Accoglimento cautelare sull’autorizzazione a risiedere del soggetto vulnerabile
Il Tribunale di Trieste accoglie inaudita altera parte il ricorso ex art 700
c.p.c. instaurato contestualmente al reclamo ex art. 5 quinquies d.lgs 142/2015.
Il procedimento è relativo alla domanda di protezione internazionale di una
donna potenziale vittima di tratta, che era stata segnalata dall’Ente attuatore
di Trieste alla Commissione territoriale per la p.i. di Trieste prima
dell’applicazione della PAF (procedura accelerata di frontiera).
Il Tribunale prende posizione su diversi aspetti, si riportano succintamente
quelli rilevanti nel caso di specie.
Sull’autorizzazione a risiedere durante la procedura PAF il giudice, richiamati
gli art. 54 par. 1 Regolamento 2024/1348/UE e l’art. 5-ter comma 1 D.lgs.
142/2015, esplicita che tali disposizioni “non legittimano alcuna limitazione
della libertà personale dei richiedenti la protezione internazionale da parte
dell’autorità amministrativa. Fanno infatti espresso riferimento ai concetti di
«soggiorno» e di «residenza», il cui campo semantico è infinitamente più ampio
rispetto a quello di «detenzione» o «trattenimento», situazione – quest’ultima –
peraltro letteralmente esclusa dalla seconda delle norme citate. È dunque
importante anzitutto chiarire che la lettera delle disposizioni citate non si
pone in contrasto con la previsione di riserva di giurisdizione di cui all’art.
13 Cost.”.
Rispetto all’applicazione della PAF nel territorio di Trieste, il Tribunale
ribadisce la posizione già assunta in altri provvedimenti, negando che la
frontiera giuliano slovena sia frontiera esterna.
Infine, in accoglimento del 700 c.p.c. inaudita altera parte perché trattasi di
domanda di protezione proposta da soggetto vulnerabile, il Giudice così motiva:
“Dalla segnalazione dell’Ente citato, in combinazione con i dati relativi allo
stato di salute rilevati in sede di screening, emerge dunque un quadro in cui la
ricorrente potrebbe effettivamente qualificarsi come soggetto vulnerabile in
quanto potenziale vittima di tratta. Ebbene, la segnalazione di un ente come la
ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta
fa scattare l’obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone
alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale. Nel caso di specie, la
Commissione, nonostante la segnalazione, ha però proseguito con l’adozione della
procedura accelerata di frontiera, e – soprattutto – non ha motivato tale scelta
nel provvedimento che determina l’applicabilità della procedura in
questione (…omissis…). Nel fare ciò, essa ha violato l’art. 21 del Regolamento
2024/1348/UE, e altresì l’articolo 8 commi 3 e 3-bis D.lgs. 25/2008 sul dovere
di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori
di natura medica. Per tali ragioni, il requisito del fumus boni iuris può dirsi,
anche sotto il profilo in questione, integrato. Per quanto riguarda il periculum
in mora, bisogna rilevare come la situazione in cui si trova … consista in un
pregiudizio che limita la sua libertà (anche se trattasi della libertà di
circolazione e non della libertà personale), con la conseguenza che la sua
condizione di vulnerabilità (che si è detto sussistere quantomeno sotto il
profilo del fumus) viene aggravata quotidianamente, ed ella non ha accesso ai
canali di protezione e al programma di assistenza previsto dal Meccanismo
Nazionale di Referral. (…omissis…) nel caso di specie, il pregiudizio si consuma
giorno per giorno, e proprio per la delicatezza di queste situazioni è imposta
una certa celerità nell’attivazione del meccanismo
di referral succitato. (…omissis…) Pertanto, conclude il giudice: (…omissis…) la
domanda di pronuncia cautelare inaudita altera parte è fondata”.
Tribunale di Trieste, decreto dell’8 agosto 2026
Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.