Coesione familiare, il reddito va valutato sull’intero nucleo: annullato il diniego della Questura
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 avverso il
diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
(coesione familiare), fondato sull’insufficienza del requisito reddituale,
annullando il provvedimento impugnato.
La decisione evidenzia due aspetti: il primo riguarda l’obbligo di valutazione
discrezionale imposto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 286/98,
attuativo della direttiva 2003/86/CE. Nell’adottare un diniego che incida su chi
ha legami familiari nel territorio, l’Amministrazione è tenuta a considerare la
natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’esistenza di legami con il Paese
d’origine e la durata del soggiorno: una valutazione che, come rileva il
Tribunale, trasforma il diniego da atto vincolato ad atto discrezionale,
imponendo un bilanciamento motivato tra tutela della vita familiare e ordine
pubblico, “rifuggendo da valutazioni automatiche e vincolate“. Il richiamo è
alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso tale tutela
allo straniero titolare di legami familiari in Italia e non al solo familiare
ricongiunto (v. anche Cons. Stato n. 326/2017).
Il secondo attiene al requisito reddituale, che il Tribunale associa al reddito
complessivo del nucleo familiare e non alla sola posizione del richiedente.
Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che
la capacità reddituale non deve sussistere “in modo assoluto ed ininterrotto“,
potendo darsi periodi di carenza purché limitati e compensati dai redditi degli
altri componenti del nucleo.
Ne discende l’accertamento del diritto alla coesione familiare, in ossequio alla
“tutela rafforzata” dei legami familiari radicati sul territorio (artt. 2, 3, 29
Cost. e art. 8 CEDU).
Tribunale di Milano, sentenza del 27 giugno 2026
Si ringrazia l’Avv. Emanuele De Mitri per la segnalazione.