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GPS 2026-2027: modalità e tempistica scelta 150 preferenze
Con la nota n. 11814 del 6 maggio 2025 avente per oggetto: Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente ed educativo. il MIM comunica la modalità e la tempistica per la scelta delle 150 preferenze (scuole, distretti, comuni, provincia). La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica su Istanze on line (Informatizzazione nomine supplenze) dalle ore 14,00 del 16 luglio alle ore 14,00 del 29 luglio 2026. Supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (GPS I fascia sostegno o elenchi aggiuntivi). Fase provinciale. Possono partecipare i docenti inseriti a pieno titolo nella GPS I fascia sostegno o elenchi aggiuntivi; i docenti  già di ruolo (che abbiano superato il periodo di prova al 01/09/2025 o prima). Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione e i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, punto 3-quater, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito. Supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (GPS I fascia sostegno o elenchi aggiuntivi). Fase interprovinciale. I docenti di sostegno in prima fascia GPS che hanno partecipato alla procedura senza rinunciare, ma non hanno ricevuto nomina, possono fare domanda online per i posti vacanti in altre province (anche di altre regioni). Nell’istanza indicano province e tipi di sostegno richiesti. Domande aperte dal 14 agosto ore 14 al 18 agosto ore 12. Dall’apertura di questa fase non sono più possibili surroghe provinciali per rinunce. Chi ottiene una sede deve accettarla entro 5 giorni (o entro il 1° settembre se assegnata dal 28 agosto); altrimenti decade dalla nomina. L’accettazione esclude la continuità didattica, altre supplenze GPS e interpelli. Nella procedura interprovinciale, basta l’assegnazione della provincia per perdere il diritto ad altre supplenze, anche se si rinuncia. Chi non presenta domanda o non riceve incarico può partecipare alle successive nomine a tempo determinato. Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Conclusi i conferimenti dei contratti a tempo indeterminato e determinato finalizzati al ruolo, gli uffici scolastici procederanno alla conferma dei docenti di sostegno per garantire la continuità didattica. Possono essere confermati: 1. docenti specializzati sullo stesso grado, nominati nel 2025/2026 tramite GAE, GPS, graduatorie d’istituto (anche viciniori) o interpello; 2. docenti non specializzati inseriti in seconda fascia GPS, se nominati da scorrimento provinciale della stessa; 3. docenti non specializzati non inseriti in GPS, se nominati da scorrimento incrociato GAE/GPS; 4. docenti di ruolo assegnati su sostegno ai sensi degli artt. 47 o 70 CCNL. Non possono essere confermati: 1. docenti non specializzati nominati da graduatorie d’istituto o interpello; 2. docenti con supplenze brevi. La conferma comporta l’esclusione da tutte le successive procedure di supplenza, compresi gli interpelli. Chi rinuncia alla conferma partecipa regolarmente alle nomine provinciali e d’istituto. Supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (GAE e GPS posto comune e/o sostegno). Per le supplenze annuali (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), il sistema utilizza prima le GAE e, in caso di esaurimento o insufficienza, le GPS. Gli aspiranti già inseriti nelle GPS del biennio precedente che non presentano domanda di aggiornamento/permanenza né l’istanza per le supplenze 2026/2027 vengono esclusi dalle GPS e dalle relative graduatorie di istituto per tutto il nuovo biennio. I docenti di ruolo che partecipano alla procedura possono indicare esclusivamente posti interi. È previsto il recupero dei docenti che non ottengono incarico per assenza di disponibilità nelle sedi scelte. Non sono considerati rinunciatari e possono partecipare ai successivi turni di nomina sulle sedi indicate. In caso di supplenza a orario non intero, il docente mantiene sempre il diritto al completamento orario nella stessa provincia fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio. Il completamento avviene con modalità diverse: * per spezzoni fino al termine delle attività didattiche, senza frazionamento delle disponibilità; * per supplenze brevi e saltuarie, anche con frazionamento orario, purché compatibile con il servizio e con la continuità didattica.
May 26, 2026
Cobas Scuola
DOMANDE INSERIMENTO ELENCHI REGIONALI DOCENTI DAL 6 AL 25 MAGGIO 2026
Con la nota n. 11301 del 29/04/2026 avente per oggetto  “Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027”. Il MIM ha comunicato la tempistica per la presentazione delle domande per l’iscrizione negli elenchi regionali finalizzate alle immissioni in ruolo. La domanda potrà essere presentata unicamente in modalità telematica dal 6 maggio (h. 09.00) al 25 maggio 2026 (h. 23.59). Percorso per la presentazione della domanda: www.mim.gov.it – “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”. Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali i candidati che hanno superato i seguenti concorsi: * concorso ordinario n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell’11 giugno 2021 [concorso ordinario 2020 + STEM 1]; * procedure concorsuali bandite con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022 [STEM 2]; * procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023 [ed. motoria primaria]; * procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 [PNRR1]; * procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 [PNRR2]. Per inserirsi negli elenchi le graduatorie dei concorsi devono essere state pubblicate entro il 10 dicembre 2025. I concorsi sono superati se nella prova orale è stato raggiunto il voto minimo di almeno 70/100, oppure nel caso del concorso straordinario 2020 il voto di almeno 56 punti nella prova scritta. Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio. Non possono inserirsi negli elenchi regionali coloro che sono in possesso di un contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo. I candidati possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo, per un’unica regione di destinazione. Qualora il candidato abbia titolo all’iscrizione negli elenchi regionali maturato nell’ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente. All’interno della singola classe di concorso o tipologia di posto, gli aspiranti sono graduati sulla base dell’ordine cronologico della procedura concorsuale cui hanno titolo, con riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando. Gli aspiranti appartenenti alla medesima procedura concorsuale sono graduati in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco; b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco. All’interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale. Gli aspiranti del concorso straordinario 2020 sono graduati sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta. I docenti selezionati tramite le graduatorie dei concorsi PNRR, qualora non siano ancora abilitati, verranno assunti con contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione e dovranno conseguire l’abilitazione entro la fine dell’anno scolastico, altrimenti perderanno il diritto all’immissione in ruolo. I candidati destinatari della proposta di assunzione avranno 5 giorni per accettare in modo esplicito la sede assegnata; la mancata risposta sarà considerata rinuncia. Per l’anno scolastico 2026/27, l’accettazione dell’incarico tramite gli elenchi regionali comporterà l’esclusione dalle successive nomine a tempo determinato. COBAS SCUOLA DOMANDE INSERIMENTO ELENCHI REGIONALI DOCENTIDownload
May 4, 2026
Cobas Scuola
Le trattenute sugli scioperi
> Pubblichiamo su invito di alcuni sostenitori, questo articolo apparso nel > primo numero di quest’anno della rivista. Le trattenute sugli scioperi è un > argomento attuale ma spesso accompagnato da molta confusione. Proviamo a fare > chiarezza. Le disposizioni che riguardano il personale dei treni sono sempre complesse ed così anche per le trattenute sugli scioperi. Ogni Macchinista o Capotreno ha una sua diversa collocazione oraria all’interno dello sciopero e ciò favorisce gli abusi, siano essi volontari o meno. Inoltre, con i servizi da garantire i casi di adesioni parziali si sono moltiplicate e pochi sanno che ai “comandati” si applicano regole diverse. Una disapplicazione diffusa – addirittura non comunicata agli uffici amministrativi – complica la situazione. Agli scioperanti comandati ai servizi da garantire vengono erroneamente applicate le disposizioni generali e non quelle specifiche previste dall’accordo sui comandi L. 146/90, ovverosia: “…Ai lavoratori comandati aderenti allo sciopero sarà corrisposta la retribuzione proporzionale all’impegno orario prestato…” (penultimo cpv. punto 5 accordo 23/11/1999) Si potrà discutere se la regola in questione individua il pagamento delle ore di prestazione resa oppure se bisogna fare una proporzione tra la durata complessiva della prestazione programmata e quella resa per garantire il/i treno/i da garantire. È certo però che le ore lavorate vanno retribuite non soltanto con le relative competenze accessorie, ma anche come quota parte della “paga base”. In tale computo vanno certamente ricompresi sia i viaggi fuori servizio (per andare o tornare) sia i tempi di attesa. Questi ultimi sono talvolta ampi, ma ciò scaturisce dall’applicazione delle norme e dai comportamenti aziendali, perché il personale comandato è tenuto a presentarsi all’ora di inizio lavoro (3° cpv. punto 5 accordo 23/11/1999): “Nella considerazione che il comando precede la cognizione dell’adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l’obbligo di far conoscere – ad inizio della prestazione – la sua adesione o meno all’agitazione”. Dunque sbaglia chi telefona prima per sapere cosa fare. L’accordo stabilisce che ci si presenta all’ora e nel luogo previsto dal turno e si fa la comunicazione di adesione allo sciopero. L’azienda può sostituirti, ma deve farlo subito e se la risposta tarda ad arrivare i tempi di attesa sono lavoro a tutti gli effetti. Se non si viene sostituiti non è consentito rinviare l’inizio lavoro e segnarlo come astensione. Del resto, il lavoratore è già penalizzato poiché non ha potuto programmare la fascia oraria della prestazione programmata come tempo a sua disposizione in quanto tenuto a presentarsi ed eventualmente ad effettuare il treno garantito. In realtà, l’azienda dovrebbe fornire dei turni alternativi per chi aderisce allo sciopero, indicando l’inizio e/o il termine lavoro della prestazione degli scioperanti, evidenziando i periodi di astensione e quelli di lavoro. Tutto ciò non accade e ai “comandati” viene applicata la regola generale che è penalizzante ed ha due varianti: 1. scioperi di 24 ore: 1/2 giornata se l’astensione è ≤ a 3 ore e 1 giornata per astensioni > a 3 ore. 2. scioperi inferiori a 24 ore: trattenuta corrispondente alle ore di astensione fino ad 1 giorno (6,15 ore). La regola generale ha una sua ratio, discutibile quanto si vuole, ma è “compensativa” dei casi in cui, per gli scioperi di 24 ore, i Macchinisti o i Capitreno si astengono dal lavoro per più di 6 ore o, in qualche caso, su entrambe le prestazioni di un servizio con RFR (ovvero su una prestazione ed una parte dell’altra. In tale ipotesi la detrazione è sempre di una giornata di paga (6,15 ore). Di contro, essere a lavoro quando uno sciopero inizia o termina è oggettivamente un disagio doppio, sia per l’impegno che per la penalizzazione economica, ma a condizioni normali sono circostanze casuali e non generate dai comandi L. 146/90. È paradossale che ad un lavoratore venga imposto di recarsi al lavoro anche se scioperante e, per giunta, gli viene praticata una trattenuta sproporzionata: negli scioperi di 24 ore basta un’astensione per più di tre ore per vedersi sottratta l’intera paga base. In definitiva, la casistica generata dal comando non può essere assimilata al caso generale: la normativa specifica per i comandati ai treni garantiti va applicata correttamente. Non è escluso che le aziende vorranno rifarsi ai contenuti delle disposizioni MT/CND.TR.PG.PDM/NU.10.2 del 15/5/1997 (le regole generali succitate), unilateralmente richiamate nella circolare cd. pennacchi 2 (27/09/2003), con la presunzione di farle prevalere anche nel caso di comando L.146/90, quale regola che abroga e sostituisce il summenzionato cpv. dell’accordo 23/11/199. Ma sarebbe una chiara forzatura interpretativa. Sarà necessario un po’ di impegno da parte di tutti, ma è un’altra ingiustizia a cui porre fine. -------------------------------------------------------------------------------- Scarica questo articolo in pdf -------------------------------------------------------------------------------- Per sostenere e ricevere In Marcia! 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March 21, 2026
Ancora in Marcia!
SONNO E STANCHEZZA, FARE PREVENZIONE PRIMA CHE CAPITINO GLI INFORTUNI: Da un articolo sulla condizione dei turnisti svizzeri alcuni spunti di riflessione per la normativa di lavoro di noi macchinisti.
Sonno, stanchezza, salute e lavoro: quale correlazione c’è tra questi elementi e quale dovrebbe essere il corretto approccio del datore di lavoro? La Rivista svizzera della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL, www.prevenzione-in-ufficio.ch) ha affrontato questo argomento con un articolo di qualche anno fa (25 ottobre 2019) di Reto Etterli, psicologo del lavoro, dal titolo “Stanchezza: un rischio sottovalutato per la sicurezza, la salute e l’economia.” Il primo dato riportato è che “un adulto su tre in Svizzera soffre di disturbi del sonno.” Inoltre “gli infortuni e le assenze per malattia sono più frequenti per i collaboratori con deficit di sonno e anche il loro rendimento è inferiore. Chi lavora di notte o a turni è particolarmente svantaggiato.” L’articolista cita una ricerca scientifica del 2015 dalla quale è emerso che “per le persone che dormono male o poco, il rischio di infortunio sul lavoro e nel tempo libero è quasi due volte superiore al normale. Basti pensare che un infortunio professionale su cinque è dovuto a disturbi del sonno e si presume che la percentuale sia analoga per gli infortuni nel tempo libero.” Viene inoltre evidenziata un’analogia tra il dormire poco e l’essere sotto l’effetto di sostanza alcoliche, al punto che “La carenza di sonno … altera il nostro comportamento nelle situazioni di rischio al pari dell’alcol.” A questo punto viene naturale fare un collegamento con le norme del lavoro dei macchinisti italiani, che prevedono controlli periodici a sorpresa per verificare l’eventuale uso di alcool: perché non vengono effettuati controllo anche per vedere se c’è carenza di sonno, visto che, dati alla mano, gli effetti sono analoghi? Dormire poco non ha solo conseguenze sul come si lavora, ma a lungo termine anche sulla salute del lavoratore, in quanto “I disturbi cronici del sonno riducono l’aspettativa di vita”. Ma quale è l’approccio delle imprese al problema? Etterli osserva che “Tutti i datori di lavoro vorrebbero avere collaboratori attenti alla sicurezza, sani ed efficienti. Questo comporta, tra l’altro, che siano riposati. Conviene quindi investire nella loro salute, sensibilizzarli a una corretta igiene del sonno e creare condizioni di lavoro che non causino notti insonni.” L’articolo cita quindi l’esempio di alcune imprese “virtuose” che “hanno capito l’importanza di collaboratori riposati”, anche multinazionali, e mettono in atto iniziative conseguenti. Sarebbe una cosa buona se anche le imprese ferroviarie seguissero questi esempi positivi, anzi la condizione ottimale sarebbe che il ministero dei trasporti italiano e l’ANSFISA, al fine di garantire che la circolazione dei treni avvenga in sicurezza, intervenissero anche su queste tematiche. Sarebbe quindi opportuno istituire l’obbligatorietà, da parte di tutte le imprese ferroviarie operanti nel nostro Paese, di monitorare periodicamente lo stato di stanchezza ed eventuale carenza di sonno dei propri dipendenti impegnati in mansioni connesse con la sicurezza dell’esercizio. L'articolo SONNO E STANCHEZZA, FARE PREVENZIONE PRIMA CHE CAPITINO GLI INFORTUNI: Da un articolo sulla condizione dei turnisti svizzeri alcuni spunti di riflessione per la normativa di lavoro di noi macchinisti. proviene da Ancora in Marcia!.
December 4, 2025
Ancora in Marcia!