Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica)
Villino Viale Carso foto AMBM
L’assessore all’urbanistica Veloccia ha risposto alla lettera da noi inviata il
2 maggio con oggetto: Richiesta modifica nuovo inserimento paragrafo “Villini
storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II dell’elaborato G2 Guida
per la qualità degli interventi, e all’articolo da noi pubblicato il 20 maggio,
che ne rilanciava i contenuti con una mail del 22 maggio. Qui l’articolo di
Carteinregola del 20 maggio 2026 Villini storici sempre più a rischio (con la
modifica della Carta per la Qualità) Pubblichiamo la lettera dell’Assessore con
un nostro commento.
Gentile Associazione Carteinregola,
ho letto con attenzione la nota inviata riguardante i Villini storici di Roma,
ed il paventato rischio di demolizione di questi villini per far fronte a
progetti speculativi.
Per la stima e la sensibilità che Carteinregola ha dimostrato su tante questioni
a difesa degli interessi pubblici, in tante battaglie di cui spesso ho condiviso
il merito, ed in altre di cui pur non condividendo il merito (ad esempio la
paura e l’opposizione contro i parcheggi interrati) ho comunque rispettato
l’approccio di analisi, mi permetto di dissentire profondamente da questo
ennesimo grido di allarme.
Mi viene in mente la favola di “al lupo al lupo”: se per qualsiasi iniziativa
intrapresa si paventano sempre conseguenze apocalittiche, il rischio è che
quando davvero arrivano iniziative pericolose, la voce sia più flebile e la
forza di contrasto meno efficace.
Ricorderete ad esempio proprio sulle vostre pagine il grido che lanciaste alla
liberalizzazione degli affitti brevi con la modifica delle Norme tecniche quando
semplicemente, come atto dovuto, fu adeguata la normativa esistente con poi
l’impegno, tutt’ora in corso, per circoscrivere il fenomeno dell’iper turismo in
alcune zone della città.
Invito dunque a partire da alcuni fatti.
In primo luogo, con questa Amministrazione non è stato demolito alcun villino,
né mai è stato dato il permesso di demolirne uno.
Con questa Amministrazione sono stati inseriti in Carta per la Qualità quasi
1000 villini. Immobili che prima erano assenti da qualsiasi forma di tutela.
Già questi fatti dovrebbero chiarire l’approccio che abbiamo al tema.
Ma andiamo avanti. L’Amministrazione Capitolina, con una recente delibera e con
le nuove NTA, ha impedito l’applicazione di premialità nelle operazioni di
rigenerazione urbana nella Città Storica, di fatto eliminando quello che poteva
essere un incentivo ad operazioni immobiliari volte a privilegiare la “quantità”
delle cubature alla “qualità” delle architetture.
Mentre a livello regionale si raddoppiavano le premialità della legge, a Roma si
azzeravano nelle aree più pregiate e vulnerabili demandando qualsiasi intervento
“potenzialmente invasivo” al controllo di uno strumento attuativo come il Piano
di Recupero.
Anche questo è un fatto.
Tutto ciò dovrebbe almeno condurre a ragionare sul perché di fronte a politiche
chiare e coraggiose, dovrebbe poi esserci una “backdoor” così facile per
“mettere a rischio il patrimonio storico-architettonico della Capitale”, per
usare le vostre parole.
Ovviamente non è così. Si è stabilito un semplice concetto e cioè che sono le
norme di Piano a definire le categorie d’intervento ammissibili sugli immobili
inseriti nel Piano Regolatore e che le categorie “potenzialmente” applicabili su
tutti gli immobili sono le stesse a meno che non vi sia un vincolo statuale che
prevede, per legge , percorsi e tutele autonome.
Per gli immobili inseriti in Carta per la Qualità, tuttavia, quelle categorie
d’intervento poi sono “modulate” e cioè applicabili secondo le indicazioni e le
modalità definite dalla guida G2, indicazioni e modalità che possono portare
anche all’opzione zero e cioè all’inammissibilità di alcuni interventi, che però
sarebbe sbagliato ed improprio definire a priori per tutti gli immobili di CxQ.
La previsione, nel nuovo testo del G2, (aggiornamento 2025) della necessità di
“attente analisi e letture storico-critiche” per gli interventi di RE, inclusa
la demolizione e ricostruzione ove consentita dalla disciplina di tessuto, non
costituisce dunque una liberalizzazione indiscriminata della demolizione dei
villini storici. Al contrario, ribadisce che tali interventi restano subordinati
alla disciplina di Tessuto prevista dalle NTA del PRG, ai pareri previsti
dall’art. 16 delle NTA, alla verifica puntuale del valore storico-tipologico
dell’immobile e alla conservazione dei caratteri strutturanti, morfologici e
paesaggistici.
Il villino romano ha subito nel tempo numerose trasformazioni, tra cambi di
destinazione d’uso e modifiche interne anche profonde, che hanno alterato
l’assetto originario degli edifici. Il suo panorama è inoltre molto variegato,
con una forte eterogeneità tipologica e qualitativa: si va da costruzioni
semplici e quasi popolari fino a esempi di elevato pregio, assimilabili a
piccole ville urbane. Pertanto, proprio per queste caratteristiche, che
restituiscono un quadro troppo eterogeneo per poter essere generalizzato,
risulta difficile applicare divieti o norme uniformi, riconoscendo la necessità
di un’analisi per sottendere alla qualità dei singoli casi .
Il testo proposto precisa che le categorie di intervento “non sono applicabili
in modo automatico” e che ogni trasformazione deve essere valutata caso per caso
rispetto ai valori documentali e identitari dell’edificio. Questo passaggio è
incompatibile con la rappresentazione allarmistica di una presunta “demolizione
libera”.
Inoltre, sostenere che la semplice ammissibilità teorica della categoria
“Ristrutturazione edilizia” equivalga automaticamente alla possibilità di
demolizione e sostituzione integrale significa ignorare la struttura del diritto
urbanistico vigente. La ristrutturazione edilizia è una categoria ampia e
graduata, il cui concreto contenuto dipende:
* dalla disciplina di zona;
* dalle prescrizioni morfologiche;
* dai pareri delle autorità competenti;
* dalla compatibilità con i caratteri storico-tipologici del bene.
È quindi errato affermare che l’inserimento di tale categoria nel G2 e nelle
nuove norme “azzera” la tutela della Carta per la Qualità. La Carta continua a
svolgere la propria funzione fondamentale di riconoscimento del valore urbano,
storico e morfologico degli immobili censiti e di parametro valutativo per
l’istruttoria tecnica.
Paradossalmente, proprio il nuovo testo rafforza il livello di approfondimento
tecnico richiesto, imponendo:
* analisi storico-critiche;
* verifica dei caratteri tipologici;
* studio delle trasformazioni stratificate nel tempo;
* valutazione del rapporto tra edificio e spazio urbano.
Si tratta quindi di una disciplina che aumenta il livello di motivazione e
controllo sugli interventi, non che lo elimina.
Anche il richiamo al lavoro di censimento svolto dalla Sovrintendenza e
dall’Università La Sapienza appare improprio. In primo luogo tale imponente
lavoro è stato portato a termine con le delibere di approvazione, e finanziato
nella sua componente esterna all’amministrazione, proprio dal Dipartimento
Urbanistica con l’obiettivo proprio di censire il patrimonio in oggetto con
funzione conoscitiva e classificatoria, finalizzata a orientare la qualità
delle trasformazioni urbane. Non attribuisce automaticamente un regime di
intangibilità assoluta agli immobili censiti. Diversamente, si trasformerebbe
impropriamente uno strumento urbanistico gestionale in un sistema
para-vincolistico generalizzato, senza le garanzie e le procedure previste dal
Codice dei beni culturali, e che per di più, a quel punto, dovrebbe limitare
fortemente l’inserimento in Carta solo a quelle eccellenze architettoniche
intangibili, lasciando fuori tutto il resto, privo di qualsiasi forma di tutela
ed indirizzo alla trasformazione.
L’obiettivo di Carta per la qualità non è costruire un elenco parallelo alla
Soprintendenza di Stato di immobili “para” vincolati, ma è al contrario di
censire immobili, morfologie, parti di città che possono essere più o meno
pregiate (ed anche più o meno trasformabili) ma che hanno una riconoscibilità
tale da essere preservata nei suoi caratteri strutturanti.
La posizione espressa nell’articolo sembra trascurare un principio fondamentale
della pianificazione, ossia la tutela del patrimonio urbano non coincide
necessariamente con l’integrale cristallizzazione fisica dell’esistente. La
rigenerazione, l’adeguamento sismico, energetico e funzionale degli edifici
storici può richiedere, in casi specifici e rigorosamente controllati, anche
interventi complessi, purché coerenti con i caratteri morfologici e identitari
riconosciuti dal PRG.
La questione centrale, dunque, non è la mera previsione della demolizione e
ricostruzione nel G2, ma la definizione dei relativi presupposti applicativi: i
limiti sostanziali, ossia le condizioni derivanti dalla disciplina di tessuto
delle NTA, dai caratteri morfologici e tipologici degli edifici, dal valore
storico-documentale degli immobili censiti e dalla compatibilità complessiva
dell’intervento con il contesto urbano di riferimento, insieme ai criteri
valutativi e alle garanzie procedimentali attraverso cui tali interventi possono
essere autorizzati.
Ed è proprio su questo terreno che il nuovo testo rafforza — e non indebolisce —
il ruolo della Sovrintendenza Capitolina e dell’istruttoria tecnico-urbanistica.
Cordialmente,
Maurizio Veloccia
LA RISPOSTA DI CARTEINREGOLA
Villino per la Cooperativa Ars a viale Carso altra numer. foto AMBM
Gentile Assessore Veloccia,
rispondiamo con piacere alla sua lettera, ringraziandola per la sua argomentata
risposta che ci permette di illustrare ancora più chiaramente le nostre
obiezioni, sempre con i fatti.
E’ molto importante per la nostra associazione esprimersi nel merito delle
scelte dell’Amministrazione con imparzialità, avanzando critiche documentate, ma
anche evidenziando le iniziative di cui condividiamo gli obiettivi e lo spirito.
Abbiamo rilanciato sul nostro sito la virtuosa attività di questa
Amministrazione nell’aggiornamento della Carta per la Qualità, segnalando ai
cittadini la possibilità di mandare osservazioni[i] e abbiamo pubblicato il
nostro apprezzamento per l’iniziativa della Giunta e dell’Assemblea capitolina,
peraltro sostenuta e sollecitata dalla nostra associazione[ii], che ha posto i
limiti consentiti a un provvedimento della Regione Lazio, contro
cui Carteinregola ha portato avanti con determinazione una lunga battaglia.
Battaglia che purtroppo si è rivelata inutile per la volontà della maggioranza
del Consiglio regionale, che ha approvato la sciagurata manovra urbanistica a
oggi vigente[iii].
Tuttavia, come abbiamo evidenziato durante tutto il percorso della Proposta di
Delibera con le modifiche alle NTA del PRG e nelle osservazioni inviate dopo
l’adozione delle modifiche[iv], riteniamo inaccettabile che le categorie di
intervento ammissibili su tutti gli immobili inseriti nel Piano Regolatore,
compresa la demolizione e ricostruzione, diventino sovraordinate alle
tutele indicate dall’elaborato G2, Guida per la Qualità degli interventi per gli
edifici inseriti nella Carta per la qualità, Elaborato G1 del Piano
Regolatore.
E si tratterebbe proprio di quegli edifici oggetto dei virtuosi aggiornamenti
operati dagli uffici di Roma Capitale, per includere nella Carta gli
immobili meritevoli di tutela – e cautela – rispetto alle trasformazioni
edilizie, oltre che per escludere quelli che negli anni avevano perso le
caratteristiche di interesse storico e culturale.
Con il PRG del 2008 era proprio il continuo richiamo nelle NTA dell’allegato G2
e delle sue indicazioni a rendere cogenti i pareri della Sovraintendenza
Capitolina, che basava ogni suo parere in primis sulle NTA, sommando tali
prescrizioni alle indicazioni del G2. E proprio in questa sommatoria (NTA + G2)
prendevano consistenza e valore i pareri della Sovrintendenza.
Ci teniamo a precisare che Carteinregola non ha mai sostenuto l’”intangibilità”
degli immobili censiti nella Carta per Qualità, che infatti già oggi possono
essere oggetto di trasformazioni edilizie, seppure subordinate al parere
della Sovrintendenza Capitolina e alle indicazioni della Guida per la Qualità
degli interventi – G2. Pareri che, come più volte dichiarato della stessa
Sovrintendenza Capitolina, da quando è in vigore la CpQ sono stati negativi, in
media, per meno del 9% dei casi.
Quello che ci sembra intuitivo, e persino banale dover ancora una volta
sottolineare, è che inserire nella stessa Guida G2 la possibilità di demolizione
e ricostruzione, pur collegandola ad analisi storico – critiche, verifiche di
caratteri tipologici, studi delle trasformazioni nel tempo, e sottomettendola a
una nuova commissione valutatrice, è un controsenso, in quanto proprio le stesse
analisi, verifiche, studi e valutazioni sono già stati fatti a monte, quando gli
esperti incaricati hanno proposto di inserire nella Carta per la Qualità gli
immobili, o, al contrario, di stralciarli, in quanto non possedevano più le
necessarie caratteristiche (ferma restando comunque la possibilità per ogni
proprietario di richiedere lo stralcio del proprio immobile dalla carta per la
qualità per giustificati motivi).
Tanto più che, contrariamente al passato, oggi la Categoria di intervento di
demolizione e ricostruzione è ammessa in tutti i Tessuti della Città.
Nel testo della Proposta di Deliberazione della Giunta che
contiene la modifica proposta al G2. Guida per la qualità degli interventi –
paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte
II, che abbiamo doverosamente pubblicato, non c’è solo scritto
“ristrutturazione” (che peraltro prevede anche la DR) ma
proprio, esplicitamente, “demolizione e ricostruzione”[v] : (…) La redazione
dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione
e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora
consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere
preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda
delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e
strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)
Paradossale ci sembra quindi l’affermazione che “ il nuovo testo rafforzi il
livello di approfondimento tecnico richiesto” a cui segue il citato elenco
di analisi, verifiche, studi ecc. che sono da sempre alla base di qualunque
inserimento o stralcio nella/dalla Carta per la Qualità, e riteniamo che tale
lavoro di tutela del patrimonio collettivo, svolto da anni con impegno e
serietà, meriterebbe un maggiore riconoscimento.
Quindi da parte di Carteinregola nessuna “intangibilità”, nessun sistema
“paravincolistico”, nessuna “cristallizzazione integrale dell’esistente”,
solo la richiesta di coerenza (e di logica): se un immobile merita la
conservazione, resta nella Carta per la qualità e può essere trasformato,
secondo i criteri stabiliti dalla Guida G2 e secondo il parere della
Sovrintendenza. Se può essere distrutto, lo si stralci dalla Carta per la
Qualità.
Del resto se “l’obiettivo di Carta per la qualità… è … di censire immobili,
morfologie, parti di città che possono essere più o meno pregiate (ed anche più
o meno trasformabili) ma che hanno una riconoscibilità tale da essere
preservata nei suoi caratteri strutturanti”, cosa si preserva se gli immobili
stessi vengono demoliti?
Cordialmente
Carteinregola
Qui il dettaglio della modifica alla G2 nell’articolo del 20 maggio 2026 Villini
storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Vedi anche
* Modifiche al PRG cronologia materiali
* Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse
pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di
contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e
le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono
quest’ultime”.
* Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio
2024
* Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali
25 maggio 2026
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
[i] Vedi Carta per la Qualità: pubblicati gli aggiornamenti (e ci sono 30 giorni
per mandare osservazioni) 6 luglio
2023 https://www.carteinregola.it/carta-per-la-qualita-pubblicati-gli-aggiornamenti-e-ci-sono-30-giorni-per-mandare-osservazioni/ La
proposta di Delibera aggiornamento Carta per la Qualità 14 aprile
2024 https://www.carteinregola.it/la-proposta-di-delibera-aggiornamento-carta-per-la-qualita/ con
aggiornamento approvazione dDelibera n. 60 del 27 giugno 2024 Carta per la
Qualità, nuovo aggiornamento del Comune 6 ottobre
2025 https://www.carteinregola.it/carta-per-la-qualita-nuovo-aggiornamento-del-comune/
[ii] Vedi da La Delibera in Assemblea Capitolina che fissa limiti per
l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana 1 dicembre 2025
con aggiornamenti sull’approvazione il 12 dicembre(…il 20 novembre La Giunta
capitolina ha approvato la 230a Proposta (D.G.C. n. 163 ) “Disposizioni
attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai
sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata
dalla legge Regionale n. 12/2025” (con unelenco di limiti da porre
all’attuazione della legge regionaleche riportiamo in calce (rimandando alla
lettura integrale del documento). Una Proposta condivisibile, che intende
riportare il governo del territorio nel giusto ambito della pianificazione
pubblica e del contemperamento degli interventi privati con l’interesse pubblico
e la sostenibilità per l’ambiente, il paesaggio e la vita dei cittadini…
vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 –
Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017
Vedi Modifiche alla LR della rigenerazione urbana: le osservazioni di
Carteinregola al testo approvato
vedi Nell’indifferenza generale il centrodestra del Lazio cambia – in molto
peggio – le regole dell’urbanistica (ma salva i cinema chiusi)
[iii] Vedi Legge 12/2025 Art. 1 Modifiche alla legge regionale 18 luglio
2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”
e successive modifiche vedi Legge Regione Lazio 12/2025, le modifiche alle Legge
7/2017 (Rigenerazione Urbana)
Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e
Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte –Governo del
territorio (26 settembre 2024)
vedi:Regione Lazio: un’altra legge a favore della rendita Vai a Le osservazioni
di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il
Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio 14 ottobre 2024
Vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 –
Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017 (pubblicate il 2 dicembre
2025)
Vedi Urbanaistica del Lazio, cronologia e
materiali https://www.carteinregola.it/lurbanistica-del-centrodestra-in-lazio-meno-regole-piu-cemento/
[iv] Vedi
7 gennaio 2024 Carteinregola invia il dossier con le sue osservazioni alla 102a
Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della
Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche
di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, esposte alla Commissione
urbanistica il 28 novembre 2023 (> Vai a Modifiche al Piano Regolatore, le
osservazioni di Carteinregola)
Vedi anche
I 7 punti principali delle nostre osservazioni alle NTA del PRG adottate
dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024
> Modifiche alle Norme Tecniche del PRG: una città – e una maggioranza – che
> continua a galleggiare sugli interessi di turismo e mattone
punto 1) LA CARTA PER LA QUALITA’ DIVENTA CARTA STRACCIA Gli edifici storici di
Roma devono essere mantenuti nella loro integrità
Art. 16 Beni segnalati nella Carta per la Qualità La Carta per la Qualità, con
la planimetria dell’elaborato G1 e la “Guida per la Qualità degli interventi”
dell’ elaborato G2 , è lo strumento inserito nelle NTA con la finalità di
salvaguardare la qualità architettonica e urbanistica del patrimonio storico di
Roma. La nuova formulazione adottata annulla e svuota ogni riferimento,
contenuto ed efficacia delle indicazioni della Qualità, attribuendo valore
esclusivo e prevalente alle norme di Tessuto, che consentono interventi anche
molto incongrui, fino alla demolizione e ricostruzione di edifici non tutelati
da un vincolo puntuale della Soprintendenza statale. Nei tessuti medievali,
rinascimentali, dell’800 e di inizio novecento, edifici come conventi
seicenteschi, “villini” anni ’20, archeologia industriale e opere dei grandi
autori dell’architettura moderna potranno essere modificati o distrutti a
discrezione delle esigenze del profitto immobiliare. Persino alcune restrizioni
che erano ancora presenti nella Proposta di delibera della Giunta del 13
giugno 2023 sono state cancellate da emendamenti approvati in Assemblea
Capitolina. Spicca l’esempio che si trova nell’”Art. 26 Tessuti di origine
medievale” ma che è ripetuto in molti altri tessuti storici: nella versione
della Giunta prevedeva che “la ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del
1983” fosse ammessa solo su edifici “che hanno impropriamente alterato,
attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e
compositive del tessuto storico”. Quella limitazione è scomparsa nella versione
adottata in Assemblea, aprendo quindi a abbattimenti e trasformazioni
indiscriminate nel centro storico e nella Città storica. E per gli edifici in
Carta per la qualità nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare non
sono nemmeno previste la “verifica dell’interesse storico-architettonico degli
edifici esistenti” e il parere della Sovrintendenza capitolina.
Anche Art. 6 – Art.21 bis – Art.24 – Art. 25 – Art. 26- Art. 27- Art. 28 – Art.
29- Art. 30- Art. 31- Art. 45 – Art. 52
Sulla funzione e i pareri della Soprintendenza statale:Art.16. Beni segnalati
in Carta per la qualità – comma 8 – Art.24. Norme Generali Comma 19 – 20
Vedi anche Modifiche alle NTA del PRG cronologia e
materiali https://www.carteinregola.it/idossier-2/modifiche-al-piano-regolatore-di-roma-cronologia-materiali/
[v] Vedi nella Decisione di Giunta 19/2026) la parte G2. Guida per la qualità
degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d
della parte II