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Riforma della giustizia: più poteri all’esecutivo
I prossimi 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma della giustizia, voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato.Ma che cos’è questa riforma?I punti essenziali sono tre.– Giudice o pm, le strade sono separate. E senza «ripensamenti»– Il Csm cambia forma e si […]
Garlasco e la riforma della giustizia
“La separazione delle carriere rafforzerà l’imparzialità del giudice. Sono misure di buon senso. Sono misure che servono all’Italia”. Sono parole di Giorgia Meloni, nel discorso conclusivo alla festa di Fratelli d’Italia domenica 14 dicembre ad Atrju. La frase – compresa un po’ di retorica – non stupisce, anche se i dati dimostrano che la separazione delle carriere esiste già di fatto e di conseguenza non è chiaro perché il governo e il parlamento abbiano approvato una legge di revisione costituzionale. “I governi passano, ma le leggi rimangono e incidono sulla vostra vita più di quanto possiate immaginare. Votate per voi stessi, per i vostri figli, per il futuro di questa nazione”, ha aggiunto la Presidente del Consiglio dei ministri. In questo caso la retorica è notevole, ma nella sostanza si può concordare. A maggior ragione che non si tratta di una legge ordinaria, ma di un referendum sulla modifica della Costituzione. “Votate perché non ci debba più essere una vergogna come quella che stiamo vedendo a Garlasco, ultimo caso, solo da un punto di vista temporale, di una giustizia che va profondamente riformata”, ha concluso la leader del partito di maggioranza relativa. Peccato che nel testo della riforma Costituzionale non c’è una virgola che abbia a che fare con la vicenda di Garlasco. È incredibile come si possa motivare un voto, citando eventi che in realtà non hanno alcun nesso con l’oggetto della chiamata alle urne. In questo caso non si tratta nemmeno di propaganda o di strumentalizzazione, ma di addossare intenzionalmente colpe a chi non ne può avere. Per giustificare le proprie scelte si cercano capri espiatori o esempi da demonizzare, promettendo soluzioni magiche o taumaturgiche. “Il capro espiatorio non è solo quello che, all’occorrenza paga per gli altri. È soprattutto, e anzitutto, un principio esplicativo”, ha scritto Daniel Pennac. L’impressione è che si sia deciso che la magistratura debba essere punita. Pertanto, qualsiasi fatto che possa in qualche modo sembrare valido come giustificazione viene utilizzato. George Packer, un giornalista americano, ha acutamente sintetizzato la questione: “L’ideologia conosce la risposta prima che la domanda sia stata posta”.     Rocco Artifoni
Le incongruenze della riforma del CSM
In primavera si terrà un referendum costituzionale senza quorum sulla cosiddetta riforma della giustizia. In sintesi potremmo riassumere il contenuto della revisione costituzionale in quattro punti. 1) La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM). Nella vigente Costituzione in relazione alla magistratura la parola “carriere” non esiste. Nella nuova formulazione dell’articolo 102 Cost. si fa riferimento alle «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». Ma l’attuale art. 107 Cost., che in questo punto non viene modificato, recita: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni». Di fatto si creano due norme che utilizzano due termini (“carriere” e “funzioni”) con significati non coincidenti. Attualmente i magistrati in Italia sono circa 8.800: circa 6.600 sono giudici e circa 2.200 sono pubblici ministeri. Negli ultimi anni questi sono i dati ufficiali del passaggio di funzioni da giudice a PM o viceversa. Nel 2019 = 24, nel 2020 = 25, nel 2021 = 31, nel 2022 = 25, nel 2023 = 34. Si tratta della percentuale dello 0,31%. Di fatto le “carriere” sono già separate. Considerati questi dati, ci si domanda che senso possa avere modificare la Costituzione per una questione quasi inesistente e che comunque si può risolvere con legge ordinaria. Il che – tra l’altro – è già avvenuto, perché la riforma Cartabia (approvata nel 2022) ha posto ulteriori limiti alla possibilità di passaggio di funzioni, che può avvenire per ciascun magistrato una sola volta entro un arco di tempo limitato. In realtà il testo della riforma costituzionale prevede un’eccezione al divieto di passaggio di funzione. Infatti, il novello art. 106 Cost. stabilisce che «su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, (…) magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni». Si tratta di una deroga a senso unico: per la Cassazione viene reso possibile il passaggio da PM a giudice, ma non è previsto il percorso inverso da giudice a PM. Non si capisce il senso di tale deroga unidirezionale, che di fatto va a favore dei PM. 2) Lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Attualmente il CSM è l’organo di governo autonomo (e non di autogoverno) di tutti i magistrati (giudici e PM). La riforma crea due CSM separati (uno per i giudici e l’altro per i PM), sottraendo ad entrambi la materia disciplinare, che viene delegata alla neonata Alta Corte Disciplinare (ACD). Di conseguenza si creano tre Organismi che svolgeranno complessivamente tutto quello che attualmente compete all’attuale unico CSM. Una scelta che evidentemente non va nella direzione della semplificazione e dell’efficienza. Basti dire che l’attuale CSM costa circa 50 milioni di euro l’anno. Si prevede che il nuovo assetto costerebbe almeno il doppio, per svolgere le stesse funzioni. Aumenta anche l’onere per il Presidente della Repubblica, che dovrà presiedere entrambi i CSM, rispetto all’unico attuale. È evidente che la scelta di stabilire una netta divisione delle carriere tra giudici e PM non implica necessariamente la creazione di due CSM distinti. 3) L’istituzione di una Alta Corte Disciplinare (ACD). L’istituzione di una ACD sembra illogica per almeno due ragioni: 1) Non si capisce perché l’azione disciplinare venga sottratta alle competenze dei CSM, che continueranno ad occuparsi di tutte le altre questioni: «le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni». In questo modo il sistema di governo della magistratura sarà più frammentato e di conseguenza meno equilibrato. 2) Non si capisce perché è stata creata soltanto una ACD. In coerenza con la scelta di costituire due CSM, sarebbe logico creare due ACD. Per quale motivo la prerogativa dell’azione disciplinare debba essere esercitata congiuntamente da giudici e PM, se le loro carriere e/o funzioni sono assolutamente separate? Giuseppe Santalucia, già Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha scritto: «I pubblici ministeri presenti nell’Alta Corte si occuperanno degli affari disciplinari dei giudici, e viceversa, quindi saranno i dossier più delicati, quelli disciplinari, a continuare ad essere oggetto di condivisione, senza che venga dato conto del perché ciò non dovrebbe mettere in pericolo la terzietà dei giudici, per come è raccontata dai sostenitori della riforma». Da notare che mentre nell’attuale CSM sono presenti 15 giudici e 5 PM, rispecchiando nella rappresentanza esattamente il rapporto 3 a 1 dell’effettivo numero dei magistrati (6.600 e 2.200), nell’ACD ci saranno 6 giudici e 3 PM (quindi con un rapporto 2 a 1), di fatto rafforzando la presenza dei PM a discapito dei giudici. Non solo: mentre nei CSM il rapporto tra magistrati e componenti “laici” è 2 a 1, nell’ACD è 3 a 2. Non si capisce per quale ragione. Nella composizione della ACD si pone un’altra questione: possono farne parte soltanto magistrati «estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità». In altre parole i magistrati presenti nella ACD sono soltanto quelli della Cassazione. Una decisione che appare poco equilibrata, dovendo giudicare ed eventualmente sanzionare i magistrati di tutti i livelli di giudizio, Cassazione compresa. La scelta di inserire nella ACD magistrati soltanto di legittimità fa pensare ad una visione gerarchica dell’ordinamento. Come per altro l’introduzione del termine “carriere” potrebbe lasciar intendere. Invece la diversità di funzioni è un criterio di differenziazione non gerarchica dei magistrati. Nel testo della riforma costituzionale è previsto che «contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata». Anche in questo caso si potrebbe creare un conflitto tra il ricorso previsto soltanto dinanzi all’ACD (nuovo art. 105 Cost.) e l’art. 111 Cost., che resta invariato: «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». 4) La modifica del sistema di scelta dei membri dei CSM e della ACD. Per la composizione dei 2 CSM e della ACD i magistrati verrebbero scelti per sorteggio e non più eletti. È del tutto evidente che le elezioni, pur considerando gli eventuali difetti delle cosiddette “correnti”, garantiscono una rappresentanza del pluralismo, in questo caso di culture giuridiche. In fondo è ciò che vale per i rappresentanti politici, che vengono eletti in liste di partito. Il sorteggio pone almeno tre problemi: 1) I sorteggiati non potranno avere la stessa autorevole rappresentanza che hanno gli eletti. Gli eletti rappresentano gli elettori. I sorteggiati si trovano a svolgere un ruolo di rappresentanza che non hanno scelto e per il quale non sono stati scelti. 2) I sorteggiati, essendo scelti dal caso, potrebbero appartenere tutti o in maggioranza soltanto ad una determinata cultura giuridica (o corrente), creando il paradosso che i rappresentanti di una minoranza si trovino nelle condizioni di governare e di sanzionare tutti i magistrati. Si tratterebbe di un governo autonomo non democratico e potenzialmente autoritario. 3) Se il sorteggio vale per i magistrati, che vengono scelti fra tutti quelli in servizio, non si capisce perché i consiglieri “laici”, cioè quelli di nomina parlamentare, non vengano sorteggiati allo stesso modo. Infatti, nei 2 CSM e nella ACD anche i consiglieri “laici” vengono estratti a sorte, ma in una lista precompilata dal Parlamento «mediante elezione». È evidente che il sorteggio tra tutti i magistrati e il sorteggio tra una lista di eletti (di cui non è specificato il numero) dal Parlamento, può essere molto diverso. Inoltre, nella ACD tre componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica. Si tratta di una novità assoluta, che al di là di una valutazione di merito, si pone in tendenziale contrasto con la scelta del sorteggio per gli altri componenti. Da notare la contraddizione tra la già citata norma che consente ai PM di accedere alla Cassazione per “meriti insigni” e la composizione per sorteggio (cioè senza alcun merito) dei CSM e della ACD. Il merito conta o non conta nulla? Nella stessa norma sono presenti idee contrastanti. Infine, si pone il problema delle regole applicative, che vengono delegate alla normativa ordinaria: «La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». Dato che la legge ordinaria viene approvata con la maggioranza semplice, è evidente il condizionamento del Parlamento e/o del Governo in questa materia delicata, che riguarda l’autonomia della magistratura. Inoltre, una norma ordinaria può essere modificata ad ogni cambio di maggioranza politica, con il rischio di una periodica oscillazione delle regole per il funzionamento della ACD. Considerando le incongruenze presenti nel testo e gli ampi spazi lasciati all’interpretazione, si può concludere che si tratta di una legge di revisione di pessima qualità, che sicuramente non migliora l’attuale Carta Costituzionale. Rocco Artifoni
Tensione tra giudiziario e politica: un’analisi democratica attraverso il caso İmamoğlu in Turchia e il referendum sulla riforma della giustizia in Italia
Negli ultimi anni, sia la Turchia sia l’Italia hanno attraversato svolte critiche che ridefiniscono l’influenza delle istituzioni giudiziarie sulla sfera politica. In Turchia, l’arresto e il processo del sindaco metropolitano di Istanbul Ekrem İmamoğlu, minacciato da una pena fino a 2.430 anni di carcere e da un potenziale divieto politico, hanno provocato una profonda crisi che mette in discussione la posizione del potere giudiziario rispetto all’esecutivo e l’equità della competizione democratica. Nel frattempo, in Italia, la riforma della giustizia proposta dal governo Meloni  volta a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri e a ristrutturare il Consiglio Superiore della Magistratura  è stata sottoposta a referendum costituzionale. Se approvata nel voto popolare, previsto tra marzo e aprile 2026, ridefinirebbe il ruolo istituzionale della magistratura. Questo articolo intende analizzare, in prospettiva comparata, il nesso tra il meccanismo politico-giudiziario reso visibile dal processo İmamoğlu in Turchia e la decisione del governo Meloni di ricorrere al referendum per attuare la riforma della giustizia in Italia. Che cosa è accaduto in Turchia? E che cosa sta accadendo ora? La transizione verso l’autocrazia in Turchia (2016–2025) L’apparente democratizzazione della Turchia dei primi anni 2000 ha ceduto il passo, nell’ultimo decennio, a una progressiva deriva autocratica. Dopo il fallito golpe del 2016, epurazioni massicce e riforme costituzionali hanno ampliato il potere esecutivo, portando alla rimozione di migliaia di magistrati e rendendo il sistema giudiziario strutturalmente dipendente dalla presidenza. Pertanto, il periodo 2016–2025 segna una fase in cui l’autoritarismo si è istituzionalizzato e la magistratura è emersa come uno strumento strategico del potere politico. L’arresto improvviso di İmamoğlu nel marzo 2025 ha provocato uno shock nazionale. Figura ampiamente ammirata, la sua detenzione ha generato proteste di massa riunite sotto lo slogan “Hak, Hukuk, Adalet” (“Diritti, Legge, Giustizia”). Considerato il principale sfidante dell’opposizione per la presidenza, il suo caso è stato definito “il segno che una competizione elettorale autentica in Turchia è ormai terminata” (Nistor & Popescu, 2025) e un “classico esempio di lawfare” volto a eliminare un rivale in ascesa e consolidare il potere del partito di governo (Tecimer, 2025). Le valutazioni concordano: i meccanismi legali operano ormai in modo trasparente a favore del potere esecutivo. Nel complesso, il periodo 2016–2025 rappresenta la trasformazione della Turchia da un regime competitivo-autoritario a un modello sempre più non competitivo. Il caso İmamoğlu costituisce una manifestazione simbolica di un sistema in cui la competizione democratica non solo è ostacolata, ma strutturalmente smantellata. La riforma della giustizia di Meloni e il percorso verso il referendum La decisione di sottoporre la riforma a referendum ha riacceso un dibattito fondamentale sul ruolo della magistratura nel sistema politico italiano. Oltre ai dettagli tecnici, il nodo centrale riguarda il futuro equilibrio tra potere esecutivo e potere giudiziario. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato: “Questa non è una riforma della giustizia… Non interverrà sulla lunghezza dei processi, sul sovraffollamento carcerario né sulle misure alternative. L’obiettivo è un altro: indebolire l’indipendenza della magistratura affinché sia più assoggettata al potere di chi governa.” Aggiunge inoltre: “Il punto è semplice: Meloni ha detto che questa riforma le serve per avere le mani libere e porsi al di sopra della Costituzione.” Il dibattito tocca anche lo strumento referendario. Come sintetizzato da Pagella Politica: “La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, ma non ha bisogno del quorum.” Ciò aumenta il rischio politico poiché anche un’affluenza bassa ma altamente mobilitata potrebbe deciderne l’esito. I sostenitori affermano che la riforma spezzerebbe il corporativismo giudiziario e aumenterebbe la responsabilità; i critici temono che possa ridurre il controllo sull’esecutivo. La campagna assume così la forma di un plebiscito sull’indipendenza della magistratura e sui limiti del potere governativo, fondandosi non solo su valutazioni giuridiche ma anche sulla fiducia nelle istituzioni. Le voci accademiche sottolineano che l’asse reale della riforma riguarda il potere, non l’efficienza. Giovanni Verde (Il Sole 24 Ore) scrive: “La riforma avrà scarse o nulle ricadute sull’efficienza del servizio, avendo come obiettivo quello del riequilibrio tra i poteri dello Stato.” Avverte inoltre: “Sarebbe necessaria una robusta partecipazione al voto, dato che la riforma riguarda il modo di essere della nostra democrazia.” Paolo Balduzzi osserva che un “Sì” chiuderebbe una battaglia durata decenni, mentre un “No” rappresenterebbe una sconfitta politica diretta per il governo. Qual è il collegamento? Quali sono le implicazioni future? La persecuzione di İmamoğlu e il referendum italiano rivelano una sfida comune alle democrazie contemporanee: stabilire se la magistratura resti garante della competizione democratica o diventi uno strumento dell’esecutivo. In Turchia, il caso İmamoğlu incarna un lawfare ormai istituzionalizzato che restringe lo spazio politico; in Italia, pur attraverso un processo democratico, la riforma costituzionale solleva dubbi di legittimità perché ridefinisce l’equilibrio tra esecutivo e magistratura. La traiettoria turca, culminata nel processo contro il sindaco della sua città più popolosa, minacciato da migliaia di anni di carcere, mostra come una giustizia politicizzata possa spingere un paese fuori dall’ordine democratico. Criminalizzare un sindaco eletto perché considerato una minaccia politica è un chiaro indicatore di come la perdita dell’indipendenza giudiziaria laceri la democrazia in modi difficili da recuperare. Per questo motivo, il dibattito italiano e il referendum del 2026 non rappresentano mere modifiche tecniche: sono un bivio esistenziale per l’equilibrio dei poteri. L’esperienza turca è un monito: quando la magistratura cade sotto l’influenza politica essa smette di amministrare giustizia e diventa uno strumento di coercizione. Le istituzioni resistono non solo grazie ai testi legali, ma perché la società ne difende l’indipendenza. In conclusione, la scelta dell’Italia nel referendum del 2026 plasmerà non solo il presente, ma anche la sicurezza democratica delle generazioni future. L’auspicio è che l’Italia non debba mai assistere al doloroso percorso che la Turchia ha già vissuto.   Reference List Aydın, Y. (2025). Turkey on the Path to Autocracy. In https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2025C20_TurkeysPathToAutocracy.pdf. SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik). Tecimer, Cem: The Arrest of Istanbul’s Mayor is TextbookLawfare, VerfBlog, 2025/3/28, https://verfassungsblog.de/the-arrest-of-istanbuls-mayor-is-textbook-lawfare/, DOI: 10.59704/a90a551daa4f28f6. Nistor, A., & Popescu, F.-A. (2025, November 17). ERDOĞAN’S TURKEY: BETWEEN THE DREAM OF DEMOCRACY AND THE AUTHORITARIAN TEMPTATION. HeinOnline. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/agoraijjs2025&div=29&id=&page= İBB iddianamesi açıklandı: Suçlamalar, cezalar, detaylar – BBC News Türkçe. (2025, November 11). BBC News Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/articles/c3dny8yzgv3o Mantero, Maria. “Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ecco cosa c’è da sapere.” SkyTG24, 30 ottobre 2025. Redazione Digital. https://www.italiaoggi.it/economia-e-politica/attualita/se-la-cucina-italiana-diventasse-patrimonio-unesco-quale-sarebbe-limpatto-sul-turismo-dly6eoke?refresh_cens Balduzzi, P. (2025, November 11). La riforma della giustizia alla battaglia finale. Lavoce.info. https://lavoce.info/archives/109370/la-riforma-della-giustizia-alla-battaglia-finale/ Giordano, E. (2025, October 30). Meloni’s bid to overhaul Italy’s justice system wins backing from lawmakers. POLITICO. https://www.politico.eu/article/giorgia-melonis-plan-overhaul-italy-justice-system-win-support-senate/ Non è una riforma della giustizia, serve solo a dire che la legge non è uguale per tutti. (2025, October 30). Partito Democratico. https://partitodemocratico.it/schlein-non-e-una-riforma-della-giustizia-serve-solo-a-dire-che-la-legge-non-e-uguale-per-tutti/ Lazzeri, F. (2021, September 21). Referendum sulla giustizia: guida alla lettura dei sei quesiti (di F. Lazzeri). www.sistemapenale.it. https://www.sistemapenale.it/it/scheda/referendum-giustizia-guida-lettura-quesiti Verde, G. (2025). Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum. Il Sole 24 ORE, 35. https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2025/09/19/AllegatiPDF/20250920-GDNAZCAR-10-NAZ-primo-piano-001.pdf Redazione Romagna
FOCUS GIUSTIZIA: LA RIFORMA, LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, IL REFERENDUM. ANALISI, COMMENTI E PUNTI DI VISTA
Il 30 ottobre 2025 il Senato ha approvato – con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni – la riforma costituzionale della giustizia proposta dal ministro Nordio e fortemente voluta dal governo Meloni. Dopo il quarto e ultimo passaggio parlamentare, il testo ha quindi ottenuto il via libera auspicato dalla maggioranza, tuttavia per essere approvato in via definitiva, visto il mancato raggiungimento di una maggioranza dei due terzi, occorre passare per un referendum popolare confermativo. Sarà la Suprema Corte a indicare i termini e i contorni precisi di questo quesito referendario che, con tutta probabilità, già in primavera chiederà a cittadine e cittadini italiani di esprimersi su un tema, quale quello della giustizia, tutt’altro che semplice in assoluto e, nello specifico, molto tecnico. Al centro della riforma, infatti, spicca la proposta di separazione delle carriere tra giudici e magistrati e la conseguente creazione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) con membri sorteggiati. Proposte che stanno già facendo molto discutere. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, a emergere sono due piani, tanto distinti quanto compenetrati: da un lato, quello che afferisce alla forma e alla sostanza giuridica di questa proposta di riforma, dall’altro un piano strettamente politico e sociale. Proprio per sviscerarli, e per capire di più su quella che già si preannuncia una lunga campagna referendaria, Radio Onda d’Urto sta raccogliendo opinioni, commenti, posizionamenti e punti di vista da parte di addetti ai lavori e non. Le interviste verranno mandate in onda, due a due, ogni lunedì mattina, alle ore 12, all’interno dello spazio approfondimenti con un focus dedicato. Di seguito le puntate già trasmesse: * 24 NOVEMBRE 2025: le interviste a Domenico Gallo, già magistrato e già presidente di sezione di corte Cassazione e a Gianluca Vitale, co-presidente del Legal Team italia e del neonato Gap – Giuriste e giuristi, Avvocate e avvocati per la Palestina Ascolta o scarica * 17 NOVEMBRE 2025: gli interventi di Mirko Mazzali, avvocato e membro del direttivo delle Camera Penale di Milano e di Nicola Cannestrini, avvocato penalista e refente italiano dell’ong Fair Trials International Ascolta o scarica * 10 NOVEMBRE 2025: le interviste a Fabio Marcelli, Giurista di diritto internazionale e co-presidente del CRED – Centro di Ricerca ed elaborazione per la democrazia e a Davide Steccanella, avvocato del foro di Milano Ascolta o scarica Tutti gli interventi in ordine alfabetico: * Nicola Cannestrini, avvocato penalista e refente italiano dell’ong Fair Trials International Ascolta o scarica * Domenico Gallo, già magistrato e già presidente di sezione di corte Cassazione Ascolta o scarica * Fabio Marcelli, Giurista di diritto internazionale e co-presidente del CRED – Centro di Ricerca ed elaborazione per la democrazia Ascolta o scarica * Mirko Mazzali, avvocato e membro del direttivo delle Camera Penale di Milano Ascolta o scarica * Davide Steccanella, avvocato del foro di Milano Ascolta o scarica * Gianluca Vitale, co-presidente del Legal Team Italia e del neonato Gap – Giuriste e giuristi, Avvocate e avvocati per la Palestina Ascolta o scarica
Spudoratamente Nordio
L’Italia è un Paese dove la memoria evapora in fretta: la gente fatica persino a ricordare il giorno prima. Un Paese senza storia viva. Lo si capisce quando un ministro arriva a dire spudoratamente che, se un’idea di Licio Gelli era “giusta”, non ci sarebbe nulla di strano nel seguirla. […] L'articolo Spudoratamente Nordio su Contropiano.
La buona informazione
La sera del 3 novembre presso il Centro Pace di Forlì di è svolto un incontro sulle tematiche della riforma costituzionale sull’ordinamento giudiziario.  Organizzato dal Centro Pace con Libera e Costituzione e Democrazia, si è parlato  della riforma con il dottor Carlo Sorgi, già magistrato, il dottor Emanuele Picci, presidente sezione Associazione Nazionale Magistrati di Forlì, e con gli avvocati Marco Martines e Licia Zanetti, presidente Camera penale Romagna.  Il titolo significativamente era  “ informare e confrontarsi” che sono stati i due scopi dell’incontro al quale hanno partecipato circa 80 persone, molte delle quali sono intervenute con domande e riflessioni. Nella serata  sono state date  informazioni sul tema, fornendo anche materiale cartaceo di riferimento,  e si sono confrontati i diversi orientamenti con rispetto reciproco per fare in modo che al termine  dell’incontro i presenti potessero formarsi una propria opinione. La centralità del tema è di tutta evidenza così come la necessità di una corretta e completa informazione. Infatti occorre sgomberare il campo da messaggi fuorvianti. La riforma, che per essere definitiva richiede auspicabilmente ancora un passaggio referendario, non è una riforma della giustizia, non ci sarà nessuna conseguenza sulla situazione reale della giustizia del paese ed è lo stesso ministro Nordio, d’altro canto, a precisarlo: “Non ho difficoltà a riconoscere che la riforma non risolve nessuno dei problemi della giustizia” (Repubblica, 11/10/2025 ) questo nonostante i gravi problemi in termini di tempi e di risorse del settore giustizia.  La riforma non è neppure una separazione delle carriere tra giudici e PM come si cerca di indicare attraverso i mezzi di informazione. Infatti le carriere sono già di fatto separate ( 40 magistrati all’anno su un organico di 10 mila magistrati transitano annualmente dall’una all’altra funzione) e comunque non serviva una legge costituzionale per separare le carriere per il semplice fatto che l’unione delle funzioni giudice PM non è un principio costituzionale (come a suo tempo affermato anche dalla Corte Costituzionale: ”La Costituzione … non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti”,  (sent. n.37\2000). La chiave di lettura della riforma Nordio è esclusivamente politica: con la legge costituzionale si vogliono superare i controlli sempre più “indigesti” per  chi vede nella investitura popolare un lasciapassare per poter decidere come crede. L’ultimo esempio della Corte dei Conti è significativo in questo senso.  L’”interpretazione autentica” di questa riforma è quella fornita  dalla Presidente del Consiglio che, dopo la recente decisione della Corte dei Conti, ha dichiarato: «La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo». Un ulteriore aspetto altrettanto preoccupante è lo svilimento del ruolo del Parlamento al quale abbiamo assistito nell’iter per il doppio passaggio del testo ai sensi dell’art. 138 Costituzione che non ha potuto dibattere la legge, ma solo votarla a “scatola chiusa”. Piero Calamandrei, uno dei padri della nostra Costituzione, scriveva: “Nel campo del potere costituente il governo non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria. Quando l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti”. Per la riforma sulla separazione delle carriere abbiamo assistito ad una umiliazione delle prerogative parlamentari con votazioni blindate sul testo governativo della riforma e nessuna possibilità di dibattito parlamentare.  Aula sorda e grigia la chiamava Mussolini e il rischio è che la caduta delle prerogative parlamentari accentui i richiami.   Carlo Sorgi, già magistrato Raffaele Barbiero, Centro Pace Forlì Redazione Romagna
Considerazioni sulla cosiddetta riforma della giustizia
La prossima primavera si terrà un referendum per confermare o bocciare la revisione della Costituzione approvata dal Parlamento relativa a “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, impropriamente nota come riforma della giustizia, ma che in realtà è una riforma della magistratura. Anzitutto va segnalato che si tratta di una legge di iniziativa governativa – poiché il disegno di legge costituzionale è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e dal Ministro della giustizia Carlo Nordio – che nell’iter parlamentare non è stato modificato nemmeno per una virgola. Purtroppo già da molto tempo la funzione legislativa viene di fatto assolta dal governo per circa i tre quarti delle norme approvate, trasformando il parlamento sempre più spesso in una assemblea di mera ratifica. Che questo accada anche per le leggi costituzionali è uno schiaffo alla divisione dei poteri. Montesquieu sosteneva che qualora il potere esecutivo si confondesse con quello legislativo “non vi sarebbe più libertà”. A tal proposito risuonano ancora chiare le parole di Piero Calamandrei in Assemblea Costituente: «Quando l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti; estraneo deve rimanere il Governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’Assemblea sovrana». Leggendo il testo della legge di revisione costituzionale si ha la chiara impressione che si tende a rendere complicato ciò che è semplice. La Costituzione vigente prevede che il Consiglio superiore della magistratura (Csm) sia l’organo di autogoverno della magistratura, che “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104). Se venisse confermata la riforma, si creerebbero due Consigli superiori della magistratura e un’Alta Corte disciplinare. Questi tre organismi avrebbero complessivamente gli stessi compiti attualmente assolti dall’unico Consiglio superiore della magistratura. Si parla spesso di maggiore efficienza e semplificazione: sicuramente non in questo caso. Il punto più inquietante della riforma è la modifica della scelta dei magistrati, che nell’attuale Consiglio superiore vengono eletti. Invece, nei due nuovi Consigli e nell’Alta Corte verranno sorteggiati. I promotori della riforma sostengono che in questo modo verranno eliminate le correnti della magistratura, che presentano liste di candidati per entrare nel Csm. In realtà, attualmente nel Consiglio superiore vengono eletti magistrati che rappresentano le diverse culture giuridiche, garantendo il pluralismo delle opinioni. Introducendo la modalità del sorteggio, la selezione dei rappresentanti dei magistrati sarebbe casuale. Di conseguenza, i magistrati potrebbero tutti o in maggioranza appartenere soltanto ad una determinata visione della giurisdizione. C’è il rischio che una minoranza di magistrati non rappresentativi decida le sorti dell’intera magistratura. In questo caso l’autogoverno sarebbe assai poco democratico. Non solo. Se un magistrato viene eletto, significa che dagli altri magistrati viene considerato autorevole e in grado di rappresentarli. Invece, un magistrato sorteggiato evidentemente non ha alcun merito: è soltanto fortunato. Si può affidare l’autogoverno della magistratura alla fortuna, sperando che vengano “pescati” magistrati all’altezza del compito e che non agiscano per interessi personali? Lo scopo dichiarato della riforma è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Per semplificare si parla di separazione tra giudici e pubblici ministeri. Negli ultimi anni in Italia su circa 9 mila magistrati soltanto alcune decine hanno cambiato “casacca”, passando da pubblici ministeri a giudici o viceversa. Tra l’altro la normativa attuale prevede che questo eventuale passaggio possa avvenire soltanto una volta. Perciò che senso ha una riforma che si pone l’obiettivo di modificare un problema inesistente? È noto che molti tra i sostenitori della riforma sostengono che i pubblici ministeri riescano a condizionare i giudici. Per questo i magistrati andrebbero separati in carriere totalmente distinte. Attualmente in Italia i giudici sono circa il triplo del numero dei pubblici ministeri. Se passasse la revisione della Costituzione, all’Alta Corte verrebbe assegnata la competenza “disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti”. Il testo di riforma prevede che tra i 15 membri della Corte siano inseriti “sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte”. Considerati i numeri, di fatto verrebbe dato più potere ai pubblici ministeri rispetto al numero di magistrati che effettivamente rappresentano. Una sproporzione che – paradossalmente – contrasta con gli obiettivi dichiarati dai promotori della revisione della Costituzione. Rocco Artifoni