Ancora su Modifiche NTA e tutela del Paesaggio della Capitale
Tra le richieste che abbiamo di nuovo inviato alle Consigliere e ai Consiglieri
dell’Assemblea Capitolina riguardo la delibera delle controdeduzioni alle
osservazioni sulle modifiche alle Norme Tecniche del Piano Regolatore, abbiamo
aggiunto una richiesta di emendamento che riguarda sempre l’Art.16, Beni
tutelati dalla Carta per la Qualità, a un comma, il 3 bis, inserito in sede di
adozione della Delibera da parte dell’Assemblea Capitolina. Pur condividendo
l’obiettivo di facilitare, incrementando, l’utilizzo di impianti più sostenibili
dal punto di vista energetico, pensiamo che tale obiettivo debba armonizzarsi
con quello, di rilievo costituzionale, della tutela del Paesaggio, un bene
immateriale che è nostro dovere preservare.
Il comma 3 bis recepisce la normativa per la realizzazione di pannelli solari,
impianti fotovoltaici e relativi annessi.
Non abbiamo obiezioni al fatto che, nel caso di edifici censiti in Carta per la
qualità e nelle Morfologie, tali impianti possano essere installati anche sulle
coperture in piano, purchè non visibili dall’esterno (luoghi pubblici e privati)
senza acquisire il parere della Sovrintendenza: Riteniamo invece che non possa
essere ammessa l’installazione di simili impianti sui tetti a falda inclinata e
in particolare sui tetti in tegole e coppi che caratterizzano le coperture degli
edifici storici (edifici cnsiti e morfologie) e che (ferme restando le
indicazioni inserite “ad ogni buon fine” nel comma 3bis) debba essere comunque
richiesto il parere preventivo della Sovrintendenza.
Pena la perdita della visuale “storicizzata” dei “tetti di Roma” o lo scempio
dei casali agricoli della Campagna Romana.
In rosso le richieste avanzate
EMENDAMENTO ART: 16 COMMA 3-bis.
Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. a), c) e d)*, gli interventi di
nuova installazione, sostituzione totale o modifica sostanziale, di impianti
solari e fotovoltaici ed eolici sono soggetti alle seguenti indicazioni:
a. i pannelli, i supporti e le turbine non potranno essere installati su spazi
diversi dalle coperture degli edifici, delle pertinenze degli edifici, delle
tettoie, delle pensiline, dei porticati, o delle strutture e manufatti fuori
terra diversi dagli edifici.
b. in caso di coperture piane i pannelli, i serbatoi di stoccaggio e le turbine
non dovranno essere visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista
panoramici;
c. in caso di coperture inclinate andrà richiesto il parere della Sovrintendenza
Capitolina di cui al comma 10 del presente articolo, e comunque:
– i pannelli e le turbine non dovranno essere visibili dall’esterno e dai punti
di vista panoramici;
– i pannelli dovranno essere installati in modalità parzialmente integrata,
ovvero con la stessa inclinazione della falda, o in modalità totalmente
integrata ovvero con il piano dei pannelli al di sotto del piano tegole; – i
serbatoi di stoccaggio non possono essere posizionati sulle coperture;
– i pannelli non potranno essere posizionati in maniera da compromettere il
normale deflusso e raccolta delle acque meteoriche dal tetto;
– il manto di copertura deve essere lasciato libero per almeno 1 metro in
corrispondenza del colmo, della gronda e dei bordi laterali della falda del
tetto;
d. la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica
nei già menzionati edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative
pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete
interni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti non dovranno
essere visibili dall’esterno e dai punti di vista panoramici o dovranno essere
opportunamente schermati.
vedi anche Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità – Delibera
controdeduzioni 12 giugno 2026 modificati comma 1 2. 3 5 lett. b) 6 8 9 10 (>
Vai all’Art. 16 modificato dalla Proposta di deliberazione del 12 6 2026)
Gruppo Urbanistica e Paesaggio Carteinregola
Modifiche alle NTA del PRG cronologia materiali
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
16 luglio 2026
NOTE
(*)Art. 16 comma 1 Lett. a), c) e d) (TESTO 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11
giugno 2026))
1. Nell’elaborato G1. “Carta per la qualità”, e nei connessi sistemi
informativi messi a disposizione
da Roma Capitale, sono individuati gli elementi che presentano particolare
valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da
conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:
a) morfologie degli impianti urbani;
b) elementi degli spazi aperti;
c) edifici con tipologia edilizia speciale;
d) edifici e complessi edilizi moderni;
e) preesistenze archeologico monumentali;
f) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo;
g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.