Ricordando Alan Kurdi: mai più!
Nel Mar Mediterraneo, il soccorso in mare è stato trasformato in terreno
indecente di scontro costituzionale, tecnico e morale. Da un lato, la forza del
potere politico, spesso cieca e brutale che si esprime attraverso decreti e
sanzioni; dall’altro il senso naturale di umanità che resiste ricorrendo al
diritto nazionale e internazionale ed è incarnato sia dalle navi della società
civile impegnate nel soccorso in mare, sia dalle aule dei tribunali.
Una situazione di continua crisi umanitaria che ciclicamente si scontra con la
memoria delle nostre più grandi tragedie collettive, riproponendo la ricorrenza
di strazianti simbologie. Come oggi, 2 settembre, ci riporta al piccolo Alan
Kurdi, il bimbo siriano il cui corpo con la Sua maglietta rossa fu trovato senza
vita, ma come “addormentato”, su una spiaggia di Budrum 11 anni fa. È Alan
l’immagine inconsapevole di una coscienza globale che aveva promesso “mai più”.
La tragedia della morte è nel tradimento degli Stati e dell’Italia in primo
luogo che gli volgono le spalle denunciando di fatto i patti internazionali
solennemente sottoscritti e rinnegando i principi etici che fondano la stessa
legittimità civile dello Stato.
La criminale strategia ministeriale di assegnare porti di sbarco distanti
centinaia di miglia dall’area delle operazioni, applicando poi sistematici fermi
amministrativi, dimostra quanto sia forte la tensione che muove il decisore
politico verso una bestialità senza natura. Una deriva quella dei porti distanti
che interferisce con la naturale esigenza di rapidità delle operazioni di
soccorso e di emergenza in genere, in ambiente ostile, producendo una gravissima
aberrazione sul piano della sicurezza della navigazione: l’allontanamento coatto
integra infatti una metodica violazione, istituzionalizzata del dovere di
protezione dei soggetti vulnerabili, configurando una palese violazione della
legalità internazionale compiuta per ordine diretto delle istituzioni.
Assegnando porti remoti e costringendo le navi samaritane a giorni di inutile
navigazione, l’amministrazione compie una forzatura indebita, poiché con quegli
atti trasforma d’imperio un’imbarcazione che ha effettuato un soccorso urgente —
e che si trova quindi sovraccarica rispetto a strutture e dotazioni d’emergenza
— in una nave da trasporto passeggeri. Questi ordini calpestano deliberatamente
la Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea), il pilastro mondiale della
salvaguardia della vita in mare, che impone requisiti strutturali e logistici
severissimi per il trasporto di passeggeri. Obbligare una nave, quale che sia,
che ha operato un soccorso a decine di persone bisognose di accertamenti e cure,
a viaggiare per centinaia di miglia in condizioni di sovraffollamento forzato
significa violare i diritti umani ma anche la SOLAS. Lo Stato si rende
responsabile di un illecito e, potenzialmente, di un attentato alla sicurezza
dei trasporti se si tiene conto della sistematicità di queste violazioni, poiché
crea situazioni indebite di rischio marittimo e sanitario concreto, esponendo
naufraghi ed equipaggio a pericoli che avrebbe il dovere primario di prevenire.
La politica è tale solo se agisce in generale e in astratto, definendo la
cornice delle regole di una comunità. Quando invece interviene o si accanisce
sul singolo caso specifico, abdica alla sua natura e degrada in amministrazione.
Questo abuso tradisce la funzione più alta delle istituzioni, piegando
l’apparato pubblico a fini di mera propaganda contingente.
Ecco perché è necessario che la magistratura sia sempre autonoma ed
indipendente.
Il dovere di salvare la vita umana in mare non è un’astrazione malleabile, né
un’imposizione esclusivamente esterna, ma un pilastro del diritto che trova il
suo vertice assoluto nella Costituzione italiana. L’articolo 10 della nostra
Carta fondamentale impone il rispetto del diritto internazionale generale,
conferendo alle convenzioni sul soccorso e sulla sicurezza (come Amburgo, UNCLOS
e SOLAS) un rango nettamente superiore rispetto a qualsiasi decreto ministeriale
o legge ordinaria. Questo principio costituzionale si traduce, nel diritto
interno, nelle norme tassative del Codice della Navigazione: gli articoli 489 e
490 impongono al comandante il dovere giuridico di prestare assistenza. Lo Stato
esige questo comportamento sotto minaccia di severe sanzioni penali: l’articolo
1158 dello stesso codice punisce l’omissione di soccorso con la reclusione fino
a otto anni se la condotta provoca la morte delle persone in pericolo.
Il paradosso del tradimento istituzionale giunge al culmine quando le circolari
burocratiche pretendono di capovolgere la gerarchia delle fonti. Ed allora
bisogna arrivare alle aule di giustizia dove questo corto circuito viene
puntualmente risolto. Di fronte al fatto specifico, in base alla semplice
gerarchia delle fonti i provvedimenti del governo sfumano nel nulla di cui sono
fatti. Ma intanto hanno prodotto morte e sofferenza.
La giurisprudenza annulla i fermi amministrativi alle ONG, riconoscendo lo stato
di necessità che consiste nel dovere di salvare chi rischia di morire e condurlo
rapidamente nel porto sicuro più vicino. Finché il potere ordinerà violazioni
flagranti dei trattati di sicurezza come la SOLAS, ostacolando la necessaria
celerità dei soccorsi in ambienti per natura ostili e tradendo la parola data
nei consessi mondiali, i tribunali rimarranno l’ultimo presidio per ricordare
che la forza dell’autorità non può sovrascrivere le leggi dello Stato e il
valore supremo della vita umana. L’auspicio più profondo è che quel grido
d’allarme, quel “Mai più” pronunciato di fronte alla spiaggia della tragedia,
smetta di essere una emozione e si radichi finalmente e profondamente nella
coscienza collettiva, trasformandosi in una difesa inflessibile e quotidiana
della dignità umana.
Gregorio De Falco