuole utilizzare il metodo del sorteggio, tanto tra i membri togati (da scegliere sempre fra tutti i magistrati) quanto per i membri laici, questi ultimi con elenco formato dal Parlamento, come avviene ora. Stando alla modifica costituzionale del Ministro Nordio, mentre i membri togati del CSM saranno davvero estratti a sorte tra tutti i circa 9.500 giudici e pubblici ministeri italiani, per i membri laici (di nomina politica) non sarà così. Il nuovo articolo 104 (1) della riforma costituzionale Nordio afferma chiaramente che i membri laici saranno “estratti a sorte da un elenco che il Parlamento, in seduta comune, compila mediante elezione entro sei mesi dall’insediamento”. Si tratta di un sorteggio truccato da un elenco predefinito dalla politica. Su questo aspetto c’è un elemento molto delicato da analizzare che rischia di passare inosservato. Le leggi in vigore attualmente prevedono come premesso 20 membri togati e 10 laici, oltre ai 3 componenti di diritto, ma non è noto quanti sarebbero con l’approvazione della riforma, poiché il referendum rimanda le questioni specifiche a una legge ordinaria successiva. Quel che è peggio è che noi non abbiamo certezze granitiche su come avverrà questa legge ordinaria. Oggettivamente i cittadini votanti non posso essere a conoscenza di una serie di questioni che saranno definite con una legge ordinaria in caso di vittoria del Sì. Per esempio non sappiamo quanto sarà lungo o corto questo eventuale elenco e non sappiamo con che tipo di maggioranza sarà votato: se oggi per nominare i membri laici del CSM serve una maggioranza di 3/5 in Parlamento (con conseguente elezione di rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e di opposizione), con la Riforma Nordio potrebbe non essere così. Il rischio è che il famoso elenco possa essere votato a maggioranza semplice, la quale consentirebbe alla maggioranza di governo (qualsiasi) di scegliere la lista per il sorteggio (di cui non si sa ancora la quantità di nomi). Pericoli che nessuno può escludere, ma di cui si potrebbe sempre verificare l’incostituzionalità. Quindi non soltanto la politica – a differenza di quello sostenuto da Meloni – potrà continuare a scegliere i membri politici del CSM (quindi influenzarlo), ma questa compagine potrebbe essere composta di soli membri sostengono le forze di governo. Questo sorteggio truccato rappresenterebbe un pericolo sia per l’indipendenza della magistratura, attuando una scomposizione che renda gli organi più fragili ed esposti alle pressioni esterne; sia per i cittadini. Per quanto sia vero che in qualsiasi ipotesi i membri laici continueranno ad essere una minoranza, non è altrettanto vero che non avrebbero la possibilità di condizionare e orientare l’intero organo. Anche se i membri laici continueranno ad essere una minoranza (1/3 dei laici contro i 2/3 dei togati), sarà una “minoranza organizzata” legata alle forze politiche che l’hanno nominata. Come afferma Tobagi: “La storia e la sociologi ci insegnano che le minoranze organizzate prevalgono sempre sulla maggioranze disorganizzate, in questo caso la componente togata estratta a sorte”. Quindi dire che i membri laici saranno sorteggiati sia nel caso della vittoria del Sì sia nel caso della vittoria del No significa essere in malafede, come ha giustamente spiegato lo storico Alessandro Barbero. La malafede sta proprio nel fatto che mentre i membri togati del CSM verranno scelti tra una lista di 9.500 magistrati, i membri laici saranno estratti da una lista scritta dal Parlamento. Una lista di cui non si specifica nemmeno la quantità di nomi che deve contenere. Stando alla Riforma Nordio, la lista potrebbe contenere anche 11 nomi – come ha sottolineato Barbero – e ciò renderebbe molto più facile l’estrazione palese. Mettendo anche il caso che la lista sia di 20 o di 30 nomi, in qualunque caso la lista dei togati sarà correttamente sorteggiata, mentre quella dei laici potrà essere potenzialmente truccata. Inoltre, come ha sostenuto il pubblico ministero anti-mafia Nicola Gratteri – da sempre favorevole al sorteggio, ma non al sorteggio truccato della Riforma Nordio, un vero sorteggio dei membri laici non dovrebbe essere una lista scelta a tavolino di giuristi e avvocati cassazionisti che rispondo all’ideologia di chi li nomina, ma dovrebbe essere un sorteggio svolto estraendo da una lista completa di tutti i professori ordinari di diritto o avvocati cassazionisti presenti in Italia. Questo sarebbe l’unico metodo che potrebbe garantire totalmente l’indipendenza della magistratura e l’indipendenza del CSM. Votare No alla Riforma costituzionale della giustizia del Ministro Nordio e del governo Meloni significa non accettare la possibilità di inciuci partitici nella magistratura.   (1) L’articolo 104 istituirebbe due distinti Consigli Superiori, ovvero il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura requirente. Lorenzo Poli
March 15, 2026
Pressenza
Referendum #2 | Tre finalità perverse di una controriforma costituzionale – di Luigi Ferrajoli
Questa campagna referendaria sta svelando l’intima essenza di questo governo: la sua straordinaria capacità di imbrogliare l’elettorato raccogliendone il consenso nei confronti di finalità totalmente non dichiarate. Quella che viene proposta al referendum è una riforma sgangherata – lo smembramento insensato in tre organi diversi del Consiglio Superiore della Magistratura – e proprio per [...]
March 12, 2026
Effimera
Referendum #1 | NO, NO, NO e poi NO! (Il referendum del 22 marzo) – di Effimera
La raccolta delle firme promossa da 15 persone libere da ogni soggezione a partiti o a organizzazioni politiche istituzionali ha segnato una svolta in questa vicenda, cogliendo di sorpresa non solo l’arrogante governo in carica e la sua opposizione assopita, ma anche la comunicazione in tutti i suoi variegati segmenti (stampa, televisione, network, ogni [...]
March 10, 2026
Effimera
Il Ministro della Giustizia e l’Alta Corte disciplinare
“I magistrati se sbagliano vengono comunque assolti”. È una frase che viene pronunciata senza che l’autore si preoccupi di dimostrarla. In realtà, i dati ufficiali sui provvedimenti disciplinari proposti e adottati nei confronti dei magistrati inducono ad una valutazione assai diversa. La Costituzione (art. 107) e le norme vigenti (Decreto Legislativo 109/2006) consentono al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. I dati a disposizione mostrano che le azioni disciplinari sono state avviate dal Ministro in 24 casi nel 2023 (27%) e in 27 nel 2024 (34%). Quelle proposte dal Procuratore sono state 66 nel 2023 (73%) e 53 nel 2024 (66%). Queste percentuali dimostrano come la magistratura di fatto sia più severa del ministero della giustizia nel proporre l’apertura di un procedimento nei confronti dei giudici o dei pubblici ministeri. La valutazione dei vari casi segnalati e la decisione di stabilire eventuali sanzioni spettano alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105 Costituzione). In questo caso sono disponili i dati dal febbraio 2023 al dicembre 2025: sono state emesse 199 sentenze, di cui 23 con l’esclusione dal procedimento per decesso o per cessata appartenenza dell’incolpato all’ordine giudiziario. Delle 176 sentenze effettive, sono state comminate 82 condanne (47%) e 94 assoluzioni (53%). Ovviamente è impossibile entrare nel merito di queste sentenze, ma si conoscono i dati delle impugnazioni. Sia il Procuratore sia il Ministro, oltre al magistrato incolpato, hanno la facoltà di ricorrere in Cassazione qualora ritengano che la sentenza sia ingiusta. La Procura Generale ha impugnato 13 sentenze (7%), mentre il Ministro ne ha impugnate 9 (5%). Quest’ultimo dato dimostra che il Ministro della Giustizia ha condiviso il 95% delle sentenze emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura negli ultimi 3 anni. A questo punto resta da spiegare perché lo stesso Ministro abbia presentato (insieme alla Presidente del Consiglio dei Ministri) la proposta di revisione costituzionale che prevede di sottrarre l’azione disciplinare al Consiglio Superiore della Magistratura per attribuirla all’Alta Corte disciplinare, che verrebbe istituita se al referendum del 22-23 marzo vincessero i favorevoli. Occorre notare che l’Alta Corte si differenzia per diversi aspetti dall’attuale Consiglio Superiore. In particolare, attualmente del Consiglio possono fare parte magistrati sia di merito sia di legittimità. Invece, nell’Alta Corte potranno essere sorteggiati e insediati soltanto magistrati di Cassazione. Questa scelta si pone in contraddizione con quanto stabilisce la Costituzione vigente, che prescrive che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni” (Art. 107). Ma soprattutto è evidente il rischio che la mancanza di magistrati di merito in seno all’Alta Corte possa determinare una valutazione oggettivamente parziale dei comportamenti dei magistrati di ogni funzione sottoposti a giudizio disciplinare. Inoltre, se nell’Alta Corte disciplinare possono essere presenti pubblici ministeri soltanto di Cassazione, si crea un problema almeno di opportunità per le azioni disciplinari promosse dal Procuratore Generale di Cassazione, poiché quest’ultimo di fatto è il “capo” di quei pubblici ministeri. In questo caso la tanto sbandierata terzietà del giudice, su cui insistono i promotori della riforma costituzionale, è finita tranquillamente nel dimenticatoio. Infine, oggi il Procuratore Generale è tenuto per legge ad affiancare il Ministro della Giustizia nel promuovere l’azione disciplinare, in quanto è membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma con l’approvazione della riforma il Procuratore sarà membro di diritto soltanto del Consiglio Superiore dei pubblici ministeri. Di conseguenza non è ragionevole che il Procuratore sia poi anche titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei giudici di fronte all’Alta Corte, poiché si creerebbe un’asimmetria interna all’ordine giudiziario. Perché per i provvedimenti disciplinari la separazione delle carriere non conta più nulla?   Rocco Artifoni
March 4, 2026
Pressenza
Livio Pepino: “perché NO lo hanno spiegato bene proprio Meloni e Nordio”
Protagonista dell’incontro pubblico sul tema “Le ragioni del NO in difesa della Costituzione e della democrazia” che si è svolto Casale Monferrato nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, l’ex-magistrato ha ripercorso la storia della riforma su cui vertono quesiti dell’imminente referendum. Presidente dell’associazione Volere la Luna – Laboratorio di cultura politica e di buone pratiche, che nel 2018 ha contribuito a fondare e di cui coordina le pubblicazioni, e fino al 2023 direttore delle Edizioni Gruppo Abele, dal 1970 al 2010 pretore, sostituto presso la Procura della Repubblica e sostituto procuratore generale, inoltre giudice al tribunale minorile e anche consigliere presso la Corte di cassazione e un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Livio Pepino ha ricordato che a tentare di soggiogare il CSM alla politica sono stati, ad esempio, Almirante, Cossiga, Craxi e Berlusconi. «Certo il CSM in passato ha fatto molti errori e può ancora sbagliare. Ma se c’è una cosa giusta che, essendo indipendente, il CSM ha sempre garantito è la trasparenza. Tutte le sue sedute sono pubbliche, infatti anche trasmesse su Radio Radicale, ed è proprio la sua indipendenza dagli altri poteri dello stato che è sancita dalla Costituzione ad assicurare ai cittadini di poter valutare, criticare e giudicare l’operato dei magistrati». Il referendum popolare confermativo che voteremo a marzo delibererà in merito all’approvazione, e quindi alla ratifica, della legge costituzionale di iniziativa governativa intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare già approvata dal Parlamento (provvedimento 18 settembre 2025) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n° 253 / 30 ottobre 2025). Premettendo che sulla questione si è espressa una “maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”, precisamente “dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025″, il testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale specifica che riguardo alla ratifica della legge “un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare“. Così infatti è avvenuto… Nell’incontro pubblico a Casale Monferrato Livio Pepino ha analizzato vari aspetti dei 5 quesiti su cui i cittadini italiani sono interpellati a rispondere. La preponderaranza dei sì convaliderà una modifica della Costituzione in una sua parte fondamentale. «Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno fatto capire molto bene in cosa consista», ha osservato Livio Pepino ricordando che la premier ne auspica la ratifica plebiscitaria e che l’attuale ministro della giustizia si è stupito che la minoranza osteggi questo cambiamento che oggi favorisce l’attuale coalizione di governo e di cui poi in futuro beneficeranno i partiti di volta in volta detentori della maggioranza parlamentare. Infatti, è così: alla prevalenza dei sì conseguirà che tutte le istituzioni dello Stato italiano si ‘allineino’ alle linee guida della politica governativa mentre, invece, finché a tutela della magistratura e dei singoli magistrati dagli altri poteri, in particolare dal potere esecutivo, ci sarà un Consiglio superiore forte e autorevole, la magistratura potrà tutelare i diritti dei cittadini senza subire interferenze dei politici ‘di turno’… … e cosa succeda quando, invece, avviene il contrario, Livio Pepino lo ha dimostrato riferendo di due vicende accadute di recente ed in ambedue delle quali in modi diversi, ma speculari, sono coinvolti degli agenti di polizia: «Non lasciandosi influenzare dalle sollecitazioni di tanti politici che invocavano l’assoluzione dell’omicida, i procuratori hanno indagato e così appurato che a Milano un immigrato clandestino è morto in circostanze non corrispondenti alla versione dei fatti data ai mass-media dalle forze dell’ordine. Contemporaneamente, esaminando le prove a suo carico il gip (giudice per le indagini preliminari) non ha riscontrato evidenze tali da giustificare la detenzione e l’incriminazione con l’accusa di tentato omicidio del presunto aggressore di un poliziotto durante gli scontri di piazza a Torino, che invece vengono pretese da molti politici». Questi esempi infatti mostrano che il NO alla riforma Meloni-Nordio in sostanza ha la valenza di opposizione allo strapotere dell’esecutivo e all’instaurazione di un regime autoritario, in cui la ‘forza’ prevale sulla giustizia, e di difesa dello stato di diritto: «In pratica, l’esito del referendum deciderà se le stesse regole del gioco valgono per tutti, anche per i politici e i militari e persino per i magistrati – ha concluso Livio Pepino – La posta in gioco è il principio della “legge uguale per tutti”». Infatti, come annunciato da Giorgia Meloni ha annunciato e come Carlo Nordio ha sintetizzato indicando chi beneficia della ‘sua’ riforma, se al referendum vinceranno i sì i criteri di applicazione delle leggi verrano uniformati alle decisioni di chi potrà imporre le proprie scelte e decisioni con una facoltà non più soggetta al controllo sulla legittimità del proprio operato in base alla sua coerenza ai principi di giustizia, alle norme che tutelano i diritti civili e alle regole procedurali che la Costituzione della Repubblica italiana vigente sancisce inderogabili per tutti, cioè valide allo stesso modo per ogni persona, ogni cittadino ‘qualunque’ e ‘qualsiasi’ funzionario o pubblico ufficiale, e la cui equa applicazione è presupposta garantendo, e mantenendo, l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri istituzionali, ovvero dalle altre autorità e forze dello Stato. Maddalena Brunasti
February 25, 2026
Pressenza
D’Agostino (Giuristi democratici): «La riforma Nordio fa parte della torsione autoritaria in atto»
Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum costituzionale sulla cosiddetta riforma Nordio che, intervenendo su sette articoli della Costituzione, introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri (PM). La riforma prevede l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura (CSM) distinti – uno per i giudici e uno per i PM – e la creazione di un’Alta Corte competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. L’allontanamento del pubblico ministero dall’ordine giudiziario e il rafforzamento della componente politica nei CSM sollevano forti preoccupazioni rispetto all’autonomia e all’indipendenza della magistratura. Preoccupazioni che si collocano in un contesto politico segnato da evidenti spinte autoritarie, ben rappresentate dal decreto sicurezza recentemente licenziato dal Consiglio dei ministri, che amplia i poteri di polizia, introduce misure di favore sul piano della responsabilità giudiziale delle forze dell’ordine e rafforza ulteriormente le politiche repressive e discriminatorie, in particolare nei confronti delle persone migranti. Per provare a chiarire i nodi critici della riforma e il legame tra questa e l’impianto repressivo e razzista delle politiche governative, abbiamo intervistato Aurora D’Agostino, avvocata penalista e co-presidente di Giuristi Democratici, da anni impegnata sui temi della criminalizzazione del dissenso e con una lunga esperienza nei processi per reati di piazza contro attivistə e manifestanti. A prima vista, la c.d. separazione delle carriere, ovvero tra magistrati in funzione giudicante e pubblici ministeri, sembrerebbe una garanzia coerente con un sistema giudiziario informato ai principi dello Stato di diritto. Dal tuo punto di vista, questa riforma va effettivamente nella direzione di offrire maggiori garanzie a indagatə o imputatə? E quali sono i principali nodi critici, a partire dalla riforma del CSM? Sono in molti a sostenere che la riforma Nordio abbia una funzione di garanzia in senso difensivo e rappresenti un avanzamento dei principi fondamentali del processo accusatorio, a partire dalla parità delle parti e dalla presenza di un giudice realmente “terzo”. Personalmente, però, non condivido questa lettura. Innanzitutto, non credo che la creazione di due CSM separati – uno per i magistrati giudicanti e uno per quelli inquirenti – abbia un effetto “magico” nel riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa nelle aule di giustizia. Le questioni in gioco sono ben altre. La parità delle parti processuali non è un dato “culturale”, ma un obiettivo che può e deve essere perseguito attraverso strumenti processuali adeguati e realmente paritari. In un sistema giudiziario in cui il dibattimento – e quindi la formazione della prova davanti al giudice in regime di contraddittorio – è sempre più surclassato dall’uso e dall’abuso dei cosiddetti riti alternativi, come il patteggiamento e il rito abbreviato, appare significativo che il dibattito pubblico resti sostanzialmente silente. Eppure, in questi procedimenti le decisioni si fondano quasi esclusivamente sugli atti contenuti nei fascicoli dell’accusa, senza che nessuno sembri particolarmente scandalizzarsi. Il tema del rapporto promiscuo tra giudici e PM è comunque sentito tra lə avvocatə: non a caso le Camere Penali si sono posizionate a favore della riforma. Secondo te quali sono gli interventi che potrebbero davvero correggere le storture esistenti nel sistema penale e riequilibrare i rapporti tra “accusa” e “difesa”, ovvero tra PM e avvocatə? Credo che ci siano altri terreni su cui porre l’attenzione, se davvero l’interesse è quello di migliorare in senso garantista il processo penale. Partiamo dalla realtà: le prove che le difese e l’accusa portano nelle aule giudiziarie non hanno pari valenza; alle testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria è attribuita per legge fede privilegiata. Questo, penso, sia uno degli ostacoli maggiori, sostanziali, alla parità processuale delle parti, soprattutto nei procedimenti che riguardano reati contro la polizia, reati cd. di piazza, ma anche tanti altri determinati da abusi di potere di appartenenti alle forze dell’ordine. Potrei fare molti altri esempi di “privilegio” tecnico della Pubblica Accusa rispetto alla difesa (in tema di deposito liste testi, di prove ulteriori, di sequestro), ma il punto centrale è che a nessuno di quanti si stanno mobilitando per il sì alla riforma Nordio viene neppure in mente di immaginare misure che in concreto vadano quanto meno a temperare la sperequazione strutturale presente nel processo penale tra accusa e difesa. Che non è determinata dalla comunanza delle carriere dei magistrati, né dal fatto che nelle pause di udienza vadano al bar insieme, come sento dire da colleghi che banalizzano il concetto, bensì da norme e procedure. Tra le critiche ricorrenti alla riforma c’è che trasformerebbe i PM in “super-poliziotti”, ovvero che, intaccandone terzietà e imparzialità, attribuirebbe ai PM connotati tipici della polizia più che della magistratura. Dal tuo punto di vista esiste questo rischio? Se sì, per quali ragioni? Il rischio del rafforzamento estremo delle funzioni accusatorie – sintetizzato nel concetto PM-superpoliziotto – c’è eccome. In realtà, già oggi assistiamo a una prassi sempre più diffusa di adagiamento dei magistrati d’accusa alle tesi e proposte della polizia giudiziaria, a volte addirittura senza alcun vaglio critico e giuridico delle fattispecie di reato indicate dalle forze dell’ordine e trascritte de plano nel registro delle notizie di reato e negli atti processuali. In questo momento, poi, credo che sia chiaro al mondo quale direzione sta imboccando la legislazione in materia di “sicurezza” nel nostro Paese, con un governo che rivendica urlando la difesa a oltranza e assoluta degli appartenenti alle forze dell’ordine, al di sopra e al di fuori della legge, con pene spropositate per chiunque sia accusato di reati contro agenti di polizia e scudi penali in loro difesa. Un aggravio di pene e di misure che ha peggiorato sensibilmente un quadro legislativo già largamente schierato a difesa di qualunque abuso di Stato. Personalmente, l’idea del PM sganciato dalla giurisdizione in funzione esclusivamente accusatoria non mi pare affatto rassicurante e non riesco proprio a comprendere come si possa ritenere questo impianto migliorativo delle garanzie del sistema giustizia. Chiunque abbia a che fare con la giustizia penale sa che la polizia giudiziaria gode già nei fatti di una forte autonomia, operando spesso al di fuori del controllo effettivo della Procura. Negli ultimi giorni, però, alcuni esponenti del Governo hanno proposto di sganciare la polizia giudiziaria dalle Procure, quale passo ulteriore nel ridefinire il sistema giudiziario. Come vedi questa possibilità? Che effetti produrrebbe sull’equilibrio del sistema e sulla posizione di chi è indagatə? A me pare che l’ipotesi di sganciare la polizia giudiziaria dal controllo delle Procure non sia affatto compatibile con la Riforma Nordio, che va in tutt’altra direzione e necessita invece di una stretta collaborazione delle forze di polizia. Credo quindi che chi ne parla (non a caso, lo stesso ministro per cui «il diritto vale fino a un certo punto») lo faccia davvero a casaccio. Sono di tutt’altro tenore i messaggi che in questi giorni arrivano martellanti: la polizia fa il suo mestiere e bene, sono i magistrati giudicanti che poi liberano i “delinquenti” (come si è visto anche a Torino). E non a caso, l’orrore giuridico ora contenuto nel decreto legge in via di emanazione in questi giorni, il fermo di polizia per 12 ore di soggetti ritenuti pericolosi dalla polizia in vista di pubbliche manifestazioni, è affidato, a quanto si sa, al solo parere del PM, che ha facoltà di decidere se confermarlo o farlo terminare. Mi pare significativo del rapporto che si vuole instaurare e delle tutele che si vogliono negare. Di più, va considerato che in tutti i Paesi che hanno adottato il sistema introdotto dalla Riforma Nordio, il PM segue, o esegue, le direttive dell’esecutivo. La riforma costituzionale cade nel pieno di una torsione autoritaria. Che rapporto c’è tra la riforma dell’ordinamento giudiziario e le varie riforme che si sono succedute in materia di migrazioni, periferie e criminalizzazione del dissenso? Detta altrimenti, quali ricadute può avere la riforma costituzionale sulle categorie colpite dalle politiche repressive e razziste del governo? La riforma Nordio è parte integrante e necessaria della torsione autoritaria in atto e lo rivelano inequivocabilmente i continui richiami che le forze politiche al governo rivolgono contro la magistratura che non “esegue gli ordini” impartiti per legge in materia di immigrazione, periferie, repressione del dissenso. A partire dalle deportazioni in Albania, bloccate dai provvedimenti giudiziali che ne hanno evidenziato l’illegittimità, per arrivare, oggi, alle misure detentive negate a carico dei manifestanti arrestati a Torino. Il sogno di questo governo, in linea con quello di Trump, è quello di scardinare definitivamente il sistema delle tutele conquistato nel nostro Paese, e per realizzarlo vuole magistrati obbedienti e PM d’assalto. Per controllare la situazione, c’è bisogno di renderli docili, demotivati, ricattabili e impotenti; a questo serve l’estrazione a sorte dei componenti dei due CSM previsti dalla riforma. Guarda caso, solo per “i membri laici” il sistema dell’estrazione è “temperato”, perché avviene tra una rosa di nomi indicati dal Parlamento (quindi, dalla maggioranza). Insomma, poco a caso. Ma c’è un altro aspetto inquietante e che marcia di pari passo all’operazione “debilitazione e controllo” della magistratura: quello della crescente abolizione delle tutele giudiziali. Ne abbiamo visto un anticipo nell’ultima legge sicurezza approvata, con gli sfratti di polizia (convalidati giudizialmente a posteriori); oggi si parla di altri disegni di legge e decreti legge in materia di sicurezza che ne estenderebbero l’applicabilità non solo alle prime case, ma di fatto a tutte le “occupazioni senza titolo”; ma aggiungiamoci, anche nell’area civilistica, le proposte di legge in materia di recupero crediti professionali o degli sfratti per morosità mediante intimazione diretta, senza passare dal giudice, che interverrà quindi solo se il debitore o lo sfrattando riuscirà a fare opposizione in tempo utile. Insomma, abolizione progressive delle tutele, che diventano non la regola, ma un’eventualità. Credere alla volontà di combattere il familismo delle correnti della magistratura da parte di un governo campione in amichettismo, mi si permetta, è davvero un’ingenuità che rischiamo di pagare cara. E a proposito di costi, chiudo con un accenno alla spesa che la triplicazione degli organismi di vertice e disciplina previsti dalla riforma comporterà: un solo CSM ci costa circa 50 milioni di euro l’anno; mantenerne tre (CSM giudicanti, CSM requirenti e Alta Corte di Disciplina) avrà un peso non indifferente. Con 100 milioni di euro l’anno in più per il sistema giustizia, penso si potrebbe fare di molto meglio per i cittadini che, volenti o nolenti, frequentano le aule di tribunale, perché di loro ci dovremmo occupare prioritariamente. La copertina è di Istvan (Flickr) SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno L'articolo D’Agostino (Giuristi democratici): «La riforma Nordio fa parte della torsione autoritaria in atto» proviene da DINAMOpress.
February 11, 2026
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Le incongruenze della riforma del CSM
In primavera si terrà un referendum costituzionale senza quorum sulla cosiddetta riforma della giustizia. In sintesi potremmo riassumere il contenuto della revisione costituzionale in quattro punti. 1) La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM). Nella vigente Costituzione in relazione alla magistratura la parola “carriere” non esiste. Nella nuova formulazione dell’articolo 102 Cost. si fa riferimento alle «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». Ma l’attuale art. 107 Cost., che in questo punto non viene modificato, recita: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni». Di fatto si creano due norme che utilizzano due termini (“carriere” e “funzioni”) con significati non coincidenti. Attualmente i magistrati in Italia sono circa 8.800: circa 6.600 sono giudici e circa 2.200 sono pubblici ministeri. Negli ultimi anni questi sono i dati ufficiali del passaggio di funzioni da giudice a PM o viceversa. Nel 2019 = 24, nel 2020 = 25, nel 2021 = 31, nel 2022 = 25, nel 2023 = 34. Si tratta della percentuale dello 0,31%. Di fatto le “carriere” sono già separate. Considerati questi dati, ci si domanda che senso possa avere modificare la Costituzione per una questione quasi inesistente e che comunque si può risolvere con legge ordinaria. Il che – tra l’altro – è già avvenuto, perché la riforma Cartabia (approvata nel 2022) ha posto ulteriori limiti alla possibilità di passaggio di funzioni, che può avvenire per ciascun magistrato una sola volta entro un arco di tempo limitato. In realtà il testo della riforma costituzionale prevede un’eccezione al divieto di passaggio di funzione. Infatti, il novello art. 106 Cost. stabilisce che «su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, (…) magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». Si tratta di una deroga a senso unico: per la Cassazione viene reso possibile il passaggio da PM a giudice, ma non è previsto il percorso inverso da giudice a PM. Non si capisce il senso di tale deroga unidirezionale, che di fatto va a favore dei PM. 2) Lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Attualmente il CSM è l’organo di governo autonomo (e non di autogoverno) di tutti i magistrati (giudici e PM). La riforma crea due CSM separati (uno per i giudici e l’altro per i PM), sottraendo ad entrambi la materia disciplinare, che viene delegata alla neonata Alta Corte Disciplinare (ACD). Di conseguenza si creano tre Organismi che svolgeranno complessivamente tutto quello che attualmente compete all’attuale unico CSM. Una scelta che evidentemente non va nella direzione della semplificazione e dell’efficienza. Basti dire che l’attuale CSM costa circa 50 milioni di euro l’anno. Si prevede che il nuovo assetto costerebbe almeno il doppio, per svolgere le stesse funzioni. Aumenta anche l’onere per il Presidente della Repubblica, che dovrà presiedere entrambi i CSM, rispetto all’unico attuale. È evidente che la scelta di stabilire una netta divisione delle carriere tra giudici e PM non implica necessariamente la creazione di due CSM distinti. 3) L’istituzione di una Alta Corte Disciplinare (ACD). L’istituzione di una ACD sembra illogica per almeno due ragioni: 1) Non si capisce perché l’azione disciplinare venga sottratta alle competenze dei CSM, che continueranno ad occuparsi di tutte le altre questioni: «le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni». In questo modo il sistema di governo della magistratura sarà più frammentato e di conseguenza meno equilibrato. 2) Non si capisce perché è stata creata soltanto una ACD. In coerenza con la scelta di costituire due CSM, sarebbe logico creare due ACD. Per quale motivo la prerogativa dell’azione disciplinare debba essere esercitata congiuntamente da giudici e PM, se le loro carriere e/o funzioni sono assolutamente separate? Giuseppe Santalucia, già Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha scritto: «I pubblici ministeri presenti nell’Alta Corte si occuperanno degli affari disciplinari dei giudici, e viceversa, quindi saranno i dossier più delicati, quelli disciplinari, a continuare ad essere oggetto di condivisione, senza che venga dato conto del perché ciò non dovrebbe mettere in pericolo la terzietà dei giudici, per come è raccontata dai sostenitori della riforma». Da notare che mentre nell’attuale CSM sono presenti 15 giudici e 5 PM, rispecchiando nella rappresentanza esattamente il rapporto 3 a 1 dell’effettivo numero dei magistrati (6.600 e 2.200), nell’ACD ci saranno 6 giudici e 3 PM (quindi con un rapporto 2 a 1), di fatto rafforzando la presenza dei PM a discapito dei giudici. Non solo: mentre nei CSM il rapporto tra magistrati e componenti “laici” è 2 a 1, nell’ACD è 3 a 2. Non si capisce per quale ragione. Nella composizione della ACD si pone un’altra questione: possono farne parte soltanto magistrati «estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità». In altre parole i magistrati presenti nella ACD sono soltanto quelli della Cassazione. Una decisione che appare poco equilibrata, dovendo giudicare ed eventualmente sanzionare i magistrati di tutti i livelli di giudizio, Cassazione compresa. La scelta di inserire nella ACD magistrati soltanto di legittimità fa pensare ad una visione gerarchica dell’ordinamento. Come per altro l’introduzione del termine “carriere” potrebbe lasciar intendere. Invece la diversità di funzioni è un criterio di differenziazione non gerarchica dei magistrati. Nel testo della riforma costituzionale è previsto che «contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata». Anche in questo caso si potrebbe creare un conflitto tra il ricorso previsto soltanto dinanzi all’ACD (nuovo art. 105 Cost.) e l’art. 111 Cost., che resta invariato: «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». 4) La modifica del sistema di scelta dei membri dei CSM e della ACD. Per la composizione dei 2 CSM e della ACD i magistrati verrebbero scelti per sorteggio e non più eletti. È del tutto evidente che le elezioni, pur considerando gli eventuali difetti delle cosiddette “correnti”, garantiscono una rappresentanza del pluralismo, in questo caso di culture giuridiche. In fondo è ciò che vale per i rappresentanti politici, che vengono eletti in liste di partito. Il sorteggio pone almeno tre problemi: 1) I sorteggiati non potranno avere la stessa autorevole rappresentanza che hanno gli eletti. Gli eletti rappresentano gli elettori. I sorteggiati si trovano a svolgere un ruolo di rappresentanza che non hanno scelto e per il quale non sono stati scelti. 2) I sorteggiati, essendo scelti dal caso, potrebbero appartenere tutti o in maggioranza soltanto ad una determinata cultura giuridica (o corrente), creando il paradosso che i rappresentanti di una minoranza si trovino nelle condizioni di governare e di sanzionare tutti i magistrati. Si tratterebbe di un governo autonomo non democratico e potenzialmente autoritario. 3) Se il sorteggio vale per i magistrati, che vengono scelti fra tutti quelli in servizio, non si capisce perché i consiglieri “laici”, cioè quelli di nomina parlamentare, non vengano sorteggiati allo stesso modo. Infatti, nei 2 CSM e nella ACD anche i consiglieri “laici” vengono estratti a sorte, ma in una lista precompilata dal Parlamento «mediante elezione». È evidente che il sorteggio tra tutti i magistrati e il sorteggio tra una lista di eletti (di cui non è specificato il numero) dal Parlamento, può essere molto diverso. Inoltre, nella ACD tre componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica. Si tratta di una novità assoluta, che al di là di una valutazione di merito, si pone in tendenziale contrasto con la scelta del sorteggio per gli altri componenti. Da notare la contraddizione tra la già citata norma che consente ai PM di accedere alla Cassazione per “meriti insigni” e la composizione per sorteggio (cioè senza alcun merito) dei CSM e della ACD. Il merito conta o non conta nulla? Nella stessa norma sono presenti idee contrastanti. Infine, si pone il problema delle regole applicative, che vengono delegate alla normativa ordinaria: «La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». Dato che la legge ordinaria viene approvata con la maggioranza semplice, è evidente il condizionamento del Parlamento e/o del Governo in questa materia delicata, che riguarda l’autonomia della magistratura. Inoltre, una norma ordinaria può essere modificata ad ogni cambio di maggioranza politica, con il rischio di una periodica oscillazione delle regole per il funzionamento della ACD. Considerando le incongruenze presenti nel testo e gli ampi spazi lasciati all’interpretazione, si può concludere che si tratta di una legge di revisione di pessima qualità, che sicuramente non migliora l’attuale Carta Costituzionale. Rocco Artifoni
December 10, 2025
Pressenza