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UE, il nuovo Regolamento Rimpatri rafforza il sistema delle deportazioni
Il 1° ottobre 2026, il Consiglio dell’Unione Europea ha definitivamente approvato il Regolamento Rimpatri, ribattezzato da numerose ONG “Regolamento Deportazioni” per via del maggiore ricorso alla forza e a misure coercitive previsto dal testo. Il Regolamento andrà a sostituire la Direttiva Rimpatri del 2008 (Direttiva 2008/115/CE 1) e a integrare il nuovo Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo. Uno dei pilastri centrali di quest’ultimo è infatti la creazione di un sistema europeo comune per i rimpatri. Notizie/Regolamenti UE IL PARLAMENTO EUROPEO DÀ IL VIA LIBERA AL REGOLAMENTO SULLE DEPORTAZIONI Cosa è in gioco nelle fasi finali dei negoziati 11 Marzo 2026 Il nuovo strumento legislativo è dunque il risultato del medesimo contesto politico e ideologico che ha portato alla ratifica del Patto europeo: un quadro caratterizzato da sorveglianza e controllo stringenti, orientato a una securitizzazione dei confini crescente e a una gestione sempre più restrittiva e criminalizzante delle persone migranti. In particolare, il Regolamento Rimpatri inasprisce un approccio punitivo verso i cittadini di Paesi terzi presenti illegalmente sul territorio dell’Unione, dando vita a quella che è stata definita una vera e propria caccia alle streghe e identificando nei rimpatri l’unico mezzo per la gestione di chi risiede irregolarmente negli Stati Membri 2. STRETTA SU DETENZIONE E RIMPATRI: IL REGOLAMENTO UE E I RETURN HUBS Tra le misure più preoccupanti troviamo anzitutto un’espansione dei casi di espulsione, la quale contribuisce a rafforzare l’associazione tra persone escluse dal diritto d’asilo e la necessità di una loro rimozione immediata, criminalizzando così un numero sempre più alto di cittadini di Paesi Terzi. Vengono inoltre estesi i periodi di detenzione da sei mesi a ventiquattro, con un ampliamento dei presupposti per il trattenimento che include anche motivi di sicurezza pubblica o nazionale. Per i soggetti considerati una minaccia in questo senso è persino prevista la possibilità di prolungare la detenzione oltre la soglia dei ventiquattro mesi.  A destare particolare preoccupazione è la possibilità di trattenere minori non accompagnati e famiglie con minori, sia pure in circostanze eccezionali e come estrema ratio. Si tratta infatti di una pratica che rischia di violare gli standard internazionali relativi al principio secondo cui la detenzione non può mai tutelare l’interesse del bambino.  Non meno controversa è la misura sui cosiddetti “return hubs”: centri di rimpatrio situati al di fuori dell’Unione Europea verso cui trasferire chi è soggetto a un ordine di espulsione, prescindendo dalla presenza di un legame effettivo della persona con tali Paesi. Si tratta di un approccio che, oltre a rendere le procedure di rimpatrio fortemente dipendenti da accordi bilaterali con Stati extra-UE, rischia di eludere il principio di non-refoulement: laddove il rientro diretto nel Paese d’origine risulti inattuabile, la persona viene trasferita in un Paese terzo ritenuto sicuro 3. L’insieme delle modifiche sopra elencate, non fa che confermare l’obiettivo politico del Regolamento di massimizzare i rimpatri, nonostante le critiche e i moniti da parte della società civile e delle stesse Nazioni Unite.  SORVEGLIANZA DI MASSA E MISURE INVESTIGATIVE IN STILE ICE  Nel quadro repressivo e coercitivo delineato dal nuovo strumento legislativo, un ruolo chiave è occupato dalle tecnologie di sorveglianza, che ne facilitano l’applicazione 4. Ciò è dimostrato anzitutto dall’introduzione dello “Ordine Europeo di Rimpatrio”, ossia una decisione di rimpatrio comune a livello europeo che riassume gli elementi chiave del provvedimento emesso da un singolo Stato membro e che risulta accessibile a tutti i Paesi dell’UE tramite lo Schengen Information System. In questo modo non sarà più necessario che ogni Stato emetta la propria decisione di rimpatrio se ne esiste già una predisposta da un altro Stato membro: basterà infatti il provvedimento di un solo Paese per renderlo comune a livello europeo. Ciò dovrebbe garantire maggiore rapidità ed efficienza. Approfondimenti IL PATTO UE E LA FRONTIERA DEI DATI Procedure accelerate, detenzione e sorveglianza biometrica nella Fortezza digitale Valeria Gentili 29 Settembre 2026 Tuttavia, la condivisione della decisione di rimpatrio nei database fa sì che i dati personali dei cittadini di Paesi terzi diventino accessibili a migliaia di agenti di polizia in tutta l’UE, esponendoli al rischio di violazioni e fughe di dati.  Le tecnologie di sorveglianza risultano inoltre fondamentali per l’attuazione delle cosiddette “misure investigative” volte all’intercettazione e all’identificazione delle persone migranti irregolari presenti sul territorio di uno Stato Membro. Il Regolamento rende infatti possibile l’applicazione, anche all’interno dei confini nazionali, della procedura di screening prevista dal Patto europeo per le frontiere. Lo screening si basa su un’intensa raccolta di dati biografici e biometrici e fa affidamento sull’incrocio (cross-checking) di tali informazioni con quelle presenti negli altri database europei interoperabili, al fine di identificare la persona. Questa prassi comporta un elevato rischio di facilitare la profilazione razziale, dal momento che i tratti somatici e il colore della pelle potrebbero potenzialmente essere utilizzati per dedurre la nazionalità di un individuo o il suo status migratorio. Tra le misure investigative figura poi la possibilità di effettuare perquisizioni in abitazioni private – senza necessità di un mandato – e in “altri luoghi rilevanti”. Questi ultimi potrebbero includere i locali in cui le persone migranti ricevono supporto e/o accoglienza, estendendosi potenzialmente anche gli uffici di organizzazioni umanitarie e le case dei cittadini che offrono ospitalità. È chiaro che la sorveglianza svolgerà un ruolo chiave nel localizzare abitazioni, uffici e le persone coinvolte, attraverso la raccolta di una mole enorme di dati 5.  È inoltre prevista la facoltà di ispezionare e sequestrare oggetti personali e dispositivi elettronici, con il concreto rischio di violare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati.  Tali misure richiamano i metodi coercitivi impiegati dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense, prendendo di mira le persone all’interno degli Stati membri, compreso chiunque offra supporto ai residenti non documentati. Metodi che, come si è già osservato negli Stati Uniti, rischiano di generare un clima di sospetto e paura, dissuadendo le persone dall’accedere ai servizi pubblici essenziali per il timore di essere scoperte o denunciate. Senza contare il notevole carico posto sulle spalle degli operatori del settore pubblico (personale sanitario, insegnanti, assistenti sociali, ecc.), obbligati a segnalare la presenza di individui senza documenti o irregolari. Ciò alimenta un’atmosfera di persecuzione – ben esemplificata dalle recenti vicende italiane che hanno visto il coinvolgimento di medici indagati – e finisce per discriminare ulteriormente comunità già marginalizzate. Dall’esame del nuovo Regolamento emerge chiaramente come l’apparato di sorveglianza dei confini previsto dal Patto sulla Migrazione e l’Asilo tenda a estendersi e a proiettarsi anche all’interno degli Stati membri, mirando ai cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. Il Regolamento Rimpatri adotta infatti meccanismi di sorveglianza di frontiera entro i confini nazionali, confermando la natura oramai ubiqua e mobile di un confine sempre più digitale e invisibile. FONTI Boccitto, Marco. “Rimandiamoli non a casa loro“. Il Manifesto, 2 ottobre 2026 CILD. “Regolamento UE rimpatri: stretta sulle deportazioni e detenzione migranti“. Coalizione Italiana Libertà e Diritti (CILD), 8 aprile, 2026.  Council of the European Union. “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU“. Press release, October 1, 2026. EDRi (European Digital Rights). “The EU Must Stop the Digitalisation of the Deportation Regime and Withdraw the New Return Regulation“. June 23, 2025. European Commission. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the  Council establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union (Return Regulation). COM(2025) 101 final. March 11, 2025. Interinstitutional Procedure 2025/0059(COD). European Parliament and Council of European Union. “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC.” Document PE-40-2026-INIT, 2026. Ferraris, Valeria. “Entangled in the technology driven borderscape: Border crossers rendered to their digital self.” European Journal of Criminology 20, No. 5 (2023): 1740-1758.  Médecins du Monde. “EU Return Regulation Adopted: Implementation Must Not Come at the Expense of Health“. 1 ottobre 2026. Pahladsingh, Aniel. “Proposal of the European Commission for a Return Regulation: Balancing Effective Return Policy and Fundamental Rights Protection of the Migrant.” ERA Forum 26 (2025): 487–508.  PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “No to EU Law Enabling Home Raids, Policing of Public Services and Racial Profiling.” PICUM Blog. February 11, 2026. No to EU law enabling home raids, policing of public services and racial profiling (febbraio 2026) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “The Proposed Deportation (‘Return’) Regulation“. PICUM Blog. February 25, 2026. PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “EU Migration Policies.” PICUM Blog. Sundberg Diez, Olivia. “The European Parliament’s Vote on Deportation Rules: Rushed Negotiations Make Dangerous Policies“. Border Criminologies (blog), Oxford Law Blogs, March 20, 2026. 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Council of the European Union, “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU,” Press release, 1 ottobre, 2026; European Parliament and Council of European Union, “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC,” Document PE-40-2026-INIT, 2026; European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the  Council establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union (Return Regulation), COM(2025) 101 final, March 11, 2025, Interinstitutional Procedure 2025/0059 (COD) ↩︎ 4. EDRi (European Digital Rights), “The EU Must Stop the Digitalisation of the Deportation Regime and Withdraw the New Return Regulation,” June 23, 2025. ↩︎ 5. Council of the European Union, “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU,” Press release, 1 ottobre, 2026; European Parliament and Council of European Union, “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC,” Document PE-40-2026-INIT, 2026; PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), “No to EU Law Enabling Home Raids, Policing of Public Services and Racial Profiling,” PICUM Blog, February 11, 2026.  ↩︎
Il Patto UE e la frontiera dei dati
Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Patto sulla Migrazione e l’Asilo, un pacchetto legislativo introdotto dall’Unione europea per gestire più efficacemente la migrazione e istituire un sistema europeo comune di asilo. Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE SU MIGRAZIONE E ASILO Quattro conversazioni con Martina Tazzioli, Miguel Mellino, Sandro Mezzadra e Enrica Rigo Francesco Ferri 19 Settembre 2026 Il fine del Patto, così come affermato dal Consiglio dell’Unione europea, è quello di rendere le procedure più efficienti e uniformi e di garantire la solidarietà e un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri 1.  Data la recente approvazione di tale strumento legislativo, risulta al momento ancora prematuro e difficoltoso comprenderne l’impatto e le conseguenze che ne deriveranno. Tuttavia, come evidenziato da numerose organizzazioni non governative – tra cui Amnesty International, PICUM, Border Violence Monitoring Network, European Digital Rights ed ENAR – il Patto presenta rilevanti criticità.  I timori principali riguardano una contrazione del diritto di asilo, causata dalla progressiva criminalizzazione delle persone in movimento, dalla crescente securitizzazione ed esternalizzazione delle frontiere e dal potenziamento dei meccanismi di sorveglianza e repressione 2. In particolare, a suscitare maggiori preoccupazioni è stato il pilastro operativo del nuovo Patto, ovvero il ricorso alle procedure di frontiera accelerate: un insieme di meccanismi volti a gestire, direttamente al confine, gli arrivi e i tentativi di ingresso irregolari nell’Unione europea. Ciò che più ha creato allarme è l’uso sistematico di queste ultime che, proprio in virtù del loro essere “accelerate”, comportano una riduzione dei termini per l’esame delle domande d’asilo e delle garanzie giurisdizionali. Il pericolo è dunque una facilitazione dei rimpatri, che rischiano di essere eseguiti prima ancora che le autorità giudiziarie possano esaminare gli eventuali ricorsi successivi a una decisione negativa sulla domanda d’asilo. Un altro aspetto critico del nuovo Patto europeo riguarda il ricorso alla detenzione amministrativa, che questo strumento rischia di rendere sempre più frequente. Infatti, sebbene la detenzione sia presentata come una misura di extrema ratio non necessaria durante le procedure di frontiera, essa viene giustificata qualora occorra impedire l’ingresso non autorizzato nel territorio 3. Inoltre, il Patto stabilisce che chiunque sia sottoposto alle procedure di frontiera debba risiedere presso il confine, in una zona di transito o in appositi centri designati 4: una condizione che, nei fatti, può risultare in significative restrizioni alla libertà di movimento e tradursi in una vera e propria detenzione de facto 5. L’adozione di procedure di frontiera accelerate e sommarie e il crescente ricorso alla detenzione amministrativa sembrano confermare l’intento del nuovo Patto di ostacolare l’ottenimento dell’asilo e di tenere il maggior numero possibile di migranti al di fuori dei confini dell’Unione, criminalizzando così una quota sempre più ampia di persone in movimento. COSTRUIRE LA FORTEZZA La ratio alla base del Patto sulla Migrazione e l’Asilo non rappresenta tuttavia una novità, ma è il risultato di un percorso intrapreso ormai da diversi anni e la cui genesi coincide con i flussi migratori che hanno interessato l’Unione europea nel 2014-2015.  Approcciandosi a questo strumento legislativo risulta infatti fondamentale tener conto del contesto politico, economico e sociale da cui esso emerge e che rende il Patto il culmine politico e normativo di un processo di securitizzazione ed esternalizzazione delle frontiere europee, il quale ha trasformato il continente in una vera e propria fortezza 6. D’altronde fu la stessa Ursula von der Leyen ad affermarlo durante lo Schengen Forum del 2020: per garantire uno spazio europeo sicuro in cui gli spostamenti interni siano sempre più semplici e rapidi, il rafforzamento delle frontiere esterne è un presupposto imprescindibile 7. Così si sono innalzati nuovi muri, intensificati i controlli sia lungo le aree di confine sia all’interno degli Stati membri, stretti accordi di esternalizzazione e aumentati i respingimenti illegali; si è investito nella costruzione di centri di detenzione e si è esteso l’elenco dei Paesi considerati sicuri verso cui respingere chi chiede asilo, fino a teorizzare la creazione di return hubs in Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.  Tutte queste misure rispondono a una precisa logica selettiva: garantire una mobilità fluida e privilegiata a quanti sono considerati “desiderabili”, in virtù del possesso di un determinato capitale economico, sociale e culturale (turisti, lavoratori che contribuiscono all’economia capitalista, studenti che partecipano a programmi di scambio, soggetti bianchi e occidentali), sbarrando al contempo l’accesso agli individui ritenuti “indesiderabili”. > In questa prospettiva, la frontiera cessa di essere una semplice linea di > demarcazione e si trasforma in un filtro asimmetrico 8.  Tale necessità di selezione incarna ciò che la letteratura definisce il “dilemma tra facilitazione e controllo” 9: l’esigenza di agevolare una mobilità rapida ed efficiente per i soggetti ritenuti funzionali alla prosperità economica, mantenendo al contempo a distanza chi viene percepito come una minaccia o un peso per l’Unione. LA TECNOLOGIA COME ALLEATO PERFETTO: DALLA BLINDATURA DEI CONFINI ALLA SORVEGLIANZA DATI  Nel corso degli anni, la soluzione ottimale a tale dilemma è stata individuata sempre di più in un massiccio dispiegamento di sistemi digitali sia ai confini sia all’interno degli Stati membri. Tali tecnologie, in particolare quelle biometriche, si sono rivelate alleati formidabili per intercettare e identificare la mobilità ritenuta indesiderata, assolvendo così a quella decisiva funzione di filtraggio delle persone in movimento. Tesi di laurea, ricerche e studi SOCIO-TECHNICAL IMAGINARIES OF SECURITY IN EU MIGRATION GOVERNANCE Tesi di laurea magistrale di Valeria Gentili 5 Settembre 2026 Ci troviamo dunque di fronte a una frontiera sempre più sorvegliata e blindata sul piano tecnologico: torri di controllo dotate di sensori capaci di intercettare movimenti anche a chilometri di distanza, telecamere termiche per il tracciamento notturno nelle zone di confine, impiego di droni MALE – come gli IAI Heron 1 o gli Elbit Hermes 900 di produzione israeliana – per il pattugliamento del Mediterraneo, e centri di detenzione gestiti tramite complessi sistemi di sicurezza informatica. A questa dimensione materiale e visibile del controllo si affianca un’infrastruttura digitale meno evidente, ma altrettanto pervasiva. Nello specifico, per infrastruttura digitale si intendono qui i cosiddetti “Sistemi IT europei su grande scala” o, più semplicemente, le banche dati europee.  Nate alla fine degli anni Novanta con finalità amministrative specifiche per la gestione dei flussi – come il controllo dei visti o l’esame delle richieste di asilo -, tali banche dati sono diventate nel corso del tempo degli strumenti di controllo ben più articolati, impiegati non più solo per questioni migratorie in senso stretto, ma per più ampi scopi di sorveglianza dei cittadini di paesi terzi.  Non si tratta dunque di meri strumenti gestionali, bensì di enormi archivi di dati sia biografici sia biometrici (impronte palmari, campioni di DNA, impronte digitali, immagini del volto) riguardanti quasi tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Tali informazioni vengono conservate per anni e risultano accessibili non più soltanto alle autorità di frontiera e per l’immigrazione, ma anche alle forze di polizia e alle agenzie europee come Europol e Frontex, fino a coinvolgere perfino attori privati 10. In questo modo, i database comunitari si sono trasformati in pervasivi strumenti investigativi e di sorveglianza, eccedendo di gran lunga le finalità originarie per cui erano stati concepiti. DALLA SECURITIZZAZIONE ALLA TECNO-SECURITIZZAZIONE  Tale ricorso alla tecnologia nella gestione e nel controllo dei flussi è il risultato di un preciso paradigma tecno-securitario che sovrappone la sicurezza al massimo grado di digitalizzazione e innovazione tecnica. Ampiamente consolidata ai vertici dell’Unione Europea e condivisa da istituzioni, attori privati, rappresentanti politici, esperti tecnologici e burocrati nazionali operanti nei settori della polizia e delle politiche migratorie, questa visione promuove l’idea che un confine altamente digitalizzato sia intrinsecamente sicuro ed efficiente 11. Tale convinzione poggia sulla fiducia nella capacità della tecnologia di semplificare la realtà, ottimizzare i processi e razionalizzare il controllo. Tuttavia, un simile approccio, si rivela profondamente problematico quando applicato al fenomeno migratorio, in quanto tende a ridurre questioni politiche e sociali complesse a meramente tecniche e logistiche. In questo modo si rischia di depoliticizzare la raccolta dei dati sulle persone in movimento, riducendo queste ultime a una mera “popolazione di dati” da elaborare, condividere e governare, con la conseguente svalutazione della loro dimensione umana e dei loro diritti.  In questo contesto, il nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo incarna appieno tale visione della sicurezza e il conseguente affidamento alle tecnologie digitali, configurandosi –  come denunciato da diverse organizzazioni per i diritti umani – come l’ingresso in una “nuova e letale era della sorveglianza digitale” 12. Il suo pilastro operativo, rappresentato dalle procedure di frontiera, poggia infatti interamente sulla rete delle banche dati europee. Il primo passaggio vincolante consiste nello screening obbligatorio, una procedura basata sulla raccolta estensiva di dati biografici e biometrici delle persone intercettate ai confini o condotte a terra dopo operazioni di salvataggio. Tali informazioni vengono inserite nel sistema Eurodac e incrociate con quelle presenti negli altri database europei, permettendo alle autorità di verificare se l’individuo sia già stato registrato o se risulti segnalato come minaccia per la sicurezza pubblica o nazionale. Lo screening si configura così come un ingranaggio indispensabile per l’architettura dell’intero Patto, poiché è soltanto attraverso la registrazione nei database che si può procedere al rapido smistamento delle persone in movimento verso i diversi canali giuridici dell’asilo o del rimpatrio. Le procedure di frontiera previste dal Patto sembrano dunque rispondere alla precisa esigenza di rendere i processi più rapidi ed efficienti, esattamente tramite l’utilizzo dei dati biometrici e dei database europei, i quali rappresentano lo strumento perfetto per raggiungere tale obiettivo.  DISUMANIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE DI DATI SENSIBILI E BIAS ALGORITMICI  A questo punto ci si potrebbe chiedere: qual è, dunque, il problema? Se la tecnologia velocizza e semplifica le procedure, non si tratta forse di un vantaggio sia per chi le gestisce sia per chi vi è sottoposto? In realtà, questo approccio porta con sé numerosi aspetti critici e profondamente preoccupanti. Un primo elemento riguarda il rischio di deumanizzazione insito nel sistema, legato alla riduzione della persona a un mero insieme di dati che ne determinano il destino. L’esame di una domanda di asilo è una procedura complessa e delicata, che richiede tempo, ascolto e contestualizzazione delle storie individuali. Ridurre questa valutazione al responso che appare su uno schermo a seguito dell’inserimento di dati biometrici rischia di impedire un’analisi adeguata e personalizzata dei singoli casi. Esistono infatti vissuti, traumi e sfumature delle esistenze umane che non possono essere tradotti in dati quantificabili, né essere presi in considerazione all’interno di procedure sommarie come quelle previste dal nuovo Patto. Vi è poi una questione cruciale legata alla natura altamente sensibile di queste informazioni. I pericoli in questo ambito sono molteplici: dalle vulnerabilità informatiche e dal rischio di attacchi hacker, fino all’ampliamento della possibilità di accesso a un insieme sempre più ampio di soggetti, inclusi attori privati e agenzie di sicurezza. Infine, un ulteriore e grave rischio riguarda l’impiego di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali. Tali strumenti vengono utilizzati per valutare se una persona rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, così come per l’impiego di rilevatori di bugie o di sistemi di riconoscimento dialettale volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti asilo. Oltre alle evidenti minacce per la riservatezza e la privacy delle persone coinvolte, si aggiunge così il pericolo che vengano impiegate tecnologie strutturalmente caratterizzate da un’elevata propensione all’errore e da marcati bias sistemici 13. Oltre a sollevare timori circa il rischio di una progressiva compressione del diritto d’asilo, il nuovo Patto desta dunque preoccupazione per quanto riguarda un utilizzo non-neutrale della tecnologia. Quest’ultima, infatti, difficilmente può essere considerata un mero strumento di semplificazione se viene impiegata per finalità di sorveglianza e di repressione. Facilmente, invece, si trasforma in un mezzo che rischia di rinforzare e riprodurre dinamiche di criminalizzazione e securitizzazione.  FONTI Belhadj Mohamed, Leila. “La deportazione come infrastruttura: la digitalizzazione dei confini europei.” Tecnopolitica dell’Europa che si svuota. Podcast, March 3, 2026 Broeders, Dennis and James Hampshire. “Dreaming of Seamless Borders: ICTs and the Pre-Emptive Governance of Mobility in Europe.” Journal of Ethic and Migration Studies 39, No. 8 (2013): 1201-1205.  Celoria, Eleonora. “Gli accertamenti alle frontiere esterne e sul territorio: focus su Regolamento Screening. Cenni sul Regolamento Eurodac” (ciclo di formazione ASGI sul Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo) Chiusi, Fabio. La fortezza automatica. Se l’IA decide chi può varcare i confini. Bollati Boringhieri, 2025.  Consiglio dell’Unione europea. “Il Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo” European Network Against Racism (ENAR). Policy Briefing: Structural Racism in the New European Union Pact on Migration: A Devastating Blow to the Right to Asylum. 21 dicembre 2023. Ferri, Francesco. Una cassetta degli attrezzi al tempo del Patto UE. In: Melting Pot Europa [online]. 19 settembre 2026 [consultato il 19 settembre 2026]. Fritz, Pauline and Alyna Smith. Invisible Borders. Episode 2. “Hostile Politics.” Border Violence Monitoring Network. 43. min., 44 sec. January 14, 2026. Garelli, Elena. “I principi generali in materia di procedure d’asilo e l’esame della domanda – focus su Regolamento Procedure” (ciclo di formazione ASGI sul Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo) Parlamento europeo e Consiglio. Regolamento (UE) 2024/1348, art. 43(2). Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). PICUM Analysis of the Asylum Procedure Regulation and Return Border Procedure Regulation. New Migration Pact Series. Bruxelles: PICUM, dicembre 2024. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). «EU Pact on Migration and Asylum». PICUM Blog ProtectNotSurveil Coalition. Joint Statement – The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance. Pubblicato da Access Now, 10 aprile 2024. 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European Network Against Racism (ENAR), Policy Briefing: Structural Racism in the New European Union Pact on Migration: A Devastating Blow to the Right to Asylum; Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), «EU Pact on Migration and Asylum», PICUM Blog; Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), PICUM Analysis of the Asylum Procedure Regulation and Return Border Procedure Regulation, New Migration Pact Series (Bruxelles: PICUM, dicembre 2024); ProtectNotSurveil Coalition, Joint Statement – The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance, Access Now, 10 aprile 2024 ↩︎ 3. Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2024/1348, art. 43(2) ↩︎ 4. Ibid., art. 54(1) ↩︎ 5. PICUM, Analysis of the Asylum Procedure Regulation ↩︎ 6. Leila Belhadj Mohamed, “Return Hub: Cosa prevedono i nuovi regolamenti europei sui rimpatri,” Wired Italia, December 17, 2025; Pauline Fritz and Alyna Smith, Invisible Borders, episode 2, “Hostile Politics,” Border Violence Monitoring Network, 43. min., 44 sec. ↩︎ 7. Ursula von der Leyen, “Speech at the Schengen Forum”, European Commission, 30 November  2020 ↩︎ 8. Nancy Wonders, “Global Flows, Semi-permeable Borders and New Channels of Inequality,” in Borders Mobility and Technologies of Control, ed. Sharon Pickering and Leanne Weber (Springer, 2006), 73. ↩︎ 9. Dennis Broeders and James Hampshire, “Dreaming of Seamless Borders: ICTs and the PreEmptive Governance of Mobility in Europe,” Journal of Ethic and Migration Studies 39, no. 8 (2013): 1201-1205 ↩︎ 10. Niovi Vavoula, “The ‘Puzzle’ of EU Large-Scale Information Systems for Third-Country Nationals: Surveillance of Movement and Its Challenges for Privacy and Personal Data Protection,” European Law Review (2019) ↩︎ 11. Paul Trauttmansdorff and Ulrike Felt, “Experimentation and Collective Imagination: The Digital Transformation of the EU Border Regime,” Science, Technology, & Human Values 48, no. 3 (2022) ↩︎ 12. The #ProtectNotSurveil Coalition, “The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance,” PICUM (blog), April 11, 2024 ↩︎ 13.  #ProtectNotSurveil Coalition (Access Now, Equinox Initiative for Racial Justice, European Digital Rights (EDRi), Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Refugee Law Lab, AlgorithmWatch, Amnesty International, Border Violence Monitoring Network (BVMN), EuroMed Rights, European Center for Not-for-Profit Law (ECNL), European Network Against Racism (ENAR), Homo Digitalis, Privacy International, Statewatch, Dr Derya Ozkul, Dr. Jan Tobias Muehlberg, and Dr Niovi Vavoula), “The EU Migration Pact ↩︎
September 29, 2026
Progetto Melting Pot Europa