Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis”
di Isabella Pierantoni
La Commissione I Affari Costituzionali della Camera, dopo le numerose critiche
sollevate dai costituzionalisti intervenuti alle audizioni e la totale
contrarietà delle opposizioni per il disegno di legge soprannominato “Bignami”,
ha approvato l’adozione della proposta “Bignami bis” come testo base della
riforma elettorale[1], con il voto contrario di tutte le opposizioni (Pd, M5s,
Avs, Iv, Azione e Più Europa). Il testo è atteso in aula alla Camera il 26
giugno e entro quella data sono raccolti gli emendamenti.
La seconda proposta di legge elettorale ha mantenuto l’impostazione di fondo
della prima proposta, salvo un cambiamento del perimetro normativo[2] e alcuni
aspetti segnalati dagli esperti auditi nella Commissione I Affari costituzionali
della Camera in sede referente come di dubbia costituzionalità.
Le principali caratteristiche del sistema elettorale detto Bignami bis sono:
* Il meccanismo elettorale: sistema proporzionale con premio di maggioranza, in
ununico turno di votazione. Dal totale dei 400 seggi alla Camera e dei 200 al
Senato, sono sottratti rispettivamente 70 seggi e 35 seggi, da attribuire
come premio fisso per la coalizione-lista che vince, secondo alcuni
requisiti. I seggi restanti sono attribuiti con un sistema proporzionale,
ossia in proporzione alle percentuali di voti ottenuti. Sono escluse Valle
d’Aosta e Trentino-Alto Adige dal computo dei seggi per il premio di
maggioranza.
* La soglia minima per l’accesso ai seggi è del 3% per il partito che corre da
solo, del 10% per le coalizioni di liste. Per le coalizioni alla Camera è
previsto per ciascuna il recupero del miglior perdente[3]. Al Senato, resta
la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il
20% in una sola regione.
* Condizioni di accesso al premio. Il premio è costituito da 70 seggi fissi
alla Camera e 35 fissi al Senato, che sono assegnati alla coalizione o lista
“che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionalein
entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti
validi in ciascuna di esse”. In assenza di queste condizioni i seggi sono
ripartiti tutti con il metodo proporzionale. Questa soglia è stata modificata
rispetto alla prima proposta, che indicava il 40%, poiché in questo caso,
nonostante il premio, il vincitore non riusciva ad avere una maggioranza[4] e
questa condizione rendeva più arbitrario lo strumento del premio. Al Senato
potrebbero non ricorrere le stesse condizioni che si verificano nella Camera.
Se il 42% assicura alla Camera una maggioranza (202 seggi), al Senato il 42%
corrisponde a 100 seggi (65 + 35), che non sono la metà più uno. Quindi il
premio di governabilità consente, con quella percentuale, la maggioranza
assoluta in un solo ramo del Parlamento e non nell’altro (secondo audit di
Morrone alla Commissione I)[5].
* Natura del premio. Il premio, nell’accezione adottata dalla proposta di
legge, è un premio di maggioranza, dato per garantire al vincitore la
maggioranza dei seggi in ciascuna camera. Il premio di governabilità è quello
dato a coalizioni/liste che hanno già la maggioranza assoluta in seggi (50%
più uno) con l’esito elettorale, ai quali si aggiunge un premio per la
governabilità.
* Tetto alla maggioranza: è previsto un tetto massimo di 220 deputati (55% di
400 oppure 57% di 380) e 113 senatori (56,5% di 200) per la coalizione
vincitrice; questa condizione serve a evitare maggioranze nelle quali il
vincitore si trovi nella condizione di votare da solo per esempio le leggi
costituzionali, di eleggere il Presidente della Repubblica, di nominare da
solo i giudici nella Corte costituzionale.
* Liste Bloccate: i candidati al premio sono inseriti in un “listone”
separato[6] che deve essere presentato a livello di circoscrizione e che è
deciso dalle coalizioni/liste. La coalizione vincente ottiene l’intero blocco
dei candidati nel premio.Le liste sono bloccate (cioè non permettono agli
elettori di scegliere i propri rappresentanti secondo le proprie preferenze
ma solo di indicare la lista di nominativi selezionati dal partito) sia le
liste di circoscrizione che assegnano i seggi del premio, sia quelle dei
collegi plurinominali che assegnano i seggi del proporzionale nell’ordine
deciso dai partiti[7]. Un candidato al proporzionale può proporsi fino a
cinque collegi plurinominali, un candidato nel “listone del premio” può
candidarsi in una sola lista circoscrizionale ma può candidarsi in più
collegi plurinominali: il risultato delle pluricandidature è che l’elettore
non conosce il candidato eletto con il suo voto e che il candidato/eletto non
ha interesse a convincere gli elettori del suo territorio, quindi non farà
una campagna elettorale, poiché la sua candidatura dipende da altri fattori.
Nel caso in cui con i risultati del voto si sia superata la soglia alla
Camera dei 220 seggi e al Senato di 112, si sottraggono, per rientrare entro
il limite, i seggi assegnati con il proporzionale.
* Indicazione del Premier: Nella legge elettorale vigente i partiti o i gruppi
politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione
delle liste da essi rispettivamente presentate. Nella proposta di legge
elettorale, nella prima e nella seconda versione, si introduce, in sede di
deposito del programma elettorale[8] (art. 14-bis, c. 3) l’indicazione del
nome per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri; nel testo
dell’articolato si cita l’esistenza di un obbligo per le liste collegate, più
precisamente “nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano
obbligatoriamente il medesimo nome che deve essere lo stesso per tutte le
liste collegate”. Naturalmente la suddetta dichiarazione non inficia le
prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 della
Costituzione. A legge vigente, in sede di deposito del programma elettorale
da parte dei partiti (art. 14-bis, comma 3 vigente)[9] si chiede di
dichiarare nome e cognome della persona indicata come capo della forza
politica.
* Suddivisione degli elettori sul territorio. La suddivisione degli elettori
sul territorio dipende dal sistema elettorale adottato. Con questa proposta
elettorale il territorio è organizzato in circoscrizioni (28 per la Camera e
20 per il Senato) nelle quali sono presentate le liste per i candidati al
premio, e in collegi plurinominali per l’elezione di più candidati al
proporzionale (49 per la Camera e 26 per il Senato). Collegi uninominali, nei
quali si vota uno solo tra più candidati afferenti a diverse coalizioni/liste
nel collegio, sono previsti per le sole regioni Valle D’Aosta e Trentino
Alto-Adige, che sono esplicitamente considerate fuori della proposta di
riforma elettorale. I collegi uninominali nei sistemi maggioritari classici
(per esempio il Mattarellum del 1993) garantiscono l’effetto maggioritario
nei risultati.Nei sistemi con premio l’effetto maggioritario è dato dallo
stesso premio, quindi il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni e
all’interno di queste in collegi plurinominali (che eleggono più vincitori
con metodo proporzionale) [10]. (si veda l’allegato 1 per la Camera [11]).
* Distribuzione dei seggi. I seggi totali della Camera sono 400. Un premio del
17,5% significa 70 seggi al vincitore (lista o coalizione) che ottiene almeno
il 42% dei voti alle urne. Il premio è detratto dai seggi totali da assegnare
con il proporzionale (ossia con liste di collegio plurinominale) e sono
assegnati alle liste presentate a livello circoscrizionale. Dai 400 seggi
vanno sottratti i 16 seggi “extra tetto” (ossia delle circoscrizioni che non
partecipano alla formazione del premio: Valle D’Aosta 1 uninominale, Trentino
Alto Adige 4 uninominali e 3 proporzionali, Estero 8 proporzionali) e i 70
che costituiscono il premio. Si ottiene 314 seggi, che sono seggi da
attribuire con criterio proporzionale nei collegi plurinominali, in caso di
assegnazione del premio. I seggi al lordo del premio sono 384, (ossia 400 al
netto dei 16 seggi extra tetto), e sono anche i seggi che, in caso di mancata
assegnazione del premio, sono assegnati tutti con criterio proporzionale (e
attribuiti interamente ai collegi plurinominali con liste bloccate).
* Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Questo è un passaggio delicato
della proposta di legge, che modifica l’art. 3 del testo vigente, comma 1,
nel quale è previsto che l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (quella
che si trova nell’allegato A) [12] sia fatta sulla base “… dei risultati
dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più
recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei
comizi”. Poiché il censimento Istat è divenuto ad aggiornamento continuo,
questo articolo è stato modificato, nel Bignami1 lasciando il riferimento
all’Istituto nazionale di statistica [13]. Nel Bignami bis è sparito questo
riferimento e il testo è diventato: “Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente
al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati
dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza
quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente
della popolazione a livello comunale, sono effettuate: …”[14]. Il riferimento
all’Istat è una garanzia per gli elettori e per il paese perché è un ente
indipendente che produce le statistiche ufficiali su popolazione, economia e
ambiente.
(*) Già dirigente di ricerca in Ispe e Istat
Vedi anche
Proposta di legge elettorale: il nuovo testo base
Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali
14 giugno 2026
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Il Bignami-bis è stato proposto dai relatori Nazario Pagano (FI), Angelo
Rossi (FdI), Igor Iezzi (Lega) e Alessandro Colucci (Nm) come testo base.
[2] L’AC 2822 (cosiddetto Bignami 1) è stato presentato presso la Commissione I
Affari costituzionali insieme alle proposte per il voto ai fuori sede e per la
raccolta digitale delle firme per la presentazione delle liste. Nella proposta
di legge Bignami bis sono esclusi questi temi mentre entrano i principi per una
riforma del voto degli italiani all’estero (tema incluso nella discussione
generale ma escluso dalla precedente proposta).
[3] Il miglior perdente è quella lista che non ha raggiunto la soglia minima per
l’assegnazione dei seggi, ma è quella che è più vicina a quella soglia: per es.
X ha ottenuto il 2% dei voti e Y ha ottenuto il 2,5%: in questo caso Y è il
miglior perdente rispetto alla soglia del 3%.
[4] Il vincitore infatti con il 40% di voti ottiene 126 seggi (=0,40*314 seggi)
con il proporzionale che sommati con il premio portano i seggi a 196 sul totale
di 400 alla Camera. Con il 42% di voti il vincitore ottiene una maggioranza di
202 seggi (di cui 132 con il proporzionale). Il costituzionalista Morrone ha
dichiarato, nella seconda audizione nella Commissione I, che al Senato nemmeno
con la soglia del 42% il vincitore raggiunge una maggioranza come sopra.
[5] Morrone Andrea, audizione del 3 giugno 2026, Commissione I Affari
Costituzionali della Camera.
[6] La lista dei candidati al premio è presentata a livello circoscrizionale, è
decisa dai partiti della coalizione/lista e la coalizione vincente ottiene
l’intero blocco dei candidati nel premio. Se gli esiti dell’elezione portano a
superare la soglia della maggioranza possibile (220 seggi nel Bignami2) la
sottrazione dei seggi in eccesso è fatta sulla lista dei candidati eletti nel
proporzionale nei collegi plurinominali.
[7] Le circoscrizioni sono ampie zone in cui è suddiviso il territorio per
organizzare le operazioni di voto, di conteggio e di assegnazione dei seggi. I
collegi plurinominali sono unità territoriali di riferimento più piccole,
all’interno di ciascuna circoscrizione, nelle quali si eleggono più candidati
con il metodo proporzionale. A seconda dei sistemi elettorali adottati, con i
sistemi maggioritari classici per esempio, si hanno anche i collegi uninominali
(più piccoli dei collegi plurinominali) nei quali si attribuisce un solo seggio,
eleggendo uno solo tra più candidati di diverse liste e coalizioni. Con i
sistemi a premio, di norma non si hanno collegi uninominali. Nella proposta,
collegi uninominali si hanno solo in Valle D’Aosta e Trentino AA che non
partecipano al premio.
[8] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 e successive modifiche: “3.
Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o
i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per
l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate
tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui
al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai
segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Restano
ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.”(Bignami1 confermato da
Bignami bis)
[9] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 vigente: c. 3. Contestualmente al deposito
del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici
organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e
cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano
ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
[10] Nei collegi plurinominali si eleggono più vincitori, sulla base della quota
percentuale dei voti ricevuti, nei collegi uninominali si elegge un solo
vincitore quindi si attribuisce un seggio. In questi ultimi collegi l’elettore
sa chi sono i candidati e la sua libertà di voto è maggiore. Nel caso dei
collegi plurinominali l’elettore ha minore libertà di voto, può solo apporre una
croce perché la lista dei candidati è in ordine deciso dai partiti e i candidati
possono essere presentati fino a cinque collegi, quindi l’elettore non sa chi ha
eletto.
[11] Allegato 1. Circoscrizioni e collegi plurinominali Fonte: Dossier XIX
Legislatura, n. 666 vol. 1, “Disposizioni in materia di elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica vol. 1, Edizione aggiornata, Servizio
Studi
[12] L’Allegato A (Tabella A) del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
marzo 1957, n. 361 stabilisce la divisione del territorio nazionale in
circoscrizioni elettorali per l’elezione della Camera dei deputati, indicando
contestualmente il comune sede di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale. La
Tabella A è stata successivamente modificata per adeguare la suddivisione
elettorale alle riforme del sistema di voto. La versione aggiornata è definita
dall’Allegato 1 della Legge 3 novembre 2017, n. 165.
[13]“Art. 3. Comma 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione
dei comizi, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto
nazionale di statistica, sono effettuate: ..”
[14] Segue nel Bignami bis, nell’Art. 3, comma 1: “a) l’assegnazione del numero
dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente
testo unico; b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima
tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, di un numero
complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle
condizioni previste dall’articolo 83.” Nel comma 2, dell’art. 3 del Bignami bis
è scritto: “2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1,
per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo
unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei
risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che
fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento
permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate: a)
per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i
collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai
sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a
questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b); b)
per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la
distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i
seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera
a).”
.