Riguardo l’ordinanza di archiviazione della GIP di Pordenone
Comunicato stampa dei denuncianti in merito all’ordinanza del 20/7/ 2026 della
GIP di Pordenone ( notificata il 22).
E’ giusto dare atto alla GIP di avere studiato e approfondito la questione
sottoposta al suo giudizio molto più di quanto non abbiano fatto i precedenti
magistrati di Roma e Brescia che si sono limitati a una o due righe di
motivazione di archiviazione.
La GIP ha anche riconosciuto a WILPF Italia la legittimazione ad agire a tutela
degli interessi collettivi (disarmo e smilitarizzazione).
Infine, ma è l’aspetto più importante, l’ordinanza considera sicura la presenza
delle armi nucleari in Italia provata dalle molteplici fonti addotte dai
denuncianti. Del resto anche la Procura aveva implicitamente ammessa la presenza
delle armi non avendo ravvisato accertamenti esperibili.
La GIP ritiene giustificata l’importazione delle armi ex art. 51 CP ( esercizio
di un diritto o adempimento di un dovere). Questo rappresenta un’ulteriore
conferma della presenza delle armi come fatto costituente reato ma discriminato
ex art.51 e quindi non punibile.
La GIP ritiene legittime le preoccupazioni espresse dai denuncianti ma attinenti
a una dimensione politica e non penalistica.
I denuncianti non sono dello stesso avviso. La strada giudiziaria, però, ora si
fa ardua perché il ricorso per Cassazione è precluso da una costante
giurisprudenza che per le archiviazioni circoscrive l’ammissibilità ai soli casi
di violazione del contraddittorio, rispettato nel nostro caso.
E’ possibile ipotizzare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo così
motivando: la presenza delle armi nucleari rappresenta un rischio concreto e
oggettivo per la vita dei cittadini italiani (lo riconosce anche la GIP); questa
presenza viola l’art.2 della Convenzione europea laddove tutela il diritto alla
vita nella sua accezione più ampia ed impone agli Stati aderenti obblighi di
attivazione idonei ad escludere il rischio.
Contro l’ordinanza si sono espressi anche gli avvocati di IALANA (International
Association of Lawyers Against Nuclear Arms) sostenendo, tra l’altro, che “
errato è anche il richiamo all’art. 117 della Costituzione. Il meccanismo di
prevalenza di una norma internazionale (ammesso che un accordo segreto di
nuclear sharing lo sia) sul diritto interno passa solo attraverso un incidente
di costituzionalità. Salvo che per il diritto europeo non esiste un’applicazione
diretta del diritto internazionale pattizio incompatibile con il diritto interno
da parte del giudice ordinario…… Le norme di diritto internazionale umanitario
inderogabili vietano la minaccia e l’uso delle armi nucleari……. Nessun trattato
tra Stati può derogare a tali norme di ius cogens”.
WILPF (Women's International League for Peace and Freedom)