Basta argomenti “ex auctoritate” per giustificare la Riforma NordioIl Fronte del Sì al Referendum del 22-23 marzo 2026 ha riabilitato tutti i
grandi nomi possibili per giustificare La Riforma Nordio.
Fin da subito ovviamente, per attaccare il correntismo come qualcosa da bandire,
ha ripreso la retorica contro le “toghe rosse” di Berlusconi, salvo poi fargli
notare che il correntismo oggi riguarda solo il 23% dei magistrati iscritti
all’ANM e che la maggioranza di loro sono aderenti a correnti di centro-destra.
Allora si sono spostati sulle degenerazioni del correntismo che avrebbe creato
un sistema scellerato e fuori controllo di spartizione delle poltrone; salvo poi
fargli notare che la magistratura italiana ha dimostrato di essere in grado di
fare pulizia al suo interno e di riuscire a fare argine da sola al problema.
Il Fronte del Sì ha corretto il tiro dicendo che comunque la riforma ha
l’obiettivo di togliere potere alle correnti della magistratura in generale nel
Consiglio Superiore della Magistratura con il metodo del sorteggio. E’ a quel
punto che molti magistrati – tra cui Nicola Gratteri e Nino Di Matteo -, da
sempre fuori dal correntismo e favorevoli al sorteggio, alzano la voce e dicono,
schierandosi per il NO, che questo sorteggio, in qualunque caso, è truccato
poichè i membri laici verrebbero sorteggiati da una lista – senza un
quantitativo preciso di nomi – scelta precedentemente dal Parlamento e dal
governo. Inoltre gli si fa notare che questa Riforma, oltre a non parlare
minimamente del fenomeno del correntismo, ha come fine proprio rendere
dipendente la magistratura da ogni governo in carica.
A tal proposito, il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la riforma Nordio
sarebbe in realtà ciò che “voleva Falcone”, perché favorevole alla separazione
delle carriere, a tutti coloro che hanno riportato come argomentazioni per il NO
a questa riforma proprio le citazioni e le teorie di Giovanni Falcone contro la
subordinazione della magistratura alla politica.
Il Fronte del Sì – nella figura del Ministro Nordio – ha riabilitato anche il
grande giurista e partigiano socialista e antifascista Giuliano Vassalli come
“padre spirituale” della Riforma Nordio, in quanto necessario completamento di
un processo penale che deve svolgersi davanti a un “giudice terzo” con accusa e
difesa poste su un piano di parità: in sostanza sarebbe l’istituzionalizzazione
finale del sistema accusatorio, modello su cui si fonda il nostro sistema di
giustizia pensato proprio da Vassalli.
Il Fronte del Sì ha iniziato a ripetere che la separazione delle carriere della
riforma Nordio sarebbe in realtà ciò che “voleva Giacomo Matteotti contro
l’unitarietà dei magistrati voluta dal fascismo”. Quando però gli si è fatto
notare che l’unitarietà dei magistrati in Italia risale al Regno d’Italia e che
sotto il fascismo era stata minata proprio dal governo fascista stesso, il
Fronte del Sì si è messo in pace con la storia preferendo non ribattere.
I liberali più arditi del Fronte del Sì hanno addirittura citato il grande padre
costituente Piero Calamandrei, sostenendo – a partire da un estratto del suo
Elogio dei Giudici scritto da un avvocato (1959) – che anche lui avrebbe voluto
la Riforma Nordio per la “separazione delle carriere”.
Queste affermazioni ricorrono continuamente, quasi fosse diventata un argomento
definitivo: se l’avessero voluta loro, allora non ci sarebbe più nulla da
discutere. Allora ammettiamolo, è vero: Vassalli, Falcone, Matteotti e
Calamandrei erano sostenitori o di una “separazione delle carriere” o di una
“separazione delle funzioni” in modo molto diverso tra loro, ma lo erano con
cognizione di causa ed avevano tutto il diritto di sostenerlo.
Il problema non è essere contro o favorevole alla “separazione delle carriere”:
quella è un’opinione legittima. Il problema si pone al massimo su come si vuole
attuare la “separazione delle carriere”. Bisogna sottolineare che questo
referendum ha un quesito unico e che il votante non ha la possibilità di
sostenere una o più parti della riforma e di rigettarne altre: il cittadino
votante ha la possibilità di prendere il pacchetto completo delle modifiche o
rigettarlo in toto. In questa Riforma sono molti gli elementi che non
convincono, ma soprattutto la modalità in cui sono stati pensati il sorteggio e
la separazione delle carriere, oltre ad una divisione inusuale del CSM e
l’introduzione inusuale di un terzo organo disciplinare (l’Alta Corte). Anche
volendo essere d’accordo con la separazione delle carriere o delle funzioni,
laddove la riforma è un unicum che prevede altri elementi deprecabili, il
cittadino ha il diritto di rifiutare la riforma in toto e non votare a favore
solo per un elemento potenzialmente condivisibile.
Stando a questi presupposti mi domando: quando Falcone, Vassalli, Matteotti,
Calamandrei avrebbero mai scritto o detto di essere favorevoli al sorteggio dei
magistrati? Non si trova traccia da nessuna parte. Nessun discorso, nessuna
intervista, nessun documento ufficiale. E ancora quando si sarebbero mai
espressi a favore di un giudice speciale come l’Alta Corte prevista nella
riforma? Anche qui: nulla. Non esiste alcun testo in cui sostengono che sarebbe
opportuno creare un organo del genere, né tantomeno che nei suoi collegi i
magistrati debbano avere solo una rappresentanza e non una maggioranza. Non lo
hanno mai scritto, mai detto, mai proposto, ma anzi possiamo dire il contrario.
Vassalli, da giurista finissimo e garantista qual era, ha lavorato su norme
fondamentali come il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale, ma non ha
mai sostenuto – né apertamente né tra le righe – i meccanismi previsti oggi
dalla Riforma Nordio, ma anzi da Presidente della Consulta nel 2000, con la
Sentenza 37/2000, ribadì che la separazione delle carriere doveva essere
introdotta con legge ordinaria dello Stato senza toccare la Costituzione.
Giuliano Vassalli
Il grande socialista, giurista e penalista, ucciso dalla squadracce fasciste
Giacomo Matteotti, nel suo articolo Il pubblico ministero è parte, sosteneva con
particolare vigore che il pubblico ministero (1) va decisamente considerato
nella sostanza come “parte”, questa intesa come colui che può far valere o
contro il quale è fatta valere la pretesa penale. La tesi era sostenuta in
aperto dissenso con l’opposta annotazione recata in proposito nella Relazione al
Re – ancora oggi tralaticiamente ripetuta -, per la quale quella del pubblico
ministero sarebbe, viceversa, una posizione “più nobile e imparziale al di sopra
delle parti”.
Invero, «La divisione dei poteri su cui si fondano i moderni regimi
costituzionali e la divisione delle funzioni, fra le quali anche la “funzione
persecutiva” assegnata “agli organi esecutivi dello Stato”, permettono codesto
apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a
quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d’indipendenza di cui sono
circondati gli organi di giustizia … organi sempre più autonomi». Il pensiero di
Matteotti sulla figura del pubblico ministero, pur senza volere trarne
conclusioni sopra le righe, apre scenari inediti e di attuale modernità in tema
di disciplinamento dei diversi organi statuali di giustizia, il pubblico
ministero e il giudice, parlando di disciplinamento delle diverse funzioni.
Parlando di separazioni delle “funzioni” e non delle carriere, Matteotti, nel
suo ruolo di giurista e studioso di procedura penale, criticò con fermezza
l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, vedendola come un presidio
essenziale dello Stato di diritto contro l’arbitrio del potere esecutivo.
Matteotti criticò aspramente il tentativo del regime fascista di assoggettare
l’ordine giudiziario al controllo del governo, difendendo l’indipendenza dei
giudici come garanzia per i cittadini.
Nel suo pensiero, emergeva una visione del processo penale come strumento
nomofilattico (di garanzia dell’esatta osservanza della legge), criticando
eccezioni come l’Alta Corte di giustizia, che riteneva di carattere meramente
politico e non giurisdizionale. Le riflessioni di Matteotti (1917-1919)
anticipavano moderni scenari sulla disciplina degli organi di giustizia, fermo
restando il suo fermo rifiuto di qualsiasi interferenza politica nella
magistratura.
Giacomo Matteotti
Che dire di Falcone, il quale parlava di efficienza della giustizia, di
coordinamento tra procure, di modernizzazione degli strumenti investigativi, di
collaborazioni internazionali, concentrato sul funzionamento concreto del
sistema, non sulla creazione di organi speciali né sul sorteggio dei componenti
del CSM. L’ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha dichiarato a La
Repubblica in merito al presunto sostegno di questa separazione delle carriere
da parte del grande pm: “Falcone si sta rivoltando nella tomba” – ha detto – “lo
sport più diffuso è quello di attribuire a Falcone dopo la sua morte idee che
non lo avevano nemmeno sfiorato”.
A confermare questo inciso è stato Alfredo Morvillo, cognato del grande pm
antimafia: “Giovanni (Falcone, ndr) era contrario alla separazione delle
carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni
o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico
ministero”. Si tratta di una differenza abissale rispetto all’attuale Riforma
Nordio(2).
Giovanni Falcone
Sulla stessa linea, anni addietro, era stato proprio il padre costituente Piero
Calamandrei a esprimersi nei suoi Scritti e discorsi politici: “Il pubblico
ministero è un magistrato che ha l’obbligo di cercare la verità, non la
vittoria; ed è per questo che egli deve essere pronto a chiedere l’assoluzione
quando si accorge che l’imputato è innocente.” Secondo Calamandrei un PM con una
carriera separata e gerarchizzata verrebbe valutato in base alle “vittorie”
(condanne), perdendo questa funzione di garanzia. Per Calamandrei, il PM non è
un semplice “avvocato dell’accusa” o un organo di polizia, bensì un “promotore
della giustizia” con l’obbligo di cercare la verità, anche a favore
dell’imputato. Questa è cultura della giurisdizione: solo chi è cresciuto
professionalmente con la mentalità del giudice può avere l’umiltà intellettuale
di chiedere un’assoluzione.
Nel dibattito sull’articolo 112 (poi approvato), Calamandrei sostenne fermamente
l’obbligatorietà dell’azione penale come garanzia di uguaglianza, vietando al PM
di sospenderla o ritardarla arbitrariamente.
Nel discorso inaugurale dell’anno accademico dell’Università di Siena, tenuto il
13 novembre 1921, Piero Calamandrei, allora docente di “diritto giudiziario”,
individuava quattro “tortuose vie …che la politica segue per far sentire il suo
influsso sull’amministrazione della giustizia” mettendo in pericolo la
separazione dei poteri, in particolare fra giustizia e politica “che di quella
separazione costituisce il cuore pulsante”.
In un suo discorso alla Costituente, Calamandrei disse: “La magistratura deve
essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questa
indipendenza è la condizione suprema perché la giustizia non diventi strumento
di fazione o di vendetta politica.” Ad accompagnare questa convinzione, una sua
famosa citazione: “Quando per la porta del tribunale entra la politica, la
giustizia esce dalla finestra.”
La posizione di Calamandrei e di gran parte dei padri e delle madri costituenti
fu contraria alla proposta di far dipendere il PM dal potere esecutivo
(Governo), per evitare la politicizzazione dell’azione penale. Calamandrei si
oppose alla separazione delle carriere tra giudici e PM, sostenendo che entrambi
dovessero far parte dello stesso ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere (come poi sancito dall’art. 104 della Costituzione). In sintesi, per
Calamandrei il PM è un magistrato a tutti gli effetti, inamovibile e
indipendente, distinguendosi dai giudicanti non per appartenenza a un corpo
diverso, ma solo per la diversità di funzioni: ciò che sostiene in Elogio dei
Giudici scritto da un avvocato del 1959.
Piero Calamandrei
Di fronte a tutto questo, perché allora il Fronte del Sì continua a tirare in
ballo i loro nomi? Pensa che i cittadini siano così ignoranti a tal punto da
dagli in pasto delle mezze verità, senza contestualizzazione, su questi illustri
uomini di cultura istituzionale e politica? Evidentemente sì.
Le argomentazioni ex auctoritate – come ha scritto Gustavo Zagrebelsky
nell’introduzione alla guida al Referendum di Marco Travaglio – sono proprio
funzionali a questo: dare in pasto mezze verità dando l’illusione ai cittadini
di essere informati, dando l’illusione di sapere senza conoscere niente. Far
passare il messaggio che “lo volevano loro (n.d.a: Falcone, Matteotti,
Calamandrei, Vassalli)” significa chiudere la discussione prima ancora che
inizi, come se bastasse evocare alcune figure importantissime della storia della
giustizia italiana per mettere il timbro di legittimità di questa riforma
pasticciata.
Attribuire le volontà contorte della Riforma Nordio a Falcone, Vassalli,
Matteotti e Calamandrei non è solo storicamente falso, ma una scorciatoia
retorica, una fallacia logica, un enorme sofisma laddove la falsificazione
dell’argomentazione è intenzionale. Il Fronte del Sì e la destra sono in
malafede quando usano queste strategie di comunicazione distorta: sono un
tentativo di mettere un’aura di autorevolezza su qualcosa che dovrebbe essere
discusso apertamente e laicamente. Il pensiero di Falcone, Vassalli, Matteotti e
Calamandrei va letto, non reinventato. E soprattutto non usato come slogan per
sostenere posizioni che non hanno mai espresso.
La Riforma Nordio va discussa nel merito senza pregiudizi e non giustificata ex
auctoritate. Si sta parlando di questa riforma con le sue scelte precise: il
sorteggio, l’Alta Corte, la nuova composizione degli organi disciplinari, il
diverso equilibrio tra politica e magistratura di cui la “separazione delle
carriere” – positiva o negativa che sia – è solo lo sfondo dei contenuti di
questa riforma… e nemmeno così troppo trasparente.
Per concludere è interessante che la destra oggi non citi Paolo Borsellino,
grande magistrato antimafia nonchè fondatore e membro di Magistratura
Indipendente – corrente di destra moderata e conservatrice dell’Associazione
Nazionale Magistrati (ANM) – , il quale invece era un oppositore convinto della
separazione delle carriere.
Nel suo libro Oltre il muro dell’omertà. Scritti su verità, giustizia e impegno
civile (Edizione Bur, maggio 2022, con presentazione di Manfredi Borsellino)
Borsellino affermava: “Le ricorrenti tentazioni del potere politico, quali ne
siano le motivazioni, di mortificare obiettivamente i magistrati del pm,
prefigurandone il distacco dall’ordine giudiziario, anche attraverso il primo
passo della definitiva separazione delle carriere non incoraggiano certo i
‘giudici’, che tali tutti sentono di essere, a indirizzare verso gli uffici di
Procura le loro aspirazioni”.
Come ha dichiarato suo fratello, Slavatore Borsellino: “Il timore di Paolo
Borsellini era che venisse alterata l’indipendenza della magistratura: pensava
che una separazione delle carriere avrebbe potuto portare i magistrati sotto
l’inflluenza del potere politico”. Ai votanti l’ardua sentenza…
(1) Nel sistema processuale penale e nell’esercizio dei poteri assegnatigli in
particolare dagli artt. 1 e 179 cod. proc. pen. del 1913.
(2) In una intervista che rilasciò a Mario Pirani de La Repubblica il 3 ottobre
1991, in cui si parlava della riforma Vassalli e del nuovo Codice di Procedura
Penale, Giovanni Falcone dichiarò: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto
di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da
raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in
causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione
anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere
nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una
specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura
neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto
che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli
intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli
altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente
differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico
dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità
dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo
dell’Esecutivo”.
Altre fonti:
https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3393-la-magistratura-e-lindipendenza-in-memoria-di-giacomo-matteotti-introduzione-paola-filippi
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-societa/3264-indipendenza-dei-giudici-e-riforme-della-giustizia-ai-tempi-dellomicidio-matteotti-uno-sguardo-alle-pagine-di-cento-anni-fa-della-rivista-la-magistratura-simone-pitto
Lorenzo Poli