Replica del MIR al Ministero della Difesa sull’Obiezione di Coscienza
In una nota a sua firma, Ermete Ferraro, Presidente del Movimento Internazionale
della Riconciliazione (MIR Italia), ha replicato alle contestazioni del
competente Servizio del Ministero della difesa nei riguardi della dichiarazione
preventiva di obiezione di coscienza inviata da un giovane di Napoli, secondo un
modello proposto dallo stesso MIR e diffuso anche dal Comitato Pace e Disarmo
Campania nei suoi volantinaggi, rivolti prevalentemente ad informare in merito
gli studenti.
Il dirigente dell’Ufficio ministeriale cui era pervenuta la dichiarazione ha
infatti replicato che, avendo la Legge n. 226/2004 sospeso la chiamata al
servizio militare, non sarebbe possibile dare formalmente seguito ad alcuna
comunicazione relativa all’obiezione di coscienza, in quanto con la legge citata
sarebbe stata sospesa anche l’opzione per il servizio civile degli obiettori,
alternativo a quello militare.
“Nella risposta del MIR inviata al Ministero della Difesa – dichiara Ferraro –
ho a mia volta contestato che, secondo l’art. 1928 del vigente Codice
dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) il servizio militare obbligatorio
può essere ripristinato con semplice Decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Governo “(a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi
dell’articolo 78 della Costituzione; (b) se una grave crisi internazionale nella
quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad
una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza
numerica delle Forze armate”. Il diritto dei cittadini maschi da 18 a 45 anni di
dichiararsi obiettori, benché previsto dall’art 2096 dello stesso Codice,
rischierebbe però di essere inficiato dalle procedure abbreviate e poco
trasparenti previste dalla stessa normativa, poiché il Ministero “in
considerazione della situazione urgente e straordinaria, può, in deroga al
procedimento ivi previsto, stabilire misure di semplificazione e accelerazione
adeguate alle circostanze” (art. 1948.2)“.
Lo stesso articolo, infatti, prevede esplicitamente che “la chiamata alla leva e
la chiamata alle armi sono ordini sottratti all’obbligo di motivazione; per i
provvedimenti emessi su istanza di parte, in deroga all’articolo 3 della citata
legge, la motivazione può avere forma semplificata, mediante moduli a stampa e
sintetici riferimenti alle norme applicate o a direttive e circolari
ministeriali, e può essere omessa in caso di assoluta indifferibilità e urgenza;
c) le istanze di partecipazione e di accesso sono accoglibili se compatibili con
le esigenze di urgenza o segreto”(art. 1948.4).
“È evidente – conclude Ferraro – che, con queste pesanti limitazioni, il diritto
di obiettare al servizio militare sarebbe di fatto vanificato, per cui il MIR
continuerà a contestare la militarizzazione delle istituzioni educative e ad
informare sull’obiezione di coscienza i possibili destinatari di un non
improbabile ripristino urgente del servizio militare”.
MIR Italia - Movimento Internazionale della Riconciliazione