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Mondello spiaggia libera è un’anomalia da evitare, anziché la regola naturale di un bene comune demaniale
C’è qualcosa di emblematicamente rivelatore nel fatto che la spiaggia di Mondello sia tornata nella disponibilità dell’Italo Belga ancora prima che il Consiglio di Giustizia Amministrativa depositasse formalmente la sua ordinanza. Mentre le istituzioni si affannavano tra ricorsi, bandi e piani di gestione, la società aveva già spianato l’arenile e avviato le procedure per l’assunzione di un centinaio di lavoratori stagionali. Il fatto compiuto come strumento di marcare, controllare e governare il territorio: una pratica in cui si riconosce immediatamente come una delle forme più efficaci di occupazione dello spazio. La decisione giuridica insegue la realtà materiale, non viceversa. Il CGA, pronunciandosi in sede collegiale, ha accolto gli appelli cautelari della società, sospendendo la revoca della concessione balneare fino al 30 settembre. La Regione aveva dichiarato la decadenza della concessione dopo che l’interdittiva antimafia prefettizia aveva colpito la GM Edil della famiglia Genova, fornitrice di servizi per l’Italo Belga, e dopo che la stessa concessionaria era stata sottoposta alla misura di prevenzione collaborativa, con la nomina di tre commissari prefettizi per dodici mesi. I giudici, pur riconoscendo queste criticità, hanno sospeso la revoca osservando che la Regione non aveva predisposto in tempo un’alternativa gestionale credibile e che la prevenzione collaborativa – per sua natura – presuppone la continuazione dell’attività imprenditoriale, costituendone garanzia di liceità e legalità. Le contraddizioni di un’ordinanza che premia la cattiva gestione Il vizio logico più profondo dell’ordinanza è, al tempo stesso, il più difficile da contestare sul piano formale: la cattiva organizzazione istituzionale diventa una risorsa per il concessionario contestato. La Regione non viene criticata per aver tollerato le irregolarità, ma per non essere riuscita a sostituire abbastanza in fretta chi quelle irregolarità le aveva prodotte. Il bando per l’affidamento di tredici lotti (perché 13?) a privati – per il quale erano arrivate cinque candidature – resta bloccato. La discontinuità amministrativa premia la continuità di chi si voleva rimuovere. I giudici scrivono che l’Assessorato regionale “non ha operato una corretta e tempestiva programmazione dell’attività di gestione dell’arenile” e non ha garantito “la continuità del servizio” né “predisposto tempestivamente strumenti per un’ordinata e disciplinata gestione delle aree destinate alla pubblica fruizione”. Critiche legittime, ma che producono un effetto paradossale: l’incapacità istituzionale di organizzare il dopo finisce per legittimare il prima, anche quando il prima era segnato da esternalizzazioni opache, da rapporti con soggetti colpiti da interdittiva e da infiltrazioni che la stessa Prefettura aveva ritenuto abbastanza concrete da giustificare l’invio dei commissari. Analoghe riserve vengono espresse nei confronti del Comune. Il “Piano Mondello”, finanziato con trecentomila euro dal fondo di riserva, viene definito dall’ordinanza misura episodica che il Comune era tenuto a porre in essere comunque, “al di là del provvedimento di decadenza”: copertura finanziaria non strutturale, una tantum, per due mesi su una stagione intera. Un intervento insufficiente, si dice. Ma l’insufficienza del pubblico non può, da sola, giustificare la conferma del privato contestato. Questa è la contraddizione centrale che l’ordinanza non scioglie, ma aggira. 𝐋𝐚 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: 𝐢𝐥 𝐫𝐨𝐯𝐞𝐬𝐜𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 Il passaggio più rivelatore dell’intera ordinanza è quello in cui i giudici osservano che, se la Regione avesse scelto di rendere la spiaggia liberamente fruibile – restituendola alla collettività senza affidamento a un privato – “l’odierno pregiudizio per l’interesse pubblico sarebbe risultato inconfigurabile”. Il ragionamento è formalmente ineccepibile. Ma contiene una premessa culturale che merita di essere smontata. L’ordinanza tratta implicitamente la spiaggia libera come un’anomalia organizzativa, una condizione di emergenza da evitare, anziché come la regola naturale di un bene demaniale. Eppure, il demanio marittimo appartiene alla collettività per definizione: la concessione privata è l’eccezione, la libera fruizione è il principio. 𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 abbandonata: è una spiaggia pubblica, che richiede gestione pubblica di servizi, pulizia e sicurezza, ma non la mediazione di un operatore commerciale che ne condizioni l’accesso. Il Comune avrebbe potuto intervenire con ordinanza sindacale, attivare i propri servizi, finanziare l’operazione con i proventi della tassa di soggiorno, destinabile per legge alla valorizzazione del territorio turistico. Gli strumenti c’erano. Mancava la volontà di assumersi la responsabilità. 𝐍𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐅𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐁𝐨𝐫𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨: 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐞𝐥𝐮𝐝𝐞𝐫𝐞 C’è una data che rende questa vicenda ancora più carica di significato simbolico e civile. Domani ricorre l’anniversario della strage di Capaci, in cui Cosa Nostra assassinò Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. 𝐈𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀, 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚, 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐮𝐢 𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚: 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚. L’ordinanza del CGA non afferma che l’Italo Belga sia un’organizzazione criminale. Ma è un fatto che la Prefettura abbia giudicato il rischio di infiltrazione sufficientemente concreto da nominare tre commissari. È un fatto che una società della famiglia Genova – i cui componenti lavoravano anche per l’Italo Belga – abbia ricevuto un’interdittiva antimafia. Ed è un fatto che la misura di prevenzione collaborativa, pur presupponendo la prosecuzione dell’attività, nasca proprio perché quell’attività è ritenuta a rischio. Ridurre tutto questo a una questione secondaria rispetto alla continuità del servizio balneare 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢. La concessione di un litorale pubblico non è un’ordinaria transazione economica. Implica la gestione di una risorsa collettiva scarsa, la mediazione tra interessi privati e diritti universali di fruizione. Affidarla, anche solo temporaneamente, anche solo cautelarmente a un soggetto la cui affidabilità è sotto scrutinio commissariale, in nome della “stagione balneare”, è una scelta che parla della difficoltà profonda delle istituzioni italiane di tenere insieme legalità e funzionalità, principio e pragmatismo. La vicenda di Mondello non è un caso isolato. È la manifestazione locale di una tensione che attraversa l’intera penisola: la difficoltà di ripensare il rapporto tra demanio pubblico e gestione privata del litorale, in un contesto dove le concessioni storiche hanno sedimentato interessi e dipendenze difficilmente reversibili. L’ordinanza congela lo status quo fino a fine settembre. Rimanda il problema senza risolverlo. Ma la domanda che essa lascia aperta è la più importante: chi è responsabile, in ultima istanza, di un bene comune? La risposta che questa vicenda suggerisce: il privato, per inadeguatezza del pubblico, è esattamente la risposta sbagliata. Aurelio Angelini
May 22, 2026
Pressenza
La spiaggia di Mondello appartiene ai palermitani, ecco perché la decisione del CGA è giuridicamente discutibile
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia ha sospeso la revoca della concessione della spiaggia di Mondello alla società Italo-Belga. Motivazione: l’imminenza della stagione estiva potrebbe creare problemi di ordine pubblico se la spiaggia restasse “non gestita da alcuno”. Questa decisione è giuridicamente fragile, per almeno cinque ragioni fondamentali. 1. Il concetto di “ordine pubblico” viene usato in modo improprio L’ordine pubblico è una categoria giuridica precisa, che riguarda la sicurezza fisica delle persone e la prevenzione di disordini gravi. Non è uno strumento per preservare assetti commerciali privati. Il CGA trasforma un argomento di polizia amministrativa in una ragione per sospendere un provvedimento antimafia. Questo è un cortocircuito logico e giuridico: si usa la tutela del cittadino come pretesto per tutelare il concessionario. 2. Confonde la “vacatio gestionis” con un pericolo reale Il ragionamento del CGA presuppone che, senza l’Italo-Belga, la spiaggia precipiterebbe nel caos. Ma questo è falso in diritto e nei fatti: Il Comune di Palermo, in quanto ente titolare del demanio, ha poteri sostitutivi immediati. Esistono strumenti giuridici consolidati per la gestione commissariale di beni oggetto di revoca concessoria. L’articolo 21-nonies della Legge 241/1990 prevede meccanismi di transizione proprio per evitare vuoti gestionali. Il “pericolo” paventato dal CGA non è una forza della natura: è un problema amministrativo ordinario, risolvibile con gli strumenti che lo Stato già possiede. 3. Inverte la gerarchia tra interesse pubblico e interesse privato La revoca della concessione era stata disposta per gravi ragioni antimafia: collegamenti tra i soggetti gestori e la criminalità organizzata. Secondo i principi fondamentali del diritto amministrativo, il principio di legalità e quello di tutela dell’ordine democratico sono gerarchicamente superiori a qualsiasi interesse commerciale privato — anche legittimo, figuriamoci uno compromesso da infiltrazioni mafiose. Il CGA capovolge questa gerarchia: l’interesse del concessionario (continuare a gestire la spiaggia) prevale sull’interesse pubblico (estirpare le infiltrazioni mafiose dal demanio). È come sospendere la chiusura di un locale per camorra perché “se chiude, i clienti abituali non sanno dove andare”. 4. Il fumus boni iuris e il periculum in mora vengono applicati al contrario Per sospendere un atto amministrativo in sede cautelare, il giudice deve verificare due requisiti classici: Fumus boni iuris: apparente fondatezza del ricorso Periculum in mora: danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione immediata dell’atto Qui il fumus è debolissimo: la revoca era fondata su accertamenti antimafia seri. E il periculum è invertito: il danno grave e irreparabile è quello subito dalla collettività se si consente a una società con collegamenti mafiosi di continuare a gestire per un’altra stagione un bene pubblico primario. La “stagione estiva” è un danno per il concessionario, non un pericolo per i cittadini. 5. Crea un precedente pericolosissimo Se questo ragionamento fosse valido, nessuna concessione demaniale potrebbe mai essere revocata tra aprile e settembre, perché ogni spiaggia, ogni porto, ogni struttura turistica potrebbe invocare “l’imminenza della stagione estiva” come scudo contro qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Si tratterebbe di una finestra di impunità stagionale strutturale, che svuoterebbe di fatto il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione. Conclusione La decisione del CGA non tutela i cittadini. Tutela un concessionario con gravi ombre, usando i cittadini stessi come scudo retorico. È una decisione che, nel migliore dei casi, rivela una grave superficialità nella ponderazione degli interessi in gioco. Nel peggiore, qualcosa di più difficile da nominare. La spiaggia di Mondello appartiene ai palermitani. Non all’Italo-Belga. E lo Stato ha tutti gli strumenti per gestire una transizione ordinata — se solo volesse usarla. Aurelio Angelini
April 27, 2026
Pressenza