Tag - sicilia - lampedusa

Il nuovo Patto migrazione e asilo: controlli sanitari o securitari?
INTRODUZIONE: METODOLOGIA E OBIETTIVI DEL SOPRALLUOGO Il presente articolo riporta quanto emerso durante il sopralluogo giuridico in Sicilia e Calabria, svolto nell’ambito della XI edizione della “Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione internazionale, tutela delle vittime di tratta e sfruttamento di esseri umani e accoglienza di minori stranieri non accompagnati”, organizzata da Spazi Circolari e ASGI 1.  Il sopralluogo è stato condotto dal 10 al 14 giugno 2026 in coincidenza con l’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, con l’obiettivo di approfondire l’attuazione delle nuove normative e di verificarne la concreta implementazione nelle strutture di frontiera del Sud Italia, in particolare relativamente all’emersione della vulnerabilità nelle fasi di screening e nelle procedure accelerate di frontiera. L’attività di monitoraggio è stata condotta a Crotone, Palermo, Agrigento, Pozzallo e Lampedusa, territori caratterizzati dalla presenza di porti di sbarco, hotspot, CAS, CPR, e dalla sperimentazione di procedure accelerate di frontiera, e di progetti pilota di implementazione del Patto. L’accesso alle strutture, richiesto alle prefetture, è stato tuttavia negato e rinviato in forma ipotetica ai mesi successivi, con la motivazione della riorganizzazione in vista dell’entrata in vigore del Patto, facendo emergere sin da subito segnali di impreparazione e, al contempo, la volontà di non renderla visibile. È opportuno premettere che le Standard Operating Procedures (SOP 2) sono state pubblicate soltanto nella serata dell’11 giugno, mentre il decreto-legge n. 100/2026, recante le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento italiano ai regolamenti del Patto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella serata del 12 giugno. Di conseguenza, le osservazioni e le valutazioni riportate nel presente monitoraggio riflettono lo stato di preparazione e le prassi effettivamente riscontrate sul campo, senza poter tenere conto delle disposizioni successivamente introdotte. Scarica il report completo COINVOLGIMENTO DI SOCIETÀ CIVILE E TERZO SETTORE NELL’EMERSIONE DELLE VULNERABILITÀ Ph. Pietro Scagliotti – Gruppo di lavoro di Agrigento durante il sopralluogo presso il porto di Porto Empedocle. Durante il monitoraggio è stata dedicata particolare attenzione al coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle associazioni nell’emersione delle vulnerabilità. Tale aspetto assume particolare rilievo perché le SOP attribuiscono agli attori della società civile un ruolo centrale in questa fase, prevedendo l’adozione di strumenti unici per la raccolta dei dati relativi alle visite sanitarie e alle vulnerabilità, nonché l’istituzione di un meccanismo unico di referral volto a garantire la presa in carico delle persone vulnerabili e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti. Sebbene l’accertamento della vulnerabilità non comporti più automaticamente l’esclusione dalla procedura accelerata, esso resta infatti determinante per individuare le esigenze di garanzie procedurali e di accoglienza, incidendo trasversalmente sull’intero percorso della persona. Nonostante la centralità di tali procedure e la particolare delicatezza delle attività di emersione delle vulnerabilità, le organizzazioni del terzo settore e gli enti del sistema antitratta intervistati hanno restituito un quadro critico. I soggetti coinvolti nei tavoli di confronto organizzati dalla Prefettura – tra cui Medici Senza Frontiere, Proxima, Progetto Incipit, Progetto Maddalena, Fondazione San Giovanni Battista e Caritas – hanno riferito che le informazioni sull’attuazione del Patto sono rimaste marginali e che non sono state fornite indicazioni operative chiare né un’adeguata formazione sulle nuove procedure. È inoltre diffusa la percezione che il loro coinvolgimento abbia carattere prevalentemente formale e strumentale, poiché la loro presenza nei luoghi in cui si svolgono gli sbarchi, lo screening e le procedure di frontiera è limitata e discontinua. Medici Senza Frontiere, ad esempio, è presente una sola volta a settimana presso Villa Sikania e nei CAS di Licata in provincia di Agrigento. Si ha l’impressione che il Patto ambisca al controllo delle procedure da parte degli apparati di pubblica sicurezza in ogni fase, mitigando questa impostazione con il coinvolgimento del terzo settore. Non è un caso che il Tavolo Tecnico Nazionale sulle Vulnerabilità, richiamato dalle SOP quale organismo incaricato della definizione delle procedure, comprenda, oltre ai soggetti sanitari competenti, anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Frontex e il Comando Generale della Guardia di Finanza. Una composizione che evidenzia la forte presenza di soggetti deputati al controllo delle frontiere e alla sicurezza in un ambito che dovrebbe essere prioritariamente orientato all’individuazione e alla presa in carico delle vulnerabilità.  In sintesi, al momento del sopralluogo il livello di preparazione e di effettiva inclusione degli enti appare limitato e prevalentemente formale, subordinato alle esigenze securitarie. Il meccanismo unico di referral predisposto non è invece ancora stato testato e non è possibile per il momento valutarne l’efficacia. Alla luce della compressione dei tempi che caratterizza le nuove procedure, appare lecito chiedersi se vi saranno realmente il tempo, gli strumenti e il coordinamento necessari per garantire una presa in carico tempestiva ed effettiva delle persone vulnerabili, o se il referral rischierà di rimanere un dispositivo prevalentemente formale, incapace di assicurare le tutele che dichiara di perseguire. INADEGUATEZZA STRUTTURALE DEL MECCANISMO DI EMERSIONE DELLE VULNERABILITÀ PSICO-SANITARIA  Da tutto il personale sanitario intervistato è emersa una preoccupazione per l’applicazione del meccanismo di emersione della vulnerabilità, ritenuto inadeguato per tempi, spazi, attrezzature e personale. Le SOP prevedono, nella fase 1 (sbarco), un triage e una raccolta preliminare delle informazioni sanitarie affidati all’USMAF 3, salvo a Crotone, dove tali attività sono svolte da medici di medicina generale con il supporto della Croce Rossa. L’USMAF precisa che questa fase è finalizzata principalmente all’individuazione di malattie infettive, a tutela della salute pubblica, più che all’accertamento delle vulnerabilità individuali. Le indicazioni prevedono una visita di circa dieci minuti per persona, una tempistica che gli operatori giudicano insufficiente per raccogliere le informazioni di base (dati anagrafici, peso, altezza, pressione arteriosa e temperatura). Sono emerse criticità organizzative nella fase preparatoria all’entrata in vigore del Patto. A Lampedusa si era inizialmente tentato di effettuare la valutazione della vulnerabilità direttamente allo sbarco con il coinvolgimento dei medici USMAF, ma tale soluzione si è rivelata incompatibile con le tempistiche e la natura emergenziale delle operazioni. Si è quindi deciso di limitarsi al triage, rinviando la valutazione ai medici della Croce Rossa operanti nell’hotspot. Un operatore ha riferito che, nella fase pilota, sono stati dedicati 20-25 minuti per persona solo grazie a un impiego straordinario di personale, ritenuto non sostenibile nella gestione ordinaria degli sbarchi. Per la seconda visita, le SOP attribuiscono i controlli di salute (fase 11) alla Croce Rossa e la valutazione preliminare delle vulnerabilità (fase 12) all’EUAA 4 oppure, in sua assenza, all’OIM o a personale di polizia formato 5. La circolare del 9 giugno 2026 prevede che gli accertamenti possano svolgersi, ove possibile, in locali messi a disposizione dalle autorità di pubblica sicurezza 6. Ciò solleva dubbi sull’idoneità degli spazi per valutazioni sanitarie e psico-sociali. Le organizzazioni intervistate riferiscono che i locali individuati dalla Polizia nell’area di Agrigento non consentono l’installazione di letti o di lavandini, compromettendo l’efficacia delle visite e il rispetto delle condizioni igieniche minime. Inoltre, lo svolgimento delle valutazioni in ambienti riconducibili alle forze di polizia può incidere sulla riservatezza, sulla qualità dell’ascolto e sulla libertà di riferire la propria esperienza. Anche la seconda fase presenta criticità nei tempi. Le SOP prevedono che l’intera procedura di screening, compresa la compilazione del modulo consuntivo, si concluda entro sette giorni, un termine ritenuto insufficiente per un’adeguata valutazione bio-medica e soprattutto psico-sociale. Nell’area di Agrigento sono state inoltre segnalate difficoltà legate all’organizzazione dei servizi sanitari e all’assenza di strumenti idonei ad assicurare gli accertamenti previsti dal Regolamento Screening. È stato riferito che il presidio ospedaliero cittadino non dispone di un reparto di malattie infettive e che i campioni biologici devono essere inviati a Palermo, con inevitabili ritardi. Sul piano del personale, è stata evidenziata l’assenza di figure dedicate all’individuazione delle vulnerabilità psicologiche, psichiatriche e sociali.  PH: Maria Rocco – L’hotspot di Pozzallo durante il sopralluogo giuridico. A Pozzallo, dopo la cessazione dell’accordo tra Prefettura e MEDU, non è stato previsto alcun supporto psicologico o psichiatrico per le persone presenti nell’hotspot. La normativa, inoltre, non individua con precisione le professionalità sanitarie coinvolte nella valutazione delle vulnerabilità né le specializzazioni richieste per i diversi accertamenti. Il rischio è che il medico incaricato sia chiamato a formulare valutazioni eccedenti il proprio ambito di competenza, in assenza del contributo multidisciplinare. Analoga situazione emerge a Lampedusa, dove i medici della Croce Rossa segnalano criticità legate ai tempi della procedura, alla carenza di personale e all’assenza di professionisti della salute mentale, mentre i colloqui per la valutazione delle vulnerabilità si aggiungono all’ordinaria attività ambulatoriale. In tutti i territori monitorati è stata rilevata una carenza di mediazione linguistico-culturale. Sebbene le SOP prevedano la presenza del mediatore durante le visite mediche e nella valutazione delle vulnerabilità, essa è configurata come eventuale e, nei territori oggetto del monitoraggio, non è stato riscontrato il coinvolgimento di enti specializzati. Tale criticità assume particolare rilievo nell’ultima fase della procedura, che prevede la verifica delle informazioni raccolte con la persona sottoposta a screening e la consegna del modulo consuntivo. Alla luce delle tempistiche previste e dell’insufficiente supporto linguistico-culturale, questo passaggio appare esposto al rischio di essere compresso, con possibili ricadute sulle garanzie procedurali e sull’effettiva comprensione del contenuto della valutazione. Sulla base delle informazioni raccolte viene quindi trasmessa alla Questura una sintesi dalla quale dipende il successivo pre-incanalamento giuridico della persona, nonostante la valutazione delle vulnerabilità possa risultare incompleta per la carenza di tempi, strumenti e spazi adeguati. Le SOP consentono, al termine della valutazione sanitaria, di classificare la persona in tre categorie di vulnerabilità 7, introducendo una categoria intermedia e demandando la valutazione definitiva al successivo colloquio con l’EUAA. Tale soluzione riconosce la difficoltà di esprimere una valutazione completa in tempi ridotti e sulla base di informazioni spesso parziali. Tuttavia, la categoria intermedia introduce una “zona grigia” nella quale possono confluire numerose situazioni, ampliando la discrezionalità applicativa. Nel complesso, le evidenze raccolte mostrano un significativo divario tra il modello delineato dal legislatore e le capacità operative territoriali. Il rischio è che l’accertamento delle vulnerabilità sia condizionato più dai limiti strutturali del sistema che dalle esigenze della persona. La compressione dei tempi prevista dal Regolamento Screening si combina infatti con una rete di servizi che non appare in grado di garantire una valutazione tempestiva, multidisciplinare ed effettiva delle condizioni di vulnerabilità 8. INFORMATIVA LEGALE  L’informativa legale nelle SOP viene prevista alla fase 4 della procedura di screening, e viene assegnata a EUAA in collaborazione con UNHCR, OIM, UNICEF e i rispettivi partner operativi. Secondo quanto riportato dovrebbe essere organizzata per gruppi linguistici, avere una durata indicativa di 30 minuti e riguardare lo screening, le procedure di protezione internazionale e le principali garanzie procedurali previste per specifici profili.  Nel corso del sopralluogo, su questo aspetto non sono emersi elementi sufficienti di approfondimento, in quanto non è stato possibile confrontarsi direttamente con gli enti responsabili dell’informativa legale. Tuttavia dalle testimonianze raccolte da avvocati e operatori nella zona di Agrigento relative alla fase di sperimentazione, emerge un’ampia discrezionalità nel fornire informativa legale: alcuni destinatari riferiscono di averla ricevuta, mentre altri dichiarano di non aver ricevuto alcuna comunicazione. In diversi casi inoltre l’informativa risulta limitata alla procedura di richiesta di protezione internazionale, senza cenni alle procedure di screening, in altri, invece, l’informativa viene fornita sulla banchina al momento dello sbarco, in modo estremamente sintetico e in condizioni poco idonee a garantirne l’effettiva comprensione.  Rimangono ancora poco chiari i profili concreti di attuazione dell’informativa legale prevista dal Patto e se venga consegnata una copia scritta alla persona interessata e come possa essere verificata l’effettiva comprensione del suo contenuto. Nel corso delle interlocuzioni sono stati menzionati moduli informativi predisposti per lo screening, segno di un tentativo di strutturare maggiormente questa fase; tuttavia, dalle evidenze raccolte non emerge ancora un modello organizzativo uniforme e consolidato.  Si tratta pertanto di un punto che richiede ulteriori verifiche e approfondimenti. Tuttavia, una tempistica così limitata appare difficilmente compatibile con la complessità e l’ampiezza dei contenuti che dovrebbero essere illustrati.  LE PROCEDURE ACCELERATE DI FRONTIERA Al momento del sopralluogo, l’unico territorio in cui risultavano già operative le procedure accelerate di frontiera era l’agrigentino. Le strutture di accoglienza riferiscono che la loro progressiva implementazione è evidente anche sul piano organizzativo: nell’ultimo anno le persone inserite nella procedura ordinaria sono state trasferite – o, in alcuni casi, rimaste nei CAS in una situazione di stallo dal 2022 – per liberare posti destinati alle procedure di frontiera, sulle quali si concentra prioritariamente l’impiego delle risorse per garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Patto.  Ph: Giulia Stella Ingallin – Una delle strutture di accoglienza visitate nel territorio di Licata. Nella messa in pratica della procedura si riscontra una sostanziale corrispondenza tra i tempi previsti dalla normativa e quelli dell’applicazione concreta: il termine massimo di dodici settimane per la conclusione viene rispettato nella quasi totalità dei casi  Secondo gli interlocutori, ciò è stato possibile anche grazie al rafforzamento dell’organico della Commissione territoriale, con l’assunzione di circa una decina di funzionari. Gli operatori dei CAS riferiscono che le persone accedono all’accoglienza dopo lo screening, con la domanda di protezione già formalizzata mediante il modello C3 e inserite nella procedura di frontiera. L’audizione davanti alla Commissione territoriale viene fissata entro 48 ore e dura mediamente tra i 15 e i 20 minuti; nei giorni successivi viene notificato il diniego. Le sospensive vengono generalmente rigettate in prima istanza e accolte solo in presenza di un avvocato attivamente coinvolto, figura che non sempre è  effettivamente disponibile sul territorio. Un legale intervistato segnala infatti la crescente difficoltà nel trovare avvocati disposti a occuparsi di questa materia, anche a causa delle eventuali limitazioni introdotte dal Patto in merito al gratuito patrocinio, come la previsione di un filtro per manifesta infondatezza che ne comporta la revoca. Viene inoltre segnalato, come novità rispetto al passato, il prelievo delle persone diniegate da parte delle volanti di polizia per il trasferimento nei CPR. Una prassi analoga è stata riferita a Villa Sikania, dove alcune persone sarebbero state prelevate fuori dall’hotspot e condotte nelle camere di sicurezza di Catania o Palermo, in attesa dell’imbarco su voli di linea diretti al Paese di origine, in particolare cittadini bengalesi ed egiziani. Il raro superamento del termine procedurale, con il passaggio alla procedura ordinaria, si è verificato principalmente in presenza di malattie infettive, come la scabbia, che impediscono la comparizione davanti alla Commissione. Non risultano invece casi di interruzione legati a vulnerabilità psicologiche o sociali. È proprio sul versante della valutazione delle vulnerabilità che emergono le maggiori criticità. Se durante lo screening emergono indicatori di vulnerabilità, la persona può comunque essere inserita nella procedura di frontiera; gli accertamenti dovrebbero quindi proseguire per valutarne la permanenza e l’accesso a misure di accoglienza adeguate. Tuttavia, molte strutture non dispongono delle risorse organizzative e di personale necessarie per la presa in carico di persone con esigenze specifiche. Inoltre, i limiti di tempi, spazi e risorse incidono sulla qualità della valutazione e, in definitiva, sull’effettivo esercizio delle garanzie. Come evidenziato da un organizzazione no profit che lavora sul posto, il termine di trenta giorni previsto per l’accesso ai servizi specialistici risulta spesso insufficiente. L’attivazione di un percorso di presa in carico psicologica presenta già difficoltà rilevanti; ancora più complessa è la valutazione approfondita della salute mentale. Ne deriva il rischio che il diniego venga adottato prima che eventuali condizioni di vulnerabilità emergano e siano adeguatamente accertate. La combinazione tra accelerazione della procedura e insufficienza delle risorse sanitarie può così compromettere, anche in questa fase, l’effettività delle garanzie procedurali e il rispetto dell’etica medica. Un’ultima questione, rimasta incerta al momento del sopralluogo, riguardava le misure di limitazione della libertà di circolazione introdotte dal Patto, tra cui la c.d. “autorizzazione a risiedere in un luogo specifico“, quale strumento volto a garantire la permanenza delle persone in un determinato luogo ed evitarne l’irreperibilità durante lo svolgimento delle procedure, in particolare di quella di frontiera. Al momento del sopralluogo, tale misura era già stata sperimentata nei mesi precedenti a Villa Sikania attraverso una limitazione della permanenza al territorio comunale di Siculiana: le persone accolte lamentavano scarse possibilità di trovare lavoro, dovendo cercarlo nelle immediate vicinanze del centro, una circostanza che alimentava il dubbio che la permanenza entro il perimetro comunale iniziasse, di fatto, a configurarsi come un vincolo stringente. Anche gli operatori dei CAS di Licata riferivano di non aver ricevuto indicazioni sull’applicazione della misura, pur segnalando che, dall’introduzione delle nuove procedure, era richiesto l’invio quotidiano alla Questura di un elenco firmato delle persone in procedura di frontiera, distinto dalla consueta rilevazione delle presenze complessive nella struttura. Tuttora non risulta configurarsi, nei centri in cui la misura continua a trovare applicazione, una forma di trattenimento o di limitazione della libertà personale: a Villa Sikania, ad esempio, attualmente gli ospiti risultano entrare e uscire liberamente. Va tuttavia rilevato che il contenuto concreto di tale misura non risulta specificato nei provvedimenti finora adottati, il che rende difficile escludere a priori un’incidenza sulla libertà personale: la valutazione, allo stato, va condotta caso per caso. In ogni caso, già a una prima analisi emergono diverse criticità anche solo con riferimento alle modalità con cui viene attuata la limitazione della libertà di circolazione.  Tali criticità, del resto, trovano conferma nei primi provvedimenti concretamente adottati anche con la prima applicazione in concreto della misura post-Patto a Villa Sikania. Nei giorni successivi al sopralluogo infatti la Prefettura di Agrigento ha adottato dei provvedimenti di autorizzazione a risiedere all’interno del centro di accoglienza per un massimo di dodici settimane a dei richiedenti asilo sottoposti alla procedura accelerata di frontiera. Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Palermo ha tuttavia sospeso uno di questi provvedimenti, rilevando vizi soprattutto nell’applicazione della procedura di frontiera, ad esempio con specifico riferimento all’assenza di informativa e delle garanzie di accoglienza particolari previste nel caso di persone vulnerabili. Tali vizi hanno inficiato, di riflesso, anche il provvedimento di autorizzazione a risiedere, di cui la determinazione sulla procedura di frontiera costituisce l’atto presupposto. La decisione apre così la strada a un possibile scrutinio di legittimità costituzionale, non solo di questo nuovo istituto, ma più in generale delle modalità di attuazione di diverse disposizioni del Patto, in linea con le criticità emerse nel corso del monitoraggio.  MECCANISMO DI MONITORAGGIO Il Regolamento Screening prevede che ogni Stato si doti di un organismo indipendente incaricato di monitorare – durante le procedure di screening, le procedure accelerate di frontiera e quelle di rimpatrio dalla frontiera – il rispetto dei diritti umani nelle procedure di frontiera e di asilo 9. L’organismo di monitoraggio indipendente dovrebbe vigilare in particolare sull’identificazione dei soggetti vulnerabili, sull’accesso alla procedura di asilo, sul rispetto del principio di non respingimento, dell’interesse superiore del minore e delle norme sul trattenimento durante gli accertamenti. Dovrà inoltre disporre di competenze giuridiche, mediche, psicologiche, sociali e multiculturali 10.  Alla luce delle criticità emerse nel presente monitoraggio, il ruolo di tale organismo appare destinato ad assumere una funzione centrale. La rapidità dello screening, le procedure accelerate di frontiera, il ricorso al trattenimento amministrativo e le nuove modalità di accertamento delle vulnerabilità sono infatti ambiti in cui il rischio di compressione delle garanzie fondamentali risulta particolarmente elevato. Ad oggi, nonostante l’invito dell’UE a coinvolgere la società civile, non si registra alcun coinvolgimento delle organizzazioni che operano nel settore delle migrazioni nel meccanismo indipendente di monitoraggio. Tale assenza si inserisce in un quadro più ampio di mancata partecipazione anche alla predisposizione del Piano nazionale di attuazione. Le interlocuzioni svolte nel presente monitoraggio confermano il quadro: tutte le organizzazioni incontrate dichiarano di non essere state coinvolte nella definizione del futuro organismo né in eventuali gruppi di lavoro preparatori. Il dato è rilevante, considerando che molte di queste realtà operano da anni nei territori interessati dall’attuazione del Patto e dispongono di competenze giuridiche, sociali, mediche e operative coerenti con il profilo multidisciplinare richiesto dalla normativa europea. L’assenza di un confronto strutturato rischia quindi di incidere sulla capacità del futuro meccanismo di svolgere pienamente la funzione di garanzia prevista dal Patto. CONCLUSIONI Nel corso del sopralluogo è emerso un quadro segnato da diffuse carenze organizzative, preparazione insufficiente e, in molti casi, limitata consapevolezza da parte di operatori e istituzioni della portata delle riforme in corso. Si evidenzia quindi uno scarto strutturale tra l’impianto normativo del Patto e le condizioni materiali della sua attuazione. Appare evidente come il settore sanitario venga progressivamente chiamato a svolgere un ruolo centrale nell’attuazione delle procedure, senza che a tale accresciuto carico corrisponda un adeguato rafforzamento degli strumenti operativi, delle risorse e delle condizioni organizzative necessarie. Poiché l’accesso alle garanzie dipende dall’individuazione tempestiva delle condizioni di vulnerabilità, l’assenza di meccanismi efficaci espone al rischio che tali situazioni non vengano riconosciute, né nella loro possibile declinazione specifica (come nei casi di tratta), né nella condizione più generale di vulnerabilità connessa al percorso migratorio e alla situazione di svantaggio in cui le persone si trovano sul territorio, con conseguente compromissione dell’accesso alle tutele previste. La valutazione sanitaria e l’accertamento delle vulnerabilità non sembrano più orientate all’attivazione di misure di protezione, ma alla selezione della procedura applicabile e, in ultima analisi, alla gestione dei flussi migratori. In questa prospettiva, l’effettiva emersione delle vulnerabilità diventa secondaria e, di fatto, strumentale alla funzionalità del sistema, che continua a presentarsi come orientato alla tutela dei diritti anche quando tempi, spazi e strumenti non consentono un accertamento e una presa in carico realmente efficaci. Il rischio è che la categoria di vulnerabilità produca una classificazione delle persone lungo un continuum di “meritevolezza”, funzionando come meccanismo di filtro nell’accesso al territorio e nella possibilità di essere ritenuti idonei alla domanda di asilo, diritto che in quanto universale non dovrebbe essere subordinato a tali criteri. Ne deriva un sistema orientato al rapido filtraggio delle persone in assenza di effettive garanzie, in cui la dimensione di controllo nella gestione delle frontiere prevale sulla funzione di protezione che il dispositivo dichiara formalmente di perseguire. Sul piano istituzionale, il Ministero dell’Interno assume una forte centralità, mentre il Ministero della Salute e altri settori risultano coinvolti in responsabilità crescenti non sempre accompagnate da risorse adeguate. Ulteriori criticità riguardano infatti l’impatto sul mercato del lavoro e sui percorsi di inclusione, con il rischio di un ampliamento della precarietà giuridica e amministrativa e di una maggiore esposizione allo sfruttamento, come denunciato da realtà territoriali come il progetto SU.PR.EME., che si occupa proprio di sfruttamento lavorativo. Critico anche il trasferimento della formalizzazione delle domande di asilo a patronati e centri di accoglienza, spesso impreparati a gestire tali compiti, con il rischio di una de-strutturazione del sistema e la produzione di nuove “zone grigie” di vulnerabilità. Il banco di prova del Patto non è soltanto la velocizzazione delle procedure, su cui l’impianto appare orientato, ma la capacità di non compromettere l’equilibrio con le garanzie procedurali, che risultano invece progressivamente indebolite, in particolare sul versante dell’individuazione e della presa in carico delle vulnerabilità. Il rischio è che la velocità incida sull’effettività dei diritti, spostando il baricentro dal singolo accertamento individuale all’obiettivo del rimpatrio. In questa prospettiva, emerge un mutamento di paradigma: il controllo sanitario, originariamente concepito come strumento di tutela della salute, sembra progressivamente trasformarsi in un dispositivo funzionale al governo della frontiera. 1. Il sopralluogo è stato condotto sotto la guida scientifica di: Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari, Loredana Leo, Ginevra Maccarrone, Federica Remiddi, Thomas Santangelo, Francesco Sicilia. Allo stesso hanno partecipato alcune corsiste e corsisti della 11° edizione della Scuola: Alawia Nura, Baldaccini Gionata, Barbiero Giulia, Blasioli Aicha, Boffa Lorenzo, Bruno Giulia, Cardosi Elisa, Ceraolo Luca, Cespedes Katty Maria Damaso, Chetoni Marina, Cioce Alessandra, Cuccia Silvia, Dame Diane, Di Cesare Sara, Diamanti Eleonora, Ferraresi Teresa, Filippini Francesca, Fioresi Sara, Formaggia Annamaria, Fornasa Giulia, Germano Attilio, Greco Leonardo, Hassen Malek, Ingallina Giulia Stella, Locatelli Arianna, Macchitella Alessandra, Mariani Carlotta, Margiotta Sofia, Mascaretti Alberta, Maurizi Bianca, Mousa Wanees, Perteghella Giorgia, Proietto Irene, Rizzuto Anna, Rocco Maria, Salvi Nicole, Scagliotti Pietro, Sigillo Gabriella, Torres Fabrizio, Torres John, Tufano Brigida, Vecchiato Clara, Zagaria Syria. Il report è frutto di un lavoro collettivo con redazione a cura di: Ceraolo Luca; Germano Attilio; Ingallina Giulia Stella; Locatelli Arianna; Mascaretti Alberta; Rizzuto Anna; Rocco Maria; Salvi Nicole; Sigillo Gabriella; Tufano Brigida.   ↩︎ 2. Procedure operative standard sui controlli preliminari di salute e vulnerabilità ai sensi del regolamento UE 2024/1356 ↩︎ 3. Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera ↩︎ 4. European Union Agency for Asylum (Agenzia dell’unione Europea per l’Asilo) ↩︎ 5. Circolare del Ministero dell’Interno – Dip. LCI – D.C. dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – AOO SERVIZI CIVILI – 1 – Protocollo 0028722 09/06/2026, pag. 2 ↩︎ 6. Ivi, pag. 3 ↩︎ 7. SOP, Allegato II_Scheda sanitaria controlli preliminari di salute_ screening_modello B_sezione 5: al punto 5. Condizioni di vulnerabilità rilevate nel corso dell’accertamento sanitario, riporta le opzioni a. Assenza di condizioni patologiche psico fisiche rilevabili; b. Condizioni con esigenze particolari di ssistenza/supporto/monitoraggio, la cui gestione deve essere garantita nel setting del centro; c. Condizioni di vulnerabilità sanitaria per le quali sono necessari servizi specialistici di assistenza. ↩︎ 8. In questo senso lo scorso 26 giugno diverse realtà hanno firmato un appello che denuncia come il coinvolgimento dell’infrastruttura sanitaria nell’implementazione del Patto si traduca nel trasformare i professionisti della clinicmigratorie con una evidente compromissione del diritto alla salute in strumenti di controllo delle politiche / ↩︎ 9. Regolamento (UE) 2024/1356, articolo 10 ↩︎ 10. Monitoring fundamental rights during screening and the asylum border procedure – A guide on national independent mechanisms. Si noti che, ad oggi, l’Italia è uno dei pochi Paesi dell’Unione Europea a non avere ancora una vera Istituzione nazionale per i diritti umani, conforme ai Principi di Parigi del 1991, cfr Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) | OHCHR ↩︎