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Class action contro i ritardi nel rilascio del visto per motivi familiari
In vista della prossima udienza del 7 luglio vi raccontiamo la Class Action dedicata alla memoria di Annick contro i ritardi delle Ambasciate. COS’È QUESTA AZIONE E PERCHÉ È STATA AVVIATA Nell’ambito del Progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, promosso da Melting Pot Odv, insieme a decine di persone con background migratorio e alle associazioni ARCI, ASGI, Attiva Diritti, Cittadinanzattiva, Le Carbet, NAGA, Nonna Roma e Spazi Circolari, è stata depositata una class action davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). L’azione è stata promossa per denunciare tre precise violazioni sistemiche:  * il mancato accesso materiale alla procedura, dovuto al blocco degli appuntamenti gestiti dalle agenzie private esterne;  * la mancata conclusione nei termini di legge (30 giorni) dei procedimenti di rilascio dei visti da parte delle Ambasciate;  * il mancato esercizio del potere sostitutivo del Ministero per gli Affari Esteri per porre rimedio all’inerzia delle sedi estere. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Il ricongiungimento familiare è un diritto soggettivo perfetto tutelato dalla Costituzione italiana (art. 29) e dalle principali convenzioni internazionali (come l’art. 8 della CEDU). La procedura si divide in due fasi: 1. Fase – Prefettura/Sportello Unico – verifica dei requisiti (reddito e alloggio) – deve concludersi entro (prima 90, ora) 150 giorni con il rilascio del nullaosta. 2. Fase – Ambasciate/Consolati- ricevuta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti relativi al legame familiare, l’autorità consolare ha l’obbligo di rilasciare il visto d’ingresso entro 30 giorni (ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR 394/99). La realtà dei fatti: Nella prassi, questi tempi vengono sistematicamente violati. Le attese medie complessive superano spesso i 12 mesi a fronte dei complessivi 5 previsti dalla legge, tenendo separate le famiglie per periodi intollerabili. I DISSERVIZI SPECIFICI CHE STIAMO DENUNCIANDO Il ricorso si concentra sulle inefficienze imputabili direttamente alla rete diplomatica del MAECI, riassumibili in tre macro-aree: * Quasi tutte le Ambasciate (es. Islamabad, Teheran, Casablanca, Dakar, Accra) delegano la raccolta dei documenti ad agenzie private (come VFS Global, Almaviva, BLS, Visametric). I loro sistemi di prenotazione online risultano costantemente saturi, privi di slot o del tutto inutilizzabili. Questo impedisce alle persone anche solo di presentare la domanda di visto, rischiando la scadenza dei sei mesi di validità del nullaosta prefettizio. * Anche quando i familiari riescono a consegnare i documenti, il visto non viene rilasciato nei 30 giorni di legge, ma dopo molti mesi o anni di silenzio ingiustificato. * Se un’Ambasciata non risponde, la legge (Art. 2, co. 9-bis, L. 241/90) prevede che il cittadino possa rivolgersi ai vertici del Ministero affinché un funzionario centrale si sostituisca all’ufficio inerte per sbloccare la pratica. Il MAECI, tuttavia, rifiuta sistematicamente di esercitare questo potere sostitutivo, sostenendo che la responsabilità sia unicamente dei singoli capi delle sedi estere e lasciando gli utenti senza alcuna tutela amministrativa interna. LA CLASS ACTION La class action rappresenta una battaglia legale collettiva mirata a ripristinare il corretto funzionamento dei servizi consolari e consiste in un ricorso collettivo volto ad assicurare i corretti standard di trasparenza, tempestività e continuità nell’erogazione dei servizi pubblici. Non si tratta di una causa civile per ottenere un risarcimento economico in denaro (azione esclusa da questo tipo di ricorso), ma di un’azione collettiva per l’efficienza della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 198/2009. Prima di depositare il ricorso, le associazioni hanno inviato formali e ripetute diffide collettive al Ministero tra il 2024 e il 2025, intimando di risolvere l’inerzia strutturale. Poiché il MAECI non ha fornito alcun riscontro né adottato piani organizzativi per risolvere i problemi sistemici denunciati entro i 90 giorni previsti, l’azione al TAR è diventata l’unica strada percorribile. Nel ricorso introduttivo i promotori hanno chiarito che l’amministrazione non può nascondersi dietro le disfunzioni informatiche dei partner privati (le agenzie private incaricate). Come stabilito anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2819/2025), gli strumenti informatici e le esternalizzazioni devono servire a migliorare l’efficienza, e non possono trasformarsi in un ostacolo insormontabile o in una giustificazione per paralizzare la funzione pubblica. COSA STIAMO CHIEDENDO AL GIUDICE Con questo ricorso si chiede un piano di azione strutturale per porre fine ai sistematici ritardi nel rilascio dei visti per motivi familiari. Più nel dettaglio, si chiede al Tar Lazio di: 1. Accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del MAECI per la violazione sistematica e generalizzata dei termini di conclusione dei procedimenti di visto per motivi familiari → ciò vuol dire accertare formalmente il mal funzionamento dell’amministrazione  2. Condannare il Ministero ad adottare, in tempi brevi, tutte le misure organizzative idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio→ quindi ordinare all’amministrazione il ripristino della corretta funzione amministrativa 3. Imporre misure per garantire che i familiari dei richiedenti possano depositare le domande di visto senza i blocchi creati dalle agenzie private → sbloccare i canali di accesso alla procedura di rilascio del visto 4. Obbligare il Ministero a esercitare i poteri ispettivi e il potere sostitutivo ogniqualvolta le ambasciate periferiche rimangano inerti → attivare dei controlli effettivi sul funzionamento dell’amministrazione  5. Imporre la pubblicazione sui siti istituzionali dello stato di avanzamento delle domande pendenti, indicando i procedimenti conclusi e le fasi istruttorie → garantire trasparenza pubblica  L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL TAR LAZIO: UN PRIMO SUCCESSO E LA MANCATA RISPOSTA DEL MAECI Un fondamentale giro di boa in questa battaglia legale è rappresentato dall’ordinanza istruttoria n. 02884/2026, pubblicata il 13 febbraio 2026 dal TAR del Lazio-Sezione Quinta Quater 1. Con questa decisione, il TAR ha accolto in pieno la richiesta dei ricorrenti di fare chiarezza, costringendo il Ministero a rendere conto dei propri disservizi. Ritenendo infatti meritevole di approfondimento la denuncia sulla “violazione sistematica dei termini”, il Tribunale ha imposto al MAECI un severo e dettagliato obbligo di trasparenza, imponendogli di depositare una relazione analitica entro 90 giorni. L’ordinanza pretende risposte chiare su nodi cruciali: l’entità delle risorse umane e finanziarie dei consolati, il funzionamento del potere sostitutivo in caso di inerzia e, soprattutto, i tempi medi reali che intercorrono tra la richiesta di appuntamento presso le agenzie private esternalizzate, l’effettivo avvio del procedimento e, infine, l’effettivo rilascio del visto. Si tratta di un elenco di dati mirato proprio a scardinare l’opacità del sistema e a smascherare i ritardi cronici causati dai blocchi delle agenzie esterne. Di fronte a questa precisa richiesta della magistratura, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha scelto di non rispondere nei termini stabiliti. Questo silenzio istituzionale non è solo un atto di grave chiusura verso l’autorità giudiziaria, ma riflette una totale mancanza di attenzione sull’urgenza rappresentata dal dramma di migliaia di famiglie forzatamente divise.  Al contrario, sul fronte dei ricorrenti, l’impegno non si è fermato: per l’udienza di merito fissata al 7 luglio 2026, sono stati documentati nuovi ritardi riscontrati nel 2026 unitamente ad una analisi comparativa che dimostra come, in altri Paesi europei, le medesime procedure vengano gestite con efficienza dalla Pubblica Amministrazione (e non solo da soggetti privati) e nel rispetto dei tempi di legge. Mentre l’Italia ha di fatto abdicato alla propria sovranità digitale e amministrativa, intrappolando gli utenti nei sistemi saturi di agenzie private a pagamento, altri paesi europei mantengono il controllo totale e pubblico della procedura, azzerando le intermediazioni private o prevedendo l’alternatività tra canale pubblico e privato. Ad esempio, nei Paesi Bassi si applica un sistema di istruttoria interna preventiva denominato MVV (Machtiging tot voorlopig verblijf), in forza del quale il cittadino extra UE che si trova in Olanda – entro tre mesi dal ricevimento del permesso di soggiorno per richiedenti asilo – presenta la domanda di ricongiungimento familiare direttamente all’IND (Immigratie-en Naturalisatiedienst), ovvero il servizio statale di immigrazione olandese. Quest’ultimo – in caso di decisione positiva – indica esplicitamente l’Ambasciata o il Consolato in cui il familiare del richiedente dovrà recarsi per l’applicazione del visto sul passaporto, con prenotazioni e controlli che avvengono esclusivamente sui canali del Ministero degli Esteri (Netherlands Worldwide), senza alcuna intermediazione o tariffa di servizio da pagare a società esterne. In modo analogo, la Germania adotta un modello basato sulla sovranità consolare e sul controllo pubblico diretto, in cui il Ministero degli Esteri tedesco (Auswärtiges Amt) ha centralizzato le domande di visto per ricongiungimento familiare sul portale di Stato denominato Consular Services Portal (Auslandsportal). Una volta pre-verificati i documenti, l’appuntamento per il controllo del passaporto e l’intervista avviene tassativamente all’interno dell’Ambasciata o del Consolato tedesco, davanti a funzionari pubblici, a conferma del fatto che la Germania considera la verifica dei requisiti un atto di sovranità statale non delegabile a società private commerciali, provvedendo poi a inviare digitalmente la documentazione raccolta all’Ufficio Immigrazione (Ausländerbehörde) della città in cui risiede lo “sponsor”. Anche in Svezia la gestione dei ricongiungimenti familiari è interamente centralizzata sotto l’autorità pubblica di un’unica agenzia governativa indipendente (Migrationsverket, l’Agenzia svedese per l’immigrazione). La procedura avviene tramite canali statali blindati che escludono uffici privati, imponendo che la domanda sia presentata ed esaminata esclusivamente sui propri sistemi informatici protetti, mentre l’interazione con l’Ambasciata all’estero avviene solo su esplicita richiesta dello Stato a istruttoria avanzata. Il principio di assoluta esclusione di operatori privati trova conferma diretta nelle istruzioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri svedese tramite la rete consolare di Sweden Abroad, dove la Svezia ammonisce formalmente i richiedenti sul fatto che tutti gli appuntamenti per il ricongiungimento familiare sono organizzati direttamente dall’Ambasciata, sono interamente gratuiti, non vedono la rappresentanza diplomatica collegata in alcun modo a soggetti che offrono tali servizi a pagamento e precludono a qualsiasi agenzia esterna la facoltà di influenzare i tempi di attesa. Questi modelli dimostrano chiaramente come l’efficienza e il rispetto dei diritti fondamentali non siano traguardi utopici, ma il risultato di precise scelte organizzative. La comparazione mette a nudo il paradosso italiano: mentre altrove la verifica dei requisiti migratori è difesa come una prerogativa statale non delegabile, il nostro Paese ha preferito privatizzare il servizio, trasformando la tutela dell’unità familiare in un business commerciale a spese dei più vulnerabili. È proprio alla luce di questo ingiustificabile divario che il silenzio del MAECI appare ancor più inaccettabile, confermando l’urgenza di un intervento giudiziario che imponga finalmente il ripristino della legalità nelle nostre sedi diplomatiche. VERSO L’UDIENZA DEL 7 LUGLIO Non resta che attendere l’esito dell’udienza del 7 luglio, confortati da un percorso legale che ha già visto i Tribunali amministrativi intervenire duramente per smascherare l’inerzia e le inefficienze della Pubblica Amministrazione. Non è la prima volta, infatti, che lo strumento della class action si dimostra decisivo per scardinare i blocchi burocratici che calpestano i diritti fondamentali delle persone. I precedenti storici promossi dal mondo associativo lo dimostrano con chiarezza: dalla definitiva condanna del Consiglio di Stato per i sistematici e intollerabili ritardi del Ministero dell’Interno e delle Prefetture (Roma – Milano) nella definizione delle procedure di sanatoria, alle sentenze dei TAR territoriali che hanno sanzionato l’illegittima lentezza delle Questure nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, fino all’ordinanza istruttoria del TAR Lazio sui cronici ritardi della Questura di Roma nel rilascio dei permessi di soggiorno. In tutte queste occasioni, i giudici non si sono limitati a esaminare i singoli casi, ma hanno censurato l’intera macchina organizzativa dello Stato, imponendo il ripristino della legalità e dell’efficienza. È sulla scia di queste importanti vittorie che guardiamo all’appuntamento del 7 luglio: siamo certi che anche la rete consolare del MAECI non potrà continuare a nascondersi dietro il paravento delle agenzie private e delle disfunzioni informatiche, e che il Tribunale tornerà a tutelare, con forza, l’inviolabile diritto all’unità familiare. -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. 1. Scarica l’ordinanza – clicca qui ↩︎
Ricongiungimento familiare: sede diplomatica irraggiungibile, l’obbligo dell’appuntamento si sposta a “qualunque” Ambasciata
Il Tribunale di Roma stabilisce, a fronte dell’impossibilità di recarsi a Teheran per cause oggettive (nel caso di specie l’Ambasciata è stata poi effettivamente ricollocata nei giorni immediatamente successivi all’ordinanza cautelare), la fissazione di un appuntamento presso qualunque ambasciata sia disponibile, affermando espressamente che “l’Ambasciata italiana a Teheran risulta temporaneamente ricollocata a Baku (in Azerbaigian ndr.), la quale dovrà provvedere, in alternativa a quella di Teheran, alla fissazione di appuntamento, ovvero dovrà provvedervi altra sede raggiungibile dai familiari del ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto del minore“. Nel caso di specie, un cittadino afghano soggiornante di lungo periodo in Italia – e nelle more del giudizio divenuto cittadino italiano – aveva ottenuto il nulla osta dalla Prefettura competente per il ricongiungimento con il figlio minore, e aveva presentato sin dall’aprile 2025 istanza di appuntamento all’Ambasciata italiana a Teheran per la legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto. Nonostante i ripetuti solleciti e il decorso dei termini di legge, nessun appuntamento era stato fissato. Il giudice aveva quindi emesso già in sede cautelare, dapprima inaudita altera parte il 26 novembre 2025 e poi in contraddittorio il 14 dicembre 2025, ordine di fissazione urgente dell’appuntamento. Senonché, la situazione geopolitica aveva reso nel frattempo del tutto irraggiungibile la sede di Teheran: l’Ambasciata italiana era stata temporaneamente ricollocata a Baku, e i familiari del ricorrente – residenti in Afghanistan – si trovavano nell’impossibilità di ottenere un visto di ingresso in Iran da parte delle autorità iraniane. La pronuncia si inserisce peraltro in un filone già consolidato della medesima sezione, secondo cui le difficoltà operative di una rappresentanza diplomatica o la situazione geopolitica di un Paese terzo sono “del tutto ininfluenti e irrilevanti sul giudizio di ricognizione del diritto soggettivo“, potendo l’Amministrazione sempre “individuare altra ambasciata idonea al rilascio del visto“. La problematica del resto era già stata evidenziata in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-1/23 PPU, 18 aprile 2023). La Corte, intervenendo in via pregiudiziale d’urgenza su un caso che coinvolgeva familiari di un rifugiato siriano impossibilitati a raggiungere qualsiasi sede diplomatica belga, ha stabilito che imporre la comparizione personale senza eccezioni “non consente di tener conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la presentazione effettiva della domanda e, quindi, rendere impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, protraendo così la separazione del soggiornante dai suoi familiari e la situazione spesso precaria di questi ultimi“. La sentenza valorizza in modo deciso, nei casi in cui sia un rifugiato a chiedere il ricongiungimento, l’oggettiva difficoltà di raggiungere le ambasciate di persona, affermando che gli Stati membri devono “dare prova della flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza“. Ne consegue, secondo la CGUE, che una normativa che imponga la presenza fisica senza alcuna eccezione “viola il diritto al rispetto dell’unità familiare sancito dall’articolo 7 della Carta” e costituisce “un’ingerenza sproporzionata” rispetto all’obiettivo, pur legittimo, di contrasto alle frodi. La formalizzazione delle domande di visto anche a distanza diventa quindi non solo possibile, ma doverosa ogni volta che la comparizione personale sia impossibile o eccessivamente difficile. Tribunale di Roma, sentenza dell’11 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione. Notizie RICONGIUNGIMENTO E UNITÀ FAMILIARE: ORIENTAMENTO E ASSISTENZA LEGALE Grazie al progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” difendiamo il diritto a vivere insieme ai propri familiari 20 Novembre 2025
Lo Stato italiano dovrà risarcire i figli di Annick Mireille Blandine Loba
Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 3.600 euro per il ritardo nella procedura di ricongiungimento familiare di Annick, morta prima di poter riabbracciare i propri figli.  Ci sono storie in cui la burocrazia cessa di essere semplice lentezza amministrativa e si trasforma in un’attesa cronica e ingiustificata, capace di compromettere per sempre i destini e le esistenze. È la storia di Annick Mireille Blandine Loba, arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 2004, che per anni ha lavorato duramente a Firenze come colf e operaia in alberghi di lusso con un unico obiettivo: fare le cose “in regola” per poter finalmente riabbracciare i suoi due figli minori. Annick fa tutto ciò che lo Stato richiede: dimostra il reddito, l’idoneità della casa dove andranno a vivere, e a novembre 2021 presenta domanda di ricongiungimento familiare. La legge prevedeva un termine massimo di 90 giorni per il rilascio del nullaosta da parte della Prefettura. La Prefettura di Firenze, invece, sprofonda in un silenzio illegittimo lungo 250 giorni: il nulla osta arriva solo il 15 novembre 2022. Tredici giorni dopo, prima di poter riabbracciare i suoi due figli che non vedeva da otto anni, il cuore di Annick cede. Muore improvvisamente a 37 anni. Come ha sottolineato Gennaro Santoro, avvocato della famiglia, in un lucido e commosso intervento dell’epoca, questa vicenda ha svelato la drammatica realtà delle prassi degli uffici pubblici, quando a presentare istanza sono cittadini con background migratorio: i tempi di evasione delle pratiche diventano infiniti e i diritti vengono relegati a concessioni di Stato. Ma di fronte al dramma, la comunità non è rimasta a guardare. Attorno alla famiglia di Annick si è stretto il comune di Dicomano, dove viveva la donna, e si sono attivati i cittadini, il Patronato presso cui aveva presentato l’istanza e il mondo dell’associazionismo che nel 2024 ha dato vita al progetto “ANNICK. Per il diritto all’unità familiare“, tutt’ora in corso con nuovi servizi 1. Una mobilitazione nata per trasformare il lutto in una battaglia sociale per cercare di arginare i sistematici ritardi delle Prefetture e delle Ambasciate nelle procedure di ricongiungimento familiare.  Intanto è proseguita anche la battaglia per far entrare i figli di Annick in Italia e, dopo due lunghi anni dal decesso della madre, il 6 ottobre 2024, i figli hanno finalmente fatto ingresso in Italia, accolti da una festa presso il Comune di Dicomano.  L’arrivo dei ragazzi in Italia è stata una vittoria della società civile, ma è passato attraverso un’ulteriore, logorante odissea. L’Ambasciata d’Italia ad Abidjan ha prolungato l’istruttoria per i visti per circa 19 mesi, arrivando persino a paventare la richiesta di un esame del DNA che avrebbe comportato la riesumazione della salma della madre. Una volta arrivati in Italia, lo stallo non è finito: i ragazzi si sono trovati nel limbo di un rimpallo di competenze tra la Prefettura di Firenze e quella di Perugia solo per l’inoltro del “modello 209” necessario al fine del rilascio del permesso di soggiorno, bloccando persino le opportunità lavorative ricevute grazie alla caparbia della comunità di Dicomano, a partire da Cinzia Picciolo e il primo cittadino del piccolo Comune toscano. E’ stato quindi presentato, sempre nell’ambito del progetto dedicato ad Annick, un ricorso per l’ottenimento immediato del permesso di soggiorno ai figli di Annick ed anche per ottenere un risarcimento del danno causato ai ragazzi: lo Stato italiano, con il suo ritardo ha impedito ai figli di poter riabbracciare la madre. Lo scorso 15 maggio è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma che ha simbolicamente riconosciuto il danno subito dai figli di Annick, condannando il Ministero dell’Interno.  Il Tribunale ha censurato radicalmente la condotta della Prefettura di Firenze. Nella motivazione si legge chiaramente come la condotta inerte della Prefettura abbia interrotto il normale e legale corso del procedimento: “Pacifico che l’evento del decesso della sig.ra Annick non può essere imputato all’amministrazione, altrettanto evidente emerge il fatto che qualora la procedura avesse rispettato il termine di 90 giorni (all’epoca) previsto, i ricorrenti ben avrebbero potuto proseguire il procedimento e ragionevolmente ottenere nei restanti 9 mesi di tempo (dal 09.02.2022, data di tempestivo rilascio del nulla osta, al 28.11.2022, data del decesso) l’anelato bene della vita, ovvero ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Invero, se da un lato, il decesso costituisce evento futuro e incerto, non imputabile a parte resistente, dall’altro, neanche può non valutarsi la legittima aspettativa di concludere il procedimento di ricongiungimento nei termini (90 giorni per il nulla osta e 30 giorni per il visto), termini che, visto l’accertamento del legame familiare effettuato nella seconda fase del procedimento (di cui si dirà più avanti), avrebbero permesso la piena soddisfazione del bene – vita di cui si discute, secondo il giudizio prognostico del più probabile che non.” Il Giudice ha così riconosciuto il nesso di causalità tra il ritardo burocratico e il gravissimo patimento sofferto dai figli, liquidando il danno in via equitativa, calcolato in 200 euro al mese per ciascun figlio per il periodo di ingiustificato ritardo. Invero, il Tribunale romano ha così statuito: “Nel caso di specie si ritiene plausibile che il lungo ritardo nell’ottenimento del bene della vita – nulla osta, propedeutico per ottenere l’accertamento in via amministrativa della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, poi avvenuto, abbia comportato una lesione del diritto all’unità familiare, cagionando ai ricorrenti uno stato di estrema sofferenza e profonda incertezza, determinato tanto dal fatto di non essersi potuti tempestivamente ricongiungere alla madre e altresì svolgere un ruolo di supporto o comunque di presenza anche negli ultimi giorni e/o al momento del decesso di quest’ultima, prematuramente scomparsa. Si ritiene che gli elementi sopra evidenziati giustifichino una liquidazione del danno in via equitativa sulla base dei precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza r.g.55600/2024; Sentenza r.g.21517/2024; Sentenza r.g.4136/2025; Ord. r.g.19353/2020) pari a € 200,00 cad. per ogni mese di ritardo nel rilascio del nulla osta, nel quale i ricorrenti non hanno potuto proseguire il procedimento amministrativo e godere della vita familiare.” Il punto decisivo della decisione risiede proprio nell’aver messo un freno all’arbitrio dei silenzi della macchina pubblica, avendo la sentenza definitivamente sancito che il tempo della Pubblica Amministrazione non è un fattore neutro, e la sua dilatazione illegittima costituisce un illecito aquiliano risarcibile. Questo risarcimento del danno assume una carica di significato dirompente: non si tratta di una misura simbolica, ma del doveroso riconoscimento economico che restituisce la giusta dignità alla lesione subita. Finalmente lo Stato è costretto a rispondere delle proprie inefficienze e a pagare per le conseguenze dei propri ritardi. Questa sentenza lancia un messaggio chiaro: il ricongiungimento familiare non è una “concessione”, una sorta di atto di benevolenza nei confronti della persona straniera. È un diritto soggettivo fondamentale, tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Non esistono diritti di “serie B”. Quando l’amministrazione sbaglia, quando l’amministrazione ritarda a causa di disfunzioni organizzative, essa lede la dignità e la vita di esseri umani fatti di carne, sacrifici e aspettative. Lo Stato deve comprendere che dietro quelle pratiche cartacee vi sono esistenze che non possono essere sospese indefinitamente. La vittoria giudiziaria non è un episodio isolato, ma si inserisce in una strategia di contenzioso strategico e strutturale molto più ampia. La lotta collettiva contro i ritardi cronici dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri è infatti l’oggetto della Class Action promossa proprio in memoria di Annick la cui prossima udienza è fissata per il 7 luglio 2026. L’obiettivo è scardinare quelle prassi amministrative illegittime che sospendono a tempo indeterminato la vita e gli affetti di migliaia di famiglie. Parallelamente, anche il contenzioso individuale sta progressivamente alzando l’asticella dei parametri risarcitori (si pensi alla nota sentenza del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2025, che ha riconosciuto ben 350 euro per ogni mese di ritardo). La strada per ottenere la legalità amministrativa nei procedimenti che riguardano i cittadini con background migratorio è ancora lunga e tortuosa – come dimostrano altre decisioni già commentate su Meltingpot.org -, ma la direzione è tracciata. La memoria di Annick, impressa nelle pagine di questa sentenza e viva nelle azioni del progetto che porta il suo nome, ci ricorda che la tutela dei diritti umani fondamentali non ammette passi indietro. Il risarcimento ottenuto è il primo passo per scardinare la cultura dell’arbitrio burocratico e imporre, finalmente, la cultura del diritto. Tribunale di Roma, sentenza del 6 marzo 2026 1. Per maggiori informazioni clicca qui, oppure scrivi all’email di progetto: annick@meltingpot.org ↩︎