Lo Stato italiano dovrà risarcire i figli di Annick Mireille Blandine LobaIl tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di
3.600 euro per il ritardo nella procedura di ricongiungimento familiare di
Annick, morta prima di poter riabbracciare i propri figli.
Ci sono storie in cui la burocrazia cessa di essere semplice lentezza
amministrativa e si trasforma in un’attesa cronica e ingiustificata, capace di
compromettere per sempre i destini e le esistenze. È la storia di Annick
Mireille Blandine Loba, arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 2004, che
per anni ha lavorato duramente a Firenze come colf e operaia in alberghi di
lusso con un unico obiettivo: fare le cose “in regola” per poter finalmente
riabbracciare i suoi due figli minori. Annick fa tutto ciò che lo Stato
richiede: dimostra il reddito, l’idoneità della casa dove andranno a vivere, e a
novembre 2021 presenta domanda di ricongiungimento familiare. La legge prevedeva
un termine massimo di 90 giorni per il rilascio del nullaosta da parte della
Prefettura. La Prefettura di Firenze, invece, sprofonda in un silenzio
illegittimo lungo 250 giorni: il nulla osta arriva solo il 15 novembre 2022.
Tredici giorni dopo, prima di poter riabbracciare i suoi due figli che non
vedeva da otto anni, il cuore di Annick cede. Muore improvvisamente a 37 anni.
Come ha sottolineato Gennaro Santoro, avvocato della famiglia, in un lucido e
commosso intervento dell’epoca, questa vicenda ha svelato la drammatica realtà
delle prassi degli uffici pubblici, quando a presentare istanza sono cittadini
con background migratorio: i tempi di evasione delle pratiche diventano infiniti
e i diritti vengono relegati a concessioni di Stato. Ma di fronte al dramma, la
comunità non è rimasta a guardare. Attorno alla famiglia di Annick si è stretto
il comune di Dicomano, dove viveva la donna, e si sono attivati i cittadini, il
Patronato presso cui aveva presentato l’istanza e il mondo dell’associazionismo
che nel 2024 ha dato vita al progetto “ANNICK. Per il diritto all’unità
familiare“, tutt’ora in corso con nuovi servizi 1. Una mobilitazione nata per
trasformare il lutto in una battaglia sociale per cercare di arginare i
sistematici ritardi delle Prefetture e delle Ambasciate nelle procedure di
ricongiungimento familiare.
Intanto è proseguita anche la battaglia per far entrare i figli di Annick in
Italia e, dopo due lunghi anni dal decesso della madre, il 6 ottobre 2024, i
figli hanno finalmente fatto ingresso in Italia, accolti da una festa presso il
Comune di Dicomano.
L’arrivo dei ragazzi in Italia è stata una vittoria della società civile, ma è
passato attraverso un’ulteriore, logorante odissea. L’Ambasciata d’Italia ad
Abidjan ha prolungato l’istruttoria per i visti per circa 19 mesi, arrivando
persino a paventare la richiesta di un esame del DNA che avrebbe comportato la
riesumazione della salma della madre.
Una volta arrivati in Italia, lo stallo non è finito: i ragazzi si sono trovati
nel limbo di un rimpallo di competenze tra la Prefettura di Firenze e quella di
Perugia solo per l’inoltro del “modello 209” necessario al fine del rilascio del
permesso di soggiorno, bloccando persino le opportunità lavorative ricevute
grazie alla caparbia della comunità di Dicomano, a partire da Cinzia Picciolo e
il primo cittadino del piccolo Comune toscano.
E’ stato quindi presentato, sempre nell’ambito del progetto dedicato ad Annick,
un ricorso per l’ottenimento immediato del permesso di soggiorno ai figli di
Annick ed anche per ottenere un risarcimento del danno causato ai ragazzi: lo
Stato italiano, con il suo ritardo ha impedito ai figli di poter riabbracciare
la madre.
Lo scorso 15 maggio è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma che ha
simbolicamente riconosciuto il danno subito dai figli di Annick, condannando il
Ministero dell’Interno.
Il Tribunale ha censurato radicalmente la condotta della Prefettura di Firenze.
Nella motivazione si legge chiaramente come la condotta inerte della Prefettura
abbia interrotto il normale e legale corso del procedimento: “Pacifico che
l’evento del decesso della sig.ra Annick non può essere imputato
all’amministrazione, altrettanto evidente emerge il fatto che qualora la
procedura avesse rispettato il termine di 90 giorni (all’epoca) previsto, i
ricorrenti ben avrebbero potuto proseguire il procedimento e ragionevolmente
ottenere nei restanti 9 mesi di tempo (dal 09.02.2022, data di tempestivo
rilascio del nulla osta, al 28.11.2022, data del decesso) l’anelato bene della
vita, ovvero ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Invero, se da un
lato, il decesso costituisce evento futuro e incerto, non imputabile a parte
resistente, dall’altro, neanche può non valutarsi la legittima aspettativa di
concludere il procedimento di ricongiungimento nei termini (90 giorni per il
nulla osta e 30 giorni per il visto), termini che, visto l’accertamento del
legame familiare effettuato nella seconda fase del procedimento (di cui si dirà
più avanti), avrebbero permesso la piena soddisfazione del bene – vita di cui si
discute, secondo il giudizio prognostico del più probabile che non.”
Il Giudice ha così riconosciuto il nesso di causalità tra il ritardo burocratico
e il gravissimo patimento sofferto dai figli, liquidando il danno in via
equitativa, calcolato in 200 euro al mese per ciascun figlio per il periodo di
ingiustificato ritardo. Invero, il Tribunale romano ha così statuito: “Nel caso
di specie si ritiene plausibile che il lungo ritardo nell’ottenimento del bene
della vita – nulla osta, propedeutico per ottenere l’accertamento in via
amministrativa della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento
familiare, poi avvenuto, abbia comportato una lesione del diritto all’unità
familiare, cagionando ai ricorrenti uno stato di estrema sofferenza e profonda
incertezza, determinato tanto dal fatto di non essersi potuti tempestivamente
ricongiungere alla madre e altresì svolgere un ruolo di supporto o comunque di
presenza anche negli ultimi giorni e/o al momento del decesso di quest’ultima,
prematuramente scomparsa. Si ritiene che gli elementi sopra evidenziati
giustifichino una liquidazione del danno in via equitativa sulla base dei
precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza r.g.55600/2024; Sentenza
r.g.21517/2024; Sentenza r.g.4136/2025; Ord. r.g.19353/2020) pari a € 200,00
cad. per ogni mese di ritardo nel rilascio del nulla osta, nel quale i
ricorrenti non hanno potuto proseguire il procedimento amministrativo e godere
della vita familiare.”
Il punto decisivo della decisione risiede proprio nell’aver messo un freno
all’arbitrio dei silenzi della macchina pubblica, avendo la sentenza
definitivamente sancito che il tempo della Pubblica Amministrazione non è un
fattore neutro, e la sua dilatazione illegittima costituisce un illecito
aquiliano risarcibile.
Questo risarcimento del danno assume una carica di significato dirompente: non
si tratta di una misura simbolica, ma del doveroso riconoscimento economico che
restituisce la giusta dignità alla lesione subita. Finalmente lo Stato è
costretto a rispondere delle proprie inefficienze e a pagare per le conseguenze
dei propri ritardi.
Questa sentenza lancia un messaggio chiaro: il ricongiungimento familiare non è
una “concessione”, una sorta di atto di benevolenza nei confronti della persona
straniera. È un diritto soggettivo fondamentale, tutelato dalla Costituzione e
dalle convenzioni internazionali. Non esistono diritti di “serie B”. Quando
l’amministrazione sbaglia, quando l’amministrazione ritarda a causa di
disfunzioni organizzative, essa lede la dignità e la vita di esseri umani fatti
di carne, sacrifici e aspettative. Lo Stato deve comprendere che dietro quelle
pratiche cartacee vi sono esistenze che non possono essere sospese
indefinitamente.
La vittoria giudiziaria non è un episodio isolato, ma si inserisce in una
strategia di contenzioso strategico e strutturale molto più ampia. La lotta
collettiva contro i ritardi cronici dei Ministeri dell’Interno e degli Affari
Esteri è infatti l’oggetto della Class Action promossa proprio in memoria di
Annick la cui prossima udienza è fissata per il 7 luglio 2026. L’obiettivo è
scardinare quelle prassi amministrative illegittime che sospendono a tempo
indeterminato la vita e gli affetti di migliaia di famiglie.
Parallelamente, anche il contenzioso individuale sta progressivamente alzando
l’asticella dei parametri risarcitori (si pensi alla nota sentenza del Tribunale
di Roma dell’8 aprile 2025, che ha riconosciuto ben 350 euro per ogni mese di
ritardo). La strada per ottenere la legalità amministrativa nei procedimenti che
riguardano i cittadini con background migratorio è ancora lunga e tortuosa –
come dimostrano altre decisioni già commentate su Meltingpot.org -, ma la
direzione è tracciata.
La memoria di Annick, impressa nelle pagine di questa sentenza e viva nelle
azioni del progetto che porta il suo nome, ci ricorda che la tutela dei diritti
umani fondamentali non ammette passi indietro. Il risarcimento ottenuto è il
primo passo per scardinare la cultura dell’arbitrio burocratico e imporre,
finalmente, la cultura del diritto.
Tribunale di Roma, sentenza del 6 marzo 2026
1. Per maggiori informazioni clicca qui, oppure scrivi all’email di progetto:
annick@meltingpot.org ↩︎