La Riforma della legge sulla caccia, un ulteriore attacco alla protezione degli animali selvatici
> La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
> tecnica.
> Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela
> l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle
> future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di
> tutela degli animali – Art. 9 della Costituzione Italiana
Il 23 giugno 2026 il Senato ha approvato il DDL “Modifiche alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” [1], attualmente all’esame della
Commissione Agricoltura della Camera. Rilanciamo un dossier pubblicato dalla
testata Giustiziainsieme, dedicata al confronto tra magistrati, avvocati,
studiosi del diritto e società civile, che analizza ciascun articolo del DDL
inserendolo nel quadro delle numerose modifiche normative approvate dall’attuale
maggioranza che introducono “agevolazioni e liberalizzazioni univocamente a
favore del mondo venatorio, quindi a discapito della protezione della fauna
selvatica“
Citiamo alcune modifiche introdotte dagli articoli del DDL: l’elevazione della
figura del cacciatore a tutore “della biodiversità e dell’ecosistema” e la
mortificazione del ruolo dell’ISPRA (Istituto superiore per la ricerca
ambientale, organo scientifico direttamente dipendente dal Ministero
dell’ambiente e della Sicurezza Energetica) i cui pareri sono equiparati a
quelli del Comitato tecnico‑faunistico‑venatorio nazionale, consesso nel quale
sono rappresentate anche le associazioni dei cacciatori.
Tra le modifiche emergono l’estensione del periodo di caccia, l’aumento delle
specie cacciabili, l’aumento del territorio destinato alla caccia, una
liberalizzazione della caccia con richiami vivi, l’uso dei visori notturni,
l’introduzione del termine “gestione” accanto a “protezione” della fauna
selvatica, la rimozione del lupo dall’elenco delle specie particolarmente
protette e molte altre. A dicembre 2025 la Commissione Europea ha già
preallertato il Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica italiano dei
rischi potenziali di infrazione delle direttive Europee Habitat e Uccelli,
derivanti da tali modifiche.
Ma il Disegno di legge deve essere respinto in blocco, perchè riguarda un
patrimonio naturale tutelato dalla nostra Costituzione, messo a rischio a
vantaggio esclusivo delle lobbies del mondo venatorio. (AMBM)
(immagine in apertura da Greenreport (articolo 30 giugno 2026 La riforma sulla
caccia apre ai visori notturni, vietata dalla Convenzione di Berna)
vedi Atto Camera: 2984 (S. 1552). – Senatori MALAN ed altri: “Modifiche alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”(approvata dal Senato) (2984)
Vai alla sezione con l’ite e i documenti SCARICA IL TESTO DEL DDL SCARICA IL
DOSSIER del Servizio Sudi del Parlamento
da Giustiziainsieme 10 settembre 2026
LA RIFORMA DELLA LEGGE SULLA CACCIA
Un ulteriore attacco alla protezione degli animali selvatici
di Davide Pistone
Il testo di Riforma della Legge 11 febbraio 1992 n.157 Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio è stato approvato
dal Senato a giugno 2026 ed è ora assegnato in sede referente alla Commissione
XIII Agricoltura della Camera
SOMMARIO
1. Introduzione–2. L. 157/1992: storia e modifiche pregresse–3. Analisi critica
della proposta di legge c. 2984 (già ddl 1552 al senato)–3.1. Nuove
attribuzioni–3.2. Declassamento del lupo–3.3. Richiami vivi–3.4. Foreste
demaniali e “caccia in spiaggia”–3.5. Abolizione della forma di caccia–3.6.
Strumenti per la caccia notturna–3.7. Nomadismo venatorio–3.8. Caccia a fini di
lucro–3.9. Aumento specie cacciabili, estensione stagione venatoria, incrinatura
del silenzio venatorio–3.10. Caccia su terreno innevato, divieto di disturbo
alla caccia–3.11. Ingresso cacciatori stranieri in Italia–3.12. Modifica
sanzioni penali: aumenti e nuova agevolazione–3.13. Impiego munizionamento con
piombo–4. Lettera di avvertimento della Commissione Europea
1. INTRODUZIONE
La proposta di legge n. 2984 rappresenta il quinto intervento di modifica della
legge quadro nazionale sulla caccia 157/1992 attuato durante l’attuale
legislatura e, nel solco delle precedenti modifiche, introduce una ulteriore
serie di agevolazioni e liberalizzazioni univocamente a favore del mondo
venatorio, quindi a discapito della protezione della fauna selvatica.
Le previste modifiche, ancora potenziali in quanto la proposta di legge è
attualmente all’esame della XIII commissione Agricoltura della Camera dopo
l’approvazione da parte del Senato, introdurrebbero novità sia di natura
culturale che tecnica
2. L. 157/1992: STORIA E MODIFICHE PREGRESSE
La legge 157/1992 introdusse fondamentali innovazioni per la protezione della
fauna, la quale assunse il rango di patrimonio indisponibile dello Stato,
evolvendo dal precedente status di res nullius. Da allora, tutta la fauna è
protetta per legge (tranne topi, talpe, arvicole, ora anche le nutrie) e la
caccia è una concessione, non un diritto, che lo Stato rilascia a determinati
cittadini, da attuarsi secondo precise regole, solo per alcune specie di animali
e in determinati periodi di tempo.
Si affermò il primato della protezione della fauna selvatica, la caccia alla
quale era ed è una eccezione.
Dal 1992 al 2022 la 157/1992 è rimasta praticamente immutata; nel corso
dell’attuale legislatura è già stata sottoposta a quattro interventi di modifica
da parte del Parlamento.
La prima modifica fu disposta dall’art.1, c. 448, l.197/2022 con l’introduzione
dell’articolo 19‑ter, rubricato Piano straordinario per la gestione e il
contenimento della fauna selvatica. Tramite il successivo Decreto 13 giugno 2023
del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fu avviato un piano
quinquennale di gestione e contenimento delle specie cosiddette nocive di
portata eccezionale, per libertà di azione, per luoghi, tempi e mezzi di
attuazione.
La seconda modifica fu introdotta dal decreto legge n. 63/2024 (Disposizioni
urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le
imprese di interesse strategico nazionale), convertito in l. 101/2024, con la
previsione della facoltà di uso dei dispositivi di puntamento per la visione
notturna per la caccia di selezione al cinghiale.
Adottando il malcostume di modificare leggi speciali a mezzo di leggi complesse
di interesse generale, il legislatore introdusse surrettiziamente la terza
modifica della l. 157/1992 mediante la legge di bilancio delle Stato 30 dicembre
2024 n. 20. Fu riformulato l’art. 18 c. 4, prevedendo che «Il termine di
impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data
della loro pubblicazione», dimezzando quindi il periodo a disposizione delle
associazioni ambientaliste per presentare ricorsi al TAR contro i calendari
venatori regionali. Lo scopo è palesemente ostruzionistico, stante la difficoltà
di raccogliere la documentazione necessaria e presentare il ricorso in breve
tempo. Inoltre, fu aggiunta la previsione che «Qualora la domanda cautelare sia
accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito,
l’attività venatoria è consentita […] e riacquistano efficacia i limiti di
prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo
calendario venatorio legittimamente applicato», al fine di consentire comunque
l’avvio della stagione venatoria nei tempi previsti pur in caso di accoglimento
di sospensiva.
La quarta modifica fu disposta dall’art. 15 c. 1 l. 131/2025 Disposizioni per il
riconoscimento e la promozione delle zone montane ed intervenne (appena pochi
giorni prima dell’apertura della stagione venatoria) riformulando l’art. 21 c.3
della l. 157/1992 e annullando gli effetti della sentenza del TAR della
Lombardia n. 1516 del 2 maggio 2025, che imponeva alla Regione l’attuazione del
divieto di caccia ad una distanza inferiore ai 1000 metri dai 475 valichi
montani interessati dalle rotte migratorie degli uccelli, come previsto dal
previgente art. 21 c. 3. Con una astrusa riformulazione del concetto di valico
montano e la previsione di instaurazione di ZPS – zone di protezione speciale –
il divieto di caccia fu ridotto ad applicarsi a soli 23 valichi.
3. ANALISI CRITICA DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2984 (GIÀ DDL 1552 AL SENATO)
Tra le modifiche di carattere culturale emergono l’elevazione della figura del
cacciatore a tutore “della biodiversità e dell’ecosistema” e la mortificazione
del ruolo dell’ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale, organo
scientifico direttamente dipendente dal Ministero dell’ambiente e della
Sicurezza Energetica) i cui pareri sono equiparati a quelli del Comitato
tecnico‑faunistico‑venatorio nazionale, consesso nel quale sono rappresentate
anche le associazioni dei cacciatori.
Tra le modifiche materiali emergono l’estensione del periodo di caccia,
l’aumento delle specie cacciabili, l’aumento del territorio destinato alla
caccia, una liberalizzazione della caccia con richiami vivi, l’uso dei visori
notturni.
Analizziamo nel dettaglio le proposte di modifica più rilevanti, commentandole
al presente benché sarebbero effettive solo in caso di approvazione della
proposta di legge.
3.1. NUOVE ATTRIBUZIONI
L’art. 1 della proposta di legge modifica la rubrica della l. 157/1992
introducendovi il termine “gestione” (diventa “Norme per la gestione e per la
protezione della fauna selvatica omeoterma nonché e per il prelievo venatorio”).
L’aggiunta del termine gestione esprime la volontà dello Stato di anteporre
l’intervento di regolazione delle popolazioni di animali selvatici alla
protezione delle stesse, da attuarsi mediante l’attività venatoria e di
controllo della fauna selvatica.
Specifichiamo che, nel gergo venatorio, termini apparentemente neutri quali
gestione, controllo, prelievo, contenimento indicano sempre interventi di
uccisione di animali (in via esclusiva o di fatto).
L’art. 2 della proposta di legge modifica l’art. 1 l. 157/1992 aggiungendo
il rispetto delle tradizioni quale condizione vincolante per Stato e Regioni
nell’opera di conservazione delle specie di uccelli, compito attribuitogli dalla
stessa legge.
La ratio di questa modifica si spiega, ad esempio, con la volontà di tutelare la
cattura di uccelli a fini di utilizzo come richiami vivi, che costituisce una
tradizione radicata in alcune regioni italiane, la quale palesemente contrasta
con la tutela degli uccelli selvatici, benché prevista dalla l. 157/1992.
Il medesimo articolo attribuisce all’attività venatoria, ex novo, la funzione
concorrente di “tutela della biodiversità e dell’ecosistema”. Questa
attribuzione di merito rappresenta la consacrazione del cacciatore ad attore
necessario per la regolazione degli equilibri naturali, e realizza l’obiettivo
perseguito lungamente dal mondo venatorio della elevazione sociale e culturale
della caccia (in plastico contrasto con il suo concreto svolgimento, finalizzato
all’uccisione di animali selvatici).
Si evidenzia inoltre che la l’approccio del cacciatore è radicalmente
differente, se non addirittura opposto, a quello del regolatore biologico.
Confrontando il prelievo di ungulati (cervi, caprioli, cinghiali) attuato dal
cacciatore con quello attuato dal suo concorrente naturale per eccellenza, il
lupo, si rileva che quest’ultimo caccia le prede che può catturare col minore
dispendio di energie, quindi animali giovanissimi ed inesperti oppure anziani,
malati, deboli e lenti. Il cacciatore predilige invece l’abbattimento di animali
sani e adulti, che forniscano carne in quantità ed un bel palco (le corna),
predilezione svelata anche dal lessico venatorio nel quale il palco è
comunemente denominato trofeo. Per l’abbattimento di un cervo coronato (così è
detto il capo con il palco più ampio e ramificato), l’esborso economico
addizionale che il cacciatore deve versare può arrivare a quattrocento euro.
Sotto questa luce, pare arduo attribuire al cacciatore la funzione di tutore
della biodiversità.
3.2. DECLASSAMENTO DEL LUPO
L’art. 3 proposta di legge modifica l’art. 2 della l. 157/1992 rimuovendo il
lupo dall’elenco delle specie particolarmente protette, con suo declassamento a
specie protetta a livello ordinario come le generalità della fauna selvatica.
Tale declassamento non è un atto dovuto in seguito al declassamento avvenuto a
livello europeo, che lo ha reso potenzialmente oggetto di piani di controllo
(dunque non di caccia). Il nuovo status europeo era, infatti, già stato recepito
a settembre 2025 con la citata l.131/2025, senza alcun conflitto con la l.
157/92, di cui quindi nessuna modifica si rendeva necessaria.
Lo scopo del declassamento palesa semplicemente la volontà di ridurre la
sanzione penale prevista per l’abbattimento del lupo, più severa nel caso di
abbattimento di specie particolarmente protetta: di fatto un favore al
bracconaggio.
3.3. RICHIAMI VIVI
Con gli artt. 4 e 5, la proposta di legge introduce alcune tra le modifiche di
maggiore gravità, benché interessino solo le Regioni in cui la caccia con
richiami vivi è consentita dalle rispettive leggi regionali (Lombardia e Veneto
in primis), ossia una liberalizzazione della caccia con richiami vivi e delle
attività ad essa connesse. Le modifiche previste vanno nella direzione di
consentire la riapertura degli impianti di cattura di uccelli selvatici da
richiamo (i roccoli), aumentano da quaranta a settanta il numero di uccelli da
richiamo provenienti da cattura detenibili dal singolo cacciatore, consentono la
detenzione di un numero illimitato di uccelli da richiamo provenienti da
allevamento.
Si favorisce una delle forme di caccia più crudeli a causa delle sofferenze
imposte agli uccelli da richiamo stessi. Essi sono infatti detenuti in una
gabbia di dimensioni pari ad un foglio A4 circa e il loro ciclo biologico è
artificiosamente alterato mediante la pratica della “chiusa”, consistente nel
mantenerli in oscurità per lungo periodo affinché credano, in autunno quando
sono esposti nuovamente alla luce, di essere nella stagione primaverile e quindi
cantino per richiamare i co‑specifici, che i cacciatori abbattono.
3.4. FORESTE DEMANIALI E “CACCIA IN SPIAGGIA”
L’ art. 6 della proposta di legge modifica l’art. 10 della l. 157/1992, che
regola i piani faunistico venatori, ossia lo strumento utilizzato dalle regioni
anche per la suddivisione del territorio in zone di protezione e zone destinate
all’attività venatoria. La novità di maggior rilievo è l’inclusione nel
territorio destinato alla caccia de «le aree e i territori del demanio forestale
dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere». In tali aree la
caccia è attualmente interdetta, pertanto la modifica di legge aumenta il
territorio venabile a scapito delle zone di protezione della fauna selvatica.
Per comprendere poi uno dei temi che hanno suscitato maggior clamore
nell’opinione pubblica, ossia la facoltà di caccia “in spiaggia”, vale la pena
di ripercorrere le differenti formulazioni di questo articolo, giungendo ad una
conclusione inattesa. Nella formulazione originaria il ddl specificava che nel
territorio soggetto a programmazione venatoria «è escluso […] e non è soggetto
alla programmazione il demanio marittimo». Tale previsione di modifica fu
presumibilmente introdotta senza consapevolezza degli effetti generati, in
quanto avrebbe sottratto al territorio venabile il demanio marittimo, sul quale
non vige attualmente alcun divieto di caccia e, certamente, non lo si intendeva
introdurre.
Le commissioni riunite 8a e 9a del Senato hanno infatti successivamente
licenziato il testo del ddl stralciando il maldestro riferimento al demanio
marittimo, generando così l’erronea convinzione che si volesse introdurre ex
novo la facoltà di cacciare “in spiaggia”, facoltà che, appunto, attualmente non
è specificamente vietata.
La chiave di lettura è nella definizione di demanio marittimo, il quale include
sia le spiagge attrezzate per il turismo, sulle quali vige il divieto di caccia
in forza di criteri generali (ad esempio la loro inclusione nei centri abitati
oppure l’impossibilità di cacciare su di esse rispettando le prescritte distanze
minime da case e strade), sia le aree costiere comprendenti anche ad esempio le
barene e le valli lagunari zone nelle quali la caccia è tuttora consentita e
praticata.
3.5. ABOLIZIONE DELLA FORMA DI CACCIA
Con l’art. 7 della proposta di legge n. 2984 il legislatore interviene
eliminando la scelta dell’opzione di caccia praticabile. Attualmente l’art.12
c.5 l. 157/1992 impone al cacciatore la scelta tra la caccia da appostamento
fisso (inteso capanno, di norma praticata coi richiami vivi) oppure la caccia
vagante (cioè alla ricerca degli animali). Il risultato è una maggiore mobilità
dei cacciatori e quindi un aumento della pressione venatoria sulla fauna
selvatica. Questa scelta interessa le regioni nelle quali la caccia da
appostamento è praticata. La scelta di una forma di caccia costituisce di fatto
una limitazione che si intende eliminare, nel solco di una riforma che intende
rispondere favorevolmente alle istanze dei cacciatori.
3.6. STRUMENTI PER LA CACCIA NOTTURNA
Con l’art. 8 la proposta di legge interviene su uno dei temi più delicati in
tema di caccia, ossia i mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria. Si
modifica l’ art. 13 della l. 157/1992 al fine di consentire l’impiego «Nella
caccia di selezione agli ungulati, ad eccezione delle specie indicate
dall’allegato V alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 [ndr:
camoscio], […] l’uso di strumenti ottici e optoelettronici». Con tale
definizione si indicano i dispositivi di puntamento dotati di visori notturni.
Va rilevato che il decreto‑legge 15 maggio 2024 n. 63, citato, già introduceva
tale facoltà limitatamente alla caccia al cinghiale; la presente modifica
estende l’impiego anche alle le specie cervo, capriolo, daino, muflone.
Poiché la caccia agli ungulati è consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora
dopo il tramonto, in condizioni di luce ancora idonee alla visione, non è chiara
la ratio di tale concessione. È evidente però il rischio che tali visori siano
utilizzati per la caccia notturna in violazione di legge, ma con la sostanziale
differenza che il cacciatore vìola solo una norma amministrativa e non l’attuale
norma penale di impiego di mezzi di caccia non consentiti: quasi una indulgenza
verso il bracconaggio.
3.7. NOMADISMO VENATORIO
L’art. 9 della proposta di legge modifica l’art.14 l.157/1992 aumentando la
dimensione degli ambiti territoriali di caccia da sub‑provinciali ad anche
provinciali, permettendo quindi al cacciatore, che per cacciare deve iscriversi
ad un ambito della propria regione, una maggiore mobilità territoriale. Questa
modifica intacca uno degli aspetti maggiormente innovativi introdotti dalla
l.157/1992, ossia il principio per cui il nomadismo venatorio debba essere
contenuto per evitare l’eccesso di prelievo venatorio. Si era perseguito tale
obiettivo creando un conflitto di interesse in capo al cacciatore stesso,
inducendolo a conservare una adeguata presenza di animali selvatici sul
territorio sul quale è limitato a cacciare, per poter continuare a cacciare
negli anni successivi. L’incentivo a cacciare con lungimiranza è così
indebolito.
3.8. CACCIA A FINI DI LUCRO
La modifica dell’art.16 della l. 157/1992 attuata dall’art. 10 della proposta di
legge completa definitivamente la trasformazione delle Aziende Faunistico
Venatorie in enti a scopo di lucro. La gravità della modifica consiste nella
natura stessa delle A.F.V.: sono istituite in zone di pregio e si caccia fauna
selvatica, a differenza della Aziende Agri‑Turistico‑Venatorie nelle quali si
caccia fauna allevata ed immessa “pronta caccia”, cioè acquistata dal cacciatore
e liberata poche ore prima di essere cercata ed abbattuta. La fauna selvatica,
patrimonio indisponibile dello Stato, diventa così merce a disposizione di
interessi economici privati con gravi rischi per la sua conservazione.
3.9. AUMENTO SPECIE CACCIABILI, ESTENSIONE STAGIONE VENATORIA, INCRINATURA DEL
SILENZIO VENATORIO
La modifica all’art. 18 della l. 157/1992 attuata dall’art. 11 della pld
comporta una serie di novità di particolarmente elevato disvalore. Nello
specifico consistono in: aumento delle specie cacciabili (oca selvatica e
piccione di città), estensione della stagione di caccia oltre la prima decade di
febbraio, mortificazione del valore dei pareri espressi dall’istituto nazionale
per la fauna selvatica – INFS – (affiancati, con pari dignità, ai pareri
espressi dal comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, entità nella quale
sono rappresentati anche i cacciatori), indebolimento del silenzio venatorio
(ossia il divieto assoluto di caccia il martedì ed il venerdì).
Il tema silenzio venatorio è particolarmente capzioso. La modifica comporta la
facoltà di effettuare il recupero di fauna abbattuta o ferita anche nei giorni
di silenzio, previa comunicazione alle autorità. Nel caso di fauna ferita la
ricerca può essere effettuata con i mezzi di caccia al seguito, previa
autorizzazione, per procedere all’abbattimento.
È palese il rischio di abuso di tale facoltà, potendosi facilmente dissimulare
una azione di caccia, posta in essere nei giorni di silenzio venatorio, con una
azione di recupero di fauna dichiarata ferita nei giorni precedenti.
3.10. CACCIA SU TERRENO INNEVATO, DIVIETO DI DISTURBO ALLA CACCIA
Con l’art.15 la proposta di legge introduce una modifica e un nuovo divieto
all’art. 21 l. 157/1992. La modifica consiste nell’estensione della facoltà di
caccia su terreni innevati anche “per la braccata al cinghiale”, facoltà
attualmente consentita per la caccia di selezione agli ungulati e nella zona
Alpi. La novità concreta è che potrà essere attuata anche in pianura in ambito
di caccia programmata (termine indicante la caccia comunemente intesa, non di
selezione). La caccia su neve comporta un eccezionale danno per la fauna
selvatica, sia per la facilità di individuazione degli animali stessi, costretti
a lasciare tracce evidenti sul terreno che li rende facilmente rintracciabili,
sia per l’ulteriore stress creato a tutta la fauna anche non obiettivo di
caccia, già in forte sofferenza per la scarsità di cibo disponibile.
Il nuovo divieto riguarda invece i cittadini comuni, che potranno essere
sanzionati in via amministrativa qualora attuino azioni per «impedire,
ostacolare o rallentare le attività di controllo […] e l’attività venatoria». È
palese la volontà del legislatore di limitare il diritto di manifestazione e
protesta contro le azioni di caccia, permettendo inoltre ampi margini di
discrezionalità ove l’integrazione della violazione possa realizzarsi anche a
seguito del semplice rallentamento dell’attività del cacciatore, e potendo
rientrare in tale circostanza anche un semplice diverbio.
3.11. INGRESSO CACCIATORI STRANIERI IN ITALIA
L’art.16 della proposta di legge introduce l’equipollenza alle licenze italiane
delle licenze di caccia rilasciate dagli Stati dell’Unione europea o del suo
spazio economico, permettendo quindi l’esercizio venatorio in Italia ai
cacciatori esteri senza particolari adempimenti. Il legislatore intende forse
sopperire alla diminuzione del numero di cacciatori italiani in atto da decenni,
ma probabilmente è finalizzata a fornire nuovi potenziali clienti alle aziende
venatorie, ricordando che, in parallelo, la proposta di legge estende la facoltà
delle Faunistico‑venatorie di costituirsi a scopo di lucro.
3.12. MODIFICA SANZIONI PENALI: AUMENTI E NUOVA AGEVOLAZIONE
L’art.18 della proposta di legge modifica l’art. 30 l. 157/1992, che novella le
sanzioni penali per i reati venatori i quali, per inciso, sono tutti
contravvenzionali. Le modifiche riguardano l’aumento delle ammende rispetto agli
importi risalenti al 1992, attualizzandone l’importo e talvolta superandolo, ma
anche la sostituzione della lettera “e” con la lettera “o” all’art. 18 c. 1e,
che prescrive la sanzione per chi esercita la caccia nei parchi e nelle zone di
protezione.
La nuova formulazione diventa «l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 900
a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali […]», consentendo
quindi la possibilità di oblazione per uno dei reati più gravi e frequenti in
materia venatoria (ex art. 162 bis c.p.). Si intuisce la volontà di consentire
l’estinzione del reato dietro pagamento di una somma di denaro, anche al fine di
salvaguardare il mantenimento del porto di fucile ad uso caccia nonostante la
commissione di un reato venatorio.
3.13. IMPIEGO MUNIZIONAMENTO CON PIOMBO
Terminiamo la disamina commentando gli artt. 19 e 20 della proposta di legge,
notevoli soprattutto per la sfrontata caparbietà nel cercare di eludere, in
pratica, il divieto di impiego di munizioni contenente piombo nelle zone umide,
prescritto dal regolamento europeo 18 dicembre 2006 n.1907/2006, noto con il
termine REACH.
Mediante abrogazione dei c. 1‑ter e c. 1‑quinques dell’art. 31 l. 157/1992,
relativo alle sanzioni per le violazioni amministrative in materia di caccia, si
abroga la classificazione di zona umida, già artatamente elaborata in modo tale
da renderla scarsamente applicabile, e si modifica l’art. 13 c. 1-ter del
decreto‑legge 16 settembre 2024, n. 131 prescrivendo che «La cartografia e le
relative tabelle [delle zone umide, ndr] sono elaborate conformemente ai
princìpi e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 […] hanno
valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici ».
È lecito domandarsi come l’accertamento di una violazione di legge possa essere
effettuato sulla base di cartografia avente valore indicativo e non esaustivo. È
di tutta evidenza che tale formulazione rappresenti l’ennesimo espediente per
eludere il divieto di munizionamento al piombo nelle zone umide. La ragione
sottostante è il maggior costo del munizionamento in leghe metalliche
alternative, che il mondo venatorio non vuole sostenere, nonostante l’elevata
tossicità del piombo risulti letale per gli uccelli acquatici, i quali
ingeriscono involontariamente i pallini dispersi dai cacciatori nei fondali
delle zone umide durante la ricerca di piccoli invertebrati di cui si nutrono.
4. LETTERA DI AVVERTIMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
A dicembre 2025 la Commissione Europea, tramite la propria Direzione generale
ambiente, preallertava il Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica
italiano dei rischi potenziali di infrazione delle direttive Europee Habitat e
Uccelli, derivanti dalle modifiche previste dal ddl n. 1552 in merito all’
estensione della stagione venatoria nelle aziende agri‑turistico‑venatorie,
all’eliminazione del termine del 10 febbraio per la chiusura della stagione
venatoria, all’uso dei visori notturni per la caccia agli ungulati, alla cattura
di uccelli selvatici da impiegare come richiamo vivi.
Solo l’osservazione relativa all’uso dei visori notturni è stata parzialmente
recepita escludendo il camoscio dalle specie cacciabili con questi dispositivi.
Permane comunque il rischio di violazione perché l’uso dei visori è vietato, in
generale, anche dalla Convenzione di Berna, recepita dall’Unione Europea.
Quindi, se la riforma della legge 157/1992 fosse definitivamente approvata senza
correzioni, l’Italia sarebbe esposta a nuove procedure di infrazione da parte
dell’Unione Europea.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
vedi anche In Senato il DDL che consegna ai cacciatori il destino della fauna
selvatica, in contrasto con la Costituzione 19 giugno 2026
Per osservazioni e precisazioni sulla pubblicazione dell’articolo di
Giustiziainsieme scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
[1] con 80 voti favorevoli, 56contrari, 2 astenuti (votanti 138, presenti 139).