Tag - tutore msna

Prosieguo amministrativo: il neomaggiorenne può agire direttamente anche dopo i diciotto anni
La Corte d’Appello di L’Aquila riforma il decreto di chiusura e dispone la presa in carico fino al ventunesimo anno di età. Con decreto del 14 luglio 2026, la Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, ha accolto il reclamo proposto da un giovane cittadino straniero, già minore non accompagnato, contro il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni aveva chiuso la procedura per il solo intervenuto raggiungimento della maggiore età. In riforma della decisione, la Corte ha disposto il prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 fino al compimento del ventunesimo anno, con presa in carico da parte dei servizi sociali. IL CASO E IL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO Il giovane era giunto in Italia da minorenne ed era stato inserito dapprima in un progetto dedicato ai minori stranieri non accompagnati e, successivamente, in un progetto SAI/MSNA. Aveva avviato un percorso di apprendimento della lingua italiana presso il CPIA, mostrato una positiva adesione alle attività proposte dall’équipe e manifestato un progetto personale orientato al lavoro e all’autonomia abitativa. La relazione sociale descriveva, inoltre, un vissuto migratorio complesso e alcuni elementi di vulnerabilità, tali da rendere necessario un accompagnamento non meramente assistenziale, ma finalizzato al consolidamento del percorso già intrapreso. Dopo il compimento dei diciotto anni, il diretto interessato, assistito dal legale, aveva presentato personalmente l’istanza di prosieguo amministrativo. Il Tribunale per i minorenni aveva tuttavia disposto la chiusura della tutela, la revoca dell’asserito precedente affidamento ai servizi sociali e la chiusura della procedura, facendo discendere tali conseguenze dal solo dato anagrafico. Il decreto presentava anche rilevanti incongruenze fattuali: indicava una nazionalità non corrispondente a quella risultante dagli atti, richiamava un precedente affidamento senza indicarne gli estremi e lasciava incompleta la formula relativa alla struttura di collocamento. Nel reclamo si è quindi sostenuto che la decisione fosse il risultato di una trattazione standardizzata, non accompagnata da una reale verifica della posizione individuale del neomaggiorenne. IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NON DETERMINA ALCUNA DECADENZA La Corte d’Appello muove dal principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674: il diritto previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 può essere esercitato al compimento della maggiore età, immediatamente prima o subito dopo, senza che il raggiungimento dei diciotto anni comporti decadenza. La competenza funzionale del giudice minorile permane nella fascia compresa tra i diciotto e i ventuno anni, purché risulti dimostrata l’esigenza di completare un percorso di inserimento positivamente avviato. La formulazione della norma è del resto inequivoca: il prosieguo amministrativo è una misura di accompagnamento verso l’età adulta, destinata proprio al giovane che, al compimento della maggiore età, non abbia ancora raggiunto un’autonomia effettiva. Interpretare i diciotto anni come causa automatica di chiusura della procedura significa rovesciare la funzione dell’istituto e trasformare il suo presupposto applicativo in una ragione di esclusione. Il decreto si colloca in continuità con un precedente della stessa Corte d’Appello dell’11 marzo 2026 e con il decreto della Corte d’Appello di Venezia del 20 febbraio 2026, che ha escluso la necessità di una previa tutela o di un affidamento già in corso, riconoscendo la possibilità di disporre ex novo la presa in carico da parte dei servizi sociali. LE OMISSIONI ISTITUZIONALI NON POSSONO RICADERE SUL GIOVANE Particolarmente significativo è il passaggio nel quale la Corte accerta che, nonostante il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato, non vi era alcuna traccia documentale di un precedente affidamento ai servizi sociali. Dagli atti risultava soltanto che, al momento dell’ingresso in accoglienza, era stata richiesta l’apertura della tutela, senza che vi fosse stato un riscontro conoscibile dall’interessato. La decisione conferma così un principio essenziale: l’inerzia o il ritardo dei soggetti istituzionalmente preposti alla protezione del minore non possono tradursi nella perdita della misura prevista dalla legge. Quando il tutore, i servizi sociali o la struttura non abbiano tempestivamente attivato il procedimento, deve essere consentito al neomaggiorenne di agire direttamente, attraverso la difesa tecnica, per evitare che omissioni a lui non imputabili interrompano il percorso di inclusione. Il dato sostanziale non è l’esistenza formale di un precedente decreto, ma l’effettivo avvio, durante la minore età, di un percorso sociale, scolastico o formativo che necessiti di ulteriore sostegno. La Corte ha pertanto esaminato la documentazione disponibile e ha valorizzato la frequenza del CPIA, la progressione nell’apprendimento della lingua italiana, l’adesione ai laboratori di empowerment e orientamento, la partecipazione ad attività rivolte a giovani, nonché la concreta aspirazione a un inserimento lavorativo. UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA La Corte richiama la necessità di valutare la singola posizione in un’ottica costituzionalmente orientata e nel rispetto dell’art. 8 CEDU. Il prosieguo amministrativo non è un automatismo, ma richiede una prognosi favorevole sulla possibilità che il sostegno prolungato conduca all’autonomia. Tale prognosi deve però essere costruita sulla base di elementi concreti e non può essere sostituita da formule standard, presunzioni o carenze istruttorie. Nel caso esaminato, la relazione sociale e gli ulteriori documenti consentivano di ritenere che il percorso fosse già stato avviato e che la sua interruzione avrebbe compromesso i risultati raggiunti. La misura è stata quindi disposta fino al limite massimo previsto dalla legge, con affidamento ai servizi sociali, al fine di consolidare l’inclusione sociale e favorire l’accesso a un percorso lavorativo e abitativo autonomo. Il provvedimento offre un’indicazione operativa rilevante per i progetti di accoglienza e per i difensori: l’istanza può essere proposta dal neomaggiorenne; non è necessario dimostrare l’esistenza di un affidamento pregresso; gli eventuali ritardi nell’apertura della tutela non sono ostativi; il giudice deve concentrarsi sul percorso effettivamente svolto e sugli obiettivi ancora da raggiungere. La documentazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa assume pertanto un ruolo decisivo. CONCLUSIONI Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila rafforza l’orientamento che riconosce al prosieguo amministrativo la sua autentica funzione: evitare che il compimento dei diciotto anni determini una brusca recisione delle misure di sostegno proprio nel momento più delicato della transizione all’età adulta. La decisione assume particolare valore perché non si limita ad affermare l’ammissibilità della domanda presentata dopo la maggiore età, ma supera espressamente un provvedimento fondato su presupposti fattuali non verificati e riconosce che l’assenza di una risposta alla richiesta di tutela non può pregiudicare il giovane. La protezione prevista dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 deve essere applicata in modo sostanziale, individualizzato e coerente con il superiore interesse della persona che, pur divenuta maggiorenne, si trova ancora nel pieno del percorso verso l’autonomia. Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, decreto del 14 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
«Un tutore per ogni minore straniero non accompagnato»
Per la prima volta in Italia si celebra una giornata dedicata ai cittadini e alla cittadine che affiancano i/le minori arrivati soli in Italia nel loro percorso di crescita. La ricorrenza cade nell’anniversario della Legge Zampa, la norma che nel 2017 istituì la figura del tutore volontario. C’è chi li accompagna a scuola, chi li aiuta a orientarsi tra i servizi e le istituzioni, chi semplicemente è lì, presente, nei momenti più difficili. Sono i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, e da oggi – 6 maggio 2026 – hanno una giornata tutta loro. Si celebra per la prima volta in Italia la Giornata nazionale della Tutela Volontaria, un appuntamento pensato per dare visibilità a un impegno civico diffuso e prezioso, ancora troppo poco conosciuto. La data è simbolica: il 6 maggio 2017 entrava in vigore la Legge 47/2017, anche nota come Legge Zampa, che introdusse nell’ordinamento la figura del tutore volontario, aprendo la strada alla partecipazione della società civile nella protezione dei minori arrivati soli in Italia. A nove anni da quella svolta normativa, la Giornata nasce su iniziativa di Tutori in Rete, la rete nazionale che riunisce venti associazioni e gruppi informali di tutrici e tutori volontari attivi su tutto il territorio, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, dando vita a una comunità fondata su tre pilastri: la formazione e la competenza dei tutori, il sostegno reciproco tra pari e la rappresentanza collettiva nel dialogo con le istituzioni nazionali ed europee. Per capire l’importanza delle figura basterebbero i numeri. Secondo i dati del Ministero del Lavoro aggiornati al 31 gennaio 2026, sono 15.893 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Ragazzi e ragazze arrivati soli, senza un genitore, senza un adulto di riferimento legalmente riconosciuto. E solo una parte di loro ha un tutore nominato. È un sistema che fa i conti con la frammentazione dei servizi, la carenza di risorse, le difficoltà burocratiche e con un momento particolarmente critico, ossia il passaggio alla maggiore età, quando molte delle protezioni previste per i minori vengono meno e il rischio di cadere in una zona d’ombra, precarietà e perdita del titolo di soggiorno è concreto. CHI È IL TUTORE VOLONTARIO E COSA FA Il tutore volontario è un cittadino formato e nominato dal Tribunale per i minorenni con il compito di rappresentare legalmente il minore. Ma il suo ruolo va ben oltre la dimensione giuridica: è un punto di riferimento stabile nella vita quotidiana del ragazzo o della ragazza, un adulto che li accompagna nel rapporto con la scuola, con i servizi sociali e con le istituzioni: è, nei fatti, un ponte tra un sistema spesso opaco e una persona che cerca di costruirsi un futuro. Le esperienze raccolte da Tutori in Rete mostrano come la presenza di un tutore renda più efficaci i percorsi educativi, faciliti l’accesso ai diritti e faccia davvero la differenza nel delicato passaggio all’autonomia. La Giornata del 6 maggio è anche l’occasione per raccontare, attraverso volti, luoghi e parole provenienti da tutta Italia, chi sono le persone che ogni giorno scelgono di mettersi al fianco di questi ragazzi. Non si tratta solo di fare rete tra volontari: Tutori in Rete partecipa al progetto di monitoraggio della tutela volontaria promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito della Legge Zampa, ed è parte dell’iniziativa “Never Alone, per un domani possibile”, sostenuta da alcune delle principali fondazioni bancarie italiane. A livello europeo, la rete è membro dell’European Guardianship Network (EGN), che lavora per migliorare i servizi di tutela per i minori non accompagnati in tutti gli Stati membri dell’UE, insieme a Save the Children, all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e a Defence for Children. DUE STORIE, UNA SOLA LEZIONE A dare concretezza a tutto questo sono le storie di chi, anche grazie alla tutela, ha migliorato il suo progetto di vita.  Nurì è arrivato in Piemonte nel 2018, solo e minorenne, con alle spalle una storia di fuga. Ha incontrato la sua tutrice volontaria e da lì è cominciato un percorso condiviso: la scuola, il calcio, i primi lavori, e in mezzo tanta burocrazia, attese estenuanti per i documenti, episodi di discriminazione. Non è stato semplice, ma passo dopo passo hanno costruito fiducia. Oggi Nurì lavora tra le vigne delle Langhe con un contratto regolare, si muove in autonomia e ha una rete sociale solida. «Sono molto contento di te», ha detto alla sua tutrice. Una frase che dice tutto. Souleymane arriva dalla Costa d’Avorio nel 2023, a 16 anni. Un errore nei documenti lo fa risultare maggiorenne: è una mediatrice culturale a scoprire la sua vera età e ad accompagnarlo nelle pratiche necessarie, diventando poi la sua tutrice volontaria. All’inizio ci sono la diffidenza, le difficoltà a scuola, l’incertezza sul futuro. Ma la relazione cresce, e con essa le possibilità: grazie alla rete attivata dalla tutrice, Souleymane incontra una famiglia affidataria. Oggi vive con loro, frequenta le superiori, gioca a calcio. «Grazie a te ho trovato una famiglia», le ha detto. Storie diverse, ma con un filo comune: la tutela volontaria non è solo rappresentanza legale, è presenza continuativa, è relazione. È qualcuno che non ti lascia solo. UN INVITO ALLA CITTADINANZA E ALLA POLITICA La Giornata non vuole essere solo un momento celebrativo. Tutori in Rete lancia un messaggio chiaro alle istituzioni e alla società civile: garantire un tutore volontario a ogni minore straniero non accompagnato. Oggi non tutti i minorenni che arrivano soli in Italia ne hanno uno, e questa lacuna pesa sul loro percorso di vita in Italia e autonomia. «Dietro ogni tutela c’è una storia concreta fatta di fiducia, presenza e opportunità», si legge nel manifesto della Giornata. «Una società più giusta si costruisce anche così: non lasciando soli i più vulnerabili». Un appello che è anche un invito rivolto a chiunque voglia saperne di più, a chi magari non ha mai sentito parlare di questa forma di cittadinanza attiva ma potrebbe scegliere di farne parte.