Il decreto sicurezza: l’avvocato come esecutore di politiche di parte
Meno strumenti per opporsi all’espulsione, più incentivi a favorire il
rimpatrio: così si svuota in concreto il diritto di difesa.
C’è una domanda che il decreto-legge n. 23/2026 pone, e che il dibattito
pubblico ha finora eluso: cosa rimane del diritto di difesa quando lo Stato
decide che alcune persone possono essere allontanate più facilmente, più
velocemente, con meno possibilità di contestare la propria sorte davanti a un
giudice? La risposta che il testo dà — nel testo emendato al Senato e ora
all’esame della Camera con scadenza al 25 aprile — è inequivoca: rimane poco. E
quel poco viene ulteriormente eroso da un meccanismo che trasforma il difensore
in strumento del progetto di rimpatrio.
Non è una lettura allarmistica. È la descrizione di due norme che, lette
insieme, disegnano un sistema coerente: da un lato si restringe l’accesso al
gratuito patrocinio per chi impugna un provvedimento di espulsione, dall’altro
si condiziona il compenso dell’avvocato all’effettivo rimpatrio del proprio
assistito. Il cerchio si chiude su una persona che ha sempre meno strumenti per
restare e sempre più pressioni per andarsene — incluso il difensore che avrebbe
dovuto tutelarla.
Espellere senza essere fermati
L’art. 29 co. 3 del decreto interviene sul gratuito patrocinio nelle
impugnazioni dei provvedimenti di espulsione. La norma introduce limitazioni
all’accesso alla difesa a spese dello Stato per i cittadini stranieri che
contestano giudizialmente un ordine di allontanamento. È una scelta che colpisce
nel punto più fragile dell’intero sistema di garanzie: le procedure di
espulsione sono già tra le più rapide, le meno garantite, le più esposte al
rischio di errori e di violazioni procedurali. Sono i procedimenti in cui il
controllo giurisdizionale sarebbe più necessario — e sono esattamente quelli in
cui si decide di renderlo meno accessibile.
Il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione vale per tutti,
compresi i migranti. Non può essere subordinato né alla nazionalità né alla
convenienza politica del momento. La garantisce a tutti, il che significa che
rimuovere sistematicamente gli strumenti concreti per esercitarla — il
patrocinio gratuito, l’accesso a un difensore competente, il tempo sufficiente
per costruire una strategia — equivale a svuotarla di contenuto pur lasciandola
formalmente intatta. È la tecnica classica con cui i diritti vengono aboliti
senza essere abrogati: si lascia la norma, si eliminano le condizioni per
applicarla.
Chi viene colpito non è una categoria astratta. Sono persone che si trovano in
una procedura accelerata, spesso senza conoscere la lingua, senza reti di
supporto, senza la capacità di orientarsi in un sistema giuridico complesso.
Sono persone per le quali il difensore non è un optional ma l’unico punto di
contatto reale con le garanzie che l’ordinamento formalmente offre. Togliere o
rendere più difficile quel punto di contatto non è una misura di efficienza
amministrativa. È una scelta politica precisa: rendere le espulsioni più
difficilmente contestabili, e quindi più facili da eseguire.
Il compenso condizionato: quando il difensore lavora per il rimpatrio
L’art. 30 bis completa il quadro con una logica che, una volta capita, non si
presta ad alcuna lettura benevola. La norma prevede un meccanismo di compenso
per gli avvocati che assistono cittadini stranieri nell’ambito dei programmi di
rimpatrio assistito — ma il compenso scatta soltanto se il proprio assistito
presenta domanda di rimpatrio volontario e viene effettivamente rimpatriato.
Non si paga la difesa. Si paga il risultato. E il risultato è la partenza.
Esiste una distinzione fondamentale, spesso trascurata nel dibattito, tra
l’avvocato che serve lo Stato come istituzione — figura ordinamentale del tutto
legittima, presente in ogni amministrazione pubblica — e l’avvocato privato
trasformato in esecutore di un indirizzo politico di parte. Il primo difende le
posizioni giuridiche dell’ente che rappresenta nel quadro di un sistema di
garanzie che vale per tutti. Il secondo, in questo schema, viene pagato per
orientare le scelte del proprio cliente nella direzione voluta da una
maggioranza parlamentare. Non dallo Stato come istituzione. Da chi, in questo
momento, governa lo Stato e ha deciso che i migranti devono partire.
La deontologia forense esiste proprio per impedire questa torsione. L’avvocato
deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza, senza che il
proprio compenso dipenda dall’esito ottenuto nell’interesse di terzi. Quando
invece il compenso dipende da quell’esito — e quell’esito è il rimpatrio — il
mandato fiduciario si inverte: il difensore non lavora per il cliente, lavora
contro di lui, nell’interesse di chi ha scritto la norma. La persona assistita
cessa di essere il soggetto della difesa e diventa il suo oggetto.
La geometria di un progetto
Le due norme non sono incidenti di percorso. Sono i tasselli di un disegno che
ha una propria coerenza interna. Si riduce la possibilità di contestare
l’espulsione davanti a un giudice. Si crea un incentivo economico perché il
difensore convinca il proprio assistito ad andarsene volontariamente. Si
costruisce così un percorso a imbuto in cui la resistenza giuridica è
scoraggiata a ogni livello — dall’accesso limitato al patrocinio gratuito fino
alla presenza di un avvocato il cui interesse economico è allineato con quello
del governo e non con quello del cliente.
Il termine remigration, che circola da anni negli ambienti della destra europea
per indicare l’obiettivo politico di inversione dei flussi migratori, descrive
esattamente questa logica: non gestire la presenza di stranieri sul territorio,
ma ridurla attraverso ogni strumento disponibile, inclusi quelli giuridici. Il
decreto sicurezza non è una misura emergenziale nata da un’urgenza specifica. È
un tassello di quel progetto, tradotto in norme tecniche sufficientemente
presentabili da superare il vaglio parlamentare senza troppo rumore.
Il rumore, però, c’è stato. L’Unione delle Camere Penali ha parlato di
previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari
della deontologia forense. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha
chiesto l’eliminazione immediata delle norme contestate — e lo ha fatto dopo
aver appreso dell’inserimento del CNF nel testo del decreto dal giornale, non da
alcuna comunicazione istituzionale: un dettaglio che dice molto sul rapporto di
questo governo con le istituzioni che dovrebbe consultare. Anche dalla
magistratura sono arrivate posizioni di sconcerto. Quando avvocatura e
magistratura convergono nello stesso allarme, di solito c’è una ragione.
Cosa resta del diritto di difesa
La risposta onesta è che resta la forma. Resta l’art. 24 della Costituzione,
formalmente intatto. Resta il codice, la procedura, il vocabolario della
garanzia. Quello che si smonta è la sostanza: la possibilità concreta, per una
persona vulnerabile e senza risorse, di trovare un difensore indipendente, di
accedere a un giudice, di contestare una decisione che può cambiare radicalmente
la propria vita.
Uno stato di diritto non si misura dalle norme che scrive ma dalle condizioni
che crea perché quelle norme siano effettive. Un diritto che esiste sulla carta
ma non nella pratica non è un diritto: è una promessa non mantenuta, usata per
legittimare un sistema che ha già deciso l’esito prima che il procedimento
cominci.
La Camera deve convertire il decreto entro il 25 aprile. Il Parlamento sa cosa
significa quella data. Sarebbe utile che lo ricordasse prima di votare.
Redazione Napoli