Opposizione al decreto di espulsione: riconosciuta la rilevanza dei legami familiari
Il caso riguarda un cittadino straniero che veniva espulso ai sensi dell’art.
13, comma 2 lett. C del D.Lgs. n. 286/98 e, senza che il Prefetto avesse operato
alcuna valutazione sulla sussistenza dei legami familiari e la presenza di figli
minori in Italia, veniva disposto anche il trattenimento presso il CPR di Bari –
Palese in quanto considerato “soggetto pericoloso” per un unico precedente
risalente al 2015.
Il decreto di espulsione veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli
Piceno che senza operare alcun vaglio rigettava il ricorso. Avverso la decisione
di rigetto si proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi.
In particolare, il il ricorrente censurava la decisione impugnata per non aver
il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all’espulsione,
rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio
italiano.
La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rubricato
“Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione e mancata applicazione
dell’art. 19 e 28 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c –
Motivazione apparente; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa
valutazione di un fatto storico” e riteneva il motivo fondato per le ragioni che
seguono:
“(…) com’è noto, l’art. 2 d.lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di
attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento
familiare), ha introdotto il comma 2-bis all’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998,
secondo il quale «Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del
comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei
vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d’origine.
La Consulta, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n.
202), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs.
n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in
esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo
straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio
motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte
costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5,
comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo
il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda
uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per
ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo
grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni
assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare
spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero
interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche
l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all’art. 117,
primo comma, Cost.» (par. 4.4. del Considerato in diritto).
Inoltre, il testo dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle
disposizioni introdotte dapprima d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n.
173 del 2020 ed in seguito dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50
del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente
previsto, quale ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l’espulsione,
proprio quelle in cui l’allontanamento del cittadino straniero potrebbe
comportare una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del T.U.I.,
obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e
familiare (sul punto cfr. Cass. n. 29593 del 10/11/2025 che ha affermato che la
rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del
2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir
meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in
Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto
degli obblighi costituzionali e convenzionali).
Per effetto di tali interventi normativi e giurisprudenziali, in sede di
opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione
temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall’art. 13,
comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell’effettività
dei vincoli familiari dell’interessato, a prescindere dall’esercizio del diritto
al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n,
35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali
legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 35684 del 21/12/2023).
Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1,
d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con
modif. in l. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs.
n. 286 del 1998,costituisce causa ostativa all’espulsione del cittadino
straniero la sussistenza di suoi “legami familiari” nel territorio dello Stato,
con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione
del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di
altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte
di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto
alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di
fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023).
Nel caso in esame, il ricorrente è coniugato sin dal 2022 con una connazionale,
con la quale convive, in un appartamento condotto in locazione; è padre di due
figli, uno dei quali minorenne (nato il 28.8.2010), con i quali convive.
L’effettività di tali legami familiari, ostativa all’espulsione, non poteva
essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata
richiesta di un permesso di soggiorno «al fine di regolarizzare la sua posizione
sul Territorio Nazionale» o dell’esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare.
Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l’effettività dei
vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo
soggiorno in Italia (dalla decisione impugnata risulta che il ricorrente è sul
territorio nazionale dal 2011) l’esistenza di un legame di cura e di assistenza
del minore nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo
familiare. Trattasi di una valutazione della natura e dell’effettività dei
vincoli familiari dell’interessato che può e deve compiere, caso per caso, il
giudice dell’espulsione.
Contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di pace («La mera
presenza di una famiglia sul Territorio Italiano non può costituire scudo o
garanzia assoluta di immunità dal rischio di deroga o diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può
trattenersi nel Territorio Italiano»), la presenza di una famiglia, lungi dal
costituire uno «scudo» o una «garanzia assoluta di immunità dal rischio di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno», rappresenta, in presenza dei
requisiti sopra indicati, che spetta al Giudice di pace valutare, caso per caso,
una causa ostativa all’espulsione. Del tutto inconferente il richiamo (contenuto
nel passaggio argomentativo appena indicato) alla pronuncia di questa Corte n.
4721 del 2013, relativa ad un caso di rigetto di una domanda ex art. 31 del
d.lgs. 286 del 1998, in ragione della mancanza di deduzioni specifiche
riguardanti il grave disagio psichico dei minori.
Con riferimento alle «numerose vicende penali del ricorrente e la condotta
tenuta sul Territorio Italiano» dal ricorrente (pag. 4 della sentenza
impugnata), si osserva che, come chiarito da questa Corte, in tema di espulsione
ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace
deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della
persona straniera, in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame
complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle
manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi
limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in
altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di
giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi che è
chiamato a svolgere (Cass. n. 26173 del 08/09/2023).
Nel caso in esame, tale valutazione è del tutto carente, essendosi il Giudice di
pace limitato a richiamare i precedenti penali e di polizia (peraltro
contraddetti dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
prodotti dal ricorrente, dai quali risulta un’unica condanna per fatti commessi
nel luglio del 2015)”.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10022 del 18 aprile 2026
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisione della Corte di Cassazione