Tag - Permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32, co. 3, del D.lgs n.25/2008)

Protezione speciale al richiedente egiziano: la qualificazione di cd. “Paese sicuro” non preclude la valutazione individuale
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino proveniente dall’Egitto, nonostante tale Stato sia incluso nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri“. La decisione assume particolare rilievo nel contesto successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro), poiché chiarisce che la qualificazione di uno Stato come “sicuro” non esaurisce né condiziona in senso preclusivo il giudizio sulla protezione speciale, che resta ancorato alla valutazione individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La controversia trae origine dal rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Foggia, che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente e aveva escluso, con riferimento all’Egitto, la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata. Nel giudizio ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, il ricorrente ha limitato la domanda al solo riconoscimento della protezione speciale, rinunciando espressamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Il Tribunale ha preliminarmente ribadito che il giudice ordinario non è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, ma ad accertare l’esistenza di un diritto soggettivo fondamentale. Anche in assenza di una disciplina primaria specifica, la posizione del richiedente deve essere valutata alla luce degli artt. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 8 CEDU, applicabili direttamente tramite l’art. 117 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 19 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998. In tale prospettiva, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la protezione speciale continua a operare come misura di chiusura del sistema, imponendo una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento tra l’interesse statale al controllo dell’immigrazione e il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare. Quanto al merito, il Tribunale ha attribuito rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente in Italia. Sotto il profilo lavorativo, la documentazione prodotta (contratti di lavoro subordinato, comunicazioni Unilav e buste paga) è stata ritenuta idonea a dimostrare un inserimento non occasionale, ma continuativo e attuale, tale da consentire al richiedente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Il dato reddituale è stato valutato non in termini quantitativi, bensì quale indice di stabilizzazione e di radicamento sociale. Sono stati inoltre considerati il tempo di permanenza sul territorio nazionale, l’avvio di un percorso di integrazione sociale e la progressiva costruzione di legami nel contesto di accoglienza. In linea con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha precisato che, ai fini della protezione speciale, non è necessaria la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tipizzata, dovendosi invece procedere a una valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella che il richiedente si troverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio forzoso. All’esito di tale valutazione, il Collegio ha formulato un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nel caso di rientro in Egitto, ritenendo sproporzionato l’allontanamento in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Da ciò il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. La decisione si segnala per l’interesse pratico, in quanto conferma che l’inclusione di un Paese nella lista dei cd. “Paesi di origine sicuri” non determina automatismi espulsivi e non esonera il giudice dall’obbligo di un esame individuale fondato sui diritti fondamentali della persona, anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Tribunale di Bari, decreto del 3 febbraio 2026 Si ringrazia l’avv. Margherita Vittoria di Marco del Foro di Foggia – Studio Legale Alessandro Campagna – per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Egitto * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Due riconoscimenti della protezione speciale tra norma italiana e diritto sovranazionale
Le decisioni del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, offrono una lettura significativa del percorso giurisprudenziale in materia di protezione speciale fondata sulla tutela della vita privata e familiare, la quale non può essere ignorata dalle autorità, salvo che ricorrano specifiche e documentate esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Entrambe ribadiscono che l’integrazione non è un elemento accessorio nella valutazione delle domande di protezione, ma un fattore giuridicamente rilevante e autonomamente idoneo a fondare il riconoscimento di un titolo di soggiorno. Il primo caso si colloca in un quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, conv. L. n. 50/2023), e applica quindi la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. nella sua formulazione originaria, introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 130/2020. Il Tribunale riconosce la protezione speciale valorizzando l’integrazione socioeconomica raggiunta dal ricorrente: la produzione di reddito negli anni di permanenza, l’autonomia economica conseguita e la rete di relazioni sociali vengono letti come elementi che, nel loro insieme, integrano «una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 co. 1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente». Sul punto, il Tribunale precisa che la mera segnalazione per un reato – peraltro priva di seguito in termini di carichi pendenti o condanne – non integra una condizione ostativa rilevante. Tribunale di Firenze, decreto dell’11 febbraio 2026 Il Tribunale di Bari, invece, si confronta con una domanda presentata dopo l’11 marzo 2023, data di entrata in vigore del cd. Decreto Cutro, il quale ha abrogato proprio la parte del comma 1.1 relativa alla vita privata e familiare per le istanze successive a tale data. Il collegio non si arrende all’apparente vuoto normativo, ma imbocca la via del diritto costituzionale e sovranazionale: in assenza di una disposizione primaria ad hoc, la posizione del richiedente viene esaminata direttamente alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 8 CEDU, applicabili sia per il tramite dell’art. 117 Cost., sia attraverso il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 5, comma 6, del T.U.I. Il Tribunale richiama il principio per cui «il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali». In questa prospettiva, «nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi anche il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e alla presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l’allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute». Tribunale di Bari, decreto del 15 febbraio 2026 Si ringrazia per le segnalazioni l’Avv. Antonella Rigillo del Foro di Foggia. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Protezione speciale e giudizio di comparazione: considerate l’integrazione lavorativa e le condizioni di vulnerabilità in caso di rimpatrio
La vicenda esaminata dal Tribunale di Lecce riguarda un cittadino albanese nato nel 1997, arrivato in Italia quando aveva 16/17 anni, che aveva impugnato il diniego della protezione umanitaria. La sua domanda era stata presentata il 18 maggio 2018, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018 (cosiddetto “Decreto Salvini”) che aveva eliminato tale istituto dal nostro ordinamento, tipizzando in sua vece una serie di permessi speciali e introducendo il permesso per protezione speciale. Il Tribunale ricostruisce con attenzione l’intera evoluzione normativa, soffermandosi in particolare sul D.L. 130/2020, convertito nella L. 173/2020, che ha operato – secondo la lettura del giudice – “una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l’applicazione e chiarendo i relativi presupposti“. Centrale, in questo quadro, è la clausola transitoria dell’art. 15, co. 1 del medesimo decreto, che rende le nuove disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Il passaggio successivo dell’analisi riguarda il c.d. Decreto Cutro, D.L. 20/2023, che ha abrogato i riferimenti espliciti alla tutela della vita privata e familiare e ha escluso la convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso di lavoro. Il Tribunale, tuttavia, adotta un’interpretazione costituzionalmente orientata: anche dopo tali modifiche, il rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto nell’art. 5, co. 6 T.U.I. – rimasto intatto – continua ad attribuire “autonoma e diretta rilevanza nell’attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell’art. 2 Cost. e, per il tramite dell’art. 117, co. 1 Cost., dell’art. 8 CEDU“. Ne consegue che i criteri valutativi – natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale effettivo, durata del soggiorno, legami con il Paese d’origine – devono essere comunque considerati dal giudice, ricavandoli direttamente dalle fonti sovraordinate. Sul piano metodologico, il giudice richiama il giudizio di comparazione elaborato dalla Cassazione, fondato su “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti“: quanto più grave e documentata è la vulnerabilità soggettiva del richiedente, tanto meno è richiesto un elevato standard di criticità oggettiva nel Paese di origine. Viene inoltre ribadito che la valutazione dell’integrazione deve essere “complessiva e unitaria, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente“. Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato un radicamento lavorativo documentato sin dal 2016, prima nel settore agricolo e poi in edilizia, con contributi previdenziali, contratti di lavoro, buste paga e CU 2025 in atti. Nel 2019 è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro con trauma cranico ed emorragia cerebrale, con postumi persistenti – frequenti mal di testa e vuoti di memoria – per i quali continua a sottoporsi a controlli periodici in Italia. Dal 2024 ha ripreso l’attività lavorativa come carpentiere e manovale edile, con contratto fino al 22 ottobre 2025. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ravvisa quella “effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa” richiesta dalla Cassazione, riconoscendo che in caso di rimpatrio il ricorrente troverebbe “serie difficoltà di accesso alle cure, di ricollocamento sociale, al di sopra della soglia minima, nell’esplicazione dei diritti umani fondamentali“. Viene pertanto riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio. Una decisione che quindi conferma l’ampia e consolidata giurisprudenza di merito rispetto al riconoscimento della protezione speciale: nonostante i progressivi irrigidimenti normativi, i tribunali continuano a preservare uno spazio di tutela, attingendo direttamente alle fonti costituzionali e convenzionali, e non solo per i soggetti in condizione di vulnerabilità concreta. Tribunale di Lecce, decreto del 26 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Protezione speciale: radicamento sociale, integrazione e condizioni del Paese di origine nella recente giurisprudenza
Una raccolta di sei decisioni, ottenute dall’Avv. Alessandra Ballerini, in materia di protezione speciale, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare prevista dall’art. 19 del T.U.I. e dall’art. 8 della CEDU. Le pronunce evidenziano come, nella valutazione del rischio di rimpatrio, i giudici tengano conto di diversi elementi: il grado di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia, il radicamento nel territorio, la durata della permanenza e le condizioni del Paese di origine. In molti casi emerge l’importanza di una valutazione individuale e concreta della situazione della persona, volta a verificare se il rimpatrio possa comportare una compromissione significativa dei diritti fondamentali. La rassegna propone alcuni estratti delle motivazioni delle decisioni, utili a evidenziare gli orientamenti giurisprudenziali (nota di Redazione). -------------------------------------------------------------------------------- 1) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino peruviano valorizzando il suo radicamento sociale e lavorativo in Italia e il rischio di compromissione del diritto alla vita privata in caso di rimpatrio. La decisione considera anche la situazione del Perù, caratterizzata da diffusa criminalità organizzata e da un fenomeno estorsivo in forte crescita. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale. Occorre tenere conto della situazione del Perù, dove intere zone della città di Lima e dei distretti limitrofi sono di fatto in mano alle bande criminali e non sottoposte al controllo effettivo delle forze di polizia. Dalle informazioni raccolte emerge come quello dell’estorsione sia un problema dilagante: nel corso del 2022 sono state presentate più di 8000 denunce, con un aumento del 62% rispetto al 2021”. 1) Tribunale di Genova, decreto del 19 dicembre 2025 2) Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano valorizzando il percorso di integrazione in Italia e la condizione di vulnerabilità che deriverebbe da un rimpatrio nel Paese di origine, caratterizzato da diffusa povertà e difficoltà nell’esercizio dei diritti fondamentali. Estratto “La situazione del paese di provenienza induce a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria, dove appare evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona. Tali elementi consentono di valorizzare il positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano e di ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che inciderebbe sulla qualità della sua vita”. 2) Tribunale di Ancona, decreto del 19 gennaio 2026 3) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a una cittadina georgiana valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, svolto anche al di fuori del circuito dell’accoglienza. La decisione evidenzia l’importanza del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Estratto “La ricorrente, in Italia da poco meno di quattro anni, ha dimostrato impegno e determinazione nel raggiungimento di una propria integrazione sociale e lavorativa. Ha lavorato praticamente ininterrottamente come badante a partire dal novembre 2022 e ha saputo cogliere le diverse opportunità lavorative che le si sono presentate. Il patrimonio della personalità della ricorrente può dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendola portatrice di una vita privata diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Tali circostanze concretizzano una situazione che dà diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”. 3) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 4) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino gambiano valorizzando il percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa sviluppato in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comporterebbe una brusca interruzione di tale percorso e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. La decisione richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nella valutazione della protezione complementare, devono essere considerate anche le condizioni oggettive del Paese di origine. Estratto “Si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese d’origine, con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L’inserimento lavorativo è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che si accompagna a una serie di esperienze quotidiane – relazioni sociali, apprendimento della lingua, adattamento al contesto lavorativo – che contribuiscono a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata. Alla luce di tali elementi, l’eventuale rimpatrio comporterebbe una brusca interruzione del percorso di integrazione svolto e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 TUI”. 4) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 5) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino ivoriano che in pochi anni ha costruito un solido percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comprometterebbe il diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU. Estratto “Il ricorrente, in Italia da poco più di tre anni, ha portato avanti un serio percorso di integrazione, dedicandosi all’apprendimento della lingua italiana e conseguendo il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione. Ha inoltre svolto servizio civile e ha sottoscritto diversi contratti di lavoro, raggiungendo un’autonomia economica che gli ha consentito di uscire dal circuito dell’accoglienza. Il suo rimpatrio costituirebbe pertanto una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione”. 5) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2026 6) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano presente in Italia da oltre ventisei anni, valorizzando il lungo radicamento sociale e lavorativo. Il giudice ha ritenuto non ostativi alcuni precedenti penali di modesta entità e risalenti nel tempo, affermando la necessità di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del lunghissimo periodo di permanenza in Italia (26 anni, oltre metà della sua vita) e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente. Non portano a diversa conclusione i reati commessi, di modesta entità e ormai risalenti nel tempo. Il Collegio si allinea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale è necessaria la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della personalità della persona straniera (…) senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali”. 6) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2025 * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Protezione speciale e sfruttamento lavorativo: la rilevanza del caporalato e delle condizioni abitative ai fini della vulnerabilità
Il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione specializzata – riconosce la protezione speciale con una decisione di particolare interesse per l’attenzione riservata alla condizione di vulnerabilità del ricorrente, valutata alla luce delle esperienze di lavoro sommerso e di caporalato subite, nonché del contesto abitativo di grave marginalità vissuto nell’insediamento informale di Borgo Mezzanone (FG). Il Collegio, pur escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ha ritenuto sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, valorizzando elementi fattuali emersi nel corso del giudizio. In particolare, il Tribunale ha qualificato il ricorrente come «soggetto vulnerabile, in particolare con riferimento all’esperienza vissuta in Italia, nelle campagne del foggiano, dove è stato vittima di sfruttamento lavorativo», dando rilievo alle dichiarazioni rese dallo stesso circa un impiego protrattosi per anni in qualità di bracciante agricolo, in condizioni di irregolarità e sotto il controllo di intermediari. La motivazione evidenzia come lo sfruttamento sia stato caratterizzato da «una retribuzione difforme ai parametri normativi di riferimento, decurtazione di quest’ultima ad opera dei cd. “caporali”, nonché condizioni abitative e igienico-sanitarie precarie», elementi ritenuti indicativi di una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione speciale. Di particolare interesse è il rilievo attribuito alla condizione abitativa del richiedente, che ha dichiarato di aver vissuto per lungo tempo a Borgo Mezzanone «in una casa in lamiera… senza bagno e senza acqua corrente», descrivendo un contesto di vita segnato da degrado e insicurezza. Il Tribunale inquadra tale situazione nel più ampio contesto dell’insediamento informale, definito come «la baraccopoli più grande d’Italia», caratterizzata da sovraffollamento, carenza di servizi essenziali e marginalizzazione sociale. La decisione valorizza inoltre il contenuto delle relazioni redatte dalle associazioni che hanno preso in carico il ricorrente, le quali hanno confermato «il reclutamento da parte di intermediari (o caporali) presso Borgo Mezzanone per lo svolgimento di lavoro irregolare», nonché «orari di lavoro non conformi ai limiti di legge, corresponsione di una retribuzione inferiore ai parametri normativi di settore e condizioni di vita precarie». Tali riscontri sono stati ritenuti idonei a corroborare le dichiarazioni dell’interessato. Significativo appare, inoltre, il passaggio in cui il Collegio precisa che «il mancato inserimento del ricorrente in un programma di protezione ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 286/1998 non pare escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del soggetto», costituendo piuttosto un indice di fragilità riconducibile a «contesti di forte precarietà e povertà, di isolamento ambientale e sociale». Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali, osservando che «un eventuale rientro nel Paese di origine risulterebbe altamente lesivo dei diritti di rispetto e dignità della persona e della vita privata», con conseguente riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento si inserisce così nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo, ai fini dell’art. 19 T.U. Immigrazione, non solo al livello di integrazione sociale raggiunto in Italia, ma anche alle esperienze di sfruttamento e marginalità subite dal richiedente, riconoscendo al fenomeno del caporalato e alle condizioni abitative degradate una funzione qualificante nella valutazione della vulnerabilità individuale. Tribunale di Cagliari, decreto del 28 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Margherita Vittoria di Marco dello Studio Legale Alessandro Campagna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
La protezione speciale post-decreto Cutro: la perdurante centralità dell’art. 8 CEDU nel bilanciamento con la pericolosità sociale
AVV. MARIO PIO CONTESSA E AVV. EMIDIO TAMBURRINO 1. IL CASO Il Tribunale di Bologna si è pronunciato sulla domanda di protezione speciale presentata da un cittadino albanese, la cui istanza era stata rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale, anche in ragione di alcuni precedenti penali ostativi al rilascio di un titolo di soggiorno. Il ricorrente, giunto in Italia da circa un decennio, risultava stabilmente inserito nel contesto sociale e lavorativo, coniugato con una cittadina albanese da tempo residente in Italia e con una solida rete familiare sul territorio nazionale. Rinunciando alle domande di protezione internazionale maggiore, la difesa ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 T.U.I. . 2. LA QUESTIONE GIURIDICA La questione giuridica sottoposta al vaglio del Tribunale è di stringente attualità: quale ambito applicativo residua per la protezione speciale fondata sul rispetto della vita privata e familiare dopo l’intervento del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. Decreto Cutro), convertito con L. 5 maggio 2023, n. 50? La novella ha abrogato il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I., che esplicitavano il divieto di respingimento qualora esso comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare, elencando i criteri valutativi (natura dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il paese d’origine). Il quesito, pertanto, è se tale abrogazione abbia comportato la soppressione di questa forma di protezione o se essa sopravviva attraverso altri canali normativi. 3. LA SOLUZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA Il Collegio bolognese ha offerto una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della normativa, concludendo per la perdurante vigenza della tutela. Il ragionamento del Tribunale si fonda su un’interpretazione che valorizza i rinvii interni al Testo Unico Immigrazione. Sebbene siano stati abrogati gli indici legali specifici, l’art. 19, co. 1.1, T.U.I. conserva intatto il richiamo agli “obblighi di cui all’articolo 5 comma 6” del medesimo testo normativo. Quest’ultima disposizione, a sua volta, impone il rispetto degli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano“. Tra questi obblighi internazionali, un ruolo primario è ricoperto dall’art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, Cass. n. 28162/2023), ha affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare “è rimasto in vita” e trova fondamento in fonti sovraordinate alla legislazione ordinaria. > “Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici > dell’esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l’art. > 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce > il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di > sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora > ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., > norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali > dello Stato italiano”. Una volta riaffermata l’applicabilità dell’art. 8 CEDU, il Tribunale ha proceduto al necessario bilanciamento tra l’interesse del singolo e l’interesse pubblico alla sicurezza, quest’ultimo rappresentato dai precedenti penali del ricorrente. In tale ponderazione, il Collegio ha escluso qualsiasi automatismo, concentrandosi sulla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale. I reati, essendo risalenti e non seguiti da ulteriori condotte pregiudizievoli, non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare un giudizio di pericolosità attuale, a fronte di un comprovato e proficuo percorso di integrazione lavorativa, familiare e sociale. > “In sintesi per valutare l’attualità della pericolosità sociale, è necessario > andare oltre i reati passati e considerare il comportamento complessivo del > soggetto, specialmente quello tenuto dopo i periodi di detenzione. Vanno > valorizzati determinati comportamenti quali un adeguato inserimento nel mondo > del lavoro che possano essere considerati indicatori forti e legittimi di una > revisione critica del proprio passato e, di conseguenza, dell’assenza di un > concreto rischio di recidiva“. 4. COMMENTO La decisione del Tribunale di Bologna si inserisce in un filone giurisprudenziale che, anche dopo la stretta normativa del Decreto Cutro, continua a garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona attraverso un’interpretazione sistematica delle fonti. Due sono i profili di maggiore interesse. In primo luogo, il decreto consolida la “via ermeneutica” per la sopravvivenza della protezione speciale basata sulla vita privata: il combinato disposto degli artt. 19, co. 1.1, e 5, co. 6, T.U.I. funge da ponte normativo per l’applicazione diretta dell’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Ciò significa che, anche in assenza di criteri legali espliciti, il giudice nazionale deve continuare a svolgere quel bilanciamento di interessi (c.d. fair balance) che costituisce il cuore della giurisprudenza convenzionale. In secondo luogo, la pronuncia ribadisce con forza il superamento di ogni automatismo espulsivo legato alla presenza di precedenti penali. La valutazione della pericolosità sociale non può essere una presunzione iuris et de iure basata su condanne passate, ma deve essere un giudizio prognostico, concreto e, soprattutto, ancorato all’attualità. Il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, l’assenza di recidiva e la stabilità dei legami familiari diventano elementi fattuali decisivi per escludere una minaccia presente per l’ordine pubblico, rendendo l’allontanamento una misura sproporzionata e, dunque, illegittima ai sensi dell’art. 8 CEDU. In conclusione, il decreto del Tribunale di Bologna rappresenta un’importante bussola per gli operatori del diritto, indicando che la tutela della vita privata e familiare, quale diritto fondamentale, non è stata scalfita dall’intento restrittivo del legislatore del 2023 e continua a operare come limite invalicabile all’esercizio della potestà espulsiva dello Stato. Tribunale di Bologna, decreto del 14 novembre 2025 Si ringraziano gli Avv.ti Mario Pio Contessa e Emidio Tamburrino per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al riconoscimento della protezione speciale
Anche la protezione umanitaria dà diritto al ricongiungimento familiare
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ribadisce un principio di grande rilievo in materia di diritto all’unità familiare. La controversia era sorta a seguito del preavviso di rigetto emesso dalla Questura di Cosenza in relazione a una domanda di ricongiungimento familiare, motivato dal fatto che il richiedente era titolare di un permesso di soggiorno non rientrante tra quelli espressamente previsti dall’art. 28 del d.lgs. n. 286/1998. Nel corso del procedimento, il ricorrente aveva dimostrato di aver avviato la conversione del proprio titolo di soggiorno in lavoro autonomo, essendo titolare di partita IVA e iscritto alla Camera di Commercio come piccolo imprenditore artigiano. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha affermato che la normativa in materia di immigrazione, letta in chiave costituzionalmente orientata e alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea, non può escludere i titolari di protezione umanitaria dal diritto al ricongiungimento familiare. Richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 1714/2001 e la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite n. 24413/2021; Cass. n. 28162/2023), il giudice ha evidenziato come l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riconoscano il diritto al rispetto della vita privata e familiare quale principio fondamentale, che non può essere compresso da letture meramente formali della norma. Il Tribunale ha quindi ritenuto il ricorso fondato, riconoscendo il diritto del richiedente al ricongiungimento familiare con la propria coniuge e condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali. Tribunale di Catanzaro, sentenza del 9 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Francesco Durso per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni favorevoli a tutela del diritto all’unità familiare
Protezione speciale: una tutela che evita una compressione grave e irreversibile della vita privata e familiare
Sei decisioni del Tribunale di Genova che riconoscono la protezione speciale a richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Marocco e Pakistan, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai cristallino: la tutela va garantita quando il rimpatrio comporterebbe una compressione grave e irreversibile della vita privata e familiare, alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, co. 1.1 TUI. Le decisioni sottolineano come, in tutti i casi, i ricorrenti abbiano costruito in Italia percorsi di integrazione lavorativa, sociale e linguistica solidi, spesso accompagnati da impegni formativi, contratti stabili e reti amicali o familiari. Si tratta di un progetto di vita e radicamento territoriale dopo esperienze di estrema vulnerabilità: anni di povertà e indebitamento nei Paesi di origine, detenzione e torture in Libia, naufragi, problemi di salute e cura affrontati in Italia. I giudici riconoscono che interrompere bruscamente questi percorsi costituirebbe, di per sé, una condizione degradante. Le sentenze richiamano anche le condizioni oggettive dei Paesi di provenienza: l’instabilità politica e la violenta repressione delle proteste in Bangladesh, l’invivibilità socio-economica e ambientale che caratterizza intere aree del paese, aggravata da eventi climatici estremi, erosione, inondazioni e insicurezza alimentare; le gravi violazioni dei diritti umani in Pakistan, soprattutto a danno delle minoranze religiose. In altri casi incide la mancanza di qualsiasi rete familiare nel Paese di origine dopo decenni trascorsi all’estero. La valutazione complessiva porta il Tribunale a ritenere che il rimpatrio forzato vanificherebbe percorsi di integrazione ormai sostanziali, creando un vulnus grave e attuale ai diritti fondamentali dei ricorrenti. Queste sei pronunce rafforzano ulteriormente il ruolo della protezione speciale come strumento imprescindibile per garantire continuità di vita, dignità e tutela effettiva per chi, in Italia, ha già costruito una parte significativa della propria esistenza. 1) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto dell’1 agosto 2025 2) Ricorrente del Pakistan – Tribunale di Genova, decreto del 4 agosto 2025 3) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto del 10 ottobre 2025 4) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto del 14 ottobre 2025 5) Ricorrente del Marocco – Tribunale di Genova, sentenza del 21 ottobre 2025 6) Ricorrente del Bangladesh – Tribunale di Genova, decreto dell’11 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per le segnalazioni.
Class action sulla protezione speciale: il Tar Marche condanna i gravi ritardi di Questura e Commissione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche si è espresso sulla class action di ASGI e Spazi Circolari 1 contro la violazione sistematica con ritardi di oltre i due anni nell’evasione delle domande di protezione speciale. La sentenza contiene alcuni elementi che meritano attenzione. Secondo l’Avv. Daniele Valeri, il TAR cambia approccio: invece di liquidare il ricorso come inammissibile – come era successo in passato con azioni simili – riconosce che si tratta davvero di una class action e non di un semplice caso di silenzio-inadempimento da parte dell’amministrazione. Chiarisce perciò anche un punto importante: non basta che l’amministrazione, a giudizio in corso, risolva le singole pratiche dei ricorrenti per chiudere la questione. Il problema è più ampio e riguarda tutti coloro che hanno presentato l’istanza di protezione speciale, non solo chi ha fatto ricorso. Viene poi ribadito il limite dei 180 giorni entro cui le procedure dovrebbero essere concluse. È un riferimento utile, che potrà essere richiamato anche in futuro per tutte le nuove domande presentate alle Questure. Infine, la parte più significativa della sentenza: il TAR riconosce apertamente che c’è una violazione sistematica e continua dei tempi previsti per rilasciare i permessi per protezione speciale. Non è un ritardo occasionale: è un problema strutturale. La stessa relazione dell’amministrazione evidenzia carenze organizzative che impediscono di recuperare il ritardo accumulato, e viene messa in luce anche la grave difficoltà operativa della Commissione territoriale competente. T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932 del 21 novembre 2025 1. La class action è frutto di un lavoro collettivo di diversi legali delle associazioni, tra questi gli Avv.ti Daniele Valeri e Salvatore Fachile e le Avv.te Roberta Sforza e Giulia Crescini. ↩︎
Riconosciuta la protezione speciale con interpretazione art. 19 TUI post cd. DL Cutro
Il Tribunale di Roma riconosce la protezione speciale ad un ricorrente originario del Bangladesh, la particolarità della decisione è relativa al fatto che l’istanza di protezione è stata avanzata dal richiedente nel 2024 e quindi post legge Cutro.  L’audizione escludeva potenziali rischi di persecuzioni ai danni del ricorrente (per sua stessa ammissione) sicché la richiesta di protezione speciale rimaneva l’unica opzione valida e percorribile, evidenziato l’elevato grado di integrazione del ricorrente e la “sopravvivenza” al DL Cutro del comma 1 art. 19 e soprattutto dell’interpretazione alla luce dell’art. 8 Cedu. La decisone del Tribunale riconosce il permesso per protezione speciale, applicata alla fattispecie in esame, secondo il combinato disposto dell’art. 19, c. 1 e primo–secondo periodo del c.1.1 TUI (inespellibilità per violazione art. 5, c.6 TUI), art. 5, c.6 TUI (obbligo di rispettare gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato) e della tutela diretta di cui all’art. 8 CEDU. La sentenza inoltre richiama la giurisprudenza CEDU (Narjis c. Italia; Üner c. Paesi Bassi, GC; Maslov c. Austria, GC) e della Cassazione (Cass. 28162/2023; Cass. SS.UU. 24413/20219) a fronte della quale viene conferma la ratio della protezione speciale affermando che, di fatto, l’allontanamento del ricorrente costituirebbe: * violazione del diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 CEDU; * violazione degli obblighi costituzionali e internazionali ex art. 5, c.6 TUI; * regressione materiale e sociale incompatibile con i parametri della Corte EDU. Tribunale di Roma, decreto del 29 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Denis Ferri per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale