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Il governo italiano manca l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo
La Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea ospiterà una Conferenza Ministeriale Informale a Nicosia dall’11 al 12 giugno per segnare l’entrata in vigore del Patto UE su Migrazione e Asilo. L’evento discuterà dell’attuazione del Patto UE, delle sfide future e delle esigenze di cooperazione. Non si hanno ancora notizie della partecipazione dell’Italia, mentre in parlamento il dibattito sul prossimo Consiglio europeo del 26 giugno si incentra sul problema della “difesa dei confini meridionali”. Non basterà certo la pubblicazione di un raffazzonato decreto legge in Gazzetta Ufficiale per dimostrare che l’Italia ha adempiuto agli obblighi di adeguamento imposti dai nove Regolamenti europei che dovevano garantire normative nazionali uniformi ed efficaci. Dopo mesi di martellante propaganda sul ruolo decisivo dell’Italia nella formulazione definitiva degli atti legislativi previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, con l’implementazione dei nove Regolamenti prevista per la scadenza del 12 giugno, il governo Meloni batte in ritirata, nasconde notizie sulle prossime scadenze europee, e si imbatte nelle consuete difficoltà istituzionali e organizzative, con un decreto legge “attuativo” , da fare approvare al Parlamento ad agosto, secondo un copione ormai abituale, alla vigilia delle ferie estive. Nel frattempo, senza clamori mediatici, continua il conflitto a bassa intensità contro le ONG che operano soccorsi in mare, con provvedimenti di fermo amministrativo puntualmente sospesi o annullati dalla magistratura, e si inasprisce il trattamento delle persone detenute nei centri per i rimpatri, mentre la regolamentazione per legge dei modi del trattenimento, richiesta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025, richiamata anche dalla più recente sentenza della Consulta n. 40/2026, rimane ancora affidata ad un disegno di legge per cui si prevedono diversi mesi prima della definitiva approvazione. Intanto l’apertura di nuovi centri di detenzione sta incontrando una opposizione sempre più forte sui territori, e non si vede dove e quando potranno essere avviate nuove strutture hotspot o centri di “confinamento” in frontiera. Sembra funzionare soltanto la politica degli accordi bilaterali con paesi terzi per bloccare le partenze, o le traversate, ma questo “successo”, oltre alle vittime in mare, sta determinando un degrado senza precedenti della condizione dei migranti intrappolati nei paesi di transito (Libia e Tunisia). Fino a quando a Bruxelles continueranno a chiudere gli occhi su abusi sempre più gravi sui quali si dovranno pronunciare la Corte Penale internazionale e la Corte europea dei diritti dell’Uomo? Il sistema dei centri di detenzione in Italia è allo sbando, e non contribuisce certo all’aumento delle espulsioni effettivamente eseguite, mentre il Disegno di legge 1869/2026, che dovrebbe disciplinare le modalità di trattenimento procede a rilento al Senato, malgrado i richiami della Corte costituzionale (sentenza n.96/2025). Per non parlare del centro per i rimpatri di Gjader, che funziona solo a scopo dimostrativo, con persone già trattenute in Italia e trasferite in Albania, per essere poi ricondotte in Italia, in vista del rimpatrio, solo perché qualche precedente penale, o la dichiarazione di pericolosità sociale, sembrano più utili per giustificare all’opinione pubblica, ed agli elettori, uno spreco senza precedenti di risorse, un modello propagandistico che non avrà basi legali neppure con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Perché i cd. hub di rimpatrio previsti dall’Unione europea, con il trasferimento della giurisdizione in vista dei rimpatri ai paesi terzi “sicuri”, non hanno nulla in comune con i centri di detenzione in Albania che rimangono sottoposti alla giurisdizione italiana. Il “decreto legge”, approvato in Consiglio dei ministri come “schema” lo scorso 4 giugno, va in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno, mentre l’Italia è in ritardo nell’applicazione effettiva del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo che dovrebbe scattare in questo stesso giorno. Il Viminale ed i suoi organi periferici pensano soltanto a moltiplicare i casi di detenzione amministrativa, con l’estensione illimitata del “rischio di fuga” ed a ridurre le garanzie per i richiedenti asilo nelle procedure in frontiera. Si profilano becere “soluzioni innovative”, per fare quello che l’Unione Europea non prevede, e “sperimentazioni” illegali sulla base di provvedimenti amministrativi in contrasto con la Costituzione, con il diritto internazionale, e con il diritto euro-unionale. In ogni caso sarà un decreto inapplicabile che naufragherà per la mancanza di strutture, procedure, personale e risorse economiche. In pochi giorni non sembra davvero realizzabile l’istituzione delle sezioni stralcio presso le sezioni specializzate di tribunale in materia di immigrazione, finalizzate all’esame dei ricorsi arretrati. E appare una violazione del principio costituzionale del giudice naturale previsto per legge (art.25 Cost.) il coinvolgimento, anche in funzione monocratica, dei giudici di pace, magistrati onorari non di ruolo, e dunque maggiormente condizionabili dagli indirizzi di governo, in una materia tanto delicata come quella che riguarda il riconoscimento di uno status di protezione. Non vi è neppure traccia degli organi di “monitoraggio indipendente” sulle procedure in frontiera previsti dall’Unione europea per compensare la delimitazione dei controlli giurisdizionali. Secondo quanto si riesce ad apprendere, il decreto legge adegua solo in parte, e nella parte peggiore, la normativa interna ai nuovi Regolamenti europei. Si prevede soprattutto un nuovo tipo di fermo amministrativo per tre giorni, durante il cd. screening (accertamento) in frontiera, e poi “l’applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera, e nelle zone assimilate, che devono essere espletate entro il termine massimo di 12 settimane, con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico” in quasi tutti i casi. Infatti, “il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga”. Questo nuovo tipo di confinamento sarà obbligatorio per chi verrà sottoposto alle procedure accelerate di frontiera e anche in tutti i casi nei quali le autorità di polizia accerteranno il “rischio di fuga“. Perché ricorra il “rischio di fuga”, possono riscontrarsi “una o più” di queste circostanze: “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità”, “mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile”; “l’avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; l’aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente strumentali finalizzate a rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti”, l’aver “in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera” e “l’aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento foto dattiloscopico”. Praticamente tutti i migranti che faranno ingresso irregolare in Italia, inclusi minori, soggetti vulnerabili, donne e richiedenti asilo, si troveranno nelle condizioni che legittimano l’accertamento del “rischio di fuga” e le conseguenti misure amministrative di limitazione della libertà personale, per le quali non è chiaro quale convalida giurisdizionale sia garantita, su un numero tanto elevato di persone sulle quali si deciderà soltanto in base alla discrezionalità di polizia, in violazione degli articoli 3, 10, 13, 16, 24 e 32 della Costituzione, oltre che delle corrispondenti norme che, anche nei casi di ingresso e soggiorno irregolare, tutelano i diritti fondamentali della persona in base alle Convenzioni internazionali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La previsione che sarebbe contenuta nel nuovo decreto legge, secondo cui “Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, da un punto della frontiera esterna, in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera”, non gioverà certo al funzionamento dei centri di detenzione in Albania che non possono essere considerati “territorio nazionale” o alla stessa stregua dei cd. “Return hub”, previsti peraltro dal nuovo Regolamento UE sui rimpatri che ancora non è entrato in vigore, prima del voto finale del Parlamento europeo, e che non sarà applicabile neppure dopo il 12 giugno. L’Unione europea sembra passare agli Stati membri la responsabilità (con gli ingenti oneri economici) di negoziare con i paesi terzi per la istituzione di questi centri di detenzione e l’Italia su questo fronte non riuscirà neppure a mantenere con le necessarie modifiche il cd. modello Albania, che fin dall’origine appare in netto contrasto con la normativa europea, tanto che al riguardo si dovrà ancora pronunciare la Corte di giustizia UE. Con questo decreto legge il governo italiano ricorre a misure distorsive della futura normativa europea che pure si vanta di avere contribuito a determinare. Esattamente il contrario di quello che aveva chiesto la Commissione europea, che lo scorso 8 maggio sollecitava gli Stati ad una applicazione uniforme e tempestiva di tutto il Patto sulla migrazione e l’asilo ed al rispetto delle norme previste dalle Convenzioni internazionali e dal diritto dei Trattati UE, come l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali UE che riconosce a chiunque il diritto ad una difesa effettiva. Denunce e ricorsi a valanga, ci saranno di certo, fino alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, alla Corte di Giustizia UE, e vedremo se ancora esiste lo Stato di diritto. E’ una questione di democrazia. Nulla è scontato. Fulvio Vassallo Paleologo
June 12, 2026
Pressenza