Liberato dal CPR per aver manifestato la volontà di richiedere asilo, poi nuovamente trattenuto: il GdP non convalida per incompetenza
Il Giudice di Pace di Roma in materia di trattenimento all’interno del CPR
(ri)afferma il principio per cui la richiesta di protezione internazionale fatta
dentro il CPR o davanti al Giudice di Pace va immediatamente annotata e
formalizzata, ed anche se la Questura non provvede la sola manifestazione di
volontà determina la competenza della Corte di Appello a decidere sul
trattenimento.
La vicenda: un cittadino Gambiano veniva trasferito e trattenuto nel CPR di
Trapani a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In sede
di convalida davanti al Giudice di Pace manifestava la volontà di chiedere la
protezione internazionale e, nuovamente trasferito al CPR di Ponte Galeria –
Roma veniva richiesta la convalida davanti la Corte di Appello di Roma, la quale
non convalidava il trattenimento. Dopo circa due settimane dal rilascio, veniva
nuovamente fermato e di nuovo portato nel CPR di Ponte Galeria.
La richiesta di convalida veniva trasmessa al Giudice di Pace di Roma, poiché,
asseriva la Questura di Roma, il soggetto non si era recato presso l’ufficio
immigrazione per formalizzare la domanda di protezione internazionale nonostante
gli fosse stato dato un appuntamento. All’udienza di convalida il Giudice di
Pace di Roma, su richiesta della difesa, ha rilevato la propria incompetenza.
Se la precedente convalida si era svolta davanti la Corte di Appello era perché
la volontà del ricorrente di proporre domanda di protezione internazionale si
era già manifestata. Era onere della Questura annotare la richiesta e procedere
alla formalizzazione nei termini precisati come da Cass. Civ. n. 20070/23
(termine perentorio di sei giorni lavorativi) anziché dargli un appuntamento al
quale il ricorrente asseriva peraltro di essere andato e di non essere stato
fatto entrare.
L’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può
essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro formale della domanda,
essendo sufficiente la manifestazione di volontà di chiedere protezione
internazionale davanti a una delle autorità preposte a ricevere tali
domande. Pertanto il trattenimento non veniva convalidato.
Giudice di Pace di Roma, decisione del 2 aprile 2026
Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.