Tag - avv. dora zappia (trieste)

Accoglimento cautelare sull’autorizzazione a risiedere del soggetto vulnerabile
Il Tribunale di Trieste accoglie inaudita altera parte il ricorso ex art 700 c.p.c. instaurato contestualmente al reclamo ex art. 5 quinquies d.lgs 142/2015. Il procedimento è relativo alla domanda di protezione internazionale di una donna potenziale vittima di tratta, che era stata segnalata dall’Ente attuatore di Trieste alla Commissione territoriale per la p.i. di Trieste prima dell’applicazione della PAF (procedura accelerata di frontiera). Il Tribunale prende posizione su diversi aspetti, si riportano succintamente quelli rilevanti nel caso di specie. Sull’autorizzazione a risiedere durante la procedura PAF il giudice, richiamati gli art. 54 par. 1 Regolamento 2024/1348/UE e l’art. 5-ter comma 1 D.lgs. 142/2015, esplicita che tali disposizioni “non legittimano alcuna limitazione della libertà personale dei richiedenti la protezione internazionale da parte dell’autorità amministrativa. Fanno infatti espresso riferimento ai concetti di «soggiorno» e di «residenza», il cui campo semantico è infinitamente più ampio rispetto a quello di «detenzione» o «trattenimento», situazione – quest’ultima – peraltro letteralmente esclusa dalla seconda delle norme citate. È dunque importante anzitutto chiarire che la lettera delle disposizioni citate non si pone in contrasto con la previsione di riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.”. Rispetto all’applicazione della PAF nel territorio di Trieste, il Tribunale ribadisce la posizione già assunta in altri provvedimenti, negando che la frontiera giuliano slovena sia frontiera esterna. Infine, in accoglimento del 700 c.p.c. inaudita altera parte perché trattasi di domanda di protezione proposta da soggetto vulnerabile, il Giudice così motiva: “Dalla segnalazione dell’Ente citato, in combinazione con i dati relativi allo stato di salute rilevati in sede di screening, emerge dunque un quadro in cui la ricorrente potrebbe effettivamente qualificarsi come soggetto vulnerabile in quanto potenziale vittima di tratta. Ebbene, la segnalazione di un ente come la ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l’obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale. Nel caso di specie, la Commissione, nonostante la segnalazione, ha però proseguito con l’adozione della procedura accelerata di frontiera, e – soprattutto – non ha motivato tale scelta nel provvedimento che determina l’applicabilità della procedura in questione (…omissis…). Nel fare ciò, essa ha violato l’art. 21 del Regolamento 2024/1348/UE, e altresì l’articolo 8 commi 3 e 3-bis D.lgs. 25/2008 sul dovere di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori di natura medica. Per tali ragioni, il requisito del fumus boni iuris può dirsi, anche sotto il profilo in questione, integrato. Per quanto riguarda il periculum in mora, bisogna rilevare come la situazione in cui si trova … consista in un pregiudizio che limita la sua libertà (anche se trattasi della libertà di circolazione e non della libertà personale), con la conseguenza che la sua condizione di vulnerabilità (che si è detto sussistere quantomeno sotto il profilo del fumus) viene aggravata quotidianamente, ed ella non ha accesso ai canali di protezione e al programma di assistenza previsto dal Meccanismo Nazionale di Referral. (…omissis…) nel caso di specie, il pregiudizio si consuma giorno per giorno, e proprio per la delicatezza di queste situazioni è imposta una certa celerità nell’attivazione del meccanismo di referral succitato. (…omissis…) Pertanto, conclude il giudice: (…omissis…) la domanda di pronuncia cautelare inaudita altera parte è fondata”. Tribunale di Trieste, decreto dell’8 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.
Confine Italia-Slovenia: la nuova procedura di frontiera prevista dal Patto UE non è ancora applicabile
Il Tribunale di Trieste con un decreto ex art. 35-ter co. 4 d.lgs 25/2008 esclude l’applicabilità della procedura di frontiera poiché: “In attuazione delle predette disposizioni regolamentari il Legislatore italiano ha adottato il d.l. n.100/2026, entrato in vigore in data 12/6/2026, che, in tema di procedura di frontiera, ha previsto la modifica dell’art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008 e l’introduzione dei nuovi 28-bis.1 e 28-bis.2. La prima disposizione normativa prevede, all’unico comma rimasto in vigore, quanto segue: «le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all’articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell’interno». La norma fa chiaramente riferimento alla nuova procedura di frontiera prevista dal reg. UE n. 1348/2024, a cui si riferisce l’art. 28-bis.1, che espressamente richiama gli artt. 51 e 73 del predetto regolamento. Ciò posto, benché l’art. 28-bis affermi chiaramente che lo svolgimento della procedura in parola richieda l’emanazione di un decreto del Ministero dell’interno che individui le zone di frontiera e di transito, tale fonte non è ancora stata adottata. 2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti di cui all’art. 43, § 1, lett. a), richiamato dall’art. 45, §1, Reg. UE n.1348/2024, e, pertanto, vanno eliminati, già nell’odierna fase cautelare, gli effetti che essa ha prodotto“. Il Giudice, quindi, in accoglimento della domanda di autorizzazione a permanere nel territorio, modifica il rito dall’art. 35 ter al 35 bis d.lgs 25/2008 e, in applicazione del co. 3 del 35 bis, dichiara automaticamente sospeso il provvedimento impugnato. Il caso di specie riguarda una donna colombiana, potenziale vittima di tratta e malata di diabete. Tribunale di Trieste, decreto del 4 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.