Trattenimento illegittimo nei CPR: sì al risarcimento anche senza aver impugnato la proroga
Le Sezioni Unite civili: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono
“autonomi, complementari e concorrenti”.
Con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite civili stabilisce che la persona straniera trattenuta illegittimamente in
un ex C.I.E. (oggi C.P.R.) può chiedere il risarcimento del danno non
patrimoniale anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del
trattenimento adottato in violazione delle sue garanzie.
Il caso riguarda un cittadino straniero arrivato in Italia nel 2007 e
destinatario di un decreto di espulsione nel gennaio 2010. Dal 12 gennaio al 29
giugno 2010 era stato trattenuto presso il C.I.E. di Roma per complessivi 168
giorni. Le prime due proroghe del trattenimento (dell’11 febbraio e del 10 marzo
2010) erano state disposte dal Giudice di pace senza alcun contraddittorio: nel
primo caso con la mera apposizione di un timbro sull’istanza della Questura,
senza fissare udienza né sentire l’interessato.
Una volta rilasciato, l’uomo aveva agito per il risarcimento del danno derivante
da quell’illegittima compressione della libertà personale. Il Tribunale di Roma,
pur respingendo la domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di
trattenimento, aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale
proprio in ragione del difetto di contraddittorio delle prime due proroghe,
condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di 19.836 euro. La Corte
d’Appello di Roma (sentenza n. 2958/2024) aveva confermato integralmente.
Contro questa decisione le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso per
cassazione, sostenuto da un’obiezione di fondo: il danno sarebbe stato
risarcibile solo se lo straniero avesse prima impugnato in Cassazione i
provvedimenti di proroga, ottenendone l’annullamento. Non avendolo fatto,
l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile.
Le Sezioni Unite respingono questa tesi. Non esiste alcuna “pregiudiziale”:
l’azione risarcitoria e quella caducatoria sono strumenti distinti ma
convergenti verso la stessa tutela della libertà personale, secondo il sistema
integrato di garanzie delineato dall’art. 5 CEDU. Subordinare la prima alla
seconda renderebbe la tutela “soggettivamente variabile in funzione delle
iniziative processuali” dell’interessato, in contrasto con la Convenzione e con
la Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte esclude anche l’applicazione
della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988): il
trattenimento ha natura sostanzialmente amministrativa e lo Stato risponde del
vizio dell’intera procedura, non dell’atto del singolo giudice.
Il giudice civile adito per il risarcimento, precisano le Sezioni Unite, valuta
la legittimità del trattenimento non impugnato solo incidenter tantum, al fine
di accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. e quantificare il
danno, senza annullare formalmente l’atto, che resta comunque riesaminabile per
la sua natura cautelare.
Il principio di diritto: l’azione risarcitoria per l’illegittima privazione
della libertà personale in forza di un invalido provvedimento di proroga del
trattenimento “è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano
stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori“, essendo il rimedio risarcitorio
e quello caducatorio “autonomi, complementari e concorrenti“.
Corte di Cassazione, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026
Il caso è stato seguito dall’Avv. Alessandro Ferrara, il commento è a cura della
redazione.