Diffida con richiesta di rettifica di Eni e chiarimenti di ReCommon in merito alle dichiarazioni rilasciate a Report e all’articolo del 18 dicembre 2025

ReCommon - Thursday, February 5, 2026

In data 22 gennaio 2026 presso la casella di posta certificata di ReCommon è pervenuta una “diffida per responsabilità civile da diffamazione e incitamento all’odio” da parte dell’Avvocato Claudio Luca Migliorisi, in nome e per conto di ENI S.P.A., relativamente alle dichiarazioni di Eva Pastorelli, campaigner di ReCommon, rilasciate durante la trasmissione “Report” andata in onda su Rai 3 in data 14 dicembre 2025, e riprese nell’articolo comparso sul sito di ReCommon in data 18 dicembre 2025 che – secondo ENI – “hanno causato ingiusto danno alla reputazione della scrivente e, ancor più gravemente, hanno alimentato sentimenti di odio e ostilità verso Eni e i suoi dipendenti, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei lavoratori operanti in Italia e all’estero e delle loro famiglie”.

In relazione alle accuse formulate da ENI, ReCommon ed Eva Pastorelli qui di seguito precisano e chiariscono la propria posizione, in primis sottolineando che le affermazioni rese da Eva Pastorelli alla trasmissione Report del 14 dicembre 2025 sono le seguenti: “Attualmente Eni ha all’attivo due partnership con società o istituzioni israeliane: la prima con il ministero dell’energia israeliano, che il 29 ottobre 2023 ha assegnato licenze di esplorazione al largo delle coste di Gaza a due consorzi di compagnie energetiche nazionali. La seconda partnership Eni l’ha stabilita con una società israeliana di nome Delek Group che si trova nella lista nera delle Nazioni Unite perché opera nei Territori Palestinesi occupati e opera illegalmente in questi.”.

L’articolo a cui si fa riferimento nella diffida è, come detto, quello pubblicato su questo sito, datato 18 dicembre 2025, a firma di Eva Pastorelli, dal titolo “ENI non prevede di essere coinvolta in attività nell’area nel futuro”: la multinazionale italiana rinuncia alle licenze di esplorazione in acque palestinesi?”, a cui si rinvia.

Dunque, ReCommon e la signora Pastorelli sono evidentemente chiamati a rispondere alla diffida di ENI solamente in relazione alle affermazioni rese nella trasmissione e a quelle contenute nell’articolo.

Seguono i precisi contenuti della diffida di ENI e le risposte di ReCommon (cliccare sul + per leggere il testo integrale):

1. Falsità e manipolazione strumentale delle notizie

[ENI]
Le affermazioni di Eva Pastorelli sono palesemente false e prive di fondamento fattuale, come risulta dalla documentazione ufficiale in possesso di Eni e dalle comunicazioni già inviate alle autorità competenti, in quanto:

a) Una rapida verifica su fonti aperte avrebbe consentito di appurare che le licenze per la Zona G non sono state assegnate (mentre quelle per la zona I, annunciate nella stessa occasione, sono state assegnate ad altro consorzio ben più tardi rispetto all’annuncio dell’ottobre 2023 – fonte https://www.reuters.com/business/energy/israel-awards-natural-gas-exploration-licences-bp-socar-newmed-2025-03-17/);

Risposta di ReCommon sulla presunta falsità e manipolazione strumentale delle notizieAssegnazione delle licenze di esplorazione al largo delle coste di Gaza.

Le affermazioni di Eva Pastorelli, definite da ENI “palesemente false e prive di fondamento fattuale”, sono in realtà basate sull’annuncio pubblicato sulla pagina web del Ministero dell’Energia israeliano in cui il 29 ottobre 2023 si riportava la già avvenuta assegnazione di un totale di 12 licenze di esplorazione a sei compagnie, inclusa ENI (The Ministry of Energy and Infrastructure Announces Results for Two Zones in the 4th Offshore Bid Round.12 Licenses Awarded to Six Companies,Including Four New to Israel and Two Major IOCs.”). Il Ministero, sulla medesima pagina, specificava l’aggiudicazione di 6 licenze in Zona G al consorzio composto da Eni (operatore), Dana Petroleum e Ratio Energies.
La medesima notizia veniva ripresa da Reuters e Times of Israel.
Si aggiunga che in una risposta ad una interrogazione parlamentare il Ministro Tajani il 12 settembre 2024 riferiva: “Sull’assegnazione di blocchi esplorativi offshore ad ENI da parte di Israele, confermo che si tratta di una gara internazionale a cui ENI ha preso parte con altri due operatori, nel rispetto delle regole. Da quanto riferisce ENI il contratto è ancora in via di finalizzazione e il consorzio non ha titolarità sull’area, né sono in corso operazioni che avrebbero comunque natura esplorativa. Non è al momento in corso alcuno sfruttamento di risorse”. Con questa risposta, il Ministro italiano degli esteri risulta confermare che, a seguito della gara internazionale vinta da ENI, c’era già stata l’“assegnazione dei blocchi esplorativi offshore ad ENI da parte di Israele”, anche se il contratto non risultava ancora concluso e l’estrazione non era stata avviata.
Dunque, la signora Pastorelli, con la sua affermazione resa a Report, ha riportato un dato oggettivo, basato su fonti autorevoli puntualmente verificate.
Nell’articolo del 18 dicembre 2025 è stata poi esattamente riportata la posizione di ENI sulle licenze per la zona G, tramite le esatte parole del Ministro degli esteri Tajani.
Sempre nello stesso articolo è stata data ampia diffusione della notizia relativa al fatto che “Eni non prevede di essere coinvolta in attività nell’area nel futuro (riportata anche nel titolo!). La risposta di ENI alle domande scritte di Report fa proprio riferimento alla domanda: “Quale è la posizione ufficiale di ENI rispetto alla possibilità di attività di esplorazione o sfruttamento di giacimenti nelle acque contese al largo di Gaza?”; dunque è ragionevole desumere che ENI non sarà coinvolta in attività di esplorazione e di sfruttamento di giacimenti nelle acque contese al largo di Gaza che sono proprio quelle relative al 62% della Zona G, quindi rinuncerà alle licenze assegnate dal Ministero dell’energia israeliano per dar seguito alle proprie dichiarazioni.

[ENI]
b) quando si parla della “partnership con Delek“, si afferma falsamente che Delek è inclusa in una “lista nera ONU”, laddove detta lista non è un documento che certifica uno status particolare dei soggetti ivi inclusi, tanto più che non è collegata in nessun modo all’applicazione di alcuna sanzione o misura restrittiva nei confronti di detti soggetti, omettendo altresì di dire che Ithaca, di cui a seguito della transazione Eni è diventata azionista, è una società quotata con una base azionaria diffusa, che non ha riportato vantaggi economici per Delek, altro azionista della stessa società. In ogni caso, riteniamo utile segnalare la recente decisione dell’autorità norvegese garante dei consumatori nel procedimento instaurato da Greenpeace Nordic contro Equinor per la partnership Ithaca nel progetto petrolifero Rosebank. L’autorità norvegese ha rigettato le istanze di Greenpeace precisando che gli obblighi di due diligence si applicano solo in presenza di un collegamento diretto tra le attività di impresa e gli eventuali impatti negativi, escludendo che possano derivare indirettamente da legami societari o rapporti di investimento.”;

Risposta di ReCommon sulla presunta falsità e manipolazione strumentale delle notiziePartnership con Delek

Come già ampiamente argomentato in precedenti occasioni, si ribadisce che la locuzione “lista nera”, traduzione dall’inglese blacklisted, è una definizione giornalistica di cui ReCommon non è primo utilizzatore. Il termine, riferito al medesimo tema, è stato infatti riportato da: NBC News (“U.N. blacklists 68 more companies for alleged complicity in Israeli rights violations in West Bank”), Middle East Eye (“UN blacklist of firms complicit in Israeli settlement activity jumps by 70 percent”), Associated Press (“UN adds 68 companies to blacklist for alleged complicity in rights violations in Israeli settlements”), solo per citare alcuni autorevoli organi di stampa a diverse latitudini.
 L’elenco in esame (che secondo ENI non sarebbe una “lista nera” e non sarebbe “un documento che certifica uno status particolare dei soggetti ivi inclusi”) è un documento prodotto dall’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che stila un elenco di tutte le imprese commerciali coinvolte nelle attività descritte nel paragrafo 96 della relazione della missione internazionale indipendente incaricata di indagare le implicazioni degli insediamenti israeliani sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali del popolo palestinese. Se si legge il documento, salta immediatamente all’occhio che la lista di attività non è un esercizio di stile, bensì definisce quelle attività “che hanno sollevato particolari preoccupazioni in materia di diritti umani” (that raised particular human rights concerns). 
Ricordiamo che la società Delek Group, azionista di maggioranza di Ithaca Energy, società di cui ENI UK detiene il 36,06% e di cui può nominare il CEO, figura in questa lista perché coinvolta nelle seguenti attività:
(e) La fornitura di beni e servizi che sostengono la manutenzione e l’esistenza degli insediamenti, compresi i trasporti (The provision of services and utilities supporting the maintenance and existence of settlements, including transport);
(g) L’uso delle risorse naturali, in particolare dell’acqua e della terra, per scopi commerciali (The use of natural resources, in particular water and land, for business purposes).
Rispetto all’accusa di aver omesso “(…) di dire che Ithaca, di cui a seguito della transazione Eni è diventata azionista, è una società quotata con una base azionaria diffusa, che non ha riportato vantaggi economici per Delek, altro azionista della stessa società”,si precisa di non comprendere la rilevanza di tale obiezione in relazione alle dichiarazioni di Eva Pastorelli nell’intervista a Report e nell’articolo oggetto di contestazione. Inoltre non è dato comprendere neppure quale sia il significato di tale affermazione, dal momento che a ciascun azionista spetta il diritto alla partecipazione agli utili attraverso i dividendi, i quali costituiscono evidenti “vantaggi economici”.
Quanto alla decisione dell’autorità norvegese garante dei consumatori nel procedimento instaurato da Greenpeace Nordic contro Equinor per la partnership Ithaca nel progetto petrolifero Rosebank (menzionata da ENI nella sua diffida), da un lato, non se ne vede la rilevanza con la vicenda in esame; dall’altro, non è chiaro se la citazione di questo precedente straniero sia funzionale ad escludere l’esistenza di obblighi di due diligence in capo alla società a giustificazione del fatto che tale valutazione non sarebbe stata condotta nel caso in esame. In proposito, restano ancora prive di risposta le domande pubblicamente rivolte ad ENI nell’articolo contestato sull’avvenuto svolgimento o meno del processo di due diligence sui diritti umani prima di concludere l’accordo di aggregazione con Ithaca Energy, e sulle risultanze di questa valutazione.
Sulla presunta falsità, strumentalità e pericolosità di assimilare Delek a Ithaca Energy, si segnala che nella propria comunicazione istituzionale, Ithaca Energy fa un punto di forza della partnership allineata tra ENI e Delek, tanto da riportare a pagina 7 del suo report annuale del 2024 che “(…) Mentre il Gruppo entra nella sua prossima era di crescita, è sostenuto da azionisti impegnati a lungo termine e da una partnership allineata tra Delek ed Eni a sostegno della strategia di crescita di Ithaca Energy” (“As the Group enters its Next Era of growth, it is supported by committed long-term shareholders and an aligned partnership between Delek and Eni in support of Ithaca Energy’s growth strategy”). 

[ENI]
c) l’aspetto più avvilente è la confusione artatamente deliberata tra Zona G, Gaza Marine e produzione/esportazione di gas da Israele in quanto:

  • la Zona G è un’area offshore nella quale non sono mai state individuate risorse di idrocarburi e quindi ovviamente non produce nulla (il 62% rivendicato dalla Palestina si riferisce a questa zona nella quale non è mai stata accertata la presenza di riserve di gas);
  • Gaza Marine è un giacimento noto da decenni, molto più vicino alla costa della Striscia di Gaza, su cui Eni non ha mai mostrato interesse alcuno né tantomeno avanzato alcuna pretesa o diritto;
  • nella narrazione si parla delle due aree come se si trattasse della stessa zona, ma si tratta di due asset completamente diversi sotto tutti i profili possibili (nelle mappe mostrate nel menzionato servizio televisivo e pubblicate sul sito di ReCommon ETS con il citato articolo, si fa sempre attenzione a non mostrare la collocazione di Gaza Marine rispetto alla Zona G, presumibilmente al fine di alimentare ulteriormente la confusione tra le due aree);
  • infine, quando si parla di produzione di gas israeliana esistente, questa proviene da aree (prevalentemente i campi di Tamar e Leviathan in cui Eni non vanta alcun coinvolgimento) in acque al 100% israeliane, al di fuori dell’area rivendicata dalla Palestina. Pertanto fare riferimento a gas esportato da Israele come “gas sottratto alla Palestina” è inesatto e fuorviante.

Risposta di ReCommon sulla presunta falsità e manipolazione strumentale delle notizie – sulla presunta “confusione artatamente deliberata tra Zona G, Gaza Marine e produzione/esportazione di gas da Israele

Nell’intervento di Pastorelli durante Report non è stata fatta alcuna menzione del giacimento noto come Gaza Marine; tanto meno ciò è avvenuto nell’articolo pubblicato sul sito di ReCommon in data 18 dicembre 2025. La pretesa confusione di cui ENI accusa Pastorelli e ReCommon non è dunque sostanziata dai fatti.

2. Incitamento all’odio e pericolo per l’incolumità dei lavoratori 3. Configurazione dell’illecito civile e responsabilità aggravata 4. Danno all’immagine, alla reputazione e alla sicurezza

2. Incitamento all’odio e pericolo per l’incolumità dei lavoratori

Le modalità con cui la Signora Pastorelli di ReCommon ETS si è espressa sia durante l’intervista in data 14 dicembre 2025 che nell’articolo pubblicato sul sito dell’Associazione in data 18 dicembre 2025, hanno contribuito ad alimentare un clima di odio e ostilità che ha già prodotto le sotto descritte conseguenze concrete e pericolose:

a) supporto a manifestazioni di protesta presso la sede aziendale: in data 27 novembre 2025, presso la sede ENI di San Donato Milanese si sono già verificate manifestazioni di movimenti Pro Palestina, è ovvio che la campagna diffamatoria e menzognera, di cui le dichiarazioni della Signora Eva Pastorelli e di ReCommon ETS sono parte, non può che peggiorare il clima ed alimentare nuove proteste;

b) pericolo concreto per l’incolumità dei dipendenti: le false accuse diffuse hanno alimentato sentimenti di odio che mettono in serio pericolo la sicurezza dei lavoratori Eni operanti sia in Italia che all’estero, nonché delle loro famiglie;

c) violazione degli obblighi di tutela della sicurezza: la diffusione di contenuti che alimentano l’odio verso l’azienda e i suoi lavoratori ha compromesso l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza dei propri dipendenti ai sensi D.lgs. 81/2008.

3. Configurazione dell’illecito civile e responsabilità aggravata

Le condotte poste in essere da ReCommon ETS integrano gli estremi dell’illecito di cui all’art. 2043 del Codice Civile, configurando un fatto doloso che ha cagionato ad Eni un danno ingiusto, aggravato dalla circostanza che le false informazioni diffuse hanno alimentato sentimenti di odio e ostilità.

4. Danno all’immagine, alla reputazione e alla sicurezza

Le false affermazioni diffuse anche da ReCommon ETS hanno causato e continuano a causare:

a) grave danno all’immagine e alla reputazione di Eni, società quotata sui mercati nazionali ed internazionali la cui credibilità costituisce asset fondamentale;

b) danno alla sicurezza dei lavoratori: le manifestazioni di protesta già verificatesi presso la sede di San Donato Milanese dimostrano il concreto pericolo per l’incolumità del personale in Italia come all’estero;

c) danno alle relazioni commerciali e istituzionali: il clima di ostilità alimentato compromette i rapporti con partner e istituzioni;

d) danno alle famiglie dei dipendenti: l’odio generato, fomentato e alimentato verso ENI si riflette inevitabilmente sui familiari dei lavoratori anche in paesi lontani dove, ancora negli ultimi giorni, hanno, per motivi legati alla vicenda irresponsabilmente strumentalizzata anche dalla signora Eva Pastorelli, perso la vita molti innocenti in attentati fomentati dallo stesso clima d’odio scatenato da dichiarazioni come quelle rese nel corso della citata trasmissione RAI e pubblicate sul sito di ReCommon ETS.

Come evidenziato dalla Cassazione Civile Sezione III, sentenza n. 19036 del 6 Luglio 2021, “il danno all’onore e alla reputazione non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile con le conseguenze della lesione, (…) assumendo rilevanza la diffusione dello scritto e la gravità dell’offesa (…)”.

Risposta di ReCommon sul presunto incitamento all’odio e pericolo per l’incolumità dei lavoratori e sugli ulteriori profili di presunta responsabilità

Oltre ai contenuti delle dichiarazioni, fondati su fonti autorevoli, anche le modalità con cui la signora Pastorelli si è espressa durante l’intervista e nell’articolo pubblicato il 18 dicembre 2025 sul sito di ReCommon sono rispettose e professionali, in alcun momento scomposte ovvero incitanti all’odio nei confronti dell’azienda e tantomeno dei suoi dipendenti.

Sorprende che un’azienda della caratura internazionale di ENI si lanci – senza alcun elemento a supporto – in pesanti accuse nei confronti di una ONG e di una sua esponente, preannunciando azioni risarcitorie, per avere reso note circostanze sull’attività di ENI tutte puntualmente documentate.

In particolare, si respinge con fermezza l’accusa di contribuire ad alimentare un clima di odio ed ostilità che avrebbe già prodotto una serie di “conseguenze concrete e pericolose” per l’incolumità dei dipendenti e per la violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro (punti b e c) della diffida sopra riportati), la cui infondatezza risulta talmente evidente da non richiedere ulteriori precisazioni.

Quanto poi al preteso “supporto” di una manifestazione di protestadi movimenti Pro Palestinapresso la sede aziendale di San Donato Milanese (punto a della diffida), a cui in realtà la Signora Eva Pastorelli e ReCommon ETS sono totalmente estranei, si consideri se non altro l’obiettivo dato cronologico: la segnalata manifestazione si è svolta il 27 novembre 2025 e, dunque, prima sia della trasmissione di Report (14 dicembre) sia dell’articolo “incriminato” (18 dicembre), che pertanto non possono certo aver “prodotto” questa “conseguenza pericolosa”, come si sostiene invece nella diffida.

Nessun illecito civile, tantomeno da responsabilità aggravata può essere dunque imputato all’associazione e alla sua esponente, né in termini di danno all’immagine, che alla reputazione e alla sicurezza dei lavoratori (paragrafi 3 e 4 della diffida).

Si ritiene infatti che le informazioni contenute nelle dichiarazioni di Eva Pastorelli rilasciate durante la trasmissione “Report” andata in onda su Rai 3 in data 14 dicembre 2025 e le informazioni contenute nell’articolo comparso sul sito di ReCommon in data 18 dicembre 2025 siano veritiere e sostanziate da evidenza.

Diffida

L’Associazione ReCommon ETS e la Sua rappresentante Eva Pastorelli a:

1. cessare immediatamente ogni ulteriore diffusione delle affermazioni diffamatorie contenute nel servizio del 14 dicembre 2025, e nel successivo articolo comparso sul sito di ReCommon ETS in data 18 dicembre 2025 e tuttora ivi presente;

2. pubblicare una rettifica integrale delle false affermazioni diffuse, sul sito di ReCommon ETS, chiarendo pubblicamente: che nessuna licenza è mai stata concretamente assegnata a Eni per la Zona G;

  • che Eni non ha mai avviato attività di esplorazione o estrazione nell’area;
  • che Eni non prevede di essere coinvolta in attività nell’area nel futuro;
  • che Eni ha correttamente svolto la due diligence sui diritti umani;
  • che Ithaca, di cui a seguito della transazione Eni è diventata azionista, è una società quotata con una base azionaria diffusa, che non ha riportato vantaggi economici per Delek, altro azionista della stessa società;
  • che quindi è falso, pericoloso e strumentale assimilare Delek Group ad Ithaca invitando ENI a rivedere i suoi accordi con aziende che continuano “a supportare Israele con il genocidio ancora in corso”;
  • che ReCommon ETS non ha ottenuto la “rinuncia alle attività esplorative di ENI” (celebrata dalla Signora Eva Pastorelli come una “vittoria collettiva”) poiché come sopra spiegato e provato nessuna attività esplorativa è mai stata posta in essere.

3. pubblicare le scuse per il grave danno arrecato alla reputazione di Eni e per aver alimentato sentimenti di odio e ostilità che mettono a rischio l’incolumità dei lavoratori e delle loro famiglie;

4. astenersi in futuro dal diffondere contenuti che possano alimentare odio, ostilità o sentimenti di vendetta verso Eni, i suoi dipendenti e le loro famiglie, nel rispetto dei principi deontologici del giornalismo”.

Nell’osservare conclusivamente che ReCommon ha già risposto in modo puntuale ad una precedente diffida trasmessa dalla Direzione Affari legali di ENI del 27 ottobre 2025, relativa ai medesimi argomenti, con il comunicato del 31 ottobre 2025 diffuso tramite newsletter, per tutti i motivi sopra esposti si respingono le accuse formulate e, nel contempo, ci si rende disponibili a pubblicare l’eventuale documentazione che ENI riterrà di trasmettere sul tema, allo scopo di fornire la più ampia informazione ai propri lettori.