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Riforma della legge elettorale del centrodestra, a che punto siamo
Riprende il percorso della riforma elettorale del centro destra: dopo l’approvazione del testo in prima lettura alla Camera,  il provvedimento è passato all’esame del Senato e approderà  in assemblea il 9 settembre. Il testo è già stato modificato varie volte, e dalle indiscrezioni riportate dalle fonti giornalistiche, pare destinato a subire ulteriori cambiamenti, peraltro oggetto di divergenze nella maggioranza. Proponiamo una sintesi, che necessiterà sicuramente di aggiornamenti pressochè giornalieri, ma è importante seguire gli sviluppi di una proposta di legge che avrà gravi conseguenze sull’assetto democratico del Paese, e prepararsi a una nuova battaglia civile per la difesa della Costituzione, come quella combattuta vittoriosamente per la Riforma della magistratura. A cura di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) La proposta di riforma della legge elettorale, Atto Camera 2822, “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822), primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) è un disegno di legge ordinaria di iniziativa parlamentare presentato alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2026. La Proposta, battezzata “Stabilicum” o” Melonellum“, intende  modificare il sistema con il quale le cittadine e i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento, modifiche che avranno ricadute sulle modalità di nomina del Presidente del Consiglio, la formazione del Governo, sugli equilibri che finora hanno regolato i rapporti tra maggioranza e opposizione, e sull’elezione di figure costituzionali di garanzia, quali il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura e molti altri enti e autorità.  Nell’iter della proposta di legge, il testo di febbraio ha subìto numerose variazioni: in sede di Commissione Affari costituzionali della Camera è stata trasformata in una nuova versione, la cosiddetta Bignami 1 bis)[1],  ancora ulteriormente modificata con gli emendamenti introdotti in sede referente e in Assemblea. La proposta di riforma,  approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio 2026,  è passata  all’esame del Senato come  testo base “Atto Senato n. 1971 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ed è calendarizzata per il voto finale il 15 settembre 2026. La riforma è oggetto di forte contestazione da parte delle opposizioni e soprattutto di molti costituzionalisti e esponenti della società civile, che da tempo esprimono contrarietà per il metodo e per il merito. Cominciando dal  merito, le critiche denunciano  profili di incostituzionalità della riforma rispetto all’uguaglianza e alla libertà di voto, a causa di una serie di criticità che le successive modifiche in Commissione e in Aula non hanno risolto o addirittura peggiorato. 1) SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA  Con solo il 42% dei voti si può avere il  55% dei parlamentari Il Melonellum è un sistema misto, ha un impianto proporzionale, in cui i seggi sono assegnati in base ai voti ricevuti nei collegi plurinominali (che eleggono più candidati); alla lista/coalizione vincente è assegnato un premio in seggi, che corregge, accentuandola, la maggioranza espressa dagli elettori, prevedendo una soglia minima di accesso e un tetto massimo. Il “Melonellum” sostituisce l’attuale sistema detto “Rosatellum“, in vigore dal 2017[2], nel quale poco più di un terzo dei parlamentari è votato dagli elettori nei collegi uninominali[3], dove vince il candidato che ottiene un voto in più e poco meno dei due terzi è assegnato con metodo proporzionale in collegi plurinominali. In questo caso la maggioranza è determinata dal voto degli elettori, che possono essere più o meno consapevoli dei candidati del proprio collegio. Nel Melonellum  si prevede un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere,  un premio di maggioranza del 55% dei seggi, maggioranza che può essere rafforzata dai seggi attribuiti nelle circoscrizioni Estero, che si traduce in 70 deputati (su 400)  e 35 senatori (su 200 più i senatori a vita),  premio  che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione[4]. Se nessuna coalizione raggiunge il 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. È fissato un tetto massimo  raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. Nella prima versione della proposta “Bignami” era previsto un ballottaggio tra le prime due coalizioni, possibilità che sembra non ancora del tutto esclusa. Negli ultimi  giorni si è tornati a parlare di doppio turno, dopo che il senatore Marcello Pera (FdI) il 1 settembre 2026 ha depositato un emendamento che prevede di elevare al 48% la soglia per ottenere il premio di maggioranza e, nel caso in cui tale traguardo non venga raggiunto e due schieramenti ottengano più del 38%, di introdurre un ballottaggio: nel caso in cui nessuna coalizione raggiunga il 38% si passerebbe al proporzionale puro.  Tale  proposta, che sembra non  abbia raccolto molti consensi nella maggioranza,  prevede una ulteriore possibilità di ottenere il premio per la  coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le camere, se la seconda classificata non raggiunge il 38%[5]. 2) INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER “Un premierato mascherato” Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier ma solo il capo della forza politica[6], con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare al momento della presentazione delle liste  il nome di colui o colei che verrà proposto/a, in caso di vittoria elettorale, al Presidente della Repubblica come candidato/a presidente del Consiglio dei Ministri. L’obbligo comporta , in caso di inottemperanza,  l’esclusione dalla competizione elettorale (il nome dell’aspirante premier però non è riportato sulla scheda). L’obbligo viene  giustificato con la necessità di chiarezza e trasparenza dei partiti verso gli elettori, ma di fatto continua a perseguire,  attraverso la riforma elettorale, ciò che l’attuale maggioranza avrebbe voluto introdurre  con la riforma costituzionale del cosiddetto premierato: fare in modo che il candidato presidente del Consiglio dei Ministri sia indicato preventivamente, diventando un premier  “scelto  dal  popolo”. La  riforma, pur riconoscendo formalmente le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica,  ridimensiona così il ruolo del Capo dello Stato, a cui la Costituzione italiana attribuisce il compito di nominare, dopo le elezioni e dopo una serie di consultazioni con tutte le forze politiche,  il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri, e anche il ruolo de Parlamento[7]. 3) LISTE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE Gli elettori non possono scegliere i propri rappresentanti, predefiniti dalle segreterie dei partiti Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non possono esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, individuati sulla base di liste di nominativi scelti dai vertici dei partiti e prestampati sulla scheda elettorale. Con il Melonellum in particolare sono interamente decise da partiti e coalizioni sia le liste per i collegi plurinominali per il proporzionale, sia le liste circoscrizionali per l’assegnazione dei candidati al premio di maggioranza (70 deputati e 35 senatori). Molti esperti hanno osservato che la lista del premio è formalmente circoscrizionale, ma di fatto è nazionale, poiché con la vittoria della coalizione il premio scatta in blocco e tutti i 70 candidati sono eletti[8]. Ciascun candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale come capolista o nei posti successivi se i nomi che lo precedono sono di candidati nella lista del premio. Tale sistema rende impossibile all’elettore la conoscenza del risultato del proprio voto, non c’è corrispondenza tra elettore ed eletto. Per quanto concerne le liste di collegio plurinominale vale l’obbligo di alternanza e il tetto del 60% del genere sovrarappresentato sul totale dei candidati capilista. Per le liste circoscrizionali vale la quota massima del 60% per genere sovrarappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati, mentre non è previsto obbligo di alternanza nelle liste circoscrizionali singole, dato che i candidati in caso di vittoria sono attribuiti in blocco[9]. Le liste bloccate ledono la personalità del voto, sottraendo agli elettori la selezione dei candidati e la scelta dei propri rappresentanti. Liste predeterminate, pur se non troppo lunghe, non garantiscono la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, e determinano candidati che hanno i partiti come riferimento e non i cittadini elettori, violando così la libertà di scelta degli elettori. Non deve trarre in inganno lo scontro sull’introduzione delle preferenze all’interno alla maggioranza, che ha visto bocciare l’emendamento di Fratelli d’Italia[10], e che continua ad agitare il centro destra.  Si potrebbe pensare che il partito della premier si stia battendo per restituire agli elettori la possibilità di scelta, ma in realtà la proposta, ancora sul tavolo del dibattito in Senato, proponendo i capilista bloccati, riguarderebbe solo pochissimi candidati dei partiti maggiori[11] 4) CONSEGUENZE SUGLI EQUILIBRI ISTITUZIONALI Le maggioranze necessarie all’elezione delle  figure di garanzia super partes verrebbero sbilanciate La  distorsione derivante dal premio di maggioranza, con l’artificiale aumento dei numeri di una coalizione che potrebbe rappresentare nemmeno la metà dei voti degli aventi diritto, potrebbe risultare talmente alta da rischiare di mettere in pericolo le cosiddette  “soglie di garanzia”[12], annullando  equilibri e contrappesi introdotti dai costituenti per impedire a una sola parte  di eleggere istituzioni garanti della tenuta democratica del Paese, dal Presidente della Repubblica,  ai membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, ai cinque giudici della Corte Costituzionale, a molti altri enti e autorità, la cui imparzialità dovrebbe essere garantita da numeri che obbligano al confronto tra maggioranza e opposizione. 5) SOGLIA DI SBARRAMENTO E RACCOLTA FIRME Il voto diseguale[13] Nell’attuale  Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. I partiti sotto-soglia, nel sistema vigente, non ottengono seggi con i loro voti ma i loro voti contribuiscono al computo dei voti ottenuti dalla coalizione alla quale appartengono. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, ma i voti dei partiti sotto soglia sarebbero persi  e non concorrerebbero  alla somma dei voti di coalizione, salvo quelli del primo partito più votato sotto il 3% all’interno delle coalizioni che potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale[14]. Quest’ultimo aspetto solleva molti dubbi, dato che  con il Melonellum nel  voto si  indica indirettamente anche il presidente del Consiglio, e quello dell’elettore di un partito sotto il 3%  sarebbe trattato in modo diverso dai voti degli altri elettori, configurando la  violazione del principio di uguaglianza del voto. Parimenti grave è la conseguenza che, con questa misura, si discriminerebbero le coalizioni più numerose con partiti più piccoli rispetto a quelle meno numerose e con partiti più grandi: ad esempio una  coalizione che avesse  ottenuto meno voti potrebbe prevalere su  un’altra coalizione con più voti, ma ottenuti anche con  liste sotto la soglia. Per presentarsi alle elezioni,  con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025[15]. Altre gravi criticità riguardano la ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano[16] e  le ripartizioni e le procedure per il voto di Estero[17] Sono state votate da tutti i partiti le misure per consentire l’esercizio del diritto di voto degli elettori fuori sede.[18] QUALE RAPPRESENTANZA La giustificazione data dalla maggioranza  per la riforma  è la “stabilità” e la  “governabilità”, che dovrebbe essere assicurata dal surplus di  seggi assegnati  allo schieramento vincitore per formare governi che durino più a lungo e governino meglio. Ma ammesso che tale stabilità  sia raggiungibile con una riforma elettorale  – paradossalmente  avanzata dal governo più longevo della storia repubblicana – non può essere perseguita  a scapito del criterio della rappresentatività e della  libertà e dell’uguaglianza di voto degli elettori. In  un Paese che in un arco temporale di poco superiore a trent’anni, dal 1993 a oggi, ha  varato quattro riforme del sistema elettorale e si appresta ad approvare la quinta, con due delle 4 riforme poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta, e dove  l’astensionismo raggiunge ad ogni tornata elettorale picchi più alti – alle politiche del  2022 più di un terzo degli elettori ha disertato le urne –  si intende consegnare il Paese a maggioranze elette con una percentuale che potrebbe  rispecchiare la volontà di  un quarto degli aventi diritto. E certamente non incoraggia alla partecipazione la scelta obbligata  di candidati, non solo scelti dai partiti, ma addirittura inseriti in un “listone” nazionale che non consente nemmeno di conoscere chi sarà eletto con il proprio voto. Quanto alle critiche di metodo, importanti quanto quelle di merito, va ricordato che  modificare le regole elettorali a meno di un anno dalle elezioni e con strettissimi margini  per un’espressione della Consulta sulla eventuale incostituzionalità,  rischia di piegare a strumentalizzazioni legate a sondaggi e  contingenze una materia che dovrebbe essere affrontata con equilibrio e imparzialità, lontano dalle campagne elettorali[19] Per ulteriori approfondimenti si veda:https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1516434.pdf Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola 4 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [1] Vedi Sezione Camera dei deputati con iter Atto Camera: 2822 BIGNAMI ed altri: “Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (2822) https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2822 [2] Fonte: Tarli Barbieri G., (2025), La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Giuffrè. Per il testo della legge 165/2017 si veda Altalex Rosatellum: il meccanismo previsto dalla nuova legge elettorale Legge, 03/11/2017 n° 165 https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/18/rosatellum [3] Il collegio uninominale è una suddivisione del territorio dello Stato, nel quale si elegge un solo rappresentante per un’assemblea legislativa, come il Parlamento, quindi il numero dei collegi uninominali deve essere pari al numero dei candidati da eleggere. Il collegio uninominale è lo strumento per la creazione di un sistema maggioritario cosiddetto tradizionale. Ogni partito o coalizione presenta un solo candidato per quel collegio. Vince il seggio chi ottiene un voto in più degli altri. Chi perde non ottiene alcun rappresentante per quel territorio. vedi [4] Vi sono i dubbi di legittimità dell’assegnazione dei seggi al Senato che per l’articolo 57 della Costituzione deve avvenire a livello regionale, mentre nella proposta di legge in discussione il premio, fittiziamente incardinato su liste circoscrizionali, di fatto è vinto e ripartito a livello nazionale. [5] Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato [6] Vedi Legge, 03/11/2017 n° 165   Art. 1 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati – comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. [7] la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri spetta, ai sensi dell’art. 92, al Presidente della Repubblica, mentre il conferimento della fiducia spetta, ai sensi dell’art. 94, al Parlamento. si veda anche l’intervista di Carteinregola a Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una minoranza,  patologia della democrazia [8] In Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige non c’è la lista del premio ma l’elettore vota per il candidato dell’uninominale e contribuisce a eleggere comunque anche i candidati al premio. [9] Per le preferenze di genere si rimanda a un approfondimento specifico in lavorazione [10] Il 14 luglio 2026 la maggioranza di governo durante l’esame degli emendamenti alla Camera “è andata sotto”: l’Aula, con voto segreto, ha respinto  per un solo voto (188 contrari e 187 favorevoli) un emendamento sulle preferenze e sui capilista bloccati (vedi Sky news Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere) [11] Un emendamento depositato da tutta la coalizione al Senato prevede che sulla scheda l’elettore trovi  per ogni partito, il nome di un capolista bloccato e sotto 6 nomi prestampati, tra  cui potrà indicarne 3. Non è prevista l’alternanza di genere tra i candidati “blindati” (Da Repubblica 2  9 26 Dossier di Serena Riformato). E’ evidente che le preferenze riguarderebbero una minoranza di candidati, e la maggior parte dei candidati non capilista dei partiti medi e piccoli sarebbero esclusi. [12] Le soglie di garanzia sono quei quorum di maggioranza previsti dalla Costituzione per tutti i casi in cui i Costituenti ritennero che la decisione non possa essere presa a maggioranza semplice. La maggioranza di governo non deve avere la possibilità di scegliere da sola i cinque giudici costituzionali eletti dal Parlamento in seduta comune, o i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Allo stesso modo non deve avere la possibilità di approvare da sola una revisione costituzionale con una maggioranza tale da impedire che su di essa possa essere chiesto dalle opposizioni un referendum confermativo. Ed infine, non dovrebbe neppure – da sola – procedere all’elezione del Presidente della Repubblica (almeno nelle prime tre votazioni). In tutti questi casi la Costituzione prevede maggioranze qualificate, pensate per “costringere” la maggioranza di governo a raggiungere il necessario compromesso con l’opposizione. Con un’alterazione così accentuata della rappresentanza, quelle soglie di garanzia rischiano di saltare. [13] L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto di ciascun cittadino deve valere come quello di ciascun altro e  quindi non si può provocare una distorsione nella rappresentanza delle singole liste, tale per cui il voto di qualcuno valga la metà dell’altro [14] Per ogni coalizione di liste è previsto il ripescaggio del  cosiddetto “miglior perdente”, ossia la prima lista per voti raccolti delle liste della coalizione che non ha raggiunto  il 3 % [15] . Il riferimento a quelle forze politiche che a dicembre 2025 avevano un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento lascia fuori +Europa e Futuro Nazionale, i quali dovrebbero raccogliere le firme [16] La ridefinizione dei confini territoriali dei collegi per il Senato della provincia di Bolzano, è stata fatta con un emendamento e con correzioni dei confini fatte direttamente da rappresentanti della maggioranza. In passato il metodo per la revisione dei collegi si basava su una legge delega e l’affidamento a una sede tecnica, una commissione di nomina governativa, in grado di perseguire gli obiettivi definiti, operando sulla base di criteri esplicitati, di dati demografici aggiornati e con motivazioni verificabili. Nella modifica realizzata non sono stati avvicinati i collegi per consistenza demografica, ma si è ridotto il collegio di Bolzano, quello nel quale si concentra la componente italofona, spostando comuni verso gli altri collegi. “L’effetto è di rendere il collegio di Bolzano più piccolo e più omogeneamente italofono.  Questa scelta non può essere presentata come tutela delle minoranze linguistiche in senso costituzionale. Se si ragiona sul piano nazionale, la minoranza da tutelare è quella germanofona non quella italofona. Se invece si ragiona sul piano provinciale, la misura del pacchetto mira a un’equilibrata partecipazione dei gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza. Ma anche in questa prospettiva l’operazione compiuta appare rovesciata: invece di rendere i collegi più equilibrati, concentra ulteriormente il voto italofono in un collegio più ridotto. Il carattere selettivo emerge anche da un altro dato: non si è intervenuti sui collegi della provincia di Trento, che sono caratterizzati da squilibri demografici più rilevanti, si è intervenuto solo sulla provincia di Bolzano in una direzione politicamente molto riconoscibile” (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2). [17] Per il Senato anziché ridisegnare quattro collegi uninominali o ripartizioni tendenzialmente equivalenti per popolazione si introduce una sola circoscrizione mondiale. Per la Camera invece di costruire otto collegi uninominali equilibrati, si riducono le ripartizioni a due grandi aree: Europa ed extra Europa; una circoscrizione mondiale per il Senato è per sua natura priva di capacità rappresentativa territoriale. Un senatore tuttavia eletto in una ripartizione unica che comprende tutto il mondo non rappresenta un territorio riconoscibile né una comunità politica estera sufficientemente individuata; anche alla Camera due maxi ripartizioni producono un rapporto molto debole tra elettori, candidati e rappresentanti. Si corregge una sperequazione reale, ma lo si fa sacrificando quasi del tutto la rappresentatività territoriale”. (fonte audizione seduta n. 172(ant.) del 30/07/2026 Spadacini https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/elezioni-della-camera-dei-deputati-e-del-senato-della-repubblica-2).). [18] Vedi The good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale [19] Il Codice di Venezia, Codice  di buona condotta in materia elettorale è un documento di indirizzo etico-giuridico redatto dalla Commissione di Venezia (la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa) nel 2002 Fornisce linee guida rivolte ai legislatori nazionali per garantire elezioni libere eque, delle quali un punto centrale del codice riguarda il Divieto di modifiche-chiave a ridosso del voto: Le fondamenta della legge elettorale (come il sistema di scrutinio, i confini delle circoscrizioni o le regole di base) non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi precedenti le elezioni.
September 4, 2026
carteinregola
The Good Lobby: il voto fuorisede è nella riforma elettorale
Pubblichiamo un articolo di The Good Lobby Italia che ha seguito il dibattito parlamentare sulla riforma elettorale ed è intervenuta in’audizione alla Commissione Affari Costituzionali per potare avanti una delle battaglia che combatte da tempo, quella del voto per i furoi sede. IL VOTO FUORISEDE È NELLA RIFORMA ELETTORALE COME CI SIAMO ARRIVATI, COSA ABBIAMO OTTENUTO E COSA MANCA di The Good Lobby Italia La campagna che da anni portiamo avanti insieme a Will Media e alla Rete Voto Fuorisede per ottenere finalmente in Italia il diritto di voto a distanza per tutti gli elettori fuorisede ha subìto negli ultimi mesi una forte accelerazione. Abbiamo infatti deciso di sfruttare l’opportunità della riforma elettorale proposta dalla maggioranza per introdurre in modo stabile nel nostro ordinamento il diritto di voto fuorisede.  Siamo stati auditi dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, portando le nostre proposte direttamente in Parlamento. Abbiamo promosso mobilitazioni riprese dai principali telegiornali e quotidiani nazionali. Abbiamo mantenuto un’interlocuzione costante con esponenti della maggioranza e delle opposizioni, chiedendo che la riforma elettorale non ignorasse ancora una volta milioni di cittadine e cittadini che vivono temporaneamente lontano dal loro Comune di residenza.  Il 15 luglio 2026 eravamo nei corridoi parlamentari per gli ultimi di una lunga serie di incontri che ci hanno visto in prima linea nella richiesta di inserire il voto fuorisede nella legge elettorale. Nel pomeriggio, l’emendamento sul voto fuorisede è stato approvato all’unanimità.  È un risultato per il quale abbiamo lavorato a lungo e che, oltre a segnare un punto di non ritorno visto che tutte le forze politiche hanno votato a favore, cristallizza un principio che portiamo avanti da anni: il voto fuorisede è un diritto, non una concessione.  L’emendamento istituisce presso l’ufficio elettorale di ogni Comune un elenco degli elettori fuorisede ammessi a votare nel luogo di temporaneo domicilio.  Ma chi potrà accedere concretamente a questa possibilità? Come bisognerà registrarsi? Dove si voterà e per quali consultazioni?  Analizziamo insieme il contenuto della norma, cercando di comprenderne meglio i punti di forza, i limiti e gli aspetti sui quali sarà ancora necessario intervenire. Teniamo infine ben presente che l’iter legislativo non si è ancora concluso e che, anche dopo il passaggio al Senato della legge elettorale, i ministeri competenti (in particolare il ministero dell’Interno) dovranno mettere in moto la macchina amministrativa per gestire i flussi dei votanti fuorisede. Anche su tutta questa fase dovremo vigliare e intervenire per fare in modo che il diritto sulla carta sia pienamente rispettato.  LEGENDA: SEMAFORO ROSSO: valutazione negativa / SEMAFORO VERDE: valutazione positiva /SEMAFORO GIALLO: da migliorare  1. DEFINIZIONE DEI FUORISEDE: CHI ACQUISISCE UN NUOVO DIRITTO? SEMAFORO GIALLO Nella norma si riconosce la possibilità di votare nel Comune di temporaneo domicilio alle persone che si trovano fuori dalla propria regione di residenza per motivi di studio, lavoro e cura. Per studentesse, studenti e lavoratori è richiesta una permanenza prevista di almeno nove mesi. Per le persone che ricevono assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici, la durata minima è invece di tre mesi. IL NOSTRO COMMENTO La nostra proposta era più ampia: avremmo preferito che la legge si rivolgesse, in generale, alle persone in mobilità, senza definire rigidamente le ragioni per cui una persona può trovarsi temporaneamente lontana dal luogo di residenza. La scelta di includere chi si sposta per studio, lavoro o cura rappresenta comunque un importante passo avanti. Si tratta delle tre principali condizioni che determinano la mobilità interna e, nel complesso, permetteranno di raggiungere la quasi totalità degli elettori fuorisede. Una categoria esclusa dalla formulazione che riteniamo debba essere immediatamente inserita è quella dei caregiver: deve poter votare a distanza non solo chi si cura, dunque, ma anche familiari e persone care che sono al loro fianco. La valutazione è dunque parzialmente positiva, perché non tutte le persone appartenenti a queste categorie saranno tutelate allo stesso modo. Come vedremo nei paragrafi successivi, l’effettiva possibilità di votare dipenderà soprattutto dalla durata della permanenza (quei nove o tre mesi citati nel testo), con conseguenze particolarmente pesanti per alcune categorie di lavoratori. 2. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE: QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?  SEMAFORO VERDE Studentesse, studenti, lavoratori e lavoratrici potranno chiedere entro il 31 dicembre di essere inseriti nell’elenco degli elettori fuorisede per le consultazioni che si svolgeranno nell’anno successivo. La norma introduce però anche una finestra mobile. Chi acquisisce la condizione di fuorisede dopo il 31 dicembre potrà presentare la domanda entro trenta giorni dal momento in cui soddisfa i requisiti e, in ogni caso, non oltre il 45° giorno precedente la consultazione. La domanda potrà essere presentata personalmente oppure attraverso strumenti telematici al Comune di temporaneo domicilio. Dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento e dalla documentazione che dimostra la condizione di fuorisede (es. contratto di lavoro, autocertificazione di iscrizione all’università etc.). Potrà inoltre essere revocata entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione. Entro dieci giorni dal voto, il Comune di domicilio dovrà rilasciare, anche telematicamente, un’attestazione con l’indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi. IL NOSTRO COMMENTO La nostra valutazione è positiva, soprattutto grazie all’introduzione della finestra mobile fino a 45 giorni prima delle elezioni. Una riformulazione proposta e ottenuta da noi nei giorni precedenti all’introduzione dell’emendamento. Una scadenza fissata esclusivamente al 31 dicembre avrebbe rischiato di escludere tutte le persone trasferitesi nel corso dei mesi successivi. A seguito della riformulazione, il sistema di registrazione come fuorisede risulta più flessibile e inclusivo. È positiva anche la possibilità di presentare la domanda attraverso strumenti telematici e di ricevere digitalmente l’attestazione di ammissione al voto. In futuro, una volta rodata la macchina amministrativa, auspichiamo una procedura ancora più agevole e digitalizzata. Un’opportunità importante potrà arrivare anche dalla tessera elettorale digitale, introdotta dal decreto PNRR del 2026. 3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: COSA RICHIEDE LA NORMA? SEMAFORO GIALLO Per essere ammessi al voto fuorisede, studentesse, studenti e lavoratori devono essere temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale e prevedere una permanenza di almeno nove mesi. Per le persone che si trovano fuori regione per documentati motivi di cura, il periodo minimo è invece di tre mesi, purché la data della consultazione ricada nel periodo durante il quale ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico. È importante sottolineare che la legge richiede di essere fuorisede per almeno nove mesi (o per tre mesi), e non di esserlo già da nove mesi (o da tre mesi) al momento della domanda. IL NOSTRO COMMENTO Questo è il punto più problematico dell’emendamento. Il requisito dei nove mesi rischia di escludere numerose persone che vivono una condizione di mobilità reale e prolungata, ma inferiore alla soglia prevista. Pensiamo, per esempio, ai lavoratori stagionali, alle persone impiegate nei settori della cultura e dello sport, a chi svolge un tirocinio o a chi ha un contratto di lavoro precario della durata di alcuni mesi. Si tratta di persone che possono trovarsi a centinaia di chilometri dal proprio Comune di residenza nel giorno delle elezioni, senza avere concretamente la possibilità di rientrare per votare. Eppure, se la loro permanenza prevista è di otto, sei o quattro mesi, continueranno a non poter votare nel Comune di domicilio. Il requisito rischia quindi di limitare fortemente l’impatto reale della norma proprio su alcune delle categorie più mobili e precarie del mercato del lavoro. È invece positiva la riformulazione che abbiamo chiesto e ottenuto per le persone fuorisede per motivi di cura. La riduzione da nove a tre mesi riconosce la particolare condizione di chi deve sottoporsi a terapie o trattamenti sanitari lontano dalla propria regione e rimuove un ostacolo che sarebbe stato ingiustificato. Nonostante questi miglioramenti, il semaforo resta giallo. Crediamo si possa intervenire già attraverso il prossimo decreto elezioni, aprendo una finestra specifica almeno per i lavoratori fuorisede per un periodo compreso tra tre e nove mesi, attualmente esclusi dalla disciplina. Se non si vuole inserire questa disposizione in legge elettorale perché un periodo di tre mesi è troppo breve per registrarsi a votare in un Comune per l’intero anno successivo, è quantomeno necessario che si possa rimandare formalmente al decreto elezioni, affinché una nuova finestra venga aperta non appena sia fissata la data delle elezioni. Una legge nata per avvicinare il voto alle persone non può lasciare indietro proprio chi vive le forme più instabili e discontinue di mobilità lavorativa. 4. TERRITORIALITÀ DEL VOTO: PER CHI VOTERÀ IL FUORISEDE? SEMAFORO GIALLO Gli elettori fuorisede voteranno per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio, e non per quelli del Comune di residenza. I Comuni distribuiranno gli elettori fuorisede nelle sezioni ordinarie secondo un criterio di prossimità territoriale. Di norma, il numero dei fuorisede assegnati a ciascuna sezione non potrà superare il 10% degli elettori già iscritti in quella sezione. IL NOSTRO COMMENTO La scelta del collegio di domicilio si inserisce nell’impianto complessivo immaginato dalla maggioranza e dal Governo.  L’elettore comunica di essere temporaneamente domiciliato in un luogo diverso da quello di residenza, senza essere obbligato a trasferire la residenza e senza perdere il legame con il proprio Comune di origine. Per le consultazioni che si svolgeranno durante quel periodo, sceglie volontariamente di esercitare il voto nel territorio in cui vive effettivamente.  Sono state avanzate critiche sulla coerenza di questo sistema con la territorialità della rappresentanza e con il principio di uguaglianza del voto. Si tratta di questioni giuridiche rilevanti, che dovranno essere approfondite e valutate attentamente dagli esperti di diritto costituzionale.  Ci sono però due importanti elementi positivi. Il primo è che il voto dei fuorisede non modificherà la distribuzione territoriale dei seggi parlamentari, che continuerà a essere determinata sulla base della popolazione residente. Il secondo è il limite previsto per l’assegnazione degli elettori fuorisede alle singole sezioni: di norma, non potranno superare il 10% degli elettori già iscritti, riducendo così il rischio che incidano in maniera eccessiva sull’equilibrio di uno specifico seggio.  Per noi, la soluzione ideale sarebbe stata consentire ai fuorisede di votare per le liste e i candidati del proprio collegio di residenza. Il voto nel luogo di domicilio può certamente rafforzare il legame con il territorio in cui una persona vive temporaneamente ma, allo stesso tempo, rischia di indebolire ulteriormente le regioni da cui proviene una parte consistente dei fuorisede: territori già privati di molti abitanti, che potrebbero ora perdere anche il peso elettorale di una quota rilevante della popolazione più giovane. Per questo avevamo proposto un sistema di voto presidiato anticipato e continueremo a lavorare affinché, in futuro, sia possibile votare dal luogo di domicilio per il collegio di residenza, attraverso un meccanismo sicuro che consenta di ricondurre le schede e i voti ai Comuni di origine.  Il semaforo è quindi giallo. La soluzione rende il voto concretamente esercitabile e appare coerente con la scelta volontaria del domicilio elettorale, ma presenta profili giuridici e rappresentativi che meritano ulteriori approfondimenti.  5. ELEZIONI AMMESSE: IN CHE OCCASIONE SI POTRÀ VOTARE FUORISEDE? SEMAFORO VERDE Il voto fuorisede sarà consentito per: le elezioni della Camera dei deputati; del Senato della Repubblica; dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; i referendum abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione; i referendum costituzionali previsti dall’articolo 138 della Costituzione.  IL NOSTRO COMMENTO Dopo le sperimentazioni realizzate negli ultimi anni, il voto fuorisede entra finalmente in una disciplina strutturale e non più limitata a singole consultazioni o adottata attraverso provvedimenti emergenziali.  L’inclusione delle elezioni politiche, delle elezioni europee e dei referendum nazionali permette di tutelare il diritto di voto nelle principali consultazioni che coinvolgono l’intero corpo elettorale. Rimangono escluse le elezioni regionali, comunali e gli eventuali referendum locali. Approfondiremo la possibilità di introdurre normative ad hoc anche per questo tipo di consultazioni, che necessitano di ragionamenti ulteriori sulle modalità di voto possibili. In questo caso sarà importante coinvolgere anche le Regioni che potrebbero introdurre misure specifiche.   CONCLUSIONI FINALI: IL SEMAFORO È GIALLO L’approvazione unanime dell’emendamento rappresenta un passaggio storico da un punto di vista parlamentare e politico. Per anni, alle persone fuorisede è stato chiesto di affrontare lunghi viaggi, sostenere costi elevati e organizzare il proprio lavoro o il proprio percorso di studi per poter esercitare un diritto fondamentale. In molti casi, l’alternativa concreta era semplicemente rinunciare a votare. Il testo approvato non è perfetto, ma oggi possiamo riconoscere un cambiamento fondamentale: il voto fuorisede entra nella legge elettorale e diventa parte stabile del nostro ordinamento. È il risultato della mobilitazione di migliaia di persone, del lavoro della società civile e di un dialogo istituzionale portato avanti in modo trasversale con tutte le forze politiche. Un modello di partecipazione dal basso capace di raggiungere risultati concreti. Noi continueremo a fare la nostra parte, per perfezionare questa norma in ogni suo passaggio e renderla sempre più inclusiva ed efficace. Per osservazioni e precisazioni sull’articolo di The Good Lobby Italia scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 4 settembre 2026 VAI A Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali
September 4, 2026
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La Newsletter di Carteinregola del 6 luglio 2026
Carteinregola diventa un’Organizzazione di Volontariato La Regione Lazio ha approvato l’iscrizione dell’ente “CARTEINREGOLA-ODV” nella sezione “Organizzazioni Di Volontariato” del RUNTS (Registro Nazionale del III settore). E’ quindi ufficialmente riconosciuto l’impegno di Carteinregola al servizio delle cittadine e dei cittadini all’insegna dell’interesse collettivo mutuato dai valori della nostra Costituzione.Leggi Multe a Carteinregola: ringraziamo il Consiglio del II Municipio che ha votato la solidarietà all’associazione Il 2 luglio scorso il Consiglio del II Municipio ha votato all’unanimità un Ordine del Giorno di solidarietà a Carteinregola per la vicenda delle multe per affissioni abusive, con la richiesta alla Presidente e alla Giunta del II Municipio di chiedere al Sindaco, all’Assemblea Capitolina e alla Polizia municipale un incontro finalizzato a un chiarimento con gli agenti accertatori. Leggi  La vicenda dei 15.000 euro di sanzioni a Carteinregola per affissioni abusive di manifesti di cui ignorava l’esistenza (con tutti i documenti) Villini storici nella Carta per la Qualità: si conferma, nelle modifiche alle Norme Tecniche, la possibilità di demolizione e ricostruzione (anche dopo l’esame delle osservazioni e le controdeduzioni) Chiediamo alle consigliere e ai consiglieri capitolini e municipali che hanno a cuore la storia, la memoria e l’identità della nostra città, di cancellare quella sciagurata previsione che può sfigurare per sempre il nostro patrimonio collettivo Leggi Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina vai alla pagina per scaricare i documenti Modifiche NTA del PRG: le novità 2026 dell’Art. 16 Carta per la Qualità LeggiModifiche al PRG cronologia materiali Porto crocieristico di Isola Sacra: il TAR annulla la VIA il TAR ha accolto il ricorso presentato dai comitati cittadini e dalle associazioni annullando il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Leggi  Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali La pericolosa riforma portuale della destra di Pietro Spirito  Leggi Il Municipio 2 e le regole per i bandi per i chioschi, vantaggi e rischi di Thaya Passarelli Approvato  un atto di indirizzo per la concessione delle aree pubbliche finalizzate all’installazione di chioschi nelle aree verdi con nuovi obblighi e regole più stringenti per i gestori. Alcune critiche mosse alle scelte municipali. Leggi Stadio a Pietralata, il Commissario straordinario indice la Conferenza dei servizi – gli elaborati del progetto. Leggi  Stadio Pietralata  cronologia materiali Stadio Flaminio (foto AMBM) Stadio Flaminio, il tavolo di lavoro di Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter sul progetto della S.S. LazioLeggi Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali Per chi è Roma? Il futuro della città si decide oggi  L’appello lanciato da alcuni studiosi e attivisti con cui spesso Carteinregola ha condiviso riflessioni e percorsi, che è firmato anche da alcuni membri del direttivo della nostra associazione e che invitiamo a sottoscrivere Vai alla pagina Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola. A cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito.> Vai alla pagina con le interviste a Maria Agostina Cabiddu, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico del Politecnico di Milano,Gaetano Azzariti, Professore ordinario di Diritto Costituzionale – Università degli Studi La Sapienza Roma, Massimo Villone, Professore Emerito di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Napoli Federico II, Enrico Grosso, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Torino, Rosanna Oliva, attivista per i diritti civili e per la parità Riforma legge elettorale, il testo in discussione alla Camera a cura di Anna Maria Bianchi, Rosanna Oliva, Isabella Pierantoni Leggi  Riforma della legge elettorale 2026- cronologia e materiali Il DDL che consegna ai cacciatori il destino della fauna selvatica, in contrasto con la Costituzione Leggi Il testo all’esame della Camera dei Deputati, dopo l’approvazione del Senato, è stato assegnato alla Commissione Agricoltura come Atto Camera n. 2984 segui l’iter su openparlamento Ciao Giulio, continueremo a portare avanti la tua e nostra battaglia Ci ha lasciato Giulio Castelli, giornalista e scrittore italiano, per noi fondatore del Comitato Stadio Flaminio, socio e compagno di strada nella battaglia per una riqualificazione dello Stadio sostenibile per gli abitanti e rispettosa del bene culturale.Leggi   SEGNALAZIONI ROMA CAPITALE RomaRivista il nuovo magazine culturale gratuito di Roma Capitale, disponibile presso librerie, musei e biblioteche della città. CONCRETAMENTE Le decisioni di Roma Capitale per la città Vai alla pagina – Metropolitano, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana, .Vai al sito Roma Urban Center  scarica il calendario delle attività CARTEINREGOLA-ODV Carteinregola – tutte le nostre iniziative  Iscriviti alla Newsletter Carteinregola ringrazia chi vorrà sostenere l’attività dell’associazione anche tramite un’erogazione liberale  vai alla pagina con le istruzioni Associazione CARTEinREGOLA- ODV www.carteinregola.it laboratoriocarteinregola@gmail.com info@carteinregola.it Cell. 3356930035 carteinregola@casellapec.com  6 luglio 2026 per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
July 6, 2026
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Riforma legge elettorale, il testo in discussione alla Camera
a cura di Anna Maria Bianchi, Rosanna Oliva, Isabella Pierantoni E’ approdata all’esame  della Camera la riforma della legge elettorale del centro destra: pubblichiamo un riassunto delle caratteristiche principali invitando a approfondire il tema con le nostre video interviste. Carteniregola – ODV aderisce alla Rete per un voto libero e uguale > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) Il testo della riforma elettorale, Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), è approdato alla discussione generale alla Camera il 26 giugno 2026. Il testo della seconda versione, detto il “Bignami bis” è stato ulteriormente modificato con gli emendamenti approvati nelle ultime sedute di  giugno della Commissione Affari costituzionali. Il testo licenziato dalla Commissione conferma le criticità della riforma.Le caratteristiche della proposta elettorale battezzata “Stabilicum” o “Melonellum” , rispetto al sistema attuale, il cosiddetto “Rosatellum” , la legge in vigore dal 2017 (1) sono*: ELIMINATI I COLLEGI UNINOMINALI  * Tenendo presente  che entrambi i sistemi elettorali tendono a modificare la maggioranza che si crea in Parlamento in due modi diversi,  con l’attuale sistema Rosatellum circa un terzo dei parlamentari è eletto con il sistema maggioritario: nei collegi uninominali (2) vince il candidato che ottiene un voto in più. Il Melonellum elimina i collegi uninominali e i seggi vengono assegnati secondo un sistema proporzionale,  i cui risultati sono corretti da un ammontare di seggi- premio assegnati  al vincitore a determinate condizioni. IL PREMIO DI MAGGIORANZA * Il Rosatellum non attribuisce alcun premio di maggioranza, nel Melonellum si prevede un sistema misto a turno unico, costituito da un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere, un premio fisso di 70 seggi alla Camera (su 400) e di 35 seggi al Senato (su 200 più i senatori a vita), che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione. * Rispetto alla prima versione della proposta “Bignami” è stato abolito il ballottaggio: se nessuna coalizione o lista singola raggiunge la soglia del 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. * È fissato un tetto di maggioranza raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER * Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier (3), con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste, fatte salve le prerogative del Presidente della repubblica in materia di formazione e scioglimento del Parlamento (4) e la libertà di mandato dei parlamentari. Il nome del candidato premier non è riportato sulla scheda elettorale (5). LISTONE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE * Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non potranno esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, che saranno individuati sulla base di liste bloccate. Cinque liste bloccate circoscrizionali (6) per la quota proporzionale, una lista nazionale per il premio di maggioranza dei 70 deputati e dei 35 senatori (quelli che saranno attribuiti alla coalizione che avrà ottenuto almeno il 42% in entrambe le camere), scelta di nuovo dai partiti di riferimento. Un candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale; * Come nel Rosatellum, anche col Melonellum  i candidati del sesso sottorappresentato dovranno essere presenti come minimo al 40% (7)   * Nessun cambiamento per i candidati eletti all’estero: 8 deputati e 4 senatori. * Un emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali vieta le pluricandidature per i parlamentari europei in carica, impedendo loro di correre contemporaneamente per le elezioni politiche nazionali (8) LE CIRCOSCRIZIONI * Nel Melonellum le circoscrizioni restano quelle oggi vigenti, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. Alla Camera vi sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali, al Senato vi sono 20 circoscrizioni e 26 collegi plurinominali.   Restano in tutta Italia, tranne che nel Trentino e Valle d’Aosta, dove restano i collegi uninominali (9) SOGLIA DI SBARRAMENTO * Nel Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, con la differenza che il primo partito sotto il 3% all’interno delle coalizioni potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale (10). RACCOLTA FIRME * Per presentarsi alle elezioni con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025 (11) CAMERA DEI DEPUTATI  PROPOSTA DI LEGGE n. 2822, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BIGNAMI, MOLINARI, BARELLI, LUPI, URZÌ, IEZZI, BENIGNI, ALESSANDRO COLUCCI, BATTILOCCHIO, PAOLO EMILIO RUSSO – PROPOSTE DI LEGGE n. 157, d’iniziativa del deputato MAGI – PROPOSTE DI LEGGE N. 2236, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI PAVANELLI, CHERCHI, FEDE, FERRARA, MORFINO, PENZA  SCARICA Dossier Camera e Senato A.C. 2822-157-2236-A Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Elementi per l’esame in Assemblea del 26 giugno 2026 scarica il Dossier vedi Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola Leggi le interviste: * Gaetano Azzariti: la legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico * Maria Agostina Cabiddu : rifoma legge elettorale, un Mino(ri)tarium con  una faccia proporzionale e un corpo maggioritario * Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una minoranza,  patologia della democrazia * Rosanna Oliva: riforma della legge elettorale, continuano le liste bloccate e il paradosso delle pluricandidature femminili * Massimo Villone: riforma della legge elettorale, siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia Proposta di legge elettorale: l’Audizione di Carteinregola in Commissione Affari Costituzionali (19 maggio 2026) vedi Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis” di Isabella Pierantoni Roma, 29 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) 2017 il Parlamento approva, con i voti i centrosinistra e centrodestra, la legge Rosato, il “Rosatellum”,la quale prevede che un terzo del Parlamento sia eletto con sistema maggioritario e due terzi con sistema proporzionale, con sbarramento al 3 per cento su base nazionale. Le liste possono coalizzarsi tra loro: quella che ottiene tra l’1 e il 3 per cento, nella parte proporzionale non elegge parlamentari, ma i suoi voti si sommano comunque alle altre liste della coalizione che hanno superato il 3 per cento. Sotto l’1 per cento, invece, i voti sono persi. vedi . LEGGE 3 novembre 2017, n. 165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (17G00175) (GU Serie Generale n 264 del 11-11-2017. Vedi anche Openpolis Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum 2 maggio 2023 (2) Nei collegi uninominali ciascuna coalizione di liste o la singola lista presenta un solo candidato e nel collegio uninominale si elegge un solo candidato, quello che prende un voto in più. Il vincitore vince un seggio, mentre se il sistema fosse totalmente proporzionale avrebbe la quota percentuale dei voti ottenuti (per es 30%, o 40%). Questo spiega l’effetto maggioritario dei collegi uninominali. Nei collegi plurinominali si eleggono più candidati sulla base dei voti ricevuti. (3) Nel Rosatellum è previsto solo il capo della forza politica vedi normattiva https://www.normattiva.it/eli/id/2017/11/11/17G00175/ORIGINAL Art. 1 Modifiche al sistema di elezione  della Camera dei deputati comma7. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 14-bis. …comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. (4)Molti costituzionalisti hanno osservato che tale obbligo depotenzia il ruolo del capo dello Stato, l’unico a cui la Costituzione Italiana attribuisce il compito di conferire l’incarico per formare il governo (si veda ad esempio Gaetano Azzariti La legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico) (5) Alcune testate giornalistiche hanno fatto presente che tale obbligo potrebbe costringere alcuni partiti a cambiare simbolo (la Lega, “Lega per Salvini premier “e Forza Italia, “Berlusconi presidente”) [6] Per eleggere 400 deputati per la Camera ci sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali. Per eleggere 200 senatori al Senato ci sono 20 circoscrizioni (il cui territorio corrisponde a quello delle regioni) e 26 collegi plurinominali. (7) Si veda l’intervista a Rosanna Oliva: Riforma della legge elettorale, continuano le liste bloccate e il paradosso delle pluricandidature femminili https://www.carteinregola.it/rosa-oliva-riforma-della-legge-elettorale-continuano-le-liste-bloccate-e-il-paradosso-delle-pluricandidature-femminili/ (8) E’ stato battezzato “L’emendamento “Anti-Vannacci”, dato che il leader di Futuro Nazionale è attualmente parlamentare europeo (9)  Si voterà ancora col maggioritario nella Valle d’Aosta, con un collegio unico e nel Trentino- Alto Adige, dove i collegi sono quattro.  Riporta il Fatto Quotidiano che la decisione sarebbe “dovuta a un accordo politico della maggioranza di centrodestra con Südtiroler Volkspartei“ (10 )Riporta il Fatto Quotidiano che tale modifica “è stata definita “salva-Lupi”, perché, ad esempio, favorirebbe Noi Moderati che difficilmente supererà il 3% all’interno del centrodestra“. (11) Futuro nazionale di Roberto Vannacci, anche se riuscisse a formare un gruppo a Montecitorio, sarebbe costretto a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni
June 29, 2026
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Massimo Villone: riforma della legge elettorale, siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia
Pubblichiamo il testo dell’intervista a Massimo Villone, Professore Emerito  di Diritto costituzionale  dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II,  sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, registrata nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito (in calce il video) Anna Maria Bianchi: Perché questa riforma e perché ora? Massimo Villone: Il punto di partenza lo dà Meloni nella campagna elettorale 2022, in cui dichiara l’obiettivo di rivoltare il paese come un calzino. Un obiettivo che poggia su tre riforme, subappaltate ai componenti della maggioranza: giustizia, premierato, autonomia differenziata. Il referendum del 22-23 marzo infligge un colpo inatteso all’agenda. Cade la giustizia, e la destra capisce che è meglio mettere in soffitta la riforma costituzionale del premierato, perché sarebbe rischioso affrontare un secondo voto popolare. Quindi mette in primo piano la legge elettorale, l’AC 2822, cosiddetto Stabilicum o Melonellum, strumentale a un premierato di fatto. Una legge pensata per ottenere un risultato sostanzialmente analogo a quello perseguito con la riforma costituzionale: un premier investito dal voto popolare, un parlamento docile e subalterno con ampia maggioranza per il premier, un esecutivo dominante nell’assetto istituzionale. Con un benefit collaterale: costruire la legge per favorire il ritorno del Centrodestra a Palazzo Chigi. Anna Maria Bianchi: Come persegue questi obiettivi la riforma elettorale? Massimo Villone: Gli strumenti principali sono due: la correzione maggioritaria e le liste bloccate. Nel 2022 il Rosatellum prevedeva un proporzionale corretto con collegi uninominali maggioritari, in cui vince chi prende un voto in più. Ma i collegi uninominali nel 2022 diedero una ampia maggioranza al CDX perché il CSX vedeva separati PD e M5S. Questa separazione consegnò al CDX circa l’80% dei collegi. Se il CSX nel 2027 corresse unito le urne potrebbero dare il risultato opposto, come il voto referendario anche suggerisce. Rimanendo il Rosatellum con i collegi il CDX sa di poter perdere. Da qui la necessità della principale modifica dello Stabilicum rispetto al Rosatellum: cancellare i collegi passando a una correzione del proporzionale con un premio di maggioranza. In tal modo si prescinde dalla competizione ristretta nel territorio del collegio, e si assegna con un calcolo puramente aritmetico un certo numero di seggi aggiuntivi al soggetto vincente su scala nazionale. L’aggiunta sovrarappresenta il vincente e sottorappresenta lo sconfitto rispetto ai seggi che ciascuno otterrebbe con una distribuzione proporzionale. Anna Maria Bianchi: Quali sono i profili di incostituzionalità della proposta? Massimo Villone: Le audizioni in I Commissione hanno messo in luce molteplici profili di incostituzionalità. Il primo è la disproporzionalità data dal premio a cifra fissa: 70 deputati e 35 senatori. Un maxipremio. Perché 70, e non 60 o 50 o una misura variabile, in ragione dei voti conseguiti nel proporzionale? Perché è la misura che consente a una coalizione vincente con il 43-45% dei voti di avvicinare il risultato del 2022. È questa la scommessa della destra. Ma proprio la cifra fissa determina la possibile disproporzionalità, perché rompe il nesso tra rappresentatività delle assemblee e risultato elettorale. Poi le liste completamente bloccate, sia nel proporzionale che per il premio. Elettrici ed elettori non scelgono nemmeno uno dei propri rappresentanti. Ancora, c’è l’aggancio del premio di maggioranza all’esito nazionale anche per il Senato, lesivo dell’art. 57 Cost., che prevede un senato eletto a base regionale. Accade infatti che il premio di maggioranza sia assegnato alla coalizione vincente nazionalmente anche nelle regioni in cui quella coalizione perde. Infine, c’è il tentativo di condizionare le prerogative del capo dello stato, prevedendo l’obbligo per le forze politiche di coalizione di indicare nella documentazione elettorale la persona che sarà proposta al Presidente della Repubblica per l’incarico di formare il governo. L’obiettivo non dichiarato è mettere il CSX in difficoltà, obbligandolo a scegliere formalmente il leader di coalizione. Anna Maria Bianchi: Ma la Corte costituzionale non aveva già assolto le liste bloccate, purché brevi, e il premio di maggioranza? Massimo Villone: È vero. Un premio di maggioranza che scatta sopra una soglia del 42%, come lo Stabilicum (nel nuovo testo base) prevede somiglia certo a quello che la Corte salvò nell’Italicum, con la sentenza 35 del 2017. Ma la differenza è in quello che lo Stabilicum aggiunge, e che l’Italicum non aveva: il premio agganciato all’esito nazionale anche al Senato, lesivo dell’art. 57 della Costituzione, e le liste interamente bloccate, là dove l’Italicum lasciava in parte le preferenze, bloccando il solo capolista. È un effetto cumulativo che rende l’impianto chiaramente incostituzionale, anche non volendo considerare eccessiva e incostituzionale già la misura del premio di per sé. Per chi volesse approfondire rinvio all’analisi dettagliata che ho pubblicato su ASTRID Rassegna 8/2026, e che si legge anche sulla mia pagina Facebook. Anna Maria Bianchi: Come possiamo contrastare una riforma incostituzionale? Massimo Villone: Dobbiamo sapere che non ci sono argini insuperabili. Abbiamo due custodi della Costituzione: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Il Capo dello Stato può rinviare la legge alle Camere ai sensi dell’art. 74, ma è obbligato a promulgare in caso di riapprovazione. Inoltre, il Presidente si richiama per prassi alla “manifesta incostituzionalità”. Non basta un mero dubbio sulla conformità alla Costituzione, è necessaria una evidenza indiscutibile. E qui incrociamo la Corte costituzionale, con due sentenze principali, la 1/2014, sul Porcellum, e la 35/2017, sull’Italicum. Sono pronunce che colgono in parte i profili che oggi emergono per lo Stabilicum. Ma la Corte lascia al legislatore uno spazio di discrezionalità molto ampio, cui pone il limite di una “manifesta irragionevolezza”. È una giurisprudenza a maglie molto larghe, forse troppo larghe. Manifesta incostituzionalità e manifesta irragionevolezza concorrono nel lasciare al legislatore confini molto ampi ed elastici per quanto riguarda la legge elettorale. Inoltre, la Corte ci dice nella sentenza 1/2014 che la incostituzionalità della legge elettorale non impedisce al Parlamento già eletto in precedenza di rimanere in carica con pienezza di poteri. Esattamente quello che è successo. La sentenza 1/2014 dichiara la incostituzionalità della legge in base alla quale nel 2013 è eletto il parlamento, che però rimane regolarmente in carica fino al 2018. Ed è oggi molto improbabile che i tempi consentano alla Corte di pronunciarsi sullo Stabilicum prima del prossimo voto. Soprattutto considerando che i tempi del lavoro parlamentare sono gestiti dalla maggioranza secondo le sue convenienze. Anna Maria Bianchi: Quindi è inutile pensare di attaccare la riforma con le armi del diritto? Massimo Villone: Non è inutile. Ma certo può accadere che la nuova legge elettorale sia dichiarata incostituzionale dalla Corte dopo il voto, e il parlamento già eletto rimanga in carica così com’è. Se la destra vincesse, con i numeri garantiti dallo Stabilicum potrebbe avere a disposizione un’altra legislatura per riprendere il disegno originario: scrivere la propria Costituzione stravolgendo in alcuni punti nodali la Costituzione antifascista del 1948. A dire il vero, ci sarebbe una possibilità: uno scioglimento anticipato delle Camere da parte del Capo dello Stato, perché la pronuncia della Corte sulla illegittimità costituzionale della legge elettorale determinerebbe a mio avviso la “manifesta incostituzionalità” a lui richiesta per agire. Ma sarebbe una prima volta in assoluto, e la via non si mostra agevole. In realtà, il contesto e i tempi prevedibili ci dicono che la battaglia contro la riforma elettorale è oggi primariamente politica, e non giuridica. Anna Maria Bianchi: Una battaglia politica da combattere senza se e senza ma? Massimo Villone: Dobbiamo avere una consapevolezza: siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia, perché con lo Stabilicum si realizza l’obiettivo di avvicinare la coalizione vincente alle maggioranze di garanzia, che toccano l’elezione parlamentare del Capo dello stato, di cinque giudici della Corte costituzionale e dei componenti laici del CSM. Sia chiaro: quelle maggioranze restano qualificate — due terzi o tre quinti a seconda dei casi, e maggioranza assoluta per il Quirinale dal quarto scrutinio — e salvo che per il Capo dello stato lo Stabilicum di per sé non le consegna. Ma l’avvicinamento c’è, la distanza si accorcia, e i pochi voti che mancano un governo in carica probabilmente non avrebbe difficoltà a trovarli. Per non dire che con una legislatura a disposizione quelle stesse maggioranze qualificate potrebbero essere riviste al ribasso. È uno scenario che ci colloca nella crisi – in atto in molti paesi – della democrazia cd liberale, in difficoltà nell’affrontare le sfide di un mondo che cambia. Anna Maria Bianchi: Ma cosa si può davvero fare in politica contro la riforma? Massimo Villone: Che le opposizioni ottengano in parlamento correzioni significative è del tutto improbabile, perché per regolamento e prassi parlamentari non dispongono di strumenti efficaci. Contro una maggioranza che rimane compatta le opposizioni non hanno armi decisive. La prospettiva è che la maggioranza mantenga l’impianto dello Stabilicum perché è servente alle sue esigenze. Ad esempio, ha bisogno di un megapremio e di liste completamente bloccate perché il passaggio al proporzionale con premio favorisce FdI rispetto ai partner di coalizione, e quindi c’è bisogno di molti posti sicuri da distribuire per accontentare tutti e mantenere l’accordo. Si è manifestato un problema Vannacci. Ma, a parte il teatrino su chi è la destra che più a destra non si può, dovranno venire a patti, perché Vannacci ha lo swing vote, il voto indispensabile a vincere. Se non c’è, la coalizione di destra perde. Quindi possiamo scommettere che, a meno che Vannacci non si riveli un fenomeno passeggero di folklore politico, si metteranno d’accordo. Al più, in specie se il campo largo non riuscisse a compattarsi, la destra potrebbe scegliere di abbandonare lo Stabilicum e votare con il Rosatellum. Il momento decisivo sarà comunque nelle urne, e voteremo con la legge elettorale che la destra riterrà più conveniente per sé, quale che sia. Rimane quindi indispensabile che il CSX risponda trovando unità e progetto politico. Anna Maria Bianchi: Quale potrebbe essere questo progetto politico? Massimo Villone: Ne indico due punti, a mio avviso suggeriti dalla storia degli ultimi 30 anni. Il primo. Rafforzare la partecipazione democratica e la messa in sicurezza della Costituzione, in rapporto a qualsiasi maggioranza il futuro ci riservi. Si può ad esempio pensare a qualche modifica per ampliare il ricorso ai referendum ex art. 75 e 138, a un ritocco verso l’alto delle maggioranze di garanzia, a un accesso preventivo alla Corte costituzionale per determinate leggi, come la stessa legge elettorale. Il secondo punto. Trovare il coraggio di abbandonare il mantra della stabilità e governabilità date dai numeri farlocchi di una correzione maggioritaria che consegna una ampia maggioranza di seggi a chi ha un ridotto consenso reale nel paese. La lezione che viene dai governi dell’ultimo trentennio, incluso quello in carica, è che alla fine non funziona. Stabilità forse e non sempre, governabilità no. Tornare invece al proporzionale, preferibilmente di collegio come il Senato pre-1993, consentirebbe il radicamento territoriale dei candidati nella dimensione del collegio, e una assegnazione dei seggi che riflette il consenso effettivo di ciascuna forza politica e favorisce il recupero di rappresentatività delle assemblee elettive. È quella la sede per perseguire la stabilità e la governabilità che l’assetto sociale prima che politico realisticamente consente. Non sono invece convinto di un ripristino delle preferenze, perché nessun soggetto politico è oggi in grado di gestirle, e si rischiano le truppe cammellate, le derive clientelari, i cacicchismi locali. Del resto, dall’avvio dei lavori in I Commissione mi pare che nessuno le voglia davvero. Due mosse per affrontare un tornante che comunque si avvicina nella storia del paese. Guarda la registrazione dell’intervista Vai a Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali Roma, 27 giugno 2026 ( intervista registrata il 17 giugno e inserita on line il 19 giugno) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
June 27, 2026
carteinregola
La filosofia è la sua storia
Ragionando sull’intervento di Mauro Piras, membro della commissione ministeriale per la stesura delle nuove Indicazioni nazionali per la filosofia (articolo non a caso pubblicato dal Foglio), credo che l’approccio proposto destoricizzante voglia portare la didattica della filosofia verso un fronte metodologico di semplificazione e di decontestualizzazione delle idee e del […] L'articolo La filosofia è la sua storia su Contropiano.
June 19, 2026
Contropiano
La scuola è un’impresa – di Cristina Morini
Che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco lo dite voi. Noi contadini non ci avete interrogati […] Tutta la vostra cultura è costruita così. Come se il mondo foste voi.   Scuola di Barbiana, Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, Libera Editrice Fiorentina, 1967, p. 13. Forse il problema potrebbe [...]
May 18, 2026
Effimera
La scuola sciopera contro la riforma dei tecnici che taglia ore e cattedre
«L’istruzione tecnica e professionale è una delle grandi sfide del futuro, uno dei pilastri del sistema formativo italiano, dobbiamo rompere quel pregiudizio in base al quale, talvolta in passato, era considerata una istruzione di serie B. Dobbiamo prendere atto che non ha più senso distinguere tra licei e istituti tecnici e professionali». Così chiosava Valditara al Premio Maestro del Made in Italy. Ed è una retorica che ci martella almeno dalla riforma renziana della Buona Scuola. Una vera e propria costruzione linguistica, perché analizzando l’ultima riforma degli istituti tecnici si va esattamente in senso contrario. > Giovedì 7 maggio i sindacati Flc-Cgil, Cobas, Usb e Cub scendono in piazza > contro la riforma degli istituti tecnici, e Cobas, Cub e Sgb hanno chiamato > allo sciopero anche per il giorno precedente contro le prove Invalsi nelle > primarie. E si potrebbero aggiungere le Nuove indicazioni nazionali per i licei, il voto in condotta, il nuovo esame di maturità, il disegno di legge Valditara sul consenso informato per limitare l’educazione sessuo-affettiva, i pessimi rinnovi contrattuali, i terribili concorsi PNRR. E i tanti decreti che compongono una riforma spezzata ma complessiva del comparto scuola: meno risorse, meno ore, meno libertà d’insegnamento, più precarietà per studenti e docenti. Il Decreto Ministeriale che riordina gli indirizzi delle scuole tecniche è stato pubblicato il 25 febbraio ed è l’attuazione degli articoli 26 e 26 bis del Decreto legge del 2022 di attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza in materia d’istruzione. Il Decreto del 2022 è uno di quei decreti dove dentro c’è un po’ di tutto: dallo sconto alle aziende per i rincari energetici (art. 1), fino all’istituzione degli Istituti Tecnologici Superiori ITS (art. 25-bis), dalla normativa che fa passare per studentati pubblici quelli che sono invece di fatto hotel privati (art. 25), fino alla previsione della riforma per gli istituti tecnici. Un Decreto legge, quindi adottato con motivazioni di necessità e urgenza, come praticamente tutto durante l’era Covid, che lega la riforma degli istituti tecnici a doppio filo con i fondi PNRR. > Per questo la riforma è stata scritta velocemente e chiusa in poche settimane, > senza grandi consultazioni delle parti sociali, perché il PNRR è in fase > conclusiva. Inscrivere la riforma nel PNRR è già inserirla nelle politiche di > ripresa industriale, più che di riforma della scuola pubblica. Il decreto ministeriale prevede 9 articoli e 4 allegati, con i nuovi piani orari e i profili e risultati di apprendimento e, dietro grandi parole come «potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche» e «flessibilità nell’adeguamento dell’offerta formativa», cela un chiaro tagio orario e quindi di cattedre. Il Ministero organizza i piani orari dividendo in «materie d’istruzione generale» e «materie d’area di indirizzo flessibile». Ma entrambe vengono ridotte, nel primo insieme abbiamo, ad esempio, la riduzione delle ore di italiano al quinto anno che scendono da quattro a tre ore settimanali, e nel secondo insieme, abbiamo l’invenzione di una nuovo ambito disciplinare «scienze sperimentali», che accorpa scienze della terra, biologia, chimica e fisica, materie diverse, con percorsi di formazione diversi per chi le insegna, e che oggi afferiscono a classi di concorso separate. Un collage peggiore di quello di geostoria, che, invece, viene cancellata. Aumentando enormemente le cosiddette ore dell’autonomia, soprattutto al quinto anno, fino a 231 ore, tutte le ore sono ridotte, anche quelle delle materie tecniche. Come evidenzia chiaramente la FLC-CGIL: «Tra le discipline più penalizzate nel settore economico rientrano, tra le altre, geografia (classe di concorso A-21) e le lingue straniere (A-22). Nel settore tecnologico, invece, perdono ore, tra le altre, le scienze sperimentali con una riduzione di 231 ore (classi di concorso A-20, A-34, A-50) e Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica (classe di concorso A-37) che vengono in pratica dimezzate. In entrambi i settori (economico e tecnologico) perdono ore anche le discipline tecniche e quelle più caratterizzanti e professionalizzanti come diritto, economia politica (classe di concorso A-46), economia aziendale (A-45), complementi di matematica (classe di concorso A-26) e diverse altre». Insomma quando nell’articolo 1 della riforma si parla di «rafforzamento delle competenze generali e delle competenze tecnico-professionali» sostanzialmente che cosa si intende dato che tutte le ore vengono tagliate? > Nella ratio della riforma, le ore di autonomia servono per stringere rapporti > con le aziende del territorio e sviluppare piani di studio integrati con > l’offerta di mercato. Quindi, si diminuiscono le ore del tempo scuola, per > aumentare, non solo le ore di formazione-lavoro, ma il peso diretto delle > aziende nella costruzione dell’offerta formativa. Lo spiega bene la CUB: disarticolazione dei saperi disciplinari, asservimento alle esigenze contingenti delle aziende locali, smantellamento del biennio comune, possibilità di avere curricula diversi di scuola in scuola, si finirà per minare il valore del titolo di studio legale. > Tutto questo viene pubblicato a iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 già > chiuse, e senza previsioni transitorie, quindi gli e le studenti hanno scelto > sulla base di piani orari che ora risultano completamente stravolti. E le > scuole devono definire come organizzare queste ore dell’autonomia almeno per > il primo anno (66 ore), in meno di un mese, per poter indicare gli organici di > diritto che spettano alle singole scuole. Questa riforma va letta insieme alla sperimentazione del 4+2, perché la prospettiva della filiera tecnica è quella, la riduzione di un anno del tempo scuola, meno ore, meno cattedre, meno spesa pubblica. Infatti, in questo Decreto Ministeriale, già si prevede in via sperimentale, l’erogazione di percorsi di istruzione tecnica da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA). Altro che licealizzazione dei percorsi tecnici, si ritorna invece a una vecchia idea, già presente nella riforma Moratti del 2003, l’unificazione della filiera tecnica, professionale e di formazione professionale. Un’istruzione superiore a due velocità: chi dovrà andare all’università e chi deve essere diretto nel mondo del lavoro. Precario, a basso costo, e in balia delle riorganizzazione aziendali. La copertina è di Renato Ferrantitni: manifestazione “contro il vostro modello di scuola” del 2022 a Roma L'articolo La scuola sciopera contro la riforma dei tecnici che taglia ore e cattedre proviene da DINAMOpress.
May 7, 2026
DINAMOpress
Controriforma della Corte dei conti, un altro provvedimento da rivedere
Dopo l’esito del referendum, con l’ampia bocciatura degli elettori della riforma della magistratura voluta dalla maggioranza di centro destra, l’Associazione magistrati della Corte dei conti ha chiesto al Governo di rimettere mano alla parallela riforma della magistratura contabile* che presenta numerose criticità. Pubblichiamo l’intervento di Maria Teresa Pòlito, Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti, tratto dal libro di Carteinregola “Riforma della magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli” (in calce la registrazione video) LA CONTRORIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI, UN ULTERIORE TASSELLO DEL PROGRESSIVO E SISTEMATICO INDEBOLIMENTO DELLE ISTITUZIONI DI GARANZIA E DI CONTROLLO Maria Teresa Pòlito, Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti intervistata da Giancarlo Storto, vice presidente di Carteinregola Giancarlo Storto Nel dibattito sulla giustizia acquista interesse anche la recente riforma della Corte dei conti , vuole spiegarci brevemente  quali sono le funzioni di questa magistratura e quali le linee della riforma? Maria Teresa Pòlito La Corte dei conti è una magistratura speciale che garantisce con le sue funzioni del controllo e della giurisdizione la legalità della spesa pubblica secondo i dettati degli artt 100 e 103 cost. E’un organo di garanzia affinché il denaro pubblico, cioè quello che tutti i cittadini versano pagando le tasse, sia gestito seguendo le regole ed i procedimenti previsti dalle leggi e per le finalità specificamente individuate per realizzare interessi meritevoli di tutela. Vigila per impedire i danni e gli sprechi derivanti dalla cattiva gestione di quel denaro pubblico che tutti noi pagando le tasse affidiamo agli amministratori pubblici per fornire servizi essenziali ai cittadini. La riforma Foti che il Parlamento ha approvato in gran fretta, il 27 dicembre 2025, è una riforma radicale con un unico obiettivo, quello di deresponsabilizzare gli amministratori ed i politici, per questi ultimi è prevista addirittura una presunzione di buona fede fino a prova contraria. Prima della “riforma Foti”, Legge n. 1/2026[1], per gli sprechi, le opere incompiute o fatte male, o per danni causati per finalità distorte o indirizzate ad interessi personali, l’amministratore pubblico rispondeva nei casi di colpa grave per l’intero ammontare del danno, seppure con dei correttivi individuati dalla giurisprudenza. La riforma arriva dopo un quinquennio in cui è rimasto in vigore il c.d. scudo erariale, disposizione che ha escluso la responsabilità per colpa grave, prevista dal governo Conte-2 nel 2020, durante la pandemia (art. 21 d.l. n. 76/2020), e poi prorogata ogni anno, ritenendo tale misura indispensabile per la gestione dei progetti del PNRR. Così i cattivi amministratori hanno potuto essere perseguiti per le sole azioni dolose. Lo scudo ha avuto termine il 31 dicembre 2025. Con la legge FotiXXXIII , approvata  il 27 dicembre  2025, nei rari casi in cui si potrà intervenire con l’azione di responsabilità, (la difficoltà è connessa ad altre norme impeditive, compreso un regime più favorevole agli amministratori in materia di prescrizione) il politico ed il funzionario saranno chiamati a rispondere per una minima parte: il 30 % del danno o in alternativa 2 annualità di stipendio. E’ evidente che si tratta di una parte irrisoria rispetto alla entità dei danni arrecati, mentre la restante parte sarà a carico della collettività. I cittadini, quindi, non solo subiranno i disservizi, ma dovranno accollarsi la maggior parte dei danni causati da politici o funzionari negligenti, non accorti e inidonei. Se nessuno vigila sulla spesa pubblica è evidente il rischio di un incremento degli sprechi e, quindi, il conseguente danno per i cittadini in termini di minori servizi, su sanità, scuola, trasporti, e di minore tutela di diritti fondamentali soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Giancarlo Storto Quali ulteriori profili della riforma della Corte dei conti destano preoccupazione ? Maria Teresa Pòlito La riforma prevede un aumento dei controlli preventivi di  legittimità sulle gare di appalto, ma il risultato non è quello di rendere l’amministrazione migliore, più efficiente, quanto piuttosto quello di creare forme di deresponsabilizzazione ulteriore per gli amministratori, considerato che se la Corte non riesce ad esaminare, entro 30 giorni , atti complessi, accompagnati da voluminosa documentazione, opera il silenzio assenso con l’esonero da responsabilità degli amministratori come se gli stessi  fossero stati controllati positivamente. Ugualmente si prevede un’attività consultiva generalizzata per questioni il cui valore supera il milione di euro, (art. 2 della legge in esame) e come per l’esito del controllo preventivo, anche in questo caso il parere va reso entro 30 giorni dalla richiesta : «in caso di mancata espressione del parere nel termine » di 30 giorni, – «lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa ………ovvero in senso negativo, qualora l’amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione. In tal modo è prevedibile che gli atti che saranno sottoposti a controllo preventivo saranno decine e decine di migliaia, e la prospettiva di ottenere una sorta di salvacondotto preventivo suggerirà ad amministratori e dirigenti pubblici di inondare le sezioni territoriali della Corte dei conti di migliaia e migliaia di richieste di pareri,  non più su questioni generiche e astratte, ma concrete o di atti di controllo, al fine di ottenere l’esimente da responsabilità. Si tratta di un sistema che rischia di ingolfare le Sezioni di controllo e di paralizzare la Corte dei conti i cui magistrati sono un numero limitato, circa 500, distribuiti su tutte le Regioni,  per svolgere le 3 funzioni (Procura, controllo, giurisdizione), non consentendo di effettuare altri controlli , fra cui quelli importantissimi sui bilanci di Comuni, Regioni, Aziende sanitarie per prevenire i disavanzi. In tal modo l’irresponsabilità diffusa oltre ad essere antitetica alla deterrenza, non valorizza e stimola i funzionari onesti e coscienziosi che in osservanza degli artt 54 e 97 della Costituzione cercano di svolgere al meglio le loro funzioni. Preoccupa ancora nella riforma la previsione di una delega, che, ad esempio, fra gli altri interventi demolitori, accresce le competenze del procuratore generale, il quale non solo esercita “poteri di indirizzo e di coordinamento” ma può “accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale”. Questo passaggio, contenuto nell’art 3, comma 1 punto 1 della legge di riforma (Legge n 1/2026), significa che il procuratore generale della Corte dei Corti potrà entrare nei fascicoli delle istruttorie dei singoli magistrati e visionare il loro lavoro. E se le istruttorie trovate vedono il PG dissenziente, quali saranno le conseguenze? Sarà consentito al procuratore generale di far partire o di fermare qualsiasi giudizio nell’ intero territorio nazionale ? E ancora, in caso di “inerzia nell’ istruttoria in sede territoriale” o di “violazione delle disposizioni di indirizzo” lo stesso PG ha il potere (recita il punto 2), di ” avocazione delle istruttorie”. Inoltre ” in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza” o “per particolare complessità o novità delle questioni” (termini assolutamente generici ed ampi) il PG è tenuto a “sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizioni di misure cautelari” ed ha anche il potere di “affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all’ufficio della procura generale”, in tal modo ponendoli sotto la propria diretta tutela. Quindi al procuratore generale viene dato un potere immenso: entrare nei fascicoli dei pubblici ministeri contabili, avocare a sé o sottrarre i fascicoli se non ritiene che il lavoro in corso sia coerente con le indicazioni date; addirittura, in casi di “particolare complessità” lo stesso PG ha il potere di firma sui provvedimenti come gli inviti a dedurre. Si crea quindi uno stretto rapporto gerarchico fra Procuratore generale e procuratori Regionali, imponendo, a pena di nullità, la sottoscrizione delle citazioni dei procuratori regionali da parte del PG; in contrasto con l’indipendenza di cui essi, ai sensi dell’art 108 Cost, dovrebbero essere dotati. Si deve, inoltre, segnalare con allarme, che, a poco più di un mese dall’approvazione della Riforma (legge Foti) nell’iter di conversione del decreto mille proroghe alla Camera dei Deputati, in Commissione Affari costituzionali e Bilancio, è stato scrutinato positivamente un emendamento (1226) per reintrodurre fino al 31 dicembre 2026 lo scudo erariale, cioè l’esenzione generalizzata dalla responsabilità per colpa grave. Si persegue l’idea che per gli sprechi nella gestione delle pubbliche risorse si possa perpetuare una licenza illimitata di produrre danni senza mai risponderne. Ci sono quindi fondate ragioni per essere preoccupati, non nell’interesse dei magistrati, ma per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, azione che richiede anche la garanzia di una corretta gestione delle finanze raccolte con la tassazione a cui ognuno faticosamente contribuisce. E’ grave che per la gestione del denaro pubblico non valga più il principio basilare di responsabilità. Giancarlo Storto Nel recente dibattito la politica ha attaccato la Corte dei conti  per i provvedimenti  relativi al Ponte sullo stretto di  Messina, ci vuole spiegare meglio  la questione ? Maria Teresa Pòlito L’esercizio dell’attività di controllo di legittimità sul “Ponte sullo Stretto” è costata alla Corte dei conti l’accusa di “intollerabile ingerenza “. Ma alla Corte dei conti non competono valutazioni nel merito dell’opera, solo sul procedimento e sulla sua legittimità. E’ necessario fare un po’ di chiarezza sullo stato della procedura. L’iter del controllo della Corte dei conti si è chiuso con le due deliberazioni, che hanno dichiarato la non legittimità della deliberazione del CIPES e del III atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta il 30/12/2003, quindi tali atti, in assenza di visto di legittimità, non producono effetti. Una delle illegittimità più consistenti rimarcata nell’atto di controllo è stata l’assegnazione dei lavori in assenza di gara, in violazione anche di norme eurounitarie (Direttiva appalti 2014/24 UE art 72), considerato l’incremento superiore al 50%, ciò in ragione delle rilevanti variazioni sia dei costi (3,5 miliardi originari rispetto agli attuali 13,5 miliardi, per altro costo dell’opera ancora non definitivo) che delle modalità di realizzazione (all’inizio l’opera era a carico prevalentemente dei privati attraverso il projet financing ora è completamente finanziata dal pubblico). L’amministrazione qualora consideri l’opera di primaria importanza ha uno strumento previsto dall’ordinamento, che è quello di richiedere la registrazione con riserva; infatti, trattandosi di atto politico, la Corte sarebbe tenuta a dare esecuzione. L’atto così registrato comunque diventerebbe efficace ma sarebbe sempre illegittimo. In tale caso, però, oltre alla responsabilità politica, rimarrebbe in capo al Governo anche la responsabilità erariale per tutti i danni che potrebbero eventualmente derivare. Ma il Governo non sembra volersi assumere tale responsabilità. Ecco perché solo per un deciso intervento del Presidente della Repubblica si è evitata una ulteriore  lesione delle funzioni di un organo di garanzia a cui avevano fatto cenno le informazioni giornalistiche, richiamando per il Ponte uno schema di decreto legge in cui si prevedeva di intervenire su una procedura di controllo già chiusa, riproponendo per una specifica fattispecie, con una legge provvedimento, lo scudo erariale (cioè una responsabilità solo per dolo) e riducendo i poteri di controllo della Corte dei conti ad interventi solo formali. Giancarlo Storto  Quali sono gli elementi comuni fra riforma Foti sulla Corte dei conti  e la riforma Nordio sulla giustizia , oggetto di referendum? Maria Teresa Pòlito  Le due riforme operano su ambiti decisamente diversi anche perché la Corte dei conti è una magistratura speciale (art 108 Cost.) e non ha un Consiglio superiore della magistratura. Ha però un organo di autogoverno sul quale già da tempo il legislatore ha operato un radicale intervento riformatore riducendo il numero dei componenti togati eletti dal corpo dei magistrati, dai due terzi, ad un numero pari a quello dei rappresentanti eletti dal Parlamento (4 e 4). Questo ha già fortemente sbilanciato le decisioni, creando in diversi casi, quanto meno nelle questioni più complesse, una decisione compatta dei componenti laici, con riflessi rilevanti sulle decisioni assunte. Ma si può senz’altro affermare che le due riforme sono accomunate dall’obiettivo di una limitazione degli spazi di autonomia dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni e, nel caso delle funzioni di garanzia come quelle della Corte dei conti, ne consegue una riduzione della tutela dei diritti realizzata attraverso i controlli sulla legalità finanziaria. Soprattutto perché i diritti hanno un costo e se aumentano gli sprechi, riducendosi gli ambiti della responsabilità, sono le fasce più deboli della popolazione a pagarne le conseguenze . “Non disturbare il manovratore“ vuol dire dare a chi governa la possibilità di non essere soggetto ai limiti imposti dalle leggi. Ma la nostra Costituzione non ammette zone d’ombra, siamo tutti uguali davanti alla legge ed i governanti devono rispondere ai cittadini del proprio operato, dimostrando come le risorse, acquisite con le tasse, siano state spese per quello che era stato programmato, assicurando il miglior rapporto fra risorse impiegate e risultati raggiunti, accettando quel bilanciamento dei poteri che è la positiva e irrinunciabile innovazione dello Stato di diritto. Ho un grande rispetto della nostra Costituzione ed ho giurato di difenderla svolgendo il mio lavoro con disciplina ed onore, come ritengo faccia anche la stragrande maggioranza dei magistrati. In conclusione, vorrei sottolineare l’importanza della revisione del quesito referendario ammesso dalla Corte di Cassazione, in tal modo i cittadini avranno la consapevolezza di quanto la riforma incida profondamente sull’impianto costituzionale, con la modifica di ben 7 articoli della Costituzione (art 87 decimo comma art,102, primo comma, artt 104,105.106. terzo comma, art 107, primo comma e art 110) e quindi quanto la riforma proposta possa influire sul mantenimento dello stato di diritto. (intervista registrata l’11 febbraio  2026) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (*)VEDI La REPUBBLICA del 2 aprile 2026 La Corte dei conti attacca: “Il No del referendum boccia la riforma” di Giuseppe Colombo La magistratura contabile chiede al governo di modificare le norme dopo l’esito del voto. Avs e M5s: “Facciamo un altro referendum [1] LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026)   Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. (25G00211) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2026)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2026 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/07/25G00211/SG ”
April 11, 2026
carteinregola