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Racconti dalla Piazza del Mondo
Sostieni Melting Pot ABBIAMO UN OBIETTIVO: 2.667 PERSONE CHE CI SOSTENGONO CON 12 € È così che possiamo continuare a fare informazione libera, accessibile e indipendente. Ci sei anche tu? Sostieni ora → Racconti dalla Piazza del Mondo è un percorso che, mischiando immagini e parole, prova a descrivere la vita di Piazza della Libertà a Trieste, punto di arrivo della rotta balcanica, nelle sue molteplici sfaccettature. L’attesa, la cura, la casa, il gioco, la memoria, la musica: questi sono i frammenti di luce e di vita che compongono quel caleidoscopio di solidarietà che è l’azione politica di cura di “Linea d’ombra”, l’associazione fondata da Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi. La cura come atto politico di riconoscimento dei diritti di cui i migranti sono portatori. Alle fotografie si alternano i racconti e le poesie di Noman, giovane kashmiro che ha vissuto l’inferno della rotta balcanica. L’unione di parole e immagini è un tentativo di raccontare la storia della migrazione dalla parte dei migranti. Dare voce a chi normalmente non riesce a parlare. Illuminare visi, mani e racconti che di norma vengono volutamente respinti nel buio dalla retorica razzista e nazionalista. * La scheda del libro L’AUTORE Luca Greco nasce a Termoli nel 1979. Dottore di ricerca in filosofia teoretica. Sui banchi del liceo incontra Walter Benjamin e la sua flânerie. Sindacalista della CGIL, educatore, no global ai tempi del 2001, volontario, cooperante, fondatore della sezione ANPI “Vittorio Arrigoni”. “Le strade dell’Apartheid” altro non è che l’ultimo, l’ennesimo, tentativo di raccontare la storia dalla parte degli oppressi. PH: Luca Greco
«Hanno fatto il deserto e lo chiamano decoro»: a Trieste la questura sfratta la solidarietà
Associazioni e volontari chiedono di ritirare le prescrizioni che confinano il presidio di Linea d’Ombra e dei Fornelli resistenti in piazza della Libertà a due ore serali e lo vietano nel fine settimana. Melting Pot aderisce: il testo della lettera e come firmare. Sostieni Melting Pot AIUTACI A MANTENERE LIBERO E ACCESSIBILE IL NOSTRO LAVORO. Con 12 € sostieni un’informazione indipendente, decoloniale e critica. Sostieni ora → «Non era mai successo in tanti anni che ci vietassero di accogliere le persone sulla piazza». Lorena Fornasir, psicoterapeuta in pensione e cofondatrice di Linea d’Ombra con Gian Andrea Franchi, fatica ancora a crederci. Dal 2019, ogni sera, in piazza della Libertà davanti alla stazione di Trieste, l’associazione e la rete dei “Fornelli Resistenti” e diversi volontari medicano, sfamano e orientano chi arriva in città proveniente dalla Rotta Balcanica. Molte persone portano i segni delle violenze subite lungo il percorso che può durare svariati mesi. Circa un mese fa le associazioni hanno presentato il preavviso richiesto dalle nuove norme sulla sicurezza. La questura ha risposto spostando il presidio dalla fascia 19-22 a quella 18-20. Il 14 ottobre lo ha vietato nel fine settimana, per garantire “il regolare svolgimento delle attività di socialità, intrattenimento, svago” e delle “iniziative economiche del centro”. Il 17 e 18 ottobre la piazza era deserta. «Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato decoro», ha detto Lorena Fornasir. «Ora chi arriva dalla rotta negli orari in cui non ci siamo o nel fine settimana non trova nessuno a orientarlo, a spiegare dove sta la questura, dove sono i servizi di base, nessuno che ne curi le ferite o chiami medici o ambulanze se necessario». Anche i gruppi di Fornelli Resistenti hanno dovuto sospendere la distribuzione dei pasti ad oltre 150 persone. Le prescrizioni arrivano dopo settimane di campagne d’odio, minacce ai volontari e le passeggiate neofasciste di Forza Nuova e altri gruppi di estrema destra. Il sindaco ha promesso di recintare la piazza. Il 7 ottobre un controllo straordinario ha portato all’identificazione di circa settanta persone e ad alcuni divieti di accesso alle aree urbane. Il 14 ottobre, ha raccontato Linea D’Ombra alla stampa, i volontari hanno lasciato la piazza all’orario imposto: dieci minuti dopo le forze dell’ordine erano lì a controllare i documenti. Chi viola le prescrizioni rischia l’arresto fino a tre mesi. «Speriamo che questa città si risvegli», ha scritto Linea D’Ombra. «In parte questa ostilità è frutto della campagna elettorale, ma chi sta pagando il prezzo più alto sono queste persone che sono lasciate sempre più sole». LA LETTERA A QUESTORA E PREFETTO Per chiedere il ritiro delle prescrizioni, associazioni e volontari hanno scritto una lettera aperta alla questora di Trieste, Lilia Fredella, e al prefetto Giuseppe Petronzi. La lettera è firmata “La Società Civile” ed è aperta alle adesioni di associazioni, reti e singole persone. Facciamo nostre le sue parole e aderiamo come Melting Pot Europa. Qui sotto il testo integrale, si può firmare a questo link.  Oggetto: Richiesta di revisione delle disposizioni relative all’assistenza alle persone migranti in Piazza della Libertà a Trieste Sig.ra Questora, Sig. Prefetto, scriviamo per esprimere la nostra indignazione nel leggere le ulteriori disposizioni che limitano giorni e orari nei quali possiamo prestare assistenza agli esuli della rotta balcanica che raggiungono Piazza della Libertà a Trieste. Riteniamo tali limitazioni inaccettabili. L’assistenza a persone che si trovano in condizioni di estrema fragilità non può essere subordinata agli orari della movida cittadina. Fame e freddo non aspettano che i bar si svuotino per far sentire i loro morsi e la disperazione non si mette in pausa il sabato e la domenica. I migranti che arrivano a Trieste dopo aver attraversato i Balcani non sono un problema da nascondere. Sono esseri umani che hanno lasciato la propria casa, il proprio Paese, la propria lingua e la propria cultura, affrontando pericoli estremi pur di cercare una possibilità di sopravvivenza. Non possiamo accettare che la possibilità di curare delle ferite ed offrire una bevanda calda venga subordinata alla necessità di rendere meno visibile una sofferenza che ci mette a disagio. Non possiamo accettare che il bisogno di tranquillità di chi può tornare a casa, chiudere la porta e ripararsi dalla bora, prevalga sulle necessità primarie di chi non ha un riparo, non ha cibo e non sa a chi rivolgersi. Vogliamo davvero che persone vulnerabili, prive di riferimenti e di informazioni, siano esposte al rischio di affidarsi a trafficanti e sfruttatori perché le reti di solidarietà vengono ostacolate o rese insufficienti? Le esigenze di sicurezza e di gestione degli spazi pubblici non possono diventare un pretesto per comprimere in modo sproporzionato la possibilità di offrire concreta solidarietà. Eventuali criticità devono essere affrontate attraverso il confronto con soluzioni concrete, non attraverso limitazioni che rischiano di lasciare senza sostegno persone già esposte a condizioni estreme. Ci auguriamo che vogliate assumervi la responsabilità di riconsiderare queste disposizioni prima che si possano produrre conseguenze irreparabili. In attesa di un vostro urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.
Quante Khandwala?
DAL SILOS A PORTO VECCHIO: LA CONTINUITÀ DEGLI SGOMBERI, OPERAZIONI VUOTE Vignetta grafica realizzata a mano da un* attivist* del collettivo KhandwAlarm. L’illustrazione racconta il susseguirsi degli sgomberi a Trieste dal 2024 a oggi, denunciandoli come operazioni di polizia prive di un’effettiva soluzione in grado di prendere in carico le persone nel rispetto dei loro diritti. Il disagio viene semplicemente spostato e riprodotto altrove: gli spazi vengono progressivamente svuotati, ma le persone non possono essere rimosse e la conseguenza resta l’abbandono e la strada Due anni fa, il 21 giugno del 2024 è stato sgomberato il Silos, la warehouse adiacente alla stazione centrale di Trieste che negli anni precedenti aveva fornito riparo a chi, una volta entrato in città, si trovava abbandonato senza alcuna possibilità di accoglienza. Dopo l’operazione di evacuazione, le persone che vivevano al Silos e che non sono rientrate nell’insufficiente organizzazione della presa in carico, si sono ritrovate costrette – insieme alle nuove persone che continuavano ad arrivare in città – a cercare un nuovo riparo, spostandosi nei vicini magazzini di Porto Vecchio. I trasferimenti forzati e gli sgomberi diventano, da quel giorno, un tratto sempre più distintivo della città. Negli ultimi due anni, con la giustificazione del “piano di riqualificazione urbana dell’area”, i magazzini di Porto Vecchio sono stati interessati da operazioni violente, condotte a intervalli sempre più ravvicinati, volte a sottrarre progressivamente gli spazi urbani alle persone che ci abitavano e che vengono, di fatto, considerate “da eliminare”. Una pratica che, nel tempo, è arrivata a essere quasi normalizzata nel contesto cittadino. Le organizzazioni solidali cittadine hanno denunciato, a ogni sgombero, la disumanizzazione di una “gestione del problema” che si limita a rimuovere le persone dalla strada, negando loro uno spazio dopo l’altro, senza mai affrontare realmente la questione dell’abbandono e il mancato rispetto dei diritti più basilari, non solo dei richiedenti asilo, ma di ogni essere umano. Il 3 dicembre del 2025, sono stati sgomberati i magazzini 2 e 2A di Porto vecchio, dove vivevano circa 150 persone. Quel giorno – nel magazzino n.116, anch’esso interessato dallo sgombero – è stato ritrovato il corpo di Magoura Hichem Billal, 32enne algerino morto per il freddo che, in inverno a Trieste, mette a rischio la vita delle persone costrette a trovare ripari di fortuna. Il 22 gennaio 2026 è stata la volta degli edifici numero 4 e 6. Sei giorni dopo, il 28 gennaio 2026 l’operazione di sgombero ha interessato i magazzini 7 e 10 coinvolgendo tra le 180 e le 200 persone.  Lo sgombero del 5 febbraio 2026 ha interessato il magazzino numero 118, abitato anche da persone regolari ma senza fissa dimora. Sono seguiti gli sgomberi dei magazzini 119 e 120 e, infine, del magazzino numero 19, abitato da circa 70 persone e sgomberato il 21 maggio 2026. Per lo più, questi sgomberi sono avvenuti nelle prime ore del mattino, con un notevole dispiegamento di forze di polizia o militari e spesso senza alcun coinvolgimento delle organizzazioni che in città si occupano quotidianamente di accoglienza e supporto. Laddove sono stati predisposti trasferimenti, questi hanno riguardato un numero limitato di persone, mentre altre sono state nuovamente abbandonate in strada. Altri interventi sono invece avvenuti totalmente nell’ombra, senza comunicazioni ufficiali e senza che ne sia seguita alcuna denuncia. È il caso, ad esempio, dell’11 settembre 2026, quando i ragazzi che abitano quegli spazi ci hanno raccontato informalmente che, dalla mattina alla sera, i militari hanno evacuato e poi presidiato il magazzino in cui dormivano. Circa la metà dei magazzini di Porto Vecchio è oggi sigillata dopo gli sgomberi. Le persone che li abitavano si sono spostate nei pochi spazi ancora aperti, ma presumibilmente destinati a essere a loro volta obiettivo delle stesse operazioni. E poi? Quando non resterà più nessun magazzino in cui ripararsi e l’accoglienza continuerà a essere negata, cosa pensano di fare le istituzioni? Continuare a spendere risorse in operazioni che non risolvono nulla, ma che aggravano ulteriormente le già precarie condizioni di vita delle persone che, comunque, continueranno a essere presenti? ANCORA UNA VOLTA: LARGO SANTOS, UN ALTRO SPAZIO NEGATO L’ultimo sgombero, il 17 settembre 2026, ha interessato la tettoia di Largo Santos, un androne accanto all’ingresso del Porto Vecchio, altro riparo informale dove le persone si sono ritrovate a trascorrere le roventi notti estive. Anche questo spazio era già stato interessato da operazioni di sgombero cicliche. Nell’agosto del 2025 erano iniziati, e proseguiti per tutto il mese, allontanamenti forzati affidati alla ditta Italspurghi, che avevano incluso il sequestro di beni essenziali come coperte, sacchi a pelo e persino scarpe. In quell’occasione, 113 persone erano state abbandonate in strada. Poi ancora il 1° ottobre, all’alba, la Prefettura di Trieste aveva disposto il trasferimento delle 157 persone accampate sotto la tettoia. E di nuovo, l’ultimo sgombero ha interessato circa cento persone che dormivano nell’androne, già in condizioni precarie dopo la notte di pioggia del giorno precedente. Il 10 settembre, infatti, l’ondata di maltempo aveva colpito gli accampamenti e, durante la giornata, le persone avevano tentato di ricostruire i ripari in vista della notte. Un tentativo reso inutile dall’intervento delle istituzioni che, invece di fornire supporto, hanno finito di distruggere i ripari e predisposto, alle prime ore del mattino, l’ennesimo sgombero, con un’operazione coordinata, sotto il profilo tecnico-operativo, dalla Questura e con la presenza di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri ed Esercito. L’evacuazione si è conclusa in tre ore. Alcune persone sono state accompagnate in via del Teatro Romano per la verifica delle rispettive posizioni amministrative e l’eventuale inserimento nel sistema di accoglienza. Circa 20 di loro erano già in possesso di titoli di soggiorno regolari rilasciati dalla Questura di Trieste e, pertanto, avrebbero dovuto avere già accesso all’accoglienza. Altre cinquanta avevano già formalizzato la richiesta di asilo presso altre Questure, a Gorizia e Udine, risultando così impossibilitate ad accedere al sistema di accoglienza cittadino, dal momento che l’accoglienza deve essere predisposta dalla Prefettura competente territorialmente per il luogo in cui è stata presentata la domanda. Le autorità avevano dichiarato che le persone sgomberate sarebbero state prese in carico, dopo la verifica delle loro posizioni, e inserite nel sistema di accoglienza. Eppure, non è la prima volta che vengono annunciati inserimenti nell’accoglienza che poi non trovano corrispondenza nella realtà. Si è trattato quindi, ancora una volta, di uno spostamento di persone che ha finito per riportarle sulla strada. È significativo, a questo proposito, ricordare che il collocamento nelle strutture di accoglienza si è di fatto inceppato da mesi. I trasferimenti in altre province o regioni sono stati bloccati, mentre l’applicazione delle procedure di frontiera è diventata la norma. I centri di primissima accoglienza, quelli in cui i richiedenti asilo venivano ospitati nelle prime fasi, sono stati infatti “riorganizzati”: sia Casa Malala che Campo Sacro, precedentemente funzionanti come CAS, sono stati trasformati in centri dedicati alle nuove e aberranti procedure accelerate di frontiera. Questo ha prodotto un ulteriore livello di accoglienza negata e di privazione dei diritti, contribuendo all’aumento delle persone che si ritrovano all’addiaccio. E POI? LE PERSONE NON SI RIMUOVONO Di fronte a un problema ormai strutturale, determinato non da arrivi numerosi e improvvisi, ma dalle carenze nelle procedure di registrazione e presa in carico, gli sgomberi mostrano tutta la loro inutilità, rivelandosi come operazioni propagandistiche volte a “far fronte” a una situazione di abbandono organizzato che non può più essere definita emergenziale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i luoghi vengono chiusi, ma le persone non scompaiono. Vengono semplicemente spostate più in là, fino al prossimo sgombero. Nel frattempo, gli spazi di riparo diminuiscono, mentre aumentano le persone costrette a vivere senza accoglienza. Dopo il Silos, Porto Vecchio. Dopo un magazzino, quello accanto. Dopo Porto Vecchio, Largo Santos. Gli spazi occupati diventano scomodi quando si trasformano in testimonianza concreta dell’inefficienza istituzionale: quante Khandwala devono ancora esistere perché sia evidente che non è possibile risolvere l’assenza di accoglienza continuando a sgomberare i luoghi in cui questa assenza diventa visibile? Gli sgomberi possono chiudere un magazzino, una tettoia, un edificio, ma non possono rimuovere le persone, perché le persone non sono rifiuti da rimuovere. Lo abbiamo detto più volte, fanno il deserto e lo chiamano decoro, mentre quell’apparente spazio “ripulito” maschera la sporca violenza deumanizzante con cui l’operazione è stata condotta. Non sono le occupazioni a rappresentare un degrado per la città, ma le istituzioni che la governano e che scelgono di negare i diritti delle persone. Il Silos era Khandwala, i magazzini di Porto Vecchio e la tettoia di Largo Santos erano khandwala; “case rotte” in cui si era trovato un riparo quando non c’era altra soluzione. Realtà nate dal basso come forma di autotutela che sono state chiuse anche quando avevano dato vita a spazi di scambio, incontro e, in qualche modo, di gioia. Ad ogni khandwala sgomberata ne è nata un’altra; quante altre dovranno essere occupate, abitate e poi evacuate, prima che queste persone possano smettere di vivere in ripari di fortuna e vedersi finalmente riconosciuto il diritto a un’accoglienza dignitosa? E allora la domanda non dovrebbe essere quale sarà il prossimo spazio da evacuare, ma quando finirà la necessità di costruire ripari precari per sopperire a un sistema di accoglienza che continua a lasciare persone in strada.
Accoglimento cautelare sull’autorizzazione a risiedere del soggetto vulnerabile
Il Tribunale di Trieste accoglie inaudita altera parte il ricorso ex art 700 c.p.c. instaurato contestualmente al reclamo ex art. 5 quinquies d.lgs 142/2015. Il procedimento è relativo alla domanda di protezione internazionale di una donna potenziale vittima di tratta, che era stata segnalata dall’Ente attuatore di Trieste alla Commissione territoriale per la p.i. di Trieste prima dell’applicazione della PAF (procedura accelerata di frontiera). Il Tribunale prende posizione su diversi aspetti, si riportano succintamente quelli rilevanti nel caso di specie. Sull’autorizzazione a risiedere durante la procedura PAF il giudice, richiamati gli art. 54 par. 1 Regolamento 2024/1348/UE e l’art. 5-ter comma 1 D.lgs. 142/2015, esplicita che tali disposizioni “non legittimano alcuna limitazione della libertà personale dei richiedenti la protezione internazionale da parte dell’autorità amministrativa. Fanno infatti espresso riferimento ai concetti di «soggiorno» e di «residenza», il cui campo semantico è infinitamente più ampio rispetto a quello di «detenzione» o «trattenimento», situazione – quest’ultima – peraltro letteralmente esclusa dalla seconda delle norme citate. È dunque importante anzitutto chiarire che la lettera delle disposizioni citate non si pone in contrasto con la previsione di riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.”. Rispetto all’applicazione della PAF nel territorio di Trieste, il Tribunale ribadisce la posizione già assunta in altri provvedimenti, negando che la frontiera giuliano slovena sia frontiera esterna. Infine, in accoglimento del 700 c.p.c. inaudita altera parte perché trattasi di domanda di protezione proposta da soggetto vulnerabile, il Giudice così motiva: “Dalla segnalazione dell’Ente citato, in combinazione con i dati relativi allo stato di salute rilevati in sede di screening, emerge dunque un quadro in cui la ricorrente potrebbe effettivamente qualificarsi come soggetto vulnerabile in quanto potenziale vittima di tratta. Ebbene, la segnalazione di un ente come la ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l’obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale. Nel caso di specie, la Commissione, nonostante la segnalazione, ha però proseguito con l’adozione della procedura accelerata di frontiera, e – soprattutto – non ha motivato tale scelta nel provvedimento che determina l’applicabilità della procedura in questione (…omissis…). Nel fare ciò, essa ha violato l’art. 21 del Regolamento 2024/1348/UE, e altresì l’articolo 8 commi 3 e 3-bis D.lgs. 25/2008 sul dovere di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori di natura medica. Per tali ragioni, il requisito del fumus boni iuris può dirsi, anche sotto il profilo in questione, integrato. Per quanto riguarda il periculum in mora, bisogna rilevare come la situazione in cui si trova … consista in un pregiudizio che limita la sua libertà (anche se trattasi della libertà di circolazione e non della libertà personale), con la conseguenza che la sua condizione di vulnerabilità (che si è detto sussistere quantomeno sotto il profilo del fumus) viene aggravata quotidianamente, ed ella non ha accesso ai canali di protezione e al programma di assistenza previsto dal Meccanismo Nazionale di Referral. (…omissis…) nel caso di specie, il pregiudizio si consuma giorno per giorno, e proprio per la delicatezza di queste situazioni è imposta una certa celerità nell’attivazione del meccanismo di referral succitato. (…omissis…) Pertanto, conclude il giudice: (…omissis…) la domanda di pronuncia cautelare inaudita altera parte è fondata”. Tribunale di Trieste, decreto dell’8 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.
Il piede di cartone
LORENA FORNASIR, LINEA D’OMBRA Lorena Fornasir, di Linea d’Ombra, da anni si prende cura delle persone in movimento che arrivano stremate dalla rotta balcanica nella «Piazza del Mondo» di Trieste, come viene chiamata piazza della Libertà. Lo fa attraverso la cura dei corpi feriti, ma anche attraverso l’ascolto e la restituzione di dignità a chi attraversa il confine. Un lavoro che nelle ultime settimane è stato accompagnato da intimidazioni, minacce e aggressioni contro la rete solidale triestina 1. È dentro questo contesto che Lorena racconta la storia di un piede ferito, avvolto nel cartone, diventato suo malgrado il simbolo di un viaggio, della resistenza e dell’ostinato desiderio di restare in piedi. Quel piede di cartone giunto nella notte senza urla, senza clamore, sorretto da braccia benevoli per elevarlo da terra! Ha valicato i confini resistendo alle pietre taglienti, agli aghi di pino, agli scorpioni, al fango dei boschi, alle pozzanghere d’acqua sporca dove si abbeverano i maiali selvatici. Procede ora stremato lungo il selciato della piazza del mondo. È un piede testardo che non si arrende. L’infezione avanza, forse le dita sono già in cancrena ma lui non vuole fermarsi. È il suo patto con la vita. “O vivo o muoio”. Scegliendo la vita, non si sottrae al dolore di patirla. Ventisei ossa, trentatré articolazioni, più di cento tra muscoli, tendini e legamenti lo stanno sostenendo. La parte più bassa del corpo gli sorregge l’intera persona. Sta alla periferia del suo stesso corpo e, come un secondo cuore, spinge la linfa verso l’alto. Cocciuto, va contro la gravità che lo vorrebbe a terra, dolente, inerme, vinto. Nella sua epidermide è tracciata la mappa del cammino dall’Afganistan all’Iran, alla Turchia, alla terribile Bulgaria per finire nella fossa umana della Bosnia. Cade, si risolleva, viene battuto, umiliato, riportato nel buco nero del confine, là dove tutto ha inizio. La radice del suo piede, tuttavia, è forte di quel dolore simile alla granata esplosa nel tempo della propria vita anteriore. Si rialza, valica di nuovo i confini, il piede lo tradisce ancora, il fango e le piogge dei boschi lo infettano. Gli amici non l’abbandonano e nella notte calda di luglio approda nella piazza del mondo. Fiero nel pezzo di cartone che gli tiene insieme la carne come fosse una seconda pelle, appare nella sua forma inquietante altero e dignitoso. C’è un’atmosfera che lo circonda e che richiama il perturbante. L’immaginario scava subito dentro quell’involucro e ne rifugge inorridito. Il perturbante serve a questo: a reagire rimuovendo l’angoscia. Là dentro c’è la morte, la cancrena corrode, mangia, richiama la caduta. Tra la presunzione di una fine presunta prossima e la realtà di un individuo che non vuole arrendersi, scorre lo spazio abitato da qualcosa che si chiama resistenza, dignità, rispetto. Tuttavia, la parte prende il posto del tutto, il piede fa sparire la persona e lo spettatore catturato da quell’immagine che scorre nel web, interviene, consiglia, si prodiga, impone, giudica, affinché quel piede venga riparato. Il corpo, non la persona, è l’oggetto del coinvolgimento. L’individuo, è relegato nell’ombra, privato di volontà e deumanizzato come esattamente è accaduto lungo tutto il suo esilio: lui non conta, per i confini è solo un numero da statistica, per il voyerismo mediatico, è solo un piede da ospedalizzare. C’è una pulsione che invece sorregge quel corpo: si chiama desiderio. Un piede morente che vuole vivere è scandaloso. Reca in sé una verità sovversiva che riflette, come in uno specchio, l’immagine di un corpo sociale complice di una violenza inaccettabile. Ho visto bambini provenire dalla rotta balcanica con i piedi ghiacciati, le dita nere che abbiamo scongelato nel catino di acqua tiepida ma rimaste comunque un pezzo di legno. Li ho visti proseguire vero il nord Europa con il primo treno del mattino, incuranti del loro dolore e “curanti” invece del mandato familiare: “vai, vivi e salvaci”. > Un’idea non possiede odore, non è ascoltabile né tattile (Wilfred Bion) Quel piede di cartone emana l’odore del marcio e, in sé, parla la lingua della tragedia. L’odore della tragedia è succulento, permette di salvarci l’anima e di intervenire sulla tastiera appropriandosi di un piede di cartone come fosse solo un pezzo di carne. Nel web l’angoscia di quell’immagine viene sedata attraverso l’esplosione di commenti velenosi o distorti che giocano sulla rimozione del trauma senza accettare che il vero trauma non è quello del migrante bensì il nostro. L’angoscia, si palesa però anche attraverso la tentazione opposta fatta di sdegno che offre un riparo morale grazie a parole di commiserazione e pietà, di nuovo senza accettare che il migrante non è vittima ma protagonista di sé stesso. Pochi riconoscono che resistere richiede a quel piede la competenza tutta interiore a mantenere integro il proprio equilibrio, a non cedere alla caduta. A noi che restiamo nel reale della scena, dentro la piazza del mondo, fra quei corpi di dolore, richiede invece la volontà di ascoltare il silenzio abitato dal linguaggio del corpo. Riusciamo così a riconoscere lo stigma straordinario del Desiderio. Un desiderio di vita, di libertà, persino di gioia nell’essere salvo anche se cadùco, una pulsione che impedisce la Caduta. Cadere sarebbe una resa, una consegna, una profanazione del Desiderio. Ed è proprio la mancanza di una caduta che fa scandalo tanto quanto il desiderio che anima quel corpo. Cadere riconsegnerebbe il migrante al suo ruolo di inferiorità e di vittima. Se non è un terrorista, uno spacciatore, uno che porta via il lavoro, almeno che sia vittima. Che lui, colui che dovrebbe soccombere, “rimanga in piedi” è insopportabile. Rimanda ad un’alterità, ad un contrappasso del senso comune che supera la misura. Quel migrante diventa improvvisamente una figura dell’eccesso. È l’ospite indesiderato che viola l’ordine preordinato delle emozioni. Non lui è “illegale” ma la sua tenuta. In tal modo, parafrasando il titolo di un bellissimo libro di Shahram Khosravi “Io sono confine” 2, lui stesso mostra che è confine, territorio in cui si gioca la propria autodeterminazione e la propria autenticità di profugo. Il suo corpo ferito, il suo piede di cartone tracciano una calligrafia di orme sospese tra il paese d’origine, l’esilio e l’approdo. Tre categorie esistenziali che sono però vita ed esperienza vissuta sul proprio essere. Quel piede, quel corpo non chiedono nulla. Solo una pausa, una sosta, per poter continuare il viaggio. Tutt’attorno, la scena si riempie di voci con la vacua superficialità che tesse ciò che non si comprende: “un piede in cancrena?! Va subito portato in ospedale! Di cancrena si muore!” Qualcun altro, scatenato dalla vista insopportabile del cartone che avvolge il piede marcio, lancia strali e accuse surreali. Pochi conoscono il silenzio. Nell’ascolto del silenzio invece, le parole scorrono in un dialogo muto che fa da ponte con la realtà psichica. In questo regno intermedio tra la parola e l’essere, s’intuisce in quell’uomo afgano e in quel piede che lo vertebra, un “sole interno”, una luce che egli custodisce in sé e che non si può profanare. È li che nasce la sua verticalità, la sua capacità di “stare in piedi”, cioè eretto. Resnik parlerebbe dell’incorporazione di una funzione vertebrante che ordina l’essere nel mondo. Unita ad una funzione più avvolgente e contenitiva darebbe luogo all’esperienza combinata tra pensiero ed emozione. Nella piazza del mondo, palcoscenico reale ma anche metafora psichica, parafrasando Winnicott verrebbe da dire che “il nostro specchio è il volto del migrante”. In questo caso è il piede, non come volto, ma come misura di una verticalità che il nostro sguardo non sa interpretare poiché mancano le emozioni per capirlo. Quel piede ha vissuto l’esperienza della soglia tra la vita e la morte, è memoria che sente, è anche enclave di un territorio ermetico difficile da rappresentare. L’incontro con questa dinamica unito all’immagine traumatica del piede di cartone, crea un movimento a ritroso dentro la palude della psiche sociale accompagnata dal bisogno di rimuovere tutto ciò che è scomodo. Ritorniamo così ad essere abitati da quella terra oscura di cui non vogliamo sapere nulla e che risale a noi solo come sintomo di una società malata di indifferenza e individualismo. Quel piede di cartone, alle prime luci dell’alba, se n’è andato alla volta del nord europa e, ostinatamente, cocciutamente, è giunto dove voleva arrivare. Ora si che è salvo davvero. La sua immagine resterà indelebile nella mai mente. Continua ad interrogarmi, ad affascinarmi per la sua mancanza di una Caduta. Il trauma che ha suscitato in me, in noi, nel web, non può e non deve chiudersi. È un trauma di cui nulla vorremmo sapere ma di cui io non voglio liberarmi. Vorrei, invece, che continui ad essermi maestro nella mia pratica della Cura. 1. Il servizio su TG3 ↩︎ 2. La scheda del libro ↩︎
Limbo: così la Questura di Udine ostacola sistematicamente il diritto di chiedere asilo
Nelle procedure legate alle persone straniere, i luoghi fisici non sono soltanto degli spazi di espletamento di procedure ordinarie, ma dei veri e propri simboli per sondare l’effettivo accesso ai diritti fondamentali, come il diritto di asilo e un letto. Sono spazi difficili da attraversare, angusti e senza sedie, spazi di attesa e di restrizione. Nella loro stessa conformazione lanciano un chiaro messaggio: “nessun diritto è gratuito”. Stando alla normativa italiana ed europea, tra la manifestazione (anche a voce) della volontà di chiedere asilo e la formalizzazione di tale richiesta dovrebbero intercorrere dai 3 ai 10 giorni: se una persona giunta in Italia si presenta per la prima volta in questura, dovrebbe essere presto identificata, sottoposta a un’informativa legale e immediatamente smistata nei centri di accoglienza del territorio. Potrebbero sembrare delle formalità per un cittadino italiano nato in Italia, per il quale un ritardo della pubblica amministrazione è soltanto l’ennesimo fastidio di una ragnatela burocratica, ma per una persona straniera il rispetto dei tempi previsti dalla legge segna la differenza fra una notte trascorsa in strada o in un letto. I luoghi di identificazione delle persone migranti disattendono il ruolo che dovrebbero avere – luoghi amministrativi, di mera gestione di pratiche – diventando spazi politici, in cui il potere è a senso unico ed è esercitato in maniera arbitraria e abusiva. Come le linee geografiche tra gli Stati, anche i muri dei centri di accoglienza, i CPR, le prefetture e le questure inscenano qualcosa di più dell’ordinaria amministrazione. E come dei confini invisibili innalzati all’interno dell’infrastruttura statale, mantengono un’architettura basata su razza, territorialità e classe sociale. LIMBO Il 16 giugno l’équipe di strada dell’associazione udinese Ospiti in Arrivo ha pubblicato “Limbo“. Il report, sottoscritto da Rete DASI FVG e da altre associazioni del Friuli Venezia Giulia 1, emerge dal monitoraggio all’entrata della questura di Udine, in uno di quegli spazi di esercizio arbitrario del potere continuamente attraversati dalle persone straniere. Da fine gennaio a fine maggio, gli attivisti e le attiviste hanno presidiato l’ingresso della questura per alcune ore al giorno con l’obiettivo di rilevare i tempi di presentazione formale delle richieste di asilo e le modalità di interazione tra richiedenti asilo e personale della questura. Il report riporta i grafici dei dati, le statistiche e le interviste raccolte durante queste osservazioni. È un marciapiede quello dove le persone straniere attendono il proprio turno all’ingresso della questura di Udine. Non ci sono posti a sedere o separatori per mettere in fila persone con richieste diverse, non ci sono pensiline per ripararsi dalla pioggia. All’ingresso della questura, dove chiarire le ragioni della propria presenza sarebbe fondamentale per avviare le procedure, non ci sono quasi mai mediatori linguistici a cui le persone migranti possano rivolgersi. I fatti più inquietanti emersi dal monitoraggio di Ospiti in Arrivo sono due: 1. La questura di Udine disattende sistematicamente le tempistiche entro cui, secondo la normativa, la pubblica amministrazione dovrebbe provvedere a formalizzare le richieste di asilo: alcuni intervistati hanno riferito di essere di attesa di formalizzare la propria richiesta di asilo anche da 35 giorni. In questo limbo e in assenza di documenti, non hanno potuto accedere ai servizi essenziali: cure mediche, cibo, un posto dove dormire. 2. Il personale fotocopia il passaporto delle persone straniere e sullo stesso foglio scrive a matita la data e l’orario in cui tornare in questura per la formalizzazione della richiesta di asilo. Chi non si presenta con un passaporto viene rimandato a data da destinarsi. La proposizione della richiesta di asilo viene quindi vincolata al possesso di un documento di riconoscimento. Questa prassi è illegittima. TUTTO TACE L’associazione ha trasmesso il dossier alla stessa Questura di Udine chiedendo di rispondere dei profili di illegittimità riscontrati dal monitoraggio, ma a oggi non è arrivata alcuna risposta concreta e non sono state messe in atto delle misure operative per far fronte ai ritardi sistematici. Nella speranza che un organo istituzionale prenda misure concrete, Ospiti in Arrivo ha inoltrato il report all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Interpellata, UNHCR si è detta disponibile a un incontro con gli attivisti, anche se non è stata definita una data. Ha inoltre dichiarato che “l’accesso alla procedura di asilo non dovrebbe mai essere ostacolato da difficoltà operative o amministrative” e che vi è disponibilità a collaborare “per favorire misure che garantiscano un accesso tempestivo ed effettivo alla procedura di asilo”. Tuttavia, non ci sono evidenze che siano state fatte pressioni sull’ufficio immigrazione della Questura di Udine, né che i responsabili siano stati richiamati al rispetto delle procedure. Le dichiarazioni dell’Alto Commissariato arrivano tardi: l’inaccessibilità alla procedura di asilo a Udine è un fatto riscontrato da anni da associazioni e ONG che si occupano di richiedenti asilo. Una prassi che si ripete con sistematica violenza durante tutto l’anno, non soltanto nei mesi in cui la presunta eccezionalità dei “flussi” potrebbe essere utilizzata come attenuante. È quindi impossibile che UNHCR non ne fosse al corrente ben prima del 16 giugno. A un mese dalla pubblicazione del report, queste dichiarazioni restano formule di circostanza se non sono accompagnate da azioni concrete a tutela delle persone che vogliono chiedere asilo. Ma non si ferma il mare con le mani. Dietro questo silenzio incessante, queste vite non si fermano. Se le questure italiane perseverano nel loro tentativo di spegnere la vitalità delle persone in movimento, i volontari continuano a intercettare i loro bisogni e i loro desideri reali. Le persone migranti continuano ad autodeterminarsi: c’è chi si cura da solo una lunga ferita alla coscia procurata durante la rotta, chi continua a fare domande e ad affidarsi alle persone solidali. “Un gruppetto”, racconta un’attivista dell’associazione, “ha imparato a dire in italiano «per piacere ascoltami» e «ho bisogno di fare asilo»”, quasi a voler scavalcare quei confini invisibili innalzati impunemente da piantoni e poliziotti sul marciapiede di una strada qualunque. “Altri hanno cominciato a studiare l’italiano nelle scuole gratuite del territorio, perché in Italia ci vogliono restare.” Al bieco e abusante silenzio di tutte le istituzioni, si continua a rispondere con rabbia, ma anche con umanità e speranza. 1. Consulta il rapporto ↩︎
Commemorare Hiroshima e Nagasaki oggi: presidio alla base militare statunitense di Aviano
IL 6 E IL 9 AGOSTO 1945 L’AERONAUTICA MILITARE STATUNITENSE SGANCIAVA DUE BOMBE NUCLEARI SU HIROSHIMA E NAGASAKI. DOMENICA, 9 AGOSTO 2026, IL TAVOLO PER LA PACE DI PORDENONE HA ORGANIZZATO UN PRESIDIO DI COMMEMORAZIONE DAVANTI ALLA BASE MILITARE STATUNITENSE DI AVIANO. PUBBLICHIAMO L’INTERVENTO PORTATO DA MIRIA PERICOLOSI E LUCA ALBERTI ARCHETTI PER L’OSSERVATORIO CONTRO LA MILITARIZZAZIONE DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ. Miria Pericolosi esordisce affermando che «commemorare è un viaggiare nel tempo tra passato e presente, un’occasione preziosa per imparare collettivamente». L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, come molte altre realtà, anche prima della sua nascita, sta “vedendo” i pericoli della deriva bellicista di questo presente e perciò si avverte una responsabilità che deriva da questa conoscenza, al punto di essere presenti ad Aviano per portare questa testimonianza. Luca Alberti Archetti, in un discorso accorato, ricorda: «Dieci anni fa ero uno studente universitario in trasferta in Giappone. Ero ospite dell’Università di Kyoto per un periodo di ricerca di due mesi. Ero là perché pieno di dubbi sulla strada da intraprendere in questo mondo. Oggi lavoro come matematico e come docente di scuola media. Non che i dubbi si siano dipanati ma, ripensando ora a quel periodo, noto invece anche una certa fermezza. Un qualcosa che portò quella persona che ero a arrivare una mattina, con una biciclettina che era la versione giapponese della “Graziella”, all’autostrada a est di Kyoto, scavalcare e posizionarmi all’area di sosta in attesa di un passaggio. Aspettai due ore. Poi, una coppia mi diede attenzione. Erano le 8.20 di mattina del 6 agosto. Appena salito in macchina, condivisero con me la loro colazione, una frittata e degli onigiri, quelle pallette di riso con un ripieno o di tonno cotto o di altre cose. E poi partimmo. Un solo passaggio fino alla destinazione, più di 350km di distanza, e loro non parlavano inglese e io non parlavo giapponese, ma comunicavamo. Ci capivamo. Loro andavano in vacanza, molto più a sud, ma invece che lasciarmi all’area di sosta decisero di uscire dall’autostrada. Mi offrirono il pranzo. E mi lasciarono davanti al Museo commemorativo della pace di Hiroshima. Ce l’avevo fatta. Era il 6 agosto 2016 ed ero a Hiroshima. Il resto del giorno è stato difficile. Condivido un solo un frammento, che trascrissi su un mio diario per non dimenticare. Sotto lo splendore azzurrino pezzi di pelle cadono. Nei miei occhi rossi di sangue il sole è scuro. Sulla sabbia sottile scappavo sostenendo le mie gambe tremolanti con un bastone di bambù. Una madre con la carne cadente e le ossa esposte, tra le braccia un bimbo morto, era piegata sulla strada vomitando qualcosa di nero. "Ho caldo, ho caldo, mamma", gli occhi deformati i vestiti bruciati dai raggi termici pulendosi la schiuma di sangue, uno studente di scuola media girava contorcendosi. Con i capelli ritti e le braccia rivolte al cielo morto o vivo, uomo o donna, un volto grigio galleggiava sul fiume. Nel prosieguo dell’intervento, Miria Pericolosi precisa che l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle Università è un’associazione di scopo che denuncia la penetrazione dei valori bellicisti nei luoghi della formazione. In Italia e nei vari Paesi europei sempre più presente è una progettata ingerenza militarista volta alla costruzione di una identità collettiva nuova e funzionale alla guerra, basata sulla sua normalizzazione e sull’elogio delle forze armate in contesti scolastici di totale assenza di contraddittorio. Essere alla base di Aviano il 9 agosto significa ricordare che nel 1945, ottantuno anni fa, gli Stati Uniti iniziarono l’era nucleare, lanciando due bombe atomiche, su Hiroshima e Nagasaki, decidendo di bruciare due centinaia di migliaia di bambini, donne e uomini, a dimostrazione, come dicono attenti studi storici, della potenza degli Stati Uniti, della propria capacità di dominio seminando terrore. Dopo il 1945 il possesso di armi nucleari divenne priorità per altre potenze mondiali e da allora siamo entrati nell’era della deterrenza nucleare, in un «folle equilibrio del terrore in cui il mondo ha vissuto per decenni e vive tuttora». Un equilibrio che si fonda sul possesso di tecnologie sufficienti ad essere più veloci nella controffensiva e che oggi, l’uso dell’intelligenza artificiale, se non regolamentata come richiesto da Organizzazioni internazionali, rischia di alterare velocizzando le decisioni strategiche, riducendo il tempo di reazione umana e il margine di errore, costituendo un possibile rischio di catastrofe nucleare. È da ricordare, tra parentesi, che i Paesi nucleari NATO si riservano di poter usare armi atomiche anche in risposta a un attacco convenzionale a sé o ai loro alleati. L’Osservatorio segue e denuncia questa costruzione da parte delle istituzioni della “cultura della difesa”, della “Cultura del Nemico”, dell’insicurezza e della paura, della logica identitaria, di un mondo chiuso alla diversità, dell’obbedienza senza coscienza. In questo momento i governanti sono concordi e uniti sulle politiche di guerra e sulla rincorsa “all’Europa della difesa”; sono alla ricerca di finanziamenti per quei settori giudicati prioritari per la futura industria delle armi europea. Essi giustificano questo preoccupante declino verso la guerra come necessità per gli Stati europei di fornire maggiori contributi alla sicurezza collettiva, potenziando le imprese di guerra e la ricerca nel settore della difesa, essenziale per colmare i divari tecnologici atti ad affrontare, secondo i vertici militari, le manifatture militari e i vertici della Difesa, il Nemico prospettato. In questa deriva guerrafondaia, l’Osservatorio propone l’Obiezione di Coscienza che deve essere totale e farsi scelta collettiva e in tutti gli ambiti della società civile: * nel mondo del lavoro per il diritto di rifiutare la produzione e il trasporto degli armamenti; * nella ricerca per il diritto di sottrarsi a progetti “dual-use” o a scopi bellici; * in tutta la società come barriera civile contro un sistema che prepara il Paese allo stato di guerra. L’Osservatorio invita a mettere in atto azioni di disubbidienza civile contro tutte le misure adottate dal Governo italiano e dalle altre istituzioni nazionali ed europee per la militarizzazione della società, incluso il ritorno alla leva obbligatoria in qualsiasi forma e alla schedatura di massa dei ragazzi e ragazze. L’invito è quello di seguire quel “ripudio della guerra” espresso nell’art.11 della Costituzione rifiutando qualsiasi ipotesi di difesa militare e civile funzionale o complementare alla logica bellica. Luca Alberti Archetti ricorda, inoltre, che nel 1983, a Comiso, durante la protesta contro l’installazione di 112 missili nucleari, il fisico pacifista e nonviolento Giovanni Salio diceva che non è affatto vero che il totalitarismo, anche estremo come nel caso di Hitler, sia monolitico e invincibile. Anch’esso, come tutte le forme di potere, si regge sul consenso e sulla collaborazione. Il progetto di sterminio degli ebrei fallì proprio là dove le tradizioni democratiche erano più radicate e autentiche e la popolazione e i funzionari non collaborarono, per cui Luca conclude che «Anche noi oggi con la nostra collaborazione, stiamo costruendo, come diceva Salio, una gigantesca macchina da guerra simile a quella prodotta dal popolo tedesco nella seconda guerra mondiale, che si regge sul nostro consenso, sulla nostra partecipazione quotidiana».  D’altra parte, però, queste evidenze rivelano che di fronte al problema della guerra tutti e tutte potrebbero essere obiettori. Salio indicava esplicitamente una via per costruire un’alternativa. Bisogna partire dalla rottura e dal ribaltamento di quella partecipazione su cui si basa il consenso che sostiene la guerra e il riarmo. Secondo il Capo di stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, convocato per un’audizione in Parlamento il 21 maggio dell’anno scorso, il nostro presente è di nuovo come quello di Comiso, in piena Guerra Fredda. Portolano dice più o meno così: «Dall’89 al 2022 facevamo [intendendo come forze armate italiane] delle operazioni operazioni militari internazionali di “pace”. Mentre ora la fase è cambiata, ora dobbiamo tornare a fare “deterrenza” e “difesa totale” come durante la Guerra Fredda». È nostra responsabilità condividere l’urgenza di affermare che la difesa totale è la dottrina militare su cui si basano Portolano, l’UE e la NATO. Secondo questa dottrina, ogni civile, perfino quello pacifista e nonviolento, può trovare un posto riservato per lui per partecipare alla macchina della guerra. Per l’Osservatorio, ogni forma di sostegno civile alla guerra va rifiutata: ecco da dove arriva la proposta dell’obiezione di coscienza totale e collettiva. Dall’altra parte, vi è una subdola strumentalizzazione dell’idea stessa di “difesa”. Non basta più volersi “difendere”. In un presente in cui lo Stato italiano vuole andare alla guerra, l’art. 52 rivela i suoi limiti. Quello che allora venne scritto come “sacro dovere del cittadino”, e cioè “la difesa della Patria”, va oggi sostituito con la difesa dell’umanità, “la difesa dell’umanità contro la guerra“. È in questa prospettiva che ci siamo ritrovati a Londra il 20 giugno, alla Conferenza Internazionale contro la Guerra. L’analisi condivisa è che le Governances occidentali vogliono portare il mondo alla guerra. A Londra si è manifestata un’unità attraverso la diversità. Come per le manifestazioni contro l’invasione dell’Iraq nel 2003 e contro il genocidio in Palestina lo scorso autunno, prendiamo atto del costituirsi di una “opiniona pubblica mondiale” che dal basso rifiuta la guerra e l’oppressione. Siamo davanti a un cambio di ordine mondiale, in cui l’Occidente, che per secoli ha dominato con un potere violento, patriarcale e coloniale, si trova ora a dover cedere il passo alle “periferie del mondo”. Non lo farà spontaneamente e la forma del suo rifiuto è la guerra. Quella guerra che uccide, prima dei vertici, le popolazioni. Sia quelle del Nemico di turno, nemico con la N maiuscola, sia le “sue”. Perché le guerre di oggi sono fatte di terrorismo di stato, di stragi di civili.  È così che ci ritroviamo, 81 anni dopo, di nuovo alla prima settimana di agosto 1945, quando si decideva di lanciare una bomba nucleare sulla gente giapponese anche per fermare la Russia. Si decideva di lanciare una arma nuova, che corrispondeva necessariamente alla strage, per motivi politici: per poter mantenere un ordine mondiale a proprio favore. Tuttavia, ottantuno anni dopo, con Londra, con la Flotilla, con lo sciopero internazionale dei portuali chiamato per il prossimo 30 ottobre, vediamo il trasformarsi di quella che era un’opinione pubblica mondiale in quello che vogliamo essere un “soggetto politico mondiale”: i popoli in solidarietà fra essi, contro la guerra e contro l’oppressione, vigili e capaci di “difendersi”. È questo il contributo che dal mondo vogliamo portare qui oggi e nelle nostre scuole a settembre. UN’OBIEZIONE TOTALE E COLLETTIVA PER DIFENDERE. DIFENDERE NON LA PATRIA, MA L’UMANITÀ. DIFENDERE NON DAL NEMICO, MA DALLA GUERRA. Miria Pericolosi e Luca Alberti Archetti, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Per contattarci: osservatorionomili@gmail.com. -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Oltre le code
KHANDWALARM 1 Tra maggio e giugno sono emersi cambiamenti significativi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le lunghe file davanti alla Questura di Trieste, che nel 2025 avevano rappresentato uno degli aspetti più visibili delle criticità nell’accesso alla procedura d’asilo, si sono sensibilmente ridotte. Tale mutamento, tuttavia, non sembra corrispondere a una diminuzione degli arrivi o delle richieste di protezione internazionale. Le persone continuano ad arrivare in città, a vivere in condizioni di precarietà e a manifestare la volontà di accedere alla procedura. Pare piuttosto che una parte di esse abbia scelto di considerare Trieste esclusivamente come luogo di transito oppure di rivolgersi ad altre Questure vicine, come sembrano indicare le lunghe file registrate davanti alla Questura di Udine. Se questa interpretazione fosse confermata, non ci troveremmo di fronte alla soluzione del problema, bensì al suo spostamento territoriale. A ridursi non sarebbero gli arrivi, ma la concreta possibilità di accedere ai diritti in uno specifico contesto amministrativo. In questo quadro, la diminuzione delle file davanti alla Questura non può essere automaticamente interpretata come un dato positivo. Se essa rappresenta l’effetto delle pratiche di deterrenza che negli ultimi anni hanno reso sempre più difficile l’accesso alla procedura d’asilo, inducendo le persone a rinunciare, attendere indefinitamente o rivolgersi ad altre sedi, allora non si è in presenza di una soluzione, ma di una progressiva invisibilizzazione del problema. DOCUMENTI E ACCESSO ALLA PROCEDURA: IL RISCHIO DI TRASFORMARE UN REQUISITO ILLEGITTIMO IN CRITERIO SELETTIVO A questa lettura si aggiunge un ulteriore elemento di osservazione emerso nelle settimane successive all’entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, divenuto operativo il 12 giugno. Le più recenti rilevazioni indicano che la Questura di Trieste sta sperimentando una nuova modalità di gestione dell’accesso alla procedura d’asilo, basata sulla calendarizzazione degli appuntamenti per la formalizzazione della domanda. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la presenza di lunghe code davanti agli uffici e di rendere più ordinato il flusso delle richieste. Le ultime attività di monitoraggio sembrano evidenziare un cambiamento anche nelle modalità di accesso alla procedura. Se in passato la selezione iniziale appariva spesso fondata sulla nazionalità dichiarata, nelle ultime settimane il possesso di documenti identificativi sembra essere divenuto il principale criterio di accesso al sistema di presa in carico. In particolare, alle persone in grado di esibire un passaporto o almeno una copia dello stesso viene consegnato un modulo cartaceo contenente l’indicazione di un successivo appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo. Le persone prive di tale documento, invece, risulterebbero frequentemente allontanate senza ottenere alcuna registrazione della propria richiesta. Si tratta di una prassi che, al di là dei cambiamenti introdotti con i nuovi decreti, è da continuare a ritenersi incompatibile con il quadro normativo nazionale ed europeo secondo cui: > la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente > dalla disponibilità di documenti di identità. > > art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE Nonostante la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza 2 abbiano chiarito che la Questura non può subordinare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno all’esibizione del passaporto, tale requisito sembra essere divenuto il principale criterio di selezione per l’accesso alla procedura. Si assiste così a un’inversione della logica sottesa al quadro normativo: una prassi ripetutamente ritenuta illegittima viene applicata come criterio ordinario di gestione dell’accesso, pur continuando a risultare priva di fondamento giuridico. “ALLEGGERIRE LE QUESTURE”, LA CALENDARIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI E IL RUOLO DEGLI ENTI ESTERNI Ulteriori criticità emergono in riferimento ai moduli cartacei utilizzati per l’assegnazione degli appuntamenti, che risultano essere in alcuni casi prestampati e, in altri, persino compilati manualmente. Dalle osservazioni raccolte risulta infatti che tali documenti non riportano la data del loro rilascio; questa omissione non rappresenta un mero aspetto formale, ma può assumere rilevanza sostanziale nella ricostruzione della vicenda amministrativa del richiedente. In assenza di una data certa, diviene infatti difficile dimostrare il momento in cui la persona ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e ha tentato di accedere alla procedura. La mancanza di una prova documentale della prima interlocuzione con l’amministrazione rischia pertanto di indebolire la posizione del richiedente qualora, in un momento successivo, sorgano contestazioni relative al rispetto dei termini procedurali – soprattutto in relazione alle procedure accelerate e di frontiera – o all’eventuale ritardo nella formalizzazione della domanda. Oltre a ciò, questa prassi rende ancora più difficile l’accesso al sistema di accoglienza, già fortemente precario sul territorio triestino. L’accoglienza dovrebbe infatti essere garantita fin dalla manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale (art. 1, comma 2, D.lgs. 142/2015). Tuttavia, in assenza di una data sul documento rilasciato dalla Questura, diventa estremamente difficile dimostrare il momento in cui tale volontà è stata formalmente espressa e, di conseguenza, far valere il diritto all’accoglienza. La concreta organizzazione del sistema appare comunque ancora poco chiara. Dalle osservazioni effettuate emerge che la fase di assegnazione degli appuntamenti si concentra in una finestra temporale estremamente ridotta, tra le 7 e le 8 del mattino, e che in tale arco di tempo vengono esaurite le disponibilità previste. La stessa Questura ha definito l’attuale modalità come una fase sperimentale. «Per ora il sistema della calendarizzazione degli appuntamenti, che in un secondo momento potrebbe essere affidato a una realtà esterna, lo stiamo gestendo direttamente noi per capire quali possono essere le criticità, quanto va tenuta aperta l’agenda, come il servizio possa essere reso il più performante possibile. Alla fine della sperimentazione faremo delle valutazioni». – Lilia Fredella Tale dichiarazione assume particolare interesse alla luce delle informazioni che circolano tra gli operatori del settore e che, pur non avendo ancora trovato conferme ufficiali, prospettano la possibilità che alcune attività connesse alla formalizzazione della domanda possano in futuro essere affidate a soggetti esterni, quali i patronati. Una simile modalità, che prevede l’affidamento a un soggetto terzo di una fase della procedura d’asilo, trova già alcune forme di sperimentazione attraverso l’introduzione di strumenti come l’applicazione «Prenota Facile», attiva in alcune città italiane. Si tratta di una piattaforma istituzionale gestita dagli uffici immigrazione delle Questure, ma il cui utilizzo potrebbe in prospettiva essere demandato ad altri enti, come ipotizzato anche nel caso di Trieste con riferimento a soggetti del territorio con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico amministrativo degli uffici. L’esperienza delle città in cui tale sistema è già stato sperimentato evidenzia tuttavia il rischio che tali strumenti possano tradursi in un ulteriore livello burocratico, introducendo nuovi passaggi amministrativi e allungando i tempi di attesa, invece di garantire un accesso più rapido ed effettivo alla procedura di protezione internazionale. Si tratta di uno scenario che merita attenzione, poiché potrebbe incidere profondamente sulle modalità concrete di accesso alla procedura viste anche le novità sulla distribuzione delle responsabilità tra amministrazione e richiedenti. IL NUOVO PATTO EUROPEO: NASCONDERE GLI OSTACOLI, LEGITTIMARE LE CARENZE E SPOSTARE LA RESPONSABILITÀ SUL RICHIEDENTE Le novità introdotte dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo sembrano infatti orientarsi verso una distinzione più marcata tra il momento della manifestazione di volontà, quello della registrazione della domanda e quello della sua successiva formalizzazione. La disciplina della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale rimane ancora poco definita sotto il profilo operativo. Da un lato, rappresenta un elemento positivo il fatto che non siano state introdotte particolari formalità per la sua presentazione: continua infatti a essere sufficiente una manifestazione anche esclusivamente orale, rivolta a qualsiasi autorità competente, e permane la possibilità di trasmetterla mediante PEC. Dall’altro lato, resta irrisolto il profilo relativo alle modalità attraverso cui il richiedente potrà dimostrare di avere effettivamente manifestato la propria volontà. Non è infatti ancora chiaro se, e in quale forma, l’amministrazione rilascerà un’attestazione dell’avvenuta manifestazione di volontà, idonea a documentare l’acquisizione dello status giuridico di richiedente protezione internazionale e a individuare con certezza il dies a quo della procedura. L’assenza di una prova documentale rischia di determinare rilevanti difficoltà probatorie qualora sorgano contestazioni sull’effettiva presentazione della richiesta o sul rispetto dei termini procedurali. Le autorità dovranno poi ricevere la manifestazione di volontà e procedere alla registrazione della domanda, nuovo passaggio introdotto dal patto, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla manifestazione della volontà, termine estensibile fino a un massimo di quindici giorni in caso di arrivi ingenti. La successiva formalizzazione della domanda, invece, sembra assumere una natura diversa rispetto al passato, configurandosi come onere a carico del richiedente e si prevede debba avvenire nel termine di ventuno giorni dalla registrazione, sempre tramite Modulo C3. Se finora la formalizzazione, una volta manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, ricadeva essenzialmente nella sfera di responsabilità dell’amministrazione, il nuovo assetto sembra accentuare il ruolo attivo richiesto al richiedente per il completamento della procedura. Sebbene sia ancora troppo presto per comprendere quali saranno gli effetti concreti di tali cambiamenti, l’esperienza degli ultimi anni induce a interrogarsi sui rischi che potrebbero derivare da un sistema nel quale il mancato perfezionamento della procedura possa essere più facilmente imputato al richiedente. Se in passato le limitazioni all’accesso alla domanda di asilo derivavano spesso da comportamenti amministrativi incompatibili con gli obblighi di legge, il nuovo assetto rischia di rendere meno visibili tali ostacoli ed eventuali prassi illegittime, trasferendo sul richiedente il peso delle conseguenze derivanti dalla mancata formalizzazione. Pare infatti che tra i nuovi «obblighi di collaborazione» posti a carico del richiedente rientri proprio l’attivazione per la formalizzazione della domanda «a condizione che ne sia data la possibilità effettiva», formulazione che lascia ampi margini di incertezza interpretativa. La mancata formalizzazione della domanda potrebbe, inoltre, essere considerata un’ipotesi di ritiro implicito della richiesta di protezione internazionale. Si tratterebbe di una conseguenza particolarmente gravosa, poiché il ritiro determina la chiusura della procedura e comporta che un’eventuale nuova domanda sia qualificata come reiterata, con la conseguente applicazione di un regime procedurale più restrittivo, generalmente caratterizzato dal ricorso alle procedure accelerate con garanzie significativamente ridotte. La clausola della «possibilità effettiva» rappresenta, almeno sul piano teorico, la principale garanzia a tutela del richiedente. Si tratta, tuttavia, di una formulazione che non offre criteri sufficientemente definiti, poiché non chiarisce quando tale possibilità possa ritenersi concretamente garantita né quali strumenti il richiedente possa utilizzare per dimostrare di essersi diligentemente attivato. Resta pertanto da chiarire quali elementi debbano essere considerati per accertare che l’amministrazione abbia realmente posto la persona nelle condizioni di adempiere all’obbligo di formalizzazione. Qualora una persona abbia manifestato la propria volontà di chiedere protezione internazionale ma non sia riuscita a formalizzare la domanda per ragioni indipendenti dalla propria volontà – ad esempio per l’impossibilità di ottenere un appuntamento, per l’esaurimento delle disponibilità giornaliere o per altri ostacoli organizzativi – sarà fondamentale comprendere quali strumenti potranno essere utilizzati per dimostrare tali circostanze. La questione assume particolare rilievo alla luce delle prassi già osservate a Trieste. Se al richiedente viene consegnato un semplice foglio con l’indicazione di un appuntamento, privo della data di registrazione, non tradotto in una lingua comprensibile e privo di adeguate garanzie documentali, e se, una volta presentatosi all’appuntamento, questo viene rifiutato o rinviato – come risulta essere già accaduto, ad esempio, in casi in cui la data dell’appuntamento era stata annotata manualmente e successivamente ritenuta non valida – il rischio è che decorra inutilmente il termine previsto per la formalizzazione. In una simile situazione, il richiedente potrebbe dover dimostrare non di aver mancato all’obbligo di formalizzazione, ma che non gli è stata concretamente garantita la possibilità di completare la procedura per ragioni non dipendenti dalla propria volontà. Resta dunque da vedere quale sarà l’orientamento della giurisprudenza rispetto a queste nuove modalità di gestione della procedura e in che misura i giudici saranno chiamati a intervenire per garantire che le trasformazioni organizzative e normative non si traducano in una compressione del diritto d’asilo. CONCLUSIONE Ad oggi, ciò che emerge, è un quadro ancora estremamente incerto. Queste settimane sono state caratterizzate da continui cambiamenti e sperimentazioni, con modalità operative che sembrano modificarsi rapidamente anche da un giorno all’altro. Davanti alla Questura di Trieste, in momenti diversi, le persone sono state indirizzate secondo criteri differenti: in alcuni casi sulla base della nazionalità dichiarata, in altri attraverso la richiesta di documenti identificativi, in altri ancora mediante la consegna di “ticket” contenenti una data di appuntamento, una documentazione priva di uniformità e molto informale. La mancanza di chiarezza sulle modalità concrete di accesso alla procedura rende difficile comprendere quale sia oggi il percorso effettivamente richiesto a chi intende chiedere protezione internazionale e quali siano gli strumenti a disposizione per dimostrare il proprio tentativo di accesso. Ciò che appare invece costante è una progressiva riduzione delle garanzie per le persone in movimento e uno spostamento crescente dell’onere della procedura sul richiedente. Oltre agli aspetti giuridici e operativi, non si può prescindere dall’analisi della dimensione politica della costante frammentazione della procedura. Districarsi tra i meandri dell’amministrazione risulta spesso estremamente complesso anche per operatori sociali e legali. L’attuazione del Nuovo Patto su migrazione e asilo, attraverso i suoi regolamenti e le sue direttive, si caratterizza oggi per un quadro procedurale complesso e poco trasparente, dal quale emerge però chiaramente una progressiva restrizione dei diritti delle persone in movimento e dei richiedenti asilo. In questo contesto, attribuire al richiedente l’onere della formalizzazione della domanda di protezione internazionale appare come una precisa scelta politica. All’interno di un sistema poco chiaro e fortemente frammentato, in cui intervengono una molteplicità di soggetti istituzionali e del terzo settore, orientarsi tra i diversi passaggi procedurali diventa estremamente difficile. Tale difficoltà è ancora più evidente per chi è appena arrivato in Italia, non dispone di una rete di supporto, non conosce il funzionamento del sistema e si trova comunque gravato dall’onere di rispettarne procedure e adempimenti. L’accesso ai diritti, già scarsamente garantito in molte città italiane, diventa ancora più complesso, all’interno di un quadro che vede restringere progressivamente le tutele e le garanzie di persone i cui diritti dovrebbero essere assicurati dalla legge. Risulta chiaro che le nuove norme non intervengono per superare le prassi illegittime già osservate, ma anzi forniscono un nuovo quadro amministrativo entro cui tali ostacoli possano essere legittimati e resi meno visibili. Se l’organizzazione amministrativa diventa il luogo in cui si definisce concretamente l’accesso alla protezione internazionale con prassi illegittime e indefinite è evidente che siano le esigenze politiche di controllo a prevalere sulle garanzie previste dal diritto. 1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎ 2. art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE ↩︎
Confine Italia-Slovenia: la nuova procedura di frontiera prevista dal Patto UE non è ancora applicabile
Il Tribunale di Trieste con un decreto ex art. 35-ter co. 4 d.lgs 25/2008 esclude l’applicabilità della procedura di frontiera poiché: “In attuazione delle predette disposizioni regolamentari il Legislatore italiano ha adottato il d.l. n.100/2026, entrato in vigore in data 12/6/2026, che, in tema di procedura di frontiera, ha previsto la modifica dell’art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008 e l’introduzione dei nuovi 28-bis.1 e 28-bis.2. La prima disposizione normativa prevede, all’unico comma rimasto in vigore, quanto segue: «le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all’articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell’interno». La norma fa chiaramente riferimento alla nuova procedura di frontiera prevista dal reg. UE n. 1348/2024, a cui si riferisce l’art. 28-bis.1, che espressamente richiama gli artt. 51 e 73 del predetto regolamento. Ciò posto, benché l’art. 28-bis affermi chiaramente che lo svolgimento della procedura in parola richieda l’emanazione di un decreto del Ministero dell’interno che individui le zone di frontiera e di transito, tale fonte non è ancora stata adottata. 2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti di cui all’art. 43, § 1, lett. a), richiamato dall’art. 45, §1, Reg. UE n.1348/2024, e, pertanto, vanno eliminati, già nell’odierna fase cautelare, gli effetti che essa ha prodotto“. Il Giudice, quindi, in accoglimento della domanda di autorizzazione a permanere nel territorio, modifica il rito dall’art. 35 ter al 35 bis d.lgs 25/2008 e, in applicazione del co. 3 del 35 bis, dichiara automaticamente sospeso il provvedimento impugnato. Il caso di specie riguarda una donna colombiana, potenziale vittima di tratta e malata di diabete. Tribunale di Trieste, decreto del 4 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.
Trieste non un’emergenza, ma una violazione strutturale dei diritti
KHANDWALARM 1 Da più di un anno decine di persone in movimento trascorrono settimane davanti alla Questura di Trieste per manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale. L’accesso alla Questura viene sistematicamente ostacolato attraverso una serie di pratiche illegittime, già documentate nel report Accesso Negato 2. A Trieste, però, le criticità si stratificano: alla cronica carenza di posti nel sistema di accoglienza e alla costante gestione emergenziale e securitaria della situazione migratoria, si sono aggiunti negli ultimi mesi una crescente militarizzazione di Piazza della Libertà, importante presidio solidale cittadino, e numerosi sgomberi nell’area di Porto Vecchio. Qui, diversi magazzini abbandonati vengono utilizzati da persone in movimento e richiedenti asilo come rifugi temporanei, in attesa di accedere all’accoglienza; così, la sopravvivenza delle persone che li occupano entra in conflitto con il progetto istituzionale di riqualificazione immobiliare dell’intera zona. Con questa serie di articoli, il gruppo KhandwAlarm tenta di far luce sulle prassi illegittime e sulle violazioni che si consumano quotidianamente, proponendo un’analisi sociale, politica e giuridica, della situazione cittadina. Negli ultimi anni la situazione davanti alla Questura di Trieste e negli spazi informali sorti attorno a Porto Vecchio è stata spesso raccontata come un problema di pressione migratoria, di emergenza urbana o di ordine pubblico. Ma ciò che accade a Trieste non può essere iscritto in un quadro di eccezionalità; dietro agli sgomberi ripetuti, alle persone costrette a dormire all’aperto per settimane o mesi, esiste una precisa responsabilità istituzionale. Da oltre dieci anni, tribunali ordinari e TAR di tutta Italia ribadiscono gli stessi principi: il diritto di chiedere asilo deve essere garantito immediatamente; le questure non possono introdurre ostacoli arbitrari o pratiche dilatorie; la mancanza di organizzazione amministrativa non può ricadere sulle persone richiedenti asilo. Attraverso una rassegna 2– necessariamente parziale rispetto all’enorme quantità di contenzioso esistente – l’articolo richiama sentenze e ordinanze emesse negli ultimi anni, le quali mostrano un quadro coerente e consolidato, evidente anche a Trieste. Cambiano le città, cambiano gli uffici coinvolti, ma il meccanismo resta identico: file interminabili, appuntamenti rinviati per mesi, persone lasciate senza documenti, senza accoglienza e senza alcun riconoscimento giuridico. LA QUESTURA DEVE ATTENERSI ALLA LEGGE: RICEVERE LE DOMANDE E FORMALIZZARE NEI TEMPI Il ruolo della Questura nella procedura di protezione internazionale è definito in modo preciso dalla normativa nazionale ed europea. La normativa sancisce infatti che; la Questura riceve 3 la domanda, procede alla verbalizzazione 4, rilascia il permesso provvisorio 5 e trasmette gli atti alla Commissione territoriale 6, unico organo competente a decidere nel merito della richiesta di protezione internazionale. La registrazione della domanda deve avvenire rapidamente dopo la manifestazione della volontà: entro tre giorni lavorativi, sei in caso di città di frontiera o entro dieci giorni in caso di elevato numero di domande 7. La rapidità della registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale è fondamentale in quanto passaggio fondamentale affinché le persona richiedenti asilo possano avere accesso alle tutele fondamentali di cui hanno diritto (diritto all’accoglienza alle cure sanitarie). I ritardi e i comportamenti discrezionali posti in essere dalla questure ostano pertanto gravemente la tutela dei diritti fondamentali degli interessati stessi. Nonostante la normativa sia estremamente chiara, in molte città italiane continuano ad essere adottate pratiche discrezionali e illegittime come documentato attraverso un anno di monitoraggi da parte delle associazioni e di liberi cittadini 8. Le persone si radunano nelle prime ore del mattino senza che esista una fila formalizzata, poiché è ormai evidente che l’ordine di arrivo non costituisce un criterio reale di accesso. La “selezione” dei futuri richiedenti asilo appare del tutto discrezionale, sprovvista di criteri trasparenti e di una logica organizzativa chiaramente identificabile. Queste modalità di filtraggio risultano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il Tribunale di Roma già nel 2018 affermava chiaramente che la Questura: “non ha alcun potere di filtro decisionale sulle istanze di protezione internazionale” 9 ricordando come il diritto d’asilo garantito dall’articolo 10 della Costituzione imponga all’amministrazione un obbligo di ricezione della domanda per tutti coloro che la pongono 10. Dopo solo un anno, nuovamente il Tribunale di Roma – con l’ordinanza del 27 febbraio 2019 – dichiarava illegittima la prassi di consentire la formalizzazione della domanda solo ad alcune categorie di persone selezionate arbitrariamente, ribadendo che l’accesso alla procedura d’asilo non può dipendere da criteri discrezionali fissati dagli uffici di polizia 11. “La decisione “verbale” della Questura di non accettare la formalizzazione della domanda di Asilo […] è illegittima ed immotivata.” Molte delle persone in fila davanti alla Questura di Trieste hanno con sé la copia della PEC con la quale hanno già manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale. Ai sensi della normativa vigente, esse sono già considerate richiedenti asilo, in attesa della formalizzazione della domanda. Nonostante ciò, vengono costrette a presentarsi quotidianamente presso la Questura, talvolta per settimane consecutive, senza essere mai convocate. «Siamo a Trieste da un mese quasi, veniamo davanti alla Questura tutti i giorni da tre settimane, ma non veniamo mai selezionati. Dopo le prime volte che ci hanno mandato via, siamo andati ad uno sportello per farci aiutare e loro hanno inviato la richiesta asilo per nostro conto via e-mail. Pensavamo cambiasse qualcosa, ma nelle due settimane successive, ancora tutti i giorni davanti alla questura, sventolando questo foglio, ma niente». Testimonianza da tre richiedenti asilo, Trieste. Il Tribunale di Torino in due sentenze (06.04.2020 12 e 03.12.2021 13) ha ribadito come la manifestazione di volontà non sia soggetta a particolari vincoli di forma. I termini previsti dalla legge risultano sistematicamente violati, lasciando le persone in una condizione di sospensione giuridica e privandole concretamente dei diritti connessi alla richiesta di protezione internazionale. A Trieste la difficoltà di poter registrare le propria domanda di protezione internazionale in tempi utili ha portato, come in altre città, l’attivazione di varie realtà del terzo settore le quali hanno per mesi segnalato via pec le persone che dichiaravano la volontà di richiedete protezione internazionali senza riuscirci. Nonostante ciò anche le segnalazioni via pec, aventi chiara rilevanza giuridica come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (c. Cass 21910/2020 e 20070/2023) non hanno spesso portato a una presa in carico della domanda. A fronte di un numero tra le cinquanta e cento persone presenti ogni giorno davanti alla Questura, generalmente solo una quindicina viene ammessa all’interno. I selezionatori chiamano diverse nazionalità – o presunte tali, come quando viene genericamente usata la categoria “arabi” – e, all’interno di ciascun gruppo, scelgono alcune persone. Talvolta una o due, talvolta nessuna. Per lunghi periodi, ad esempio, le persone nepalesi venivano sistematicamente escluse dalla selezione. Nel 2025 il Tribunale di Torino, a fronte di una simile situazione di ritardi nell’accesso alla procedura, ha condannato la Questura della città per discriminazione diretta, individuale e collettiva nei confronti delle persone richiedenti asilo, riconoscendo come le prassi adottate producessero un trattamento differenziato e lesivo dei diritti fondamentali 14. “le procedure adottate dalla Questura di Torino Ufficio immigrazione sono illegittime […] in quanto ostacolano, ritardano e rendono eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico […] dette prassi costituiscono una discriminazione, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 286/1998”. Più in generale, i ritardi nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, le lungaggini amministrative e le conseguenze lesive che ne derivano sono stati oggetto di numerose pronunce da parte dei tribunali italiani negli ultimi anni. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 aprile 2019, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., accertando il comportamento contra legem della questura e ordinando il rispetto della direttiva n. 2013/32/UE che impone alle autorità nazionali di ricevere la domanda di protezione internazionale nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di sei giorni 15. Poco dopo, con ordinanza del 26 luglio 2019 16, il Giudice riconosce i disservizi della questura di Napoli e ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero: “la presentazione della domanda di protezione internazionale, rientra tra i diritti fondamentali tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost , art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU, per cui, non vi è spazio in questa materia per una discrezionalità dell’amministrazione.Pertanto, la domanda va registrata nei tempi congrui previsti dall’art. 6 della direttiva 2013/32 UE, riconosciuto in via piena anche dalla normativa nazionale […]con il d.lgs 25/2008.” 17 Anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 28 maggio 2024, accerta l’illegittimità del comportamento della Questura, e ordina di procedere all’effettiva formalizzazione della domanda di protezione internazionale; vale a dire foto segnalamento dattiloscopico, compilazione e registrazione del modello c3 nel sistema Vestanet e rilascio del permesso temporaneo di soggiorno. Riferimenti più recenti si ritrovano in due ricorsi collettivi depositati il 7 marzo 2025 al TAR del Veneto contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ostacolare con ritardi sistematici la registrazione delle domande d’asilo proprio a causa dei tempi di attesa inaccettabili 18. Con le sentenze nn. 616 e 617 del 18 marzo 2026, il TAR Veneto ha accolto la prima class action pubblica promossa esclusivamente da soggetti associativi contro le Questure di Venezia e Vicenza, riconoscendo l’esistenza di un’inefficienza organizzativa strutturale nell’accesso alla procedura di protezione internazionale e condannando l’amministrazione a ripristinare tempi di gestione conformi al dettato normativo 19. La giurisprudenza si è pronunciata anche in riferimento ad altri percorsi di regolarizzazione e altre fasi del processo di protezione. Particolarmente significativa è la class action sulla protezione speciale, presentata al TAR Marche 20 nel 2025, che ha condannato i gravi ritardi della Questura e della Commissione territoriale, riconoscendo come il protrarsi ingiustificato delle procedure amministrative producesse effetti gravemente lesivi sui diritti delle persone straniere e violasse i principi di buon andamento ed effettività della tutela giuridica. Ancora una volta, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: le inefficienze delle amministrazioni non possono ricadere sulle persone migranti né violare diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento nazionale ed europeo. L’INCAPACITÀ LOGISTICA NON PUÒ GIUSTIFICARE UNA LESIONE DEI DIRITTI A Trieste le persone richiedenti asilo restano bloccate per settimane o mesi in attesa di accedere alla procedura, continuando nel frattempo a vivere in strada, senza documenti, senza accoglienza e senza alcuna garanzia effettiva di tutela. Le amministrazioni pubbliche cittadine hanno più volte giustificato le criticità nell’accesso alla procedura d’asilo con carenze di personale, difficoltà organizzative degli uffici e l’elevato numero di arrivi lungo la rotta balcanica. La gestione della procedura viene così rappresentata come una situazione emergenziale, rispetto alla quale la Questura non disporrebbe di risorse sufficienti per garantire un accesso rapido alla formalizzazione delle domande. Dopo la pubblicazione del report Accesso Negato, il 18 dicembre 2025 si è svolto un incontro tra le associazioni del territorio e la Questura di Trieste. Nel corso dell’incontro la Questura ha più volte ricondotto la discussione alle difficoltà organizzative degli uffici e ai tentativi di riorganizzare l’accesso alla procedura, facendo riferimento anche a un progetto – non ancora condiviso pubblicamente – per l’implementazione di un sistema informatizzato su modello di quello sperimentato a Milano. Queste giustificazioni, oltre ad alimentare una narrazione emergenziale legata ai cosiddetti “grandi numeri” – spesso smentita dagli stessi dati ufficiali sugli arrivi e sulle presenze – non hanno alcuna validità dal punto di vista giuridico. In più occasioni i giudici hanno infatti affermato che la pubblica amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando suddetti motivi. Il Tribunale di Roma, con decreto del 30 gennaio 2020, ha stabilito che l’incapacità logistica della Questura non può impedire la formalizzazione della domanda d’asilo, chiarendo che le inefficienze organizzative dell’amministrazione non possono ricadere sulla persona richiedente protezione internazionale 21 . Nonostante la normativa nazionale ed europea preveda che la richiesta di protezione internazionale debba essere registrata rapidamente, in molte città italiane le Questure hanno costruito nel tempo sistemi paralleli che trasformano questo passaggio in una lunga attesa priva di garanzie effettive. Emblematico è il caso di Milano, dove il sistema “Prenota Facile” – richiamato anche dalla Questura di Trieste come possibile modello organizzativo – è stato più volte contestato sul piano giuridico. Con ordinanza del 9 maggio 2023 22, il Tribunale di Milano ha infatti ordinato alla Questura di formalizzare immediatamente la domanda di asilo del ricorrente, ritenendo inadeguato un sistema che, nei fatti, impediva l’accesso tempestivo alla procedura. In un ulteriore ricorso collettivo depositato il 10 ottobre 2025 al TAR Lombardia contro la Questura di Milano 23 si documentano ritardi sistematici e incompatibili con i termini previsti dalla normativa europea e nazionale: complessivamente, oltre cinque mesi di attesa per poter semplicemente accedere alla procedura di protezione internazionale. È evidente come, in un contesto come quello triestino, il possibile inserimento di un sistema “Prenota Facile” – presentato come strumento per migliorare l’organizzazione degli accessi – sollevi forti perplessità. Esperienze già documentate altrove dimostrano come questi sistemi rischino di trasformarsi in un ulteriore ostacolo burocratico, aggiungendo nuovi passaggi amministrativi e aumentando i tempi di attesa invece di garantire un accesso immediato alla procedura d’asilo. Resta quindi da vedere se tale modello verrà effettivamente introdotto anche a Trieste, con quali modalità sarà gestito e soprattutto quali effetti concreti produrrà sul rispetto dei diritti delle persone richiedenti protezione internazionale. LE RICHIESTE E LE PRASSI INFORMALI SONO ILLEGITTIME A Trieste le testimonianze raccontano continui rinvii nella presa in carico delle persone richiedenti asilo, appuntamenti informali, accessi rimandati di settimana in settimana e persone costrette a presentarsi quotidianamente davanti alla Questura senza alcuna certezza sui tempi della formalizzazione. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 14 gennaio 2023 24, ha dichiarato illegittimi i rinvii reiterati della formalizzazione della domanda e dell’accesso all’accoglienza, riconoscendo come tali condotte ledano concretamente dei diritti fondamentali della persona richiedente asilo. Nello stesso senso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso del gennaio 2026 25, che ha ordinato alla Questura di procedere immediatamente alla formalizzazione della domanda di asilo di una persona in attesa da oltre un anno per effetto di continui “appuntamenti verbali”, privi di qualsiasi garanzia formale. La direttiva 2013/33/UE – recepita in Italia dal D.lgs. 142/2015 – stabilisce in modo chiaro che l’accesso alla procedura di protezione internazionale non può essere ostacolato da requisiti amministrativi arbitrari o sproporzionati. L’articolo 6, paragrafo 6 prevede infatti che gli Stati membri «Non possano imporre documenti inutili, requisiti amministrativi ulteriori o ostacoli burocratici ai richiedenti asilo per il solo fatto di aver chiesto protezione internazionale». La Questura di Trieste sembra però muoversi in direzione opposta rispetto a questi principi. Diverse persone riferiscono di essere state respinte o di aver subito ritardi nella presa in carico a causa della mancanza di documenti, del passaporto o di ulteriori requisiti informali richiesti. Questo nonostante la normativa sia estremamente chiara nel prevedere che: “la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente dalla disponibilità di documenti di identità” (art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE).” Si tratta di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana, che ha ripetutamente dichiarato illegittimi i comportamenti delle amministrazioni diretti a ritardare o ostacolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale mediante la richiesta di documentazione o requisiti privi di fondamento normativo: “Non è dunque legittimo l’operato della Questura di Alessandria che non ha proceduto alla registrazione della domanda sulla base dell’omessa produzione di documentazione non prevista da alcuna normativa.” (Trib. Torino 06.05.2020). “È illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto a ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione sull’assunto dell’insussistenza di requisiti, invero neppure rilevanti.” (Trib. Bologna 18.01.2023). Il Tribunale di Palermo (ordinanza del 21 dicembre 2017 26) ha precisato inoltre che la Questura non può pretendere il passaporto ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ribadendo che l’assenza del documento non può impedire il riconoscimento dei diritti dello straniero. Anche il Tribunale di Milano, nella causa civile iscritta al n.r.g. 36446/2019, si espresso in merito con estrema chiarezza: “Non trova invece riscontro, nella normativa vigente, l’obbligo del ricorrente, a pena di irricevibilità della domanda di protezione, di corredarla con un documento che ne dimostri la residenza del luogo dove ha sede la Questura, ovvero la disponibilità di un domicilio. L’art. 6 D.lgs. n.25/2008 prevede che “la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal ricorrente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo del dimora del ricorrente”. […] Solo l’art. 11 comma 2, stabilisce tra gli obblighi del richiedente, quello di informare l’autorità competente “in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio”, obbligo che sorge una volta avviata la procedura di protezione, il che implica che una domanda sia stata in precedenza ricevuta dalla PA e tale obbligo si concreta nel dovere di indicare alla PA un luogo di reperibilità dove ricevere tutte le comunicazioni del procedimento, ma che non è invece previsto come presupposto indefettibile per la ricevibilità della domanda.” Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 dicembre 2020, si è invece pronunciato sulla prassi di subordinare la presentazione della domanda di protezione internazionale alla produzione di una dichiarazione di ospitalità, al fine di accertare la competenza territoriale della Questura, affermando che tale requisito è privo di qualsiasi fondamento normativo. “quand’anche la Questura a cui il richiedente asilo sirivolge ritenga di non avere gli elementi sufficienti per verificare la sua competenza a ricevere l’istanza di registrazione […]non e legittimata ad opporre un rifiuto protratto a ricevere tale domandama deve comunque rispettare la norma europea e la norma interna laddove prevede che “la registrazione sia effettuata.” (Trib. Firenze 21.12.2020). Analogamente il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 21 luglio 2021 27. Tra le altre prassi documentate a Trieste figurano inoltre controlli informali dei telefoni cellulari e dei loro contenuti, suscettibili di incidere sul diritto alla privacy e alla corrispondenza digitale, rispetto ai quali la Corte di Cassazione ha già affermato la necessità di specifiche garanzie procedurali. È stato inoltre osservato un utilizzo del Regolamento Dublino III come motivo per ritardare ed eludere la formalizzazione della domanda di asilo mantenendo le persone in una situazione di sospensione giuridica. In molti casi vengono fornite indicazioni informali sulla competenza di altri Stati o di altre città italiane, senza però attivare alcuna procedura prevista dalla normativa. La legge stabilisce invece che la Questura deve ricevere la domanda di protezione internazionale e, solo successivamente, avviare l’eventuale procedura Dublino per determinare lo Stato competente (art. 26, co. 3, D.lgs. 25/2008; Regolamento UE 604/2013). Rispetto all’obbligo della Questura di ricevere la domanda anche laddove si ritenga incompetente, si è espresso ad esempio il Tribunale di Roma, 30.01.2023: “Deve, comunque, essere evidenziata la modifica apportata con la direttiva 2013/32/UE che all’art. 6 §3 prevede: “Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”. Dunque, è possibile desumere come, anche se la Questura di Roma si fosse ritenuta incompetente, sarebbe stata comunque tenuta a provvedere alla ricezione della domanda di protezione avanzata dal ricorrente entro i sei giorni lavorativi successivi, in osservanza di quanto disposto dalla suddetta direttiva […] In caso contrario si priverebbe completamente lo straniero del diritto di presentare domanda di protezione internazionale” 28. La mancata presa in carico della domanda viene talvolta giustificata dalla presunta competenza di un’altra Questura, sulla base di elementi che suggerirebbero un precedente transito o soggiorno del richiedente altrove. In alcuni casi, persino un biglietto ferroviario, uno scontrino o una fotografia vengono ritenuti sufficienti per rinviare o negare la formalizzazione della domanda a Trieste. Questo nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che né il transito né la precedente dimora in un altro comune possano giustificare il rifiuto della ricezione della domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Milano, con le decisioni del 21.08.2019 e del 28.03.2023, ha affermato che la Questura è comunque tenuta a ricevere e formalizzare la domanda, rinviando a una fase successiva ogni valutazione relativa alla competenza territoriale. Tutte queste modalità informali e opache di applicazione – o, più propriamente, di disapplicazione – del diritto comportano il grave rischio di esposizione a provvedimenti di espulsione prima ancora che la domanda di protezione internazionale venga formalizzata, registrata e presa in carico dalle autorità competenti. Si realizza così il paradosso di un’amministrazione che, anziché garantire l’effettività del diritto d’asilo, finisce per comprometterne l’esercizio. Anche a Trieste, diverse persone riferiscono di aver ricevuto provvedimenti di espulsione o di essere rimaste prive di qualsiasi tutela pur avendo già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. Si tratta di una situazione particolarmente grave, poiché inefficienze e ritardi amministrativi non possono tradursi nella concreta negazione del diritto d’asilo né esporre le persone al rischio di allontanamento dal territorio dello Stato. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del maggio 2024 29, ha accolto un ricorso d’urgenza contro la Questura affermando che l’amministrazione non può ostacolare la formalizzazione della domanda di asilo fino al punto da consentire l’avvio di procedure espulsive nei confronti di una persona che aveva già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. E’ stato anche affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019) il principio secondo cui la proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, […] con l’ulteriore conseguenza che l’autorità di pubblica sicurezza – avanti alla quale lo straniero si presenti per proporre la domanda – non è autorizzata a valutarla nel merito ed in ipotesi di delibazione di infondatezza ad attivare il procedimento di espulsione del cittadino straniero. LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ PRODUCE EFFETTI GIURIDICI: STATUS DI RICHIEDENTE ASILO E DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA Le persone in arrivo dalla rotta balcanica spesso restano bloccate per mesi in una condizione di sospensione: hanno espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, ma non riescono ad accedere alla formalizzazione. Nel frattempo, non ricevono documenti, non accedono all’accoglienza, non possono lavorare regolarmente, non possono iscriversi pienamente ai servizi e rimangono esposte a continui controlli e sgomberi. Si crea così una zona grigia prodotta dai ritardi amministrativi, e dalle inadempienze delle istituzioni. Molte Questure continuano a trattare le persone come “irregolari” fino alla formalizzazione completa della domanda, anche quando la volontà di chiedere protezione è stata chiaramente espressa. La persona è “richiedente asilo” già dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione. D.lgs. 142/2015art. 2, comma 1, lett. a. La Cassazione, nella sentenza del 21910/2020, si esprime sull’assenza di requisito di formalità per la manifestazione di volontà e lo status di richiedente asilo: “lo straniero […] richiedente la protezione internazionale è, per definizione, da considerarsi soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell’U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) e la sopra richiamata legislazione nazionale riconoscono incontestabilmente il diritto a presentare la domanda di protezione ed a ottenerne una celere e corretta valutazione […]. L’assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell’autorità esaminante l’obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda […] Con pronuncia del gennaio 2024 30, il Giudice di Pace di Napoli, ha affermato che la volontà di chiedere asilo produce effetti giuridici immediati e che l’inerzia amministrativa non può tradursi in una compressione dei diritti della persona straniera. Il ritardo nella formalizzazione imputabile alla Questura non può quindi determinare una condizione di irregolarità. Si tratta di un principio fondamentale, poiché smonta uno degli effetti principali delle prassi dilatorie: la creazione artificiale di una condizione di invisibilità giuridica. A Trieste, come in altre città, il ritardo tra la manifestazione della volontà e la formalizzazione della domanda ha prodotto situazioni analoghe. Persone che, per legge, hanno già acquisito lo status di richiedenti asilo vengono di fatto trattate come soggetti privi di diritti. L’accesso alla procedura frequentemente è stato condizionato da appuntamenti fissati a distanza di molti mesi, da ostacoli organizzativi interni all’amministrazione o dalla carenza di posti nel sistema d’accoglienza. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 14.01.2023, afferma come la formalizzazione della domanda di protezione internazionale non può essere negata per assenza di posti in accoglienza. “Risulta provato […] il comportamento omissivo della Questura di Ancona che, una volta ricevuta la dichiarazione del sig.XXXXXXX di voler presentare la domanda di protezione internazionale, avrebbe dovuto, […] provvedere a formalizzare la domanda. L’autorità di pubblica sicurezza, invece, ha ripetutamente invitato, per un arco temporale di circa cinque mesi, il sig. a presentarsi presso i propri uffici in ragione dell’asserita indisponibilità di posti. […] L’inserimento nel sistema di accoglienza non è discrezionale, ma costituisce un obbligo imposto dalla normativa europea in capo agli Stati membri (cfr. art. 17 della già citata Direttiva 2013/33/UE). […] a seguito di tale dichiarazione di volontà, il soggetto acquisisce la qualità di “richiedente” e, qualora non abbia la possibilità di provvedere in autonomia alle proprie esigenze, viene immesso nel sistema di accoglienza, puntualmente delineato dal D.lgs. n. 142/2015. In altri termini, […] non può mai venirsi a creare l’opzione tra accoglienza e abbandono, […] L’obbligo di consentire allo straniero l’accesso alle condizioni materiali di assistenza, peraltro, non può dirsi neppure vincolato alla formalizzazione della domanda da parte della Questura. […]la sostanziale impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale […] ha, pertanto, determinato la lesione del diritto assoluto riconosciuto dall’art. 10, comma terzo, della Costituzione oltre che dalla normativa che disciplina l’accesso alla protezione internazionale.” (Trib. Ancona 14.01.2023). Il Tribunale di Torino (Trib. Torino 01.03.2023, Trib. Torino 05.05.2022) e il Tribunale di Roma (Trib. Roma 21.11.2018, Trib. Roma 31.03.2023) hanno ribadito che la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, dopo la manifestazione della volontà (art. 2 d.lgs. 142/2015), deve avvenire nel termine indicato dalla legge (artt. 3 e 26 d.lgs. 25/2008), con l’obbligo dell’amministrazione di rilasciare una ricevuta che costituisce permesso provvisorio. La giurisprudenza più recente converge dunque su un principio chiaro: tra manifestazione della volontà e formalizzazione della domanda non può esistere alcun “limbo” giuridico. La persona è richiedente asilo fin dal momento in cui esprime la volontà di chiedere protezione internazionale. Da quel momento, deve poter accedere senza ritardi all’accoglienza, alla documentazione provvisoria e alle garanzie previste dall’ordinamento. LA LESIONE DEI DIRITTI PRODUCE IL PERICULUM IN MORA NELL’ESSERE IRREGOLARE SUL TERRITORIO A Trieste il mancato accesso alla procedura di asilo non si traduce in una semplice irregolarità amministrativa, ma produce conseguenze immediate e concrete sulla vita delle persone. Chi non riesce a formalizzare la domanda di protezione internazionale resta infatti privo dello status di richiedente asilo e dei diritti ad esso connessi. Ne consegue l’esclusione dal sistema di accoglienza, dal Servizio sanitario nazionale, di accedere al lavoro, all’iscrizione anagrafica e alle altre misure di assistenza previste dall’ordinamento. In molti casi questa situazione costringe le persone a vivere per settimane o mesi in condizioni di grave marginalità, negli spazi del Porto Vecchio e senza adeguate tutele. L’assenza di accoglienza si traduce così nell’esposizione al freddo, a malattie e a condizioni di estrema vulnerabilità. Non si tratta di rischi meramente ipotetici: solo nell’ultimo anno tre persone hanno perso la vita mentre vivevano in condizioni di grave esclusione sul territorio triestino. La mancata formalizzazione della domanda impedisce inoltre l’accesso a una procedura destinata ad accertare l’esistenza di un diritto fondamentale quale il diritto d’asilo, lasciando il richiedente in una situazione di invisibilità giuridica. Proprio tali conseguenze sono state individuate dalla giurisprudenza come elementi idonei a integrare il periculum in mora. Sebbene le pronunce non siano del tutto uniformi nell’individuazione del pregiudizio rilevante, appare ormai consolidato il principio secondo cui il mancato accesso alla procedura determina un grave danno che giustifica la tutela cautelare. In particolare, diversi tribunali (Torino 06.05.2020 e 01.03.2023 31, Ancona 14.01.2023, Bologna 18.01.2023 32) hanno riconosciuto che il periculum deriva dalla privazione dei diritti connessi alla condizione di richiedente asilo. Il Tribunale di Ancona ha evidenziato come tale situazione esponga il cittadino straniero, costretto a vivere in una condizione di irregolarità: «al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel Paese di provenienza, oltre a impedire l’accesso a forme minime di assistenza e a qualsiasi opportunità di integrazione sul territorio» Trib. Ancona, 14 gennaio 2023 Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Venezia (21 febbraio 2024), precisando che la mancata formalizzazione della domanda impedisce il rilascio del permesso provvisorio e preclude l’accesso a una pluralità di servizi pubblici e diritti connessi alla vita familiare e lavorativa. Il Tribunale di Napoli (29 luglio 2019) ha invece individuato il pregiudizio nel rischio di espulsione e nelle conseguenze che il richiedente potrebbe subire in caso di rimpatrio. Particolarmente significativa è infine la pronuncia del Tribunale di Roma (31 marzo 2023), che ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora anche nel caso in cui la Questura avesse già fissato un appuntamento per formalizzare la domanda, in quanto la temporanea protezione dall’espulsione non è sufficiente a escludere il danno, poiché il richiedente continua a essere privato dei diritti fondamentali connessi al proprio status, a partire dall’accesso al sistema di accoglienza. Alla luce di questo orientamento, le conseguenze prodotte a Trieste dal mancato accesso alla procedura di asilo coincidono con quelle che la giurisprudenza ha già ripetutamente ritenuto sufficienti a integrare il periculum in mora. La situazione triestina si presenta quindi non come un fenomeno eccezionale o diverso da quelli esaminati dai tribunali, ma come una delle manifestazioni più evidenti e gravi dei pregiudizi che la tutela cautelare è chiamata a prevenire.  È stato inoltre chiarito come, nei casi di mancato accesso alla procedura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse del richiedente alla formalizzazione della domanda rientra direttamente nell’ambito del diritto alla protezione internazionale. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 8236/2020), il rapporto che si instaura tra la persona che manifesta la volontà di chiedere asilo e la Questura costituisce un “contatto sociale qualificato”, indispensabile per l’esercizio del diritto di asilo. Per questa ragione il Tribunale di Bologna (26.01.2023 33) ha riconosciuto che, nell’ambito del giudizio cautelare volto a ottenere l’accesso alla procedura, il giudice può pronunciarsi anche sulle misure di accoglienza, trattandosi di una conseguenza strettamente connessa al diritto alla formalizzazione della domanda. Anche sotto questo profilo, dunque, la situazione triestina non rappresenta una zona grigia del diritto né una questione ancora priva di risposta giurisprudenziale: i tribunali hanno già chiarito, in numerose occasioni, che ostacolare l’accesso alla procedura di asilo e lasciare le persone prive di accoglienza integra una lesione attuale e grave di diritti fondamentali. CONCLUSIONE: TRIESTE COME SPECCHIO DI UNA CRISI STRUTTURALE, LA PRODUZIONE ISTITUZIONALE DELL’IRREGOLARITÀ L’esperienza di Trieste può essere meglio compresa se collocata all’interno del più ampio contesto nazionale. Dal 2016 ad oggi, le numerose denunce provenienti da associazioni, sportelli legali e organizzazioni della società civile in città come Roma 34, Milano 35, Verona 36, Padova 37, Torino 38, Bologna 39, Firenze 40 e Napoli 41, insieme alle molte pronunce emesse dai tribunali italiani, consentono infatti di leggere quanto accade oggi sul confine orientale come un’evidente manifestazione di dinamiche amministrative illecite già documentate e condannate in altri contesti. Emerge così una continuità nelle modalità con cui l’accesso ai diritti viene ostacolato. Trieste, infatti, rappresenta uno dei luoghi in cui tali dinamiche si manifestano con forza e sistematicità. Le associazioni del territorio da anni denunciano la situazione cittadina: la precarietà che caratterizza la vita delle persone in movimento sul territorio triestino, non è il semplice effetto della migrazione, ma il risultato concreto di procedure amministrative che impediscono o ritardano l’effettivo esercizio delle tutele previste dalla legge. Come riconosciuto da numerosi tribunali italiani, la formazione di code notturne, l’assenza di sistemi di prenotazione accessibili, la mancanza di informazioni chiare e il rinvio indefinito degli appuntamenti non costituiscono semplici disfunzioni burocratiche, ma veri e propri ostacoli all’esercizio di un diritto fondamentale. La giurisprudenza ha chiarito che tali omissioni sono imputabili all’amministrazione e riguardano il rispetto di obblighi giuridici precisi, non scelte discrezionali o valutazioni politiche. In questa prospettiva, l’organizzazione amministrativa rappresenta il luogo concreto in cui i diritti vengono resi effettivi oppure svuotati di contenuto. Quando una Questura rinvia per mesi la formalizzazione della domanda, non rilascia alcuna attestazione della volontà manifestata o quando una Prefettura non garantisce l’accesso all’accoglienza, l’irregolarità non precede l’intervento delle istituzioni, ma ne diventa una conseguenza. In altre parole, l’amministrazione contribuisce direttamente alla produzione di quella marginalità che successivamente viene rappresentata come un problema di ordine pubblico. La gravità della situazione osservata a Trieste emerge proprio alla luce di questo consolidato orientamento giurisprudenziale. Non siamo di fronte a un vuoto normativo o a una questione ancora controversa. Le immagini delle tende nel Silos prima e successivamente nell’area del Porto Vecchio, gli sgomberi ripetuti, le persone costrette a dormire all’aperto e l’aumento della tensione sociale vengono spesso presentati come conseguenze inevitabili della presenza di migranti sul territorio. La giurisprudenza degli ultimi anni suggerisce però una lettura differente: il problema non è l’esistenza del diritto d’asilo, il problema è la sua sistematica disapplicazione, in una organizzazione regionale e statale in cui la politica ha la meglio sul diritto. Le tensioni degli ultimi mesi hanno riportato al centro del dibattito pubblico la gestione degli arrivi lungo la rotta balcanica a Trieste. Ridurre tale fenomeno a una mera questione emergenziale significa trascurare il ruolo svolto dalle amministrazioni e dalle prassi che incidono concretamente sull’accesso ai diritti. Risulta evidente che è la distanza tra il diritto formalmente garantito e la sua concreta attuazione a produrre il limbo vissuto da molte persone a Trieste: un limbo in cui la domanda d’asilo non viene formalizzata tempestivamente, il riconoscimento giuridico del richiedente viene ritardato, l’accesso all’accoglienza è rinviato o negato e la sopravvivenza in strada sostituisce la tutela prevista dall’ordinamento. In tale contesto assumono particolare rilievo alcune pronunce che hanno ribadito gli obblighi delle amministrazioni. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1536 del 31 dicembre 2020, ha affermato che la Questura deve collaborare con il cittadino straniero e non ostacolare l’ottenimento del titolo di soggiorno, richiamando il principio di leale cooperazione amministrativa e il dovere di garantire l’effettività dei diritti fondamentali. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3041 del 2024, ha ribadito che «senza dubbio è obbligo dello Stato porre lo straniero in condizione di formalizzare la domanda quanto prima». Ancora più chiaramente, l’ordinanza n. 5059 del 28 febbraio 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorda che: «la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo». La necessità di continuare a denunciare tali pratiche dimostra l’assenza di cambiamenti strutturali. In questo contesto, il lavoro di monitoraggio e denuncia svolto dalla società civile rappresenta un fondamentale presidio democratico contro la normalizzazione dell’illegalità amministrativa. Per questo motivo, ogni tentativo di occultare tali prassi deve essere contrastato riaffermando un principio essenziale: il diritto d’asilo non può essere limitato o sospeso attraverso procedure arbitrarie, informali o discriminatorie. 1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎ 2. Rassegna che riprende decisioni e vicende già ampiamente discusse pubblicamente negli anni da associazioni giuridiche, sportelli legali e realtà di monitoraggio indipendente. Gran parte delle sentenze e delle pratiche richiamate in questo articolo sono infatti già state analizzate e documentate attraverso articoli e approfondimenti, in particolare dal lavoro di Melting Pot Europa, utilizzato come una delle principali fonti per la stesura di questo testo, avendo seguito e pubblicato negli anni gran parte delle decisioni giudiziarie qui richiamate ↩︎ 3. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 2 e art. 26, comma 1 ↩︎ 4. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2 ↩︎ 5. D.lgs. 142/2015, art. 4, comma 1 ↩︎ 6. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 1; art. 4; art. 26 ↩︎ 7. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2-bis. ↩︎ 8. Acesso negato – Rapporto sugli ostacoli nell’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e alle misure di accoglienza a Trieste, IRC (dicembre 2025) ↩︎ 9. Consulta la sentenza ↩︎ 10. La Questura non ha alcun potere di filtro o decisionale per le istanze di protezione internazionale: è chiamata semplicemente a ricevere la richiesta di protezione – Tribunale di Roma, decreto del 21 novembre 2018 ↩︎ 11. La Questura non può consentire la formalizzazione della domanda di asilo solo ad alcune categorie di persone scelte del tutto arbitrariamente – Tribunale di Roma, ordinanza del 27 febbraio 2019 ↩︎ 12. Consulta la sentenza ↩︎ 13. Consulta la sentenza ↩︎ 14. Richiedenti asilo: condannata la Questura di Torino per discriminazione diretta, individuale e collettiva. ASGI: «Un’importante vittoria, la Questura dovrà anche strutturare un nuovo modello organizzativo» ↩︎ 15. La questura di Napoli ha di fatto reso impossibile richiedere asilo: il Tribunale ordina di ricevere e formalizzare l’istanza di protezione internazionale entro 6 giorni – Tribunale di Napoli, ordinanza del 29 aprile 2019 ↩︎ 16. Disservizi della Questura di Napoli: Il Giudice ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero – Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 luglio 2019 ↩︎ 17. Consulta la sentenza ↩︎ 18. Asilo impossibile: due class action contro le Questure di Venezia e Vicenza per ritardi sistematici – Progetto Melting Pot Europa ↩︎ 19. Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia – ASGI (marzo 2026) ↩︎ 20. Class action sulla protezione speciale: il Tar Marche condanna i gravi ritardi di Questura e Commissione – T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932 del 21 novembre 2025 ↩︎ 21. Tribunale di Roma, decreto del 30 gennaio 2020, La Questura di Roma non può impedire per incapacità logistiche la formalizzazione della domanda di asilo. Nella motivazione del ricorso viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza Evelyn Danqua (C-429/15), secondo cui, in assenza di una disciplina procedurale uniforme prevista dal diritto dell’Unione per la presentazione e l’esame delle domande di protezione internazionale, spetta agli Stati membri regolamentare tali procedure. Tali modalità, tuttavia, non possono ostacolare l’esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione europea. ↩︎ 22. Tribunale di Milano, ordinanza del 9 maggio 2023: ordina alla Questura di formalizzare la richiesta di asilo del richiedente ↩︎ 23. Asilo impossibile a Milano. Una class action contro la Questura ↩︎ 24. Rinnovare tante volte l’appuntamento: Tribunale di Ancona, ordinanza del 14 gennaio 2023 – Formalizzazione della richiesta di protezione e accoglienza del richiedente: illegittime le prassi dilatorie di Questura e Prefettura ↩︎ 25. Il Tribunale ordina alla Questura di Campobasso di procedere immediatamente con la formalizzazione della domanda di asilo – Appuntamento verbale prassi illecita ↩︎ 26. Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 dicembre 2017. La Questura non può chiedere il passaporto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ↩︎ 27. Tribunale di Venezia, ordinanza del 21 luglio 2021, E’ illegittima la prassi della Questura di richiedere la dichiarazione di ospitalità: ↩︎ 28. Contrastare le prassi illegittime di Questura e Prefettura: giurisprudenza e formazioni – ASGI ↩︎ 29. Ricorso 700 accolto dal tribunale di Milano – ESPULSIONE SENZA FARLO FORMALIZZARE: ↩︎ 30. Pronuncia del Giudice di Pace di Napoli: Il ritardo nella formalizzazione della domanda d’asilo ascrivibile alla Questura non può determinare l’irregolarità del richiedente ↩︎ 31. Trib. Torino 01.03.2023 ↩︎ 32. Trib. Bologna 18.01.2023 ↩︎ 33. Trib. Bologna 26.01.2023 ↩︎ 34. A Roma, ASGI, A Buon Diritto e altre associazioni hanno documentato negli anni file di giorni davanti alla Questura, accampamenti notturni, liste informali, appuntamenti rinviati per mesi e pratiche arbitrarie che impedivano la formalizzazione della domanda d’asilo; sono stati promossi appelli pubblici, diffide legali e ricorsi contro la mancata ricezione immediata delle domande e contro disposizioni interne ritenute in contrasto con la normativa nazionale ed europea. Melting Pot Europa – CodE: ritardi e prassi illegittime in Questura a Roma; Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la domanda di protezione internazionale; Melting Pot Europa – Roma: appello per l’accesso alla domanda di asilo; Melting Pot Europa – Accesso immediato alla procedura di asilo; Melting Pot Europa – Questura di Roma e accesso alla procedura di asilo; Melting Pot Europa – La Questura di Roma viola il diritto d’asilo ↩︎ 35. A Milano, una delle situazioni più gravi e documentate, ASGI e NAGA hanno denunciato per anni il fenomeno dei “richiedenti asilo fantasma”, esclusi dall’accesso alla procedura per ostacoli burocratici, code interminabili e selezioni arbitrarie; nel 2023 la polizia ha utilizzato lacrimogeni per disperdere centinaia di persone in fila davanti alla Questura di via Cagni, mentre già negli anni precedenti erano stati contestati sistemi di contingentamento informale, multe alle persone in coda e prassi assimilate a un “hotspot” amministrativo illegittimo. Melting Pot Europa – Lacrimogeni davanti alla Questura di Milano; Melting Pot Europa – Diritto di asilo ostacolato a Milano; Melting Pot Europa – Richiedenti asilo fantasma a Milano; Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la richiesta di asilo; Melting Pot Europa – Nuove prassi a Milano: la Questura diventa un hotspot. ↩︎ 36. A Verona, il progetto “Limite Invalicabile” e diverse realtà territoriali hanno accusato la Questura di rendere di fatto impossibile l’accesso alla procedura, denunciando esclusioni arbitrarie, ritardi e assenza di informazioni chiare; nel 2021 si sono svolti presìdi davanti a Questura e Prefettura per contestare la gestione delle pratiche migratorie e dell’accoglienza. Melting Pot Europa – Limite invalicabile mette sotto accusa la Questura di Verona; Melting Pot Europa – Presidio davanti a Questura e Prefettura di Verona. ↩︎ 37. A Padova sono state denunciate prassi vessatorie e umilianti nell’Ufficio immigrazione, con persone costrette ad attese prolungate, appuntamenti irraggiungibili e continui rinvii, in una situazione descritta come ordinaria amministrazione. Melting Pot Europa – L’Ufficio immigrazione della Questura di Padova ↩︎ 38. A Torino, associazioni e collettivi hanno organizzato un presidio contro “usi e abusi” della Questura, denunciando pratiche illegittime nella gestione delle domande di asilo e ostacoli sistematici all’accesso ai diritti. Melting Pot Europa – Presidio contro le pratiche illegittime della Questura di Torino ↩︎ 39. A Bologna, ASGI ha formalmente diffidato la Questura a interrompere pratiche considerate illegittime, in particolare la mancata immediata ricezione delle domande di protezione internazionale e i rinvii incompatibili con il diritto d’asilo. Melting Pot Europa – ASGI contro le prassi illegittime della Questura di Bologna ↩︎ 40. A Firenze, associazioni e operatori legali hanno chiesto a Prefettura e Questura di assicurare concretamente l’accesso all’asilo e all’accoglienza, denunciando ritardi e mancate verbalizzazioni delle domande. Melting Pot Europa – Firenze: accesso all’asilo e all’accoglienza ↩︎ 41. A Napoli, dopo le denunce delle associazioni, è stato aperto un tavolo di confronto istituzionale per superare le prassi illegittime della Questura e garantire un accesso effettivo alla procedura d’asilo. Melting Pot Europa – Tavolo di confronto sulle prassi della Questura di Napoli ↩︎