Tag - manifesta infondatezza della richiesta di asilo

Patto UE e diritto intertemporale: conta la data di manifestazione della domanda d’asilo, non quella della formalizzazione in Questura
Il Tribunale di Milano chiarisce che, al fine di individuare la normativa applicabile – ai sensi dell’art. 17 d.l. 100/2026 – rileva il momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione e non la data di formalizzazione della domanda. Se la manifestazione di volontà è precedente al 12 giugno 2026, resta applicabile la disciplina previgente al nuovo Patto UE. Il ritardo dell’Amministrazione nella formalizzazione non può, infatti, ricadere sul richiedente. Applicato il regime normativo antecedente al Patto, il giudice disapplica la designazione dell’Egitto come Paese di origine sicuro, sospendendo così il provvedimento di manifesta infondatezza. Sostieni Melting Pot QUESTO ARTICOLO TI È STATO UTILE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE O L’ATTIVISMO? Il tuo contributo ci permette di continuare a produrre e condividere informazione libera e accessibile Sostieni ora → -------------------------------------------------------------------------------- Nel caso preso in esame dal Tribunale di Milano, il ricorrente, cittadino egiziano, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 17 febbraio 2026. La data è provata dal verbale di ritiro del passaporto redatto dalla Questura. A seguito della manifestazione di volontà, la domanda è stata formalizzata oltre quattro mesi dopo, il 22 giugno 2026 e, quindi, nella vigenza del Regolamento (UE) 2024/1348 e del D.L. 100/2026. La Commissione territoriale di Milano – ritenendo applicabile il nuovo Patto UE in base alla data di formalizzazione – con provvedimento del 1° luglio 2026 (adottato in procedura accelerata ai sensi dell’art. 42, par. 1, lett. e) e j) del Regolamento) ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 39, par. 3 e 4. Il Tribunale, esaminati i motivi di ricorso e l’istanza di sospensiva, ha accolto la domanda cautelare dichiarando non applicabile al caso di specie il nuovo Patto UE. Come rilevato dal Tribunale di Milano, l’art. 79, par. 3 del Regolamento – nel definire il regime intertemporale – afferma che le nuove norme si applicano alle domande “formalizzate” dal 12 giugno 2026. Il dato letterale sembrerebbe pertanto chiudere la questione a sfavore del ricorrente. Il Tribunale, tuttavia – richiamato l’art. 26, par. 1 del Regolamento (per cui la domanda si considera “fatta” quando la persona manifesta la volontà di ricevere protezione), il considerando 27 dello stesso (secondo cui la manifestazione di volontà è il primo atto che attiva il sistema europeo comune di asilo, con i relativi diritti e garanzie), nonché l’art. 17, comma 4, D.L. 100/2026 (che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito della domanda “presentata” prima del 12 giugno 2026) – ne dà un’interpretazione estensiva. Il giudice milanese conclude affermando che, ai fini del diritto intertemporale, la “formalizzazione” non può che comprendere il momento della manifestazione di volontà. Se così non fosse, ne sarebbero irrimediabilmente pregiudicati i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e buona amministrazione. Ciò in quanto – osserva il Tribunale – la formalizzazione è un adempimento sottratto al controllo del richiedente e affidato all’organizzazione degli uffici questorili. Il lasso di tempo “non fisiologico” tra manifestazione e formalizzazione non può quindi essergli imputato “in malam partem”. Applicato il regime previgente, la sospensiva va esaminata alla luce dell’art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008. La regola è l’effetto sospensivo automatico del ricorso: l’eccezione della procedura accelerata opera solo se questa è stata correttamente adottata già in fase amministrativa (Cass. S.U. n. 11399/2024). Il decreto ha pertanto il pregio di statuire come il ritardo amministrativo non può diventare un criterio di selezione della disciplina applicabile, posto che i tempi di formalizzazione dipendono dall’organizzazione delle Questure. Legare il regime applicabile a quella data renderebbe casuale – o peggio amministrabile – la tutela del richiedente protezione internazionale. Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Iacopo Imberti per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Nicola Datena.
Procedura di frontiera applicata senza verificare le condizioni sanitarie: il Tribunale autorizza il richiedente a entrare e a rimanere nel territorio
Il Tribunale di Napoli ha autorizzato un cittadino bengalese a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi fino alla conclusione del giudizio. È tra le prime pronunce successive al d.l. 100/2026, e per questo è particolarmente rilevante. Il provvedimento impugnato è la decisione del 21 settembre 2026 con cui la Commissione Territoriale di Caserta ha respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza. La Commissione si è basata sull’art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e successive modifiche e sull’art. 39 del Regolamento (UE) 2024/1348, applicando la procedura di frontiera prevista dall’art. 43, par. 1, lett. c) dello stesso Regolamento. Al momento della decisione la fattispecie rientrava infatti nell’ipotesi dell’art. 42, par. 3, lett. j) del Regolamento. Al procedimento si applicava il d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 100/2026. La nuova disciplina vale per tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a domande di protezione internazionale presentate dopo il 12 giugno 2026. Il ricorso è stato proposto entro cinque giorni dalla notifica del diniego. Così prevede l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026 in attuazione dell’art. 67, par. 7, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/1348. LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE Il Tribunale parte dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2024/1348. La norma impone di non applicare la procedura di frontiera, o di interromperla in qualsiasi fase, in alcuni casi: quando non si può garantire il sostegno necessario a chi ha esigenze di accoglienza particolari o ha bisogno di garanzie procedurali particolari, oppure quando ci sono rilevanti motivi medici, compresi quelli di salute mentale. In questi casi il richiedente va autorizzato a entrare nel territorio e la domanda va esaminata con la procedura ordinaria. Nel caso concreto, il modulo di screening compilato dalla Questura di Trapani escludeva vulnerabilità e patologie rilevanti. Allo stesso tempo, però, prescriveva un “monitoraggio clinico periodico, visita, accertamento specialistico” e indicava tra le esigenze di accoglienza l’accesso all’assistenza sanitaria, senza spiegarne le ragioni. Nonostante questo, l’11 settembre 2026 il Presidente della Commissione ha disposto la procedura di frontiera, perché la domanda era stata presentata dopo uno sbarco seguito a un’operazione di ricerca e soccorso (art. 43, par. 1, lett. c). Nella stessa determina ha escluso le eccezioni previste dall’art. 53. Le condizioni mediche non sono state approfondite in audizione, e dagli atti non risulta se e come l’assistenza sanitaria sia stata garantita. Il Tribunale dà peso anche al silenzio dell’amministrazione. Il ricorso contestava espressamente il mancato rispetto della procedura, ma la parte resistente non ha depositato la documentazione che l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008 le impone di rendere disponibile. Mancano quindi anche gli elementi per verificare il rispetto della soglia percentuale dell’art. 42, par. 3, lett. j), su cui si fondava la procedura accelerata. Per il giudice, dunque, non è possibile stabilire tre cose: se le condizioni sanitarie configurassero una vulnerabilità, se il richiedente avesse bisogno di garanzie procedurali particolari e se queste potessero essere assicurate in frontiera. Ne conclude che la procedura di frontiera e quella accelerata sono state applicate senza i presupposti di legge. Il decreto richiama poi Cass. SS.UU. n. 11399/2024: la deroga alla sospensione automatica opera solo se la procedura accelerata è stata svolta correttamente. Il Tribunale ritiene questo principio valido anche nel nuovo quadro normativo. Il giudice deve quindi verificare preliminarmente i presupposti della procedura speciale. Se mancano, torna ad applicarsi la procedura ordinaria e con essa l’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008: la proposizione del ricorso sospende l’efficacia del diniego, e il ricorrente ha diritto di rimanere ai sensi dell’art. 68 del Regolamento. A sostegno della sospensione il Tribunale richiama anche: * il diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE); * l’esame completo ed ex nunc previsto dall’art. 67, par. 3 del Regolamento; * la situazione socio-politica del Bangladesh e la condizione personale del ricorrente. Il decreto autorizza quindi il ricorrente a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi in attesa dell’esito del ricorso. La pronuncia è oggi di grande importanza per tutti i nuovi ricorsi proposti dopo l’attuazione del Patto UE. Lo è in particolare per le procedure accelerate di frontiera che si concludono, come in questo caso, con una decisione di manifesta infondatezza. Tribunale di Napoli, decreto del 10 ottobre 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
Senza valutazione individuale la procedura accelerata di frontiera è illegittima: disapplicata a quatto richiedenti asilo
Quattro decreti del tribunale di Palermo che disapplicano la procedura accelerata di frontiera. Di seguito i commenti. Il Tribunale di Palermo, Sezione Immigrazione, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da tre cittadini egiziani – ai quali era stata applicata la procedura accelerata di frontiera – avverso i provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza emessi dalla Commissione Territoriale di Palermo, sezione di Agrigento, sulla base della nuova normativa introdotta dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, ha disapplicato le procedure accelerate di frontiera, accogliendo contestualmente le istanze di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 d.lgs. 25/2008 avanzate dai ricorrenti, confermando l’importanza del rigoroso rispetto da parte della autorità amministrativa delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11399/2024. Nei tre casi esaminati dal Tribunale, le domande di protezione internazionale erano state rigettate per manifesta infondatezza e decise in applicazione della procedura accelerata di frontiera ai sensi dell’art. 42 par. 1 lett. j), del Regolamento procedure UE 2024/1348 in quanto “il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell’autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l’Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l’autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l’altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”. Il Tribunale, dopo aver ribadito che il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d’ufficio e che “anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda formulata dal richiedente” ha rilevato che il richiamo all’art. 42, par. 1, lett. j) del citato Regolamento risultava, sia nella determina presidenziale con la quale era stata disposta l’applicazione della procedura di frontiera, sia nel provvedimento di rigetto “meramente assertivo”, esaurendosi nel riferimento al dato statistico Eurostat, “senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione”. Il dato statistico, tuttavia, ha valore “soltanto indiziario” e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla predetta disposizione, con la conseguenza che l’autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato. Verifica, quest’ultima, che deve necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, stante la compressione delle garanzie processuali del richiedente, proprie di tale procedura. Rilevato che, nei casi esaminati, la corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all’articolo 42, par. 1, lett. j) e par. 3, lett. e) Reg. UE 2024/1348 risultava mancante, il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha proceduto alla disapplicazione della procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione del regime ordinario e sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato in quanto “l’omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché l’erronea applicazione dell’art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 35 ter d.lvo n. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all’art. 68 par. 3 del Regolamento procedure UE 1348/2024 e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori connessi alla procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione dell’art. 35 bis d.lvo n. 25/2008”. Le suddette pronunce risultano di notevole rilevanza poiché ribadiscono l’importanza del rigoroso rispetto delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, tanto più nei casi in cui tali garanzie sono soggette a notevoli compressioni derivanti dall’applicazione di procedure accelerate. Sulla scorta di tali pronunce, pertanto, non potranno considerarsi validamente instaurate tutte le procedure accelerate, incluse quelle di frontiera, applicate in maniera stereotipata, senza la doverosa verifica – in concreto – di tutte le condizioni stabilite dalla normativa. Tribunale di Palermo, decreti del 25, 27 e 29 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Riccardo Campochiaro per la segnalazione e il commento. I casi sono stati seguiti insieme all’Avv.ta Giulia Paravizzini, in collaborazione con il Progetto In Limine di ASGI. -------------------------------------------------------------------------------- Il quarto decreto del Tribunale di Palermo riguarda invece un cittadino del Bangladesh. Anche in questo caso, si tratta di un accoglimento dell’istanza di sospensione (quale autorizzazione a permanere ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 D.lgs 25/2008 come da dal DL 100/2026), del diniego adottato dalla Commissione Territoriale di Agrigento per manifesta infondatezza della domanda in applicazione della procedura accelerata di frontiera. La compressione delle garanzie processuali del richiedente (per le motivazioni in decreto) fa si che la procedura accelerata di frontiera non possa ritenersi validamente instaurata e non produca pertanto gli effetti propri derogatori del rito, con conseguente applicazione al caso dell’art 35 bis D.Lgs 25/2008 e effetti conseguenti. Tribunale di Palermo, decreto del 27 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Ambrosio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla procedura di frontiera prevista dal nuovo Patto Ue
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎