La cybersicurezza e i decreti legislativi che accrescono gli organici dell’esercito italianoL’azione del Governo Meloni nel campo della difesa è innegabile, dall’aumento
delle spese militari all’acquisto di nuovi e moderni sistemi di arma fino a una
incessante opera di militarizzazione del corpo sociale.
Sarebbe lunga la lista delle iniziative solo intraprese negli ultimi mesi, valga
per tutte la riforma complessiva delle Forze Armate, da cui scaturirà l’aumento
degli organici militari fino all’istituzione di nuovi corpi di riserva. Dopo
l’esercito di professionisti la guerra in Ucraina detta le linee guida imponendo
non solo l’aumento degli effettivi ma anche un’architettura militare ripensata e
strutturata per la guerra informatica e i conflitti cosiddetti non
convenzionali. Nel recente passato avevamo scritto a proposito del primo
aspetto,[1] mentre ora andremo a commentare il secondo. Ma andiamo con ordine
non prima di avere sintetizzato in una scheda i provvedimenti recenti che vanno
a incidere sulla nuova impalcatura delle Forze armate. E’ sempre bene consultare
le fonti ed averle a disposizioni per verificare la correttezza delle citazioni
e delle analisi effettuate
ALCUNI DEI PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO MODIFICHE SULL’ORDINAMENTO DELLE FORZE
ARMATE – ANNO 2026
* D. Lgs. 58/2026, approvato, comporta l’assunzione di nuovi graduati
nell’Esercito;
* L. 48/2026, art. 3, approvato, comporta una delega al Governo per la
razionalizzazione e semplificazione della normativa riguardante il corpo
militare;
* Schema di DdL recante Disposizioni per la costituzione di Forze di riserva,
in materia di personale militare nonché delega al Governo per la revisione
dello strumento militare, non depositato in Parlamento ma pubblicato sotto
forma di Schema di DdL, riguarda l’ampliamento dell’organico e l’istituzione
di corpi di riserva dell’Esercito;
* Cd. “DdL di revisione dello strumento militare”, non depositato in Parlamento
e non pubblicato nemmeno sotto forma di Schema di DdL, concerne l’ampliamento
dell’organico delle Forze Armate.
Nel febbraio 2026, presso lo Stato Maggiore della Difesa è stato presentato “il
nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate, che costituirà la base del
disegno di legge di revisione dello strumento militare”.[2] Il Disegno di Legge
è in attesa di essere approvato dal Parlamento. A conferma che su questo modello
non ci sono posizioni univoche e alcune correzioni saranno portate in corso
d’opera guardando agli sviluppi bellici, alle indicazioni Nato e Ue e anche agli
equilibri da mantenere nei vari ambiti, la diffusione di un secondo Schema di
Disegno di Legge,[3] ad oggi in fase preparatoria e riguardante l’ampliamento
dell’organico delle Forze Armate, nella misura di un 20/25% complessivo (40.000
unità). Si tratta quindi di due iter normativi distinti che, tuttavia, vanno a
intervenire sul medesimo tema. Esiste poi un terzo provvedimento: il D. Lgs.
58/2026, già divenuto Legge, che in sostanza consente l’assunzione di nuovi
graduati nell’Esercito pur restando dentro la precedente cornice legislativa,
senza aumentare l’organico complessivo delle Forze Armate come invece viene
richiesto dalla Nato e dal Ministero della Difesa.
La ragione di questa frammentazione normativa ? Esistono grandi divergenze,
interne al Governo, sulla questione della cyber sicurezza. Lo Schema di DdL
prima citato, non per nulla, in una versione preliminare circolata prima di
giugno conteneva profonde modifiche legislative sul tema della difesa
informatica: fra tutte spiccava l’istituzione di un ‘Comando interforze Cyber
Intel’ per la guerra cybernetica alle dirette dipendenze del Ministero della
Difesa. Come detto, nella nuova versione del documento sono scomparsi tutti i
riferimenti alla guerra informatica, anche se il Governo manterrebbe la Delega
per poter legiferare autonomamente sul tema senza l’approvazione del
Parlamento.[4]
Alle basi di questo scontro interno alla maggioranza vi è tuttavia un’ambiguità
di fondo o se preferiamo un tema rilevante che suggerisce soluzioni differenti e
tali da dividere anche i legislatori. La normativa attuale, infatti, non riesce
ad attribuire correttamente e chiaramente le competenze sulla cyber sicurezza:
da un lato abbiamo l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), istituita
col D. L. 82/2021 e dipendente dalla Presidenza del Consiglio,[5] mentre
dall’altro troviamo i casi di guerra cibernetica relativi alla ‘difesa dello
Stato’, che sono di competenza del Ministero della Difesa. Il citato Decreto
Legge, ad esempio, stabilisce che l’ACN sia “autorità per la gestione delle
crisi informatiche relative alla resilienza delle reti informatiche”,[6] mentre
il D. Lgs. 138/2024 dice che “per la parte relativa alla resilienza nazionale [è
competente] l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale [, mentre] per la parte
relativa alla difesa dello Stato, il Ministero della difesa”; entrambi gli
organismi, inoltre, sono considerati “Autorità nazionali responsabili della
gestione degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala”.[7] Si
consideri che per “resilienza nazionale” la legislazione intende un “pregiudizio
per la sicurezza nazionale, danno o pericolo di danno all’indipendenza,
all’integrità o alla sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche
poste dalla Costituzione a suo fondamento, ovvero agli interessi politici,
militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia”.[8] Dov’è la
differenza col concetto di “difesa dello Stato”?
La attuale normativa non precisa se la cyber sicurezza sia da considerare un
tema prevalentemente civile oppure prettamente militare, perché i contorni dei
due ambiti sono molto sfumati e parzialmente coincidenti. Secondo alcuni
commentatori specializzati[9] lo scontro in atto si starebbe verificando
prevalentemente fra il Ministro Crosetto, che rappresenta gli interessi della
Difesa e dei Servizi Segreti (è coinvolto, in particolare, il Dipartimento delle
Informazioni per la Sicurezza), e Alfredo Mantovano, Segretario del Consiglio
dei Ministri e legato all’ACN, che pur essendo anch’egli vicino ai Servizi
vorrebbe mantenere la cyber sicurezza all’interno della cornice civile.
La visione di Crosetto è chiara: “la sicurezza deve (…) essere concepita in
senso ampio, estesa all’energia, al digitale, alle catene di approvvigionamento,
alla resilienza industriale e alla tenuta della società e delle Istituzioni
democratiche»”.[10] Secondo lui, “Il Dicastero dovrà quindi individuare e
presidiare lo spazio cyber di interesse Nazionale per la difesa e la sicurezza
militare dello Stato, inteso come un vero e proprio ‘campo di operazioni’ nel
quale operare senza soluzione di continuità per l’assolvimento dei propri
compiti istituzionali. A questo scopo, dovrà essere sviluppata un’Arma Cyber
dotata di strumenti operativi efficaci e capace di operare con continuità lungo
l’intero spettro delle minacce. Essa dovrà integrare professionalità militari e
competenze specialistiche provenienti dal mondo civile, valorizzando
progressivamente anche il contributo della Riserva [che si vuole istituire con
il DdL precedentemente citato]”.[11]
Diversi elementi ci inducono a pensare che prevarrà la lettura e la posizione
di Guido Crosetto. Ricordiamo la foto del Ministro assieme all’allora
Presidente dell’ACN Bruno Frattasi dell’estate 2024, scattata durante
una convention di Fratelli d’Italia e non a caso molto commentata.
LA SITUAZIONE ALLO STATO ATTUALE DELLA LEGISLAZIONE
Per come è definito dalla Legge, il concetto di cyber sicurezza comprende sia la
resilienza, la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità di reti, sistemi
informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, che la difesa da
minacce esterne agli stessi.[12] Il problema è che nella pratica i due campi non
possono essere realmente distinti – né a livello concettuale né, tantomeno, in
ambito operativo per la configurazione delle risposte alle minacce. Nei testi di
Legge riguardanti l’ACN si trovano riferimenti al concetto di ‘difesa
civile’,[13] ma di certo non sono sufficienti fermo restando che ragionare
attorno alla difesa civile con le stesse categorie degli anni ottanta (ai tempi
della obiezioni di coscienza e in contesti storici ed economici diversissimi da
quelli odierni) sarebbe non solo errato ma anche avulso dalla realtà (40 anni fa
non si parlava di tecnologie duali, non esisteva l’odierno processo di
militarizzazione e per fare un esempio la produzione militare di alcuni grandi
imprese allora pubbliche era assai più contenuta di quella dei nostri giorni)
Il controllo militare della cyber sicurezza avrebbe un grande impatto su alcuni
temi, quali la condivisione delle informazioni e la pianificazione democratica
delle risposte da attuare. Non dimentichiamo infatti che proprio legislazione
attuale prescrive come la notifica di incidenti “aventi impatto su reti, sistemi
informativi e servizi informatici” vada fatta all’ACN, anche se l’apparato
militare è esente dall’obbligo.[14] Pure i meccanismi e le procedure – relative
allo spazio cyber – per la raccolta dati, il monitoraggio, il controllo, le
procedure di verifica e via dicendo sono teoricamente in capo all’ACN, tranne
che per le azioni svolte dal comparto militare.[15]
Sul piano istituzionale le autorità competenti coordinate dall’ACN sono la
Presidenza del Consiglio e tutti i Ministeri – ad esclusione di quello della
Difesa, che lavora ‘in proprio’. Sul piano del finanziamento per la guerra
informatica, inoltre, il Ministero della Difesa gode di fondi separati[16] che,
a differenza di quelli assegnati agli altri Ministeri, non sono soggetti al
controllo dell’ACN. Quest’ultima gestisce il Fondo per l’attuazione della
Strategia nazionale di cybersicurezza e il Fondo per la gestione della
cybersicurezza e ne propone la ripartizione fra i Ministeri al Presidente del
Consiglio, verificandone poi le modalità di impiego.[17]
Esiste, infine, un piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi
informatiche su vasta scala, che viene aggiornato al massimo ogni tre anni.
Questo però è escluso dall’accesso e non soggetto a pubblicazione, ossia è
segreto.[18]
Di conseguenza non è lecito conoscere sino in fondo i rapporti di forza tra la
componente “civile” e quella “militare” per la gestione della cyber sicurezza.
In conclusione, il rischio a cui andiamo incontro è che l’ACN sia
progressivamente svuotata di contenuto e competenze, che passerebbero invece
direttamente alla Difesa. Ricordiamo anche che quest’ultima non è soggetta a
obblighi di legge nemmeno per quanto concerne l’utilizzo di tecnologie IA, sulla
base sia della normativa nazionale che europea,[19] e che gode di una relativa
(per ora) autonomia dai processi democratici decisionali e di controllo.
Da qui un passaggio di competenze al settore militare dovrebbe indurre a qualche
domanda sulla democrazia nel nostro paese sempre che il tema goda della
attenzione dovuta e auspicabile.
La cyber sicurezza rientra nell’ampio campo di applicazione delle tecnologie
duali (cioè a uso sia civile che militare) e quindi l’ambiguità normativa di cui
abbiamo parlato non riguarda solo la risposta alle minacce ma la costituzione
stesso di uno spazio di sicurezza informatico. L’intenzione del Governo è di
foraggiare il mercato e attrarre investimenti creando domanda proprio a partire
dalla riduzione dei vincoli d’impiego di tali tecnologie (non per niente le
imprese sono chiamate a partecipare alla costruzione della cosiddetta
‘resilienza cyber’ anche all’interno dei testi di Legge citati finora, sul
modello statunitense). Si va alimentando in tal modo un circolo (vizioso?) per
cui le tecnologie militari vengono trasmesse alla sfera civile, sviluppandosi e
diffondendosi, e viceversa. Pertanto, nella narrazione dominante ogni freno alla
libera applicazione delle tecnologie dual-use diventa un sabotaggio delle
filiere economiche – tant’è che il Governo ha recentemente polemizzato con
l’Unione Europea[20] a proposito della possibilità di utilizzare il
riconoscimento biometrico delle persone per operazioni di Polizia, che dall’AI
Act europeo non è concessa, proprio su questa base. E qualunque iniziativa di
boicottaggio universitario o di semplice critiche alla ricerca duale potrebbe
divenire pretesto di ulteriori campagne repressive subordinando il sapere e la
ricerca agli interessi economici e militari, impedendo di fatto prese di
posizioni contrarie all’utilizzo degli atenei per finalità di guerra.
Emiliano Gentili, Federico Giusti, Osservatorio contro la militarizzazione
delle scuole e delle università
Note:
[1] Cfr. E. Gentili, F. Giusti, S. Macera, Prosegue la riforma militare: nuovi
corpi e una delega al Governo, 27 Giugno
2026, https://www.lordinenuovo.it/2026/06/27/prosegue-la-riforma-militare-nuovi-corpi-e-una-delega-al-governo/.
[2] Ministero della Difesa, DDL riforma Difesa: presentato al Ministro il nuovo
modello di riorganizzazione delle Forze Armate, 16 Febbraio
2026, https://www.difesa.it/primopiano/ddl-riforma-difesa-presentato-al-ministro-il-nuovo-modello-di-riorganizzazione-delle-forze-armate/89243.html.
[3] Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per la costituzione di
Forze di riserva, in materia di personale militare nonché delega al Governo per
la revisione dello strumento militare”.
[4] I decreti legge prevedono solo pareri consultivi forniti dalle commissioni
parlamentari competenti e il Governo può utilizzarli per riformare le Forze
Armate a causa della L. 244/2012.
[5] D. L. 82/2021, art. 2, c. 1.
[6] D. L. 82/2021, art. 7, c. 2.
[7] D. Lgs. 138/2024, art. 2, c. 1, lett. “g”.
[8] DPCM 131/2020, art. 1, c. 1, lett. “f”.
[9] Cfr. L. Varriale, ACN verso lo svuotamento: la cybersicurezza passa alla
Difesa?, 23 Giugno
2026, https://www.matricedigitale.it/2026/06/23/riforma-cyber-acn-difesa-dis-servizi-militari/.
[10] G. Crosetto, Atto di indirizzo del Ministro della Difesa 2026, 9 Luglio
2026, p. 10.
[11] Ivi, p. 29.
[12] Cfr. D. L. 82/2021, art. 1, c. 1, lett. “a”.
[13] Cfr. D. L. 82/2021, art. 9.
[14] L. 90/2024, art. 1.
[15] L. 90/2024, art. 8.
[16] L’art. 35-bis, comma 2, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L.
95/2024, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa un:
«fondo per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie
satellitari». Vi sono inoltre una componente molto significativa del PNRR –
Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 “Cybersecurity” e altri fondi
assegnati dall’ACN al Mef che possono essere in parte stati destinati al
Ministero della Difesa in quanto soggetto attuatore di singoli investimenti.
[17] Cfr. L. 197/2022, art. 1, cc. 899, 900 e 901.
[18] Cfr. D. Lgs. 138/2024, art. 13, cc. 3 e 5.
[19] Cfr. AI Act, art. 2, c. 3: «Il presente regolamento non si applica ai
sistemi di IA sviluppati o usati per scopi esclusivamente militari».
[20] Cfr. Redazione politica de il Fatto Quotidiano, Slitta il voto sul
riconoscimento facciale con l’IA. Bruxelles: “Norma Ue vieta la sorveglianza
negli spazi accessibili al pubblico”, «il Fatto Quotidiano», 30 Luglio 2026.
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