Il governo italiano manca l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo
La Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea ospiterà una Conferenza
Ministeriale Informale a Nicosia dall’11 al 12 giugno per segnare l’entrata in
vigore del Patto UE su Migrazione e Asilo. L’evento discuterà dell’attuazione
del Patto UE, delle sfide future e delle esigenze di cooperazione. Non si hanno
ancora notizie della partecipazione dell’Italia, mentre in parlamento il
dibattito sul prossimo Consiglio europeo del 26 giugno si incentra sul problema
della “difesa dei confini meridionali”. Non basterà certo la pubblicazione di un
raffazzonato decreto legge in Gazzetta Ufficiale per dimostrare che l’Italia ha
adempiuto agli obblighi di adeguamento imposti dai nove Regolamenti europei che
dovevano garantire normative nazionali uniformi ed efficaci.
Dopo mesi di martellante propaganda sul ruolo decisivo dell’Italia nella
formulazione definitiva degli atti legislativi previsti dal Patto europeo sulla
migrazione e l’asilo, con l’implementazione dei nove Regolamenti prevista per la
scadenza del 12 giugno, il governo Meloni batte in ritirata, nasconde notizie
sulle prossime scadenze europee, e si imbatte nelle consuete difficoltà
istituzionali e organizzative, con un decreto legge “attuativo” , da fare
approvare al Parlamento ad agosto, secondo un copione ormai abituale, alla
vigilia delle ferie estive.
Nel frattempo, senza clamori mediatici, continua il conflitto a bassa
intensità contro le ONG che operano soccorsi in mare, con provvedimenti di fermo
amministrativo puntualmente sospesi o annullati dalla magistratura, e si
inasprisce il trattamento delle persone detenute nei centri per i rimpatri,
mentre la regolamentazione per legge dei modi del trattenimento, richiesta dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025, richiamata anche dalla più
recente sentenza della Consulta n. 40/2026, rimane ancora affidata ad un disegno
di legge per cui si prevedono diversi mesi prima della definitiva approvazione.
Intanto l’apertura di nuovi centri di detenzione sta incontrando una opposizione
sempre più forte sui territori, e non si vede dove e quando potranno essere
avviate nuove strutture hotspot o centri di “confinamento” in frontiera. Sembra
funzionare soltanto la politica degli accordi bilaterali con paesi terzi per
bloccare le partenze, o le traversate, ma questo “successo”, oltre alle vittime
in mare, sta determinando un degrado senza precedenti della condizione dei
migranti intrappolati nei paesi di transito (Libia e Tunisia). Fino a quando a
Bruxelles continueranno a chiudere gli occhi su abusi sempre più gravi sui quali
si dovranno pronunciare la Corte Penale internazionale e la Corte europea dei
diritti dell’Uomo?
Il sistema dei centri di detenzione in Italia è allo sbando, e non contribuisce
certo all’aumento delle espulsioni effettivamente eseguite, mentre il Disegno di
legge 1869/2026, che dovrebbe disciplinare le modalità di trattenimento procede
a rilento al Senato, malgrado i richiami della Corte costituzionale (sentenza
n.96/2025).
Per non parlare del centro per i rimpatri di Gjader, che funziona solo a scopo
dimostrativo, con persone già trattenute in Italia e trasferite in Albania, per
essere poi ricondotte in Italia, in vista del rimpatrio, solo perché qualche
precedente penale, o la dichiarazione di pericolosità sociale, sembrano più
utili per giustificare all’opinione pubblica, ed agli elettori, uno spreco senza
precedenti di risorse, un modello propagandistico che non avrà basi legali
neppure con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri.
Perché i cd. hub di rimpatrio previsti dall’Unione europea, con il trasferimento
della giurisdizione in vista dei rimpatri ai paesi terzi “sicuri”, non hanno
nulla in comune con i centri di detenzione in Albania che rimangono sottoposti
alla giurisdizione italiana.
Il “decreto legge”, approvato in Consiglio dei ministri come “schema” lo scorso
4 giugno, va in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno, mentre l’Italia è in ritardo
nell’applicazione effettiva del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo che dovrebbe
scattare in questo stesso giorno. Il Viminale ed i suoi organi periferici
pensano soltanto a moltiplicare i casi di detenzione amministrativa, con
l’estensione illimitata del “rischio di fuga” ed a ridurre le garanzie per i
richiedenti asilo nelle procedure in frontiera. Si profilano becere “soluzioni
innovative”, per fare quello che l’Unione Europea non prevede, e
“sperimentazioni” illegali sulla base di provvedimenti amministrativi in
contrasto con la Costituzione, con il diritto internazionale, e con il diritto
euro-unionale.
In ogni caso sarà un decreto inapplicabile che naufragherà per la mancanza di
strutture, procedure, personale e risorse economiche. In pochi giorni non sembra
davvero realizzabile l’istituzione delle sezioni stralcio presso le sezioni
specializzate di tribunale in materia di immigrazione, finalizzate all’esame dei
ricorsi arretrati. E appare una violazione del principio costituzionale del
giudice naturale previsto per legge (art.25 Cost.) il coinvolgimento, anche in
funzione monocratica, dei giudici di pace, magistrati onorari non di ruolo, e
dunque maggiormente condizionabili dagli indirizzi di governo, in una materia
tanto delicata come quella che riguarda il riconoscimento di uno status di
protezione. Non vi è neppure traccia degli organi di “monitoraggio indipendente”
sulle procedure in frontiera previsti dall’Unione europea per compensare la
delimitazione dei controlli giurisdizionali.
Secondo quanto si riesce ad apprendere, il decreto legge adegua solo in parte, e
nella parte peggiore, la normativa interna ai nuovi Regolamenti europei. Si
prevede soprattutto un nuovo tipo di fermo amministrativo per tre giorni,
durante il cd. screening (accertamento) in frontiera, e poi “l’applicazione
obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera, e nelle zone assimilate,
che devono essere espletate entro il termine massimo di 12 settimane, con la
possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a
risiedere soltanto in un luogo specifico” in quasi tutti i casi. Infatti, “il
richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico
per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda
irreperibile ove vi sia un rischio di fuga”. Questo nuovo tipo di confinamento
sarà obbligatorio per chi verrà sottoposto alle procedure accelerate di
frontiera e anche in tutti i casi nei quali le autorità di polizia accerteranno
il “rischio di fuga“.
Perché ricorra il “rischio di fuga”, possono riscontrarsi “una o più” di queste
circostanze: “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente,
in corso di validità”, “mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di
un indirizzo affidabile”; “l’avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l’adozione o
l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; l’aver
fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di
protezione internazionale, informazioni manifestamente strumentali finalizzate a
rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti”, l’aver
“in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera” e “l’aver rifiutato
di sottoporsi al rilevamento foto dattiloscopico”.
Praticamente tutti i migranti che faranno ingresso irregolare in Italia, inclusi
minori, soggetti vulnerabili, donne e richiedenti asilo, si troveranno nelle
condizioni che legittimano l’accertamento del “rischio di fuga” e le conseguenti
misure amministrative di limitazione della libertà personale, per le quali non è
chiaro quale convalida giurisdizionale sia garantita, su un numero tanto elevato
di persone sulle quali si deciderà soltanto in base alla discrezionalità di
polizia, in violazione degli articoli 3, 10, 13, 16, 24 e 32 della Costituzione,
oltre che delle corrispondenti norme che, anche nei casi di ingresso e soggiorno
irregolare, tutelano i diritti fondamentali della persona in base alle
Convenzioni internazionali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
La previsione che sarebbe contenuta nel nuovo decreto legge, secondo cui “Il
richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con
procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, da un punto della
frontiera esterna, in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al
regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla
frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul
territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di
frontiera”, non gioverà certo al funzionamento dei centri di detenzione in
Albania che non possono essere considerati “territorio nazionale” o alla stessa
stregua dei cd. “Return hub”, previsti peraltro dal nuovo Regolamento UE sui
rimpatri che ancora non è entrato in vigore, prima del voto finale del
Parlamento europeo, e che non sarà applicabile neppure dopo il 12 giugno.
L’Unione europea sembra passare agli Stati membri la responsabilità (con gli
ingenti oneri economici) di negoziare con i paesi terzi per la istituzione di
questi centri di detenzione e l’Italia su questo fronte non riuscirà neppure a
mantenere con le necessarie modifiche il cd. modello Albania, che fin
dall’origine appare in netto contrasto con la normativa europea, tanto che al
riguardo si dovrà ancora pronunciare la Corte di giustizia UE.
Con questo decreto legge il governo italiano ricorre a misure distorsive della
futura normativa europea che pure si vanta di avere contribuito a
determinare. Esattamente il contrario di quello che aveva chiesto la Commissione
europea, che lo scorso 8 maggio sollecitava gli Stati ad una applicazione
uniforme e tempestiva di tutto il Patto sulla migrazione e l’asilo ed al
rispetto delle norme previste dalle Convenzioni internazionali e dal diritto dei
Trattati UE, come l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali UE che riconosce
a chiunque il diritto ad una difesa effettiva. Denunce e ricorsi a valanga, ci
saranno di certo, fino alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti
dell’Uomo, alla Corte di Giustizia UE, e vedremo se ancora esiste lo Stato di
diritto. E’ una questione di democrazia. Nulla è scontato.
Fulvio Vassallo Paleologo