Piazza della Libertà a Trieste: sicurezza pubblica, volontariato e diritti costituzionali (terza parte)
Continua dalla seconda parte.
Sul piano sovranazionale, merita attenzione anche l’articolo 11 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di riunione
pacifica e di associazione. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte
sottolineato che le restrizioni alle riunioni pacifiche devono rispondere a
un’esigenza sociale imperiosa ed essere proporzionate allo scopo perseguito.
Nella sentenza Kudrevičius e altri contro Lituania, del 15 ottobre 2015, la
Grande Camera ha affrontato il rapporto tra libertà di manifestazione,
interferenze con la circolazione e margine di apprezzamento delle autorità
nazionali. La giurisprudenza convenzionale non esclude che una manifestazione
possa essere limitata quando provochi gravi interferenze con i diritti altrui.
Esige però che la risposta pubblica sia giustificata dalle circostanze concrete
e non da un’automatica prevalenza delle esigenze di ordine pubblico su ogni
altra libertà.
Nella vicenda di Piazza della Libertà emerge inoltre un problema che supera il
perimetro della disciplina delle manifestazioni: il rapporto tra marginalità,
immigrazione e sicurezza urbana. La presenza di persone migranti, richiedenti
protezione internazionale o prive di un alloggio adeguato non costituisce, di
per sé, una minaccia per la sicurezza pubblica. L’articolo 3 della Costituzione
impone il rispetto del principio di eguaglianza e vieta discriminazioni
arbitrarie. L’articolo 10, terzo comma, riconosce il diritto d’asilo nei termini
stabiliti dalla Costituzione, mentre l’articolo 32 tutela la salute come diritto
fondamentale dell’individuo. Anche gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo assumono particolare importanza quando le condizioni
materiali di persone vulnerabili espongano a rischi per la vita o a trattamenti
inumani o degradanti.
La gestione delle persone migranti e senza dimora richiede pertanto politiche
capaci di coniugare sicurezza, accoglienza, assistenza sanitaria, servizi
sociali e accesso alle procedure di protezione internazionale. Se una piazza
diventa stabilmente il luogo nel quale si concentrano bisogni umanitari non
soddisfatti, il problema non può essere risolto esclusivamente attraverso
ordinanze, controlli e limitazioni orarie. Occorre interrogarsi sulle condizioni
strutturali che determinano quella concentrazione: la disponibilità di strutture
di accoglienza, l’accessibilità dei servizi, la tempestività delle procedure
amministrative e l’effettiva capacità delle istituzioni di intercettare le
situazioni di vulnerabilità.
È proprio in questa prospettiva che considero necessario riconoscere il valore
del lavoro svolto dai volontari della Piazza del Mondo. Non perché le loro
iniziative debbano sottrarsi al rispetto delle regole, ma perché il loro
intervento rende visibili bisogni che altrimenti rischierebbero di restare senza
risposta. Un ordinamento democratico deve saper distinguere tra comportamenti
individuali che costituiscono un pericolo concreto e situazioni di marginalità
che richiedono protezione sociale. Confondere i due piani significa rischiare di
trasformare la vulnerabilità in un problema di ordine pubblico.
Resta inoltre una questione di trasparenza amministrativa. Per una valutazione
giuridica completa del provvedimento del 14 ottobre sarebbe necessario
acquisirne il testo integrale, verificare la precisa formulazione delle
prescrizioni, la loro durata, i destinatari e gli eventuali rimedi indicati.
L’accesso alla documentazione amministrativa può essere valutato alla luce degli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano i
relativi presupposti, nonché delle forme di accesso civico previste
dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto delle
eccezioni e dei limiti applicabili. Senza tali elementi, affermare
categoricamente che l’atto sia illegittimo sarebbe giuridicamente prematuro.
Sarebbe però altrettanto improprio considerare ogni limitazione automaticamente
legittima per il solo fatto di essere stata adottata da un’autorità di pubblica
sicurezza. La legalità amministrativa richiede motivazioni verificabili,
rispetto delle competenze, corretta individuazione dei presupposti normativi e
possibilità di sindacato giurisdizionale.
La vicenda di Piazza della Libertà pone infine una domanda che considero
centrale per il futuro di Trieste: quale modello di sicurezza urbana intendiamo
costruire? Una città sicura non è necessariamente una città nella quale le
persone più fragili diventano meno visibili. È una città nella quale i
comportamenti pericolosi vengono contrastati, i diritti di tutti sono rispettati
e le istituzioni assumono la responsabilità di affrontare le cause sociali delle
situazioni di marginalità. La sicurezza non può essere contrapposta alla
solidarietà come se si trattasse di valori reciprocamente incompatibili.
Entrambe possono concorrere alla tutela della dignità umana, purché l’esercizio
del potere pubblico rimanga entro i confini della legalità costituzionale.
Per questo ritengo che la questione non debba essere ridotta a uno scontro tra
Questura e volontari. È necessario un confronto istituzionale trasparente,
fondato su dati verificabili, sulle esigenze concrete del territorio e sul
riconoscimento dell’utilità sociale dell’assistenza umanitaria. Piazza della
Libertà non dovrebbe diventare il simbolo di una contrapposizione permanente tra
ordine pubblico e diritti fondamentali. Potrebbe invece rappresentare il luogo
nel quale Trieste dimostra di saper governare una realtà complessa senza
rinunciare ai principi costituzionali. Perché la misura della civiltà giuridica
di una comunità non si riconosce soltanto dalla sua capacità di far rispettare
le regole, ma anche dal modo in cui quelle regole vengono applicate nei
confronti di chi dispone di meno strumenti per difendere i propri diritti.
Valeria Sirigu