
Legittima la soppressione delle mansioni per l’introduzione di strumenti di IA
Lavoratrici e Lavoratori Aci Informatica - Thursday, January 1, 2026(Fonte) Alberto De Luca e Irene Crisci 26 Dicembre 2025
Il Tribunale di Roma, con sentenza 9135/2025 del 19 novembre, si è pronunciato sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato all’esito di una riorganizzazione aziendale che preveda, tra le misure adottate, l’affidamento delle mansioni svolte dal lavoratore in esubero a strumenti di intelligenza artificiale. La vicenda trae origine dal licenziamento di una dipendente di una società attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico nel settore della sicurezza informatica. L’azienda, alle prese con una grave crisi economico-finanziaria, aveva avviato un processo di riorganizzazione finalizzato al contenimento dei costi. Per salvaguardare il core business aziendale, la società aveva deciso di intervenire su dipartimenti più marginali come quello del design, cui era addetta la ricorrente con mansioni di grafica; la posizione della lavoratrice, in particolare, veniva soppressa e le attività residue venivano dapprima per un breve periodo assegnate ad un’altra dipendente con maggiore anzianità di servizio e, successivamente, assorbite in capo al team leader il quale si avvaleva di strumenti di intelligenza artificiale.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, privilegiando l’esigenza dell’impresa di efficientare l’organizzazione e ridurre i costi fissi, in particolare quelli del personale, legittimando il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica e soggetti a oscillazioni di mercato, con il rischio di tradurre l’innovazione tecnologica in un fattore di ulteriore compressione delle garanzie occupazionali. Il caso evidenzia l’impatto che i moderni sistemi di IA hanno sul mercato del lavoro e la necessità di una attenta regolamentazione dell’uso dei sistemi di IA nel mercato del lavoro.
Il Tribunale, infine, ha effettuato una ricognizione dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia di repêchage. Viene infatti ribadito che incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni (Cassazione n. 5592/2016, ma più di recente anche Cassazione n. 2739/2024), mediante la prova, anche di tipo indiziario o presuntivo (Cassazione n. 4672/2019), che tutte le posizioni lavorative esistenti sono stabilmente occupate al momento del licenziamento e che non vi sono state nuove assunzioni. È stato confermato, inoltre, che, una volta accertata l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore, la mancata allegazione, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza di altre posizioni lavorative disponibili può concorrere a rafforzare il quadro probatorio delineato dal datore di lavoro (Cassazioni 12794/2018 e 5996/2019).
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