Gli altri interventi normativi sul diritto penale – Stefano Pesci
Pubblichiamo l’ultimo intervento inserito nel libro di Carteinregola Riforma
della magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli – 30 interventi per
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Risposte competenti a slogan ingannevoli
GLI ALTRI INTERVENTI NORMATIVI SUL DIRITTO PENALE
di Stefano Pesci, Procuratore aggiunto della Procura di Roma
Anna Maria Bianchi A Stefano Pesci, Procuratore aggiunto della Procura di Roma,
chiediamo di introdurre un ultimo tassello, che riguarda molti interventi
dell’attuale governo che influiscono sul diritto penale, che evidenziano un
doppio binario: da una parte vengono introdotti nuovi reati o aggravate le pene
di quelli già esistenti che destano più allarme sociale, dall’altra sono stati
alleggeriti o addirittura cancellati alcuni reati che riguardano i cosiddetti
“colletti bianchi”. E poi c’è l’ennesimo pacchetto sicurezza, che interviene
pesantemente anche sui diritti dei cittadini.
Stefano Pesci Se noi guardiamo agli indirizzi che ha assunto la legislazione
penale in questi ultimi due o tre anni è agevole registrare una tendenza, che è
quella che è stata chiamata, per l’appunto del “doppio binario”, con alcune
caratteristiche rilevanti che dovrebbero interessare tutti.
Cosa intendo per doppio binario? Che da un lato appunto si considera il tema del
diritto penale come uno strumento per acquisire consenso, mandando
contestualmente alla pubblica opinione il messaggio insistito di una generale
insicurezza, della necessità di intervenire per garantire al cittadino che
diminuiscano i piccoli furti, i danneggiamenti, le aggressioni di strada ed
enfatizzando peraltro i dati relativi a questi fenomeni criminali.
Sia chiaro: non si può negare che il fenomeno della criminalità da strada vada
preso in carico, perché il cittadino vive un forte disagio quando è vittima di
reati di questo tipo, ma altrettanto certamente va considerato che, purtroppo,
una certa quota di criminalità è legata in generale al mondo contemporaneo.
Comportamenti criminali di questo genere si manifestano in tutti i Paesi, ed
anzi l’Italia da questo punto di vista è uno dei paesi più sicuri. Fatto che non
ci deve indurre ovviamente a sottovalutare l’impatto della micro-criminalità, ma
a dimensionarla correttamente e soprattutto a comprendere che lo strumento
penale non è la strada maestra per fronteggiare queste manifestazioni di disagio
e marginalità sociale. Nella gran parte dei casi queste situazioni scaturiscono
infatti dal disagio sociale, da disoccupazione, emarginazione, anomia[1] e, se
così è, mettere in campo una seria prevenzione risulta certamente più efficace
rispetto alla pura repressione, che, in effetti, a livello di macrofenomeno, non
funziona.
Esistono tanti studi che evidenziano come un intervento esclusivamente
repressivo non serve ad aumentare la sicurezza mentre si sono spesso rivelati
utili sia interventi preventivi di bonifica delle aree di degrado o di
riqualificazione della vita quotidiana di queste persone, sia interventi
successivi di reinserimento sociale post-reato.
Nello stesso tempo, però a fronte di questo massiccio intervento sul penale “di
strada” (e, va detto anche sulla “criminalità professionale”, rapine ecc.),
abbiamo una evidente riduzione dell’intervento penale volto a fronteggiare la
criminalità delle classi dirigenti e dei colletti bianchi. L’intervento più
evidente da questo punto di vista è quello che ha rimosso il reato di abuso
d’ufficio, normato nell’articolo 323 del codice penale[2], a proposito del
quale vi è stato un lungo dibattito nel paese. Il reato prevedeva di punire il
pubblico dipendente che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di specifiche regole previste dalla legge “procura a sé o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto….”.
Anna Maria Bianchi Può fare qualche esempio?.
Stefano Pesci Facciamo il caso dell’affidamento delle gare e quello dei
concorsi. Il sindaco di un paese, nell’affidamento di una gara per le pulizie
della scuola, fa partecipare e vincere l’appalto alla società di un parente: è
un atto in palese conflitto di interesse che in precedenza risultava punibile in
base all’articolo 323. Oppure i casi di favoritismi nell’ambito di concorsi
pubblici: in assenza di una norma come l’abuso d’ufficio si faticherà a
individuare un reato applicabile. Molti possono essere gli esempi di quello che
è qualcosa di più di un malcostume: è un abuso di un ufficio pubblico.
Per anni nel dibattito giuridico e politico si era sviluppata discussione perché
si sosteneva che la norma fosse scritta in modo da ricomprendere troppe
situazioni diverse e che pertanto si determinava incertezza applicativa. Per
questo, si sosteneva, il pubblico amministratore, temendo che la propria scelta
potesse essere soggetta al sindacato del giudice penale, era paralizzato. In
gergo si parlava di “paura della firma”.
Come ricorderete, però, molti sottolineavano un altro aspetto: le denunce per
questo tipo di abusi erano molte, ma la magistratura applicava con grande
cautela questa norma, per cui a fronte di tante denunce, le condanne erano
veramente poche. Questa paura della firma era, quindi, più legata a possibili
denunce che alla prospettiva concreta di condanne nei processi.
Sta di fatto che eliminare questa previsione, senza sostituirla con qualcosa di
più preciso o di più raffinato per tutelare gli importanti interessi in gioco,
impedisce ora di fronteggiare varie situazioni obiettivamente abusive che
meriterebbero un intervento. Si è inoltre chiusa una strada di accertamento, una
valvola di accesso a fenomeni criminali più gravi, perché in molti casi le
attività di indagine finalizzate a verificare un possibile abuso di ufficio,
rappresentavano il passaggio necessario per scoprire possibili corruzioni o
concussioni, condotte che difficilmente affiorano in prima battuta.
In qualche modo, quindi, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ha
determinato una scopertura di tutela in riferimento all’interesse che abbiamo
tutti noi ad una Pubblica Amministrazione che operi in modo trasparente e
corretto.
Abbiamo dovuto registrare anche altri interventi in materia di crimini dei
colletti bianchi, che segnalano un’attenuazione dell’attenzione a questi
profili. Per esempio, ricordo interventi normativi assai complessi, che in
questa sede sarebbe impossibile illustrare, in materia di reati tributari,
interventi che hanno determinato una riduzione significativa dell’intervento
penale in materia di evasione fiscale, (già di per sé residuale perché riguarda
solo i casi estremamente gravi).
In sintesi, si verifica una tendenza ad una diminuzione dell’efficacia degli
strumenti di tutela quando in gioco è l’interesse della collettività a una
pubblica amministrazione corretta, al contrasto agli abusi fiscali, corruzione,
concussione, che sono i reati commessi dalla parte ricca della società e dalla
parte apicale dell’amministrazione e viceversa si punta molto a interventi
repressivi verso la criminalità di strada, un po’ declamati e un po’ anche
attuati.
L’ultimo passaggio di questo indirizzo è rappresentato dal “Decreto sicurezza”,
emanato di recente, nel quale sono previsti vari aggravamenti di pena per reati
già esistenti, l’introduzione di alcuni nuovi reati e ulteriori due aspetti che
meritano una qualche attenzione.
Il primo è rappresentato da una serie di interventi che estendono i poteri della
polizia e che comprimono le libertà del cittadino, senza passare per il
controllo del giudice o del pubblico ministero. Questo tipo di interventi è
piuttosto borderline rispetto ai principi costituzionali e bisognerà vedere poi
se la Corte costituzionale interverrà per censurare le scelte del legislatore.
Si prevede ad esempio una sorta di fermo preventivo nel caso di pubbliche
manifestazioni, cioè la possibilità che la polizia intervenga, per impedire che
persone specifiche (individuate sulla base di premesse non sempre rigorose)
partecipino alle manifestazioni. Ci sono molto dubbi su questa norma e
soprattutto, sul fatto che si prescinda da una necessaria verifica dell’autorità
giudiziaria.
Il secondo aspetto che merita attenzione riguarda la previsione di, una serie di
pene accessorie e di sanzioni amministrative accessorie, alcune delle quali
paiono discutibili nelle modalità e nelle premesse.
Si pensi ai casi in cui si comprimono i diritti del cittadino in riferimento ad
aspetti non collegati strumentalmente al reato commesso, come nel caso di
confisca dell’autovettura nei confronti del piccolo spacciatore. Oppure alle
sanzioni amministrative previste nei confronti dei genitori dei minori che
vengano sorpresi, ad esempio, con coltelli dalla lama superiore a 8 cm. Si
tratta di un profilo afflittivo nuovo e discutibile, specie quando il minore è
diciassettenne o sedicenne. Perché in questi casi la sanzione finisce per
colpire una persona (il genitore) che non è scontato abbia la possibilità di
impedire al minore di commettere questo reato o addirittura che potrebbe esser
stato totalmente all’oscuro del porto del coltello da parte del figlio. Così
come sono previste sanzioni abbastanza asimmetriche, come ad esempio la
sospensione della patente nei confronti di chi porti coltelli di un certo tipo
fuori dalla propria abitazione: non si capisce per quale motivo si debba
prevedere una sanzione di questo tipo che non ha alcuna relazione con il
portare il coltello, perché non c’è una relazione immediata con l’uso di
un’autovettura. Tutti gli interventi che mirano a una pura repressione, anche un
po’ cieca, anche un po’ a 360°, mentre non si vede alcun intervento per
aumentare veramente la sicurezza riducendo il disagio delle fasce giovanili
Sono interventi certamente costosi, ma investire sulla qualità della vita dei
minori delle nostre periferie probabilmente sarebbe molto più efficace se lo
scopo fosse quello di ridurre i reati, di aumentare la sicurezza. Cosa temo che
accada? Avremo molti più processi del tutto inutili, un po’ più di carcere per
soggetti problematici per i quali il passaggio di due mesi o due anni in un
istituto di pena non farà altro che aumentare la situazione di disagio, di
estraneità al consesso sociale, di marginalizzazione, piuttosto che il
reinserimento sociale, generando potenzialmente per il futuro ancora più
insicurezza. Anche perché, sempre sotto questo profilo, non si investe
minimamente sul delicato passaggio dal carcere alla vita ordinaria, cosicché
l’uscita dal carcere significa semplicemente la ricollocazione all’interno di
quello stesso mondo che aveva generato la commissione di quei reati. Quindi
anche l’intervento repressivo, per la parte in cui è veramente ora efficace,
sarà solo una norma-manifesto, un intervento repressivo nella sostanza
inefficace che non finirà per ridurre la criminalità di strada.
Anna Maria Bianchi Un’ultima domanda sugli interventi normativi che sono
intervenuti sulla fase delle indagini, in particolare sia rispetto le
intercettazioni, sia rispetto alla previsione dell’interrogatorio dell’indagato
prima dell’arresto
Stefano Pesci Sì, sono argomenti tecnicamente abbastanza complessi che non è
possibile illustrare in un tempo limitato. Da un lato abbiamo una riduzione
della concreta possibilità di effettuare intercettazioni, sia per i presupposti
richiesti sia per le modalità nuove che vengono imposte. Spiegarlo in questa
sede non è possibile; diciamo, però, che lo strumento delle intercettazioni,
essenziale per certe tipologie d’indagine, viene per molti versi limitato (ad
esempio non si possono fare intercettazione oltre i 45 giorni per quasi tutti i
reati tranne un numero limitato di essi). Queste limitazioni finiscono per
ridurre l’uso di questo importante strumento che opera fondamentalmente in due
casi, in due categorie di reati: la grande criminalità mafiosa o comunque la
criminalità organizzata seria (e questa sfera non è stata toccata) e i reati
dei colletti bianchi, come ad esempio i reati di infedeltà fiscale, che per
effetto della nuova disciplina rimangono sostanzialmente al di fuori della sfera
della concreta possibilità d’intercettare.
Poi vi sono norme che disciplinano in maniera più restrittiva la richiesta di
custodia cautelare in carcere perché si prevede che, prima di emettere
un’ordinanza di custodia cautelare, il giudice interroghi la persona che
dovrebbe essere raggiunta dalla misura per consentirgli di difendersi; questo è
previsto, in particolare, per i casi in cui le esigenze cautelari, che
giustificano la misura cautelare, non siano il pericolo di fuga o l’inquinamento
probatorio: in questi ultimi casi casi, ovviamente, non avrebbe senso consentire
alla persona indagata di sapere in anticipo della misura, consentendogli di
fuggire o di alterare le prove; negli altri casi, invece, la legge impone che il
soggetto sia interrogato preventivamente. Questo crea una situazione ambigua:
pensate alla situazione di un soggetto il quale viene raggiunto a casa da una
notifica Nella quale dice “Guarda, tu devi essere interrogato, se vuoi, fra tre
giorni perché così potrò decidere se mandati in carcere o meno, in quanto sei
accusato di questo e questo e questo”. Il messaggio che arriva all’indagato è: o
ti giustifichi o ti metto in carcere.
Da un lato questa procedura consente a chi ne ha la possibilità di adottare
delle contromisure di inquinare le prove. Certo, la legge prevede che non si
procede all’interrogatorio preventivo nei casi in cui vi sia pericolo di
inquinamento, ma, in questo caso sei tupubblico ministero che devi poter
dimostrare in anticipo il concreto pericolo di questa alterazione delle prove, e
se non lo puoi dimostrare in anticipo, l’inquinamento probatorio sarà possibile.
Inoltre, e forse soprattutto, quest’obbligo crea paradossalmente una situazione
difficilissima anche per lo stesso accusato il quale, a fronte delle prove che
vengono contestate, se vuole evitare il carcere molte volte avrà come via
maestra, sostanzialmente, quella di ammettere i fatti, perché nella vita
concreta dei processi, quando il PM formula, se hai delle prove a carico, o hai
molti elementi per giustificarti oppure rimanere silente vuol dire consegnarti
alla misura, quindi al carcere.
Questa nuova normativa, quindi, ha effettivamente una seria incidenza pratica,
perché da un lato stiamo verificando una significativa riduzione delle misure
cautelari, ma dall’altro lato quando si effettuano gli interrogatori,
paradossalmente sono delle pistole puntate nei confronti degli indagati.
Anna Maria Bianchi: C’è anche il rischio che si possano intimidire i testimoni o
i denuncianti?
Stefano Pesci: Se c’è il pericolo di possibili intimidazioni nei confronti dei
testimoni, la norma prevede che non si proceda ad interrogatorio preventivo;
tuttavia, come dicevo, in molti casi non è possibile provare in anticipo un
concreto pericolo di intimidazione.
Più in generale diciamo che, se pure in molti casi è possibile adottare cautele
per evitare i danni peggiori, questa nuova disciplina rappresenta innegabilmente
un segnale molto chiaro perché scoraggia gli interventi di natura cautelare nei
confronti dei “colletti bianchi”. E questo perché? perché questo tipo di
meccanismo, per come è congegnato, fatalmente non opera nei confronti del
criminale di strada, perché in quel caso è possibile trovare prove del fatto che
sia un violento, che sia un prevaricatore, e quindi si può affermare l’esistenza
di un concreto rischio di inquinamento della prove; con il “colletto bianco”,
viceversa, non puoi ragionevolmente affermare che il previo interrogatorio
determini il rischio di intimidazione dei testimoni, perché l’indagato è una
persona tra virgolette “per bene”, è una persona educata, colta (il
commercialista, l’imprenditore), perché non ha una storia di minacce e violenze,
non ha una figura da intimidatore. In sintesi: nei fatti anche quei pochi
procedimenti che vedevano richieste di misura cautelare nei confronti di
“colletti bianchi” si vanno riducendo moltissimo e la tutela degli interessi
pubblici, in questi casi, è estremamente ridotta.
(intervista registrata il 7 marzo 2026)
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratorioccarteinregola@gmail.com
16 marzo 2026
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[1] Anomia, in sociologia, è una situazione di assenza o indebolimento delle
norme sociali, che porta disorientamento e perdita di punti di riferimento
(concetto reso celebre da Durkheim e Merton)
[2] Articolo 323 Codice Penale -Abuso d’ufficio [ABROGATO]Articolo abrogato
dall’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
[Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale
o l’incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o
del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente
previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino
margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale(5)
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni(6).
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di
rilevante gravità(7)(8).]
NOTE
(1) La clausola di riserva fa soccombere la norma nel concorso apparente
rispetto ai reati più gravi, a prescindere dal principio di specialità (v. art.
15 del c.p.)
(2) Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto
dall’i.p.s., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non
lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile
effettuata a vantaggio del privato da parte dell’incaricato di un pubblico
servizio.
(3) La condotta deve essere compita nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell’ufficio e il
mero abuso di qualità, cioè l’agire al di fuori dell’esercizio della funzione o
del servizio.
(4) Il comma 1 è stato modificato dall’art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020,
n. 76.
(5) Il riferimento al vantaggio patrimoniale fa sì che venga dato rilievo al
complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale conseguenti all’atto
antidoveroso dell’agente, senza dunque ricomprendere vantaggi di tipo morale o
politico.
(6) L’art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha comportato un aggravamento di
pena, prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni.
(7) Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, connessa
ad una rilevante gravità.
(8) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 114 del 9 agosto
2024.