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L’immigrazione nel mondo e da noi
di Danilo Tosarelli PREMESSA Secondo le stime ONU, i migranti internazionali sono 304 milioni, pari al 3,7% della popolazione mondiale. Sono quelli, che vivono da oltre un anno in un Paese diverso da quello di residenza. Erano la metà 30 anni fa. Questa mobilità è generata dall’intreccio di diseguaglianze economiche, dinamiche demografiche e politiche, conflitti. Le principali mete sono innanzitutto l’Europa,
Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.
Permesso per cure mediche: quando la conversione in PdS per lavoro è ancora ammessa
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte interviene su un caso di mancata conversione del permesso di soggiorno. In materia di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, facoltà abolita dal D.L. n. 20/2023, occorre fare riferimento alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso per cure mediche, e non a quella della successiva domanda di conversione. La conversione risulta ancora possibile se l’istanza di rilascio del permesso da convertire è anteriore alla riforma: “Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 20/2023, il ricorrente aveva già presentato (in data 1° luglio 2022) l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche del quale è stata poi richiesta la conversione, con la conseguenza che, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro”. T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1871 del 19 dicembre 2025 Si ringraziano gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino per la segnalazione.
Decreto Flussi, entrati regolarmente ma lasciati senza diritti
Il Decreto Flussi continua a produrre irregolarità, sfruttamento e vulnerabilità, colpendo proprio chi ha seguito le regole. A denunciarlo sono il Tavolo Asilo e Immigrazione e altre associazioni 1, che in occasione della Giornata Internazionale dei Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie, giovedì 18 dicembre, lanciano un appello al Governo. E soprattutto, a denunciarlo sono anche i lavoratori direttamente coinvolti che domani scendono in piazza organizzati in una mobilitazione dal basso. «Il Decreto Flussi non è mai stato uno strumento efficace per garantire ingressi legali e sicuri», ribadiscono le associazioni nell’appello. «Si fonda su un incrocio a distanza tra domanda e offerta di lavoro che non tiene conto della realtà del mercato del lavoro e che, nella pratica, produce irregolarità». Negli ultimi anni, nonostante alcune modifiche normative, la sostanza del meccanismo non è cambiata. Ritardi strutturali, opacità delle procedure e mancanza di informazioni continuano a caratterizzare il sistema. I dati della campagna Ero Straniero mostrano il fallimento dei recenti Decreti Flussi e come decine di migliaia di persone siano entrate in Italia con un visto e un nulla osta all’assunzione, per poi scoprire, una volta arrivate, che il lavoro promesso non esisteva o non rispettava le condizioni previste. «Molti di noi hanno scoperto solo dopo l’arrivo in Italia che il lavoro e l’alloggio promessi non erano reali», raccontano i membri del Comitato dei cittadini bengalesi arrivati con il Decreto Flussi, nato dopo l’importante incontro di autoformazione che si è svolto il 29 ottobre presso la sede di Arci a Roma e che ha registrato una partecipazione di oltre 800 persone. Il problema principale è per chi è rimasto truffato, ma non è solo questo aspetto ad essere criticato. A pesare è anche un sistema privo di punti di riferimento, sia nei Paesi di origine sia all’arrivo in Italia. «Non esistono canali informativi chiari, i documenti sono solo in italiano e gli appuntamenti in prefettura arrivano anche dopo un anno», spiegano dal Comitato. Nel frattempo, il visto scade e la persona diventa facilmente ricattabile. «Una vulnerabilità ingiustificabile – sottolineano – che non dovrebbe mai riguardare chi segue un percorso regolare». Una condizione che incide profondamente sulla vita quotidiana, sull’accesso ai diritti e sulla salute fisica e mentale. «Il mancato rilascio del permesso di soggiorno compromette anche l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale», ricordano le associazioni promotrici dell’appello. Sono centinaia i lavoratori truffati e raggirati che hanno rispettato tutte le procedure previste dalla legge e che oggi vivono in una situazione di incertezza amministrativa. «Siamo vittime dello stesso meccanismo che avrebbe dovuto portarci in Italia in modo sicuro», affermano. Un paradosso evidente, soprattutto in un momento storico in cui si fatica a reperire manodopera in molti settori. «L’interesse dell’Italia è avere lavoratrici e lavoratori regolari, non spingerli nel lavoro nero», ribadiscono le associazioni. «L’Italia non ha bisogno di forza lavoro ricattabile da sfruttare e oggetto anche della propaganda xenofoba e securitaria».». La richiesta avanzata è concreta e immediata. «In passato – ricordano le organizzazioni – il Governo è intervenuto con semplici circolari per chiarire situazioni analoghe». È il caso della circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, che riconosce il diritto a un permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione. «Chiediamo una circolare che dia chiarezza a un percorso già iniziato regolarmente», affermano dal Comitato bengalese. «TIKASE vuol dire “va bene“, “è tutto OK“. Ma sarà davvero tutto OK solo quando la legge sarà chiara». La mobilitazione del 18 dicembre si inserisce in una data carica di memoria. È il giorno in cui si ricordano anche i 28 lavoratori africani morti nel 1972 sotto il tunnel del Monte Bianco, nascosti in un camion diretto in Francia. «Da allora poco o nulla è cambiato», sottolineano le associazioni. Per questo domani in molte città italiane si terranno assemblee e iniziative pubbliche. A Roma, l’appuntamento è in piazza Capranica alle 16.30, dove il Comitato porterà la propria voce insieme alle organizzazioni della società civile. «È una mobilitazione dal basso, ampia, responsabile e pubblica», spiegano. «Fate passaparola, fate arrivare la nostra voce». > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da @tikase_italia 1. L’appello è promosso da A Buon Diritto, ACLI, ActionAid, ARCI, ASGI, Casa dei Diritti Sociali, CGIL, CIES, CNCA, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Italia, Emergency, Ero Straniero, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, Italiani Senza Cittadinanza, Medici del Mondo, Oxfam, Recosol, SIMM, UIL, Unire. ↩︎
Uffici immigrazione – Direttiva per uniformare le procedure amministrative ed operative delle articolazioni territoriali
La circolare affronta in maniera organica il tema del funzionamento degli Uffici Immigrazione delle Questure, con l’obiettivo esplicito di uniformare le prassi amministrative e operative a livello nazionale. Fin dalle prime pagine si comprende che il Ministero intende intervenire su un sistema che presenta criticità diffuse, sia nella gestione ordinaria dei permessi di soggiorno sia nelle attività più delicate legate ai rimpatri, ai trattenimenti nei luoghi idonei e alla protezione internazionale. La Direzione Centrale sottolinea che negli ultimi anni il carico di lavoro è cresciuto in modo significativo, ma il problema non risiede soltanto nella quantità delle pratiche: ciò che emerge è un quadro caratterizzato da difformità territoriali, mancanza di coordinamento, ritardi consolidati e un utilizzo non efficiente delle risorse disponibili. La circolare richiama più volte l’esigenza di riportare ordine e coerenza nella gestione delle procedure. Per questo dedica ampio spazio all’organizzazione interna degli uffici, alla formazione del personale, alla programmazione degli orari di apertura e alla corretta pianificazione delle agende. In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che le prassi adottate in molte Questure – come la limitazione degli appuntamenti, la richiesta sistematica del passaporto per i respingimenti, l’inefficienza nelle fasi di fotosegnalamento o nella trasmissione dei dati – contribuiscono ad aggravare ritardi già rilevanti, compromettendo l’efficacia complessiva dell’azione amministrativa. Una parte importante del documento riguarda il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, settore nel quale la Direzione riconosce esplicitamente la presenza di ritardi frequenti e di una gestione irregolare delle tempistiche. Nel segmento dedicato alla protezione internazionale, la circolare insiste sulla necessità di garantire modalità di accesso effettive e organizzate, evitando prassi restrittive che riducono gli spazi di presentazione delle domande e generano immobilismo amministrativo. Nel complesso, la circolare è un richiamo forte alla responsabilità e alla riorganizzazione degli uffici territoriali. Pur riconoscendo le difficoltà oggettive, il Ministero chiede un cambio di passo, orientato alla razionalizzazione, alla trasparenza, alla continuità del servizio e alla capacità di gestire con professionalità e coerenza un settore altamente sensibile. Ne emerge il quadro di un’amministrazione consapevole delle proprie disfunzioni che richiede di introdurre azioni volte a correggerle attraverso una maggiore uniformità, un più rigoroso monitoraggio e una collaborazione più stretta tra centro e periferia.  Circolare del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2024
Autorizzato l’ingresso dei nonni in Italia per accudire la minore e garantire il benessere dell’intero nucleo familiare
L’importante decisione della Corte d’Appello di Trento offre una lettura ampia e coerente dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione, correggendo l’impostazione restrittiva adottata dal Tribunale per i Minorenni di Trento. Quest’ultimo aveva purtroppo concluso che non emergessero “elementi sufficienti a giustificare adeguatamente la necessità dell’ingresso” dei nonni della minore e che la bambina fosse “già adeguatamente accudita dai genitori”, negando quindi il carattere indispensabile della presenza dei nonni – anche per sostenere i genitori nell’accudimento – e la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dalla loro lontananza. La Corte d’Appello riforma totalmente però questo approccio, chiarendo che il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia, né svolto il necessario giudizio prognostico richiesto dalla norma. Nel richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale, il Collegio sottolinea come i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” debbano essere interpretati alla luce sia delle disposizioni interne sia degli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, con particolare riguardo al superiore interesse del minore. La Corte ricorda che tali motivi ricorrono quando il mancato ingresso del familiare comporti “una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile”, e ribadisce che, pur non essendo un criterio assoluto, l’interesse del minore si trova “in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare, in ogni singolo caso, quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole”. È in questa prospettiva che deve essere condotto anche il giudizio di proporzionalità richiesto dalla Corte EDU, volto a verificare se il diniego costituisca una misura necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo perseguito. In appello emerge invece un quadro familiare e sanitario che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente. La minore, nata in Italia e affetta da una gravissima e rara patologia congenita, “non è in grado di compiere alcuna attività della vita quotidiana e necessita di continua assistenza”, presenta disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. Il nucleo familiare, proveniente da un paese dell’Asia meridionale e privo in Italia di qualunque rete parentale, sostiene da anni un carico assistenziale totalizzante. La madre, che non può lavorare per l’impegno giornaliero, è “particolarmente affaticata”, mentre il padre, impegnato in attività accademica spesso anche all’estero, presenta sintomi riconducibili a “stress da sovraccarico”. Le relazioni dei servizi territoriali confermano che i genitori stanno adempiendo con grande dedizione ai loro compiti, ma che le loro energie sono messe a dura prova dalla condizione della bambina. In questo contesto, la Corte riconosce che i nonni, residenti nel paese d’origine, costituirebbero un supporto essenziale, non sostituibile mediante altre soluzioni. Il Collegio sottolinea che il loro aiuto rappresenterebbe “un indispensabile ausilio alla gestione del ménage familiare, a vantaggio del benessere della nipote e a garanzia della sua sicurezza”, e valorizza anche la dimensione affettiva e culturale, evidenziando come la comunanza linguistica e culturale possa favorire ulteriormente il rapporto con la minore, soprattutto considerato il suo gravissimo deficit comunicativo. Per la Corte è dunque “evidente che la vicinanza fisica e psicologica dei nonni” apporterebbe un contributo determinante all’equilibrio del nucleo e, in via diretta, al benessere della minore. Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che il diniego del Tribunale costituisca una misura “ingiustificata e sproporzionata” e che questa possa incidere negativamente sul diritto della bambina alla vita familiare, intesa come rete di affetti, relazioni e solidarietà. Il ragionamento della Corte si sviluppa in modo strettamente aderente al dettato dell’art. 31 TUI, ricordando che la tutela accordata dal legislatore è posta esclusivamente nell’interesse del minore, mentre l’interesse del familiare è solo riflesso e strumentale. Con queste motivazioni, l’appello è accolto e viene disposta un’autorizzazione alla permanenza dei nonni per due anni, prorogabile previa verifica dei requisiti: una soluzione che, nel rispetto del carattere temporaneo dell’istituto, consente tuttavia di dare piena tutela alla situazione eccezionalmente delicata emersa nel caso concreto. La Corte ribadisce così che, in presenza di una condizione di vulnerabilità estrema, l’intervento della rete familiare allargata può diventare elemento decisivo per la protezione complessiva del bambino, e che tale esigenza merita pieno riconoscimento anche attraverso l’uso della norma derogatoria prevista dal Testo Unico. Corte d’Appello di Trento, decreto del 25 settembre 2025 Il ricorso è stato patrocinato dall’avv. Giovanni Barbariol nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” a cura di Melting Pot ODV, in collaborazione con Circolo Arci Pietralata e il supporto dei legali dell’Associazione Spazi Circolari, dedicato ad Annick Mireille Blandine. Il progetto è stato finanziato nel 2024 da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea. Il contenuto di questo articolo rappresenta l’opinione degli autori che ne sono esclusivamente responsabili. Né L’Unione europea né l’EACEA possono ritenersi responsabili per le informazioni che contiene né per l’uso che ne venga fatto. Analogamente non possono ritenersi responsabili ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento.
Cosenza e Crotone: prassi illegittime e diritti negati ai richiedenti asilo
Tempi d’attesa «biblici», dinieghi «copia e incolla», richieste arbitrarie di documenti, uffici inaccessibili persino agli avvocati. È il quadro che emerge dalle segnalazioni inviate il 14 novembre da una coalizione di oltre venti organizzazioni 1 – coordinate da ASGI Calabria – al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura di Cosenza, alla Commissione Nazionale Asilo e alla Commissione territoriale di Crotone. Lettere dettagliate che descrivono un sistema «cronico e in costante peggioramento», capace di negare diritti fondamentali ai richiedenti asilo e di gravare sul funzionamento della giustizia. L’iniziativa ha raccolto inoltre un’ampia adesione tra decine tra avvocati, operatori sociali, centri SAI. Nella lettera indirizzata alla Questura di Cosenza 2, le associazioni parlano di una situazione che «le persone sono costrette a subire da più di tre anni». L’Ufficio immigrazione «riceve quotidianamente un numero di persone molto inferiore al totale di quante vorrebbero accedervi», con la formazione di code interminabili e «persone costrette ad arrivare estremamente presto negli orari mattutini» per sperare di entrare. Le violazioni più gravi riguardano la fase iniziale della procedura di protezione internazionale. Le associazioni firmatarie denunciano l’«attuale sostanziale impossibilità di presentare domanda di protezione internazionale»: appuntamenti fissati per «marzo 2026», rinvii orali, settimane di tentativi a vuoto per accedere agli uffici. Tutto ciò lascia i richiedenti asilo «privi di un valido titolo di soggiorno», impossibilitati ad accedere a cure mediche, lavoro, alloggi e accoglienza, e potenzialmente esposti al rischio di espulsione. Non solo: l’amministrazione subordina la formalizzazione della domanda alla presentazione di documenti sull’ospitalità, richiesta non prevista dalla legge e in contraddizione con quanto la stessa Questura aveva dichiarato in un precedente accesso civico. Una prassi che il Tribunale di Catanzaro ha già più volte censurato, condannando l’Ufficio a provvedere entro 3–10 giorni. Le associazioni denunciano anche una totale incertezza sul rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, con informazioni «contraddittorie» fornite oralmente e richieste di documentazione «non prevista da alcun disposto normativo». Le tempistiche superano «i previsti 60 giorni» e spesso perfino i 180 giorni massimi, arrivando «a svariati mesi, se non addirittura anni». Di particolare gravità, scrivono le organizzazioni, è il fatto che sia «sistematicamente impedito l’ingresso» agli avvocati e agli operatori legali che accompagnano i propri assistiti: una violazione palese del diritto di difesa all’interno di un ufficio «che è diretta espressione dell’amministrazione dello Stato sul territorio». Si segnalano inoltre «mancanza di mediatori» adeguati, rilascio ritardato dell’attestazione della domanda d’asilo, violazioni della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e una serie di «comportamenti inurbani e aggressivi» da parte del personale di sportello. LA COMMISSIONE TERRITORIALE DI CROTONE: DINIEGHI STEREOTIPATI E TEMPI INTERMINABILI La seconda lettera, indirizzata alla Commissione territoriale di Crotone 3, descrive altrettante criticità. Viene riferito un «altissimo numero di provvedimenti di diniego» spesso formulati attraverso «mere formule di rito, dal contenuto stereotipato» e privi di qualunque ricerca COI (country of origin information). Questi rifiuti, si legge, vengono «nella grandissima maggioranza dei casi» ribaltati in Tribunale già in primo grado, con un aggravio inutile per la Sezione specializzata del Tribunale di Catanzaro. Allarmante anche quanto riferito su alcuni commissari di nuova nomina, che durante le audizioni avrebbero commentato: «tanto poi c’è il ricorso», mostrando «assoluta non consapevolezza del delicato ruolo ricoperto». I tempi di convocazione per le audizioni «arrivano anche a due anni dalla presentazione della domanda», mentre le decisioni possono richiedere 8-9 mesi. Ancora più critica la situazione dei pareri relativi alla protezione speciale: ritardi ingiustificati, pareri «nella stragrande maggioranza dei casi di senso negativo» e totale assenza della valutazione degli elementi previsti dalla legge. Nella lettera sono denunciate anche «ostilità verso la produzione documentale» da parte di legali e operatori durante le audizioni, trasferimenti immotivati di fascicoli ad altre Commissioni, e l’abbandono delle prassi virtuose di confronto con il territorio che in passato caratterizzavano l’ufficio. Le conseguenze, scrivono le associazioni, sono la «lesione dei diritti dei richiedenti asilo», l’aumento del contenzioso e un generale «svilimento» della procedura amministrativa. LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI: VERIFICHE E MISURE CORRETTIVE Dinanzi a un quadro giudicato «cronico e strutturale», le organizzazioni firmatarie chiedono che le autorità competenti avviino «una verifica approfondita delle prassi contestate» e adottino misure urgenti per ristabilire legalità, trasparenza e il rispetto delle garanzie previste dalla legge italiana ed europea. Le associazioni si dichiarano inoltre disponibili a un incontro «con tutte le realtà operanti nel settore» per individuare soluzioni e ripristinare un dialogo con le istituzioni. 1. Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI Associazione Don Vincenzo Matrangolo E.T.S. di Acquaformosa Agorà Kroton soc. coop. sociale onlus Ambulatorio medico “A. Grandinetti” e Auser Cosenza ArciRed Associazione Comunità Progetto Sud ETS Associazione Culturale “La Kasbah ETS” Carovane Migranti Centro Sai Cerchiara coop. soc. Medihospes Cidis Impresa sociale ETs CNCA Calabria Collettivo L’Altra Marea Equipe sociosanitaria-sopravvissuti a tortura Germinal APS La Base La Terra di Piero Lotta Senza Quartiere ODV Prendocasa Sabir Srl Sociale ETS Sportello legale “Stand-Up” Usb Cosenza Avvocati di strada di Cosenza. ↩︎ 2. Lettera indirizzata alla Questura di Cosenza ↩︎ 3. Segnalazione in merito all’attività della Commissione Territoriale di Crotone ↩︎
Correzione delle generalità errate nel provvedimento di riconoscimento della protezione e nel PdS, dopo il silenzio della CT
Il Tribunale di Roma – sezione immigrazione – si pronuncia in merito alla correzione dei dati anagrafici di un cittadino pakistano a cui la Commissione Territoriale nel decreto di riconoscimento della protezione sussidiaria aveva invertito il nome con il cognome. Conseguentemente anche la Questura aveva rilasciato il permesso di soggiorno con le generalità errate. A fronte del silenzio della Commissione Territoriale sulla richiesta di correzione è stato adito il Tribunale civile il quale ha ordinato alla Commissione Territoriale la correzione del provvedimento di riconoscimento della protezione sussidiaria e alla Questura la correzione del permesso di soggiorno. Il Giudice ha accolto il ricorso anche in ragione del fatto che: “il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di correzione delle generalità sta causando al richiedente grande nocumento in quanto lo stesso risulta in possesso di documenti tra loro discordanti (si pensi alla carta d’identità o al permesso di soggiorno del ricorrente i cui dati sbagliati non coincidono con quelli contenuti nel codice fiscale) e, conseguentemente, non può essere identificato correttamente né dagli agenti di Pubblica Sicurezza né, soprattutto, da alcun potenziale datore di lavoro, con la conseguente impossibilità per lo stesso di stipulare regolare contratto di lavoro.” La sentenza può essere utile quindi per i casi frequenti in cui c’è un errore nelle generalità del cittadino straniero sul provvedimento della Commissione Territoriale di riconoscimento della protezione e sul conseguente permesso di soggiorno. Tribunale di Roma, sentenza del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento.
Autorizzato il padre con precedenti penali a restare in Italia per il supremo interesse dei figli: reati vecchi con pena già scontata
Il decreto della Corte d’Appello di Roma rappresenta un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la prevalenza dell’interesse superiore del minore anche in presenza di precedenti penali del genitore, purché questi siano risalenti nel tempo e la pena sia stata interamente espiata. La Corte in particolare censura “… il diniego di autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni, giustificato solo in ragione dei precedenti penali di …”. La decisione si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha definitivamente superato ogni automatismo espulsivo basato sui soli precedenti penali. Come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4773 del 24 febbraio 2025, “il mero richiamo ai precedenti penali nel decreto che decide sull’autorizzazione non può esaurire il compito valutativo che il giudice è chiamato a svolgere in ordine ai requisiti di attualità e concretezza della pericolosità sociale, i quali devono sussistere al momento del giudizio“. Nel caso in esame, la Corte ha correttamente valorizzato il percorso di reinserimento sociale del padre (anche attraverso il positivo svolgimento della misura alternativa alla detenzione), la sua condotta irreprensibile attuale e il ruolo di riferimento economico per il nucleo familiare, elementi che attestano l’assenza di una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico. La decisione conferma inoltre il principio della presunzione di radicamento per i minori nati in Italia, come stabilito dalla stessa ordinanza del febbraio 2025, secondo cui  quando il permesso riguardi la permanenza del genitore già presente sul territorio insieme al figlio nato in Italia, si deve “presumere, almeno fino a prova contraria, un radicamento del minore nel suo ambiente nativo“. Corte d’Appello di Roma, decreto del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al supremo interesse dei minori
Coesione familiare: interpretazioni errate della Questura sui parametri richiesti
Il caso di un cittadino albanese che presentava istanza di coesione in sede presso la Questura di Brindisi per i suoi genitori e che si vedeva notificare il provvedimento di rifiuto per i seguenti requisiti: 1. “ai fini della coesione, non veniva data prova alcuna del continuo e consistente apporto economico dell’istante a favore dei genitori a carico per un periodo di 6 mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine e manca l’attestazione di vivenza a carico o altra documentazione inerente al reddito complessivo di entrambi i genitori”; 2. “il requisito reddituale non risultava soddisfatto perché il reddito prodotto dall’interessato nell’anno 2022 si attesta ben al di sotto della soglia richiesta“. Il ricorrente proponeva ricorso avverso il decreto di rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del Questore di Brindisi e contestava il provvedimento impugnato e fondava le proprie doglianze proponendo i seguenti motivi: * Violazione di legge per lesione del diritto all’unità familiare sancito dalla Costituzione, dal diritto internazionale e comunitario e dal T.U. in materia di immigrazione; * Violazione degli attt. 2, 28, 29, 30 della C. Cost. Violazione dell’art. 28 e 30 comma 1 del D.Lgs. 286/98; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione; * Violazione degli artt. 10-bis e 21-octies L. n. 241/1990; * Violazione del principio di corrispondenza tra il preavviso di rigetto ed il provvedimento finale. In fatto si esponeva che i genitori del ricorrente, risiedevano in Albania e non avendo sufficienti mezzi di sussistenza, decidevano di raggiungere il figlio in Italia, non avendo più figli residenti in Albania in grado di prendersi cura di loro. Il figlio chiedeva al Questore della Provincia di Brindisi il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare per i genitori ed all’uopo inviava a mezzo pec la documentazione necessaria.  Su richiesta della Questura, integrava la documentazione necessaria all’accoglimento dell’istanza, attestando che la madre viveva senza percepire alcuna pensione mentre il padre era titolare di una pensione pari ad € 82,22.  La Questura convocava il figlio a presentarsi per consegnare la richiesta di coesione familiare e produrre la documentazione in originale. All’appuntamento si presentavano il figlio/ricorrente ed i genitori, accompagnato dal loro difensore, e gli uffici, verificata la documentazione prodotta, invitavano il ricorrente a produrre la dichiarazione di vivenza a carico, al fine di completare la documentazione per l’accoglimento dell’istanza. In ottemperanza alla richiesta, il ricorrente, a mezzo del suo difensore inviava alla Questura la dichiarazione di vivenza a carico.  La questura, nonostante la sussistenza dei requisiti decretava il rigetto. Il provvedimento veniva sospeso dal Tribunale di Lecce. In sede istruttoria venivano esaminati tutti i documenti prodotti a sostegno della domanda e che erano stati depositati anche nel giudizio ed all’esito il ricorso veniva accolto con la seguente motivazione:  “La coesione familiare è una specie di ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Competente e il relativo visto. Può essere richiesta solo se il familiare da ricongiungere è già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, in presenza dei medesimi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare, come appunto nel caso specifico i genitori dell’istante. Le motivazioni addotte dalla questura per il respingimento della domanda appaiono non giustificate ed erronee. Ed invero dall’esame della documentazione prodotta, risulta chiaramente che attualmente il ricorrente, oltre ad essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano, sia in condizioni economiche tali da poter mantenere i propri genitori. Il ricorrente ha documentato il possesso di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2021, modello 730/2022, pari ad € 18.764,00, di cui € 13.797,00 rinvenienti dall’attività lavorativa da lui svolta ed € 4.967,00 dichiarati dalla moglie. Le soglie di reddito per la coesione familiare sono quelle previste per il ricongiungimento ex art. 29, comma 3, lettera b) T.U.Imm. secondo cui il richiedente deve avere “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”. Nel 2022 l’assegno sociale era pari ad € 467,65 per un importo annuo di € 5.611,80, applicando alla lettera i criteri previsti dalla norma sopra indicata, per due familiari da ricongiungere la soglia minima si attesta ad € 11.223,60. Inoltre, il reddito complessivo del ricorrente e della moglie per l’anno d’imposta 2022, risulta superiore a quello dell’anno 2021, a dimostrazione del fatto che il reddito continua ad essere sufficiente. Infine, si evidenzia che per la coesione in sede non è previsto, contrariamente a quanto affermato dal Questore nel provvedimento impugnato, il requisito dell’apporto economico dell’istante in favore dei genitori per un periodo di sei mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine. Quanto agli altri requisiti, si precisa che l’attestazione di vivenza a carico veniva prodotta a mezzo pec e di tanto si è fornita la prova con la documentazione allegata al ricorso. Inoltre, dal punto di vista normativo l’art. 5 comma 5 del d. lvo 286/98 dispone che “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Pertanto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti ex art. 29 del d.lgs. 286/98 – anche in ragione della documentazione già prodotta in sede di integrazione della stessa, richiesta dal Questore – per il rilascio del permesso di soggiorno in Italia. In conclusione, sulla base di tali ragioni, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso“. Questa pronuncia è molto importante perché legittima la presentazione delle istanze di coesione in sede definendo tale pratica una specie di ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Competente e il relativo visto. Mentre le Questure ed in particolare l’Ufficio Immigrazione di Brindisi avevano, per così dire, “chiuso le porte” a tali pratiche, spingendo tutti a passare attraverso lo Sportello Unico per il nulla osta ed il relativo visto per ricongiungimento familiare, la decisione legittima la presenza di chi entra in possesso di passaporto biometrico definendolo regolare. Ed esclude la previsione del requisito dell’apporto economico dell’istante in favore dei genitori per un periodo di sei mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine. Ma cosa più importante ha chiarito come si deve interpretare l’art. 29, comma 3, lettera b) T.U.Imm. relativamente alle soglie di reddito da applicare in caso di coesione in sede; ossia, per il ricongiungimento è richiesto, in ogni caso, “un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale ed ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”. Tribunale di Lecce, sentenza del 25 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.